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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/02/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 16427/2024 promossa da:
RA RO, elettivamente domiciliata in Montescaglioso, piazza Roma 1, presso lo studio dell'avv. Rocco Luigi Fortunato, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO
e per essa , elettivamente domiciliata CP_1 Controparte_2 in Torino, via Bianzè 14, presso lo studio dell'avv. Rossana Testa;
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… 1. dichiarare l'inefficacia del D. I. 3768/2024 emesso dal
Tribunale di Torino in data 3/7/2024 nel procedimento iscritto al n° 7849/2024 R.G. e conseguenzialmente, revocarlo;
2. nel merito, dichiarare infondata l'ingiunzione contestata ovvero prescritto il diritto di credito fatto valere con la predetta, e conseguenzialmente, revocarlo:
3. in ogni caso, condannare la società convenuta -opposta, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da liquidare direttamente in favore del difensore costituito il quale si dichiara, anticipatario.”
Convenuta: “… In via principale e nel merito:
- Rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla sig.ra RO
RA, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché priva di qualsivoglia fondamento giuridico e/o fattuale, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il reso decreto ingiuntivo n. 3768/2024, emesso in data 03.07.2024 e pubblicato in pari data dal Tribunale di Torino nell'ambito del procedimento rubricato al n.
7849/2024 R.G.;
In via subordinata:
- nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, la ha diritto al pagamento da parte dell'opponente Controparte_1 della complessiva somma di € 30.158,16 ovvero di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
- per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della complessiva somma di € 30.158,16, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.Lgs.
n. 108/1996 calcolati sulla sorte capitale a far data dalla cessione fino al saldo effettivo ovvero condannare l'opponente al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e giusta nel corso del giudizio;
- Condannare parte opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge ”.
2 MOTIVAZIONE
1. L'attrice ha chiesto la revoca del decreto n. 3768/2024, con cui il
Tribunale di Torino le ha ingiunto loro di pagare alla convenuta € 30.158,16 (oltre interessi e spese della procedura), a titolo di restituzione di un finanziamento dell'11/10/2006, adducendo a motivo, tra l'altro, la prescrizione del diritto ex art. 2946 Cc.
Costituendosi in giudizio, l ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
e, in ogni caso, la condanna della controparte al pagamento dell'importo del decreto.
2. L'eccezione preliminare rende necessario anzitutto rilevare che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, la parte che “eccepisce la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti, assolve al suo onere probatorio deducendo il solo continuo decorso del tempo”, mentre l'onere della prova del mancato decorso del termine grava sulla parte nei cui confronti la prescrizione è stata eccepita (Cass. 6568/1980; nello stesso senso, Cass. 9378/2002; da ultimo, in materia bancaria, Cass. Sez. Un. 15895/2019).
Occorre inoltre considerare che nella specie, essendo intervenuta la decadenza dal beneficio del termine in data 29/10/2011 (circostanza pacifica in causa;
cit. p. 2 e comp. risp. p. 4), la prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 Cc, comincia a decorrere da questo momento, che costituisce il “giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, con conseguente irrilevanza della scadenza dell'ultima rata.
In applicazione di questi principi, l'eccezione in esame deve essere accolta, poiché la comunicazione del 30/11/2015 non risulta consegnata all'attrice e quella del 01/02/2017 è inidonea a produrre l'effetto interruttivo, in quanto non consente una compiuta individuazione del credito a cui si riferisce (doc. 7 fasc. monit. e 5 fasc. conv.).
Quest'ultima comunicazione, infatti, in primo luogo, non contiene una specifica indicazione del contratto stipulato dall'attrice (nella specie identificato dal n. 11943971; comp. risp. p. 2), riportando solo l'Ndg, che però, secondo la stessa convenuta, è “il numero di sofferenza ..., non corrisponde al numero di contratto” e attiene al censimento del “nominativo del mutuatario nell'anagrafe interna” (comp.
3 risp. p. 8); in secondo luogo, non menziona neanche l'originaria finanziatrice, ossia l'Agos Spa, ma solo le successive cessionarie del credito.
Ne discende l'assenza di atti interruttivi precedenti al ricorso per decreto ingiuntivo, che risulta tardivamente depositato il 06/05/2024.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto delle domande proposte dalla convenuta.
Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 4.358,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarre in favore dell'avv. Rocco Luigi
Fortunato.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, revoca il decreto ingiuntivo n. 3768/2024; rigetta le domande proposte dall nei confronti di RA CP_1
RO; condanna l a rimborsare a RA RO le spese di lite, CP_1 liquidate in € 4.358,00 per compenso, oltre contributo unificato e spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva, con distrazione delle stesse in favore dell'avv.
Rocco Luigi Fortunato.
Torino, 20/02/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
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