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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/05/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 678/2022 R.G. promossa da
( , Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
( ), rappresentati e difesi, per procura in atti,
[...] CodiceFiscale_2
dall'avv. Carmelo Chisari;
appellante contro cf: ); Controparte_1 P.IVA_1
appellata contumace
(cf/pi: ), e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
( , a sua volta fusa per incorporazione in
[...] P.IVA_3 [...]
( , rappresentata e difesa, per procura in atti, Controparte_4 P.IVA_4
dall'avv. Santi Pierpaolo Giacona;
interveniente ex art. 111 c.p.c.
All'udienza collegiale del 10.1.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 583/2016 del 19.2.2016 il Tribunale di Catania intimava a , in qualità di debitrice principale, nonchè Parte_3
a e , quali fideiussori, il pagamento, in favore Parte_1 Parte_2
di “della somma di €.699.477,20, oltre Controparte_5
interessi legali di mora dalle singole erogazioni e sino al soddisfo, quale saldo debitore per sorte capitale del conto anticipi su fatture contraddistinto col n.
788660.50, acceso giusta lettera contratto del 16/5/2012”, credito attestato da certificazione ex art. 50 Tub, nonchè comprovato, oltre che dalla allegata lettera contratto di apertura del conto anticipi, dalle allegate note contabili e fatture oggetto di anticipazione per ciascuna delle 141 operazioni riepilogate nell'estratto conto anticipi parimenti allegato al ricorso monitorio.
Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli intimati, assumendo, oltre alla violazione dell'art. 50 Tub, la nullità, per violazione dell'art. 1346 e 1341 comma 2 c.c., delle fideiussioni rilasciate dai sigg.ri e nonchè Parte_1 Pt_2
l'esistenza di un controcredito di superiore Parte_3
a quello oggetto di ingiunzione, pari a €.1.347.464,83, per via dei costi indebitamente applicati dalla banca a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese non pattuite, capitalizzazione trimestrale, c.m.s. e illegittima postergazione valute al contratto di conto corrente n. 143.04 e ai collegati conti anticipi nn. 2277.04, 2814.28, 2702.36,
2786.30, intrattenuti dalla s.r.l. con la banca;
sicchè chiedevano in riconvenzionale, previo ricalcolo del saldo depurando l'andamento del c/c n. 143.04 delle somme illegittimamente addebitate, condannarsi la banca alla restituzione di tali importi.
Gli opponenti, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., eccepivano la nullità del contratto del 16/5/2012 di apertura del conto anticipi, con particolare riguardo agli artt. 2 (in tema di capitalizzazione trimestrale, in assenza di reciprocità, degli interessi passivi nonché moratori), 7 (concernente lo jus variandi), 8 (concernente il recesso unilaterale della banca), nonché quanto alla indicazione del tasso di interesse ordinario, poiché generica ed indeterminata, alla mancata indicazione di Tan/Taeg e comunque alla usurarietà del Taeg, valutati i costi complessivi delle anticipazioni.
2 Nel corso del primo giudizio, dichiarato il fallimento di Parte_3
, si costituiva in prosecuzione la curatela, facendo proprie le difese già
[...]
spiegate in atti dagli opponenti.
Per quanto qui d'interesse, in sede di precisazione delle conclusioni, i fideiussori opponenti eccepivano la nullità, per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l. n. 287/90, delle fideiussioni da essi prestate in favore di
[...]
in quanto riproduzione dell'intesa dell'ABI sanzionata dalla CA Parte_3
d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005.
Con sentenza pubblicata il 24.3.2022, l'adito tribunale:
-) dichiarava improcedibile la domanda proposta da nei Controparte_1
confronti del e per l'effetto Controparte_6
revocava l'opposto decreto nei confronti dello stesso;
-) rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e e per l'effetto dichiarava esecutivo il decreto opposto nei loro Parte_2
confronti;
-) rigettava la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti;
-) condannava gli opponenti al pagamento delle spese processuali all'opposta.
Per quanto qui ancora di interesse, il primo giudice:
i) quanto alla domanda riconvenzionale, evidenziava l'impossibilità di operare il chiesto ricalcolo del saldo riferito al rapporto di conto corrente n. 143.04 e ai conti anticipi ad esso collegati, per mancata tempestiva allegazione degli estratti conto relativi al periodo dal 1.1.2007 al 31.12.2011;
ii) altresì, evidenziava la conformità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti alla previsione dell'art. 1938 c.c.; quanto poi alla eccepita nullità per violazione delle disciplina antitrust, dall'accertata conformità delle clausole (2, 8, 6) allo schema ABI sanzionato dall'autorità di garanzia, derivava la nullità delle stesse e non anche dell'intero contratto, dovendosi fare applicazione dell'art. 1419 c.c.; ma tale nullità nessuna incidenza aveva in giudizio, in difetto di alcuna domanda concernente la violazione delle norme del codice (in particolare 1957 c.c.) reviviscenti a seguito di eventuale nullità parziale.
3 Avverso la suddetta sentenza proponevano appello e Parte_1
, con atto notificato il 6.5.2022. Parte_2
Contr Non si costituiva la banca pur ritualmente citata.
Con atto depositato telematicamente il 23.10.2023 proponeva intervento, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito litigioso, e Controparte_2
per essa la mandataria in epigrafe indicata, resistendo al gravame.
Maturati i termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Occorre preliminarmente evidenziare che nessuna specifica censura è stata rivolta dagli appellanti alle statuizioni della sentenza di primo grado concernenti la posizione del;
sicchè deve Controparte_6
ritenersi che la notifica dell'atto di impugnazione in esame, da parte dell'appellante, alla curatela fallimentare (presso il difensore costituito in primo grado) assume il valore di semplice "litis denuntiatio", e non di "vocatio in jus" (cfr. Cass. nn. 13444 del 1992, 7031/2020, 5508/2016), non essendo il fallimento parte del presente giudizio di secondo grado.
Ciò posto, occorre senz'altro passare all'esame dei motivi di appello.
2.) Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omesso esame, da parte del primo giudice, di un “punto decisivo della controversia”, ossia le eccezioni di nullità, formulate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (riassunte nella parte narrativa della presente sentenza), concernenti (così si assume in gravame) il "contratto di apertura del conto corrente n. 10000.27" depositato in giudizio, a seguito dell'opposizione, da
Contr
in ragione del quale aveva agito in sede monitoria. CP_5
2.1) Il motivo è infondato, siccome frutto di travisamento dei fatti di causa.
Occorre anzitutto precisare che le eccezioni di nullità contrattuale formulate dagli opponenti nella prima memoria art. 183 c.p.c. hanno in realtà riguardato il contratto del 16.5.2012, di apertura del conto anticipi n. 788660.50, e non già il contratto di apertura del conto corrente n. 10000.27, peraltro mai prodotto in giudizio.
4 Vero è che, a mente degli artt. 1 e 3 del cit. contratto del 16.5.2012, le anticipazioni concernenti tale c/a, contraddistinto col n. 788660.50, come pure le “competenze” che sarebbero maturate sulle singole anticipazioni (ossia gli interessi passivi e le altre commissioni e spese ivi previste), oltre che i rimborsi delle anticipazioni stesse, sarebbero stati regolati sul conto corrente n. 10000.27 (c/c cd. di appoggio).
E tuttavia - diversamente da quanto ritiene l'appellante - il decreto ingiuntivo in questa sede opposto non ha affatto riguardato il saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 10000.27, quanto, esclusivamente (per come ripetutamente chiarito dalla banca, tanto nel ricorso monitorio, quanto nella comparsa di costituzione in primo grado, nonché ribadito dalla cessionaria odierna interveniente), il “saldo debitore per sorte capitale del conto anticipi su fatture contraddistinto col n. 788660.50, acceso giusta lettera contratto del 16/5/2012”, pari a €.699.477,20, oltre “interessi legali di mora dalle singole erogazioni e sino al soddisfo”; ossia, appunto, la sola sorte capitale anticipata, per ciascuna delle 141 operazioni di anticipo documentate nelle note contabili e fatture allegate e riepilogate nell'estratto conto anticipi parimenti allegato (sorte capitale che si assume, incontestatamente, non rimborsata), oltre ai soli interessi, non già al tasso convenzionale previsto, bensì legale, dalle singole anticipazioni al soddisfo.
Così le cose, nessuna rilevanza può assumere, ai fini del decidere, l'omesso esame delle eccezioni di nullità delle clausole del contratto di apertura del c/a n. 788660.50 del 16.5.2012, formulate nella prima memoria ex art.183 di primo grado, concernenti le condizioni economiche (interessi, spese e commissioni, jus variandi, ecc.) ivi pattuite a corrispettivo delle anticipazioni medesime, dal momento che tali importi non sono mai stati oggetto di pretesa da parte della banca in sede monitoria.
3.) Con un secondo motivo, articolato in più censure, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui - pur avendo accertato la conformità delle clausole 2, 6 e
8, dei contratti di fideiussione dagli stessi sottoscritti, allo schema ABI sanzionato dall'autorità di garanzia - non ne ha fatto derivare la nullità dell'intero contratto, ovvero, in subordine, l'intervenuta decadenza della banca dalla pretesa azionata, per violazione del termine ex art. 1957 c.c., illegittimamente derogato in contratto.
5 Deduce, sotto il primo profilo, l'errata applicazione dell'art. 1419 c.c., in quanto
"è irragionevole immaginare o ritenere che la CA PS (così come ogni altra banca) avrebbe mai accettato una fidejussione privata ab origine dei tre articoli sopra indicati e delle garanzie che da essi derivano a suo favore".
Deduce, in subordine, che il tribunale non ha colto le conseguenze della dichiarazione di nullità dell'art.6 della fidejussione, contenente la deroga da parte dei garanti al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cod. civ., ossia l'intervenuta decadenza nella quale è incorsa la CA PS nell'essersi attivata in via monitoria oltre il termine semestrale di decadenza sancito dal richiamato art. 1957 cod. civ.
3.1) Prima di passare all'esame del motivo su richiamato occorre esaminare l'eccezione, riproposta dalla odierna interveniente cessionaria, circa la natura di contratto autonomo di garanzia, anziché di fideiussione, del contratto di garanzia sottoscritto dagli appellanti (lettera dell'8.5.2002 e successive integrazioni, quanto all'importo massimo garantito, del 5.5.2004 e del 25.5.2004).
Come correttamente evidenziato da parte appellante, l'eccezione è inammissibile perché preclusa dal giudicato interno. Il primo giudice, nel rigettare i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo concernenti la nullità dei contratti in esame, ha, implicitamente, ma necessariamente, qualificato gli stessi come fideiussioni.
L'eventuale erroneità di tale qualificazione (alla stregua dei principi elaborati da
SU n. 11799 del 12.5.2017) andava, pertanto, necessariamente fatta valere con apposito motivo di appello incidentale condizionato avverso la sentenza, nella specie non proposto, non essendo consentita la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. Ne segue che su tale questione si è formato il giudicato interno ed ogni ulteriore valutazione è ormai preclusa.
3.2) Ciò precisato, il motivo è infondato sotto tutti i profili illustrati.
Per un verso, parte appellante ha apoditticamente sostenuto il carattere essenziale, per i contraenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 primo comma c.c., delle clausole affette da nullità, senza fornire alcuna concreta dimostrazione di detto assunto, il cui onere è a carico della parte interessata all'estensione della nullità (Cass.
SU n. 41994/2021 cit.).
6 Evidenzia la Suprema Corte che il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass. Sez. 3 n. 18794 del 4.7.2023; Cass. Sez. 3 n. 6685 del 13.3.2024).
Deve pertanto ritenersi che la sanzione della nullità dell'intero contratto avrebbe dovuto presupporre, nel rispetto dell'onere processuale gravante sulla parte eccipiente la nullità delle clausole in questione, un'analisi (in concreto) della volontà delle parti di far riferimento all'applicazione di dette clausole ai fini del rilascio della garanzia fideiussoria (causa concreta del negozio), non potendo derivare da un'analisi ex officio della gravità della violazione in sé considerata, generatrice, per quanto sopra rilevato, della sola nullità relativa (Sez. 3, n. 26376 del 2024).
Ora, nella specie parte appellante invoca la caducazione del contratto fideiussorio
Contr in forza di un assunto ( così come ogni altra banca, non avrebbe mai accettato una fidejussione privata ab origine dei tre articoli sopra indicati e delle garanzie che da essi derivano a suo favore) tanto generico, quanto privo di univocità logica, sì da teorizzare la stessa inesistenza di qualsivoglia fideiussione in favore di banche al di fuori dello schema ABI sanzionato dalla CA d'Italia, ciò in contrasto con la pratica bancaria, la quale, sia prima, che successivamente, al provvedimento sanzionatorio di cui si discute, ha fatto sempre ricorso alle fideiussioni, sia pure con diversa regolamentazione.
3.3) A ciò si aggiunga, sotto altro profilo, che - come evidenziato dal tribunale e non oggetto di censura da parte degli appellanti - gli opponenti non hanno formulato, con l'atto introduttivo, o comunque tempestivamente, alcuna eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria legata al mancato rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 c.c.
7 Decadenza, questa, che la giurisprudenza consolidata di legittimità ha ritenuto rimessa alla disponibilità delle parti, siccome relativa a diritti disponibili, come tale non rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. n. 3989 del 17.2.2025, Cass. nn. 14194/2022,
28943/2017, 31569/2019), con la conseguenza che "l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito" (Cass. n. 835 del 13.1.2025).
Sicchè, deve ribadirsi - secondo quanto già affermato dal tribunale - che, esclusa la nullità totale del contratto di fideiussione per effetto della eccepita violazione della disciplina antitrust, in ogni caso, la nullità parziale delle clausole contrattuali riproduttive dell'intesa bancaria sanzionata dalla banca d'Italia appare, nel caso in esame, priva di specifico rilievo.
4.) Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti censurano il rigetto, da parte del tribunale, della domanda riconvenzionale proposta con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, nel cui accoglimento insistono.
Al riguardo assumono l'errore del tribunale nel non aver dato corso alla consulenza contabile bancaria, in ordine al ricalcolo del saldo del conto corrente ordinario n. 143.04, sul quale hanno trovato regolamento i conti anticipi 2277.04,
2814.28, 2702.36, 2786.30, oggetto della riconvenzionale, tenendo in considerazione anche gli estratti conto del periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2011 che, pur inizialmente non presenti nel fascicolo telematico del processo, sono stati trasmessi dalla parte opponente al Ctu via pec il 10.2.2021 (vale a dire un giorno prima dell'inizio delle operazioni peritali), nonché depositati telematicamente in data
12.2.2021 (vale a dire il giorno dopo l'inizio delle operazioni peritali).
Assumono, pertanto, che non vi era in realtà alcun motivo, né tantomeno alcuna carenza documentale, che potessero giustificare il mancato espletamento della ctu, ciò anche, e soprattutto, alla luce del recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 3086/2022, in ordine ai poteri di indagine del consulente tecnico del giudice, con particolare e specifico riferimento alla materia contabile – bancaria.
8 Aggiungono che, in ogni caso, il Ctu avrebbe ben potuto ricostruire i movimenti del conto ordinario 143.04 attraverso l'analisi delle movimentazioni contabili dei conti anticipi che su di esso venivano regolati, i cui estratti conto erano stati tempestivamente depositati, e dunque ben presenti agli atti del processo.
Infine, e sotto altro profilo, gli appellanti lamentano l'ulteriore errore commesso dal tribunale, per aver negato che il conto 143.04 beneficiasse degli effetti della concessione di un affidamento, desumibile per il semplice motivo che su di esso venivano regolati contabilmente, sia in dare che in avere, le somme già anticipate a fronte dei quattro c.d. “conti anticipi” e, comunque, desumibile dal documento 6 del fascicolo monitorio, col quale la banca dà atto che “ha provveduto alla revoca di tutti gli affidamenti accordati alla predetta nonché il recesso Parte_3
dai rapporti con la medesima società intrattenuti”.
4.1) L'esame del motivo impone una premessa.
Va rimarcato che la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
e dai fideiussori odierni appellanti, con l'atto di citazione innanzi Parte_3
al tribunale in opposizione al decreto ingiuntivo, contiene - e trae fondamento in - una esplicita richiesta di accertamento di un controcredito di
[...]
Contr
nei confronti di banca derivante, in tesi, dall'indebita Parte_3
percezione di interessi, commissioni e spese sul contratto di conto corrente n. 143.04
e collegati conti anticipi nn. 2277.04, 2814.28, 2702.36, 2786.30, intrattenuti dalla citata società con la banca;
accertamento funzionale alla domanda riconvenzionale, ivi proposta, diretta alla condanna di CA PS alla restituzione dell'indebito
(necessariamente in favore della società correntista).
Ora, deve evidenziarsi che - come correttamente eccepito dalla cessionaria odierna interveniente - venuta meno la presenza processuale della titolare del conto corrente,
a seguito della sua dichiarazione di fallimento, i fideiussori non hanno titolo alcuno per domandare la ripetizione di qualsivoglia somma, in tesi, indebitamente versata da sul conto corrente n. 143.04, con conseguente Parte_3
inammissibilità della domanda riconvenzionale da essi riproposta in appello.
9 4.2) Ma anche ove si dovesse riqualificare la domanda dei fideiussori odierni appellanti quale domanda riconvenzionale di accertamento dell'esistenza del controcredito, finalizzata, non già alla ripetizione di somme, bensì, previa compensazione, al rigetto della domanda proposta dall'attore in via monitoria, il motivo è infondato.
Va infatti ribadita l'inammissibilità della produzione documentale tardivamente effettuata in primo grado, concernente gli estratti conto del conto corrente n. 143.04 concernenti il periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2011.
Tale conclusione appare, infatti, conforme ai principi più volte affermati dalla
Suprema Corte, secondo cui “In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198
c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse” (in termini Cass. Sez. 3 n. 16012 del 7.6.2024; vedasi nello stesso senso Cass. n. 1763 del 2024); tale precisazione - avverte la pronuncia su citata - appare peraltro conforme alla sentenza resa dalle S.U. n.
3086/2022, la quale ha sì consentito la possibilità per il consulente nominato dal giudice in materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., di acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari, ma
“nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista”.
Né in ogni caso - diversamente da quanto apoditticamente in assunto - sarebbe possibile ricostruire i movimenti del conto ordinario 143.04 attraverso l'analisi delle movimentazioni contabili dei conti anticipi, ivi non potendosi evincere, all'evidenza, tutte le operazioni diverse da quelle concernenti i detti c/a.
Assorbita ogni altra questione (compresa quella concernente l'esistenza o meno di un affidamento sul conto n. 143.04), l'appello va in definitiva respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate applicati i parametri medi delle vigenti tabelle, in relazione al valore della domanda e all'attività espletata (e dunque esclusa la voce relativa alla fase di trattazione: Cass. 10206/21).
10 Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento in favore della interveniente delle spese del presente grado, che liquida in €.18.511,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge. dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 678/2022 R.G. promossa da
( , Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
( ), rappresentati e difesi, per procura in atti,
[...] CodiceFiscale_2
dall'avv. Carmelo Chisari;
appellante contro cf: ); Controparte_1 P.IVA_1
appellata contumace
(cf/pi: ), e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
( , a sua volta fusa per incorporazione in
[...] P.IVA_3 [...]
( , rappresentata e difesa, per procura in atti, Controparte_4 P.IVA_4
dall'avv. Santi Pierpaolo Giacona;
interveniente ex art. 111 c.p.c.
All'udienza collegiale del 10.1.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 583/2016 del 19.2.2016 il Tribunale di Catania intimava a , in qualità di debitrice principale, nonchè Parte_3
a e , quali fideiussori, il pagamento, in favore Parte_1 Parte_2
di “della somma di €.699.477,20, oltre Controparte_5
interessi legali di mora dalle singole erogazioni e sino al soddisfo, quale saldo debitore per sorte capitale del conto anticipi su fatture contraddistinto col n.
788660.50, acceso giusta lettera contratto del 16/5/2012”, credito attestato da certificazione ex art. 50 Tub, nonchè comprovato, oltre che dalla allegata lettera contratto di apertura del conto anticipi, dalle allegate note contabili e fatture oggetto di anticipazione per ciascuna delle 141 operazioni riepilogate nell'estratto conto anticipi parimenti allegato al ricorso monitorio.
Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli intimati, assumendo, oltre alla violazione dell'art. 50 Tub, la nullità, per violazione dell'art. 1346 e 1341 comma 2 c.c., delle fideiussioni rilasciate dai sigg.ri e nonchè Parte_1 Pt_2
l'esistenza di un controcredito di superiore Parte_3
a quello oggetto di ingiunzione, pari a €.1.347.464,83, per via dei costi indebitamente applicati dalla banca a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese non pattuite, capitalizzazione trimestrale, c.m.s. e illegittima postergazione valute al contratto di conto corrente n. 143.04 e ai collegati conti anticipi nn. 2277.04, 2814.28, 2702.36,
2786.30, intrattenuti dalla s.r.l. con la banca;
sicchè chiedevano in riconvenzionale, previo ricalcolo del saldo depurando l'andamento del c/c n. 143.04 delle somme illegittimamente addebitate, condannarsi la banca alla restituzione di tali importi.
Gli opponenti, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., eccepivano la nullità del contratto del 16/5/2012 di apertura del conto anticipi, con particolare riguardo agli artt. 2 (in tema di capitalizzazione trimestrale, in assenza di reciprocità, degli interessi passivi nonché moratori), 7 (concernente lo jus variandi), 8 (concernente il recesso unilaterale della banca), nonché quanto alla indicazione del tasso di interesse ordinario, poiché generica ed indeterminata, alla mancata indicazione di Tan/Taeg e comunque alla usurarietà del Taeg, valutati i costi complessivi delle anticipazioni.
2 Nel corso del primo giudizio, dichiarato il fallimento di Parte_3
, si costituiva in prosecuzione la curatela, facendo proprie le difese già
[...]
spiegate in atti dagli opponenti.
Per quanto qui d'interesse, in sede di precisazione delle conclusioni, i fideiussori opponenti eccepivano la nullità, per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l. n. 287/90, delle fideiussioni da essi prestate in favore di
[...]
in quanto riproduzione dell'intesa dell'ABI sanzionata dalla CA Parte_3
d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005.
Con sentenza pubblicata il 24.3.2022, l'adito tribunale:
-) dichiarava improcedibile la domanda proposta da nei Controparte_1
confronti del e per l'effetto Controparte_6
revocava l'opposto decreto nei confronti dello stesso;
-) rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e e per l'effetto dichiarava esecutivo il decreto opposto nei loro Parte_2
confronti;
-) rigettava la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti;
-) condannava gli opponenti al pagamento delle spese processuali all'opposta.
Per quanto qui ancora di interesse, il primo giudice:
i) quanto alla domanda riconvenzionale, evidenziava l'impossibilità di operare il chiesto ricalcolo del saldo riferito al rapporto di conto corrente n. 143.04 e ai conti anticipi ad esso collegati, per mancata tempestiva allegazione degli estratti conto relativi al periodo dal 1.1.2007 al 31.12.2011;
ii) altresì, evidenziava la conformità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti alla previsione dell'art. 1938 c.c.; quanto poi alla eccepita nullità per violazione delle disciplina antitrust, dall'accertata conformità delle clausole (2, 8, 6) allo schema ABI sanzionato dall'autorità di garanzia, derivava la nullità delle stesse e non anche dell'intero contratto, dovendosi fare applicazione dell'art. 1419 c.c.; ma tale nullità nessuna incidenza aveva in giudizio, in difetto di alcuna domanda concernente la violazione delle norme del codice (in particolare 1957 c.c.) reviviscenti a seguito di eventuale nullità parziale.
3 Avverso la suddetta sentenza proponevano appello e Parte_1
, con atto notificato il 6.5.2022. Parte_2
Contr Non si costituiva la banca pur ritualmente citata.
Con atto depositato telematicamente il 23.10.2023 proponeva intervento, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito litigioso, e Controparte_2
per essa la mandataria in epigrafe indicata, resistendo al gravame.
Maturati i termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Occorre preliminarmente evidenziare che nessuna specifica censura è stata rivolta dagli appellanti alle statuizioni della sentenza di primo grado concernenti la posizione del;
sicchè deve Controparte_6
ritenersi che la notifica dell'atto di impugnazione in esame, da parte dell'appellante, alla curatela fallimentare (presso il difensore costituito in primo grado) assume il valore di semplice "litis denuntiatio", e non di "vocatio in jus" (cfr. Cass. nn. 13444 del 1992, 7031/2020, 5508/2016), non essendo il fallimento parte del presente giudizio di secondo grado.
Ciò posto, occorre senz'altro passare all'esame dei motivi di appello.
2.) Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omesso esame, da parte del primo giudice, di un “punto decisivo della controversia”, ossia le eccezioni di nullità, formulate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (riassunte nella parte narrativa della presente sentenza), concernenti (così si assume in gravame) il "contratto di apertura del conto corrente n. 10000.27" depositato in giudizio, a seguito dell'opposizione, da
Contr
in ragione del quale aveva agito in sede monitoria. CP_5
2.1) Il motivo è infondato, siccome frutto di travisamento dei fatti di causa.
Occorre anzitutto precisare che le eccezioni di nullità contrattuale formulate dagli opponenti nella prima memoria art. 183 c.p.c. hanno in realtà riguardato il contratto del 16.5.2012, di apertura del conto anticipi n. 788660.50, e non già il contratto di apertura del conto corrente n. 10000.27, peraltro mai prodotto in giudizio.
4 Vero è che, a mente degli artt. 1 e 3 del cit. contratto del 16.5.2012, le anticipazioni concernenti tale c/a, contraddistinto col n. 788660.50, come pure le “competenze” che sarebbero maturate sulle singole anticipazioni (ossia gli interessi passivi e le altre commissioni e spese ivi previste), oltre che i rimborsi delle anticipazioni stesse, sarebbero stati regolati sul conto corrente n. 10000.27 (c/c cd. di appoggio).
E tuttavia - diversamente da quanto ritiene l'appellante - il decreto ingiuntivo in questa sede opposto non ha affatto riguardato il saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 10000.27, quanto, esclusivamente (per come ripetutamente chiarito dalla banca, tanto nel ricorso monitorio, quanto nella comparsa di costituzione in primo grado, nonché ribadito dalla cessionaria odierna interveniente), il “saldo debitore per sorte capitale del conto anticipi su fatture contraddistinto col n. 788660.50, acceso giusta lettera contratto del 16/5/2012”, pari a €.699.477,20, oltre “interessi legali di mora dalle singole erogazioni e sino al soddisfo”; ossia, appunto, la sola sorte capitale anticipata, per ciascuna delle 141 operazioni di anticipo documentate nelle note contabili e fatture allegate e riepilogate nell'estratto conto anticipi parimenti allegato (sorte capitale che si assume, incontestatamente, non rimborsata), oltre ai soli interessi, non già al tasso convenzionale previsto, bensì legale, dalle singole anticipazioni al soddisfo.
Così le cose, nessuna rilevanza può assumere, ai fini del decidere, l'omesso esame delle eccezioni di nullità delle clausole del contratto di apertura del c/a n. 788660.50 del 16.5.2012, formulate nella prima memoria ex art.183 di primo grado, concernenti le condizioni economiche (interessi, spese e commissioni, jus variandi, ecc.) ivi pattuite a corrispettivo delle anticipazioni medesime, dal momento che tali importi non sono mai stati oggetto di pretesa da parte della banca in sede monitoria.
3.) Con un secondo motivo, articolato in più censure, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui - pur avendo accertato la conformità delle clausole 2, 6 e
8, dei contratti di fideiussione dagli stessi sottoscritti, allo schema ABI sanzionato dall'autorità di garanzia - non ne ha fatto derivare la nullità dell'intero contratto, ovvero, in subordine, l'intervenuta decadenza della banca dalla pretesa azionata, per violazione del termine ex art. 1957 c.c., illegittimamente derogato in contratto.
5 Deduce, sotto il primo profilo, l'errata applicazione dell'art. 1419 c.c., in quanto
"è irragionevole immaginare o ritenere che la CA PS (così come ogni altra banca) avrebbe mai accettato una fidejussione privata ab origine dei tre articoli sopra indicati e delle garanzie che da essi derivano a suo favore".
Deduce, in subordine, che il tribunale non ha colto le conseguenze della dichiarazione di nullità dell'art.6 della fidejussione, contenente la deroga da parte dei garanti al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cod. civ., ossia l'intervenuta decadenza nella quale è incorsa la CA PS nell'essersi attivata in via monitoria oltre il termine semestrale di decadenza sancito dal richiamato art. 1957 cod. civ.
3.1) Prima di passare all'esame del motivo su richiamato occorre esaminare l'eccezione, riproposta dalla odierna interveniente cessionaria, circa la natura di contratto autonomo di garanzia, anziché di fideiussione, del contratto di garanzia sottoscritto dagli appellanti (lettera dell'8.5.2002 e successive integrazioni, quanto all'importo massimo garantito, del 5.5.2004 e del 25.5.2004).
Come correttamente evidenziato da parte appellante, l'eccezione è inammissibile perché preclusa dal giudicato interno. Il primo giudice, nel rigettare i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo concernenti la nullità dei contratti in esame, ha, implicitamente, ma necessariamente, qualificato gli stessi come fideiussioni.
L'eventuale erroneità di tale qualificazione (alla stregua dei principi elaborati da
SU n. 11799 del 12.5.2017) andava, pertanto, necessariamente fatta valere con apposito motivo di appello incidentale condizionato avverso la sentenza, nella specie non proposto, non essendo consentita la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. Ne segue che su tale questione si è formato il giudicato interno ed ogni ulteriore valutazione è ormai preclusa.
3.2) Ciò precisato, il motivo è infondato sotto tutti i profili illustrati.
Per un verso, parte appellante ha apoditticamente sostenuto il carattere essenziale, per i contraenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 primo comma c.c., delle clausole affette da nullità, senza fornire alcuna concreta dimostrazione di detto assunto, il cui onere è a carico della parte interessata all'estensione della nullità (Cass.
SU n. 41994/2021 cit.).
6 Evidenzia la Suprema Corte che il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass. Sez. 3 n. 18794 del 4.7.2023; Cass. Sez. 3 n. 6685 del 13.3.2024).
Deve pertanto ritenersi che la sanzione della nullità dell'intero contratto avrebbe dovuto presupporre, nel rispetto dell'onere processuale gravante sulla parte eccipiente la nullità delle clausole in questione, un'analisi (in concreto) della volontà delle parti di far riferimento all'applicazione di dette clausole ai fini del rilascio della garanzia fideiussoria (causa concreta del negozio), non potendo derivare da un'analisi ex officio della gravità della violazione in sé considerata, generatrice, per quanto sopra rilevato, della sola nullità relativa (Sez. 3, n. 26376 del 2024).
Ora, nella specie parte appellante invoca la caducazione del contratto fideiussorio
Contr in forza di un assunto ( così come ogni altra banca, non avrebbe mai accettato una fidejussione privata ab origine dei tre articoli sopra indicati e delle garanzie che da essi derivano a suo favore) tanto generico, quanto privo di univocità logica, sì da teorizzare la stessa inesistenza di qualsivoglia fideiussione in favore di banche al di fuori dello schema ABI sanzionato dalla CA d'Italia, ciò in contrasto con la pratica bancaria, la quale, sia prima, che successivamente, al provvedimento sanzionatorio di cui si discute, ha fatto sempre ricorso alle fideiussioni, sia pure con diversa regolamentazione.
3.3) A ciò si aggiunga, sotto altro profilo, che - come evidenziato dal tribunale e non oggetto di censura da parte degli appellanti - gli opponenti non hanno formulato, con l'atto introduttivo, o comunque tempestivamente, alcuna eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria legata al mancato rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 c.c.
7 Decadenza, questa, che la giurisprudenza consolidata di legittimità ha ritenuto rimessa alla disponibilità delle parti, siccome relativa a diritti disponibili, come tale non rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. n. 3989 del 17.2.2025, Cass. nn. 14194/2022,
28943/2017, 31569/2019), con la conseguenza che "l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito" (Cass. n. 835 del 13.1.2025).
Sicchè, deve ribadirsi - secondo quanto già affermato dal tribunale - che, esclusa la nullità totale del contratto di fideiussione per effetto della eccepita violazione della disciplina antitrust, in ogni caso, la nullità parziale delle clausole contrattuali riproduttive dell'intesa bancaria sanzionata dalla banca d'Italia appare, nel caso in esame, priva di specifico rilievo.
4.) Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti censurano il rigetto, da parte del tribunale, della domanda riconvenzionale proposta con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, nel cui accoglimento insistono.
Al riguardo assumono l'errore del tribunale nel non aver dato corso alla consulenza contabile bancaria, in ordine al ricalcolo del saldo del conto corrente ordinario n. 143.04, sul quale hanno trovato regolamento i conti anticipi 2277.04,
2814.28, 2702.36, 2786.30, oggetto della riconvenzionale, tenendo in considerazione anche gli estratti conto del periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2011 che, pur inizialmente non presenti nel fascicolo telematico del processo, sono stati trasmessi dalla parte opponente al Ctu via pec il 10.2.2021 (vale a dire un giorno prima dell'inizio delle operazioni peritali), nonché depositati telematicamente in data
12.2.2021 (vale a dire il giorno dopo l'inizio delle operazioni peritali).
Assumono, pertanto, che non vi era in realtà alcun motivo, né tantomeno alcuna carenza documentale, che potessero giustificare il mancato espletamento della ctu, ciò anche, e soprattutto, alla luce del recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 3086/2022, in ordine ai poteri di indagine del consulente tecnico del giudice, con particolare e specifico riferimento alla materia contabile – bancaria.
8 Aggiungono che, in ogni caso, il Ctu avrebbe ben potuto ricostruire i movimenti del conto ordinario 143.04 attraverso l'analisi delle movimentazioni contabili dei conti anticipi che su di esso venivano regolati, i cui estratti conto erano stati tempestivamente depositati, e dunque ben presenti agli atti del processo.
Infine, e sotto altro profilo, gli appellanti lamentano l'ulteriore errore commesso dal tribunale, per aver negato che il conto 143.04 beneficiasse degli effetti della concessione di un affidamento, desumibile per il semplice motivo che su di esso venivano regolati contabilmente, sia in dare che in avere, le somme già anticipate a fronte dei quattro c.d. “conti anticipi” e, comunque, desumibile dal documento 6 del fascicolo monitorio, col quale la banca dà atto che “ha provveduto alla revoca di tutti gli affidamenti accordati alla predetta nonché il recesso Parte_3
dai rapporti con la medesima società intrattenuti”.
4.1) L'esame del motivo impone una premessa.
Va rimarcato che la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
e dai fideiussori odierni appellanti, con l'atto di citazione innanzi Parte_3
al tribunale in opposizione al decreto ingiuntivo, contiene - e trae fondamento in - una esplicita richiesta di accertamento di un controcredito di
[...]
Contr
nei confronti di banca derivante, in tesi, dall'indebita Parte_3
percezione di interessi, commissioni e spese sul contratto di conto corrente n. 143.04
e collegati conti anticipi nn. 2277.04, 2814.28, 2702.36, 2786.30, intrattenuti dalla citata società con la banca;
accertamento funzionale alla domanda riconvenzionale, ivi proposta, diretta alla condanna di CA PS alla restituzione dell'indebito
(necessariamente in favore della società correntista).
Ora, deve evidenziarsi che - come correttamente eccepito dalla cessionaria odierna interveniente - venuta meno la presenza processuale della titolare del conto corrente,
a seguito della sua dichiarazione di fallimento, i fideiussori non hanno titolo alcuno per domandare la ripetizione di qualsivoglia somma, in tesi, indebitamente versata da sul conto corrente n. 143.04, con conseguente Parte_3
inammissibilità della domanda riconvenzionale da essi riproposta in appello.
9 4.2) Ma anche ove si dovesse riqualificare la domanda dei fideiussori odierni appellanti quale domanda riconvenzionale di accertamento dell'esistenza del controcredito, finalizzata, non già alla ripetizione di somme, bensì, previa compensazione, al rigetto della domanda proposta dall'attore in via monitoria, il motivo è infondato.
Va infatti ribadita l'inammissibilità della produzione documentale tardivamente effettuata in primo grado, concernente gli estratti conto del conto corrente n. 143.04 concernenti il periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2011.
Tale conclusione appare, infatti, conforme ai principi più volte affermati dalla
Suprema Corte, secondo cui “In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198
c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse” (in termini Cass. Sez. 3 n. 16012 del 7.6.2024; vedasi nello stesso senso Cass. n. 1763 del 2024); tale precisazione - avverte la pronuncia su citata - appare peraltro conforme alla sentenza resa dalle S.U. n.
3086/2022, la quale ha sì consentito la possibilità per il consulente nominato dal giudice in materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., di acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari, ma
“nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista”.
Né in ogni caso - diversamente da quanto apoditticamente in assunto - sarebbe possibile ricostruire i movimenti del conto ordinario 143.04 attraverso l'analisi delle movimentazioni contabili dei conti anticipi, ivi non potendosi evincere, all'evidenza, tutte le operazioni diverse da quelle concernenti i detti c/a.
Assorbita ogni altra questione (compresa quella concernente l'esistenza o meno di un affidamento sul conto n. 143.04), l'appello va in definitiva respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate applicati i parametri medi delle vigenti tabelle, in relazione al valore della domanda e all'attività espletata (e dunque esclusa la voce relativa alla fase di trattazione: Cass. 10206/21).
10 Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento in favore della interveniente delle spese del presente grado, che liquida in €.18.511,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge. dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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