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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore CAPONETTO SALVATORE, Giudice IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3976/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 Difensore_2 Avv. C/o Studio Avv. - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso Ag. entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249020647882000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249020647882000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249020647882000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2571/2025 depositato il 20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e iscritto al R.G. n. 3976/2025 il sig.
Ricorrente_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate e Ader per l'annullamento della Intimazione di Pagamento n° 29620249020647882000 notificata il 7.06.2024 limitatamente ed esclusivamente alle asserite pretese tributarie: IVA, IRPEF e
IRAP “2010” e relativi interessi, sanzioni e accessori.
Veniva dedotta la nullità dell'atto opposto per mancata notifica del sotteso atto come indicato nell'atto opposto e, comunque, di ogni atto prodromico.
Veniva altresì eccepita la intervenuta prescrizione dei crediti (per imposte, sanzioni ed interessi) posti in esecuzione e del diritto a riscuoterli da parte dell'Amministrazione finanziaria, sostenendo che al momento della notifica dell'atto impugnato sono decorsi i relativi termini, che asserisce quinquennali.
Concludeva il ricorso chiedendo l'annullamento della pretesa fiscale di cui all'impugnata intimazione di pagamento. L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha insistito per la conferma integrale della pretesa fiscale.
Le parti intervenute alla odierna udienza hanno rinnovato quanto già ampiamente esposto negli atti scritti.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Si osserva, preliminarmente, che con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di un atto precedente, che non sono stati eccepiti nel momento in cui era stata regolarmente notificata la prodromica cartella di pagamento.
Invero, la Suprema Corte ha affermato che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella della prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Ne consegue che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” (Cfr. Ord. Cass., Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021; nello stesso senso Ord. Cass., Sez. 5, n. 22108 del 5/8/2024). Lo stesso principio è stato ribadito con ordinanza n. 23346/2024 del 27/9/2024, depositata il 29/8/2024 e dalla decisione n. 34416/ 2013 della stessa Corte, Sez.
5, richiamata nella predetta ordinanza nonché dall'ordinanza della stessa Corte
n. 15695, depositata il 17/5/2022.
Orbene, la intimazione di pagamento impugnata contiene la iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio impositore, ex art. 54, comma 5 del D.P.R. 633/1972 e dall'art. 25 del D.LGS 446/1997, di cui all'avviso di accertamento n.
TY301K103845/2013, emesso sulla base degli elementi indicati dallo stesso contribuente nella dichiarazione presentata per il periodo di imposta 2010 e nel
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, atteso che l'ammontare dei ricavi dichiarati risultava inferiore a quello derivante dalla applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62 bis del
Decreto Legge n. 331/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n.
427/1993.
Dalla documentazione prodotta dalla resistente, si rileva che l'atto prodromico all'atto oggi impugnato è stato regolarmente notificato in data 6 febbraio 2014
Nominativo_1presso il domicilio del ricorrente alla signora , incaricata alla ricezione.
Il contribuente ha, quindi, presentato in data 19 febbraio 2018, ossia 4 anni dopo, istanza di definizione agevolata, che comprende tra i carichi tributari anche il ruolo contestato.
L'istanza è stata accolta dall'Agente della Riscossione, ma il contribuente non ha effettuato i relativi pagamenti, pur annettendosi alla stessa il riconoscimento del debito dovuto e la contezza di quanto riportato nell'atto prodromico e oggi ritenuto di non conoscere.
La dialogica conseguenzialità degli atti sopra richiamati rende priva di pregio la eccezione di prescrizione che, pertanto, va rigettata, anche tenendo conto della normativa relativa alla emergenza epidemiologica Covid 19.
La prescrizione è decennale e, comunque, è preservata dalla notifica in data 19 febbraio 2018 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e in data 9 luglio 2018 dalla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, mai opposte, contenenti il ruolo in contestazione.
Inoltre, nessuna prescrizione quinquennale (per sanzioni ed interessi) può ravvisarsi nel caso di specie, anche in considerazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione, vigente durante il periodo emergenziale da COVID 19, dal 08.03.2020 e fino al 31.08.2021, e della proroga dei termini di prescrizione fino al 31.12.2023, in virtù di quanto previsto dall'articolo 68 del DL 18/2020 e dall'art.12 D. Lgs.159/2015.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione IV, rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro 2.000,00 in favore di Agenzia delle Entrate. Così deciso a Palermo nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Presidente – est.
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore CAPONETTO SALVATORE, Giudice IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3976/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 Difensore_2 Avv. C/o Studio Avv. - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso Ag. entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249020647882000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249020647882000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249020647882000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2571/2025 depositato il 20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e iscritto al R.G. n. 3976/2025 il sig.
Ricorrente_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate e Ader per l'annullamento della Intimazione di Pagamento n° 29620249020647882000 notificata il 7.06.2024 limitatamente ed esclusivamente alle asserite pretese tributarie: IVA, IRPEF e
IRAP “2010” e relativi interessi, sanzioni e accessori.
Veniva dedotta la nullità dell'atto opposto per mancata notifica del sotteso atto come indicato nell'atto opposto e, comunque, di ogni atto prodromico.
Veniva altresì eccepita la intervenuta prescrizione dei crediti (per imposte, sanzioni ed interessi) posti in esecuzione e del diritto a riscuoterli da parte dell'Amministrazione finanziaria, sostenendo che al momento della notifica dell'atto impugnato sono decorsi i relativi termini, che asserisce quinquennali.
Concludeva il ricorso chiedendo l'annullamento della pretesa fiscale di cui all'impugnata intimazione di pagamento. L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha insistito per la conferma integrale della pretesa fiscale.
Le parti intervenute alla odierna udienza hanno rinnovato quanto già ampiamente esposto negli atti scritti.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Si osserva, preliminarmente, che con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di un atto precedente, che non sono stati eccepiti nel momento in cui era stata regolarmente notificata la prodromica cartella di pagamento.
Invero, la Suprema Corte ha affermato che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella della prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Ne consegue che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” (Cfr. Ord. Cass., Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021; nello stesso senso Ord. Cass., Sez. 5, n. 22108 del 5/8/2024). Lo stesso principio è stato ribadito con ordinanza n. 23346/2024 del 27/9/2024, depositata il 29/8/2024 e dalla decisione n. 34416/ 2013 della stessa Corte, Sez.
5, richiamata nella predetta ordinanza nonché dall'ordinanza della stessa Corte
n. 15695, depositata il 17/5/2022.
Orbene, la intimazione di pagamento impugnata contiene la iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio impositore, ex art. 54, comma 5 del D.P.R. 633/1972 e dall'art. 25 del D.LGS 446/1997, di cui all'avviso di accertamento n.
TY301K103845/2013, emesso sulla base degli elementi indicati dallo stesso contribuente nella dichiarazione presentata per il periodo di imposta 2010 e nel
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, atteso che l'ammontare dei ricavi dichiarati risultava inferiore a quello derivante dalla applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62 bis del
Decreto Legge n. 331/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n.
427/1993.
Dalla documentazione prodotta dalla resistente, si rileva che l'atto prodromico all'atto oggi impugnato è stato regolarmente notificato in data 6 febbraio 2014
Nominativo_1presso il domicilio del ricorrente alla signora , incaricata alla ricezione.
Il contribuente ha, quindi, presentato in data 19 febbraio 2018, ossia 4 anni dopo, istanza di definizione agevolata, che comprende tra i carichi tributari anche il ruolo contestato.
L'istanza è stata accolta dall'Agente della Riscossione, ma il contribuente non ha effettuato i relativi pagamenti, pur annettendosi alla stessa il riconoscimento del debito dovuto e la contezza di quanto riportato nell'atto prodromico e oggi ritenuto di non conoscere.
La dialogica conseguenzialità degli atti sopra richiamati rende priva di pregio la eccezione di prescrizione che, pertanto, va rigettata, anche tenendo conto della normativa relativa alla emergenza epidemiologica Covid 19.
La prescrizione è decennale e, comunque, è preservata dalla notifica in data 19 febbraio 2018 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e in data 9 luglio 2018 dalla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, mai opposte, contenenti il ruolo in contestazione.
Inoltre, nessuna prescrizione quinquennale (per sanzioni ed interessi) può ravvisarsi nel caso di specie, anche in considerazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione, vigente durante il periodo emergenziale da COVID 19, dal 08.03.2020 e fino al 31.08.2021, e della proroga dei termini di prescrizione fino al 31.12.2023, in virtù di quanto previsto dall'articolo 68 del DL 18/2020 e dall'art.12 D. Lgs.159/2015.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione IV, rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro 2.000,00 in favore di Agenzia delle Entrate. Così deciso a Palermo nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Presidente – est.
Dr. Guido Petrigni