Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/06/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 394/2024 R.G. vertente
fra
la società C.F. e P.I. in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Milano, Via V. Monti, 47, rappresentata e difesa, giusta Parte_2
procura a margine del presente atto, dall'Avv. Marco Capece
RICORRENTE
e
sede provinciale di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 9.2.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e domandava di Accertare e dichiarare l'illegittimità delle sanzioni comminate dall'ente resistente con l'invito a regolarizzare notificato alla in Parte_1 data 20.06.22, e per l'effetto annullare l'invito a regolarizzare del 20.06.22 emesso dall' in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., nei confronti della società .; Condannare l' Pt_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in Controparte_2
1
28.136,58; Ordinare all' in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., di provvedere all'aggiornamento dei dati dal Registro Nazionale
Aiuti relativamente alla società . s.r,l., 5. Condannare l' Pt_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Controparte_2
spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e chiedeva che CP_1
venisse dichiarata cessata la materia del contendere in virtù di accoglimento in autotutela dell'istanza della società ricorrente con Disposizione della Sede Prov.le di Potenza n. CP_1
640000-24-0181 del 27/11/2024.
In data odierna, questo giudice, verificato il rituale deposito delle note di trattazione scritta, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Ritiene questo giudice che in ipotesi quale quella di specie, possa farsi ricorso al principio dell'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., la cui mancanza legittima l'emanazione di una pronuncia di inammissibilità (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3905 del 17/03/2003).
L'art. 100 c.p.c. stabilisce che «per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse». Si tratta di una disposizione immediatamente precettiva che impone, in tutti i casi in cui dalla domanda non possa conseguire alcun vantaggio per la parte che la propone, di definire il giudizio onde evitare un inutile dispendio di risorse processuali.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità osserva che l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19152 del 29/09/2005).
2 Quanto alla sua rilevabilità d'ufficio dal giudice, la Cassazione ha precisato che l'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 cod. proc. civ., è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché l'esistenza di una utilità concreta al giudizio costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 15084 del 30/06/2006). Evidentemente, con il riconoscimento delle spettanze rivendicate, a seguito dell'accoglimento in autotutela dell'istanza della società ricorrente con Disposizione della Sede Prov.le di Potenza n. 640000-24-0181 del CP_1
27/11/2024 è venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente. Per le ragion i esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Le spese vanno compensate, stante la natura in rito della pronuncia
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese di lite
Potenza, 3 giungo 2025
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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