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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. 514/2024 R.G. promossa da
(C.F. tedesco ID ), assistita e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avvocato domiciliatario KARL REITERER, con studio in via
Leonardo da Vinci n. 20/B, Bolzano
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato domiciliatario Stefano Cappa, con studio in p.tta
Guastalla, n. 7, Milano
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno 19 febbraio 2024, n. 80
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia la Corte
d'Appello di Venezia, in riforma totale della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello qui presentato, contrariis reiectis, decidere come segue: A. In via preliminare:
1. in ragione della proposta querela di falso ex art. 221. c.p.c. – cfr. cap. IV pag. 43 atto di appello, confermata alla prima udienza del 11.09.2024 in forza di procura speciale conferita al difensore: - accertare l'esistenza dei presupposti che giustificano l'introduzione del giudizio di falso di cui all'art. 355 c.p.c. e quindi dichiarare che la querela del documento impugnato di falsità (Cartella Clinica numero 2017 420170040071 dell'Unità Locale Socio-Sanitaria n. 1 Belluno–Ospedale di Agordo, relativamente alla frase presente nella parte recante l'anamnesi patologica remota – pag. 4 del doc. 5 – attribuita alla signora Pt_1
: “riferisce di essere in nota operatoria per artroprotesi d'anca
[...] sinistra”) è rilevante ai fini della decisione della causa in punto quantum debeatur; - conseguentemente sospendere con ordinanza il procedimento di appello ex art. 355 c.p.c. e fissare alle parti un termine per la riassunzione dinnanzi al Tribunale competente in composizione monocratica. Per ragioni di incompatibilità si chiede espressamente che il Giudice del rinvio non sia individuato tra nessuno di quelli che hanno trattato la causa in primo grado
(Tribunale di Belluno – RG n. 415/2018. Dott. , dott. CP_2
Contr
, dott. , dott. CP_3 Controparte_4 CP_6
dott. ). B. In via principale nel merito: 1.
[...] Persona_1 accertare e dichiarare la responsabilità piena ed esclusiva della convenuta società in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'incidente occorso in data 19.01.2017 all'appellante Pt_1
;
2. conseguentemente condannare la stessa società
[...] [...]
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore al risarcimento in favore dell'attrice di Parte_1 tutti i danni subiti e subendi, sotto ogni profilo del danno biologico,
pag. 2/38 patrimoniale ed extrapatrimoniale ed ogni altro profilo di danno riconosciuto dal diritto, quale conseguenza dell'incidente di cui è causa, che allo stato vengono quantificati come segue: a) Danni subiti da : - danno biologico € 108.387,00 - danno Parte_2 morale € 50.000,00 - danno per riduzione della capacità lavorativa specifica e retribuzioni perse € 21.600,00 - spese mediche, cure, terapie, assistenza, etc. € 13.974,72 in totale € 193.961,72 o quella diversa somma, maggiore o minore, anche rispetto alle singole voci esposte, che sarà determinata in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, anche ai sensi degli art. 1284,
IV co., c.c., dalla data del sinistro al saldo effettivo;
dalla somma liquidata andranno detratti gli importi delle somme versati in forza dalla sentenza qui impugnata;
b) Danni subiti dal marito Pt_3
- spese per assistenza alla moglie, trasferte, giornate di lavoro
[...] perse, etc. € 25.480,68 - danni morali € 10.000,00 in totale €
35.480,68 importo costituente oggetto di cessione del credito, o in quella diversa somma, maggiore o minore, anche rispetto alle singole voci, che sarà determinata in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, anche ai sensi degli art. 1284, IV co.,
c.c., dalla data del sinistro al saldo effettivo. C. In via subordinata istruttoria:
1. insiste nella richiesta di riconvocazione/rinnovazione della CTU dott.ssa per le ragioni dedotte con note congiunte Per_2 per l'udienza del 23.03.2023 nel procedimento di primo grado (RG
415/2018 Tribunale di Belluno).
2. ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, come formulati con memoria n. 2 di data
10.01.2019: “16) “Vero che prima dell'incidente, l'attrice, appassionata di giardinaggio, si occupava autonomamente ed in prima persona della cura del proprio giardino e che dopo l'incidente non è più stata in grado di occuparsene ed è stata costretta ad
pag. 3/38 incaricare per tale attività una ditta specializzata (doc.48); 23) “Vero che prima dell'incidente l'attrice aveva una vita socioculturale molto attiva, in particolare frequentava regolarmente l'associazione cattolica
“Frauenbund Vilsheim”, che conta circa 150 iscritti, all'interno della quale ricopriva la carica di Presidente e con la quale organizzava e partecipava a molte manifestazioni ed iniziative di vario tipo: fra le altre frequenti gite in bus fuori Vilsheim, feste sociali e danzanti per le festività di Natale, Fine Anno, Carnevale e Pasqua” 24) “Vero che dal giorno dell'incidente l'attrice non ha più partecipato alle attività dell'associazione”; 25) “Vero che l'attrice, nel tempo libero, amava anche andare con il marito e/o con amici, al cinema, a teatro ed a sentire concerti di musica e spesso trovava il tempo per andare a ballare e che dopo l'incidente queste attività le sono precluse, per le difficoltà a restare seduta a lungo nella stessa posizione, stare a lungo in piedi e muoversi senza avere dolore alla gamba sinistra”; 26)
“Vero che, prima dell'incidente, la signora trascorreva ogni Pt_1 anno almeno 5 o 6 settimane di vacanza all'estero, in compagnia del marito e/o degli amici e che dopo l'incidente si è vista costretta ad annullare alcuni viaggi già prenotati, perdendo i relativi acconti versati (docc. 12, 13, 14).” Con i testi indicati in memoria 2. Si chiede che, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, per l'escussione dei testi germanici residenti all'estero, il Tribunale disponga l'assunzione di rogatoria internazionale nell'eventualità in cui non si rechino in Italia. D. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
pag. 4/38 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: sulla querela di falso: accertare e dichiarare irrilevante, per la definizione del presente giudizio, la parte della cartella clinica dell'Ospedale di Agordo oggetto della proposta querela di falso e per l'effetto non sospendere il procedimento di appello;
dichiarare inammissibile, per assenza dei requisiti ex art. 221 c.p.c., la proposta querela di falso. Nel merito: - respingersi l'appello e per l'effetto confermarsi la sentenza nr.
80/2024 del Tribunale di Belluno;
- in ogni caso respingersi le domande svolte dall'appellante nei confronti della scrivente società perché infondate in fatto e in diritto e, in subordine, nel denegato caso di accoglimento anche parziale delle pretese di parte appellante, accertato a mezzo di CTU medico-legale a firma della dott.ssa Per_2 il danno effettivamente subito dall'attrice a causa dell'infortunio del
19/01/2017, accertato altresì il concorso di colpa dell'attrice nella determinazione dell'evento dannoso, diminuire proporzionalmente il risarcimento in ipotesi dovuto dalla Controparte_1
deducendo in ogni caso dal dovuto gli importi già percepiti per
[...] effetto dell'operatività di altre polizze assicurative/cassa malattia. Con vittoria di compensi professionali e spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza 19 febbraio 2024, n. 80/2024 il Tribunale di
Belluno ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla sciatrice nei confronti d'Impianti a Parte_2 fune per il sinistro occorsole alle ore 12:40 circa del Controparte_1
19 gennaio 2017 nella stazione a valle della seggiovia Cherz 2 in località Passo Campolongo (BL). Dopo aver oltrepassato i cancelletti cadenzatori della seggiovia, l'attrice era stata colpita dalla seggiola pag. 5/38 biposto in arrivo, era caduta a terra ed era stata trascinata per alcuni metri sul tappeto mobile, riportando la frattura del femore sinistro.
1.1 Secondo la ricostruzione attorea, la causa della caduta era da ricondursi esclusivamente al ritardato arresto della seggiovia da parte dell'addetta all'impianto, la quale non era presente né comunque attenta alle operazioni di imbarco. Costituitasi in giudizio, Impianti a aveva replicato che il sinistro era invece CP_1 Controparte_1 imputabile a esclusiva responsabilità della danneggiata, per aver la sciatrice oltrepassato il cancelletto in fase di chiusura ed essere così giunta in ritardo al consueto punto d'imbarco. Nulla poteva imputarsi all'addetta, la quale aveva arrestato immediatamente la seggiovia.
1.2 Assunta prova per testi tramite rogatoria e disposte una CTU ricostruttiva affidata all'ing. e una CTU medico-legale Persona_3 affidata alla dott.ssa il Tribunale ha concluso che la Persona_4 società che gestisce l'impianto risponde ai sensi dell'art. 1681 c.c. dell'infortunio ma che sussiste un apprezzabile concorso del fatto colposo della sciatrice, stimabile nel 50%:
- la società non aveva dimostrato di aver attuato tutte le condotte idonee a impedire il verificarsi del sinistro. Percepita la situazione di pericolo, costituita dalla forzatura del cancelletto in fase di chiusura,
l'addetta all'impianto avrebbe dovuto reagire più prontamente, rallentando o arrestando subito la seggiovia;
- la sciatrice era entrata in ritardo nella zona d'imbarco, forzando il cancelletto in fase di chiusura. Con la sua imprudenza Pt_2 aveva innescato la serie causale che aveva determinato il
[...] sinistro, ponendosi colposamente in una situazione di pericolo;
pag. 6/38 - l'infortunata era stata spostata con il suo consenso a lato della pedana mobile. La circostanza era stata confermata anche dall'amico della sciatrice che era in sua compagnia. Non Persona_5 era stata l'addetta dell'impianto a imporre lo spostamento, senza preoccuparsi delle condizioni di salute della sciatrice.
1.3 Impianti a fune è stata condannata al Controparte_1 pagamento in favore di al netto della dimidiazione Parte_2 del 50%, della somma complessiva di euro 17.157.10 (euro
34.314,20/2):
- euro 14.423,50 per il danno non patrimoniale. La CTU medico legale aveva accertato la presenza di una patologia invalidante preesistente (15%), aggravatasi per effetto dell'infortunio (20%) con un danno differenziale stimabile in 5 punti. Ai fini della liquidazione il giudice ha richiamato le Tabelle del Tribunale di Milano, tiene conto dell'età della danneggiata (63 anni) e riconosciuto una personalizzazione “massima”, per il livello di sofferenza accertato dal consulente medico legale;
- euro 2.283,60 per le spese mediche e per una perizia stragiudiziale nonché euro 450,00 per il danno da perdita della capacità lavorativa limitatamente al periodo d'inabilità temporanea assoluta. Il CTU aveva ritenuto plausibile che l'infortunata si fossa astenuta dal lavoro d'impiegata nella prima fase del periodo d'invalidità. La percepiva una retribuzione mensile di euro Pt_2
600,00.
Il Tribunale ha escluso, per assenza di “riscontri” anche “a livello di fumus”, il danno patrimoniale e non patrimoniale del marito
[...]
che aveva ceduto il credito alla moglie. Pt_3
pag. 7/38 2. L'appellante insiste affinché, in parziale Parte_2 riforma della sentenza del Tribunale di Belluno, siano accolte integralmente le proprie richieste risarcitorie (euro 193.961,72 + euro 35.480,68), detraendo le somme corrisposte da Impianti a fune in esecuzione della sentenza impugnata. Richiede Controparte_1 gli interessi, anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
L'impugnazione è articolata in tre motivi.
3. Con il primo motivo d'appello lamenta il Parte_2 travisamento dei fatti e delle prove con violazione degli artt. 1681 e
2697 c.c. e dell'art. 246 c.p.c. Contesta la sussistenza di un concorso del fatto colposo della danneggiata nonostante la società gestrice dell'impianto non avesse provato di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno nonché la mancanza della prova di una condotta imprudente della sciatrice.
3.1 Il Tribunale ha ricostruito il fatto esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni dell'addetta all'impianto, ED FA, rese agli agenti della Polizia del Servizio di Sicurezza e Soccorso di Arabba, giunti in loco per l'accertamento del sinistro, dando per accertato che l'addetta fosse presente al momento dell'imbarco e che la sciatrice avesse oltrepassato il cancelletto cadenzatore in fase di chiusura (cfr. verbale di sommarie informazioni allegato alla relazione di intervento prodotta dall'appellante, doc. 3 att.). L'addetta non era presente al momento della caduta e, dunque, non poteva riferire sulle fase che l'avevano preceduta. Le dichiarazioni della FA non avrebbero nemmeno potuto essere utilizzate, poiché rese da persona alle dipendenze della società danneggiante e, dunque, da un soggetto pag. 8/38 che, avendo interesse ad agire nel giudizio per essere “in prima persona responsabile dell'evento”, incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c..
3.2 La CTU ricostruttiva dell'ing. si rivela “chiara e Persona_3 dirimente nell'escludere che l'appellante possa aver innescato la serie causale che ha determinato l'evento dannoso con una condotta colposa e imprudente”, posto che, proprio per il verificato funzionamento del cancelletto, nessuna forzatura avrebbe potuto essere esercitata dalla sciatrice al momento del passaggio.
4. Con il secondo motivo d'appello lamenta il Parte_2 mancato riconoscimento dell'intero danno per il travisamento e l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie, con violazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2697 c.c. e per l'omessa motivazione su questioni rilevanti ai fini dell'accertamento dei pregiudizi subiti.
4.1 Nel condividere le conclusioni della CTU medico-legale della dott.ssa il Tribunale ha ignorato le eccezioni sollevate in Per_2 merito alla valutazione della asserita preesistente grave coxartrosi della paziente, con particolare riferimento alla frase riportata a pagina
4 della cartella clinica (v. doc. 5 depositato con la citazione in primo grado). L'ausiliario ha riconosciuto, come causa diretta dell'incidente, un danno biologico permanente differenziale del 5%, tenendo conto della patologia preesistente ed escluso che l'iter clinico post- intervento di artroprotesi, eseguito nell'aprile 2018, sia causalmente riconducibile direttamente al sinistro, il quale avrebbe prodotto un periodo di malattia compreso tra il 18 gennaio 2017 e settembre
2017. La danneggiata, invero, non era affetta da una coxartrosi pag. 9/38 necessitante un intervento chirurgico di protesi all'anca e non aveva mai rilasciato ai medici dichiarazioni che potessero consentire tale conclusione. La frase “riferisce [sottinteso la paziente] di essere in nota operatoria per artroprotesi anca sinistra” contenuta nella cartella clinica non è mai stata pronunciata in quanto l'appellante parla solo il tedesco e i medici presenti al pronto soccorso il 19.1.2017 non parlavano tedesco.
ha formalizzato una querela di falso contro Controparte_7 la cartella clinica n. 2017/420170040071 dell' Parte_4
di Agordo, relativamente alla frase attribuitale già
[...] richiamata, richiedendo la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 355 c.p.c.. Per provare la falsità della cartella l'appellante ha chiesto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., un ordine di esibizione, nei confronti dell'Ospedale di Agordo, per acquisire la cartella in originale con indicazione del nominativo dell'operatore sanitario che ha raccolto l'anamnesi remota. Ha richiamato il contenuto di alcuni documenti medici e sostenuto che avrebbe dimostrato con prove orali che al momento del ricovero era in stato confusionale, che non parla né italiano né inglese, che prima dell'incidente non soffriva di coxartrosi all'anca e che non era in lista per un intervento di protesi e che era molto attiva nella vita sociale e nello sport.
4.3 In ogni caso, a prescindere dalla querela di falso, le condizioni di salute accertate consentono di ravvisare un'invalidità complessiva del 20%, tenuto conto anche dell'intervento di protesi all'anca e dei postumi, tutti causalmente riconducibili al trauma da caduta.
pag. 10/38 4.4 chiede che il danno biologico sia liquidato Parte_2 applicando le Tabelle del Tribunale di Milano sull'accertata percentuale d'invalidità permanente di 20 punti;
che l'invalidità temporanea tenga conto anche dell'intervento di protesi all'anca, con aumento del danno temporaneo totale di ulteriori giorni 10 giorni
(ricovero presso la Clinica chirurgica di Monaco Sud), del danno temporaneo parziale al 75% di ulteriori 30 giorni (periodo di riabilitazione post-intervento all'anca) e del danno temporaneo parziale al 50% di ulteriori 30 giorni, per complessivi 60 giorni d'invalidità totale temporanea, 150 giorni per invalidità temporanea al
75% e 150 giorni per invalidità temporanea al 50%.
4.5 È dovuta l'ulteriore somma di euro 50.000,00 per danno morale, inteso come stato di sofferenza patito, da commisurarsi sia alla gravità della colpa del danneggiante, sia all'intensità della sofferenza della danneggiata.
4.6 Dato che a seguito dell'incidente la danneggiata non è più stata in grado di riprendere il lavoro, deve esserle risarcito a titolo di lucro cessante l'importo di euro 21.600,00, corrispondente alla retribuzione non percepita per tre anni, sino all'età pensionabile.
4.7 Per spese mediche, cure e terapie, le devono essere riconosciute tutte le spese elencate a pagina 38 dell'atto di appello
(doc. da 17 a 33, da 49 a 52 e 55 att.), comprensive dell'acquisto di scarpe ortopediche e poltrona elettrica, necessarie per le condizioni riportate a causa dell'incidente (accorciamento della gamba sinistra di un centimetro difficoltà di rialzarsi da seduta), per complessivi euro
11.068,87.
pag. 11/38 4.8 Ulteriore danno è costituito dalle spese di assistenza domiciliare, confermate in sede di testimonianza ma non prese in considerazione nella sentenza. Alla figlia la Persona_6 danneggiata ha riconosciuto un compenso settimanale di euro
100,00, a partire da marzo 2017. Il danno è liquidabile in euro
50.000,00, tenuto conto delle progressive difficoltà, che aumenteranno negli anni, nonché dell'aspettativa media di vita di una donna in Germania.
4.9 Non sono state rimborsate le spese sostenute per la prenotazione di alcuni viaggi non effettuati a seguito dell'incidente, per l'importo di euro 1.573,42. Sul punto, nonostante la documentazione depositata, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi.
4.10 L'appellante chiede, infine, l'ulteriore importo di euro
10.203,00 per le spese anticipate ai CCTTU, per le spese di traduzione e per le spese da riconoscersi ai CTP, documentate dalle fatture allegate come documenti da 62 a 69 att., per l'importo complessivo di euro 10.203,00.
5. Con il terzo motivo di gravame si duole per il Parte_2 mancato riconoscimento del danno di euro 35.480,68 subìto dal marito oggetto di cessione del credito ai sensi dell'art. Parte_3
1260 c.c.. Contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, il pregiudizio sofferto dal marito, in termini di danno patrimoniale per spese di viaggio, alloggio e mancato guadagno, e di danno morale per il patema d'animo e l'iter clinico condiviso con la moglie, era stato
“compiutamente allegato e documentato” (doc. 15, da 51 a 54, 56 e pag. 12/38 57 att.), nonché confermato dalla teste escussa Persona_6 all'udienza del 29.9.2020 avanti al Tribunale delegato di CP_8
6. L'appellata ha eccepito in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità della richiesta di querela di falso per irrilevanza del documento contestato e insistito, nel merito, per il rigetto dell'impugnazione, con conferma della sentenza di primo grado.
7. La querela di falso formulata in atto di citazione in appello non viene ammessa perché le richieste istruttorie formulate non sono idonee a dimostrare la falsità della dichiarazione di Pt_2 riportata nella cartella clinica: “riferisce [la paziente] di
[...] essere in N.O. per artroprotesi anca sinistra”. Alla Corte di Appello spetta valutare se i mezzi di prova offerti siano idonei a privare di efficacia probatoria il documento impugnato (cfr. Cass., sez. III, sent., 8.11.2002, n. 15699) e, in caso negativo, il processo non deve essere sospeso ai sensi dell'art. 355 c.p.c., in attesa della decisione del tribunale sulla querela incidentale.
7.1 A seguito dei chiarimenti richiesti, con nota del 10.9.2024 la difesa dell'appellante ha precisato che il contenuto della cartella clinica è falso e non può essere solo frutto di un malinteso (nell'atto di appello, a pag. 44 era stato fatto riferimento a una dichiarazione falsa o “frutto di un fraintendimento”), in quanto non Parte_2 ha mai riferito di essere in nota operatoria per artroprotesi all'anca sinistra.
pag. 13/38 7.2 Ai fini dell'accertamento della falsità della frase riportata nella cartella clinica, la difesa della indica, quali elementi di prova, Pt_2 oltre all'esibizione dell'originale della cartella con indicazione del sanitario che ha raccolto l'anamnesi, circostanze di fatto e documenti diretti a dimostrare che la paziente, al momento del ricovero, era in stato confusionale e non parla italiano né inglese;
che prima dell'incidente del 19 gennaio 2017 non soffriva di coxartrosi all'anca e non era in lista per un intervento;
che era persona molto attiva nella vita sociale e nello sport e che aveva prenotato tre viaggi all'estero nei mesi successivi all'incidente.
7.3 Se oggetto della querela deve essere il fatto che Pt_2 non abbia mai pronunciato la frase contestata, manca una
[...] diretta correlazione tra il fatto da accertare e alcune circostanze addotte dall'appellante per sostenere che il medico abbia attestato il falso:
- non è coerente sostenere che fosse in stato Parte_2 confusionale ed escludere, nello stesso tempo, che la paziente possa aver pronunciato la frase contestata, posto che lo stato confusionale dovrebbe indurre a non potersi esprimere con certezza su quanto effettivamente avvenuto;
- il fatto che la paziente non parli italiano o inglese non potrebbe essere dirimente così come l'assunto che l'operatore sanitario non conoscesse il tedesco. L'attrice non aveva allegato l'impossibilità o anche solo la difficoltà d'interloquire con i sanitari del pronto soccorso. Rimane in ogni caso verosimile la presenza di un terzo, che possa aver assunto il ruolo d'interprete, anche alla luce di altre informazioni (“non allergie farmaci”) non contestate riportate nell'anamnesi;
pag. 14/38 - il contenuto della dichiarazione rende difficilmente ipotizzabile un errore nella comprensione dell'informazione. Nello stesso tempo, il medico non avrebbe avuto alcun interesse a riportare in cartella una frase, quale quella documentata, se non fosse stata riferita dalla paziente;
- i documenti medici di cui ai punti da 1) a 8) a pagina 46 dell'atto di appello non rilevano al fine di dimostrare direttamente quanto è stato riferito da al sanitario il 19 gennaio 2027 Parte_2 mentre l'esistenza di una pregressa grave coxartrosi è stata accertata durante il ricovero ospedaliero e confermata nel contraddittorio processuale dal CTU dott.ssa Nel verbale operatorio del 20 Per_2 gennaio 2017 è attestato: “La riduzione della frattura è ostacolata dalla difficoltà di mobilizzazione del moncone prossimale, bloccato dalla grave coxartrosi”. La dott.ssa riferisce che le radiografie Per_2 esaminate durante le operazioni peritali confermano quanto sostenuto dal chirurgo. In altre parole, una valutazione medico-legale della coxartrosi è stata svolta in sede processuale e l'esito è perfettamente compatibile con il contenuto della dichiarazione. Anche senza considerare la dichiarazione rilasciata al medico, la paziente soffriva di una grave coxartrosi.
7.4 Le circostanze di fatto riportate a pag. 45 dell'atto di appello, indicate in maniera generica, senza specificare i capitoli di prova, non consentono di comprendere come la difesa dell'appellante intenda dimostrare per testi quanto non è in grado di provare documentalmente. La formulazione della querela non è conforme all'insegnamento giurisprudenziale, secondo cui l'indicazione degli elementi e delle prove a supporto della querela dev'essere completa, ossia deve trattarsi di elementi e di prove dedotte secondo i modi pag. 15/38 stabiliti dalla legge processuale. Trattandosi di prova testimoniale, la deduzione comporta la formulazione della prova mediante articoli separati con indicazione delle circostanze su cui i testi devono essere interrogati (Cass., Sez. I, sent. 15.03.1991, n. 2790).
8. Il primo motivo sul concorso del fatto colposo della danneggiata è manifestamente infondato. Il Tribunale ha correttamente accertato il concorso del fatto colposo della danneggiata sulla scorta delle risultanze istruttorie. Le dichiarazioni dell'addetta all'impianto, ED FA, trovano riscontro in quelle dell'amico di presente al momento della caduta, Parte_2
e nella CTU ricostruttiva dell'ing. Persona_5 _3
[...]
8.1 L'appellante contesta l'ammissibilità delle dichiarazioni di ED
FA sulla “forzatura” del cancelletto cadenzatore, sostenendo che l'addetta all'impianto non fosse presente al momento dell'imbarco e, dunque, non potesse riferire sulla dinamica dei fatti, e che, in ogni caso, quanto da costei riferito non sia utilizzabile ai fini probatori ai sensi dell'art. 246 c.p.c..
8.2 Le dichiarazioni rese a sommarie informazioni da ED
FA, riportate nell'annotazione dell'intervento della Questura di
(doc. 3 att.) sono utilizzabili, come sarebbe stata ammissibile Pt_4 la testimonianza orale, senza incorrere nella sanzione d'inammissibilità dell'art. 246 c.p.c.. ED FA rivestiva la qualità di dipendente della società appellata ed è sempre rimasta estranea al giudizio o a richieste risarcitorie. Non viene in rilievo una situazione d'incapacità ma unicamente di eventuale attendibilità delle pag. 16/38 dichiarazioni, per l'interesse di mero fatto che la dipendente può avere in relazione all'esito della causa. L'incapacità a testimoniare prevista dall'art. 246 c.p.c. ricorre solo quando la persona chiamata a deporre abbia nella causa un interesse concreto ed attuale, tale da coinvolgerla nel rapporto controverso e da legittimarne l'assunzione della qualità di parte in senso processuale e sostanziale. Non si verifica allorché, nella controversia in cui sia parte una persona giuridica, il teste non ricopra la qualifica di legale rappresentante dell'ente, ma sia collegato allo stesso tramite un rapporto di lavoro subordinato, non sufficiente per legittimare la partecipazione al giudizio, essendo ravvisabile un mero interesse fatto (Cass., Sez. I,
Sent., 27.2.2001 n. 2842 e Cass., sez. III, Sent.
6.8.2004 n. 15197).
Occorre anche considerare che le dichiarazioni sono riportate in un'annotazione di servizio depositata proprio dalla difesa che invoca l'inammissibilità delle dichiarazioni (v. annotazione inerente all'infortunio della Questura di 19 gennaio 2017, doc. 3 att.) e Pt_4 quindi la parte con la propria condotta processuale ha rinunciato alla possibilità di sollevare l'eccezione di incapacità - inutilizzabilità delle dichiarazioni. Nel processo civile sono ammissibili anche prove atipiche, come dichiarazioni riferite alla Polizia di Stato e riportate in un'annotazione di servizio. L'incapacità prevista dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, deve essere eccepita tempestivamente e la parte non può prima depositare un documento e poi invocarne un utilizzo solo parziale. Si tratterebbe di una nullità opposta dalla parte che, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., vi ha dato causa.
8.3 Il racconto di ED FA sul transito della sciatrice attraverso il cancelletto cadenzatore già in fase di chiusura, contrariamente a quanto pretende l'appellante, risulta pag. 17/38 sostanzialmente confermato anche da (“il Persona_5 cancelletto si stava chiudendo. La signora ST riusciva a passare”, pag. 2 della relazione d'intervento) ed è stato ritenuto verosimile dal
CTU: “la dinamica secondo cui l'attrice, durante l'incontro con la seggiola, sia stata proiettata in avanti e quindi scaricata sul tappeto è
– con elevata probabilità -proprio riconducibile al fatto che attraversava il cancelletto nel mentre si stava chiudendo” (v. relazione ing. pag. 23). L'appellante riconosce che _3 [...] si trovasse a suo fianco (v. atto di appello, pag. 13) e Persona_5 quindi assistette all'incidente mentre l'ausiliario ha evidenziato che il ritardo con cui la sciatrice arrivò sul tappeto mobile è in grado di spiegare la rovinosa caduta.
8.4 Anche il fatto che l'addetta fosse presente trova riscontro nella tempistica di arresto della seggiovia e di azionamento del freno. Il
CTU ha evidenziato che “la circostanza secondo cui l'impianto si arrestava dopo che l'attrice ed il sig. venivano trascinati Persona_5 per circa 8 metri sino al termine della pedana mobile fornisce la prova che l'addetta alla sicurezza, Sig.ra FA, stazionava necessariamente in prossimità della cabina della stazione a valle” (v. relazione ing. pag. 26). Nello stesso tempo, in sede di prova _3 testimoniale delegata, assunta all'udienza del 29.09.2020, nessuno aveva smentito la presenza dell'addetta all'impianto. Il relativo capitolo 6) (“Vero che al momento della caduta dell'attrice Pt_1 nessun addetto all'impianto era presente nelle vicinanze e che nessuno ha immediatamente fermato l'impianto stesso”) non è stato sottoposto ai testi presenti in grado di riferire sulla circostanza. Se si considera, inoltre, che il divieto di salire sulla seggiovia in assenza del personale (“unbeaufsichtigter einstieg verboten”, letteralmente pag. 18/38 “ingresso vietato senza supervisione”, foto 3 a pag. 13 della relazione ing. era riportato anche in lingua tedesca sul pannello _3 posizionato prima dei cancelletti, il fatto che e la Parte_2 persona in sua compagnia abbiano continuato ad avanzare e si siano spinti sino alla zona d'imbarco dovrebbe confermare che gli sciatori avessero visto che l'impianto era presidiato.
8.5 Il Tribunale non ha ritenuto superata la presunzione di responsabilità del vettore di cui all'art. 1681 c.c.. Ha riconosciuto che, essendovi stato un ritardo nell'arresto dell'impianto, la società convenuta non aveva dimostrato di aver attuato tutte le misure idonee ad evitare il danno. L'assenza di prova liberatoria non preclude, tuttavia, la valutazione del comportamento della danneggiata nella causazione dell'evento, ben potendo esso concorrere con la responsabilità del vettore. Nel caso di specie, è provato che oltrepassò il cancelletto mentre si stava Parte_2 chiudendo. Secondo l'appellante il CTU ha accertato che la facile apertura meccanica del cancelletto sotto la spinta degli arti rientri nel normale utilizzo della barriera mobile, e pertanto, il Tribunale non doveva desumerne che avesse fatto un uso improprio Parte_2 dell'impianto. L'argomento difensivo è privo di pregio. I tempi di apertura e chiusura dei cancelletti sono regolati in modo tale da consentire agli sciatori di raggiungere il punto d'imbarco ottimale sulla seggiola in movimento. Come accertato dalla CTU ricostruttiva, il ritardato ingresso nel tappeto -anche per aver oltrepassato il cancelletto in fase di chiusura, e dunque, “forzandone” l'apertura- ha comportato che lo sciatore si trovasse a monte rispetto al punto ottimale di imbarco e che l'imbarco divenisse disagevole. La facile riapertura meccanica del cancelletto in chiusura, ad opera della spinta pag. 19/38 delle gambe, non dimostra, come vorrebbe l'appellante, che l'operazione rientri nel normale utilizzo del cancelletto e, quantomeno uno sciatore adulto è perfettamente in grado comprendere che, quando un cancelletto è in fase di chiusura, non deve essere forzato, ci si deve fermare e attenderne la riapertura. Del tutto condivisibile è
l'affermazione dell'ausiliario secondo cui: “se da un lato l'azione esercitata dagli arti inferiori dell'attrice consentiva una facile riapertura del cancelletto, dall'altro lato tale episodio ritardava inesorabilmente l'ingresso della Sig.ra nel tappeto mobile Pt_2 determinando il suo incontro con la seggiola in una posizione più arretrata rispetto alla zona di carico” (v. relazione ing. pag. _3
23).
8.6 Se si tiene conto delle deposizioni acquisite, appare poco verosimile l'ipotesi alternativa indicata dal CTU e cioè che la sciatrice possa essersi avvicinata “fortuitamente (casualmente) … proprio nel mentre iniziava a chiudersi e pertanto, in relazione alla propria velocità di ingresso, non poteva far altro che proseguire in avanti riaprendo la barra orizzontale con la propria spinta motrice” (v. relazione ing. pag. 27 e 34). Considerando che _3 Pt_2
al momento dell'incidente, era una sciatrice con esperienza
[...]
(“praticava attivamente svariate attività sportive, oltre allo sci”: v. atto di appello, pag. 7), e dunque conosceva ed era consapevole del meccanismo di transito e imbarco, e ricordato che il tempo di chiusura del cancelletto era di 0,8 secondi e il tempo stabile di apertura di soli 1,8 secondi, era esigibile che ella si accostasse lentamente al cancelletto e si astenesse dal forzarlo, con il rischio di giungere, come è poi è concretamente avvenuto, in ritardo al punto d'imbarco.
pag. 20/38
9. Il secondo motivo d'appello sulla quantificazione del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale è parzialmente fondato.
9.1 Quanto al prodromico accertamento del grado d'invalidità, può farsi affidamento sulle motivate conclusioni della consulenza medico-legale. soffriva di una grave coxartrosi e, Parte_2 all'esito dell'infortunio, presentava un'invalidità permanente complessiva del 20% rispetto al quale l'invalidità derivante dall'incidente sciistico ha inciso nella misura del 5% (v. relazione dott.ssa pag. 47). Il periodo di malattia causalmente Per_2 riconducibile al trauma da caduta si articola sostanzialmente dal 19 gennaio 2017 al settembre 2017. Il successivo iter clinico documentato, dall'aprile 2018 in poi, non è conseguenza diretta della caduta sugli sci ma attiene alla patologia preesistente, come risulta da quanto constatato dal chirurgo ortopedico di Agordo (v. relazione dott.ssa pag. 46), dalle radiografie di monitoraggio eseguite Per_2 durante la degenza visionate dall'ausiliario (v. relazione dott.ssa pag. 46) e dalla raccolta dei dati anamnestici nella cartella Per_2 clinica (v. relazione dott.ssa pag. 26). La documentazione Per_2 medica post-intervento di artroprotesi del 2018 (certificati del
4.5.2018 e del 14.1.2019 della Clinica chirurgica di Monaco Sud, doc.
37 e 46 depositati in primo grado dall'attrice; certificato del
14.6.2018 della Clinica ortopedica Chiemsee, doc. 38 di parte attrice), nel fare riferimento ad una coxartrosi “postraumatica”, non prova la patogenesi della coxartrosi, che parte appellante riconduce al trauma da caduta. Il CTU dott.ssa ha evidenziato che il Per_2 carattere post-traumatico di una coxartrosi è compatibile con una pag. 21/38 condizione di coxartrosi preesistente al trauma, sulla quale una frattura femorale come quella riportata dall'attrice, trattata con chiodo, può indurre, in tempi variabili, una coxartrosi post- traumatica. Deve pertanto confermarsi la non risarcibilità della compromissione dell'integrità psico-fisica riportata dall'appellante dopo l'intervento di artroprotesi dell'aprile 2018. L'invalidità biologica di è determinabile: a) in cinque punti differenziali Parte_2
(20% - 15%) a titolo d'invalidità permanente;
b) in 50 giorni, a titolo d'invalidità temporanea totale, corrispondenti al periodo di ricovero nelle varie strutture ospedaliere;
in 120 giorni per invalidità temporanea parziale al 75% e in ulteriori 120 giorni per invalidità temporanea parziale al 50%. La CTU medico-legale aveva valutato il livello di sofferenza nella malattia come elevato nella fase delle degenze ospedaliere e medio nel restante periodo della malattia.
9.2 L'appellante non svolge circostanziate critiche rispetto alla quantificazione monetaria del danno biologico operata dal primo giudice sulla base delle percentuali di danno accertate dalla CTU. La richiesta di rideterminazione del danno morale non consente, tuttavia, di confermare la liquidazione del danno non patrimoniale. Il
Tribunale fa riferimento alla somma di euro 28.847,00 “comprensiva della personalizzazione massima del 50% a causa del livello di sofferenza determinata come elevata dal CTU”, senza distinguere fra invalidità temporanea e invalidità permanente né spiegare come si sia proceduto alla quantificazione del danno differenziale e di conseguenza del danno morale. Il richiamo alle Tabelle del Tribunale di Milano dovrebbe consentire d'ipotizzare che la sofferenza soggettiva sia stata presa in considerazione, perché il giudice ha ritenuto che il caso giustificasse la massima personalizzazione e non pag. 22/38 afferma di aver escluso i parametri tabellari specificatamente riguardanti la sofferenza soggettiva. La somma concretamente riconosciuta, tuttavia, non conforta tale conclusione, essendo apprezzabilmente inferiore a quella a cui avrebbe dovuto pervenirsi.
9.3 La traduzione in moneta del danno differenziale avviene (cfr.
Cass., sez. 3, sent. n. 26851 del 2023 e Cass., sez. 3, ord. n. 20894 del 2024) convertendo in denaro l'invalidità complessivamente accertata (20%) e l'invalidità teoricamente preesistente (15%) e sottraendo il secondo importo al primo. Ai fini della conversione in valori monetari del danno la Corte d'Appello utilizza le Tabelle del
Tribunale di Milano, considerate da un importante precedente di legittimità (cfr. Cass., Sez. III, Sent.
7.6.2011 n. 12408) parametro di conformità della valutazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. I valori monetari devono essere tratti dalla versione più aggiornata della tabella, dovendo il giudice fare riferimento ai valori applicabili al momento della liquidazione (cfr.
Cass., Sez. III, Sent. 11.5.2012 n. 7272). La giurisprudenza successiva al 2011 ha tendenzialmente confermato l'importanza di adottare criteri uniformi di liquidazione, ribadendo, anche di recente, che le Tabelle milanesi sono munite di efficacia para-normativa, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass., Sez. III, Sent.
6.5.2020 n. 8532; Cass., Sez.
III, Ord. 22.1.2019 n. 1553). Il danno non patrimoniale va quantificato tenendo conto delle recenti posizioni della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, Sent. 10.11.2020 n. 25164; Cass., Sez.
III, Ord. 17.5.2022 n. 15733; Cass., Sez. III, Sent. 17.2.2023 n.
5119; Cass., Sez. III, Ord. 25.1.2024 n. 2433; Cass., Sez. III, Ord.
22.3.2024 n. 7892) e dei principi contenuti nella la c.d. ordinanza pag. 23/38 decalogo (Cass., Sez. III, Ord. 27.3.2018 n. 7513) in tema di riconoscimento del danno morale e della personalizzazione del danno.
Prese in considerazione le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, la personalizzazione del danno permanente va calcolata sulla sola componente biologica del danno non patrimoniale, e il relativo aumento, pur applicato nella misura massima, va contenuto nella misura del 30%, come previsto dall'art. 138, comma 3, cod. ass.. La personalizzazione entro tale limite riguarda il danno permanente, posto che l'art. 138, comma 3, cod. ass., ne circoscrive l'applicazione al danno liquidato secondo le Tabelle di cui al comma 1, lett. b), ovvero secondo il sistema per punti di invalidità con coefficienti di variazione per età del soggetto leso, utilizzato per la quantificazione delle lesioni permanenti. Ne discende che per la personalizzazione per l'invalidità temporanea, sempre per la sola componente biologica, può riconoscersi un aumento in via tendenziale entro il limite indicato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano.
9.4 Il danno non patrimoniale derivante dall'invalidità permanente patito da è quantificabile, prima di Parte_2 prendere in considerazione il concorso colposo della danneggiata, nella somma di euro 33.758,80 (euro 25.136,80 per la componente biologica/dinamico-relazionale ed euro 8.622,00 per la sofferenza soggettiva interiore).
Il danno per la lesione dell'integrità psicofisica (nei suoi risvolti anatomo-funzionali), nella sua accertata peculiarità di danno differenziale del 5%, va calcolato nella differenza tra la monetizzazione del punto di invalidità del 20% e la monetizzazione del punto del 15%, riferite ad un soggetto di 63 anni (età della danneggiata al momento del sinistro), comprensive dell'aumento del pag. 24/38 30%, per la massima personalizzazione riconosciuta dal primo giudice e non censurata con un apposito motivo di gravame incidentale.
Applicando gli importi tabellari, il danno biologico è pari a euro
25.136,80, ovvero alla differenza tra euro 68.347,50 (euro 52.575,00 aumentati del 30% per la personalizzazione) ed euro 43.210,70 (euro
33.239,00 aumentati del 30% per la personalizzazione).
Il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva presumibile in conseguenza dalla lesione dell'integrità psico-fisica, è riconoscibile negli importi monetari tabellari secondo lo stesso criterio differenziale utilizzato per la monetizzazione del danno biologico permanente
(escluso l'aumento per la personalizzazione), e così per l'importo di euro 8.622,00, pari alla differenza tra 18.926,00 ed euro 10.304,00.
Il danno morale è ricompreso nelle Tabelle del Tribunale di Milano sicché la parte non può invocare, da un lato, l'applicazione delle
Tabelle dell'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano,
e dall'altro, una liquidazione separata della sofferenza soggettiva, pena una palese duplicazione risarcitoria. Deve anche considerarsi che occorre tener distinte le sofferenze effettivamente ricollegabili all'incidente sciistico da quelle riconducibili alla preesistente patologia.
9.5 Anche la liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo avviene secondo i parametri tabellari e tiene conto, in assenza di un'impugnazione incidentale, di una personalizzazione massima del 50% della componente biologica per l'intero periodo di invalidità temporanea per l'elevata sofferenza fisica (cfr. sentenza impugnata, pag. 10). Partendo dal valore giornaliero di euro 115,00 previsto per l'invalidità temporanea totale (100%) – di cui euro 84,00 per la componente biologica, su cui calcolare la personalizzazione, ed euro 31,00 per la sofferenza soggettiva – e applicata la massima pag. 25/38 personalizzazione, l'invalidità temporanea va quantificata nella somma di euro 31.400,00: euro 7.850,00, per 50 giorni d'invalidità temporanea totale;
euro 14.130,00 per 120 giorni d'invalidità temporanea al 75%; euro 9.420,00 per 120 giorni d'invalidità temporanea al 50%. Per un giorno di invalidità temporanea assoluta viene riconosciuta la somma di euro 157,00 (euro 126,00 per la componente biologica + euro 31,00 per la componente morale).
9.6 Sul danno non patrimoniale complessivo di euro 33.758,80 per invalidità permanente ed euro 31.400,00 per invalidità temporanea va applicata la dimidiazione ex art. 1227, comma 1, c.c. per il concorso del fatto colposo della danneggiata, pervenendosi alle somme in moneta attuale di euro 16.897,40 per IP ed euro
15.700,00 per ITT e ITP.
10. Sempre nel secondo motivo di appello l'appellante chiede una rideterminazione anche del danno patrimoniale, lamentando che parte delle voci di danno non siano state prese in considerazione e altre siano state quantificate in misura inferiore al dovuto.
10.1 Nella sentenza impugnata il danno complessivo di euro
17.157,10, comprensivo anche del danno patrimoniale, viene indicato come “già rivalutato all'attualità” (pag. 11 in parte motiva).
Sennonché dal semplice scorporo della somma nei suoi addendi, si evince che l'attualizzazione monetaria ha potuto concernere soltanto la liquidazione del danno non patrimoniale, rispetto al quale sono state applicate le Tabelle milanesi. La residua somma di euro
2.733,60 per il danno patrimoniale costituisce la mera somma algebrica degli importi per le spese mediche (euro 1.673,60), per la pag. 26/38 consulenza medico-legale del dottor (euro 610,00) e per Per_7
l'incapacità lavorativa assoluta (euro 450,00). Discutendosi di debiti di valore, ciascun debito deve essere rivalutato avvalendosi dell'indice FOI dell'ISTAT sino alla sentenza.
10.2 La richiesta di risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica, quantificato in euro 21.600,00, pari a tre anni di mancata retribuzione ai quali l'appellante ha dovuto rinunciare con ripercussioni sulla maturazione del trattamento pensionistico, non è accoglibile. Devono richiamarsi le conclusioni della CTU medico- legale, secondo cui “in riferimento a quanto causalmente riconducibile all'evento del 19.01.17, è plausibile che l'interessata si sia totalmente astenuta dal lavoro nella prima fase della malattia. Le altre successive determinazioni dell'infortunata sono riconducibili all'intervento di artroprotesi, pur potendo ritenere che in attualità, all'aldilà dell'età anagrafica, la complessiva situazione menomativa appare compatibile con l'attività dichiarata di segreteria” (v. relazione dott.ssa Per_2 pag. 48). La decisione d'interrompere l'attività lavorativa d'impiegata
è ragionevolmente riconducibile, tenuto conto dell'accertamento medico-legale, alla patologia artritica e ai postumi dell'intervento di artroprotesi o a eventuali scelte personali dell'appellata, che prescindono dall'incidente sciistico. avrebbe potuto Parte_2 continuare a svolgere l'attività di segretaria del marito. Il danno per incapacità lavorativa specifica temporanea di è Parte_2 dunque riconoscibile solo limitatamente alla prima fase della malattia.
L'importo già quantificato dal giudice di primo grado in euro 900,00 viene rivalutato sino a euro 1.070,10 per il periodo compreso fra il 31 marzo 2017 (scadenza dell'ultima retribuzione non percepita) e la sentenza. In ragione del concorso del fatto colposo, la somma di euro pag. 27/38 1.070,10 è dovuta all'appellante nella quota del 50%, pari a euro
535,05.
10.3 Quanto alle spese mediche elencate a pag. 38 dell'atto di appello, tenendo conto delle risultanze della consulenza medico-legale
(v. relazione dott.ssa pag. 35 e 48), va confermata la Per_2 sentenza nella parte in cui riconosce come necessarie o utili unicamente le spese pertinenti alla fase clinica causalmente riconducibile all'evento del 19 gennaio 2017, ridotte del 20% per un rimborso previdenziale. Il motivo di gravame contiene un elenco di spese, senza spiegare perché, specie nel caso sia confermata la valutazione del consulente medico-legale sulla durata della malattia e sui postumi, le stesse debbano essere liquidate in misura diversa da quella indicata dall'ausiliario. Il quesito comportava anche un vaglio della congruità delle spese mediche allegate. L'importo riconosciuto dal Tribunale deve essere rivalutato sino alla data della sentenza. La somma di euro 3.347,00, pari all'importo delle spese ritenute congrue dal consulente al netto dei rimborsi (v. relazione dott. pag. Per_2
48 e docc. n. da 18 a 24 e 26 att.), può essere rivalutata da una data intermedia tra quella del primo documento di spesa (pagamento del
2.3.2017, doc. 26 att.) e quella dell'ultimo (disposizione di bonifico del 18.7.2017, doc. 24 att.), ovvero dal 10 maggio 2017 sino alla sentenza. In ragione del concorso del fatto colposo della danneggiata,
l'importo rivalutato di euro 3.977,16 è dovuto all'appellante nella misura della metà quindi nei limiti di euro 1.988,58.
10.4 Viene altresì confermato il rimborso della spesa per la consulenza medico-legale del dott. (doc. 29 att.), Per_7 determinata nella somma di euro 1.449,36, rivalutata dalla data del pag. 28/38 28 dicembre 2017, riportata nella fattura quietanzata, alla sentenza.
Per il concorso del fatto colposo, l'importo di euro 1.449,36 è dovuto nella misura della metà, pari a euro 724,68.
10.5 Nulla è dovuto all'appellante a titolo di rimborso degli emolumenti corrisposti, e da corrispondere, alla figlia Persona_6 per l'assistenza domiciliare alla madre. Se ha Parte_2 concluso un contratto a titolo oneroso con la figlia per essere assistita durante tutta la vita (v. atto di appello, pag. 39), il costo della prestazione – stimata dalla difesa dell'appellante in euro 50.000,00 - non può essere accollato alla società che gestisce l'impianto di risalita perché in via probabilistica non è causalmente riconducibile a un danno differenziale del 5%, che ha impedito alla persona esclusivamente di svolgere l'attività d'impiegata per un limitato arco temporale. L'assunzione della figlia, qualora trovasse giustificazione nelle condizioni di salute della madre, sarebbe semmai riconducibile alla patologia di cui il genitore soffre da prima dell'incidente sciistico.
10.6 Non è accoglibile la richiesta di rimborso delle spese anticipate per i viaggi prenotati e non goduti. Quanto al viaggio a
Tenerife programmato dal 2 al 16 aprile 2017, nessun esborso è stato provato, nonostante il tempo trascorso, in merito alla penale di recesso allegata come documento 12, il cui termine di pagamento era fissato per il 6 febbraio 2017. Vista la data di scadenza, anteriore di un anno rispetto all'inizio del giudizio, l'attrice avrebbe avuto l'onere di documentare la spesa o quantomeno giustificare perché non sia in grado di documentarla. In assenza di adeguate allegazioni, si presume che la penale non sia stata pretesa. Nulla è dovuto per il viaggio in Irlanda, posto che dall'allegato 13 si deduce che la penale pag. 29/38 per il recesso di è stata calcolata sulla Parte_5 somma anticipata versata da altro soggetto, ovvero da
[...]
intestataria del documento di storno. Non vi è prova, Persona_8 dunque, dell'effettivo esborso da parte dell'appellante né, financo, della debenza della penale da parte di costei a favore dell'agenzia di viaggi o di Nulla è dovuto per il tour in bicicletta, Persona_8 non essendo stata dimostrata la data della programmata partenza, non desumibile dall'allegato 14. Non è possibile apprezzare l'effettiva incompatibilità del viaggio con le condizioni di salute riportate da a seguito del sinistro del 19 gennaio 2017. Parte_2
10.7 Le spese per CTP di cui all'elenco a pag. 39 dell'atto di appello rimangono a carico della parte che le ha anticipate. L'esito della CTU medico-legale e della CTU ricostruttiva giustificano una suddivisione dei costi dei due accertamenti tecnici fra le parti come stabilito dal giudice di primo grado, mentre, coerentemente, le spese dei CTP rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. La
CTU ricostruttiva ha fornito un valido riscontro alla tesi secondo cui, commettendo una grave imprudenza, aveva forzato il Parte_2 cancelletto d'ingresso della seggiovia e cercato di salire sulle prime seggiole transitanti a valle. La CTU medico-legale ha accertato un'invalidità permanente molto più contenuta di quella indicata dalla danneggiata. Gli esiti degli accertamenti tecnici giustificano una suddivisione delle spese perché gli stessi sono stati utili non solo per accertare il danno ma anche per ridimensionare le esorbitanti pretese risarcitorie della danneggiata. Sia all'esito del giudizio di primo grado che di quello di appello la danneggiata ha chiesto a titolo di risarcimento la somma di euro 229.442,40 (v. conclusioni 5 ottobre pag. 30/38 2023 e 28 ottobre 2024) mentre la somma liquidabile è meno di un quarto di quella richiesta.
10.8 Quanto alla spesa per traduzioni (ricevute e fatture di cui ai doc. 62, 64 e 68 att.) per complessivi euro 2.151,00, richiesta da in comparsa conclusionale, occorre considerare che il Parte_2
Tribunale aveva provveduto alla nomina di un CTU per tradurre la documentazione medica. L'attrice aveva presentato il 2 agosto 2018 istanza per la revoca dell'incarico al traduttore nominato dal Tribunale
“anche per ragioni di economia processuale”, chiedendo di essere autorizzata a provvedere in proprio alle traduzioni. L'esborso corrisponde comunque a un costo processuale rimborsabile ma, tenuto conto della genericità con cui viene descritto il contenuto delle prestazioni nei documenti e dei limiti entro cui le traduzioni si sono rivelate utili, la spesa viene riconosciuta ex art. 92 c.p.c. in un importo non superiore a euro 1.000,00. Non si procede alla rivalutazione dell'importo perché non si dispongono d'informazioni sul pagamento.
11. Il terzo motivo d'appello, relativo alle domande risarcitorie di marito dell'infortunata, non è Parte_3 accoglibile posto che non è provato, nemmeno in via presuntiva, un danno riflesso patito dal coniuge in conseguenza del danno riportato dalla moglie a seguito dell'incidente sciistico.
11.1 Il danno patrimoniale, quantificato nell'importo di euro
25.480,00 per costi di trasferta e per ore di assenza dal lavoro (v. doc. 15 att: lista allegata al contratto di cessione del credito), non può ritenersi provato per il solo fatto che figlia di Persona_6
pag. 31/38 abbia confermato, in sede di Parte_5 deposizione, la correttezza di una lista di voci di danno. Il documento nulla prova in relazione alla riconducibilità degli spostamenti ivi indicati all'incidente occorso il 19 gennaio 2017 e alle spese effettivamente sostenute. Le trasferte, e i relativi esborsi, nonché le assenze dal lavoro e la relativa monetizzazione, non trovano adeguati riscontri oggettivi, essendo stato depositato un mero elenco attribuibile al danneggiato, che ha ritenuto di cedere il credito alla moglie e indicato come testimone la figlia. È stato ripetutamente posto in evidenza che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - occorre distinguere fra patologia pregressa e conseguenze pregiudizievoli effettivamente riconducibili all'incidente sciistico. L'asserito danno appare non compatibile con il grado d'invalidità conseguente al sinistro e rende inattendibili le allegazioni dello così come le dichiarazioni di . Pt_2 Persona_6
11.2 Nemmeno il danno per le sofferenze del coniuge può essere liquidato. Il danno non patrimoniale riflesso in favore dei prossimi congiunti è generalmente liquidato in presenza di gravi macropermanenti o di danni a soggetti minori. Si valorizzano in via presuntiva la sofferenza che una grave invalidità permanente determina nei congiunti o le preoccupazioni che problemi di salute, anche meno importanti, possono generare nei genitori, specie per i figli in tenera età. L'entità del danno riportato dall'appellante a causa dell'incidente del 19 gennaio 2017, pari a 5 punti (seppur danno differenziale rispetto a un'invalidità complessiva accertata del 20%) e l'assenza di specifiche allegazioni sulle conseguenze che l'infortunio (e non la pregressa patologia) ha determinato nelle relazioni familiari non consentono una liquidazione, anche in via equitativa.
pag. 32/38 12. Pur confermandosi il grado d'invalidità, la durata della malattia e la misura del concorso del fatto colposo indicati dal Tribunale, occorre procedere a una nuova liquidazione del danno. Già operata la dimidiazione:
- il danno non patrimoniale è determinato nella somma di euro
16.897,40 per invalidità permanente e di euro 15.700,00 per invalidità temporanea;
- il danno emergente per spese sanitarie e consulenza stragiudiziale è determinato nella somma di euro 2.713,26 (euro
1.988,58 + euro 724,68), rivalutazione compresa, e il lucro cessante
è determinato nella somma di euro 535,05, rivalutazione compresa.
Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass., s.u., sent., 17.12.95, n. 1712), ma dal “coacervo” del credito originario, via via rivalutato con periodicità annuale (alla data convenzionale del
31 dicembre di ciascun anno). Non è infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie. Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice
FOI). Per il danno non patrimoniale occorre tener conto dell'epoca dell'incidente sciistico (invalidità temporanea: 19 gennaio 2017) e del termine del periodo di malattia con stabilizzazione dei postumi pag. 33/38 (invalidità permanente: 9 novembre 2017); per le spese sanitarie di un valore intermedio tra la prima e l'ultima spesa (10 maggio 2017), dato che le spese sono avvenute in tempi diversi, e per la consulenza stragiudiziale del momento dell'esborso (28 dicembre 2017); per il lucro cessante, del momento in cui la retribuzione non percepita sarebbe maturata (31 marzo 2017).
13. Nelle conclusioni del giudizio di primo grado (note scritte per l'udienza 11 ottobre 2023), a differenza di quelle dell'atto di appello, erano stati chiesti gli interessi al “tasso legale” e non al tasso dell'art. 1284, comma 4, c.c.. Nell'affrontare la questione su cosa debba intendersi quando il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, le Sezioni Unite hanno di recente sostenuto che occorre partire dalla premessa che l'art. 1284, comma
4, c.c. rinvia a una fattispecie, i cui elementi sono, per una parte, certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali ma, per l'altra, è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass., s.u., sent., 7.5.2024, n. 12449). Ne consegue che quando una parte chiede gli “interessi legali”, intende riferirsi agli interessi previsti dal primo comma dell'art. 1284 c.c..
14. È noto altresì che la questione dei limiti di applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. è controversa perché parte della giurisprudenza lo ritiene applicabile oltre che obbligazioni contrattuali anche a quelle pag. 34/38 nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrli (Cass., sez. III, ord., 3.1.2023, n. 61), mentre l'orientamento prevalente li limita ai casi in cui sia ipotizzabile un accordo delle parti nella determinazione del saggio (Cass., sez. 2, sent., 7.11.2018, n. 28409).
Deve applicarsi il principio per cui l'obbligazione risarcitoria - di natura sia contrattuale che extracontrattuale - costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato, tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione. Oltre alla rivalutazione, possono essere liquidati gli interessi cd. 'compensativi', la cui determinazione peraltro non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass., sez. III, sent., 5.7.2023, n. 19063). Posto che sul criterio liquidatorio degli interessi ai fini del ristoro del danno da ritardo nulla era stato tempestivamente allegato (v. atto di citazione 28.3.18, pag. 15), gli interessi riconoscibili vengono limitati, anche per questa ragione, al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c..
15. A seguito dell'accoglimento parziale dell'appello, occorre procedere a una nuova liquidazione delle spese per entrambi i gradi giudizio. Applicati i parametri del d.m. n. 55 del 2014, i compensi vengono liquidati:
- nella somma di euro 7.616,00 per il giudizio di primo grado (euro
1.701,00 + euro 1.204,00 + euro 1.806,00 + euro 2.905,00),
pag. 35/38 secondo lo scaglione applicabile in virtù dell'importo riconosciuto all'esito del giudizio (euro 26.001,00 – euro 52.000,00). Le anticipazioni riconoscibili vengono limitate a euro 545,00;
- nella somma di euro 3.966,00 per il giudizio di gravame (euro
1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00), secondo lo scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro 26.00,00), tenendo conto della differenza fra i danni riconosciuti dal primo giudice e i danni riconosciuti in sede di appello. Le anticipazioni riconoscibili vengono limitate a euro 382,50.
16. Nell'atto di appello a pag. 16 e nelle conclusioni depositate il 28 ottobre 2024 compaiono riferimenti al pagamento delle somme riconosciute dal giudice di primo grado. Non sono però fornite informazioni su quali esatti importi siano stati corrisposti per ciascuna voce di danno (danno per invalidità permanente, danno per invalidità temporanea, lucro cessante, ecc.) e per spese di lite. Il punto 1) del dispositivo che segue indica il credito senza tener conto del parziale pagamento. Il punto 2) del dispositivo specifica che ai fini dei conteggi dovrà tenersi conto delle somme già corrisposte. Le somme versate per titoli diversi, una volta rivalutate sino alla presente sentenza, dovranno essere detratte – come se si trattasse di acconti - dalle corrispondenti poste indicate al punto 1) e gli interessi al tasso legale – interessi che per ciascuna voce di danno hanno una decorrenza diversa - dovranno essere conteggiati sull'intero credito appositamente devalutato sino alla decorrenza iniziale e rivalutato di anno in anno sino al pagamento parziale nonché sul credito residuo per il periodo successivo sino alla presente decisione. Per il periodo ulteriore l'obbligazione deve essere considerata di valuta.
pag. 36/38
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti d' Parte_1 CP_1
A avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Belluno 19 febbraio 2024 n. 80, non ammessa la querela di falso, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, accerta che Impianti a fune è obbligata Controparte_1 al pagamento in favore di Parte_2
1.1 a titolo di danno non patrimoniale per invalidità permanente, della somma di euro 16.897,40, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla somma devalutata al 9 novembre 2017 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
1.2 a titolo di danno non patrimoniale per invalidità temporanea, della somma di euro 15.700,00, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla somma devalutata al 19 gennaio 2017 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
1.3 a titolo di lucro cessante, della somma di euro 535,05, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla somma devalutata al 31 marzo 2017, e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza,
1.4 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche e sanitarie, della somma di euro 1.988,58, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla somma devalutata al 10 maggio 2017 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza,
pag. 37/38 1.5 a titolo di danno patrimoniale per la consulenza medico- legale del dott. della somma di 724,68 oltre interessi legali, ai Per_7 sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla somma devalutata al 28 dicembre 2017 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza,
1.6 a titolo di rimborso per costi di traduzione della documentazione, della somma di euro 1.000,00;
1.7 a titolo di spese processuali per il primo grado di giudizio, della somma di euro 7.616,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
2) condanna IMPIANTI A al pagamento in Controparte_1 favore di della differenza fra le somme Parte_1 riconosciute a titolo di danni e spese processuali con la presente sentenza e quella già corrisposta alla danneggiata in forza della sentenza di primo grado;
3) condanna IMPIANTI A alla rifusione, a Controparte_1 favore di , delle spese di lite per il giudizio di Parte_1 appello, liquidate nella somma di euro 3.966,00 per compensi ed euro
382,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a..
Venezia, 19.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Gianluca Bordon Dott. Marco Campagnolo
pag. 38/38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. 514/2024 R.G. promossa da
(C.F. tedesco ID ), assistita e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avvocato domiciliatario KARL REITERER, con studio in via
Leonardo da Vinci n. 20/B, Bolzano
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato domiciliatario Stefano Cappa, con studio in p.tta
Guastalla, n. 7, Milano
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno 19 febbraio 2024, n. 80
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia la Corte
d'Appello di Venezia, in riforma totale della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello qui presentato, contrariis reiectis, decidere come segue: A. In via preliminare:
1. in ragione della proposta querela di falso ex art. 221. c.p.c. – cfr. cap. IV pag. 43 atto di appello, confermata alla prima udienza del 11.09.2024 in forza di procura speciale conferita al difensore: - accertare l'esistenza dei presupposti che giustificano l'introduzione del giudizio di falso di cui all'art. 355 c.p.c. e quindi dichiarare che la querela del documento impugnato di falsità (Cartella Clinica numero 2017 420170040071 dell'Unità Locale Socio-Sanitaria n. 1 Belluno–Ospedale di Agordo, relativamente alla frase presente nella parte recante l'anamnesi patologica remota – pag. 4 del doc. 5 – attribuita alla signora Pt_1
: “riferisce di essere in nota operatoria per artroprotesi d'anca
[...] sinistra”) è rilevante ai fini della decisione della causa in punto quantum debeatur; - conseguentemente sospendere con ordinanza il procedimento di appello ex art. 355 c.p.c. e fissare alle parti un termine per la riassunzione dinnanzi al Tribunale competente in composizione monocratica. Per ragioni di incompatibilità si chiede espressamente che il Giudice del rinvio non sia individuato tra nessuno di quelli che hanno trattato la causa in primo grado
(Tribunale di Belluno – RG n. 415/2018. Dott. , dott. CP_2
Contr
, dott. , dott. CP_3 Controparte_4 CP_6
dott. ). B. In via principale nel merito: 1.
[...] Persona_1 accertare e dichiarare la responsabilità piena ed esclusiva della convenuta società in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'incidente occorso in data 19.01.2017 all'appellante Pt_1
;
2. conseguentemente condannare la stessa società
[...] [...]
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore al risarcimento in favore dell'attrice di Parte_1 tutti i danni subiti e subendi, sotto ogni profilo del danno biologico,
pag. 2/38 patrimoniale ed extrapatrimoniale ed ogni altro profilo di danno riconosciuto dal diritto, quale conseguenza dell'incidente di cui è causa, che allo stato vengono quantificati come segue: a) Danni subiti da : - danno biologico € 108.387,00 - danno Parte_2 morale € 50.000,00 - danno per riduzione della capacità lavorativa specifica e retribuzioni perse € 21.600,00 - spese mediche, cure, terapie, assistenza, etc. € 13.974,72 in totale € 193.961,72 o quella diversa somma, maggiore o minore, anche rispetto alle singole voci esposte, che sarà determinata in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, anche ai sensi degli art. 1284,
IV co., c.c., dalla data del sinistro al saldo effettivo;
dalla somma liquidata andranno detratti gli importi delle somme versati in forza dalla sentenza qui impugnata;
b) Danni subiti dal marito Pt_3
- spese per assistenza alla moglie, trasferte, giornate di lavoro
[...] perse, etc. € 25.480,68 - danni morali € 10.000,00 in totale €
35.480,68 importo costituente oggetto di cessione del credito, o in quella diversa somma, maggiore o minore, anche rispetto alle singole voci, che sarà determinata in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, anche ai sensi degli art. 1284, IV co.,
c.c., dalla data del sinistro al saldo effettivo. C. In via subordinata istruttoria:
1. insiste nella richiesta di riconvocazione/rinnovazione della CTU dott.ssa per le ragioni dedotte con note congiunte Per_2 per l'udienza del 23.03.2023 nel procedimento di primo grado (RG
415/2018 Tribunale di Belluno).
2. ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, come formulati con memoria n. 2 di data
10.01.2019: “16) “Vero che prima dell'incidente, l'attrice, appassionata di giardinaggio, si occupava autonomamente ed in prima persona della cura del proprio giardino e che dopo l'incidente non è più stata in grado di occuparsene ed è stata costretta ad
pag. 3/38 incaricare per tale attività una ditta specializzata (doc.48); 23) “Vero che prima dell'incidente l'attrice aveva una vita socioculturale molto attiva, in particolare frequentava regolarmente l'associazione cattolica
“Frauenbund Vilsheim”, che conta circa 150 iscritti, all'interno della quale ricopriva la carica di Presidente e con la quale organizzava e partecipava a molte manifestazioni ed iniziative di vario tipo: fra le altre frequenti gite in bus fuori Vilsheim, feste sociali e danzanti per le festività di Natale, Fine Anno, Carnevale e Pasqua” 24) “Vero che dal giorno dell'incidente l'attrice non ha più partecipato alle attività dell'associazione”; 25) “Vero che l'attrice, nel tempo libero, amava anche andare con il marito e/o con amici, al cinema, a teatro ed a sentire concerti di musica e spesso trovava il tempo per andare a ballare e che dopo l'incidente queste attività le sono precluse, per le difficoltà a restare seduta a lungo nella stessa posizione, stare a lungo in piedi e muoversi senza avere dolore alla gamba sinistra”; 26)
“Vero che, prima dell'incidente, la signora trascorreva ogni Pt_1 anno almeno 5 o 6 settimane di vacanza all'estero, in compagnia del marito e/o degli amici e che dopo l'incidente si è vista costretta ad annullare alcuni viaggi già prenotati, perdendo i relativi acconti versati (docc. 12, 13, 14).” Con i testi indicati in memoria 2. Si chiede che, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, per l'escussione dei testi germanici residenti all'estero, il Tribunale disponga l'assunzione di rogatoria internazionale nell'eventualità in cui non si rechino in Italia. D. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
pag. 4/38 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: sulla querela di falso: accertare e dichiarare irrilevante, per la definizione del presente giudizio, la parte della cartella clinica dell'Ospedale di Agordo oggetto della proposta querela di falso e per l'effetto non sospendere il procedimento di appello;
dichiarare inammissibile, per assenza dei requisiti ex art. 221 c.p.c., la proposta querela di falso. Nel merito: - respingersi l'appello e per l'effetto confermarsi la sentenza nr.
80/2024 del Tribunale di Belluno;
- in ogni caso respingersi le domande svolte dall'appellante nei confronti della scrivente società perché infondate in fatto e in diritto e, in subordine, nel denegato caso di accoglimento anche parziale delle pretese di parte appellante, accertato a mezzo di CTU medico-legale a firma della dott.ssa Per_2 il danno effettivamente subito dall'attrice a causa dell'infortunio del
19/01/2017, accertato altresì il concorso di colpa dell'attrice nella determinazione dell'evento dannoso, diminuire proporzionalmente il risarcimento in ipotesi dovuto dalla Controparte_1
deducendo in ogni caso dal dovuto gli importi già percepiti per
[...] effetto dell'operatività di altre polizze assicurative/cassa malattia. Con vittoria di compensi professionali e spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza 19 febbraio 2024, n. 80/2024 il Tribunale di
Belluno ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla sciatrice nei confronti d'Impianti a Parte_2 fune per il sinistro occorsole alle ore 12:40 circa del Controparte_1
19 gennaio 2017 nella stazione a valle della seggiovia Cherz 2 in località Passo Campolongo (BL). Dopo aver oltrepassato i cancelletti cadenzatori della seggiovia, l'attrice era stata colpita dalla seggiola pag. 5/38 biposto in arrivo, era caduta a terra ed era stata trascinata per alcuni metri sul tappeto mobile, riportando la frattura del femore sinistro.
1.1 Secondo la ricostruzione attorea, la causa della caduta era da ricondursi esclusivamente al ritardato arresto della seggiovia da parte dell'addetta all'impianto, la quale non era presente né comunque attenta alle operazioni di imbarco. Costituitasi in giudizio, Impianti a aveva replicato che il sinistro era invece CP_1 Controparte_1 imputabile a esclusiva responsabilità della danneggiata, per aver la sciatrice oltrepassato il cancelletto in fase di chiusura ed essere così giunta in ritardo al consueto punto d'imbarco. Nulla poteva imputarsi all'addetta, la quale aveva arrestato immediatamente la seggiovia.
1.2 Assunta prova per testi tramite rogatoria e disposte una CTU ricostruttiva affidata all'ing. e una CTU medico-legale Persona_3 affidata alla dott.ssa il Tribunale ha concluso che la Persona_4 società che gestisce l'impianto risponde ai sensi dell'art. 1681 c.c. dell'infortunio ma che sussiste un apprezzabile concorso del fatto colposo della sciatrice, stimabile nel 50%:
- la società non aveva dimostrato di aver attuato tutte le condotte idonee a impedire il verificarsi del sinistro. Percepita la situazione di pericolo, costituita dalla forzatura del cancelletto in fase di chiusura,
l'addetta all'impianto avrebbe dovuto reagire più prontamente, rallentando o arrestando subito la seggiovia;
- la sciatrice era entrata in ritardo nella zona d'imbarco, forzando il cancelletto in fase di chiusura. Con la sua imprudenza Pt_2 aveva innescato la serie causale che aveva determinato il
[...] sinistro, ponendosi colposamente in una situazione di pericolo;
pag. 6/38 - l'infortunata era stata spostata con il suo consenso a lato della pedana mobile. La circostanza era stata confermata anche dall'amico della sciatrice che era in sua compagnia. Non Persona_5 era stata l'addetta dell'impianto a imporre lo spostamento, senza preoccuparsi delle condizioni di salute della sciatrice.
1.3 Impianti a fune è stata condannata al Controparte_1 pagamento in favore di al netto della dimidiazione Parte_2 del 50%, della somma complessiva di euro 17.157.10 (euro
34.314,20/2):
- euro 14.423,50 per il danno non patrimoniale. La CTU medico legale aveva accertato la presenza di una patologia invalidante preesistente (15%), aggravatasi per effetto dell'infortunio (20%) con un danno differenziale stimabile in 5 punti. Ai fini della liquidazione il giudice ha richiamato le Tabelle del Tribunale di Milano, tiene conto dell'età della danneggiata (63 anni) e riconosciuto una personalizzazione “massima”, per il livello di sofferenza accertato dal consulente medico legale;
- euro 2.283,60 per le spese mediche e per una perizia stragiudiziale nonché euro 450,00 per il danno da perdita della capacità lavorativa limitatamente al periodo d'inabilità temporanea assoluta. Il CTU aveva ritenuto plausibile che l'infortunata si fossa astenuta dal lavoro d'impiegata nella prima fase del periodo d'invalidità. La percepiva una retribuzione mensile di euro Pt_2
600,00.
Il Tribunale ha escluso, per assenza di “riscontri” anche “a livello di fumus”, il danno patrimoniale e non patrimoniale del marito
[...]
che aveva ceduto il credito alla moglie. Pt_3
pag. 7/38 2. L'appellante insiste affinché, in parziale Parte_2 riforma della sentenza del Tribunale di Belluno, siano accolte integralmente le proprie richieste risarcitorie (euro 193.961,72 + euro 35.480,68), detraendo le somme corrisposte da Impianti a fune in esecuzione della sentenza impugnata. Richiede Controparte_1 gli interessi, anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
L'impugnazione è articolata in tre motivi.
3. Con il primo motivo d'appello lamenta il Parte_2 travisamento dei fatti e delle prove con violazione degli artt. 1681 e
2697 c.c. e dell'art. 246 c.p.c. Contesta la sussistenza di un concorso del fatto colposo della danneggiata nonostante la società gestrice dell'impianto non avesse provato di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno nonché la mancanza della prova di una condotta imprudente della sciatrice.
3.1 Il Tribunale ha ricostruito il fatto esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni dell'addetta all'impianto, ED FA, rese agli agenti della Polizia del Servizio di Sicurezza e Soccorso di Arabba, giunti in loco per l'accertamento del sinistro, dando per accertato che l'addetta fosse presente al momento dell'imbarco e che la sciatrice avesse oltrepassato il cancelletto cadenzatore in fase di chiusura (cfr. verbale di sommarie informazioni allegato alla relazione di intervento prodotta dall'appellante, doc. 3 att.). L'addetta non era presente al momento della caduta e, dunque, non poteva riferire sulle fase che l'avevano preceduta. Le dichiarazioni della FA non avrebbero nemmeno potuto essere utilizzate, poiché rese da persona alle dipendenze della società danneggiante e, dunque, da un soggetto pag. 8/38 che, avendo interesse ad agire nel giudizio per essere “in prima persona responsabile dell'evento”, incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c..
3.2 La CTU ricostruttiva dell'ing. si rivela “chiara e Persona_3 dirimente nell'escludere che l'appellante possa aver innescato la serie causale che ha determinato l'evento dannoso con una condotta colposa e imprudente”, posto che, proprio per il verificato funzionamento del cancelletto, nessuna forzatura avrebbe potuto essere esercitata dalla sciatrice al momento del passaggio.
4. Con il secondo motivo d'appello lamenta il Parte_2 mancato riconoscimento dell'intero danno per il travisamento e l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie, con violazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2697 c.c. e per l'omessa motivazione su questioni rilevanti ai fini dell'accertamento dei pregiudizi subiti.
4.1 Nel condividere le conclusioni della CTU medico-legale della dott.ssa il Tribunale ha ignorato le eccezioni sollevate in Per_2 merito alla valutazione della asserita preesistente grave coxartrosi della paziente, con particolare riferimento alla frase riportata a pagina
4 della cartella clinica (v. doc. 5 depositato con la citazione in primo grado). L'ausiliario ha riconosciuto, come causa diretta dell'incidente, un danno biologico permanente differenziale del 5%, tenendo conto della patologia preesistente ed escluso che l'iter clinico post- intervento di artroprotesi, eseguito nell'aprile 2018, sia causalmente riconducibile direttamente al sinistro, il quale avrebbe prodotto un periodo di malattia compreso tra il 18 gennaio 2017 e settembre
2017. La danneggiata, invero, non era affetta da una coxartrosi pag. 9/38 necessitante un intervento chirurgico di protesi all'anca e non aveva mai rilasciato ai medici dichiarazioni che potessero consentire tale conclusione. La frase “riferisce [sottinteso la paziente] di essere in nota operatoria per artroprotesi anca sinistra” contenuta nella cartella clinica non è mai stata pronunciata in quanto l'appellante parla solo il tedesco e i medici presenti al pronto soccorso il 19.1.2017 non parlavano tedesco.
ha formalizzato una querela di falso contro Controparte_7 la cartella clinica n. 2017/420170040071 dell' Parte_4
di Agordo, relativamente alla frase attribuitale già
[...] richiamata, richiedendo la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 355 c.p.c.. Per provare la falsità della cartella l'appellante ha chiesto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., un ordine di esibizione, nei confronti dell'Ospedale di Agordo, per acquisire la cartella in originale con indicazione del nominativo dell'operatore sanitario che ha raccolto l'anamnesi remota. Ha richiamato il contenuto di alcuni documenti medici e sostenuto che avrebbe dimostrato con prove orali che al momento del ricovero era in stato confusionale, che non parla né italiano né inglese, che prima dell'incidente non soffriva di coxartrosi all'anca e che non era in lista per un intervento di protesi e che era molto attiva nella vita sociale e nello sport.
4.3 In ogni caso, a prescindere dalla querela di falso, le condizioni di salute accertate consentono di ravvisare un'invalidità complessiva del 20%, tenuto conto anche dell'intervento di protesi all'anca e dei postumi, tutti causalmente riconducibili al trauma da caduta.
pag. 10/38 4.4 chiede che il danno biologico sia liquidato Parte_2 applicando le Tabelle del Tribunale di Milano sull'accertata percentuale d'invalidità permanente di 20 punti;
che l'invalidità temporanea tenga conto anche dell'intervento di protesi all'anca, con aumento del danno temporaneo totale di ulteriori giorni 10 giorni
(ricovero presso la Clinica chirurgica di Monaco Sud), del danno temporaneo parziale al 75% di ulteriori 30 giorni (periodo di riabilitazione post-intervento all'anca) e del danno temporaneo parziale al 50% di ulteriori 30 giorni, per complessivi 60 giorni d'invalidità totale temporanea, 150 giorni per invalidità temporanea al
75% e 150 giorni per invalidità temporanea al 50%.
4.5 È dovuta l'ulteriore somma di euro 50.000,00 per danno morale, inteso come stato di sofferenza patito, da commisurarsi sia alla gravità della colpa del danneggiante, sia all'intensità della sofferenza della danneggiata.
4.6 Dato che a seguito dell'incidente la danneggiata non è più stata in grado di riprendere il lavoro, deve esserle risarcito a titolo di lucro cessante l'importo di euro 21.600,00, corrispondente alla retribuzione non percepita per tre anni, sino all'età pensionabile.
4.7 Per spese mediche, cure e terapie, le devono essere riconosciute tutte le spese elencate a pagina 38 dell'atto di appello
(doc. da 17 a 33, da 49 a 52 e 55 att.), comprensive dell'acquisto di scarpe ortopediche e poltrona elettrica, necessarie per le condizioni riportate a causa dell'incidente (accorciamento della gamba sinistra di un centimetro difficoltà di rialzarsi da seduta), per complessivi euro
11.068,87.
pag. 11/38 4.8 Ulteriore danno è costituito dalle spese di assistenza domiciliare, confermate in sede di testimonianza ma non prese in considerazione nella sentenza. Alla figlia la Persona_6 danneggiata ha riconosciuto un compenso settimanale di euro
100,00, a partire da marzo 2017. Il danno è liquidabile in euro
50.000,00, tenuto conto delle progressive difficoltà, che aumenteranno negli anni, nonché dell'aspettativa media di vita di una donna in Germania.
4.9 Non sono state rimborsate le spese sostenute per la prenotazione di alcuni viaggi non effettuati a seguito dell'incidente, per l'importo di euro 1.573,42. Sul punto, nonostante la documentazione depositata, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi.
4.10 L'appellante chiede, infine, l'ulteriore importo di euro
10.203,00 per le spese anticipate ai CCTTU, per le spese di traduzione e per le spese da riconoscersi ai CTP, documentate dalle fatture allegate come documenti da 62 a 69 att., per l'importo complessivo di euro 10.203,00.
5. Con il terzo motivo di gravame si duole per il Parte_2 mancato riconoscimento del danno di euro 35.480,68 subìto dal marito oggetto di cessione del credito ai sensi dell'art. Parte_3
1260 c.c.. Contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, il pregiudizio sofferto dal marito, in termini di danno patrimoniale per spese di viaggio, alloggio e mancato guadagno, e di danno morale per il patema d'animo e l'iter clinico condiviso con la moglie, era stato
“compiutamente allegato e documentato” (doc. 15, da 51 a 54, 56 e pag. 12/38 57 att.), nonché confermato dalla teste escussa Persona_6 all'udienza del 29.9.2020 avanti al Tribunale delegato di CP_8
6. L'appellata ha eccepito in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità della richiesta di querela di falso per irrilevanza del documento contestato e insistito, nel merito, per il rigetto dell'impugnazione, con conferma della sentenza di primo grado.
7. La querela di falso formulata in atto di citazione in appello non viene ammessa perché le richieste istruttorie formulate non sono idonee a dimostrare la falsità della dichiarazione di Pt_2 riportata nella cartella clinica: “riferisce [la paziente] di
[...] essere in N.O. per artroprotesi anca sinistra”. Alla Corte di Appello spetta valutare se i mezzi di prova offerti siano idonei a privare di efficacia probatoria il documento impugnato (cfr. Cass., sez. III, sent., 8.11.2002, n. 15699) e, in caso negativo, il processo non deve essere sospeso ai sensi dell'art. 355 c.p.c., in attesa della decisione del tribunale sulla querela incidentale.
7.1 A seguito dei chiarimenti richiesti, con nota del 10.9.2024 la difesa dell'appellante ha precisato che il contenuto della cartella clinica è falso e non può essere solo frutto di un malinteso (nell'atto di appello, a pag. 44 era stato fatto riferimento a una dichiarazione falsa o “frutto di un fraintendimento”), in quanto non Parte_2 ha mai riferito di essere in nota operatoria per artroprotesi all'anca sinistra.
pag. 13/38 7.2 Ai fini dell'accertamento della falsità della frase riportata nella cartella clinica, la difesa della indica, quali elementi di prova, Pt_2 oltre all'esibizione dell'originale della cartella con indicazione del sanitario che ha raccolto l'anamnesi, circostanze di fatto e documenti diretti a dimostrare che la paziente, al momento del ricovero, era in stato confusionale e non parla italiano né inglese;
che prima dell'incidente del 19 gennaio 2017 non soffriva di coxartrosi all'anca e non era in lista per un intervento;
che era persona molto attiva nella vita sociale e nello sport e che aveva prenotato tre viaggi all'estero nei mesi successivi all'incidente.
7.3 Se oggetto della querela deve essere il fatto che Pt_2 non abbia mai pronunciato la frase contestata, manca una
[...] diretta correlazione tra il fatto da accertare e alcune circostanze addotte dall'appellante per sostenere che il medico abbia attestato il falso:
- non è coerente sostenere che fosse in stato Parte_2 confusionale ed escludere, nello stesso tempo, che la paziente possa aver pronunciato la frase contestata, posto che lo stato confusionale dovrebbe indurre a non potersi esprimere con certezza su quanto effettivamente avvenuto;
- il fatto che la paziente non parli italiano o inglese non potrebbe essere dirimente così come l'assunto che l'operatore sanitario non conoscesse il tedesco. L'attrice non aveva allegato l'impossibilità o anche solo la difficoltà d'interloquire con i sanitari del pronto soccorso. Rimane in ogni caso verosimile la presenza di un terzo, che possa aver assunto il ruolo d'interprete, anche alla luce di altre informazioni (“non allergie farmaci”) non contestate riportate nell'anamnesi;
pag. 14/38 - il contenuto della dichiarazione rende difficilmente ipotizzabile un errore nella comprensione dell'informazione. Nello stesso tempo, il medico non avrebbe avuto alcun interesse a riportare in cartella una frase, quale quella documentata, se non fosse stata riferita dalla paziente;
- i documenti medici di cui ai punti da 1) a 8) a pagina 46 dell'atto di appello non rilevano al fine di dimostrare direttamente quanto è stato riferito da al sanitario il 19 gennaio 2027 Parte_2 mentre l'esistenza di una pregressa grave coxartrosi è stata accertata durante il ricovero ospedaliero e confermata nel contraddittorio processuale dal CTU dott.ssa Nel verbale operatorio del 20 Per_2 gennaio 2017 è attestato: “La riduzione della frattura è ostacolata dalla difficoltà di mobilizzazione del moncone prossimale, bloccato dalla grave coxartrosi”. La dott.ssa riferisce che le radiografie Per_2 esaminate durante le operazioni peritali confermano quanto sostenuto dal chirurgo. In altre parole, una valutazione medico-legale della coxartrosi è stata svolta in sede processuale e l'esito è perfettamente compatibile con il contenuto della dichiarazione. Anche senza considerare la dichiarazione rilasciata al medico, la paziente soffriva di una grave coxartrosi.
7.4 Le circostanze di fatto riportate a pag. 45 dell'atto di appello, indicate in maniera generica, senza specificare i capitoli di prova, non consentono di comprendere come la difesa dell'appellante intenda dimostrare per testi quanto non è in grado di provare documentalmente. La formulazione della querela non è conforme all'insegnamento giurisprudenziale, secondo cui l'indicazione degli elementi e delle prove a supporto della querela dev'essere completa, ossia deve trattarsi di elementi e di prove dedotte secondo i modi pag. 15/38 stabiliti dalla legge processuale. Trattandosi di prova testimoniale, la deduzione comporta la formulazione della prova mediante articoli separati con indicazione delle circostanze su cui i testi devono essere interrogati (Cass., Sez. I, sent. 15.03.1991, n. 2790).
8. Il primo motivo sul concorso del fatto colposo della danneggiata è manifestamente infondato. Il Tribunale ha correttamente accertato il concorso del fatto colposo della danneggiata sulla scorta delle risultanze istruttorie. Le dichiarazioni dell'addetta all'impianto, ED FA, trovano riscontro in quelle dell'amico di presente al momento della caduta, Parte_2
e nella CTU ricostruttiva dell'ing. Persona_5 _3
[...]
8.1 L'appellante contesta l'ammissibilità delle dichiarazioni di ED
FA sulla “forzatura” del cancelletto cadenzatore, sostenendo che l'addetta all'impianto non fosse presente al momento dell'imbarco e, dunque, non potesse riferire sulla dinamica dei fatti, e che, in ogni caso, quanto da costei riferito non sia utilizzabile ai fini probatori ai sensi dell'art. 246 c.p.c..
8.2 Le dichiarazioni rese a sommarie informazioni da ED
FA, riportate nell'annotazione dell'intervento della Questura di
(doc. 3 att.) sono utilizzabili, come sarebbe stata ammissibile Pt_4 la testimonianza orale, senza incorrere nella sanzione d'inammissibilità dell'art. 246 c.p.c.. ED FA rivestiva la qualità di dipendente della società appellata ed è sempre rimasta estranea al giudizio o a richieste risarcitorie. Non viene in rilievo una situazione d'incapacità ma unicamente di eventuale attendibilità delle pag. 16/38 dichiarazioni, per l'interesse di mero fatto che la dipendente può avere in relazione all'esito della causa. L'incapacità a testimoniare prevista dall'art. 246 c.p.c. ricorre solo quando la persona chiamata a deporre abbia nella causa un interesse concreto ed attuale, tale da coinvolgerla nel rapporto controverso e da legittimarne l'assunzione della qualità di parte in senso processuale e sostanziale. Non si verifica allorché, nella controversia in cui sia parte una persona giuridica, il teste non ricopra la qualifica di legale rappresentante dell'ente, ma sia collegato allo stesso tramite un rapporto di lavoro subordinato, non sufficiente per legittimare la partecipazione al giudizio, essendo ravvisabile un mero interesse fatto (Cass., Sez. I,
Sent., 27.2.2001 n. 2842 e Cass., sez. III, Sent.
6.8.2004 n. 15197).
Occorre anche considerare che le dichiarazioni sono riportate in un'annotazione di servizio depositata proprio dalla difesa che invoca l'inammissibilità delle dichiarazioni (v. annotazione inerente all'infortunio della Questura di 19 gennaio 2017, doc. 3 att.) e Pt_4 quindi la parte con la propria condotta processuale ha rinunciato alla possibilità di sollevare l'eccezione di incapacità - inutilizzabilità delle dichiarazioni. Nel processo civile sono ammissibili anche prove atipiche, come dichiarazioni riferite alla Polizia di Stato e riportate in un'annotazione di servizio. L'incapacità prevista dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, deve essere eccepita tempestivamente e la parte non può prima depositare un documento e poi invocarne un utilizzo solo parziale. Si tratterebbe di una nullità opposta dalla parte che, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., vi ha dato causa.
8.3 Il racconto di ED FA sul transito della sciatrice attraverso il cancelletto cadenzatore già in fase di chiusura, contrariamente a quanto pretende l'appellante, risulta pag. 17/38 sostanzialmente confermato anche da (“il Persona_5 cancelletto si stava chiudendo. La signora ST riusciva a passare”, pag. 2 della relazione d'intervento) ed è stato ritenuto verosimile dal
CTU: “la dinamica secondo cui l'attrice, durante l'incontro con la seggiola, sia stata proiettata in avanti e quindi scaricata sul tappeto è
– con elevata probabilità -proprio riconducibile al fatto che attraversava il cancelletto nel mentre si stava chiudendo” (v. relazione ing. pag. 23). L'appellante riconosce che _3 [...] si trovasse a suo fianco (v. atto di appello, pag. 13) e Persona_5 quindi assistette all'incidente mentre l'ausiliario ha evidenziato che il ritardo con cui la sciatrice arrivò sul tappeto mobile è in grado di spiegare la rovinosa caduta.
8.4 Anche il fatto che l'addetta fosse presente trova riscontro nella tempistica di arresto della seggiovia e di azionamento del freno. Il
CTU ha evidenziato che “la circostanza secondo cui l'impianto si arrestava dopo che l'attrice ed il sig. venivano trascinati Persona_5 per circa 8 metri sino al termine della pedana mobile fornisce la prova che l'addetta alla sicurezza, Sig.ra FA, stazionava necessariamente in prossimità della cabina della stazione a valle” (v. relazione ing. pag. 26). Nello stesso tempo, in sede di prova _3 testimoniale delegata, assunta all'udienza del 29.09.2020, nessuno aveva smentito la presenza dell'addetta all'impianto. Il relativo capitolo 6) (“Vero che al momento della caduta dell'attrice Pt_1 nessun addetto all'impianto era presente nelle vicinanze e che nessuno ha immediatamente fermato l'impianto stesso”) non è stato sottoposto ai testi presenti in grado di riferire sulla circostanza. Se si considera, inoltre, che il divieto di salire sulla seggiovia in assenza del personale (“unbeaufsichtigter einstieg verboten”, letteralmente pag. 18/38 “ingresso vietato senza supervisione”, foto 3 a pag. 13 della relazione ing. era riportato anche in lingua tedesca sul pannello _3 posizionato prima dei cancelletti, il fatto che e la Parte_2 persona in sua compagnia abbiano continuato ad avanzare e si siano spinti sino alla zona d'imbarco dovrebbe confermare che gli sciatori avessero visto che l'impianto era presidiato.
8.5 Il Tribunale non ha ritenuto superata la presunzione di responsabilità del vettore di cui all'art. 1681 c.c.. Ha riconosciuto che, essendovi stato un ritardo nell'arresto dell'impianto, la società convenuta non aveva dimostrato di aver attuato tutte le misure idonee ad evitare il danno. L'assenza di prova liberatoria non preclude, tuttavia, la valutazione del comportamento della danneggiata nella causazione dell'evento, ben potendo esso concorrere con la responsabilità del vettore. Nel caso di specie, è provato che oltrepassò il cancelletto mentre si stava Parte_2 chiudendo. Secondo l'appellante il CTU ha accertato che la facile apertura meccanica del cancelletto sotto la spinta degli arti rientri nel normale utilizzo della barriera mobile, e pertanto, il Tribunale non doveva desumerne che avesse fatto un uso improprio Parte_2 dell'impianto. L'argomento difensivo è privo di pregio. I tempi di apertura e chiusura dei cancelletti sono regolati in modo tale da consentire agli sciatori di raggiungere il punto d'imbarco ottimale sulla seggiola in movimento. Come accertato dalla CTU ricostruttiva, il ritardato ingresso nel tappeto -anche per aver oltrepassato il cancelletto in fase di chiusura, e dunque, “forzandone” l'apertura- ha comportato che lo sciatore si trovasse a monte rispetto al punto ottimale di imbarco e che l'imbarco divenisse disagevole. La facile riapertura meccanica del cancelletto in chiusura, ad opera della spinta pag. 19/38 delle gambe, non dimostra, come vorrebbe l'appellante, che l'operazione rientri nel normale utilizzo del cancelletto e, quantomeno uno sciatore adulto è perfettamente in grado comprendere che, quando un cancelletto è in fase di chiusura, non deve essere forzato, ci si deve fermare e attenderne la riapertura. Del tutto condivisibile è
l'affermazione dell'ausiliario secondo cui: “se da un lato l'azione esercitata dagli arti inferiori dell'attrice consentiva una facile riapertura del cancelletto, dall'altro lato tale episodio ritardava inesorabilmente l'ingresso della Sig.ra nel tappeto mobile Pt_2 determinando il suo incontro con la seggiola in una posizione più arretrata rispetto alla zona di carico” (v. relazione ing. pag. _3
23).
8.6 Se si tiene conto delle deposizioni acquisite, appare poco verosimile l'ipotesi alternativa indicata dal CTU e cioè che la sciatrice possa essersi avvicinata “fortuitamente (casualmente) … proprio nel mentre iniziava a chiudersi e pertanto, in relazione alla propria velocità di ingresso, non poteva far altro che proseguire in avanti riaprendo la barra orizzontale con la propria spinta motrice” (v. relazione ing. pag. 27 e 34). Considerando che _3 Pt_2
al momento dell'incidente, era una sciatrice con esperienza
[...]
(“praticava attivamente svariate attività sportive, oltre allo sci”: v. atto di appello, pag. 7), e dunque conosceva ed era consapevole del meccanismo di transito e imbarco, e ricordato che il tempo di chiusura del cancelletto era di 0,8 secondi e il tempo stabile di apertura di soli 1,8 secondi, era esigibile che ella si accostasse lentamente al cancelletto e si astenesse dal forzarlo, con il rischio di giungere, come è poi è concretamente avvenuto, in ritardo al punto d'imbarco.
pag. 20/38
9. Il secondo motivo d'appello sulla quantificazione del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale è parzialmente fondato.
9.1 Quanto al prodromico accertamento del grado d'invalidità, può farsi affidamento sulle motivate conclusioni della consulenza medico-legale. soffriva di una grave coxartrosi e, Parte_2 all'esito dell'infortunio, presentava un'invalidità permanente complessiva del 20% rispetto al quale l'invalidità derivante dall'incidente sciistico ha inciso nella misura del 5% (v. relazione dott.ssa pag. 47). Il periodo di malattia causalmente Per_2 riconducibile al trauma da caduta si articola sostanzialmente dal 19 gennaio 2017 al settembre 2017. Il successivo iter clinico documentato, dall'aprile 2018 in poi, non è conseguenza diretta della caduta sugli sci ma attiene alla patologia preesistente, come risulta da quanto constatato dal chirurgo ortopedico di Agordo (v. relazione dott.ssa pag. 46), dalle radiografie di monitoraggio eseguite Per_2 durante la degenza visionate dall'ausiliario (v. relazione dott.ssa pag. 46) e dalla raccolta dei dati anamnestici nella cartella Per_2 clinica (v. relazione dott.ssa pag. 26). La documentazione Per_2 medica post-intervento di artroprotesi del 2018 (certificati del
4.5.2018 e del 14.1.2019 della Clinica chirurgica di Monaco Sud, doc.
37 e 46 depositati in primo grado dall'attrice; certificato del
14.6.2018 della Clinica ortopedica Chiemsee, doc. 38 di parte attrice), nel fare riferimento ad una coxartrosi “postraumatica”, non prova la patogenesi della coxartrosi, che parte appellante riconduce al trauma da caduta. Il CTU dott.ssa ha evidenziato che il Per_2 carattere post-traumatico di una coxartrosi è compatibile con una pag. 21/38 condizione di coxartrosi preesistente al trauma, sulla quale una frattura femorale come quella riportata dall'attrice, trattata con chiodo, può indurre, in tempi variabili, una coxartrosi post- traumatica. Deve pertanto confermarsi la non risarcibilità della compromissione dell'integrità psico-fisica riportata dall'appellante dopo l'intervento di artroprotesi dell'aprile 2018. L'invalidità biologica di è determinabile: a) in cinque punti differenziali Parte_2
(20% - 15%) a titolo d'invalidità permanente;
b) in 50 giorni, a titolo d'invalidità temporanea totale, corrispondenti al periodo di ricovero nelle varie strutture ospedaliere;
in 120 giorni per invalidità temporanea parziale al 75% e in ulteriori 120 giorni per invalidità temporanea parziale al 50%. La CTU medico-legale aveva valutato il livello di sofferenza nella malattia come elevato nella fase delle degenze ospedaliere e medio nel restante periodo della malattia.
9.2 L'appellante non svolge circostanziate critiche rispetto alla quantificazione monetaria del danno biologico operata dal primo giudice sulla base delle percentuali di danno accertate dalla CTU. La richiesta di rideterminazione del danno morale non consente, tuttavia, di confermare la liquidazione del danno non patrimoniale. Il
Tribunale fa riferimento alla somma di euro 28.847,00 “comprensiva della personalizzazione massima del 50% a causa del livello di sofferenza determinata come elevata dal CTU”, senza distinguere fra invalidità temporanea e invalidità permanente né spiegare come si sia proceduto alla quantificazione del danno differenziale e di conseguenza del danno morale. Il richiamo alle Tabelle del Tribunale di Milano dovrebbe consentire d'ipotizzare che la sofferenza soggettiva sia stata presa in considerazione, perché il giudice ha ritenuto che il caso giustificasse la massima personalizzazione e non pag. 22/38 afferma di aver escluso i parametri tabellari specificatamente riguardanti la sofferenza soggettiva. La somma concretamente riconosciuta, tuttavia, non conforta tale conclusione, essendo apprezzabilmente inferiore a quella a cui avrebbe dovuto pervenirsi.
9.3 La traduzione in moneta del danno differenziale avviene (cfr.
Cass., sez. 3, sent. n. 26851 del 2023 e Cass., sez. 3, ord. n. 20894 del 2024) convertendo in denaro l'invalidità complessivamente accertata (20%) e l'invalidità teoricamente preesistente (15%) e sottraendo il secondo importo al primo. Ai fini della conversione in valori monetari del danno la Corte d'Appello utilizza le Tabelle del
Tribunale di Milano, considerate da un importante precedente di legittimità (cfr. Cass., Sez. III, Sent.
7.6.2011 n. 12408) parametro di conformità della valutazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. I valori monetari devono essere tratti dalla versione più aggiornata della tabella, dovendo il giudice fare riferimento ai valori applicabili al momento della liquidazione (cfr.
Cass., Sez. III, Sent. 11.5.2012 n. 7272). La giurisprudenza successiva al 2011 ha tendenzialmente confermato l'importanza di adottare criteri uniformi di liquidazione, ribadendo, anche di recente, che le Tabelle milanesi sono munite di efficacia para-normativa, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass., Sez. III, Sent.
6.5.2020 n. 8532; Cass., Sez.
III, Ord. 22.1.2019 n. 1553). Il danno non patrimoniale va quantificato tenendo conto delle recenti posizioni della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, Sent. 10.11.2020 n. 25164; Cass., Sez.
III, Ord. 17.5.2022 n. 15733; Cass., Sez. III, Sent. 17.2.2023 n.
5119; Cass., Sez. III, Ord. 25.1.2024 n. 2433; Cass., Sez. III, Ord.
22.3.2024 n. 7892) e dei principi contenuti nella la c.d. ordinanza pag. 23/38 decalogo (Cass., Sez. III, Ord. 27.3.2018 n. 7513) in tema di riconoscimento del danno morale e della personalizzazione del danno.
Prese in considerazione le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, la personalizzazione del danno permanente va calcolata sulla sola componente biologica del danno non patrimoniale, e il relativo aumento, pur applicato nella misura massima, va contenuto nella misura del 30%, come previsto dall'art. 138, comma 3, cod. ass.. La personalizzazione entro tale limite riguarda il danno permanente, posto che l'art. 138, comma 3, cod. ass., ne circoscrive l'applicazione al danno liquidato secondo le Tabelle di cui al comma 1, lett. b), ovvero secondo il sistema per punti di invalidità con coefficienti di variazione per età del soggetto leso, utilizzato per la quantificazione delle lesioni permanenti. Ne discende che per la personalizzazione per l'invalidità temporanea, sempre per la sola componente biologica, può riconoscersi un aumento in via tendenziale entro il limite indicato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano.
9.4 Il danno non patrimoniale derivante dall'invalidità permanente patito da è quantificabile, prima di Parte_2 prendere in considerazione il concorso colposo della danneggiata, nella somma di euro 33.758,80 (euro 25.136,80 per la componente biologica/dinamico-relazionale ed euro 8.622,00 per la sofferenza soggettiva interiore).
Il danno per la lesione dell'integrità psicofisica (nei suoi risvolti anatomo-funzionali), nella sua accertata peculiarità di danno differenziale del 5%, va calcolato nella differenza tra la monetizzazione del punto di invalidità del 20% e la monetizzazione del punto del 15%, riferite ad un soggetto di 63 anni (età della danneggiata al momento del sinistro), comprensive dell'aumento del pag. 24/38 30%, per la massima personalizzazione riconosciuta dal primo giudice e non censurata con un apposito motivo di gravame incidentale.
Applicando gli importi tabellari, il danno biologico è pari a euro
25.136,80, ovvero alla differenza tra euro 68.347,50 (euro 52.575,00 aumentati del 30% per la personalizzazione) ed euro 43.210,70 (euro
33.239,00 aumentati del 30% per la personalizzazione).
Il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva presumibile in conseguenza dalla lesione dell'integrità psico-fisica, è riconoscibile negli importi monetari tabellari secondo lo stesso criterio differenziale utilizzato per la monetizzazione del danno biologico permanente
(escluso l'aumento per la personalizzazione), e così per l'importo di euro 8.622,00, pari alla differenza tra 18.926,00 ed euro 10.304,00.
Il danno morale è ricompreso nelle Tabelle del Tribunale di Milano sicché la parte non può invocare, da un lato, l'applicazione delle
Tabelle dell'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano,
e dall'altro, una liquidazione separata della sofferenza soggettiva, pena una palese duplicazione risarcitoria. Deve anche considerarsi che occorre tener distinte le sofferenze effettivamente ricollegabili all'incidente sciistico da quelle riconducibili alla preesistente patologia.
9.5 Anche la liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo avviene secondo i parametri tabellari e tiene conto, in assenza di un'impugnazione incidentale, di una personalizzazione massima del 50% della componente biologica per l'intero periodo di invalidità temporanea per l'elevata sofferenza fisica (cfr. sentenza impugnata, pag. 10). Partendo dal valore giornaliero di euro 115,00 previsto per l'invalidità temporanea totale (100%) – di cui euro 84,00 per la componente biologica, su cui calcolare la personalizzazione, ed euro 31,00 per la sofferenza soggettiva – e applicata la massima pag. 25/38 personalizzazione, l'invalidità temporanea va quantificata nella somma di euro 31.400,00: euro 7.850,00, per 50 giorni d'invalidità temporanea totale;
euro 14.130,00 per 120 giorni d'invalidità temporanea al 75%; euro 9.420,00 per 120 giorni d'invalidità temporanea al 50%. Per un giorno di invalidità temporanea assoluta viene riconosciuta la somma di euro 157,00 (euro 126,00 per la componente biologica + euro 31,00 per la componente morale).
9.6 Sul danno non patrimoniale complessivo di euro 33.758,80 per invalidità permanente ed euro 31.400,00 per invalidità temporanea va applicata la dimidiazione ex art. 1227, comma 1, c.c. per il concorso del fatto colposo della danneggiata, pervenendosi alle somme in moneta attuale di euro 16.897,40 per IP ed euro
15.700,00 per ITT e ITP.
10. Sempre nel secondo motivo di appello l'appellante chiede una rideterminazione anche del danno patrimoniale, lamentando che parte delle voci di danno non siano state prese in considerazione e altre siano state quantificate in misura inferiore al dovuto.
10.1 Nella sentenza impugnata il danno complessivo di euro
17.157,10, comprensivo anche del danno patrimoniale, viene indicato come “già rivalutato all'attualità” (pag. 11 in parte motiva).
Sennonché dal semplice scorporo della somma nei suoi addendi, si evince che l'attualizzazione monetaria ha potuto concernere soltanto la liquidazione del danno non patrimoniale, rispetto al quale sono state applicate le Tabelle milanesi. La residua somma di euro
2.733,60 per il danno patrimoniale costituisce la mera somma algebrica degli importi per le spese mediche (euro 1.673,60), per la pag. 26/38 consulenza medico-legale del dottor (euro 610,00) e per Per_7
l'incapacità lavorativa assoluta (euro 450,00). Discutendosi di debiti di valore, ciascun debito deve essere rivalutato avvalendosi dell'indice FOI dell'ISTAT sino alla sentenza.
10.2 La richiesta di risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica, quantificato in euro 21.600,00, pari a tre anni di mancata retribuzione ai quali l'appellante ha dovuto rinunciare con ripercussioni sulla maturazione del trattamento pensionistico, non è accoglibile. Devono richiamarsi le conclusioni della CTU medico- legale, secondo cui “in riferimento a quanto causalmente riconducibile all'evento del 19.01.17, è plausibile che l'interessata si sia totalmente astenuta dal lavoro nella prima fase della malattia. Le altre successive determinazioni dell'infortunata sono riconducibili all'intervento di artroprotesi, pur potendo ritenere che in attualità, all'aldilà dell'età anagrafica, la complessiva situazione menomativa appare compatibile con l'attività dichiarata di segreteria” (v. relazione dott.ssa Per_2 pag. 48). La decisione d'interrompere l'attività lavorativa d'impiegata
è ragionevolmente riconducibile, tenuto conto dell'accertamento medico-legale, alla patologia artritica e ai postumi dell'intervento di artroprotesi o a eventuali scelte personali dell'appellata, che prescindono dall'incidente sciistico. avrebbe potuto Parte_2 continuare a svolgere l'attività di segretaria del marito. Il danno per incapacità lavorativa specifica temporanea di è Parte_2 dunque riconoscibile solo limitatamente alla prima fase della malattia.
L'importo già quantificato dal giudice di primo grado in euro 900,00 viene rivalutato sino a euro 1.070,10 per il periodo compreso fra il 31 marzo 2017 (scadenza dell'ultima retribuzione non percepita) e la sentenza. In ragione del concorso del fatto colposo, la somma di euro pag. 27/38 1.070,10 è dovuta all'appellante nella quota del 50%, pari a euro
535,05.
10.3 Quanto alle spese mediche elencate a pag. 38 dell'atto di appello, tenendo conto delle risultanze della consulenza medico-legale
(v. relazione dott.ssa pag. 35 e 48), va confermata la Per_2 sentenza nella parte in cui riconosce come necessarie o utili unicamente le spese pertinenti alla fase clinica causalmente riconducibile all'evento del 19 gennaio 2017, ridotte del 20% per un rimborso previdenziale. Il motivo di gravame contiene un elenco di spese, senza spiegare perché, specie nel caso sia confermata la valutazione del consulente medico-legale sulla durata della malattia e sui postumi, le stesse debbano essere liquidate in misura diversa da quella indicata dall'ausiliario. Il quesito comportava anche un vaglio della congruità delle spese mediche allegate. L'importo riconosciuto dal Tribunale deve essere rivalutato sino alla data della sentenza. La somma di euro 3.347,00, pari all'importo delle spese ritenute congrue dal consulente al netto dei rimborsi (v. relazione dott. pag. Per_2
48 e docc. n. da 18 a 24 e 26 att.), può essere rivalutata da una data intermedia tra quella del primo documento di spesa (pagamento del
2.3.2017, doc. 26 att.) e quella dell'ultimo (disposizione di bonifico del 18.7.2017, doc. 24 att.), ovvero dal 10 maggio 2017 sino alla sentenza. In ragione del concorso del fatto colposo della danneggiata,
l'importo rivalutato di euro 3.977,16 è dovuto all'appellante nella misura della metà quindi nei limiti di euro 1.988,58.
10.4 Viene altresì confermato il rimborso della spesa per la consulenza medico-legale del dott. (doc. 29 att.), Per_7 determinata nella somma di euro 1.449,36, rivalutata dalla data del pag. 28/38 28 dicembre 2017, riportata nella fattura quietanzata, alla sentenza.
Per il concorso del fatto colposo, l'importo di euro 1.449,36 è dovuto nella misura della metà, pari a euro 724,68.
10.5 Nulla è dovuto all'appellante a titolo di rimborso degli emolumenti corrisposti, e da corrispondere, alla figlia Persona_6 per l'assistenza domiciliare alla madre. Se ha Parte_2 concluso un contratto a titolo oneroso con la figlia per essere assistita durante tutta la vita (v. atto di appello, pag. 39), il costo della prestazione – stimata dalla difesa dell'appellante in euro 50.000,00 - non può essere accollato alla società che gestisce l'impianto di risalita perché in via probabilistica non è causalmente riconducibile a un danno differenziale del 5%, che ha impedito alla persona esclusivamente di svolgere l'attività d'impiegata per un limitato arco temporale. L'assunzione della figlia, qualora trovasse giustificazione nelle condizioni di salute della madre, sarebbe semmai riconducibile alla patologia di cui il genitore soffre da prima dell'incidente sciistico.
10.6 Non è accoglibile la richiesta di rimborso delle spese anticipate per i viaggi prenotati e non goduti. Quanto al viaggio a
Tenerife programmato dal 2 al 16 aprile 2017, nessun esborso è stato provato, nonostante il tempo trascorso, in merito alla penale di recesso allegata come documento 12, il cui termine di pagamento era fissato per il 6 febbraio 2017. Vista la data di scadenza, anteriore di un anno rispetto all'inizio del giudizio, l'attrice avrebbe avuto l'onere di documentare la spesa o quantomeno giustificare perché non sia in grado di documentarla. In assenza di adeguate allegazioni, si presume che la penale non sia stata pretesa. Nulla è dovuto per il viaggio in Irlanda, posto che dall'allegato 13 si deduce che la penale pag. 29/38 per il recesso di è stata calcolata sulla Parte_5 somma anticipata versata da altro soggetto, ovvero da
[...]
intestataria del documento di storno. Non vi è prova, Persona_8 dunque, dell'effettivo esborso da parte dell'appellante né, financo, della debenza della penale da parte di costei a favore dell'agenzia di viaggi o di Nulla è dovuto per il tour in bicicletta, Persona_8 non essendo stata dimostrata la data della programmata partenza, non desumibile dall'allegato 14. Non è possibile apprezzare l'effettiva incompatibilità del viaggio con le condizioni di salute riportate da a seguito del sinistro del 19 gennaio 2017. Parte_2
10.7 Le spese per CTP di cui all'elenco a pag. 39 dell'atto di appello rimangono a carico della parte che le ha anticipate. L'esito della CTU medico-legale e della CTU ricostruttiva giustificano una suddivisione dei costi dei due accertamenti tecnici fra le parti come stabilito dal giudice di primo grado, mentre, coerentemente, le spese dei CTP rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. La
CTU ricostruttiva ha fornito un valido riscontro alla tesi secondo cui, commettendo una grave imprudenza, aveva forzato il Parte_2 cancelletto d'ingresso della seggiovia e cercato di salire sulle prime seggiole transitanti a valle. La CTU medico-legale ha accertato un'invalidità permanente molto più contenuta di quella indicata dalla danneggiata. Gli esiti degli accertamenti tecnici giustificano una suddivisione delle spese perché gli stessi sono stati utili non solo per accertare il danno ma anche per ridimensionare le esorbitanti pretese risarcitorie della danneggiata. Sia all'esito del giudizio di primo grado che di quello di appello la danneggiata ha chiesto a titolo di risarcimento la somma di euro 229.442,40 (v. conclusioni 5 ottobre pag. 30/38 2023 e 28 ottobre 2024) mentre la somma liquidabile è meno di un quarto di quella richiesta.
10.8 Quanto alla spesa per traduzioni (ricevute e fatture di cui ai doc. 62, 64 e 68 att.) per complessivi euro 2.151,00, richiesta da in comparsa conclusionale, occorre considerare che il Parte_2
Tribunale aveva provveduto alla nomina di un CTU per tradurre la documentazione medica. L'attrice aveva presentato il 2 agosto 2018 istanza per la revoca dell'incarico al traduttore nominato dal Tribunale
“anche per ragioni di economia processuale”, chiedendo di essere autorizzata a provvedere in proprio alle traduzioni. L'esborso corrisponde comunque a un costo processuale rimborsabile ma, tenuto conto della genericità con cui viene descritto il contenuto delle prestazioni nei documenti e dei limiti entro cui le traduzioni si sono rivelate utili, la spesa viene riconosciuta ex art. 92 c.p.c. in un importo non superiore a euro 1.000,00. Non si procede alla rivalutazione dell'importo perché non si dispongono d'informazioni sul pagamento.
11. Il terzo motivo d'appello, relativo alle domande risarcitorie di marito dell'infortunata, non è Parte_3 accoglibile posto che non è provato, nemmeno in via presuntiva, un danno riflesso patito dal coniuge in conseguenza del danno riportato dalla moglie a seguito dell'incidente sciistico.
11.1 Il danno patrimoniale, quantificato nell'importo di euro
25.480,00 per costi di trasferta e per ore di assenza dal lavoro (v. doc. 15 att: lista allegata al contratto di cessione del credito), non può ritenersi provato per il solo fatto che figlia di Persona_6
pag. 31/38 abbia confermato, in sede di Parte_5 deposizione, la correttezza di una lista di voci di danno. Il documento nulla prova in relazione alla riconducibilità degli spostamenti ivi indicati all'incidente occorso il 19 gennaio 2017 e alle spese effettivamente sostenute. Le trasferte, e i relativi esborsi, nonché le assenze dal lavoro e la relativa monetizzazione, non trovano adeguati riscontri oggettivi, essendo stato depositato un mero elenco attribuibile al danneggiato, che ha ritenuto di cedere il credito alla moglie e indicato come testimone la figlia. È stato ripetutamente posto in evidenza che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - occorre distinguere fra patologia pregressa e conseguenze pregiudizievoli effettivamente riconducibili all'incidente sciistico. L'asserito danno appare non compatibile con il grado d'invalidità conseguente al sinistro e rende inattendibili le allegazioni dello così come le dichiarazioni di . Pt_2 Persona_6
11.2 Nemmeno il danno per le sofferenze del coniuge può essere liquidato. Il danno non patrimoniale riflesso in favore dei prossimi congiunti è generalmente liquidato in presenza di gravi macropermanenti o di danni a soggetti minori. Si valorizzano in via presuntiva la sofferenza che una grave invalidità permanente determina nei congiunti o le preoccupazioni che problemi di salute, anche meno importanti, possono generare nei genitori, specie per i figli in tenera età. L'entità del danno riportato dall'appellante a causa dell'incidente del 19 gennaio 2017, pari a 5 punti (seppur danno differenziale rispetto a un'invalidità complessiva accertata del 20%) e l'assenza di specifiche allegazioni sulle conseguenze che l'infortunio (e non la pregressa patologia) ha determinato nelle relazioni familiari non consentono una liquidazione, anche in via equitativa.
pag. 32/38 12. Pur confermandosi il grado d'invalidità, la durata della malattia e la misura del concorso del fatto colposo indicati dal Tribunale, occorre procedere a una nuova liquidazione del danno. Già operata la dimidiazione:
- il danno non patrimoniale è determinato nella somma di euro
16.897,40 per invalidità permanente e di euro 15.700,00 per invalidità temporanea;
- il danno emergente per spese sanitarie e consulenza stragiudiziale è determinato nella somma di euro 2.713,26 (euro
1.988,58 + euro 724,68), rivalutazione compresa, e il lucro cessante
è determinato nella somma di euro 535,05, rivalutazione compresa.
Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass., s.u., sent., 17.12.95, n. 1712), ma dal “coacervo” del credito originario, via via rivalutato con periodicità annuale (alla data convenzionale del
31 dicembre di ciascun anno). Non è infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie. Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice
FOI). Per il danno non patrimoniale occorre tener conto dell'epoca dell'incidente sciistico (invalidità temporanea: 19 gennaio 2017) e del termine del periodo di malattia con stabilizzazione dei postumi pag. 33/38 (invalidità permanente: 9 novembre 2017); per le spese sanitarie di un valore intermedio tra la prima e l'ultima spesa (10 maggio 2017), dato che le spese sono avvenute in tempi diversi, e per la consulenza stragiudiziale del momento dell'esborso (28 dicembre 2017); per il lucro cessante, del momento in cui la retribuzione non percepita sarebbe maturata (31 marzo 2017).
13. Nelle conclusioni del giudizio di primo grado (note scritte per l'udienza 11 ottobre 2023), a differenza di quelle dell'atto di appello, erano stati chiesti gli interessi al “tasso legale” e non al tasso dell'art. 1284, comma 4, c.c.. Nell'affrontare la questione su cosa debba intendersi quando il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, le Sezioni Unite hanno di recente sostenuto che occorre partire dalla premessa che l'art. 1284, comma
4, c.c. rinvia a una fattispecie, i cui elementi sono, per una parte, certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali ma, per l'altra, è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass., s.u., sent., 7.5.2024, n. 12449). Ne consegue che quando una parte chiede gli “interessi legali”, intende riferirsi agli interessi previsti dal primo comma dell'art. 1284 c.c..
14. È noto altresì che la questione dei limiti di applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. è controversa perché parte della giurisprudenza lo ritiene applicabile oltre che obbligazioni contrattuali anche a quelle pag. 34/38 nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrli (Cass., sez. III, ord., 3.1.2023, n. 61), mentre l'orientamento prevalente li limita ai casi in cui sia ipotizzabile un accordo delle parti nella determinazione del saggio (Cass., sez. 2, sent., 7.11.2018, n. 28409).
Deve applicarsi il principio per cui l'obbligazione risarcitoria - di natura sia contrattuale che extracontrattuale - costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato, tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione. Oltre alla rivalutazione, possono essere liquidati gli interessi cd. 'compensativi', la cui determinazione peraltro non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass., sez. III, sent., 5.7.2023, n. 19063). Posto che sul criterio liquidatorio degli interessi ai fini del ristoro del danno da ritardo nulla era stato tempestivamente allegato (v. atto di citazione 28.3.18, pag. 15), gli interessi riconoscibili vengono limitati, anche per questa ragione, al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c..
15. A seguito dell'accoglimento parziale dell'appello, occorre procedere a una nuova liquidazione delle spese per entrambi i gradi giudizio. Applicati i parametri del d.m. n. 55 del 2014, i compensi vengono liquidati:
- nella somma di euro 7.616,00 per il giudizio di primo grado (euro
1.701,00 + euro 1.204,00 + euro 1.806,00 + euro 2.905,00),
pag. 35/38 secondo lo scaglione applicabile in virtù dell'importo riconosciuto all'esito del giudizio (euro 26.001,00 – euro 52.000,00). Le anticipazioni riconoscibili vengono limitate a euro 545,00;
- nella somma di euro 3.966,00 per il giudizio di gravame (euro
1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00), secondo lo scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro 26.00,00), tenendo conto della differenza fra i danni riconosciuti dal primo giudice e i danni riconosciuti in sede di appello. Le anticipazioni riconoscibili vengono limitate a euro 382,50.
16. Nell'atto di appello a pag. 16 e nelle conclusioni depositate il 28 ottobre 2024 compaiono riferimenti al pagamento delle somme riconosciute dal giudice di primo grado. Non sono però fornite informazioni su quali esatti importi siano stati corrisposti per ciascuna voce di danno (danno per invalidità permanente, danno per invalidità temporanea, lucro cessante, ecc.) e per spese di lite. Il punto 1) del dispositivo che segue indica il credito senza tener conto del parziale pagamento. Il punto 2) del dispositivo specifica che ai fini dei conteggi dovrà tenersi conto delle somme già corrisposte. Le somme versate per titoli diversi, una volta rivalutate sino alla presente sentenza, dovranno essere detratte – come se si trattasse di acconti - dalle corrispondenti poste indicate al punto 1) e gli interessi al tasso legale – interessi che per ciascuna voce di danno hanno una decorrenza diversa - dovranno essere conteggiati sull'intero credito appositamente devalutato sino alla decorrenza iniziale e rivalutato di anno in anno sino al pagamento parziale nonché sul credito residuo per il periodo successivo sino alla presente decisione. Per il periodo ulteriore l'obbligazione deve essere considerata di valuta.
pag. 36/38
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti d' Parte_1 CP_1
A avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Belluno 19 febbraio 2024 n. 80, non ammessa la querela di falso, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, accerta che Impianti a fune è obbligata Controparte_1 al pagamento in favore di Parte_2
1.1 a titolo di danno non patrimoniale per invalidità permanente, della somma di euro 16.897,40, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla somma devalutata al 9 novembre 2017 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
1.2 a titolo di danno non patrimoniale per invalidità temporanea, della somma di euro 15.700,00, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla somma devalutata al 19 gennaio 2017 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
1.3 a titolo di lucro cessante, della somma di euro 535,05, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla somma devalutata al 31 marzo 2017, e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza,
1.4 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche e sanitarie, della somma di euro 1.988,58, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla somma devalutata al 10 maggio 2017 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza,
pag. 37/38 1.5 a titolo di danno patrimoniale per la consulenza medico- legale del dott. della somma di 724,68 oltre interessi legali, ai Per_7 sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla somma devalutata al 28 dicembre 2017 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza,
1.6 a titolo di rimborso per costi di traduzione della documentazione, della somma di euro 1.000,00;
1.7 a titolo di spese processuali per il primo grado di giudizio, della somma di euro 7.616,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
2) condanna IMPIANTI A al pagamento in Controparte_1 favore di della differenza fra le somme Parte_1 riconosciute a titolo di danni e spese processuali con la presente sentenza e quella già corrisposta alla danneggiata in forza della sentenza di primo grado;
3) condanna IMPIANTI A alla rifusione, a Controparte_1 favore di , delle spese di lite per il giudizio di Parte_1 appello, liquidate nella somma di euro 3.966,00 per compensi ed euro
382,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a..
Venezia, 19.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Gianluca Bordon Dott. Marco Campagnolo
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