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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/12/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3588/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa NE CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3588/2021 promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. MARIA GRAZIA FINI, giusta procura in
[...]
atti; attori contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ROSITA LEONE, giusta procura in atti;
convenuta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
22.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_3 Controparte_1
deducendo: 1) di essere titolari di n. 4 buoni postali fruttiferi sottoscritti nel 1987, di serie di emissione “Q/P”; 2) di aver portato all'incasso tali buoni alla loro scadenza naturale, vedendosi liquidare somme inferiori rispetto a quelle dovute, subendo una perdita complessiva di € 26.996,66; 3) di aver proposto ricorso all'Arbitro Bancario
Finanziario, il quale ha disposto che “l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi”; 4) che, tuttavia,
l'odierna convenuta non si è conformata a tale decisione.
Ha dunque concluso chiedendo di condannare al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 26.996,66, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita che ha contestato ogni avversa difesa siccome Controparte_1
infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto della domanda. Vinte le spese.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del
22.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
In punto di diritto, premessa la non vincolatività della decisione dell'ABF (cfr. sul punto Trib. Roma, n. 3654/2022), va osservato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione riconducibili alla previsione di cui all'art. 2002 c.c., come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in pagina 2 di 7 tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del d.P.R. cit. (Cass., Sez. Un., 3963/2019;
Cass., Sez. Un., 13979/2007; Cass. n. 27809/2005).
L'art. 173 del d.P.R. cit., come modificato dall'art. 1 D.L. 30 settembre 1974, n. 460, convertito dalla L. n. 558/1974, stabilisce infatti che, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte per i buoni di nuova emissione possono essere estese ad una o più delle precedenti serie di buoni postali emessi: sul tenore letterale dei buoni postali prevalgono pertanto le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, cosicché le variazioni del tasso di interesse disposte medio tempore con decreto ministeriale comportano una eterointegrazione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 1339 c.c.
L'art. 7, comma 3, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, nell'abrogare l'art. 173 del d.P.R. cit., ha espressamente previsto che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali continuano ad essere regolati dalle norme anteriori.
Il decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre 2000 – che ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999 – ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del d.P.R. cit. a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale e ha ribadito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalla previgente disciplina.
Ne deriva che l'art. 173 del d.P.R. cit. continua a trovare applicazione a tutti i rapporti sorti in forza di buoni postali emessi – come nel caso di specie – in data anteriore alla sua abrogazione.
Tale conclusione risulta confermata dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione, nella quale è stato affermato che: “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato pagina 3 di 7 dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 – che consentiva variazioni, anche “in pejus”, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali – continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si
è posto in conflitto con una norma di rango superiore. (Sez. U -, Sentenza n. 3963 del
11/02/2019, Rv. 652851 - 01)”.
Orbene, per quel che qui interessa, in attuazione dell'art. 173 d.P.R. cit., è stato emanato il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 28 giugno 1986, n. 148), recante Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio.
L'art. 4 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha istituito, a decorrere dal 1° luglio 1986, una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al decreto.
L'art. 5, primo comma, del suddetto decreto ministeriale stabilisce che “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello
Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986”.
Così riepilogato il quadro normativo generale, venendo al caso in esame, quanto al tasso di interesse applicabile ai buoni fruttiferi della serie “Q/P” deve evidenziarsi che i buoni oggetto del presente giudizio sono stati sottoscritti quando i rendimenti erano pagina 4 di 7 già stati variati, in diminuzione, ad opera del citato D.M 13.6.1986. Ne consegue, quindi, che la variazione in pejus del tasso di interesse stabilita dal predetto D.M. deve ritenersi legittima in virtù di quanto disposto dall'art. 173 del d.P.R. n.
156/1973.
A tal proposito va sottolineato che la Suprema Corte ha più volte ribadito l'orientamento precedentemente espresso (Cass. n. 4384/2022; n. 4748/2022; n.
4751/2022; n. 4763/2022), rilevando come la variazione del tasso di interesse dei buoni postali stabilita da decreti ministeriali “... in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e la tutela del risparmio del sottoscrittore), e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio
1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”.
Come recentemente ribadito da Cass. n. 18686/2025, numerose pronunce (cfr. Cass.
n. 24639/2021; Cass. n. 38114/2021; Cass. n. 22577/2023; Cass. n. 19235/2023;
Cass. n. 1278/2023; Cass. n. 19092/2023; Cass. n. 3321/2023; 25583/2023,
25587/2023, 25620/2023, 25624/2023, 25718/2023 e 26740/2023) hanno, poi, già affermato il principio che il sottoscrittore di un titolo che reca chiaramente i timbri indicati dal D.M. 1° Luglio 1986, non può pretendere, per l'ultimo decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie;
e ciò per una convergenza di ragioni ovvero: (a) l'assenza del carattere letterale del titolo – che, invero, costituisce un mero documento di legittimazione – onde la mancata specifica deroga degli interessi dell'ultimo periodo non assume rilievo dirimente, ovvero tale da escludere i tassi di rendimento previsti dal D.M. del 1986: infatti la chiara riconducibilità del pagina 5 di 7 buono alla serie nuova ed ai rendimenti previsti dal decreto esclude che fosse ragionevole ipotizzare che il nuovo regime riguardasse solo il primo ventennio e non l'intero periodo di validità del buono postale che, per espressa disposizione del decreto, rientrava, “a tutti gli effetti”, nella nuova serie ordinaria;
(b) il tasso previsto dal ventunesimo al trentesimo anno ben poteva essere sostituito ex lege (art. 1339
c.c.) in ragione di quanto risultante dalla tabella dei tassi allegata al D.M. del
13.06.1986 e di una semplice operazione aritmetica, dipendendo i rendimenti fissi bimestrali dell'ultimo decennio dal tasso previsto per il 20° anno;
c) l'incompletezza del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo chiaro e pacifico che l'accordo negoziale ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie: infatti “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della “serie Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della “serie Q/P”, con la disciplina prevista per i buoni della “serie P”, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della “serie Q”, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della “serie Q” si applica anche alla “serie
Q/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “Q/P”, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della “serie P” è palesemente esclusa” (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763)”.
Deve precisarsi altresì che la decisione delle Sezioni Unite (n. 13979/2007), invocata dagli attori, si riferiva ad una fattispecie nella quale il decreto ministeriale (nello specifico quello del 16.6.1984), con il quale era stata disposta la variazione dei tassi di interesse, era già in vigore nel momento in cui il risparmiatore aveva sottoscritto i buoni fruttiferi, i quali tuttavia non recavano la sigla necessaria ad indicare l'applicazione ai moduli preesistenti del nuovo regime cui essi erano soggetti. In tal pagina 6 di 7 caso, prevalevano le condizioni indicate sui buoni. Per contro, nel caso di specie, sebbene i buoni siano stati sottoscritti nell'anno 1987 e dunque successivamente all'adozione (avvenuta in data 13 giugno 1986) del decreto del Ministero del Tesoro, con cui è stato variato il saggio di interesse, i moduli recano la sigla “Q/P”, così indicando l'applicazione della disciplina prevista per la serie “Q”, conformemente al disposto del D.M. in parola.
Non può, inoltre, ritenersi che vi sia stata una violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale da parte della convenuta, in quanto il soggetto emittente ha agito nell'esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge.
Parimenti, nessuna lesione dell'affidamento del risparmiatore può essere individuata in quanto il sottoscrittore dei buoni postali fruttiferi in oggetto, come già chiarito, era a conoscenza o comunque avrebbe potuto, usando l'ordinaria diligenza, essere a conoscenza della disciplina che prevedeva la possibilità di modificare in peius i saggi di interesse applicati ai buoni già emessi.
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda deve essere dunque rigettata.
Quanto alle spese di lite, il contrasto in giurisprudenza, avuto riguardo alla data di iscrizione a ruolo della causa e le novità delle pronunce intervenute nel corso del giudizio, ne giustificano l'integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA la domanda;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, 23.12.2025
IL GIUDICE
NE CE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa NE CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3588/2021 promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. MARIA GRAZIA FINI, giusta procura in
[...]
atti; attori contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ROSITA LEONE, giusta procura in atti;
convenuta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
22.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_3 Controparte_1
deducendo: 1) di essere titolari di n. 4 buoni postali fruttiferi sottoscritti nel 1987, di serie di emissione “Q/P”; 2) di aver portato all'incasso tali buoni alla loro scadenza naturale, vedendosi liquidare somme inferiori rispetto a quelle dovute, subendo una perdita complessiva di € 26.996,66; 3) di aver proposto ricorso all'Arbitro Bancario
Finanziario, il quale ha disposto che “l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi”; 4) che, tuttavia,
l'odierna convenuta non si è conformata a tale decisione.
Ha dunque concluso chiedendo di condannare al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 26.996,66, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita che ha contestato ogni avversa difesa siccome Controparte_1
infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto della domanda. Vinte le spese.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del
22.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
In punto di diritto, premessa la non vincolatività della decisione dell'ABF (cfr. sul punto Trib. Roma, n. 3654/2022), va osservato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione riconducibili alla previsione di cui all'art. 2002 c.c., come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in pagina 2 di 7 tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del d.P.R. cit. (Cass., Sez. Un., 3963/2019;
Cass., Sez. Un., 13979/2007; Cass. n. 27809/2005).
L'art. 173 del d.P.R. cit., come modificato dall'art. 1 D.L. 30 settembre 1974, n. 460, convertito dalla L. n. 558/1974, stabilisce infatti che, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte per i buoni di nuova emissione possono essere estese ad una o più delle precedenti serie di buoni postali emessi: sul tenore letterale dei buoni postali prevalgono pertanto le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, cosicché le variazioni del tasso di interesse disposte medio tempore con decreto ministeriale comportano una eterointegrazione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 1339 c.c.
L'art. 7, comma 3, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, nell'abrogare l'art. 173 del d.P.R. cit., ha espressamente previsto che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali continuano ad essere regolati dalle norme anteriori.
Il decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre 2000 – che ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999 – ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del d.P.R. cit. a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale e ha ribadito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalla previgente disciplina.
Ne deriva che l'art. 173 del d.P.R. cit. continua a trovare applicazione a tutti i rapporti sorti in forza di buoni postali emessi – come nel caso di specie – in data anteriore alla sua abrogazione.
Tale conclusione risulta confermata dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione, nella quale è stato affermato che: “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato pagina 3 di 7 dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 – che consentiva variazioni, anche “in pejus”, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali – continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si
è posto in conflitto con una norma di rango superiore. (Sez. U -, Sentenza n. 3963 del
11/02/2019, Rv. 652851 - 01)”.
Orbene, per quel che qui interessa, in attuazione dell'art. 173 d.P.R. cit., è stato emanato il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 28 giugno 1986, n. 148), recante Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio.
L'art. 4 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha istituito, a decorrere dal 1° luglio 1986, una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al decreto.
L'art. 5, primo comma, del suddetto decreto ministeriale stabilisce che “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello
Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986”.
Così riepilogato il quadro normativo generale, venendo al caso in esame, quanto al tasso di interesse applicabile ai buoni fruttiferi della serie “Q/P” deve evidenziarsi che i buoni oggetto del presente giudizio sono stati sottoscritti quando i rendimenti erano pagina 4 di 7 già stati variati, in diminuzione, ad opera del citato D.M 13.6.1986. Ne consegue, quindi, che la variazione in pejus del tasso di interesse stabilita dal predetto D.M. deve ritenersi legittima in virtù di quanto disposto dall'art. 173 del d.P.R. n.
156/1973.
A tal proposito va sottolineato che la Suprema Corte ha più volte ribadito l'orientamento precedentemente espresso (Cass. n. 4384/2022; n. 4748/2022; n.
4751/2022; n. 4763/2022), rilevando come la variazione del tasso di interesse dei buoni postali stabilita da decreti ministeriali “... in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e la tutela del risparmio del sottoscrittore), e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio
1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”.
Come recentemente ribadito da Cass. n. 18686/2025, numerose pronunce (cfr. Cass.
n. 24639/2021; Cass. n. 38114/2021; Cass. n. 22577/2023; Cass. n. 19235/2023;
Cass. n. 1278/2023; Cass. n. 19092/2023; Cass. n. 3321/2023; 25583/2023,
25587/2023, 25620/2023, 25624/2023, 25718/2023 e 26740/2023) hanno, poi, già affermato il principio che il sottoscrittore di un titolo che reca chiaramente i timbri indicati dal D.M. 1° Luglio 1986, non può pretendere, per l'ultimo decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie;
e ciò per una convergenza di ragioni ovvero: (a) l'assenza del carattere letterale del titolo – che, invero, costituisce un mero documento di legittimazione – onde la mancata specifica deroga degli interessi dell'ultimo periodo non assume rilievo dirimente, ovvero tale da escludere i tassi di rendimento previsti dal D.M. del 1986: infatti la chiara riconducibilità del pagina 5 di 7 buono alla serie nuova ed ai rendimenti previsti dal decreto esclude che fosse ragionevole ipotizzare che il nuovo regime riguardasse solo il primo ventennio e non l'intero periodo di validità del buono postale che, per espressa disposizione del decreto, rientrava, “a tutti gli effetti”, nella nuova serie ordinaria;
(b) il tasso previsto dal ventunesimo al trentesimo anno ben poteva essere sostituito ex lege (art. 1339
c.c.) in ragione di quanto risultante dalla tabella dei tassi allegata al D.M. del
13.06.1986 e di una semplice operazione aritmetica, dipendendo i rendimenti fissi bimestrali dell'ultimo decennio dal tasso previsto per il 20° anno;
c) l'incompletezza del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo chiaro e pacifico che l'accordo negoziale ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie: infatti “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della “serie Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della “serie Q/P”, con la disciplina prevista per i buoni della “serie P”, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della “serie Q”, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della “serie Q” si applica anche alla “serie
Q/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “Q/P”, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della “serie P” è palesemente esclusa” (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763)”.
Deve precisarsi altresì che la decisione delle Sezioni Unite (n. 13979/2007), invocata dagli attori, si riferiva ad una fattispecie nella quale il decreto ministeriale (nello specifico quello del 16.6.1984), con il quale era stata disposta la variazione dei tassi di interesse, era già in vigore nel momento in cui il risparmiatore aveva sottoscritto i buoni fruttiferi, i quali tuttavia non recavano la sigla necessaria ad indicare l'applicazione ai moduli preesistenti del nuovo regime cui essi erano soggetti. In tal pagina 6 di 7 caso, prevalevano le condizioni indicate sui buoni. Per contro, nel caso di specie, sebbene i buoni siano stati sottoscritti nell'anno 1987 e dunque successivamente all'adozione (avvenuta in data 13 giugno 1986) del decreto del Ministero del Tesoro, con cui è stato variato il saggio di interesse, i moduli recano la sigla “Q/P”, così indicando l'applicazione della disciplina prevista per la serie “Q”, conformemente al disposto del D.M. in parola.
Non può, inoltre, ritenersi che vi sia stata una violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale da parte della convenuta, in quanto il soggetto emittente ha agito nell'esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge.
Parimenti, nessuna lesione dell'affidamento del risparmiatore può essere individuata in quanto il sottoscrittore dei buoni postali fruttiferi in oggetto, come già chiarito, era a conoscenza o comunque avrebbe potuto, usando l'ordinaria diligenza, essere a conoscenza della disciplina che prevedeva la possibilità di modificare in peius i saggi di interesse applicati ai buoni già emessi.
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda deve essere dunque rigettata.
Quanto alle spese di lite, il contrasto in giurisprudenza, avuto riguardo alla data di iscrizione a ruolo della causa e le novità delle pronunce intervenute nel corso del giudizio, ne giustificano l'integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA la domanda;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, 23.12.2025
IL GIUDICE
NE CE
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