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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2478/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FERRARO ELISA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
RENZETTI MARA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni congiunte formalizzate a verbale d'udienza del 29/01/2025, come di seguito riportate:
“1) pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_1 collocato prevalentemente presso la madre;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, presso l'abitazione materna, nonché a fine settimana alterni, prendendo il bimbo all'uscita di scuola del venerdì e riaccompagnandolo alternativamente o la domenica sera dalla madre o il lunedì mattina a scuola;
il figlio trascorrerà altresì, le vacanze estive e invernali alternativamente con il padre e la madre per 15 giorni consecutivi o frazionati, in base alle eSIenze del bambino e dei genitori. In particolare, per quanto riguarda le festività natalizie o pasquali, il minore trascorrerà con il padre il periodo che va dalla chiusura della scuola fino al 28 Dicembre e con la madre il periodo che va dal 29 Dicembre al 7 Gennaio;
viceversa l'anno successivo e, poi, a seguire secondo il criterio dell'alternanza; per quanto riguarda le vacanze pasquali trascorrerà Per_1 con la madre la domenica di Pasqua e con il Padre il lunedì in albis, salvo il diverso accordo
e la diversa volontà del figlio;
le ulteriori festività seguiranno il criterio dell'alternanza;
4) Il SI. corrisponderà entro il 24 di ogni mese a Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 450,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a mezzo bonifico Per_1 bancario sulle coordinate bancarie note alla SI.ra , oltre al 50% delle Controparte_1 spese straordinarie come meglio specificate dall'Accordo in uso presso l'Intestato
Tribunale;
5) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
nulla sarà dunque più dovuto, dal mese di febbraio 2025, alla SI.ra a titolo di CP_1 mantenimento o di assegno divorzile;
6) Spese di lite integralmente compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 03/10/2009, trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di ORBETELLO (Serie A, parte
II, atto n. 35, anno 2009).
Dall'unione della coppia nasceva il figlio (2012). Per_1
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni congiunte, all'udienza del 29/01/2025.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, risalendo la separazione alla sentenza depositata in data 22 dicembre 20214, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge, risultando, invero, rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto –tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto - non risulta necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del comune di ORBETELLO (Serie A, parte II, atto n. 35,
anno 2009), contratto tra e in Parte_1 Controparte_1
data 3.10.2009;
PRENDE ATTO
delle conclusioni congiunte da loro concordate all'udienza del 29/01/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di conSIlio del giorno 6/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FERRARO ELISA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
RENZETTI MARA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni congiunte formalizzate a verbale d'udienza del 29/01/2025, come di seguito riportate:
“1) pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_1 collocato prevalentemente presso la madre;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, presso l'abitazione materna, nonché a fine settimana alterni, prendendo il bimbo all'uscita di scuola del venerdì e riaccompagnandolo alternativamente o la domenica sera dalla madre o il lunedì mattina a scuola;
il figlio trascorrerà altresì, le vacanze estive e invernali alternativamente con il padre e la madre per 15 giorni consecutivi o frazionati, in base alle eSIenze del bambino e dei genitori. In particolare, per quanto riguarda le festività natalizie o pasquali, il minore trascorrerà con il padre il periodo che va dalla chiusura della scuola fino al 28 Dicembre e con la madre il periodo che va dal 29 Dicembre al 7 Gennaio;
viceversa l'anno successivo e, poi, a seguire secondo il criterio dell'alternanza; per quanto riguarda le vacanze pasquali trascorrerà Per_1 con la madre la domenica di Pasqua e con il Padre il lunedì in albis, salvo il diverso accordo
e la diversa volontà del figlio;
le ulteriori festività seguiranno il criterio dell'alternanza;
4) Il SI. corrisponderà entro il 24 di ogni mese a Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 450,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a mezzo bonifico Per_1 bancario sulle coordinate bancarie note alla SI.ra , oltre al 50% delle Controparte_1 spese straordinarie come meglio specificate dall'Accordo in uso presso l'Intestato
Tribunale;
5) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
nulla sarà dunque più dovuto, dal mese di febbraio 2025, alla SI.ra a titolo di CP_1 mantenimento o di assegno divorzile;
6) Spese di lite integralmente compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 03/10/2009, trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di ORBETELLO (Serie A, parte
II, atto n. 35, anno 2009).
Dall'unione della coppia nasceva il figlio (2012). Per_1
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni congiunte, all'udienza del 29/01/2025.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, risalendo la separazione alla sentenza depositata in data 22 dicembre 20214, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge, risultando, invero, rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto –tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto - non risulta necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del comune di ORBETELLO (Serie A, parte II, atto n. 35,
anno 2009), contratto tra e in Parte_1 Controparte_1
data 3.10.2009;
PRENDE ATTO
delle conclusioni congiunte da loro concordate all'udienza del 29/01/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di conSIlio del giorno 6/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti