Art. 3.
Istituzione della Fondazione «Latina 2032»
1. Per le finalita' di cui agli articoli 1 e 2, e' istituita la Fondazione «Latina 2032», di seguito denominata «Fondazione», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura. Alla Fondazione possono partecipare la regione Lazio, la provincia di Latina, il comune di Latina e altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le universita'.
2. La Fondazione ha la propria sede nel comune di Latina.
3. Con decreto del Ministro della cultura sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione.
4. La Fondazione svolge altresi' le seguenti attivita':
a) coordina, garantendo inclusione e accessibilita', la sostenibilita' delle iniziative di cui all'articolo 2;
b) effettua la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace;
c) contribuisce a promuovere le tradizioni locali delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, al fine di preservare e valorizzare l'identita' culturale della citta';
d) monitora e favorisce la conservazione e la tutela del patrimonio storico, anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della citta' per le generazioni future;
e) incoraggia e promuove la ricerca storica e il reperimento della documentazione, anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi virtuali dedicati alla storia della citta' e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo.
5. La Fondazione e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
All'attivita' di cui al primo periodo il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Per la durata delle iniziative di cui all'articolo 2, la Fondazione redige annualmente un rendiconto consuntivo, da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
Istituzione della Fondazione «Latina 2032»
1. Per le finalita' di cui agli articoli 1 e 2, e' istituita la Fondazione «Latina 2032», di seguito denominata «Fondazione», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura. Alla Fondazione possono partecipare la regione Lazio, la provincia di Latina, il comune di Latina e altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le universita'.
2. La Fondazione ha la propria sede nel comune di Latina.
3. Con decreto del Ministro della cultura sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione.
4. La Fondazione svolge altresi' le seguenti attivita':
a) coordina, garantendo inclusione e accessibilita', la sostenibilita' delle iniziative di cui all'articolo 2;
b) effettua la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace;
c) contribuisce a promuovere le tradizioni locali delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, al fine di preservare e valorizzare l'identita' culturale della citta';
d) monitora e favorisce la conservazione e la tutela del patrimonio storico, anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della citta' per le generazioni future;
e) incoraggia e promuove la ricerca storica e il reperimento della documentazione, anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi virtuali dedicati alla storia della citta' e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo.
5. La Fondazione e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
All'attivita' di cui al primo periodo il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Per la durata delle iniziative di cui all'articolo 2, la Fondazione redige annualmente un rendiconto consuntivo, da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.