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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/11/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1636/2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso, in applicazione straordinaria, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, con sede legale in Vitulano (CE) via S.S. Parte_1
Appia Km 195,48, C.F. : , in persona del legale rapp.te sig.ra P.IVA_1
.F.: rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1
dall'avv. Antonio Vena, (C.F.: ) in sostituzione dell'avv. C.F._2
ND ET originariamente costituita, ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Avellino, alla via P.S. Mancini n. 70, in virtù di mandato in atti,
PEC : Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
interna.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito – Precedente verbale di accertamento – Orario di lavoro ed omissione contributiva.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta per le assorbenti considerazioni che seguono.
La stessa riguarda l'avviso di addebito n. 328 2022 00003358 56 000, notificato alla ricorrente in data 13 aprile 2022 dall della sede di Avellino, per CP_1
l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica, di € 14.722,65.
L'avviso di addebito è diretta conseguenza del verbale di accertamento dell'ITL di Avellino del 19.4.2021 e del successivo atto di diffida del 23/07/2021
Prot. .0800.23/07/2021.0278560, con cui l' CP_1 Controparte_2
Business Intelligence- ha richiesto il pagamento dell'importo di
[...]
€ 13.389,00, di cui e 9.472,00 per contribuzione dovuta, ed € 3.917,00 per sanzioni civili ex art. 388/2000, in relazione al maggior orario di lavoro accertato per le lavoratrici e , per il periodo di Persona_1 Persona_2
lavoro da loro svolto alle dipendenze della ricorrente dal 1/01/2019 al
31/01/2021. La Società opponente avrebbe difatti dichiarato una prestazione lavorativa di 12 ore settimanali lì dove, invece, sarebbe stato accertato un orario di lavoro reale di 48 ore settimanali.
Il verbale ispettivo dell'ITL di Avellino non risulta essere stato impugnato dalla
Società opponente e neppure l'atto di diffida comunicato dall' . CP_1
Non si ritiene, pertanto, che avverso tali consolidati accertamenti possano essere sollevate eccezioni in sede di opposizione all'avviso di addebito.
Peraltro dalla prova testi escussa in atti si rileva una sostanziale conferma di quanto accertato dagli Ispettori. La teste ha difatti confermato Persona_1
una prestazione lavorativa di 8 ore giornaliere per sei giorni la settimana svolte in turni alternati dalle 7 alle 15 oppure dalle 15 alle 23. La teste Persona_2
ha pure confermato VO su turni alternati o la mattina o il
[...]
pomeriggio, di mattina dalle 7 alle 15, se il mio turno era pomeridiano lavoravo dalle 15 alle 23.
Il teste ha dichiarato di non ricordare bene gli orari di lavoro, Testimone_1 ma di ricordare di aver lavorato con la per due o tre ore al giorno Per_2
nelle ore in cui i loro orari di lavoro coincidevano.
Il teste ha detto: “La lavorava per 15 ore settimanali Testimone_2 Per_1
alla reception, tanto so perché per un periodo, sono stato receptionista diurno
e abbiamo lavorato insieme.” “Non so se la ha fruito di ferie o Per_1
permessi, io ne ho fruito” “La svolgeva solo l'attività di receptionista” Per_1
“Gli stipendi arrivavano regolarmente quindi penso che anche la sia Per_1
stata regolarmente pagata”. “So che la ha lavorato da gennaio Per_2
2019 a dicembre 2020 per il .” “So che la aveva un contratto Pt_1 Per_2
a tempo determinato e part-time e lo so perché non faceva gli stessi orari di altri colleghi che invece lavoravano full time. Non so di preciso quante ore settimanali lavorava la . Facendo il turno di notte la vedevo molto Per_2
raramente, l'ho vista per 2 o 3 o 4 ore al giorno, a seconda delle esigenze, quando mi è capitato di fare il turno di receptionista mattutino”.
Tale dichiarazione è parsa meno attendibile essendo il teste tutt'ora alle dipendenze della opponente. Il teste ha quantificato l'orario di lavoro della
[...]
in 15 ore settimanali senza meglio specificare come egli fosse a Per_1
conoscenza di tale circostanza e senza meglio chiarire come fosse distribuito detto orario lavorativo. Il teste ha poi aggiunto di non conoscere l'orario di lavoro della in quanto egli svolgeva il turno di notte. Nonostante ciò Per_2
ha poi aggiunto di averla vista lavorare per 2 o 3 o 4 ore al giorno, a seconda delle esigenze, quando mi è capitato di fare il turno di receptionista mattutino.
Dette dichiarazioni, in sé parzialmente contraddittorie, sono sembrate meno attendibili per le ragioni anzidette.
Si ritiene, pertanto, comprovato quanto accertato dagli Ispettori e fondata la pretesa dell' , dovendosi rigettare l'opposizione. CP_1
Né appare probante il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti alla fine del rapporto lavorativo in quanto in tali verbali le parti sono solite farsi reciproche concessioni e sottoscrivere dichiarazioni -anche non veritiere- al solo fine conciliativo e transattivo.
Le spese in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio sono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, in applicazione straordinaria al Tribunale di Avellino, così provvede: rigetta l'opposizione; compensa le spese.
Avellino, 14.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso, in applicazione straordinaria, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, con sede legale in Vitulano (CE) via S.S. Parte_1
Appia Km 195,48, C.F. : , in persona del legale rapp.te sig.ra P.IVA_1
.F.: rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1
dall'avv. Antonio Vena, (C.F.: ) in sostituzione dell'avv. C.F._2
ND ET originariamente costituita, ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Avellino, alla via P.S. Mancini n. 70, in virtù di mandato in atti,
PEC : Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
interna.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito – Precedente verbale di accertamento – Orario di lavoro ed omissione contributiva.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta per le assorbenti considerazioni che seguono.
La stessa riguarda l'avviso di addebito n. 328 2022 00003358 56 000, notificato alla ricorrente in data 13 aprile 2022 dall della sede di Avellino, per CP_1
l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica, di € 14.722,65.
L'avviso di addebito è diretta conseguenza del verbale di accertamento dell'ITL di Avellino del 19.4.2021 e del successivo atto di diffida del 23/07/2021
Prot. .0800.23/07/2021.0278560, con cui l' CP_1 Controparte_2
Business Intelligence- ha richiesto il pagamento dell'importo di
[...]
€ 13.389,00, di cui e 9.472,00 per contribuzione dovuta, ed € 3.917,00 per sanzioni civili ex art. 388/2000, in relazione al maggior orario di lavoro accertato per le lavoratrici e , per il periodo di Persona_1 Persona_2
lavoro da loro svolto alle dipendenze della ricorrente dal 1/01/2019 al
31/01/2021. La Società opponente avrebbe difatti dichiarato una prestazione lavorativa di 12 ore settimanali lì dove, invece, sarebbe stato accertato un orario di lavoro reale di 48 ore settimanali.
Il verbale ispettivo dell'ITL di Avellino non risulta essere stato impugnato dalla
Società opponente e neppure l'atto di diffida comunicato dall' . CP_1
Non si ritiene, pertanto, che avverso tali consolidati accertamenti possano essere sollevate eccezioni in sede di opposizione all'avviso di addebito.
Peraltro dalla prova testi escussa in atti si rileva una sostanziale conferma di quanto accertato dagli Ispettori. La teste ha difatti confermato Persona_1
una prestazione lavorativa di 8 ore giornaliere per sei giorni la settimana svolte in turni alternati dalle 7 alle 15 oppure dalle 15 alle 23. La teste Persona_2
ha pure confermato VO su turni alternati o la mattina o il
[...]
pomeriggio, di mattina dalle 7 alle 15, se il mio turno era pomeridiano lavoravo dalle 15 alle 23.
Il teste ha dichiarato di non ricordare bene gli orari di lavoro, Testimone_1 ma di ricordare di aver lavorato con la per due o tre ore al giorno Per_2
nelle ore in cui i loro orari di lavoro coincidevano.
Il teste ha detto: “La lavorava per 15 ore settimanali Testimone_2 Per_1
alla reception, tanto so perché per un periodo, sono stato receptionista diurno
e abbiamo lavorato insieme.” “Non so se la ha fruito di ferie o Per_1
permessi, io ne ho fruito” “La svolgeva solo l'attività di receptionista” Per_1
“Gli stipendi arrivavano regolarmente quindi penso che anche la sia Per_1
stata regolarmente pagata”. “So che la ha lavorato da gennaio Per_2
2019 a dicembre 2020 per il .” “So che la aveva un contratto Pt_1 Per_2
a tempo determinato e part-time e lo so perché non faceva gli stessi orari di altri colleghi che invece lavoravano full time. Non so di preciso quante ore settimanali lavorava la . Facendo il turno di notte la vedevo molto Per_2
raramente, l'ho vista per 2 o 3 o 4 ore al giorno, a seconda delle esigenze, quando mi è capitato di fare il turno di receptionista mattutino”.
Tale dichiarazione è parsa meno attendibile essendo il teste tutt'ora alle dipendenze della opponente. Il teste ha quantificato l'orario di lavoro della
[...]
in 15 ore settimanali senza meglio specificare come egli fosse a Per_1
conoscenza di tale circostanza e senza meglio chiarire come fosse distribuito detto orario lavorativo. Il teste ha poi aggiunto di non conoscere l'orario di lavoro della in quanto egli svolgeva il turno di notte. Nonostante ciò Per_2
ha poi aggiunto di averla vista lavorare per 2 o 3 o 4 ore al giorno, a seconda delle esigenze, quando mi è capitato di fare il turno di receptionista mattutino.
Dette dichiarazioni, in sé parzialmente contraddittorie, sono sembrate meno attendibili per le ragioni anzidette.
Si ritiene, pertanto, comprovato quanto accertato dagli Ispettori e fondata la pretesa dell' , dovendosi rigettare l'opposizione. CP_1
Né appare probante il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti alla fine del rapporto lavorativo in quanto in tali verbali le parti sono solite farsi reciproche concessioni e sottoscrivere dichiarazioni -anche non veritiere- al solo fine conciliativo e transattivo.
Le spese in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio sono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, in applicazione straordinaria al Tribunale di Avellino, così provvede: rigetta l'opposizione; compensa le spese.
Avellino, 14.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)