Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2011, n. 7003
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Sentenza 25 marzo 2011

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, composta da vari magistrati, tra cui il Dott. Curzio in qualità di relatore. La Fondazione Teatro dell'Opera ha impugnato una sentenza della Corte d'Appello di Roma, che l'aveva condannata a risarcire un direttore d'orchestra per inadempimento contrattuale. Le richieste delle parti vertevano sulla validità di contratti artistici stipulati nel 1986-87 e sulla questione della reviviscenza di tali contratti a seguito dell'inefficacia di transazioni successive. La Fondazione sosteneva che vi fosse un giudicato preclusivo, mentre il maestro HN argomentava che la caducazione delle transazioni avesse riattivato i diritti derivanti dai contratti originari.

Il giudice ha rigettato il ricorso della Fondazione, affermando che i diritti azionati nei due giudizi erano diversi, non sussistendo quindi il presupposto del giudicato. Ha inoltre chiarito che l'inefficacia delle transazioni non comportava automaticamente la reviviscenza dei contratti pregressi, e che la Fondazione non aveva tempestivamente eccepito la prescrizione, non dimostrando di essere incorsa in decadenze per cause a essa non imputabili. La Corte ha quindi confermato la condanna al risarcimento, imponendo alla Fondazione il pagamento delle spese legali.

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Massime1

La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis cod.proc. civ. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte perchè dettata da un fattore estraneo alla sua volontà del quale è necessario fornire la prova ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ. Ne consegue che non rientrano in tale categoria le scelte discrezionali della parte, quale quella di non eccepire la prescrizione di un diritto finchè sono in corso trattative con la controparte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2011, n. 7003
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7003
    Data del deposito : 25 marzo 2011

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