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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 10059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10059 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24307 2025 RG
FRA
e n.q. di esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2 nei confronti del minore Avv. RAPINI Parte_1
BENEDETTA
E
il Funzionario Dott. VENTURA FLAVIO CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente meglio indicata in epigrafe ha chiesto la corresponsione dei ratei della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, provvidenza riconosciuta al minore a seguito di decreto di omologa del 1.7.2024, a decorrere dalla domanda amministrativa del 25.10.2022.
L' , costituitosi tempestivamente, ha dedotto che la prestazione era CP_1
stata liquidata come da documentazione allegata (valuta 20 agosto 2025). Alla odierna udienza la parte ricorrente ha chiesto quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Osserva il Giudice che conformemente alle conclusioni delle parti debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere non esistendo alcun residuo motivo di disputa sostanziale legittimante la decisione nel merito di questo Giudice.
Deve, tuttavia, contestualmente constatarsi il ritardo dell'istituto nella liquidazione della provvidenza richiesta avendo la parte ricorrente comprovato la sussistenza dei requisiti in capo al minore non solo sanitari
(ATP ritualmente e tempestivamente notificato) ma anche degli ulteriori requisiti, dimostrando altresì il tempestivo invio del relativo modello
(AP70).
Orbene se è vero che la legge prevede che l'Ente debba esaurire la verifica entro il termine di gg. 120 dalla notifica del decreto di omologa dell'ATP, è anche vero che in seguito la parte ricorrente ha comprovato di aver trasmesso all'Ente anche la ulteriore documentazione e quindi il ritardo appare ingiustificato se si considera al fine, che è stato ampiamento consentito di completare la procedura liquidatoria nel termine di legge.
Ne consegue che, essendo emerso che l' ha provveduto alla CP_2
liquidazione in ritardo rispetto alla notifica del decreto e della comunicazione dei dati rilevanti, le spese andranno poste a carico dello stesso.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al CP_1 pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.860,00, da distrarre.
Così deciso in Roma, all'udienza del 10.10.2025 Il Giudice