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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/10/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 884/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,884/2024 avente ad oggetto modifica condizioni di divorzio TRA
) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/11/1967 con l'Avv. LILIA LADI RICORRENTE E
( nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/08/1974 l'Avv. CIPRIANA CONTU RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 23.10.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in atti ha chiesto disporsi la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1 contenute nella sentenza n. 998 del 2019 emessa dal Tribunale di Viterbo, in particolare con riguardo al disposto contributo per il mantenimento della figlia minore . Tanto Persona_1 in ragione del peggioramento delle sue condizioni di salute che lo avevano sostanzialmente reso inabile a svolgere la precedente attività nel settore edile. Costituendosi in giudizio parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda. In subordine, nel caso di revoca l'indicato contributo, di attribuire alla stessa l'intero assegno unico universale. Nel corso del processo, dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, disposto l'ascolto della figlia minore a seguito del trasferimento della stessa presso il padre, acquisita la relazione dei Servizi Sociali che alcuna criticità facevano rilevare in merito a tale trasferimento, alla luce di tali nuove evenienze le parti e Parte_1 Controparte_1 dopo avere raggiunto un accordo sui principali punti della causa, hanno rassegnato conclusioni congiunte, che di seguito si trascrivono: “..le parti intendono addivenire ad un accordo che definisca tutte le vicende giudiziarie tra di loro con sostanziale transazione, compensazione e rinuncia alle rispettive somme dovute e debende, salvo quelle di cui al successivo art.5; Quanto al regime di affidamento, collocamento e diritto di visita della minore ci si Per_1 riporta a quanto stabilito dal Tribunale adito con provvedimento del 12.03.2025 e ovvero: “la figlia minore, nata il [...] è affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione in via prevalente presso l'abitazione ove oggi vive il padre, con facoltà per la madre di vederla tutte le volte che vorrà previo comunicazione al padre di almeno 24 ore In caso di disaccordo, la madre potrà vedere la figlia settimane alterne dal pomeriggio del sabato alla domenica sera fino alle 20,30 e durante la settimana due pomeriggi, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 20,30. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto la minore trascorrerà quindici giorni anche continuativi 3 ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il30 maggio di ogni anno” - Quanto invece agli aspetti economici, le parti danno atto che: Art.1) Salvo quanto previsto dall'art. 5 che segue e conclude: -il sig. rinuncia al contributo di mantenimento dovuto sinora e di quello Pt_1 futuro, da parte della Sig,ra per la figlia , ad eccezione delle spese CP_1 Per_1 straordinarie, maturate e scadute e di quelle a maturarsi, che dovranno essere divise al 50%, sia che per il passato che per il futuro, tra le parti, come da protocollo del Tribunale di Viterbo. - la Sig.ra da parte sua rinuncia agli arretrati maturati e non riscossi;
- con CP_1 la sottoscrizione del presente accordo le parti quindi dichiarano interamente compensate le posizioni creditorie e debitorie tra di loro, pregresse e future, salvo le spese straordinarie da maturarsi;
Art. 2) La sig.ra con la sottoscrizione del presente accordo, per quanto occorrer possa CP_1 rispetto alla procedibilità di ufficio, si impegna a rimettere le denunce querele in relazione ai procedimenti penali di cui sopra e di conseguenza non si costituirà parte civile nei sopra indicati procedimenti ovvero rinuncerà alla costituzione ove già avvenuta;
Art.3) Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere tra di loro in relazione all'omologa della separazione, alla sentenza di divorzio e al provvedimento del 12.3.2025 con spese integralmente compensate. Art. 4) Il procedimento avente RG 884 del 2024 pendente presso il Tribunale Civile di Viterbo verrà consensualizzato secondo le condizioni sopra stabilite. Art.5) Qualora nel corso dell'esecuzione di quanto stabilito nella presente transazione una parte si renda inadempiente rispetto alle condizioni di cui sopra, quella adempiente sarà libera di agire per la messa in esecuzione della presente transazione o per la risoluzione della stessa, con conseguente risarcimento del danno. La presente scrittura, composta di due fogli e fin qui del terzo, è redatta in due originali, ed è soggetta a registrazione a cura e spese di chi se ne voglia avvalere: la stessa viene sottoscritta dal Sig. e dalla Sig.ra nonché dai rispettivi procuratori, Avv.ti Parte_1 Controparte_1
LI DI e PR NT, per autentica delle firme ed anche ai sensi dell'art. 68 L.P. per rinuncia al vincolo della solidarietà” Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. modifica le condizioni di divorzio contenute nella sentenza del Tribunale di Viterbo n. 998 del 2019 in RG 758/2019 del 27.07.2019 come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 23.10.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,884/2024 avente ad oggetto modifica condizioni di divorzio TRA
) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/11/1967 con l'Avv. LILIA LADI RICORRENTE E
( nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/08/1974 l'Avv. CIPRIANA CONTU RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 23.10.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in atti ha chiesto disporsi la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1 contenute nella sentenza n. 998 del 2019 emessa dal Tribunale di Viterbo, in particolare con riguardo al disposto contributo per il mantenimento della figlia minore . Tanto Persona_1 in ragione del peggioramento delle sue condizioni di salute che lo avevano sostanzialmente reso inabile a svolgere la precedente attività nel settore edile. Costituendosi in giudizio parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda. In subordine, nel caso di revoca l'indicato contributo, di attribuire alla stessa l'intero assegno unico universale. Nel corso del processo, dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, disposto l'ascolto della figlia minore a seguito del trasferimento della stessa presso il padre, acquisita la relazione dei Servizi Sociali che alcuna criticità facevano rilevare in merito a tale trasferimento, alla luce di tali nuove evenienze le parti e Parte_1 Controparte_1 dopo avere raggiunto un accordo sui principali punti della causa, hanno rassegnato conclusioni congiunte, che di seguito si trascrivono: “..le parti intendono addivenire ad un accordo che definisca tutte le vicende giudiziarie tra di loro con sostanziale transazione, compensazione e rinuncia alle rispettive somme dovute e debende, salvo quelle di cui al successivo art.5; Quanto al regime di affidamento, collocamento e diritto di visita della minore ci si Per_1 riporta a quanto stabilito dal Tribunale adito con provvedimento del 12.03.2025 e ovvero: “la figlia minore, nata il [...] è affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione in via prevalente presso l'abitazione ove oggi vive il padre, con facoltà per la madre di vederla tutte le volte che vorrà previo comunicazione al padre di almeno 24 ore In caso di disaccordo, la madre potrà vedere la figlia settimane alterne dal pomeriggio del sabato alla domenica sera fino alle 20,30 e durante la settimana due pomeriggi, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 20,30. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto la minore trascorrerà quindici giorni anche continuativi 3 ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il30 maggio di ogni anno” - Quanto invece agli aspetti economici, le parti danno atto che: Art.1) Salvo quanto previsto dall'art. 5 che segue e conclude: -il sig. rinuncia al contributo di mantenimento dovuto sinora e di quello Pt_1 futuro, da parte della Sig,ra per la figlia , ad eccezione delle spese CP_1 Per_1 straordinarie, maturate e scadute e di quelle a maturarsi, che dovranno essere divise al 50%, sia che per il passato che per il futuro, tra le parti, come da protocollo del Tribunale di Viterbo. - la Sig.ra da parte sua rinuncia agli arretrati maturati e non riscossi;
- con CP_1 la sottoscrizione del presente accordo le parti quindi dichiarano interamente compensate le posizioni creditorie e debitorie tra di loro, pregresse e future, salvo le spese straordinarie da maturarsi;
Art. 2) La sig.ra con la sottoscrizione del presente accordo, per quanto occorrer possa CP_1 rispetto alla procedibilità di ufficio, si impegna a rimettere le denunce querele in relazione ai procedimenti penali di cui sopra e di conseguenza non si costituirà parte civile nei sopra indicati procedimenti ovvero rinuncerà alla costituzione ove già avvenuta;
Art.3) Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere tra di loro in relazione all'omologa della separazione, alla sentenza di divorzio e al provvedimento del 12.3.2025 con spese integralmente compensate. Art. 4) Il procedimento avente RG 884 del 2024 pendente presso il Tribunale Civile di Viterbo verrà consensualizzato secondo le condizioni sopra stabilite. Art.5) Qualora nel corso dell'esecuzione di quanto stabilito nella presente transazione una parte si renda inadempiente rispetto alle condizioni di cui sopra, quella adempiente sarà libera di agire per la messa in esecuzione della presente transazione o per la risoluzione della stessa, con conseguente risarcimento del danno. La presente scrittura, composta di due fogli e fin qui del terzo, è redatta in due originali, ed è soggetta a registrazione a cura e spese di chi se ne voglia avvalere: la stessa viene sottoscritta dal Sig. e dalla Sig.ra nonché dai rispettivi procuratori, Avv.ti Parte_1 Controparte_1
LI DI e PR NT, per autentica delle firme ed anche ai sensi dell'art. 68 L.P. per rinuncia al vincolo della solidarietà” Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. modifica le condizioni di divorzio contenute nella sentenza del Tribunale di Viterbo n. 998 del 2019 in RG 758/2019 del 27.07.2019 come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 23.10.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco