Ordinanza cautelare 13 maggio 2024
Sentenza 25 novembre 2025
Commentario • 1
- 1. Il requisito della buona condotta nelle guardie giurateRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 16 gennaio 2026
Il requisito dalla buona condotta, presupposto per l'emissione del decreto di nomina a guardia giurata, ai sensi dell'art. 138 TULPS, dev'essere mantenuto nel tempo dal titolare dell'impresa che svolge queste delicate funzioni le quali impongono uno stile di vita irreprensibile. Nella valutazione di tale requisito, l'autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della peculiare attività svolta e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, potere che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità ed incoerenza A stabilirlo è stato il TAR Bari, Sezione II, con la sentenza numero 1351 del 25 novembre 2025.
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01351/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-,-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto, Pasquale Procacci, con domicilio eletto presso lo studio Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, 29;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo (UTG) - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento:
- del decreto prot. n. 20187 del 18 marzo 2024 col quale il Prefetto di Foggia ha confermato la revoca – ai sensi dell’art. 257 quater, comma 1, lett. c), del R.D. n. 635/1940, il Regolamento di esecuzione del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) - dell’autorizzazione all’esercizio di attività di vigilanza, di cui all’art. 134 T.U.L.P.S.;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’UTG - Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il dott. GI IA e uditi per le parti i difensori gli avvocati Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini, per la difesa erariale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso iscritto al ruolo R.G. n. 1102 del 2023, -OMISSIS- ha impugnato, per l’annullamento, previa richiesta di sospensione cautelare anche monocratica, il decreto prot. uscita n. 90910 del 27 settembre 2023 (prot. interno n. 64732 del 26 settembre 2023), col quale il Prefetto della Provincia di Foggia aveva disposto la revoca dell’attività di vigilanza privata nei confronti della -OMISSIS-di cui l’odierno ricorrente riveste il ruolo di legale rappresentante pro tempore, nonché l’annullamento di tutti gli atti presupposti e collegati menzionati nel predetto provvedimento.
In data 24 ottobre 2023, il ricorrente, avverso lo stesso provvedimento, proponeva ricorso per motivi aggiunti.
Questa Sezione, con ordinanza n. 471 del 14 novembre 2023, accoglieva l’istanza cautelare ai fini del riesame della determinazione di revoca, alla luce delle circostanze esposte nel provvedimento, e fissava la trattazione di merito del ricorso all’udienza pubblica del 19 marzo 2024.
In ossequio a quanto disposto, la Prefettura di Foggia, a seguito di nuova istruttoria, emanava il provvedimento prot. n. 20187 del 18 marzo 2024 di conferma del precedente.
Mentre il giudizio era già riservato per la decisione, l’odierno ricorrente proponeva ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato l’11 aprile 2024.
Con decreto monocratico n. 166 del 12 aprile 2024, il Presidente, nel precisare che il ricorso R.G. n. 1102/2023 era andato in decisione nell’udienza pubblica del 19 marzo 2024 ed era in corso la redazione della relativa sentenza, riqualificava il ricorso per motivi aggiunti come ricorso autonomo, di cui disponeva l’iscrizione al ruolo, e sospendeva inaudita altera parte gli effetti dei provvedimenti impugnati.
2.- Il nuovo ricorso è stato iscritto al ruolo al n. R.G. 458/2024.
In data 16 aprile 2024, si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe.
In data 17 aprile 2024, depositavano gli atti rilevanti ai fini di causa.
Le parti hanno prodotto memorie e repliche con le quali hanno ribadito le rispettive posizioni e replicato a quelle avverse.
La causa, inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 24 giugno 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
Parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) violazione dell’ordinanza cautelare n. 471 del 14 novembre 2023, non appellata e divenuta definitiva per omessa impugnazione. Eccesso di potere per illogicità, violazione del principio di proporzionalità, irragionevolezza, carenza di motivazione.
Il decreto impugnato si pone in aperto contrasto con le statuizioni contenute nell’ordinanza cautelare n. 471/2023, laddove conferma il provvedimento di revoca dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di vigilanza sulla base, sostanzialmente, delle medesime motivazioni già ritenute prima facie infondate da questo TAR.
Il decreto, inoltre, non sopperisce in alcun modo all’assenza di motivazione, rilevata da questo TAR, in merito alla dedotta capacità dei dipendenti di condizionare la corretta gestione ed amministrazione dell’istituto.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 136, comma 4, R.D. n. 773/1931 (TULPS) e dell’art. 257-quater del R.D. n. 635/1940 (Regolamento di attuazione del TULPS). Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, insufficienza della motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Erronea presupposizione in fatto ed in diritto.
In relazione al profilo di maggiore incidenza, relativo alla presenza nel personale di-OMISSIS- - circostanza, secondo la Prefettura, sintomatica di infiltrazione criminale – l’impugnato provvedimento di riesame oblitera illegittimamente il fatto che lo stesso non fa più parte dell’organico della società in quanto licenziato (dal 3 ottobre 2023).
In ogni caso,-OMISSIS- era - fino al licenziamento - un semplice dipendente della società -OMISSIS-, in cui non ha mai detenuto quote né cariche sociali, differentemente dalla sua posizione nella -OMISSIS- in cui risulta essere socio ed amministratore, sicchè i due fatti non
sono comunque sovrapponibili.
Nelle stesse informazioni di polizia, citate dal provvedimento, non si fa menzione di alcun rapporto, neppure occasionale, tra -OMISSIS-e -OMISSIS-. Per di più oltre, la -OMISSIS- (secondo visura camerale in atti) svolgeva effettivamente solo attività di portierato, reception e custodia presso edifici (codice Ateco 81.1) e non già attività di vigilanza (codice Ateco 80.10).
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 257-ter, comma 5, R.D. n. 635/1940 (Regolamento di attuazione del TULPS). Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, insufficienza della di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà. Erronea presupposizione in fatto ed in
diritto.
Ai sensi dell’art. 257-ter, comma 5, del R.D. 635/1940, il Regolamento di attuazione del TULPS, l’istanza avanzata da -OMISSIS-, di estensione territoriale dell’autorizzazione s’intende accolta laddove non intervenga, entro il termine di 90 giorni, il diniego espresso della Prefettura.
4) Violazione dell’art. 257-ter R.D. n. 635/1940. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, irragionevolezza, difetto di proporzionalità, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato svolge considerazioni inconferenti rispetto all’oggetto del riesame disposto dal giudice e relative al tema dell’istanza di estensione provinciale avanzata a suo tempo da -OMISSIS-, mai formalmente evasa con un provvedimento espresso.
3.- Il ricorso è infondato e va respinto.
Non fondata è la prima censura.
Va chiarito che, con l’ordinanza n. 471/2023, il TAR ha disposto il riesame del provvedimento da parte della Prefettura sulla base delle seguenti testuali considerazioni:
“- la società ricorrente non ha scelto di assumere la guardia giurata controindicata, ma l’ha passivamente confermata in servizio a seguito di acquisizione di ramo d’azienda, evidentemente confidando sui rigorosi controlli di polizia circa i requisiti delle guardie giurate dipendenti (controlli che comportano un accertamento, oltre che sull’assenza di condanne per delitti, sulla buona condotta morale e civile di dipendenti, e che riguardano anche i legami familiari, amicali e le frequentazioni.
Ritenuto che, all’esito della cognizione sommaria propria della presente sede cautelare, la presenza dei due dipendenti controindicati non appare potersi ricondurre a un disegno di contiguità o comunanza con interessi con le organizzazioni malavitose da parte dell’istituto di vigilanza né appare motivata la capacità dei ridetti dipendenti di condizionare la corretta gestione e amministrazione dell’istituto”.
In esecuzione dell’illustrata ordinanza, la Prefettura di Foggia – previo invio della comunicazione di avvio del procedimento con nota n. 12911 del 21 febbraio 2024 – ha operato il riesame istruttorio delle circostanze e degli elementi di prova esistenti in campo.
Oggetto del riesame sono stati, nel loro complesso, la situazione e l’assetto societari della -OMISSIS-(già -OMISSIS-), col mirato obiettivo di verificare se sussistesse o meno il rischio d’infiltrazione criminale.
Nello specifico, si rammenta che, con la menzionata ordinanza cautelare, il TAR aveva sollecitato la Prefettura di Foggia a riesaminare l’effettiva capacità dei due dipendenti - -OMISSIS- e -OMISSIS- - di condizionare gli indirizzi gestionali della società, in considerazione del loro legame con ambienti della malavita locale.
Come precisato nel provvedimento impugnato, nel corso dell’istruttoria, la Questura di Foggia ha potuto verificare le condizioni per l’estensione dei servizi di vigilanza da parte dell’istituto -OMISSIS-, a seguito dell’acquisizione di ramo d’azienda per i soli servizi di vigilanza privata dell’istituto -OMISSIS-
Al riguardo, il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, con nota prot. n. 16352 del 5 marzo 2024, sottolineava che la cessione in favore della -OMISSIS-dell’unico ramo d’azienda composto dagli asset patrimoniali positivi, con l’effetto di confinare esclusivamente in capo alla -OMISSIS- l’ingente posizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali, in essere già dal 2015. Tutto ciò appare condurre alla condizione per la strutturale impossibilità, da parte della società cedente, di adempiere le obbligazioni tributarie e previdenziali, per un ammontare di circa un milione di euro, nei fatti avallando una situazione irreversibile di dissesto.
La Prefettura, con argomentazioni che si reggono su elementi del tutto plausibili, è dell’avviso che operazioni della specie, volte a modificare la compagine societaria, siano periodicamente riproposte dalla famiglia -OMISSIS-per assicurarsi ampie posizioni di controllo del settore della vigilanza privata e della guardiania nel territorio della provincia di Foggia e oltre gli stessi confini regionali, mediante una consolidata prassi di interposizione fittizia delle licenze di polizia in favore di prestanomi affidabili, in grado di assicurare la continuità nella gestione degli affari e di eludere i controlli previsti dalla normativa antimafia ai sensi dell’art. 85, comma 3, d. lgs 159/2011.
La prassi è stata riproposta nella scelta del titolare della -OMISSIS-, -OMISSIS-, figlio di -OMISSIS- destinatario di una misura cautelare in carcere per associazione a delinquere e rapina nonché deferito per violazioni delle regole di cui al TULPS; fratello di -OMISSIS-; nipote del pluripregiudicato -OMISSIS-, agli arresti domiciliari, già sorvegliato speciale e censito per reati in materia di stupefacenti, ricettazione, estorsione, furto, truffa, riciclaggio, associazione mafiosa, in relazione all’operazione antimafia “-OMISSIS-”.
-OMISSIS-, in data 27 luglio 2022, è stato destinatario di una denuncia per porto abusivo di armi, avendo denunciato il furto di una pistola e delle relative munizioni - dallo stesso detenuti illegalmente - lasciati momentaneamente in auto per portarle presso l’agenzia del fratello (-OMISSIS-).
Per di più, i controlli amministrativi hanno disvelato come -OMISSIS- tendesse a violare la normativa di settore, in particolare le prescrizioni dettate dall’art. 8 TULPS che sancisce il principio di personalità delle autorizzazioni di polizia rilasciate intuitu personae, allo scopo di evitare il rischio di una non chiara individuazione dell’interlocutore principale dell’autorità amministrativa in un settore ispirato alla logica della sorveglianza immediata nei confronti del privato per insopprimibili esigenze di ordine pubblico.
Per di più, nel corso di un controllo amministrativo effettuato il 7 settembre 2023 presso la sede della -OMISSIS-da personale della Questura, sono state riscontrate numerose irregolarità.
Non è rilevante la sanabilità delle violazioni contestate, pur invocata dal ricorrente, questo perché la regolarizzazione delle violazioni non ne esclude la loro gravità a fronte dei connessi rischi, in un’ottica anche preventiva, per la pubblica e privata sicurezza, gravità che dimostra nei fatti l’inadeguatezza della struttura amministrativa aziendale e l’incapacità del titolare, -OMISSIS-, di assicurare il corretto e regolare esercizio delle attività assentite con la licenza rilasciata.
La famiglia -OMISSIS-continua ad esercitare di fatto un’influenza sostanziale sull’istituto di vigilanza in questione, confermato anche dall’individuazione quale “prestanome collaudato” di -OMISSIS-.
4.- Infondata è la seconda censura.
Al contrario degli assunti di parte ricorrente, sussistono i presupposti indicati dall’art. 257-quater, comma 1, lett. c) del Regolamento di esecuzione al TULPS per adottare la revoca. Questi consistono nei “gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica”, ovvero nel “concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell’istituto”.
La menzionata disposizione contempla un’ipotesi di pericolo, dettata da esigenze primarie di prevenire fenomeni di illegalità diffusa sul territorio e di tutela anticipata della pubblica sicurezza anche mediante il contrasto in via amministrativa di tentativi d’ingerenza di organizzazioni criminali in settori particolarmente sensibili, come quello della vigilanza privata.
In questo ambito, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vigilanza privata si collega ad un’ampia nozione di diritto della prevenzione pubblico amministrativo che non si esaurisce negli episodi d’infiltrazione criminale ma si estende a segnali e situazioni comunque indicativi di arrecare pregiudizio ai primari interessi dell’ordine e della sicurezza pubblici. Non a caso, le guardie particolari giurate impiegate coadiuvano le Forze di Polizia, anche ai sensi dell’art. 139 TULPS, secondo cui: “Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.”.
Come chiarito sul punto da costante e condivisa giurisprudenza amministrativa, l'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la tranquilla convivenza della collettività, impone al titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure. Il requisito dalla buona condotta, presupposto per l'emissione del decreto di nomina a guardia giurata, ai sensi dell’art. 138 TULPS, dev’essere mantenuto nel tempo dal titolare dell’impresa che svolge queste delicate funzioni le quali impongono uno stile di vita irreprensibile. Nella valutazione di tale requisito, l'autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della peculiare attività svolta e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, potere che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità ed incoerenza (Cons. Stato, sez. III, 1° agosto 2018, n. 4756).
Il riferimento al pericolo di condizionamento indica come, per l'adozione del provvedimento di revoca dell’attività di vigilanza privata, non è necessaria la prova certa della commissione di reati da parte del titolare della licenza o del condizionamento da parte di organizzazioni criminali. Questo perché la finalità preventiva di siffatta misura rende sufficienti anche elementi puramente indiziari che, sebbene non assurgano al grado di piena prova per l’ambito propriamente penale, siano comunque indicativi di una probabilità di un condizionamento nella gestione, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit.
Per questo aspetto, il provvedimento impugnato non si pone in contraddizione coi precedenti atti favorevoli assunti dalla Prefettura nei confronti di-OMISSIS-, all’epoca dipendente della -OMISSIS-
La Prefettura, col decreto n. 52876 del 30 settembre 2022, rilasciò a-OMISSIS- il decreto di nomina a guardia particolare giurata e la licenza del porto di pistola per difesa personale per svolgere i compiti connessi alla nomina, ciò a conclusione degli accertamenti di rito condotti dalle forze di polizia dai quali non emersero elementi ostativi al rilascio dei titoli di polizia richiesti (nota informativa n. Cat.16.B/2022 del 2 settembre 2022 della Questura di Foggia).
In seguito, tuttavia, con nota informativa prot. n. 8071 del 27 gennaio 2023, la Questura di Foggia, in esito ione ad ulteriori accertamenti, segnalava la sussistenza di motivi ostativi al mantenimento delle predette autorizzazioni in capo al predetto, in relazione al rapporto di parentela con soggetto controindicato, pluripregiudicato e vicino ad ambienti della criminalità organizzata, in particolare -OMISSIS-, padre di-OMISSIS-.
Decisiva la circostanza per cui l'ingerenza esterna della criminalità organizzata nell'attività dei due istituti trova conferma negli accertamenti giudiziari che disvelano il peculiare ruolo assunto da anni dalla famiglia -OMISSIS-nella gestione dei servizi di vigilanza nell'ambito della Provincia di Foggia- e dei territori limitrofi, asserviti alla commissione di reati estorsivi finalizzata al controllo capillare del territorio, al punto da risultare "scomodi" per le compagini criminali concorrenti.
La Prefettura di Foggia, col provvedimento impugnato, non si limita a rilevare la parentela tra i due dipendenti dell'istituto –-OMISSIS- e -OMISSIS- - e il pluripregiudicato -OMISSIS-, ma valuta questo legame in connessione col quadro complessivo, caratterizzato da una soccombenza dell'istituto alle dinamiche criminali proprie della famiglia -OMISSIS-.
Per questi aspetti, il provvedimento impugnato è congruamente motivato con riferimento alla rilevata sussistenza del rischio di condizionamento ambientale ed all'attualità dei gravi motivi di ordine e sicurezza pubblici connessi alla prosecuzione delle attività di vigilanza privata.
Nel provvedimento di revoca, è stato delineato il profilo di-OMISSIS-, la cui vicinanza agli ambienti della criminalità organizzata non si deduce esclusivamente dal rapporto familiare col padre -OMISSIS-, col quale conviveva fino all'8 luglio 2021 (data in cui era già maggiorenne), ossia cinque mesi prima di ricevere la nomina di amministratore unico dell’interdetta -OMISSIS-, avvenuta il 18 dicembre 2021, e di acquisirne l'intero capitale sociale.
Nel provvedimento impugnato si chiarisce che lo stesso-OMISSIS- frequenti esponenti di rilievo della criminalità organizzata, come documentato da controlli sul territorio nelle date del 23 settembre 2021, 3 ottobre 2021 e 18 ottobre 2021, in compagnia di-OMISSIS-, nipote del noto boss a capo dell'omonimo clan, -OMISSIS-.
In data 12 febbraio 2020,-OMISSIS- è stato controllato insieme a --OMISSIS-, nipote di -OMISSIS- (clan-OMISSIS---OMISSIS- operante in San Severo ed opposto in una sanguinosa faida al clan -OMISSIS-).
Allo stesso modo, è stata posta in rilievo la considerevole caratura criminale del padre, -OMISSIS-, che trova conferma nella condivisione di esperienze criminali con esponenti di spicco della criminalità organizzata, confluite nelle operazioni di polizia giudiziaria “Operazione -OMISSIS- – ottobre 2011” e Operazione “-OMISSIS-” del 24 aprile 2012.
Il ricorrente reagisce sostenendo che-OMISSIS- è stato licenziato in data 3 ottobre 2023 per giusta causa. La circostanza appare tuttavia non determinante in quanto in senso contrario depongono elementi plausibili per ritenere che l'influenza dei -OMISSIS-nell'istituto -OMISSIS-non sia affatto cessata grazie all'inserimento nella compagine del personale di persone di fiducia, quale -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, dipendente con funzioni amministrative della -OMISSIS-, nipote di -OMISSIS- -OMISSIS-, coniuge del pluripregiudicato -OMISSIS-.
Circa la contestazione di uno scambio di persone sostenuta dal ricorrente, la Prefettura ha richiesto ulteriori accertamenti sull'identità del -OMISSIS- alla Questura di Foggia. Quest’ultima, con nota informativa n. 103336 del 31 ottobre 2023, ha confermato il rapporto di parentela di -OMISSIS- con -OMISSIS- --OMISSIS- -OMISSIS-ed ha sottolineato il ruolo di quest'ultimo, assunto con mansioni amministrative e, quindi, esente dal controllo dei requisiti soggettivi previsti per le guardie giurate.
Infine, la circostanza rilevata a suo beneficio dal ricorrente in merito al licenziamento di -OMISSIS-, questo è avvenuto il 5 aprile 2024, pertanto solo in seguito all’adozione del decreto prefettizio n. 20187 del 18 marzo 2024, senza che potesse essere conosciuto dalla Prefettura di Foggia che ne ha preso contezza al momento della notifica del ricorso. A tacere la considerazione che il licenziamento appare un tentativo tardivo della società di rimediare ad una chiara situazione di conflitto rispetto ai necessari parametri di “buona condotta”.
D’altro canto, non risultano essere stati forniti sufficienti elementi probatori tali da eludere in via definitiva il coinvolgimento dei -OMISSIS-e del -OMISSIS- con gli ambienti della criminalità organizzata foggiana e sanseverese.
5.- Infondate sono la terza e la quarta censura che, in considerazione della omogeneità e parziale sovrapposizione dei relativi contenuti, possono ricevere esame congiunto.
Il ricorrente contesta l’illegittimità del decreto impugnato nella parte in cui conferma il precedente decreto di revoca del 27 settembre 2023. Con tale decreto la Prefettura aveva respinto l’istanza da lui presentata il 3 novembre 2022 da per estendere al territorio dell’intera provincia di Foggia le attività autorizzate
L’art. 257-ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione al TULPS stabilisce che: “Ai fini dell’estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonché la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all'articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attività qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'articolo 257-quater”.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2087 dell’11 marzo 2021 ha chiarito che - in ossequio al diritto dell’Unione e, in particolare, ai criteri indicati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza C-465/05 del 13 dicembre 2007 - la notifica al Prefetto per l’estensione dell’attività di vigilanza consiste in una comunicazione d’inizio attività, non subordinata all’ulteriore decorso del termine di novanta giorni, salvo il potere del Prefetto di inibire l’attività entro il predetto termine di novanta giorni dalla notifica “qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o revoca della licenza, di cui all’articolo 257-quater”.
Pertanto, alla notifica di cui all’art. 257-ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione del TULPS si applica la disciplina della SCIA, con la necessità che alla notifica sia allegata la documentazione utile dalla quale desumere l’idoneità tecnica dell’istituto di vigilanza a svolgere ulteriori servizi.
Nel caso specifico, anche in linea con le indicazioni fornite dalla circolare del Ministero dell’Interno-Dipartimento della P.S. n.557/PAS/U/004321/10089.D(1) del 4 aprile 2023, nel progetto, è necessario precisare le modalità di impiego della struttura tecnico-operativa per il corretto e completo espletamento dei diversi servizi di vigilanza, intesa quale pianta organica, dotazione di mezzi di comunicazione, di dispositivi di sicurezza passivi, automezzi e tutto quanto necessario.
Il richiedente deve in sostanza dimostrare la capacità di espletare i servizi di vigilanza in un ambito territoriale più esteso di quello già assentito, applicando la regola minima della maggiorazione di un quinto del personale impiegato. Alla notifica andrà allegato anche il regolamento tecnico dei servizi da svolgere che - ai sensi dell’art. 257, comma 3, del Regolamento di esecuzione al TULPS - “dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica”.
Come rilevato dalla Prefettura, la documentazione a corredo dell’istanza di estensione a suo tempo presentata dalla -OMISSIS- (ora -OMISSIS-) è risultata del tutto carente per i seguenti aspetti:
1) nella dichiarazione di prosecuzione dell’attività, presentata il 19 aprile 2023 dal rappresentante di -OMISSIS-, si attesta che le guardie operative sono pari a 5, numero inferiore di un’unità rispetto alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di Foggia per le attività assentite con livello dimensionale 1;
2) mancata produzione della certificazione aggiornata attestante l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nonché della certificazione aggiornata di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
3) l’approvazione del 12 novembre 2020, da parte del Questore, relativa al regolamento di servizio è limitata all’ambito territoriale autorizzato;
4) riguardo alla conformità della centrale operativa e delle coperture radio, la Prefettura ha interessato il competente Ispettorato del MIMIT il quale ha espresso parere favorevole sulla base dell’esame formale degli atti prodotti dall’impresa. Per l’estensione è sufficiente allegare alla notifica del Prefetto la ricevuta della richiesta delle nuove frequenze che, nel caso di specie, non risulta agli atti.
5) solo con la comunicazione dell’11 settembre 2023, il richiedente ha trasmesso l’atto addizionale alla polizza fideiussoria non prodotta, avente efficacia a decorrere dal 28 agosto 2024.
Le inadeguatezze documentali sono pertanto sostanziali e non solo formali e tali da instillare seri dubbi sulle capacità della società e, per essa, del rappresentante legale a realizzare un progetto organizzativo funzionale alle nuove e più ampie dimensioni.
Le mancanze, benché potenzialmente sanabili, sono tuttavia contraddistinte da elementi di gravità tali da non garantire alcun affidamento sul corretto esercizio delle attività assentite con la licenza rilasciata con i connessi rischi di tenuta per l’ordine e la sicurezza pubblici derivanti dalla prosecuzione delle attività.
6.- In conclusione, alla luce dei rilievi suesposti, il decreto prefettizio impugnato risulta essere legittimo in ogni suo aspetto e indenne dalle plurime censure formulate.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche, ad eccezione dei soggetti pubblici, nel presente provvedimento contemplate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI IA, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.