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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/12/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 45/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 45 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
); C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Senatore per procura a margine dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo;
- appellante -
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ilario Noschese per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
2659/2024, pubblicata il 21/11/2024.
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 1547/2015 del 10.11.2015 il Tribunale di Nocera Inferiore ingiungeva al committente il pagamento della somma di € Parte_1
40.700,00 in favore dell'appaltatore (imprenditore individuale), Controparte_1 oltre interessi legali dal 20.5.2015 e rimborso di spese processuali, per la fattura n.
1 11 del 20.5.2015 di € 37.000,00 più iva emessa a saldo dei lavori di manutenzione straordinaria di un immobile in Cava de' Tirreni alla via G. Cinque 42 (consistenti nella trasformazione del sottotetto in mansarda e nel rifacimento del tetto di copertura) realizzati in esecuzione di un contratto di appalto del 11.7.2013.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, con il quale: Parte_1 eccepiva la nullità ex artt. 1346 e 1418 c.c. del contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione anche di opere sfornite di titolo edilizio, ritenendo che la nullità comprenda, non solo le opere realizzate in totale assenza o difformità del titolo edilizio, ma anche le “variazioni essenziali” ex art. 32, comma 1, lett. b) del
D.P.R. n. 380/2001; eccepiva, per gli effetti dell'art. 1460 c.c., l'esistenza di vizi strutturali dell'opera, denunciati all'appaltatore a mezzo racc. a.r. del 27.11.2014; deduceva che l'appaltatore non aveva fornito la prova circa la natura, la tipologia, la qualità e, soprattutto, della quantità delle lavorazioni eseguite nell'ambito dell'appalto e delle diverse e ulteriori opere che giustificassero l'incremento dell'importo contrattualmente concordato in € 35.000,00 oltre Iva al 10%, non avendo ultimato i lavori appaltati, né prima né dopo il sequestro del cantiere.
L'opposizione al decreto ingiuntivo veniva accolta parzialmente con la sentenza in oggetto, che revocava l'ingiunzione di pagamento e condannava Parte_1
al pagamento della minore somma di € 16.200,00 oltre interessi legali
[...] dalla domanda giudiziale.
Il giudice di primo grado esponeva, in premessa, che le parti avevano concordato il prezzo in complessivi € 35.000 oltre iva al 10%; che i lavori erano stati assentiti con permesso di costruire n. 2742/2012 e successivo permesso in variante n.
3056/13; che il committente aveva versato all'appaltatore, a più riprese, n. 4 acconti per complessivi € 30.800,00 mediante bonifici bancari del 17.9.2013, del 4.10.2013
e 24.10.2013; che nel corso dell'appalto l'immobile era stato sottoposto a sequestro penale per difformità rispetto alle opere previste dal titolo abilitativo (consistenti
“nell'aumento di altezza nell'angolo sud-ovest, con modifica dell'inclinazione della copertura del tetto in legno, con conseguente modifica dell'inclinazione ed aumento di volumetria interna ai fini abitativi nonché realizzazione ex novo di vano di accesso sul terrazzo e modifica della copertura a tetto del vano scala interno con aumento di altezza”); che i lavori erano stati sospesi e non ultimati.
Tanto premesso, il primo giudice riteneva infondata l'eccezione di nullità del contratto di appalto, sia perché la testimonianza del progettista e direttore dei lavori
(geom. ) aveva confermato che le difformità dal progetto Testimone_1
2 assentito erano di lieve entità, sia perché le modifiche al progetto assentito con il permesso di costruire n. 4742 del 2.10.2012 erano state disposte dalla direzione dei lavori, che è il rappresentante tecnico del committente, il quale aveva provveduto a presentare la perizia di variante n. 3056 del 20.12.2013. Riteneva, perciò, insussistenti i vizi denunciati dal committente con missiva del 27.11.2014, consistendo nelle lievi difformità edilizie e nella sospensione dei lavori in seguito al sequestro dell'immobile, non attribuibili a scelte e volontà dell'impresa.
In merito alla contestazione del saldo preteso dall'appaltatore, osservava il giudice di prime cure che, in mancanza di una certificazione del direttore dei lavori riguardo ai lavori ulteriori eseguiti dall'impresa e ai relativi ulteriori importi dovuti, alla ditta opposta spetta il corrispettivo previsto in contratto, “con un'aggiunta forfettaria sul prezzo per le opere aggiuntive realizzate dall'impresa”. Posto che “le opere aggiuntive sono state considerate dalla stessa ditta opposta come lievemente difformi rispetto a quelle previste in contratto, che prevedeva un prezzo non a misura ma a corpo, appare congruo aumentare di un 20% il prezzo stabilito in contratto in euro 35.000,00, per cui il prezzo complessivo spettante all'impresa per tutte le opere realizzate ammonta ad euro 42.000,00 oltre 10% per Iva, per un totale di euro 46.200,00. A tale somma vanno sottratti euro 30.000,00 già pagati in acconto dal committente, per cui residuano a saldo euro 16.200,00”.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con un unico motivo Parte_1 di impugnazione, censura l'errore in cui è incorso il primo giudice per aver valutato che l'appaltatore non aveva assolto all'onere di provare, in assenza di una certificazione del direttore dei lavori, ulteriori lavori ed ulteriori importi dovuti e, tuttavia, “in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, ha riconosciuto e determinato, in modo del tutto apodittico, un surplus di prezzo a carico dell'opponente condannandolo al relativo pagamento”.
Considerato che l'opera appaltata non è stata ultimata dall'appaltatore dopo il sequestro dall'immobile e che, come risulta nell'ordinanza sindacale, l'interno “si trova allo stato grezzo”, l'appaltatore, “a fronte dell'accertata incompletezza dell'opera, non solo non ha fornito prova delle lavorazioni contrattuali effettivamente eseguite sino alla sospensione dei lavori ma neppure di quelle
“ulteriori” opere asseritamente eseguite rispetto al contratto originario che giustificassero l'esoso “saldo” preteso e poi ingiunto”. Aggiunge l'appellante che il direttore dei lavori, geom. ha riferito di non essere a Testimone_1
3 conoscenza di ulteriori lavori commissionati in corso d'opera e che i lavori per eliminare le difformità sono stati eseguiti da altra impresa ( ); che Testimone_2 le opere eseguite in difformità dai titoli non possono configurarsi “ di lieve entità” atteso che esse sono consistite, tra l'altro, in “aumento di altezza della copertura a tetto in legno lamellare da mt. 2,20 a mt. 3,00 con conseguente modifica dell'inclinazione ed aumento della volumetria interna ai fini abitativi”; che l'aumento di volumetria in zona vincolata non può certo considerarsi difformità di poco rilievo;
che, in ragione delle opere abusive non sanabili, ha dovuto porre in essere un'attività di riduzione in pristino, come risulta dalla testimonianza del direttore dei lavori.
La risposta dell'appellato
, costituitosi, eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, risponde che in base all'art. 6 del contratto d'appalto l'impresa era tenuta ad eseguire eventuali variazioni “ordinate” dalla direzione dei lavori, che aveva presentato la perizia di variante n. 3056 del 20.12.2013; che la responsabilità per opere realizzate in maniera parzialmente difformi dal permesso di costruire sono da attribuire esclusivamente al committente ed al Parte_1 direttore dei lavori, geom. ; che non è stato possibile eseguire Testimone_1 ulteriori lavori di rifinitura o l'eliminazione di eventuali vizi riscontranti a causa del sequestro;
che l'opera prevista dal contratto d'appalto è stata completata, mancando solo delle rifiniture o dei piccoli interventi di ripristino per eventuali vizi di lieve entità; che ciò eventualmente legittimerebbe la controparte a chiedere una riduzione della somma dovuta, a norma dell'art. 1464 c.c., ma non la nullità del contratto ed il rifiuto di pagare i lavori effettivamente realizzati;
che, per quanto riguarda l'importo relativo ai lavori di ristrutturazione, il prezzo contrattuale presunto di € 35.000,00 oltre iva riguarda esplicitamente opere di muratura e rifacimento del tetto, alle quali si sono aggiunti ulteriori lavori richiesti dall'appellante e disposti dalla direzione dei lavori, i quali hanno incrementato le spese, come risulta dal computo metrico prodotto (all. 3 fascicolo di parte), in cui si specificano e precisano i lavori realizzati
(richiesti) sino al sequestro pervenuto in data 24.1.2014 per un ammontare complessivo pari ad € 65.506,72 oltre iva;
che a tale importo vanno decurtati gli anticipi versati da , per cui la somma ancora da versare e per la Parte_1 quale è stata emessa fattura è di € 37.000,00 oltre iva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 La domanda di adempimento proposta con il ricorso monitorio ha ad oggetto il pagamento del saldo dell'appalto nella misura di € 37.000,00 oltre iva al 10% (per un totale di € 40.700,00), pari alla differenza tra il corrispettivo totale risultante dal computo metrico del 6.5.2014 redatto dal tecnico dell'impresa appaltatrice (€
65.506,72 oltre iva al 10%) e gli acconti corrisposti (€ 28.000,00 più iva al 10%, per un totale di € 30.800,00).
Il contratto di appalto del 11.7.2012 stabiliva “un importo presunto di €
35.000,00” oltre iva per l'esecuzione di lavori di trasformazione del sottotetto in mansarda e, in particolare, per le opere di muratura e rifacimento del tetto previste dal progetto redatto dal geom. , nel rispetto del permesso di Testimone_1 costruire del 2.10.2012. La differenza tra il corrispettivo indicato nel contratto (€
35.000,00) e quello risultante dal computo metrico (€ 65.506,72) si riferisce all'esecuzione di ulteriori opere, oltre a quelle di muratura e rifacimento del tetto previsti nell'originario progetto, che l'appaltatore sostiene di aver eseguito in forza dell'art. 6 del contratto, secondo cui l'impresa era tenuta ad eseguire eventuali variazioni autorizzate o ordinate dal direttore dei lavori nominato dal committente
(il geom. ) o previa perizia di variante. Testimone_1
Come chiarito dall'appaltatore nella sua comparsa di risposta di primo grado, si tratterebbe di ulteriori lavori eseguiti, fino al sequestro penale avvenuto in data
24.1.2014, su richiesta del committente e su disposizione della direzione dei lavori, che hanno comportato le modifiche al progetto con la variante al permesso di costruire del 20.12.2012.
Il giudice di primo grado ritiene provato che l'appaltatore abbia realizzato, su disposizione del direttore dei lavori, opere aggiuntive rispetto al progetto assentito dal permesso di costruire, consistenti in lievi difformità, e li ha liquidati equitativamente, in mancanza di una certificazione del direttore dei lavori, con un aumento del 20% rispetto al corrispettivo previsto nel contratto. L'appellante, che non ripropone nel motivo di impugnazione, né l'eccezione di nullità del contratto, né l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per vizi dell'opera, disapprova il decisum sostenendo che l'appaltatore non ha diritto ad ulteriori importi rispetto a quanto già ricevuto, non solo perché non ha assolto all'onere di provare l'effettiva esecuzione di ulteriori lavori, ma anche perché non ha completato neppure quelli previsti nel contratto.
La questione devoluta in appello consiste, allora, nello stabilire, mediante il riesame delle prove acquisite, se e quali lavori ulteriori sono stati eseguiti
5 dall'appaltatore, su disposizione del committente e/o del direttore dei lavori, rispetto al progetto originario.
Come evidenziato dal giudice di prime cure, non vi è un documento proveniente dal direttore dei lavori contenente la verifica e contabilizzazione, nell'interesse del committente, dei lavori effettivamente eseguiti. Vi è solo un computo metrico del
6.5.2014 redatto da un tecnico nell'interesse dell'appaltatore che, però, non ha valore di prova nei confronti del committente, trattandosi di un documento contabile formato unilateralmente, senza alcun contraddittorio con il committente e/o il suo direttore dei lavori, e privo di un'approvazione da parte loro. Il computo metrico vale solo a specificare quali sono i lavori di cui l'appaltatore chiede il pagamento. È vero che il committente, dopo la produzione del documento nella comparsa di risposta, non ha specificamente contestato alla prima udienza i lavori descritti nel computo metrico, né ha depositato la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Ma è altrettanto vero che le sue difese suppongono la loro contestazione, laddove si sostiene che le opere non sono state completate e che quelle realizzare non sono conformi.
Poiché il progetto originario non risulta prodotto in giudizio, non è neppure possibile stabilire quali sono gli ulteriori lavori riportati nel computo metrico dell'appaltatore rispetto a quelli descritti nel progetto. Ciò che rende inutile una consulenza tecnica d'ufficio che accerti e liquidi l'effettiva esecuzione dei lavori ulteriori descritti nel computo metrico rispetto a quelli previsti dal progetto originario.
E' certo, però, che le opere realizzate sono difformi dal progetto originario, essendo pacifico, sia che in data 20.12.2013 è stata approvata una variante al permesso di costruire del 2.10.2012 (il che conferma che il progetto originario è stato modificato per volontà del committente), sia che le opere realizzate sono difformi da entrambi i titoli, come risulta dal decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. in data 4.8.2014, il quale contestava al committente, al direttore dei lavori e all'appaltatore le difformità già indicate dal primo giudice (consistenti in aumento di altezza e di volumetria interna, realizzazione ex novo di un vano di accesso sul terrazzo e modifica della copertura a tetto del vano scala interno con aumento di altezza).
Il direttore dei lavori ( ), sentito come teste, ha confermato di Testimone_1 aver riscontrato l'esistenza delle difformità dal progetto (consistenti in un piccolo ampliamento del sottotetto con apertura di balcone di accesso al terrazzo e
6 nell'innalzamento di una piccola copertura a tetto sulla scala) e la loro eliminazione da parte di un'altra impresa, e ha dichiarato che “non so se tra il committente e
l'appaltatore ci sono stati dei confronti nel corso dell'esecuzione dei lavori e quindi in relazione alle difformità” e che “non so nemmeno se nel corso dei lavori ne sono stati commissionati ulteriori”.
In sintesi, gli elementi acquisiti confermano che l'appaltatore Controparte_1 ha eseguito opere diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste nel progetto originario, valutate nel contratto per un prezzo di € 35.000,00 oltre iva. Non è, però, possibile stabilire quali siano, tra quelli riportati nel computo metrico, i lavori effettivamente eseguiti su richiesta del committente o su ordine del direttore dei lavori, in aggiunta a quelli previsti nell'originario progetto del geom. Tes_1 che formavano oggetto del contratto scritto. L'appaltatore non ha, infatti, assolto all'onere di allegare e di provare i lavori aggiuntivi di cui chiede il pagamento.
Pertanto, facendo applicazione del principio di distribuzione dell'onere della prova in ordine ai fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, la sua domanda di pagamento di lavori ulteriori rispetto a quelli a cui era tenuto secondo contratto non può essere accolta, non potendosi procedere ad una liquidazione equitativa del 20% in più rispetto al prezzo contrattuale, come quella operata dal giudice di primo grado, neppure facendo ricorso alla determinazione giudiziale prevista dall'art. 1657 c.c., la quale presuppone pur sempre la prova dell'esecuzione dei lavori, anche se questi non sono liquidabili in base al contratto, alle tariffe esistenti o agli usi.
In definitiva, all'appaltatore deve essere riconosciuto solo il saldo di € 7.000,00 più iva previsto in contratto (pari alla differenza tra l'importo contrattuale di €
35.000,00 oltre iva e quello corrisposto di € 28.000,00 oltre iva), senza alcun ulteriore aumento equitativo per lavori extra. Di qui l'accoglimento parziale dell'appello di e la riduzione della somma riconosciuta a Parte_1
dal giudice di primo grado da € 16.200,00 oltre interessi ad € Controparte_1
7.000,00 oltre iva e interessi come nella sentenza impugnata.
Stante l'accoglimento in parte dell'appello proposto dalla parte parzialmente soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass.,
29.10.2019, n. 27606). Tale esito (il riconoscimento all'appaltatore della minore somma di € 7.000,00 più iva, in luogo di una domanda di pagamento di € 37.000,00 più iva) comporta la condanna di , per il principio di Parte_1
7 soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., al rimborso degli onorari di difesa di entrambi i gradi in favore di , che si liquidano come in Controparte_1 dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della
Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore € 7.000,00). Su richiesta difensiva ex art. 93 comma 1 c.p.c., gli onorari non riscossi sono distratti in favore del difensore.
Le Sezioni Unite (31.10.2022, n. 32061) hanno, infatti, chiarito che l'accoglimento parziale della domanda, anche in caso di rilevante divario tra petitum e decisum, non configura una soccombenza reciproca e non consente la condanna dell'attore parzialmente vittorioso alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte. Nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il suo accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., che nella specie non ricorrono.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 45/2025, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, ridetermina la minore somma dovuta a , di cui al capo 1) della sentenza impugnata, in € Controparte_1
7.000,00 oltre iva e interessi come ivi previsto;
2. condanna al rimborso delle spese processuali di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio in favore di , che liquida in € 5.200,00 per Controparte_1 onorari di difesa (€ 2.600,00 per il primo grado ed € 2.600,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Ilario Noschese, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 03/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 45 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
); C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Senatore per procura a margine dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo;
- appellante -
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ilario Noschese per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
2659/2024, pubblicata il 21/11/2024.
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 1547/2015 del 10.11.2015 il Tribunale di Nocera Inferiore ingiungeva al committente il pagamento della somma di € Parte_1
40.700,00 in favore dell'appaltatore (imprenditore individuale), Controparte_1 oltre interessi legali dal 20.5.2015 e rimborso di spese processuali, per la fattura n.
1 11 del 20.5.2015 di € 37.000,00 più iva emessa a saldo dei lavori di manutenzione straordinaria di un immobile in Cava de' Tirreni alla via G. Cinque 42 (consistenti nella trasformazione del sottotetto in mansarda e nel rifacimento del tetto di copertura) realizzati in esecuzione di un contratto di appalto del 11.7.2013.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, con il quale: Parte_1 eccepiva la nullità ex artt. 1346 e 1418 c.c. del contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione anche di opere sfornite di titolo edilizio, ritenendo che la nullità comprenda, non solo le opere realizzate in totale assenza o difformità del titolo edilizio, ma anche le “variazioni essenziali” ex art. 32, comma 1, lett. b) del
D.P.R. n. 380/2001; eccepiva, per gli effetti dell'art. 1460 c.c., l'esistenza di vizi strutturali dell'opera, denunciati all'appaltatore a mezzo racc. a.r. del 27.11.2014; deduceva che l'appaltatore non aveva fornito la prova circa la natura, la tipologia, la qualità e, soprattutto, della quantità delle lavorazioni eseguite nell'ambito dell'appalto e delle diverse e ulteriori opere che giustificassero l'incremento dell'importo contrattualmente concordato in € 35.000,00 oltre Iva al 10%, non avendo ultimato i lavori appaltati, né prima né dopo il sequestro del cantiere.
L'opposizione al decreto ingiuntivo veniva accolta parzialmente con la sentenza in oggetto, che revocava l'ingiunzione di pagamento e condannava Parte_1
al pagamento della minore somma di € 16.200,00 oltre interessi legali
[...] dalla domanda giudiziale.
Il giudice di primo grado esponeva, in premessa, che le parti avevano concordato il prezzo in complessivi € 35.000 oltre iva al 10%; che i lavori erano stati assentiti con permesso di costruire n. 2742/2012 e successivo permesso in variante n.
3056/13; che il committente aveva versato all'appaltatore, a più riprese, n. 4 acconti per complessivi € 30.800,00 mediante bonifici bancari del 17.9.2013, del 4.10.2013
e 24.10.2013; che nel corso dell'appalto l'immobile era stato sottoposto a sequestro penale per difformità rispetto alle opere previste dal titolo abilitativo (consistenti
“nell'aumento di altezza nell'angolo sud-ovest, con modifica dell'inclinazione della copertura del tetto in legno, con conseguente modifica dell'inclinazione ed aumento di volumetria interna ai fini abitativi nonché realizzazione ex novo di vano di accesso sul terrazzo e modifica della copertura a tetto del vano scala interno con aumento di altezza”); che i lavori erano stati sospesi e non ultimati.
Tanto premesso, il primo giudice riteneva infondata l'eccezione di nullità del contratto di appalto, sia perché la testimonianza del progettista e direttore dei lavori
(geom. ) aveva confermato che le difformità dal progetto Testimone_1
2 assentito erano di lieve entità, sia perché le modifiche al progetto assentito con il permesso di costruire n. 4742 del 2.10.2012 erano state disposte dalla direzione dei lavori, che è il rappresentante tecnico del committente, il quale aveva provveduto a presentare la perizia di variante n. 3056 del 20.12.2013. Riteneva, perciò, insussistenti i vizi denunciati dal committente con missiva del 27.11.2014, consistendo nelle lievi difformità edilizie e nella sospensione dei lavori in seguito al sequestro dell'immobile, non attribuibili a scelte e volontà dell'impresa.
In merito alla contestazione del saldo preteso dall'appaltatore, osservava il giudice di prime cure che, in mancanza di una certificazione del direttore dei lavori riguardo ai lavori ulteriori eseguiti dall'impresa e ai relativi ulteriori importi dovuti, alla ditta opposta spetta il corrispettivo previsto in contratto, “con un'aggiunta forfettaria sul prezzo per le opere aggiuntive realizzate dall'impresa”. Posto che “le opere aggiuntive sono state considerate dalla stessa ditta opposta come lievemente difformi rispetto a quelle previste in contratto, che prevedeva un prezzo non a misura ma a corpo, appare congruo aumentare di un 20% il prezzo stabilito in contratto in euro 35.000,00, per cui il prezzo complessivo spettante all'impresa per tutte le opere realizzate ammonta ad euro 42.000,00 oltre 10% per Iva, per un totale di euro 46.200,00. A tale somma vanno sottratti euro 30.000,00 già pagati in acconto dal committente, per cui residuano a saldo euro 16.200,00”.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con un unico motivo Parte_1 di impugnazione, censura l'errore in cui è incorso il primo giudice per aver valutato che l'appaltatore non aveva assolto all'onere di provare, in assenza di una certificazione del direttore dei lavori, ulteriori lavori ed ulteriori importi dovuti e, tuttavia, “in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, ha riconosciuto e determinato, in modo del tutto apodittico, un surplus di prezzo a carico dell'opponente condannandolo al relativo pagamento”.
Considerato che l'opera appaltata non è stata ultimata dall'appaltatore dopo il sequestro dall'immobile e che, come risulta nell'ordinanza sindacale, l'interno “si trova allo stato grezzo”, l'appaltatore, “a fronte dell'accertata incompletezza dell'opera, non solo non ha fornito prova delle lavorazioni contrattuali effettivamente eseguite sino alla sospensione dei lavori ma neppure di quelle
“ulteriori” opere asseritamente eseguite rispetto al contratto originario che giustificassero l'esoso “saldo” preteso e poi ingiunto”. Aggiunge l'appellante che il direttore dei lavori, geom. ha riferito di non essere a Testimone_1
3 conoscenza di ulteriori lavori commissionati in corso d'opera e che i lavori per eliminare le difformità sono stati eseguiti da altra impresa ( ); che Testimone_2 le opere eseguite in difformità dai titoli non possono configurarsi “ di lieve entità” atteso che esse sono consistite, tra l'altro, in “aumento di altezza della copertura a tetto in legno lamellare da mt. 2,20 a mt. 3,00 con conseguente modifica dell'inclinazione ed aumento della volumetria interna ai fini abitativi”; che l'aumento di volumetria in zona vincolata non può certo considerarsi difformità di poco rilievo;
che, in ragione delle opere abusive non sanabili, ha dovuto porre in essere un'attività di riduzione in pristino, come risulta dalla testimonianza del direttore dei lavori.
La risposta dell'appellato
, costituitosi, eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, risponde che in base all'art. 6 del contratto d'appalto l'impresa era tenuta ad eseguire eventuali variazioni “ordinate” dalla direzione dei lavori, che aveva presentato la perizia di variante n. 3056 del 20.12.2013; che la responsabilità per opere realizzate in maniera parzialmente difformi dal permesso di costruire sono da attribuire esclusivamente al committente ed al Parte_1 direttore dei lavori, geom. ; che non è stato possibile eseguire Testimone_1 ulteriori lavori di rifinitura o l'eliminazione di eventuali vizi riscontranti a causa del sequestro;
che l'opera prevista dal contratto d'appalto è stata completata, mancando solo delle rifiniture o dei piccoli interventi di ripristino per eventuali vizi di lieve entità; che ciò eventualmente legittimerebbe la controparte a chiedere una riduzione della somma dovuta, a norma dell'art. 1464 c.c., ma non la nullità del contratto ed il rifiuto di pagare i lavori effettivamente realizzati;
che, per quanto riguarda l'importo relativo ai lavori di ristrutturazione, il prezzo contrattuale presunto di € 35.000,00 oltre iva riguarda esplicitamente opere di muratura e rifacimento del tetto, alle quali si sono aggiunti ulteriori lavori richiesti dall'appellante e disposti dalla direzione dei lavori, i quali hanno incrementato le spese, come risulta dal computo metrico prodotto (all. 3 fascicolo di parte), in cui si specificano e precisano i lavori realizzati
(richiesti) sino al sequestro pervenuto in data 24.1.2014 per un ammontare complessivo pari ad € 65.506,72 oltre iva;
che a tale importo vanno decurtati gli anticipi versati da , per cui la somma ancora da versare e per la Parte_1 quale è stata emessa fattura è di € 37.000,00 oltre iva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 La domanda di adempimento proposta con il ricorso monitorio ha ad oggetto il pagamento del saldo dell'appalto nella misura di € 37.000,00 oltre iva al 10% (per un totale di € 40.700,00), pari alla differenza tra il corrispettivo totale risultante dal computo metrico del 6.5.2014 redatto dal tecnico dell'impresa appaltatrice (€
65.506,72 oltre iva al 10%) e gli acconti corrisposti (€ 28.000,00 più iva al 10%, per un totale di € 30.800,00).
Il contratto di appalto del 11.7.2012 stabiliva “un importo presunto di €
35.000,00” oltre iva per l'esecuzione di lavori di trasformazione del sottotetto in mansarda e, in particolare, per le opere di muratura e rifacimento del tetto previste dal progetto redatto dal geom. , nel rispetto del permesso di Testimone_1 costruire del 2.10.2012. La differenza tra il corrispettivo indicato nel contratto (€
35.000,00) e quello risultante dal computo metrico (€ 65.506,72) si riferisce all'esecuzione di ulteriori opere, oltre a quelle di muratura e rifacimento del tetto previsti nell'originario progetto, che l'appaltatore sostiene di aver eseguito in forza dell'art. 6 del contratto, secondo cui l'impresa era tenuta ad eseguire eventuali variazioni autorizzate o ordinate dal direttore dei lavori nominato dal committente
(il geom. ) o previa perizia di variante. Testimone_1
Come chiarito dall'appaltatore nella sua comparsa di risposta di primo grado, si tratterebbe di ulteriori lavori eseguiti, fino al sequestro penale avvenuto in data
24.1.2014, su richiesta del committente e su disposizione della direzione dei lavori, che hanno comportato le modifiche al progetto con la variante al permesso di costruire del 20.12.2012.
Il giudice di primo grado ritiene provato che l'appaltatore abbia realizzato, su disposizione del direttore dei lavori, opere aggiuntive rispetto al progetto assentito dal permesso di costruire, consistenti in lievi difformità, e li ha liquidati equitativamente, in mancanza di una certificazione del direttore dei lavori, con un aumento del 20% rispetto al corrispettivo previsto nel contratto. L'appellante, che non ripropone nel motivo di impugnazione, né l'eccezione di nullità del contratto, né l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per vizi dell'opera, disapprova il decisum sostenendo che l'appaltatore non ha diritto ad ulteriori importi rispetto a quanto già ricevuto, non solo perché non ha assolto all'onere di provare l'effettiva esecuzione di ulteriori lavori, ma anche perché non ha completato neppure quelli previsti nel contratto.
La questione devoluta in appello consiste, allora, nello stabilire, mediante il riesame delle prove acquisite, se e quali lavori ulteriori sono stati eseguiti
5 dall'appaltatore, su disposizione del committente e/o del direttore dei lavori, rispetto al progetto originario.
Come evidenziato dal giudice di prime cure, non vi è un documento proveniente dal direttore dei lavori contenente la verifica e contabilizzazione, nell'interesse del committente, dei lavori effettivamente eseguiti. Vi è solo un computo metrico del
6.5.2014 redatto da un tecnico nell'interesse dell'appaltatore che, però, non ha valore di prova nei confronti del committente, trattandosi di un documento contabile formato unilateralmente, senza alcun contraddittorio con il committente e/o il suo direttore dei lavori, e privo di un'approvazione da parte loro. Il computo metrico vale solo a specificare quali sono i lavori di cui l'appaltatore chiede il pagamento. È vero che il committente, dopo la produzione del documento nella comparsa di risposta, non ha specificamente contestato alla prima udienza i lavori descritti nel computo metrico, né ha depositato la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Ma è altrettanto vero che le sue difese suppongono la loro contestazione, laddove si sostiene che le opere non sono state completate e che quelle realizzare non sono conformi.
Poiché il progetto originario non risulta prodotto in giudizio, non è neppure possibile stabilire quali sono gli ulteriori lavori riportati nel computo metrico dell'appaltatore rispetto a quelli descritti nel progetto. Ciò che rende inutile una consulenza tecnica d'ufficio che accerti e liquidi l'effettiva esecuzione dei lavori ulteriori descritti nel computo metrico rispetto a quelli previsti dal progetto originario.
E' certo, però, che le opere realizzate sono difformi dal progetto originario, essendo pacifico, sia che in data 20.12.2013 è stata approvata una variante al permesso di costruire del 2.10.2012 (il che conferma che il progetto originario è stato modificato per volontà del committente), sia che le opere realizzate sono difformi da entrambi i titoli, come risulta dal decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. in data 4.8.2014, il quale contestava al committente, al direttore dei lavori e all'appaltatore le difformità già indicate dal primo giudice (consistenti in aumento di altezza e di volumetria interna, realizzazione ex novo di un vano di accesso sul terrazzo e modifica della copertura a tetto del vano scala interno con aumento di altezza).
Il direttore dei lavori ( ), sentito come teste, ha confermato di Testimone_1 aver riscontrato l'esistenza delle difformità dal progetto (consistenti in un piccolo ampliamento del sottotetto con apertura di balcone di accesso al terrazzo e
6 nell'innalzamento di una piccola copertura a tetto sulla scala) e la loro eliminazione da parte di un'altra impresa, e ha dichiarato che “non so se tra il committente e
l'appaltatore ci sono stati dei confronti nel corso dell'esecuzione dei lavori e quindi in relazione alle difformità” e che “non so nemmeno se nel corso dei lavori ne sono stati commissionati ulteriori”.
In sintesi, gli elementi acquisiti confermano che l'appaltatore Controparte_1 ha eseguito opere diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste nel progetto originario, valutate nel contratto per un prezzo di € 35.000,00 oltre iva. Non è, però, possibile stabilire quali siano, tra quelli riportati nel computo metrico, i lavori effettivamente eseguiti su richiesta del committente o su ordine del direttore dei lavori, in aggiunta a quelli previsti nell'originario progetto del geom. Tes_1 che formavano oggetto del contratto scritto. L'appaltatore non ha, infatti, assolto all'onere di allegare e di provare i lavori aggiuntivi di cui chiede il pagamento.
Pertanto, facendo applicazione del principio di distribuzione dell'onere della prova in ordine ai fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, la sua domanda di pagamento di lavori ulteriori rispetto a quelli a cui era tenuto secondo contratto non può essere accolta, non potendosi procedere ad una liquidazione equitativa del 20% in più rispetto al prezzo contrattuale, come quella operata dal giudice di primo grado, neppure facendo ricorso alla determinazione giudiziale prevista dall'art. 1657 c.c., la quale presuppone pur sempre la prova dell'esecuzione dei lavori, anche se questi non sono liquidabili in base al contratto, alle tariffe esistenti o agli usi.
In definitiva, all'appaltatore deve essere riconosciuto solo il saldo di € 7.000,00 più iva previsto in contratto (pari alla differenza tra l'importo contrattuale di €
35.000,00 oltre iva e quello corrisposto di € 28.000,00 oltre iva), senza alcun ulteriore aumento equitativo per lavori extra. Di qui l'accoglimento parziale dell'appello di e la riduzione della somma riconosciuta a Parte_1
dal giudice di primo grado da € 16.200,00 oltre interessi ad € Controparte_1
7.000,00 oltre iva e interessi come nella sentenza impugnata.
Stante l'accoglimento in parte dell'appello proposto dalla parte parzialmente soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass.,
29.10.2019, n. 27606). Tale esito (il riconoscimento all'appaltatore della minore somma di € 7.000,00 più iva, in luogo di una domanda di pagamento di € 37.000,00 più iva) comporta la condanna di , per il principio di Parte_1
7 soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., al rimborso degli onorari di difesa di entrambi i gradi in favore di , che si liquidano come in Controparte_1 dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della
Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore € 7.000,00). Su richiesta difensiva ex art. 93 comma 1 c.p.c., gli onorari non riscossi sono distratti in favore del difensore.
Le Sezioni Unite (31.10.2022, n. 32061) hanno, infatti, chiarito che l'accoglimento parziale della domanda, anche in caso di rilevante divario tra petitum e decisum, non configura una soccombenza reciproca e non consente la condanna dell'attore parzialmente vittorioso alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte. Nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il suo accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., che nella specie non ricorrono.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 45/2025, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, ridetermina la minore somma dovuta a , di cui al capo 1) della sentenza impugnata, in € Controparte_1
7.000,00 oltre iva e interessi come ivi previsto;
2. condanna al rimborso delle spese processuali di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio in favore di , che liquida in € 5.200,00 per Controparte_1 onorari di difesa (€ 2.600,00 per il primo grado ed € 2.600,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Ilario Noschese, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 03/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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