Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5964/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. SANGUINETI PATRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto: a) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'integrazione del trattamento minimo della pensione diretta cat. VOCOM n. 36524173; b) Per l'effetto condannare CP_ l' al pagamento degli importi differenziali arretrati dalla maturazione del diritto, con decorrenza come per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L' ha ha chiesto: “- in via principale, dichiarare il ricorso e tutte le domande avanzate dalla CP_1 sig.ra inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili per violazione dell'art. Parte_1
100 c.p.c. e/o per violazione degli artt. 7 della Legge n. 533/1973, 46 della Legge n. 88/1989 e dell'art. 443 c.p.c. per i motivi sopra dedotti;
- solo in via di estremo subordine, respingere l'avverso ricorso in quanto manifestamente infondato se non anzi temerario, per le ragioni tutte sopra dedotte”.
Nelle note scritte del 18.12.2023, la ricorrente ha dedotto che “la liquidazione della prestazione è avvenuta soltanto nel corrente mese come si evince per tabulas dal cedolino che si allega” e ha chiesto “che venga dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell'istituto alle spese di lite in quanto la liquidazione è avvenuta ben oltre l'instaurazione del giudizio”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Come eccepito dall , il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire. CP_1
Contrariamente a quanto dedotto al punto 5) del ricorso, infatti, dagli atti prodotti dalla stessa parte ricorrente risulta che il ricorso amministrativo presentato il 22.05.2023 non è stato affatto rigettato, in quanto nella risposta dell si legge che “in data 23.05.2023 si è provveduto alla CP_1 definizione della pratica per il riconoscimento della prestazione richiesta”.
1
“l' , già con provvedimento del 23 maggio 2023 (e quindi prima del deposito del ricorso CP_2 giudiziale e comunque il giorno successivo al deposito del ricorso amministrativo), ha riliquidato la pensione cat. VOCOM n. 36524173, concedendo la richiesta integrazione al trattamento minimo nei limiti della prescrizione quinquennale, e quindi a partire dal rateo del mese di febbraio 2018. Con tale provvedimento sono stati pertanto quantificate le somme a titolo di arretrati spettanti sino al
30.06.2023 nella misura complessiva lorda di € 11.819,69 e pure riconosciuti - ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della Legge n. 412/1991 - gli interessi legali a decorrere dal 14.05.2023, ossia dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. doc. 2)”.
Si tratta quindi di una pratica già definita in senso positivo in fase amministrativa (peraltro con una certa celerità, visto che la domanda amministrativa era stata presentata il 13.01.2023); ne consegue che, già alla data del deposito del ricorso, difettava l'interesse ad agire.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, tale carenza di interesse non è sopravvenuta in corso di causa e non giustifica una pronuncia di cessata materia del contendere, con vittoria di spese per soccombenza virtuale, come richiesto nelle note scritte.
Come correttamente dedotto dall , infatti, si deve rilevare che “La circostanza poi che gli CP_1 arretrati siano stati materialmente pagati con il rateo del mese di dicembre è del tutto irrilevante, posto che, come è noto, prima di procedere all'erogazione di somme di una certa entità, l'Istituto deve verificare, come riportato nel provvedimento del 23.05.2023, se debbano essere operate delle ritenute per l'eventuale esistenza di indebiti a carico del richiedente e/o se questi abbia debiti nei confronti dell'Agente della Riscossione. In ogni caso già con il rateo di luglio 2023 la pensione era stata posta in pagamento con l'integrazione al minimo (cfr. doc. 3)”.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 25/05/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il ricorso inammissibile.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 21/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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