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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4262 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26073/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di appello iscritto al n. R.G. 26073/2021 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
, società con sede in Germania e codice identificativo con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CATALANO VESEVO e WENTER MARKUS, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i
parte appellante contro Contr
, società con sede in Romania e domiciliata ex lege presso Controparte_1 contumace
[...]
Controparte_3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente
[...] P.IVA_2 Parte_2 domiciliato/a presso il/i difensore/i parte appellata
per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 2413/2021 depositata il 13 aprile 2021
CONCLUSIONI
Parte appellante
Come da nota ex art. 127-ter c.p.c. del 15.02.2025. Contr Parte appellata
Come da nota ex art. 127-ter c.p.c. del 17.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 5 La presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
La compagnia assicurativa tedesca esponeva di avere indennizzato la propria Parte_1 assicurata in relazione ai danni materiali occorsi ai veicoli di proprietà di costei in Parte_3 occasione di un sinistro stradale verificatosi in Italia (ad Albisola, sull'autostrada A10) il 19.05.2016, allorquando il veicolo della veniva tamponato da un tir Renault Magnum di proprietà della Pt_3 società EN Controparte_1
Essa si surrogava nei diritti della propria assicurata indennizzata e conveniva pertanto, in giudizio, avanti al Giudice di pace di Milano, la società EN , domiciliata ex art. 126 cod. Controparte_1 Contr Contr Contr ass. presso e stesso, chiedendo la condanna del solo al risarcimento del danno patrimoniale patito, quantificato in circa 12.000 euro. Contr Si costituiva il solo hiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Milano rigettava la domanda di parte attrice ritenendola “totalmente priva di prova”.
appellava tale sentenza avanti a questo Tribunale sulla base di un unico complesso Parte_1 motivo in cui censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto priva di prova la domanda e pertanto insisteva per l'accoglimento della domanda. Contr Si costituiva anche in appello il solo che chiedeva il rigetto dell'appello.
La causa, riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione in data
19.02.2025 all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e l'appello è fondato, per le ragioni di cui appresso.
La sentenza di prime cure è innanzitutto sostanzialmente priva di motivazione, motivando il Giudice di prime cure il rigetto della domanda in modo tautologico in quanto “l'accertamento della responsabilità
… non è stato raggiunto in corso di giudizio” e senza dare conto delle prove fornite dall'attrice e della loro ritenuta inidoneità a dimostrare la fondatezza della domanda.
Nel merito, l'appello è fondato in quanto: Contr
- non è contestato da he il veicolo romeno abbia tamponato il veicolo della (cfr. pag. Pt_3 Contr 4 comparsa costituzione primo grado e pag. 3 costituzione appello) eccependo piuttosto che il conducente del veicolo tamponante non sarebbe responsabile per essere esclusivamente responsabile il conducente di un veicolo terzo che avrebbe a sua volta tamponato il tir romeno;
Contr
- on ha riproposto nelle conclusioni precisate in primo grado (cfr. foglio di p.c. allegato al verbale di udienza del 30.11.2020) le proprie istanze istruttorie (prove contrarie dedotte in memoria 27.02.2019) che pertanto devono ritenersi abbandonate e non possono essere riproposte in questo grado (con conseguente inammissibilità delle istanze dedotte nella comparsa di costituzione in appello);
- è principio consolidato quello secondo cui, ai sensi dell'art. 149 cod. strada, “durante la marcia
i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono” e , per giurisprudenza costante e condivisa della Suprema Corte, l'avvenuta collisione fa scattare una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo che precede sicché grava su costui l'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente pagina 2 di 5 collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr. Cass.
27134/2006; Cass. 3282/2006); Contr
- di ciò onerata ai sensi di quanto precede, non ha dimostrato: né che i due veicoli fossero già entrambi fermi (e non in frenata e in via di arresto a causa della coda) quando si è verificato il tamponamento che, dunque, sarebbe ascrivibile esclusivamente alla condotta del terzo veicolo, insufficiente all'uopo la dichiarazione contenuta nel CAI da parte del conducente Gog;
né il fatto stesso del tamponamento da parte di tale terzo veicolo, che risulta evocato nel CAI Contr ma della cui presenza e del cui ruolo onerata di vincere la presunzione di responsabilità del tamponante) non ha fornito alcuna ulteriore prova, anzi dichiarando in primo grado (udienza
24.10.2019) di non essere riuscita a rintracciare tale veicolo;
Contr
- deve dunque presumersi la responsabilità del veicolo romeno tamponante, non avendo fornito sufficienti elementi per vincere tale presunzione;
Contr Accertata dunque la responsabilità del conducente del veicolo romeno, in qualità di rappresentante ex lege (art. 126 lett. c) cod. ass.) dell'assicurazione EN , deve essere CP_4 condannato a pagare all'odierno appellante, surrogatosi nei diritti del proprio assicurato indennizzato, i danni patrimoniali patiti dalla per il danneggiamento dei suoi veicoli (camper, rimorchio e Pt_3 autovettura sul rimorchio).
Precisa inoltre il Tribunale che ai sensi dell'art. 19 Reg. UE 864/2007, la legge tedesca regola il “se”
l'assicuratore tedesco possa surrogarsi nei diritti dell'assicurato indennizzato verso il debitore danneggiante e all'uopo l'art. 86 comma 1 della legge tedesca sulle assicurazioni (doc. 20 primo grado) Contr conferma tale possibilità; la circostanza non è del resto nemmeno contestata da
La legge italiana, poi, quale legge applicabile ai sensi dell'art. 4 del medesimo Regolamento al sinistro, in quanto verificatosi in Italia, e ai rapporti tra danneggiato e danneggiante (richiamati nell'ultima frase dell'art. 19 del Reg. 864/2007) determina poi quali danni sono risarcibili e il quantum risarcibile, sicché alla determinazione dei danni patiti dalla e azionabili dall'assicuratore in surroga si applicano le Pt_3 ordinarie regole di diritto italiano.
In ordine alla quantificazione dei danni, il Tribunale osserva che parte appellante ha prodotto tre perizie (doc. 6, 11, 14) per ciascuno dei veicoli della coinvolti (camper, rimorchio e autovettura Per_1 Pt_3 sul rimorchio) che hanno dato conto dell'ispezione dei veicoli in data 30.05.2016 (pochi giorni dopo il sinistro), dei danni riscontrati con allegazione anche di fotografie e della precisa quantificazione dei costi di riparazione, indicando analiticamente costo dei ricambi, della manodopera etc.
Le perizie hanno quantificato in 986 euro oltre iva i danni al camper, in 1.565 euro i danni al rimorchio e in circa 6.000 euro i danni all'autovettura Suzuki, danni liquidati dall'appellante alla (doc. 10, Pt_3
17, 18).
Ritiene il Tribunale che la quantificazione di tali danni sia congrua alla luce dei danni visibili nelle fotografie in atti e dei prezzi di mercato secondo l'id quod plerumque accidit, sicché, attesa anche la precisione analitica delle perizie di parte in atti, può essere, anche in via equitativa, condivisa, con superfluità di una CTU sul punto.
Il danno per riparazioni liquidabile ammonta dunque a complessivi 8.565,42 euro (pag. 10-11 atto di appello).
Le spese per le perizie sono riconoscibili, in quanto necessarie per la congrua liquidazione del danno all'assicurato, ma sono liquidabili, in via equitativa, nella ridotta e più congrua misura di 800 euro complessivi, tenuto conto dei modesti danni riscontrati e del fatto che le perizie sono state svolte da un unico tecnico all'esito di un'unica ispezione di tutti e tre i veicoli.
pagina 3 di 5 Non può riconoscersi il danno da fermo tecnico in quanto si tratta di una voce di danno che non può riconoscersi in re ipsa per il solo fatto dell'inutilizzabilità di un veicolo ma presuppone la dimostrazione di un danno derivante da tale circostanza, ad es. sotto forma di spesa per veicolo sostitutivo, prova che non è stata fornita dall'appellante.
Per la stessa ragione non possono riconoscersi le spese forfettarie di 30 euro né la spesa forfettaria di 80 euro per immatricolazione nuovo veicolo, non emergendo prova che la abbia effettivamente Pt_3 immatricolato un nuovo veicolo e non essendoci prova delle attività a giustificazione della spesa forfettaria di 30 euro.
Riconoscibili invece le spese per assistenza legale ante causam della rimborsate dalla società Pt_3 appellante, e per traduzione (doc. 19 e doc. 29 primo grado) trattandosi quest'ultima di spesa necessaria per la tutela processuale dei diritti della parte attrice. L'importo domandato è congruo in base ai prezzi di mercato e all'attività svolta (729,23 euro per assistenza legale e
1.200 euro per traduzione).
L'importo complessivo da pagare all'appellante ammonta dunque a complessivi 11.295,05 euro oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi di alla presente sentenza nonché interessi al Parte_1 tasso legale (1284 comma 1 c.c.), stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale, ex art. 1284 comma 1 c.c., dalla sentenza al saldo.
Il tasso di interesse è quello di cui all'art 1284 comma 1 c.c. non condividendosi la posizione di parte appellante che vorrebbe l'applicazione dell'elevatissimo tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. (cioè il tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 per le transazioni commerciali) in quanto la norma speciale contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. deve ritenersi applicabile – non apparendo convincente l'isolata pronunzia di cui a Cass. 61/2023 – alle sole obbligazioni pecuniarie di valuta di fonte contrattuale, come si evince dal fatto che l'applicazione è subordinata alla mancata pattuizione di un diverso tasso tra le parti. Contr A carico di parte integralmente soccombente, devono porsi le spese di lite di entrambi i gradi che sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza del Giudice di pace di Milano (Sezione VI) n. 2413/2021 del
13.04.2021, in accoglimento delle domande di parte appellante, visti gli articoli 125 e 126 d.lgs. 209/2005, accertata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo romeno tg. SJ01LPI di proprietà della società EN Controparte_1
ND a pagare a , Controparte_5 Parte_1 surrogatasi nei diritti dell'assicurata ai sensi del diritto tedesco, a titolo di risarcimento Persona_2 del danno patrimoniale, la somma complessiva di euro 11.295,05, oltre rivalutazione secondo indice
Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al medesimo tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
ND a pagare a le spese di Controparte_5 Parte_1 lite di entrambi i gradi, che si liquidano:
pagina 4 di 5 - quanto al primo grado in complessivi euro 1.900 per compensi (euro 400 per fase di studio;
euro
300 per fase introduttiva;
euro 500 per fase istruttoria ed euro 700 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 264 per esborsi (C.U. e marca);
- quanto al presente grado in complessivi euro 3.000 per compensi (euro 900 per fase di studio;
euro 700 per fase introduttiva ed euro 1.400 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 382,50 per esborsi (C.U. e marca).
Così deciso in Milano, il 26 maggio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di appello iscritto al n. R.G. 26073/2021 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
, società con sede in Germania e codice identificativo con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CATALANO VESEVO e WENTER MARKUS, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i
parte appellante contro Contr
, società con sede in Romania e domiciliata ex lege presso Controparte_1 contumace
[...]
Controparte_3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente
[...] P.IVA_2 Parte_2 domiciliato/a presso il/i difensore/i parte appellata
per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 2413/2021 depositata il 13 aprile 2021
CONCLUSIONI
Parte appellante
Come da nota ex art. 127-ter c.p.c. del 15.02.2025. Contr Parte appellata
Come da nota ex art. 127-ter c.p.c. del 17.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 5 La presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
La compagnia assicurativa tedesca esponeva di avere indennizzato la propria Parte_1 assicurata in relazione ai danni materiali occorsi ai veicoli di proprietà di costei in Parte_3 occasione di un sinistro stradale verificatosi in Italia (ad Albisola, sull'autostrada A10) il 19.05.2016, allorquando il veicolo della veniva tamponato da un tir Renault Magnum di proprietà della Pt_3 società EN Controparte_1
Essa si surrogava nei diritti della propria assicurata indennizzata e conveniva pertanto, in giudizio, avanti al Giudice di pace di Milano, la società EN , domiciliata ex art. 126 cod. Controparte_1 Contr Contr Contr ass. presso e stesso, chiedendo la condanna del solo al risarcimento del danno patrimoniale patito, quantificato in circa 12.000 euro. Contr Si costituiva il solo hiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Milano rigettava la domanda di parte attrice ritenendola “totalmente priva di prova”.
appellava tale sentenza avanti a questo Tribunale sulla base di un unico complesso Parte_1 motivo in cui censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto priva di prova la domanda e pertanto insisteva per l'accoglimento della domanda. Contr Si costituiva anche in appello il solo che chiedeva il rigetto dell'appello.
La causa, riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione in data
19.02.2025 all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e l'appello è fondato, per le ragioni di cui appresso.
La sentenza di prime cure è innanzitutto sostanzialmente priva di motivazione, motivando il Giudice di prime cure il rigetto della domanda in modo tautologico in quanto “l'accertamento della responsabilità
… non è stato raggiunto in corso di giudizio” e senza dare conto delle prove fornite dall'attrice e della loro ritenuta inidoneità a dimostrare la fondatezza della domanda.
Nel merito, l'appello è fondato in quanto: Contr
- non è contestato da he il veicolo romeno abbia tamponato il veicolo della (cfr. pag. Pt_3 Contr 4 comparsa costituzione primo grado e pag. 3 costituzione appello) eccependo piuttosto che il conducente del veicolo tamponante non sarebbe responsabile per essere esclusivamente responsabile il conducente di un veicolo terzo che avrebbe a sua volta tamponato il tir romeno;
Contr
- on ha riproposto nelle conclusioni precisate in primo grado (cfr. foglio di p.c. allegato al verbale di udienza del 30.11.2020) le proprie istanze istruttorie (prove contrarie dedotte in memoria 27.02.2019) che pertanto devono ritenersi abbandonate e non possono essere riproposte in questo grado (con conseguente inammissibilità delle istanze dedotte nella comparsa di costituzione in appello);
- è principio consolidato quello secondo cui, ai sensi dell'art. 149 cod. strada, “durante la marcia
i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono” e , per giurisprudenza costante e condivisa della Suprema Corte, l'avvenuta collisione fa scattare una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo che precede sicché grava su costui l'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente pagina 2 di 5 collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr. Cass.
27134/2006; Cass. 3282/2006); Contr
- di ciò onerata ai sensi di quanto precede, non ha dimostrato: né che i due veicoli fossero già entrambi fermi (e non in frenata e in via di arresto a causa della coda) quando si è verificato il tamponamento che, dunque, sarebbe ascrivibile esclusivamente alla condotta del terzo veicolo, insufficiente all'uopo la dichiarazione contenuta nel CAI da parte del conducente Gog;
né il fatto stesso del tamponamento da parte di tale terzo veicolo, che risulta evocato nel CAI Contr ma della cui presenza e del cui ruolo onerata di vincere la presunzione di responsabilità del tamponante) non ha fornito alcuna ulteriore prova, anzi dichiarando in primo grado (udienza
24.10.2019) di non essere riuscita a rintracciare tale veicolo;
Contr
- deve dunque presumersi la responsabilità del veicolo romeno tamponante, non avendo fornito sufficienti elementi per vincere tale presunzione;
Contr Accertata dunque la responsabilità del conducente del veicolo romeno, in qualità di rappresentante ex lege (art. 126 lett. c) cod. ass.) dell'assicurazione EN , deve essere CP_4 condannato a pagare all'odierno appellante, surrogatosi nei diritti del proprio assicurato indennizzato, i danni patrimoniali patiti dalla per il danneggiamento dei suoi veicoli (camper, rimorchio e Pt_3 autovettura sul rimorchio).
Precisa inoltre il Tribunale che ai sensi dell'art. 19 Reg. UE 864/2007, la legge tedesca regola il “se”
l'assicuratore tedesco possa surrogarsi nei diritti dell'assicurato indennizzato verso il debitore danneggiante e all'uopo l'art. 86 comma 1 della legge tedesca sulle assicurazioni (doc. 20 primo grado) Contr conferma tale possibilità; la circostanza non è del resto nemmeno contestata da
La legge italiana, poi, quale legge applicabile ai sensi dell'art. 4 del medesimo Regolamento al sinistro, in quanto verificatosi in Italia, e ai rapporti tra danneggiato e danneggiante (richiamati nell'ultima frase dell'art. 19 del Reg. 864/2007) determina poi quali danni sono risarcibili e il quantum risarcibile, sicché alla determinazione dei danni patiti dalla e azionabili dall'assicuratore in surroga si applicano le Pt_3 ordinarie regole di diritto italiano.
In ordine alla quantificazione dei danni, il Tribunale osserva che parte appellante ha prodotto tre perizie (doc. 6, 11, 14) per ciascuno dei veicoli della coinvolti (camper, rimorchio e autovettura Per_1 Pt_3 sul rimorchio) che hanno dato conto dell'ispezione dei veicoli in data 30.05.2016 (pochi giorni dopo il sinistro), dei danni riscontrati con allegazione anche di fotografie e della precisa quantificazione dei costi di riparazione, indicando analiticamente costo dei ricambi, della manodopera etc.
Le perizie hanno quantificato in 986 euro oltre iva i danni al camper, in 1.565 euro i danni al rimorchio e in circa 6.000 euro i danni all'autovettura Suzuki, danni liquidati dall'appellante alla (doc. 10, Pt_3
17, 18).
Ritiene il Tribunale che la quantificazione di tali danni sia congrua alla luce dei danni visibili nelle fotografie in atti e dei prezzi di mercato secondo l'id quod plerumque accidit, sicché, attesa anche la precisione analitica delle perizie di parte in atti, può essere, anche in via equitativa, condivisa, con superfluità di una CTU sul punto.
Il danno per riparazioni liquidabile ammonta dunque a complessivi 8.565,42 euro (pag. 10-11 atto di appello).
Le spese per le perizie sono riconoscibili, in quanto necessarie per la congrua liquidazione del danno all'assicurato, ma sono liquidabili, in via equitativa, nella ridotta e più congrua misura di 800 euro complessivi, tenuto conto dei modesti danni riscontrati e del fatto che le perizie sono state svolte da un unico tecnico all'esito di un'unica ispezione di tutti e tre i veicoli.
pagina 3 di 5 Non può riconoscersi il danno da fermo tecnico in quanto si tratta di una voce di danno che non può riconoscersi in re ipsa per il solo fatto dell'inutilizzabilità di un veicolo ma presuppone la dimostrazione di un danno derivante da tale circostanza, ad es. sotto forma di spesa per veicolo sostitutivo, prova che non è stata fornita dall'appellante.
Per la stessa ragione non possono riconoscersi le spese forfettarie di 30 euro né la spesa forfettaria di 80 euro per immatricolazione nuovo veicolo, non emergendo prova che la abbia effettivamente Pt_3 immatricolato un nuovo veicolo e non essendoci prova delle attività a giustificazione della spesa forfettaria di 30 euro.
Riconoscibili invece le spese per assistenza legale ante causam della rimborsate dalla società Pt_3 appellante, e per traduzione (doc. 19 e doc. 29 primo grado) trattandosi quest'ultima di spesa necessaria per la tutela processuale dei diritti della parte attrice. L'importo domandato è congruo in base ai prezzi di mercato e all'attività svolta (729,23 euro per assistenza legale e
1.200 euro per traduzione).
L'importo complessivo da pagare all'appellante ammonta dunque a complessivi 11.295,05 euro oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi di alla presente sentenza nonché interessi al Parte_1 tasso legale (1284 comma 1 c.c.), stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale, ex art. 1284 comma 1 c.c., dalla sentenza al saldo.
Il tasso di interesse è quello di cui all'art 1284 comma 1 c.c. non condividendosi la posizione di parte appellante che vorrebbe l'applicazione dell'elevatissimo tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. (cioè il tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 per le transazioni commerciali) in quanto la norma speciale contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. deve ritenersi applicabile – non apparendo convincente l'isolata pronunzia di cui a Cass. 61/2023 – alle sole obbligazioni pecuniarie di valuta di fonte contrattuale, come si evince dal fatto che l'applicazione è subordinata alla mancata pattuizione di un diverso tasso tra le parti. Contr A carico di parte integralmente soccombente, devono porsi le spese di lite di entrambi i gradi che sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza del Giudice di pace di Milano (Sezione VI) n. 2413/2021 del
13.04.2021, in accoglimento delle domande di parte appellante, visti gli articoli 125 e 126 d.lgs. 209/2005, accertata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo romeno tg. SJ01LPI di proprietà della società EN Controparte_1
ND a pagare a , Controparte_5 Parte_1 surrogatasi nei diritti dell'assicurata ai sensi del diritto tedesco, a titolo di risarcimento Persona_2 del danno patrimoniale, la somma complessiva di euro 11.295,05, oltre rivalutazione secondo indice
Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al medesimo tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
ND a pagare a le spese di Controparte_5 Parte_1 lite di entrambi i gradi, che si liquidano:
pagina 4 di 5 - quanto al primo grado in complessivi euro 1.900 per compensi (euro 400 per fase di studio;
euro
300 per fase introduttiva;
euro 500 per fase istruttoria ed euro 700 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 264 per esborsi (C.U. e marca);
- quanto al presente grado in complessivi euro 3.000 per compensi (euro 900 per fase di studio;
euro 700 per fase introduttiva ed euro 1.400 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 382,50 per esborsi (C.U. e marca).
Così deciso in Milano, il 26 maggio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 5 di 5