Art. 3.
All'onere di lire 110.000.000 annue derivante dalla attuazione della presente legge si provvedera', per l'esercizio finanziario 1955-56 a carico del fondo indiviso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, relativo alle occorrenze del Territorio di Trieste.
All'onere di lire 110.000.000 annue derivante dalla attuazione della presente legge si provvedera', per l'esercizio finanziario 1955-56 a carico del fondo indiviso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, relativo alle occorrenze del Territorio di Trieste.