Articolo 3 della Legge 14 aprile 1956, n. 308
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 maggio 1956
Art. 3.
All'onere di lire 110.000.000 annue derivante dalla attuazione della presente legge si provvedera', per l'esercizio finanziario 1955-56 a carico del fondo indiviso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, relativo alle occorrenze del Territorio di Trieste.
Entrata in vigore il 18 maggio 1956