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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 34339/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34339/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PEDRAZZOLI ANTONIO e , elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO, 1 20100 MILANO presso il difensore avv. PEDRAZZOLI ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. , con il Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'avv. DI SEYSSEL D e Controparte_3 [...]
( ) elettivamente domiciliato in VIA SAN MAURILIO, 13 CP_4 C.F._4
20123 MILANO presso il difensore avv. DI SEYSSEL D'AIX
[...]
[...]
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONDO' Controparte_5 P.IVA_1
GIOVANNA e elettivamente domiciliato in VIA COLONNETTA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. CONDO' GIOVANNA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato Parte_1 Controparte_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_5 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 10 - accertare e dichiarare che la partecipazione sociale della società " Controparte_5 donata in nuda proprietà dalla signora al figlio Controparte_1 [...] in data 28 giugno 2016 con atto a rogito dottoressa Controparte_2
Notaio in Milano, n. 13529 di repertorio, n. 3498 di raccolta, registrato Persona_1 all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Milano 2 – il 4 luglio 2016 al n. 35049, Serie 1T, è bene di
“secondo grado” e, conseguentemente, che oggetto della donazione è la corrispondente quota dei beni immobili costituenti il patrimonio della società " ; Controparte_5
- per l'effetto accertare e dichiarare che la disciplina del quarto comma dell'articolo 563 c.c. si applica anche al caso di specie e, conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimazione dell'attore a notificare e trascrivere atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 563 c.c. alla donazione di cui sopra sulla quota del 49,9% dei seguenti beni immobili di proprietà della società " , come indicati a p. 11 e ss. dell'atto di citazione. Controparte_5
Si sono costituiti in giudizio i sig.ri e Controparte_1 [...] eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità delle domande Controparte_2 per carenza di interesse ad agire dell'attore, nel merito, il rigetto delle domande.
Si è costituita eccependo, in via in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_5 delle domande per carenza di interesse ad agire dell'attore, nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice, perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.
All'udienza del 23 marzo 2023, la parte attrice ha rilevato la sussistenza di un conflitto di interessi tra i convenuti ed e la Controparte_1 Controparte_2 CP_1 conseguente nullità del mandato difensivo da loro conferito. Il g.i. – concessi i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. – ha rinviato la causa all'udienza del 19 ottobre 2023 per trattazione e discussione sulle richieste istruttorie.
Con decreto del 28 aprile 2023 il g.i. neo-assegnatario del ruolo ha disposto la trattazione scritta ex art. 127-ter dell'udienza già fissata per il giorno 19/10/2023. In quella sede, il g.i., ha dichiarato l'inammissibilità dei capitoli di prova orale dedotti dall'attrice poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione e ha fissato l'udienza del 14 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni, disponendone la trattazione scritta ex art. 127-ter.
La domanda è infondata e va respinta. La controversia può essere decisa direttamente sulla scorta di un'unica ratio decidendi assorbente tutte la altre a prescindere dal loro ordine logico-giuridico. In applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex multis Cass. SS.UU. 8 maggio 2014, n. 9936).
È documentato che il 28 giugno 2016, la convenuta abbia Controparte_1 donato al figlio , odierno convenuto, la nuda proprietà Controparte_2 della propria partecipazione sociale, pari al 49,9%, del capitale sociale della società CP_5 pagina 2 di 10 (doc. 1 fasc. ATTORE) avente ad oggetto la compravendita, la costruzione e la CP_5 gestione in proprio di beni immobili. L'attore, quale parente in linea retta della donante, intende opporsi alla predetta donazione ai sensi dell'art. 563 comma 4 c.c. e chiede al Tribunale che venga accertato il suo diritto di trascrivere l'atto di opposizione nei registri immobiliari, anche se la donazione ha avuto a oggetto quote societarie (anziché gli immobili di cui questa è proprietaria) ovvero, tecnicamente, un bene mobile non registrato.
Parte attrice deduce che la sarebbe un mero strumento giuridico in Controparte_5 forza del quale verrebbe detenuta e gestita una gran parte del patrimonio della famiglia CP_1 in quanto non svolgerebbe attività d'impresa se non quella di locare alcuni propri beni a
[...] terzi.
Nella prospettazione attorea, non svolgendo la alcuna attività di impresa, con Controparte_5 la donazione delle partecipazioni sociali, la donante, in realtà, avrebbe trasferito la quota di comproprietà degli immobili stessi. Chiede pertanto che venga accertato, in primo luogo, che oggetto della donazione sono i beni immobili di proprietà della Controparte_5
A sostegno di tale ricostruzione, l'attore allega le seguenti circostanze:
- la appresenterebbe una società immobiliare familiare;
Controparte_5
- la società è proprietaria di numerosi immobili siti in Milano, di rilevante valore economico;
- tutti i soci della società sono membri della famiglia Controparte_1
- la società non svolgerebbe, de facto, alcuna attività di impresa, ma si limiterebbe a locare alcuni degli immobili di sua proprietà.
E 'sufficiente ricordare che le quote di partecipazione del socio a una società non conferiscono ai soci un diritto reale sul patrimonio immobiliare di proprietà della società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci, ma attribuiscono unicamente un diritto di partecipazione alla vita societaria e, nei casi previsti dalla legge e dalle disposizioni statutarie, un diritto alla liquidazione del valore della quota
(che, al netto delle passività, si compone di tutte le poste attive, compresi i mobili, i crediti e l'avviamento).
Nella fattispecie, poi, la essendo una società di capitali, è dotata di Controparte_5 personalità giuridica e, pertanto, gode di autonomia patrimoniale “perfetta”. Ciò rende il patrimonio sociale impermeabile rispetto a quello dei soci, nel senso che questi non rispondono delle obbligazioni della società (art. 2462 c.c.) e nel senso che il patrimonio sociale è intangibile per i creditori dei soci, i quali, semmai, potranno soddisfarsi sulla quota sociale (art. 2471 c.c.), ma non sui beni della società.
La società, infatti, è titolare di un proprio patrimonio, diritti e obbligazioni distinti da quelli personali dei soci, compresi, ovviamente, i beni immobili conferiti dai soci che a causa del conferimento divengono di proprietà della società.
Questo dato è incontrovertibile de iure (sul quale si è spesa in sede di costituzione la difesa dei convenuti) e recide in nuce la possibilità di qualificare, anche solo in chiave nominalistica, i beni della società quali beni “ di secondo grado”. Si tratta di un concetto che:
- è inesistente sul piano del diritto positivo, come visto;
- evocativo di un surrettizio ed asimmetrico innesto di un principio di c.d. trasparenza od osmosi societaria tra la titolarità del bene della società e del socio. Il ragionamento è speso dall'attore ad usum delphini ovvero con la sola finalità di poter trascrivere nei RR.II. l'atto stragiudiziale di opposizione alla donazione della nuda proprietà della quota sociale della propria madre. Le conseguenze, tuttavia, che si dischiuderebbero dal superamento dell'autonomia giuridica e patrimoniale perfetta non vengono prese in considerazione nel loro complesso quali, fra tutte, la pagina 3 di 10 necessaria imputazione ai soci e, quindi, ai loro eredi, compresi coloro che agiscono per la quota riservata dalla legge, dei debiti che tanto l'immobile quanto la società dovessero genare nel tempo. Debiti che inciderebbero direttamente sulla stessa riunione fittizia poiché qualora eccedenti il valore della società cui si riferiscono potrebbero abbattere la massa ereditaria costituente la base di calcolo della quota di riserva del legittimario fino ad eliderla del tutto.
Alla riferita conclusione, peraltro, si deve pervenire quale che sia l'oggetto sociale della l'attività effettivamente svolta da questa Società. Controparte_5
L'ordinamento italiano, infatti, non dispone, dopo il sorgere della personalità giuridica a seguito della iscrizione - costitutiva- della società nel Registro delle Imprese (art. 2331 c.c.), di strumenti per considerare quella personificazione come un abuso, e dunque di superarla, stracciandone il velo.
La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi per lo più in ambito tributario, ha chiarito che è ormai pacifica l'autonomia tra società e impresa, potendo esservi società senza impresa, vale a dire una società che, pur costituita nelle forme di cui agli artt. 2291 ss., lungi dall'esercitare un'attività rientrante fra quelle integranti l'impresa commerciale, si limiti ad un'attività di mero godimento dei beni di cui è titolare (Cass. civ. n. 2104/82; Cass. civ., n. 4644/79).
La prassi, del resto, conosce società che di fatto svolgono in modo esclusivo l'attività di gestione degli immobili che ne costituiscono il patrimonio sociale. L'ordinamento riconosce siffatto fenomeno, regolando sotto il profilo per lo più fiscale le società che abbiano ad oggetto esclusivo una attività di mera gestione di beni immobili (cfr. art. 3 DPR 643/1972 e art. 29 l.n. 449/1997, come modificato dalla legge n. 28/1999), dal che deve desumersi che società e comunione a scopo di godimento, pur essendo fenomeni distinti (cfr. artt. 2247 e 2248 c.c.), possono coesistere (cfr. Tribunale Milano sez. lav.,
20/04/2017, n.1172).
Occorre infatti considerare che il fenomeno della c.d. società di comodo formò oggetto della severa considerazione del progetto di riforma della società commerciale elaborato, su iniziativa ministeriale, nei secondi anni '60. Tuttavia, la disciplina proposta, diretta alla repressione del ritenuto abuso (vi si prevedeva che il mancato esercizio dell'attività di cui all'oggetto sociale costituisse una apposita causa di scioglimento della società, fatta valere da qualunque interessato e pure rilevabile d'ufficio dal giudice) non fu tradotta in legge perché sembrò non conforme alla disciplina comunitaria nel frattempo intervenuta con la direttiva 68/151 (cfr. Cass. I, 23 lugli 1998, n. 7209).
La Corte di giustizia della Comunità Europee nella sentenza in causa n. 106-89 tra la società
e la società del 13 novembre 1990 (in CP_6 Controparte_7 tema di interpretazione dell'art. 11, lettera g, della direttiva) “affermò che "la dichiarazione di nullità" di una società non può risultare dalla attività da essa effettivamente perseguita in contrasto con l'oggetto sociale come descritto nell'atto costitutivo o nello statuto, e “così motivando espressamente esclude - nella disciplina armonizzata - la rilevanza di qualunque ipotesi simulatoria dell'atto costitutivo di società di capitali e, a maggior ragione, del fenomeno della sopravvenuta inattuazione dell'oggetto sociale per interruzione dell'attività di impresa” (ed ancora in termini. Cass. I, 23 luglio 1998, n. 7209; Anche in tema di simulazione dell'atto di costituzione societaria, la Suprema Corte ha più volte ribadito che per le “società di capitali non è configurabile la simulazione del contratto sociale, sia in ragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e la stessa organizzazione dell'ente, sia in relazione alla tassatività delle cause di nullità previste dall'art. 2332 c.c. (nel testo modificato in attuazione della Dir. n. 68/151/CE), la cui clausola di chiusura esclude, al di fuori dei casi previsti, l'assoggettamento della società a cause di nullità assoluta o relativa, d'inesistenza o d'annullabilità, al che consegue che la reale volontà dei contraenti, dopo la nascita dell'ente, non può più influire su atti ed iniziative tipiche di tale nuovo autonomo soggetto giuridico che, una volta iscritto nel registro delle imprese, agisce coinvolgendo terzi a prescindere dalla volontà effettiva, vive di vita propria ed opera pagina 4 di 10 compiendo la propria attività per realizzare lo scopo sociale, a prescindere dall'intento preordinato dei suoi fondatori (Cass. T, n. 36392/2021; Cass. nn. 29700/2019, 20888/2019, 22560/2015; Cass. III, 16 aprile 2003, n. 6100). Nella materia di cessazione dell'attività di impresa commerciale, la Giurisprudenza è giunta alle medesime conclusioni e ha chiarito che la cessazione dell'attività non comporta il venir meno dell'autonomo soggetto - persona giuridica titolare del diritto di proprietà sugli immobili e che pertanto la cessione dell'intero pacchetto azionario di una società per azioni non comporta il trasferimento della proprietà degli immobili che ne costituiscono il patrimonio sociale, ma unicamente dello status di soci (cfr. Cass. civ. 7209/98).
Del resto, basti rilevare che i rimedi approntati dal legislatore in caso di società non operative sono volti ad evitare che l'utilizzo di una struttura societaria non adeguata rispetto all'attività effettivamente esercitata sia strumentale all'elusione dei principi di capacità contributiva e di uguaglianza formale/sostanziale di cui agli artt. 53 e 2 Cost. (v. regime tributario delle cd. società di comodo, ossia di quelle società che, a prescindere dall'oggetto sociale dichiarato, vengono utilizzate al fine di realizzare la mera gestione del patrimonio dei soci, con l'obiettivo di spersonalizzare la capacità economica immobiliare, sottraendo le proprietà immobiliari alle pretese dei singoli creditori dei conferenti) (citata T. Milano sez. lav., 20/04/2017, n.1172)
La società, però, resta esistente anche se non svolge attività d'impresa - limitandosi a godere di un immobile – senza che ciò determini la sua trasformazione in comunione di godimento ex art. 2248 c.c.
(T. Modena 15.3.2018 n. 91).
A questo proposito, sia consentito, appare un fuor d'opera sostanziale (di cui la difesa attorea è consapevole) l'evocazione di un'asserita giurisprudenza che avrebbe squarciato il “velo di Maya” dell'autonomia perfetta, aprendo la strada la concetto di bene di secondo grado. Si tratta di affermazioni descrittive, contenute in una pronuncia concernente l'applicabilità o meno del regime della garanzia per l'assenza delle qualità promesse ex art. 1497 c.c., alla compravendita della quota sociale, avendo riguardo aii beni della società. La Corte, infatti, si è limitata a rilevare che “i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni
o delle quote di una società di capitali...”, senza tuttavia scalfire i principi generali in materia di autonomia patrimoniale delle società di capitali poc'anzi richiamati (infra Cass. VI - II, Ord., 12 settembre 2019, n. 22790) come si evince dal proseguo della stessa: “conseguentemente la differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497, cod. civ., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell'acquirente, quindi "radicalmente diversi" da quelli pattuiti, l'esperimento di un'ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ.” (cfr. Cass. 9.9.2004, n. 18181).
Nessuna trasparenza né osmosi tra socio e beni della società ma soltanto un rilievo a fini del riconoscimento dell'alterazione del sinallagma della compravendita delle quote sociale dipeso dalle effettive condizioni del patrimonio sociale. Una valenza unicamente contrattuale ex artt. 1497 o 1453
c.c. Dopotutto la giurisprudenza precedente, e maggioritaria, per quel che interessa, ha ribadito e ribadisce che: “in ipotesi di cessione di azioni o di quote di società, oggetto della vendita sono le partecipazioni sociali e non i beni costituenti il patrimonio sociale. Quest'ultimo è di proprietà della società e non dei soci, i quali non sono titolari di un diritto reale sui beni sociali e subiscono, per effetto dalle perdite pagina 5 di 10 del capitale sociale, soltanto un danno riflesso a causa della diminuzione del valore della loro partecipazione (Cass. 2087/2012;15220/2010). Tenuto conto che il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società (Cass. 4548/2012), è stata esclusa la legittimazione del socio ad agire per il risarcimento del danno da quella subita (Cass. n. 16963 del
24.07.20149).
I consociati, peraltro, sono liberi di scegliere il regime giuridico attraverso cui organizzare la propria attività economica che soggiacerà alla disciplina di cui al regime prescelto. La decisione, in capo ai soci della di gestire il patrimonio familiare attraverso la costituzione di Controparte_5 una società di capitali, è frutto della libertà di iniziativa economica in capo ai consociati, che ha quale corollario la libertà di scegliere il regime giuridico attraverso cui organizzare la propria attività economica.
Tale scelta non è priva di implicazioni, comportando l'applicabilità della disciplina delle società di capitali tra cui, a titolo esemplificativo, quella in materia di autonomia patrimoniale, di crisi d'impresa etc.
A tale stregua, la circostanza che la ia proprietaria di numerosi beni Controparte_5 immobili, non consente di qualificare l'atto di disposizione liberale effettuato dalla madre dell'attore quale donazione dei beni immobili di cui la predetta società è (unica) proprietaria. La donazione ha infatti ad oggetto la quota di partecipazione societaria, costituente, sulla scorta dei principi generali del diritto civile, bene mobile immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 cod. civ., onde ad essa possono applicarsi, a norma dell'art. 813 cod. civ., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, (ex multis . Cass. I, 26 maggio 2000, n. 6957; Cass. n.
934/1997). A confutare in via strutturale l'assunto attoreo soccorre anche la peculiarità dell'oggetto della quota che, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti (infra ex multis Cass. III, 21 ottobre 2009, n. 22361; infra Cass. III, 16 maggio 2014, n. 10826 e da ultimo infra Cass. III, 16 settembre 2024, n. 24859- in materia pignoratizia).
Questa unitarietà della quota costituisce, quindi, un ulteriore elemento di ostacolo alla configurazione proposta dall'attore poiché evidenzia il “diaframma” che si crea tra quota (oggetto della donazione) e beni della società cui la quota si riferisce. La quota attribuisce tanto diritti amministrativi
(partecipazione al voto, ecc.) quanto diritti patrimoniali (partecipazione proporzionale alla distribuzione di eventuali utili, vendita della quota, ecc.): non un diritto – pro quota - sui beni della società. All'impossibilità astratta nell'an di ammettere la trasparenza tra socio e beni della società di capitali si giustappone quella nel quantum. Non soltanto il socio o i suoi aventi causa non possono rivendicare uno qualsiasi dei beni della società ma non potrebbero farlo, parametrando tale ingerenza, alla quota astratta e nominale di partecipazione del socio alla società. Ciò è tanto più vero che in sede di liquidazione della quota o della società intera il socio non avrà diritto ad una quota reale dei beni della società ma ad un quantum reale (se con assegnazione soci) o di credito parametrato alla sua partecipazione all'ente di diritto privato misurato dalla quota posseduta.
Sulla base di tali coordinate giuridiche va affermato che la donazione (doc. 1 fasc. ATTORE) aveva, ed ha, ad oggetto soltanto la nuda proprietà della quota sociale della con Controparte_5 quel che ne segue circa l'impossibilità di considerarne oggetto i beni immobili da essa posseduti (ed elencati in citazione pp. 11-41) in tutto o per la quota del 49,9%.
pagina 6 di 10 Da qui, ovviamente, l'impossibilità di poter accertare un qualsivoglia diritto dell'attore a trascrivere un atto di opposizione alla donazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 563 c.c. per mancanza del relativo oggetto.
A chiosa finale va confutato l'assunto attoreo circa l'asserita disparità di trattamento che si verrebbe a creare non accogliendo la tesi propugnata. Ad avviso della sua difesa, infatti, “se si abbracciasse la tesi della limitata applicazione del rimedio giuridico dell'atto di opposizione alla donazione ai casi nei quali gli immobili vengono traferiti a titolo liberale per il tramite di strumenti diversi rispetto al comune atto notarile di vendita trascritto si avrebbe una grave stortura di sistema. È noto che, soprattutto con riferimento a patrimoni immobiliari rilevanti, quale è quello del caso di specie, la ricchezza venga trasferita per il tramite di strumenti giuridici diversi tra i quali vi è senza dubbio la cessione di partecipazioni sociali” (infra p. 36 comparsa conclusionale). Ed ancora: “si creerebbe una grave disparità di trattamento per contratti che pur raggiungendo lo stesso risultato, ovvero una donazione di beni immobili, hanno una veste giuridica diversa e, quindi, da un lato quello dell'atto notarile di donazione di bene immobile e dall'altro quello dell'atto notarile di donazione di partecipazione sociale”. (infra p. 7 citazione). Tanto da affermare: “È, quindi, certamente ascrivibile al signor il diritto di trascrivere l'atto di opposizione CP_2 Parte_1 alla donazione sulla quota di beni immobili di valore corrispondente alla partecipazione sociale donata in nuda proprietà al fratello ”. (p. 8 citazione) CP_2 La tesi “prova troppo” ovvero confonde i piani de:
- la struttura formale e sostanziale degli istituti giuridici dell'ordinamento civile per come delineati dalla legislazione vigente;
- l'accidente empirico e fattuale di come potrebbe atteggiarsi in concreto un rapporto giuridico. La donazione della nuda proprietà di una quota sociale è un contratto avente un oggetto diverso dalla donazione di un bene mobile. Non vi è alcuna natura indiretta o di secondo grado del negozio da disvelare. Si tratta di beni aventi una propria struttura ed autonomia sul piano del diritto civile in generale.
Allo stesso modo il legislatore ha adottato un approccio “fondiario” al tema della tutela reale della quota di riserva del legittimario rispetto al limitato e peculiare istituto dell'azione di restituzione verso i terzi aventi causa del donatario, previa la sua infruttuosa escussione. Ha considerato, unicamente i beni immobili e – secondo parte della dottrina – i beni mobili registrati, quale scelta discrezionale di tutela fondata su ragioni di opportunità economico – sociale come tali fuori dal perimetro di sindacato giurisdizionale. Peraltro, come accennato anche dalla difesa dei convenuti, l'apertura alla trascrizione di un simile atto sui beni sociali oppure, in thesi, sulla quota sociale, mediante una ipotetica iscrizione nel Registro delle
Imprese, costituirebbe una interferenza nella dinamica delle società e dei loro rapporti giuridici. Ciò è tanto più vero se si tiene conto “in via comparativa” che il Legislatore non ha previsto già sul piano generale la possibilità di iscrivere a fini di pubblicità dichiarativa le domande giudiziali – anche in materia di riduzione e restituzione – contro atti di disposizione aventi ad oggetto la quota di una società di capitali ai fini della opponibilità ai terzi.
A fortiori non poteva, né può, assicurare la tutela reale in restituzione verso i terzi aventi causa dal donatario, attraverso la concessione della misura “cautelare” dell'opposizione preventiva e della sua trascrizione a fini sospensivi del termine di decadenza previsto dall'art. 563 comma primo c.c. Va ricordato, infatti, che l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. ha il solo scopo di sospendere il decorso del termine ventennale per l'esercizio dell'azione di restituzione prevista dal primo comma della disposizione da ultimo richiamata (Cass. II, 11 febbraio 2022, n. 4523) tanto è vero che il coniuge o parente in linea retta del disponente non deve dimostrare l'esistenza della lesione delle pagina 7 di 10 sue aspettative successorie, essendo sufficiente l'idoneità, in astratto, dell'atto ad incidere sulle predette aspettative.
In definitiva il legislatore non ha reputato in via generale ed ordinamentale sullo stesso piano la ricchezza fondiaria (o di beni comunque soggetti a trascrizione) con quella degli altri beni mobili, tra cui le quota societarie. La tutela accordata, in definitiva, può essere soltanto quella per equivalente qualora tali beni non siano presenti nel patrimonio del donatario al momento dell'apertura della successione. Da qui l'inutilità di accordare lo strumento cautelare di sospensione di un termine per proporre un'azione che:
- non può essere comunque resa opponibile ai terzi di per sé in via reale vista l'assenza di forme di pubblicità dichiarativa (o notizia);
- potrebbe essere fatta valere, in thesi, soltanto entro il termine di venti anni dalla donazione
(qualora si ritenesse applicabile la disposizione del comma primo anche ai beni mobili non registrati visto il riferimento alla trascrizione dell'atto quale dies a quo) ai sensi dell'art. 563 comma primo, primo periodo c.c. “Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede”. Beni per i quali non è prevista la trascrizione dell'acquisto né dell'atto di opposizione.
La domanda va rigettata.
Occorre ora esaminare l'eccezione, articolata da parte attrice, di nullità della procura alle liti conferita dai convenuti e al Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 proprio difensore. L'attore afferma che la procura alle liti conferita dai convenuti al proprio difensore sarebbe nulla in quanto essi risulterebbero in conflitto di interessi tra di loro.
Tale eccezione non ha alcun rilievo ai fini della definizione nel merito della controversia posto che le domande articolate da parte attrice appaiono infondate sulla base dell'errata ricostruzione giuridica da questi fornita, non essendo stato invece necessario dirimere alcun contrasto “fattuale”. Tale eccezione, tuttavia, va esaminata unicamente ai fini della liquidazione delle spese di lite, posto che l'accertamento del conflitto di interessi tra più parti patrocinate in giudizio dal medesimo difensore comporta la declaratoria di nullità della procura alle liti (cfr. ex multis Cass. civ. 24839/2022).
Nel merito dell'eccezione va ricordato:
- il principio di diritto (già affermato da Cass. sent. n. 23056/2007), secondo il quale l'esistenza di un conflitto di interessi tra le parti (attuale o virtuale) va valutata guisa tale che la tutela degli interessi dell'una parte non possa attuarsi compiutamente senza nocumento per l'interesse o gli interessi dell'altra parte (infra Cass. III, 18 settembre 2023, n. 26769; Cass. 14 giugno 2005, n.
12741; Cass. 1° ottobre 1999, n. 10863; e Cass. 28 gennaio 1997, n. 835, cit); tale potenzialità, tuttavia, va intesa non come astratta eventualità, bensì in stretta correlazione con il concreto rapporto esistente tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione (Cass. n.
20950/2017);
- l'ulteriore principio di diritto (già affermato da Cass. n. 13218 del 2015) per cui l'attualità del conflitto può anche venir meno) per cui l'attualità del conflitto può anche venir meno ma a detto fine è necessario che dalle risultanze processuali emerga che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata, come accade nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alle proprie pretese, in conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore
(sentenze 10 maggio 2004, n. 8842, 19 luglio 2005, n. 15183, 4 novembre 2005, n. 21350, 26 luglio 2012, n. 13204). pagina 8 di 10 Orbene l'attore deduce che mentre l'interesse della madre Controparte_1 CP_1 sarebbe quello di programmare la propria successione nel rispetto dei diritti di entrambi i futuri legittimari ad essa imposto dalla legge l'interesse del fratello Controparte_2 [...] sarebbe quello di non vedere gravati i beni immobiliari di proprietà della società CP_1 da una trascrizione a tutela dei futuri diritti ereditari. Controparte_5
Nella memoria di replica, l'attore deduce che vi sarebbe conflitto in materia di obblighi alimentari ex art. 433 c.c., poiché la madre potrebbe, in futuro, trovarsi in uno stato di bisogno tale da legittimare una sua pretesa di alimenti proprio nei confronti del figlio. L'eccezione è infondata in quanto l'accoglimento o il rigetto delle domande attoree non appare idoneo, neppure in via astratta, a incidere in maniera differenziata sulle singole persone fisiche componenti la parte processuale.
Non può non convenirsi con quanto dedotto nel giudizio dalla difesa dei convenuti CP_2
secondo cui:” Ogni ipotetica valutazione della posizione ereditaria dell'attore rispetto alla
[...] madre convenuta ed al fratello, parimenti convenuto, esula da questo giudizio e non può essere presa in considerazione. L'ipotesi di azioni giudiziarie che graverebbero la successione della signora
non costituisce, evidentemente, un tema attuale senza considerare -ma è un Controparte_1 argomento che questa difesa non illustra volentieri- che un'eventuale lite successoria tra i fratelli
ed , di certo non potrà coinvolgere la madre”. Parte_1 CP_2 Il conflitto di interessi denunciato dall'attore non può predicarsi nemmeno teorico od eventuale, in quanto non si correla alle difese concretamente spiegate in giudizio dai convenuti rispetto agli interessi ad essi sottesi, non contrapposti, né sono state sostenute impostazioni incompatibili o pregiudizievoli per la donante o per il donatario in quanto:
- la donante – anche nella prospettiva alimentare evocata – ben avrebbe l'interesse convergente al donatario figlio – di mantenere gli immobili costituenti il patrimonio sociale liberi da pesi o gravami;
- il donatario nudo proprietario, così come la usufruttuaria, hanno l'interesse convergente a garantire il buon andamento della osì da preservare il valore Controparte_5 anche di scambio delle quote sociali loro riferibili e quindi evitare che i beni sociali subiscano alcuna trascrizione da parte dell'attore. In realtà l'azione attorea unifica gli interessi dei convenuti non facendo emergere alcun contrasto né attuale né futuro. convenuti contestano, con difese comuni per entrambi, la fondatezza delle domande attoree, non avendo la donazione ad oggetto beni immobili, bensì quote societarie. A chiosa finale deve ricordarsi, comunque, la mera finalità sospensiva del termine di decadenza dell'istituto evocato dall'attore a fondamento della propria peculiare azione di accertamento;
servente unicamente a rendere opponibile ai terzi aventi causa dal donatario l'eventuale azione di restituzione
(dopo l'accoglimento di quella di riduzione e l'escussione del patrimonio del donatario). Atto di disposizione, peraltro, che potrebbe riguardare la sola quota sociale e non gli immobili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenendo conto della diversa qualità e diffusione delle difese spese dai diversi convenuti nonché in:
− € 10.860,00 in favore di per compensi, oltre spese generali al Controparte_5
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A;
− € 14.118,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., in favore di e Controparte_1 Controparte_2
pagina 9 di 10 tenuto conto dell'unicità dell'attività defensionale e applicata la maggiorazione CP_1 di cui all'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
− rigetta le domande proposte da , per le Parte_1 ragioni di cui in motivazione;
− condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1 sostenute dalla liquidate € 10.860,00 per compensi, oltre Controparte_5 spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A;
− condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1 sostenute da , Controparte_1 Controparte_2
liquidate in € 14.118,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se
[...] dovuta, e C.P.A..
Milano, 26 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34339/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PEDRAZZOLI ANTONIO e , elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO, 1 20100 MILANO presso il difensore avv. PEDRAZZOLI ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. , con il Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'avv. DI SEYSSEL D e Controparte_3 [...]
( ) elettivamente domiciliato in VIA SAN MAURILIO, 13 CP_4 C.F._4
20123 MILANO presso il difensore avv. DI SEYSSEL D'AIX
[...]
[...]
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONDO' Controparte_5 P.IVA_1
GIOVANNA e elettivamente domiciliato in VIA COLONNETTA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. CONDO' GIOVANNA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato Parte_1 Controparte_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_5 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 10 - accertare e dichiarare che la partecipazione sociale della società " Controparte_5 donata in nuda proprietà dalla signora al figlio Controparte_1 [...] in data 28 giugno 2016 con atto a rogito dottoressa Controparte_2
Notaio in Milano, n. 13529 di repertorio, n. 3498 di raccolta, registrato Persona_1 all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Milano 2 – il 4 luglio 2016 al n. 35049, Serie 1T, è bene di
“secondo grado” e, conseguentemente, che oggetto della donazione è la corrispondente quota dei beni immobili costituenti il patrimonio della società " ; Controparte_5
- per l'effetto accertare e dichiarare che la disciplina del quarto comma dell'articolo 563 c.c. si applica anche al caso di specie e, conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimazione dell'attore a notificare e trascrivere atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 563 c.c. alla donazione di cui sopra sulla quota del 49,9% dei seguenti beni immobili di proprietà della società " , come indicati a p. 11 e ss. dell'atto di citazione. Controparte_5
Si sono costituiti in giudizio i sig.ri e Controparte_1 [...] eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità delle domande Controparte_2 per carenza di interesse ad agire dell'attore, nel merito, il rigetto delle domande.
Si è costituita eccependo, in via in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_5 delle domande per carenza di interesse ad agire dell'attore, nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice, perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.
All'udienza del 23 marzo 2023, la parte attrice ha rilevato la sussistenza di un conflitto di interessi tra i convenuti ed e la Controparte_1 Controparte_2 CP_1 conseguente nullità del mandato difensivo da loro conferito. Il g.i. – concessi i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. – ha rinviato la causa all'udienza del 19 ottobre 2023 per trattazione e discussione sulle richieste istruttorie.
Con decreto del 28 aprile 2023 il g.i. neo-assegnatario del ruolo ha disposto la trattazione scritta ex art. 127-ter dell'udienza già fissata per il giorno 19/10/2023. In quella sede, il g.i., ha dichiarato l'inammissibilità dei capitoli di prova orale dedotti dall'attrice poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione e ha fissato l'udienza del 14 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni, disponendone la trattazione scritta ex art. 127-ter.
La domanda è infondata e va respinta. La controversia può essere decisa direttamente sulla scorta di un'unica ratio decidendi assorbente tutte la altre a prescindere dal loro ordine logico-giuridico. In applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex multis Cass. SS.UU. 8 maggio 2014, n. 9936).
È documentato che il 28 giugno 2016, la convenuta abbia Controparte_1 donato al figlio , odierno convenuto, la nuda proprietà Controparte_2 della propria partecipazione sociale, pari al 49,9%, del capitale sociale della società CP_5 pagina 2 di 10 (doc. 1 fasc. ATTORE) avente ad oggetto la compravendita, la costruzione e la CP_5 gestione in proprio di beni immobili. L'attore, quale parente in linea retta della donante, intende opporsi alla predetta donazione ai sensi dell'art. 563 comma 4 c.c. e chiede al Tribunale che venga accertato il suo diritto di trascrivere l'atto di opposizione nei registri immobiliari, anche se la donazione ha avuto a oggetto quote societarie (anziché gli immobili di cui questa è proprietaria) ovvero, tecnicamente, un bene mobile non registrato.
Parte attrice deduce che la sarebbe un mero strumento giuridico in Controparte_5 forza del quale verrebbe detenuta e gestita una gran parte del patrimonio della famiglia CP_1 in quanto non svolgerebbe attività d'impresa se non quella di locare alcuni propri beni a
[...] terzi.
Nella prospettazione attorea, non svolgendo la alcuna attività di impresa, con Controparte_5 la donazione delle partecipazioni sociali, la donante, in realtà, avrebbe trasferito la quota di comproprietà degli immobili stessi. Chiede pertanto che venga accertato, in primo luogo, che oggetto della donazione sono i beni immobili di proprietà della Controparte_5
A sostegno di tale ricostruzione, l'attore allega le seguenti circostanze:
- la appresenterebbe una società immobiliare familiare;
Controparte_5
- la società è proprietaria di numerosi immobili siti in Milano, di rilevante valore economico;
- tutti i soci della società sono membri della famiglia Controparte_1
- la società non svolgerebbe, de facto, alcuna attività di impresa, ma si limiterebbe a locare alcuni degli immobili di sua proprietà.
E 'sufficiente ricordare che le quote di partecipazione del socio a una società non conferiscono ai soci un diritto reale sul patrimonio immobiliare di proprietà della società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci, ma attribuiscono unicamente un diritto di partecipazione alla vita societaria e, nei casi previsti dalla legge e dalle disposizioni statutarie, un diritto alla liquidazione del valore della quota
(che, al netto delle passività, si compone di tutte le poste attive, compresi i mobili, i crediti e l'avviamento).
Nella fattispecie, poi, la essendo una società di capitali, è dotata di Controparte_5 personalità giuridica e, pertanto, gode di autonomia patrimoniale “perfetta”. Ciò rende il patrimonio sociale impermeabile rispetto a quello dei soci, nel senso che questi non rispondono delle obbligazioni della società (art. 2462 c.c.) e nel senso che il patrimonio sociale è intangibile per i creditori dei soci, i quali, semmai, potranno soddisfarsi sulla quota sociale (art. 2471 c.c.), ma non sui beni della società.
La società, infatti, è titolare di un proprio patrimonio, diritti e obbligazioni distinti da quelli personali dei soci, compresi, ovviamente, i beni immobili conferiti dai soci che a causa del conferimento divengono di proprietà della società.
Questo dato è incontrovertibile de iure (sul quale si è spesa in sede di costituzione la difesa dei convenuti) e recide in nuce la possibilità di qualificare, anche solo in chiave nominalistica, i beni della società quali beni “ di secondo grado”. Si tratta di un concetto che:
- è inesistente sul piano del diritto positivo, come visto;
- evocativo di un surrettizio ed asimmetrico innesto di un principio di c.d. trasparenza od osmosi societaria tra la titolarità del bene della società e del socio. Il ragionamento è speso dall'attore ad usum delphini ovvero con la sola finalità di poter trascrivere nei RR.II. l'atto stragiudiziale di opposizione alla donazione della nuda proprietà della quota sociale della propria madre. Le conseguenze, tuttavia, che si dischiuderebbero dal superamento dell'autonomia giuridica e patrimoniale perfetta non vengono prese in considerazione nel loro complesso quali, fra tutte, la pagina 3 di 10 necessaria imputazione ai soci e, quindi, ai loro eredi, compresi coloro che agiscono per la quota riservata dalla legge, dei debiti che tanto l'immobile quanto la società dovessero genare nel tempo. Debiti che inciderebbero direttamente sulla stessa riunione fittizia poiché qualora eccedenti il valore della società cui si riferiscono potrebbero abbattere la massa ereditaria costituente la base di calcolo della quota di riserva del legittimario fino ad eliderla del tutto.
Alla riferita conclusione, peraltro, si deve pervenire quale che sia l'oggetto sociale della l'attività effettivamente svolta da questa Società. Controparte_5
L'ordinamento italiano, infatti, non dispone, dopo il sorgere della personalità giuridica a seguito della iscrizione - costitutiva- della società nel Registro delle Imprese (art. 2331 c.c.), di strumenti per considerare quella personificazione come un abuso, e dunque di superarla, stracciandone il velo.
La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi per lo più in ambito tributario, ha chiarito che è ormai pacifica l'autonomia tra società e impresa, potendo esservi società senza impresa, vale a dire una società che, pur costituita nelle forme di cui agli artt. 2291 ss., lungi dall'esercitare un'attività rientrante fra quelle integranti l'impresa commerciale, si limiti ad un'attività di mero godimento dei beni di cui è titolare (Cass. civ. n. 2104/82; Cass. civ., n. 4644/79).
La prassi, del resto, conosce società che di fatto svolgono in modo esclusivo l'attività di gestione degli immobili che ne costituiscono il patrimonio sociale. L'ordinamento riconosce siffatto fenomeno, regolando sotto il profilo per lo più fiscale le società che abbiano ad oggetto esclusivo una attività di mera gestione di beni immobili (cfr. art. 3 DPR 643/1972 e art. 29 l.n. 449/1997, come modificato dalla legge n. 28/1999), dal che deve desumersi che società e comunione a scopo di godimento, pur essendo fenomeni distinti (cfr. artt. 2247 e 2248 c.c.), possono coesistere (cfr. Tribunale Milano sez. lav.,
20/04/2017, n.1172).
Occorre infatti considerare che il fenomeno della c.d. società di comodo formò oggetto della severa considerazione del progetto di riforma della società commerciale elaborato, su iniziativa ministeriale, nei secondi anni '60. Tuttavia, la disciplina proposta, diretta alla repressione del ritenuto abuso (vi si prevedeva che il mancato esercizio dell'attività di cui all'oggetto sociale costituisse una apposita causa di scioglimento della società, fatta valere da qualunque interessato e pure rilevabile d'ufficio dal giudice) non fu tradotta in legge perché sembrò non conforme alla disciplina comunitaria nel frattempo intervenuta con la direttiva 68/151 (cfr. Cass. I, 23 lugli 1998, n. 7209).
La Corte di giustizia della Comunità Europee nella sentenza in causa n. 106-89 tra la società
e la società del 13 novembre 1990 (in CP_6 Controparte_7 tema di interpretazione dell'art. 11, lettera g, della direttiva) “affermò che "la dichiarazione di nullità" di una società non può risultare dalla attività da essa effettivamente perseguita in contrasto con l'oggetto sociale come descritto nell'atto costitutivo o nello statuto, e “così motivando espressamente esclude - nella disciplina armonizzata - la rilevanza di qualunque ipotesi simulatoria dell'atto costitutivo di società di capitali e, a maggior ragione, del fenomeno della sopravvenuta inattuazione dell'oggetto sociale per interruzione dell'attività di impresa” (ed ancora in termini. Cass. I, 23 luglio 1998, n. 7209; Anche in tema di simulazione dell'atto di costituzione societaria, la Suprema Corte ha più volte ribadito che per le “società di capitali non è configurabile la simulazione del contratto sociale, sia in ragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e la stessa organizzazione dell'ente, sia in relazione alla tassatività delle cause di nullità previste dall'art. 2332 c.c. (nel testo modificato in attuazione della Dir. n. 68/151/CE), la cui clausola di chiusura esclude, al di fuori dei casi previsti, l'assoggettamento della società a cause di nullità assoluta o relativa, d'inesistenza o d'annullabilità, al che consegue che la reale volontà dei contraenti, dopo la nascita dell'ente, non può più influire su atti ed iniziative tipiche di tale nuovo autonomo soggetto giuridico che, una volta iscritto nel registro delle imprese, agisce coinvolgendo terzi a prescindere dalla volontà effettiva, vive di vita propria ed opera pagina 4 di 10 compiendo la propria attività per realizzare lo scopo sociale, a prescindere dall'intento preordinato dei suoi fondatori (Cass. T, n. 36392/2021; Cass. nn. 29700/2019, 20888/2019, 22560/2015; Cass. III, 16 aprile 2003, n. 6100). Nella materia di cessazione dell'attività di impresa commerciale, la Giurisprudenza è giunta alle medesime conclusioni e ha chiarito che la cessazione dell'attività non comporta il venir meno dell'autonomo soggetto - persona giuridica titolare del diritto di proprietà sugli immobili e che pertanto la cessione dell'intero pacchetto azionario di una società per azioni non comporta il trasferimento della proprietà degli immobili che ne costituiscono il patrimonio sociale, ma unicamente dello status di soci (cfr. Cass. civ. 7209/98).
Del resto, basti rilevare che i rimedi approntati dal legislatore in caso di società non operative sono volti ad evitare che l'utilizzo di una struttura societaria non adeguata rispetto all'attività effettivamente esercitata sia strumentale all'elusione dei principi di capacità contributiva e di uguaglianza formale/sostanziale di cui agli artt. 53 e 2 Cost. (v. regime tributario delle cd. società di comodo, ossia di quelle società che, a prescindere dall'oggetto sociale dichiarato, vengono utilizzate al fine di realizzare la mera gestione del patrimonio dei soci, con l'obiettivo di spersonalizzare la capacità economica immobiliare, sottraendo le proprietà immobiliari alle pretese dei singoli creditori dei conferenti) (citata T. Milano sez. lav., 20/04/2017, n.1172)
La società, però, resta esistente anche se non svolge attività d'impresa - limitandosi a godere di un immobile – senza che ciò determini la sua trasformazione in comunione di godimento ex art. 2248 c.c.
(T. Modena 15.3.2018 n. 91).
A questo proposito, sia consentito, appare un fuor d'opera sostanziale (di cui la difesa attorea è consapevole) l'evocazione di un'asserita giurisprudenza che avrebbe squarciato il “velo di Maya” dell'autonomia perfetta, aprendo la strada la concetto di bene di secondo grado. Si tratta di affermazioni descrittive, contenute in una pronuncia concernente l'applicabilità o meno del regime della garanzia per l'assenza delle qualità promesse ex art. 1497 c.c., alla compravendita della quota sociale, avendo riguardo aii beni della società. La Corte, infatti, si è limitata a rilevare che “i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni
o delle quote di una società di capitali...”, senza tuttavia scalfire i principi generali in materia di autonomia patrimoniale delle società di capitali poc'anzi richiamati (infra Cass. VI - II, Ord., 12 settembre 2019, n. 22790) come si evince dal proseguo della stessa: “conseguentemente la differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497, cod. civ., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell'acquirente, quindi "radicalmente diversi" da quelli pattuiti, l'esperimento di un'ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ.” (cfr. Cass. 9.9.2004, n. 18181).
Nessuna trasparenza né osmosi tra socio e beni della società ma soltanto un rilievo a fini del riconoscimento dell'alterazione del sinallagma della compravendita delle quote sociale dipeso dalle effettive condizioni del patrimonio sociale. Una valenza unicamente contrattuale ex artt. 1497 o 1453
c.c. Dopotutto la giurisprudenza precedente, e maggioritaria, per quel che interessa, ha ribadito e ribadisce che: “in ipotesi di cessione di azioni o di quote di società, oggetto della vendita sono le partecipazioni sociali e non i beni costituenti il patrimonio sociale. Quest'ultimo è di proprietà della società e non dei soci, i quali non sono titolari di un diritto reale sui beni sociali e subiscono, per effetto dalle perdite pagina 5 di 10 del capitale sociale, soltanto un danno riflesso a causa della diminuzione del valore della loro partecipazione (Cass. 2087/2012;15220/2010). Tenuto conto che il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società (Cass. 4548/2012), è stata esclusa la legittimazione del socio ad agire per il risarcimento del danno da quella subita (Cass. n. 16963 del
24.07.20149).
I consociati, peraltro, sono liberi di scegliere il regime giuridico attraverso cui organizzare la propria attività economica che soggiacerà alla disciplina di cui al regime prescelto. La decisione, in capo ai soci della di gestire il patrimonio familiare attraverso la costituzione di Controparte_5 una società di capitali, è frutto della libertà di iniziativa economica in capo ai consociati, che ha quale corollario la libertà di scegliere il regime giuridico attraverso cui organizzare la propria attività economica.
Tale scelta non è priva di implicazioni, comportando l'applicabilità della disciplina delle società di capitali tra cui, a titolo esemplificativo, quella in materia di autonomia patrimoniale, di crisi d'impresa etc.
A tale stregua, la circostanza che la ia proprietaria di numerosi beni Controparte_5 immobili, non consente di qualificare l'atto di disposizione liberale effettuato dalla madre dell'attore quale donazione dei beni immobili di cui la predetta società è (unica) proprietaria. La donazione ha infatti ad oggetto la quota di partecipazione societaria, costituente, sulla scorta dei principi generali del diritto civile, bene mobile immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 cod. civ., onde ad essa possono applicarsi, a norma dell'art. 813 cod. civ., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, (ex multis . Cass. I, 26 maggio 2000, n. 6957; Cass. n.
934/1997). A confutare in via strutturale l'assunto attoreo soccorre anche la peculiarità dell'oggetto della quota che, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti (infra ex multis Cass. III, 21 ottobre 2009, n. 22361; infra Cass. III, 16 maggio 2014, n. 10826 e da ultimo infra Cass. III, 16 settembre 2024, n. 24859- in materia pignoratizia).
Questa unitarietà della quota costituisce, quindi, un ulteriore elemento di ostacolo alla configurazione proposta dall'attore poiché evidenzia il “diaframma” che si crea tra quota (oggetto della donazione) e beni della società cui la quota si riferisce. La quota attribuisce tanto diritti amministrativi
(partecipazione al voto, ecc.) quanto diritti patrimoniali (partecipazione proporzionale alla distribuzione di eventuali utili, vendita della quota, ecc.): non un diritto – pro quota - sui beni della società. All'impossibilità astratta nell'an di ammettere la trasparenza tra socio e beni della società di capitali si giustappone quella nel quantum. Non soltanto il socio o i suoi aventi causa non possono rivendicare uno qualsiasi dei beni della società ma non potrebbero farlo, parametrando tale ingerenza, alla quota astratta e nominale di partecipazione del socio alla società. Ciò è tanto più vero che in sede di liquidazione della quota o della società intera il socio non avrà diritto ad una quota reale dei beni della società ma ad un quantum reale (se con assegnazione soci) o di credito parametrato alla sua partecipazione all'ente di diritto privato misurato dalla quota posseduta.
Sulla base di tali coordinate giuridiche va affermato che la donazione (doc. 1 fasc. ATTORE) aveva, ed ha, ad oggetto soltanto la nuda proprietà della quota sociale della con Controparte_5 quel che ne segue circa l'impossibilità di considerarne oggetto i beni immobili da essa posseduti (ed elencati in citazione pp. 11-41) in tutto o per la quota del 49,9%.
pagina 6 di 10 Da qui, ovviamente, l'impossibilità di poter accertare un qualsivoglia diritto dell'attore a trascrivere un atto di opposizione alla donazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 563 c.c. per mancanza del relativo oggetto.
A chiosa finale va confutato l'assunto attoreo circa l'asserita disparità di trattamento che si verrebbe a creare non accogliendo la tesi propugnata. Ad avviso della sua difesa, infatti, “se si abbracciasse la tesi della limitata applicazione del rimedio giuridico dell'atto di opposizione alla donazione ai casi nei quali gli immobili vengono traferiti a titolo liberale per il tramite di strumenti diversi rispetto al comune atto notarile di vendita trascritto si avrebbe una grave stortura di sistema. È noto che, soprattutto con riferimento a patrimoni immobiliari rilevanti, quale è quello del caso di specie, la ricchezza venga trasferita per il tramite di strumenti giuridici diversi tra i quali vi è senza dubbio la cessione di partecipazioni sociali” (infra p. 36 comparsa conclusionale). Ed ancora: “si creerebbe una grave disparità di trattamento per contratti che pur raggiungendo lo stesso risultato, ovvero una donazione di beni immobili, hanno una veste giuridica diversa e, quindi, da un lato quello dell'atto notarile di donazione di bene immobile e dall'altro quello dell'atto notarile di donazione di partecipazione sociale”. (infra p. 7 citazione). Tanto da affermare: “È, quindi, certamente ascrivibile al signor il diritto di trascrivere l'atto di opposizione CP_2 Parte_1 alla donazione sulla quota di beni immobili di valore corrispondente alla partecipazione sociale donata in nuda proprietà al fratello ”. (p. 8 citazione) CP_2 La tesi “prova troppo” ovvero confonde i piani de:
- la struttura formale e sostanziale degli istituti giuridici dell'ordinamento civile per come delineati dalla legislazione vigente;
- l'accidente empirico e fattuale di come potrebbe atteggiarsi in concreto un rapporto giuridico. La donazione della nuda proprietà di una quota sociale è un contratto avente un oggetto diverso dalla donazione di un bene mobile. Non vi è alcuna natura indiretta o di secondo grado del negozio da disvelare. Si tratta di beni aventi una propria struttura ed autonomia sul piano del diritto civile in generale.
Allo stesso modo il legislatore ha adottato un approccio “fondiario” al tema della tutela reale della quota di riserva del legittimario rispetto al limitato e peculiare istituto dell'azione di restituzione verso i terzi aventi causa del donatario, previa la sua infruttuosa escussione. Ha considerato, unicamente i beni immobili e – secondo parte della dottrina – i beni mobili registrati, quale scelta discrezionale di tutela fondata su ragioni di opportunità economico – sociale come tali fuori dal perimetro di sindacato giurisdizionale. Peraltro, come accennato anche dalla difesa dei convenuti, l'apertura alla trascrizione di un simile atto sui beni sociali oppure, in thesi, sulla quota sociale, mediante una ipotetica iscrizione nel Registro delle
Imprese, costituirebbe una interferenza nella dinamica delle società e dei loro rapporti giuridici. Ciò è tanto più vero se si tiene conto “in via comparativa” che il Legislatore non ha previsto già sul piano generale la possibilità di iscrivere a fini di pubblicità dichiarativa le domande giudiziali – anche in materia di riduzione e restituzione – contro atti di disposizione aventi ad oggetto la quota di una società di capitali ai fini della opponibilità ai terzi.
A fortiori non poteva, né può, assicurare la tutela reale in restituzione verso i terzi aventi causa dal donatario, attraverso la concessione della misura “cautelare” dell'opposizione preventiva e della sua trascrizione a fini sospensivi del termine di decadenza previsto dall'art. 563 comma primo c.c. Va ricordato, infatti, che l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. ha il solo scopo di sospendere il decorso del termine ventennale per l'esercizio dell'azione di restituzione prevista dal primo comma della disposizione da ultimo richiamata (Cass. II, 11 febbraio 2022, n. 4523) tanto è vero che il coniuge o parente in linea retta del disponente non deve dimostrare l'esistenza della lesione delle pagina 7 di 10 sue aspettative successorie, essendo sufficiente l'idoneità, in astratto, dell'atto ad incidere sulle predette aspettative.
In definitiva il legislatore non ha reputato in via generale ed ordinamentale sullo stesso piano la ricchezza fondiaria (o di beni comunque soggetti a trascrizione) con quella degli altri beni mobili, tra cui le quota societarie. La tutela accordata, in definitiva, può essere soltanto quella per equivalente qualora tali beni non siano presenti nel patrimonio del donatario al momento dell'apertura della successione. Da qui l'inutilità di accordare lo strumento cautelare di sospensione di un termine per proporre un'azione che:
- non può essere comunque resa opponibile ai terzi di per sé in via reale vista l'assenza di forme di pubblicità dichiarativa (o notizia);
- potrebbe essere fatta valere, in thesi, soltanto entro il termine di venti anni dalla donazione
(qualora si ritenesse applicabile la disposizione del comma primo anche ai beni mobili non registrati visto il riferimento alla trascrizione dell'atto quale dies a quo) ai sensi dell'art. 563 comma primo, primo periodo c.c. “Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede”. Beni per i quali non è prevista la trascrizione dell'acquisto né dell'atto di opposizione.
La domanda va rigettata.
Occorre ora esaminare l'eccezione, articolata da parte attrice, di nullità della procura alle liti conferita dai convenuti e al Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 proprio difensore. L'attore afferma che la procura alle liti conferita dai convenuti al proprio difensore sarebbe nulla in quanto essi risulterebbero in conflitto di interessi tra di loro.
Tale eccezione non ha alcun rilievo ai fini della definizione nel merito della controversia posto che le domande articolate da parte attrice appaiono infondate sulla base dell'errata ricostruzione giuridica da questi fornita, non essendo stato invece necessario dirimere alcun contrasto “fattuale”. Tale eccezione, tuttavia, va esaminata unicamente ai fini della liquidazione delle spese di lite, posto che l'accertamento del conflitto di interessi tra più parti patrocinate in giudizio dal medesimo difensore comporta la declaratoria di nullità della procura alle liti (cfr. ex multis Cass. civ. 24839/2022).
Nel merito dell'eccezione va ricordato:
- il principio di diritto (già affermato da Cass. sent. n. 23056/2007), secondo il quale l'esistenza di un conflitto di interessi tra le parti (attuale o virtuale) va valutata guisa tale che la tutela degli interessi dell'una parte non possa attuarsi compiutamente senza nocumento per l'interesse o gli interessi dell'altra parte (infra Cass. III, 18 settembre 2023, n. 26769; Cass. 14 giugno 2005, n.
12741; Cass. 1° ottobre 1999, n. 10863; e Cass. 28 gennaio 1997, n. 835, cit); tale potenzialità, tuttavia, va intesa non come astratta eventualità, bensì in stretta correlazione con il concreto rapporto esistente tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione (Cass. n.
20950/2017);
- l'ulteriore principio di diritto (già affermato da Cass. n. 13218 del 2015) per cui l'attualità del conflitto può anche venir meno) per cui l'attualità del conflitto può anche venir meno ma a detto fine è necessario che dalle risultanze processuali emerga che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata, come accade nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alle proprie pretese, in conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore
(sentenze 10 maggio 2004, n. 8842, 19 luglio 2005, n. 15183, 4 novembre 2005, n. 21350, 26 luglio 2012, n. 13204). pagina 8 di 10 Orbene l'attore deduce che mentre l'interesse della madre Controparte_1 CP_1 sarebbe quello di programmare la propria successione nel rispetto dei diritti di entrambi i futuri legittimari ad essa imposto dalla legge l'interesse del fratello Controparte_2 [...] sarebbe quello di non vedere gravati i beni immobiliari di proprietà della società CP_1 da una trascrizione a tutela dei futuri diritti ereditari. Controparte_5
Nella memoria di replica, l'attore deduce che vi sarebbe conflitto in materia di obblighi alimentari ex art. 433 c.c., poiché la madre potrebbe, in futuro, trovarsi in uno stato di bisogno tale da legittimare una sua pretesa di alimenti proprio nei confronti del figlio. L'eccezione è infondata in quanto l'accoglimento o il rigetto delle domande attoree non appare idoneo, neppure in via astratta, a incidere in maniera differenziata sulle singole persone fisiche componenti la parte processuale.
Non può non convenirsi con quanto dedotto nel giudizio dalla difesa dei convenuti CP_2
secondo cui:” Ogni ipotetica valutazione della posizione ereditaria dell'attore rispetto alla
[...] madre convenuta ed al fratello, parimenti convenuto, esula da questo giudizio e non può essere presa in considerazione. L'ipotesi di azioni giudiziarie che graverebbero la successione della signora
non costituisce, evidentemente, un tema attuale senza considerare -ma è un Controparte_1 argomento che questa difesa non illustra volentieri- che un'eventuale lite successoria tra i fratelli
ed , di certo non potrà coinvolgere la madre”. Parte_1 CP_2 Il conflitto di interessi denunciato dall'attore non può predicarsi nemmeno teorico od eventuale, in quanto non si correla alle difese concretamente spiegate in giudizio dai convenuti rispetto agli interessi ad essi sottesi, non contrapposti, né sono state sostenute impostazioni incompatibili o pregiudizievoli per la donante o per il donatario in quanto:
- la donante – anche nella prospettiva alimentare evocata – ben avrebbe l'interesse convergente al donatario figlio – di mantenere gli immobili costituenti il patrimonio sociale liberi da pesi o gravami;
- il donatario nudo proprietario, così come la usufruttuaria, hanno l'interesse convergente a garantire il buon andamento della osì da preservare il valore Controparte_5 anche di scambio delle quote sociali loro riferibili e quindi evitare che i beni sociali subiscano alcuna trascrizione da parte dell'attore. In realtà l'azione attorea unifica gli interessi dei convenuti non facendo emergere alcun contrasto né attuale né futuro. convenuti contestano, con difese comuni per entrambi, la fondatezza delle domande attoree, non avendo la donazione ad oggetto beni immobili, bensì quote societarie. A chiosa finale deve ricordarsi, comunque, la mera finalità sospensiva del termine di decadenza dell'istituto evocato dall'attore a fondamento della propria peculiare azione di accertamento;
servente unicamente a rendere opponibile ai terzi aventi causa dal donatario l'eventuale azione di restituzione
(dopo l'accoglimento di quella di riduzione e l'escussione del patrimonio del donatario). Atto di disposizione, peraltro, che potrebbe riguardare la sola quota sociale e non gli immobili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenendo conto della diversa qualità e diffusione delle difese spese dai diversi convenuti nonché in:
− € 10.860,00 in favore di per compensi, oltre spese generali al Controparte_5
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A;
− € 14.118,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., in favore di e Controparte_1 Controparte_2
pagina 9 di 10 tenuto conto dell'unicità dell'attività defensionale e applicata la maggiorazione CP_1 di cui all'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
− rigetta le domande proposte da , per le Parte_1 ragioni di cui in motivazione;
− condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1 sostenute dalla liquidate € 10.860,00 per compensi, oltre Controparte_5 spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A;
− condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1 sostenute da , Controparte_1 Controparte_2
liquidate in € 14.118,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se
[...] dovuta, e C.P.A..
Milano, 26 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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