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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG. 2962/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2962/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Giovanna Gaudenzi e dell'avv. TORSANI LEONARDO, elettivamente domiciliato in Viale San Lorenzo n. 2 47838 Riccione presso il difensore avv. TORSANI LEONARDO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BRAVI SARA e dell'avv. SPAGNUOLO (CANCELLATO VOLONTARIAMENTE DAL 12 NOVEMBRE 2024) VIA TORRE 18 48026 RUSSI - CP_2 C.F._2 FRAZIONE SAN PANCRAZIO;
C/O AVV. G. Parte_2 C.F._3 SPAGNUOLO VIA TORRE 18 SAN PANCRAZIO-RUSSI; CP_3
) VIA TORRE 18 C/O AVV SPAGNUOLO 48026 RUSSI;
, C.F._4 elettivamente domiciliato in C/O AVV. SPAGNUOLO VIA TORRI 18 SAN PANCRAZIO
– RUSSI presso il difensore avv. BRAVI SARA
CONVENUTA con la chiamata in causa di
(C.F. e P.IVA ) rappresentato e difeso Controparte_4 P.IVA_2 dall'avv. Michele Gurioli del foro di Forlì e dall'Avv. COLIVA MASSIMO VIA GALLIERA 19 40121 BOLOGNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Coliva in Bologna, via Galliera 19 TERZO CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 26.9.2024.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
, dopo aver esperito il procedimento di cui agli artt. Parte_1
696 bis c.p.c. e 8 l. n. 24/2017, ha convenuto in giudizio
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni contraria disattesa
e respinta, accertata e dichiarata la responsabilità della soc.
[...]
per i titoli e le causali di cui in ricorso, Controparte_1 condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore del Sig. complessivamente Parte_1 quantificati in euro 100.207,40 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del deposito del ricorso al saldo, salva quella maggiore o minore somma che risulterà equa o di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario spese generali, cpa ed iva come per legge sia della fase di accertamento tecnico preventivo sia della presente fase di merito, da distrarsi in favore degli Avvocati Leonardo Torsani e Giovanna Gaudenzi che si dichiarano antistatari”.
In sintesi, l'attore, di anni 62 al momento dei fatti, domanda il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del fatto di aver subito l'asportazione del lobo polmonare destro sul presupposto di essere affetto da patologia tumorale quando in realtà il tumore era inesistente.
In particolare, e secondo quanto riscontrato dai CTU nella fase dell'istruzione preventiva, l'attore ha subito, in data 27.3.2013, una ampia resezione polmonare a seguito di una diagnosi di
“positività per adenocarcinoma”; in realtà, il referto microbiologico, i cui risultati però sono giunti solo il 4.4.2013,
e cioè dopo l'intervento, attestava la positività per “micobatteri”; in altre parole, il tumore al polmone era inesistente, la corretta diagnosi della patologia di cui soffriva era di “tubercolosi polmonare del lobo superiore destro” e l'intervento realizzato non era necessario.
Dal suddetto inadempimento sarebbe derivato un danno iatrogeno pari al 25% - 7%, con un aumento del 20% del punto base per personalizzazione, oltre a un danno patrimoniale consistente nelle spese di CTU, spese vive e spese legali dell'espletato procedimento ex art. 696 bis c.p.c. – art. 8 l. 24/2017.
Cont Si è costituita (di seguito anche , Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: “In via preliminare: - disporre il differimento a data successiva dell'udienza già fissata per il giorno 14/04/2022, con assegnazione di un congruo termine per la notifica dell'atto di chiamata in causa
e per la costituzione del terzo, allo scopo di consentire alla resistente l'estensione del Controparte_1 contraddittorio nei confronti di (GIÀ Controparte_4 Parte_3
, in persona del Direttore Generale e legale
[...] rappresentante pro tempore, con sede legale in via De Pt_3
Gasperi, (cod. fisc. e p.iva , quale esclusiva P.IVA_2 responsabile sia degli accertamenti preoperatori che interessarono il sig. presso i nosocomi di Faenza, di Lugo e/o di Pt_1 Pt_3 dell'indicazione all'intervento chirurgico e della sua esecuzione, nonché, infine, della gestione del decorso postoperatorio del paziente per quanto descritto in narrativa, nonché, subordinatamente, per essere dalla stessa rimborsata/manlevata per quanto dovesse essere condannata a pagare in favore del ricorrente per accertate responsabilità del personale facente capo all'ente chiamato in causa;
Nel merito: a) in via principale: respingere integralmente le domande proposte dal ricorrente nei confronti di
, in quanto infondate in fatto e in diritto Controparte_1
e, conseguentemente, dichiarare la concludente esente da ogni responsabilità; b) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualche responsabilità, in tutto o in parte, della concludente, anche in via solidale con accertare e determinare le Controparte_4 rispettive porzioni di responsabilità, limitando l'eventuale condanna della concludente alla quota di sua competenza e, in ogni caso, condannare a rimborsare a Controparte_4 CP_1
qualsivoglia somma che quest'ultima fosse chiamata a
[...] corrispondere al ricorrente, in forza del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale rispetto alle circostanze di cui è causa;
c) sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualche responsabilità, in tutto o in parte, di per i fatti di cui è causa, Controparte_1 dichiarare tenuta a manlevare e tenere indenne Controparte_4 da quanto quest'ultima sarà eventualmente Controparte_1 obbligata a pagare in conseguenza di accertate responsabilità del predetto ente e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalla struttura al ricorrente in conseguenza di prestazioni e/o responsabilità imputabile alla terza chiamata;
d)
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa”.
Con riferimento all'an della responsabilità, la struttura convenuta ha contestato la propria responsabilità in quanto sia gli accertamenti preoperatori a cui venne sottoposto il sig. Pt_1 sia l'indicazione all'intervento, l'esecuzione di quest'ultimo e la gestione del postoperatorio non le sono riferibili, essendo da ricondurre al personale dipendente della (ora Parte_4 [...]
che ebbe in cura il paziente presso gli Ospedali di CP_4
Faenza, di Lugo e di inoltre, l'asserito ritardo nell'invio Pt_3 dei risultati degli esami microbiologici ai quali sarebbe imputabile, almeno in parte, l'errore diagnostico in questione è imputabile alla (già) facendo capo a quest'ultima Parte_4 il Dipartimento di Sanità Pubblica (Area di Igiene e Sanità Pubblica) che provvide alle analisi ed alla loro trasmissione. Quanto al danno richiesto, ha contestato la quantificazione del danno operata dall'attore, in particolare l'aumento per la personalizzazione.
Autorizzata la chiamata del terzo (d'ora in avanti anche CP_4
) – ancorché questi non avesse partecipato al procedimento ex CP_4 art. 8 l. n. 24/2017 – questa si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, in rito: dichiarare l'improcedibilità della domanda rivolta nei confronti della conchiudente per violazione dell'art. 8 L. 24/2017; ancora in via preliminare, in rito: disporre il mutamento del rito da sommario ad ordinario ai sensi dell'art.702 ter comma 2° c.p.c.; nel merito: rigettare ogni domanda svolta nei confronti della conchiudente siccome infondata in fatto e in diritto e comunque indimostrata. Col favore delle spese. In via istruttoria, si chiede fin d'ora la rinnovazione della CTU medico legale, stante
l'inopponibilità della relazione svolta ex art. 696 bis c.p.c., con la nomina di altri consulenti d'ufficio, atteso che l'affidamento dell'incarico peritale agli stessi consulenti con gli stessi quesiti non costituirebbe rinnovazione, ma ripetizione della stessa consulenza, della quale si conoscono già le conclusioni. Ciò al fine di garantire l'insussistenza di qualsiasi pregiudizio (ossia di un giudizio precedentemente formulato in assenza di una delle parti), sin dall'origine dell'espletamento dell'incarico.”.
La causa è stata istruita mediante richiesta di chiarimenti al CTU all'udienza del 27.3.2024; all'udienza del 26.9.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 26.3.2024 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del 1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
Pare utile riepilogare brevemente i principi di diritto in tema di responsabilità medica rilevanti nel caso di specie. L'azione del paziente nei confronti della struttura sanitaria ha pacificamente natura contrattuale, e ciò anche per i fatti avvenuti prima della l. n. 24/2017, che ha espressamente sancito la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria (cfr. art. 7 l. n.
24/2017). Gli oneri probatori gravanti sul paziente danneggiato sono stati delineati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “Una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che
l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art.
1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218). Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta vuol dire che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia è si eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis è nella specie mancato per causa non imputabile al medico. Ne discende che, se resta ignota anche mediante
l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, leconseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore.” (Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28992). Il danneggiato, dunque, deve allegare l'inadempimento specifico della struttura – o del sanitario, il che è lo stesso dal momento che la struttura risponde per fatto proprio dell'operato dei medici di cui si avvale per eseguire la propria prestazione, non trattandosi di responsabilità per fatto altrui (cfr. Cassazione civile sez. III,
11/11/2019, n.28987) – provare l'aggravamento o l'insorgenza della patologia (danno evento) ed il nesso causale tra questo e la condotta del debitore. La struttura deve, invece, provare o l'adempimento, ossia l'aver rispettato tutte le leges artis, o che l'inadempimento
è dipeso da cause alla stessa non imputabili. Per quanto poi concerne, specificamente, la modalità di accertamento del nesso di causa, è sufficiente osservare che le regole che presiedono tale giudizio sono quelle elaborate in materia penalistica (artt. 40 e
41 c.p.): condicio sine qua non – ci si deve cioè chiedere se, eliminando una certa condotta, che si assume fattore causale dell'evento, quest'ultimo, per come concretamente verificatosi (hic et nunc), avrebbe ugualmente avuto luogo, conducendo tale indagine in base alla probabilità statistica e logica (per cui anche un fattore causale che causa l'evento in una bassa percentuale di casi può essere ritenuto causa dell'evento laddove siano da escludere gli altri possibili fattori causali alternativi) – e principio di equivalenza causale, per cui il fatto che più concause abbiano concorso nel determinismo dell'evento non esclude il rapporto di causalità tra ciascuna di esse e l'evento stesso. Deve poi osservarsi, con riguardo alla personalizzazione del danno biologico, che questo si condivide il pacifico e consolidato orientamento per cui “In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. 7513/2018).
Quanto al tema dell'opponibilità della CTU espletata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis – art. 8 l. 24/2017 nei confronti di soggetti che non abbiano partecipato a tale procedimento si osserva quanto segue. Ferma l'opportunità che vi sia piena simmetria tra le parti del procedimento ex art. 8 l. 24/2017 e del successivo giudizio di merito allo scopo di assicurare la concentrazione delle valutazioni di carattere tecnico nella fase dell'istruzione preventiva e di favorire la conciliazione cui quel procedimento tende, si ritiene - sulla scorta dell'indirizzo adottato dall'intestato Tribunale – che il principio del contraddittorio non osti all'utilizzabilità, nel giudizio di merito, della CTU espletata nel procedimento ex art. 8 l. 24/2017 al quale non abbiano preso parte tutte le parti del giudizio di merito.
Il tema è stato già compiutamente affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, con una recente pronuncia, della quale pare utile riportare integralmente la pertinente parte motiva: “…la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito ed è liberamente valutabile dal giudice, che può trarne elementi di prova anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Pur essendo privo di ogni efficacia di prova privilegiata nel successivo giudizio di merito, esso costituisce comunque un documento pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito. Esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all'accertamento tecnico
(Cass. n. 18567 del 2018). Ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass.
n. 13229 del 2015). In particolare, la relazione conclusiva dell'ATP al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato (v. Cass. n. 25162 del
2020, sulla possibilità di valorizzare e porre a base del convincimento del giudice, come prova atipica, anche la parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta). La parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell'accertamento tecnico ante causam, non può utilmente disinteressarsene per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione (v.
Cass. n. 8459 del 2020, là dove segnala che la categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio). Essa dispone di tutti gli strumenti processuali per prendere posizione e difendersi in relazione ad esso, confutandone l'attendibilità e la concludenza, richiedendo se del caso una consulenza tecnica per approfondire ulteriormente, alla luce delle proprie osservazioni, i profili tecnici di rilievo, o articolando altri mezzi istruttori, in relazione agli altri presupposti richiesti dalla legge per
l'accoglimento delle domande avversarie (nel caso di specie, avrebbe potuto essere oggetto di approfondimento istruttorio se la gestante avesse in effetto espresso la sua determinazione ad abortire in caso di anomalie fetali preventivamente accertate). Non può, viceversa, il giudice, a fronte di una relazione di ATP ritualmente introdotta nel giudizio di merito, legittimamente ritenere di poter trarre dalla stessa elementi a fondamento del suo convincimento della responsabilità dei danneggianti e al contempo ritenerla tamquam non esset, e cioè inopponibile nei confronti del soggetto tenuto a manlevarli, rigettando la domanda nei suoi confronti perché sfornita di prova, segnatamente qualora (come nella specie) nessuna eccezione sia stata sollevata in proposito dalla parte interessata.” (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 25/11/2022) 24-03-2023, n. 849). Va disattesa, dunque, l'affermazione del terzo chiamato secondo CP_4 cui, non avendo egli partecipato al procedimento di istruzione preventiva, la CTU espletata in quel procedimento non gli sia opponibile. Il principio del contraddittorio risulta, infatti, pienamente rispettato per il fatto che chi non ha partecipato all'ATP può allegare aspetti di carattere tecnico non considerati dai CTU e non emersi nell'ambito del procedimento ex art. 8 l. 24/2017, imponendo così un'integrazione (o anche una rinnovazione) degli accertamenti peritali. Laddove, però, il soggetto che abbia partecipato al solo giudizio di merito si limiti a rilevare l'inopponibilità a sé della CTU ovvero non introduca aspetti nuovi, non vi sarà alcuna necessità di procedere ad un supplemento di indagini peritali, senza che possa dirsi leso il principio del contraddittorio.
Nel caso di specie, la terza chiamata si è limitata a contestare la propria responsabilità, sostenendo la integrale responsabilità della convenuta, senza introdurre alcun elemento nuovo. Ne consegue che la relazione conclusiva del procedimento ex art. 8 l. 24/2017 è sufficiente a fondare la decisione. Da ultimo va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da per omesso esperimento dell'ATP nei suoi confronti CP_4 poiché l'improcedibilità non si estende alla chiamata del terzo
(analogamente in tema di mediazione obbligatoria cfr. ex multis Trib.
Mantova, sez. I, 14 giugno 2016).
Venendo al merito, con riferimento all'an della responsabilità si osserva quanto segue.
La CTU, da condividersi integralmente dato il congruo percorso logico seguito e le condivisibili argomentazioni, ha confermato in sostanza l'inesistenza della patologia tumorale per la quale l'attore è stato operato al polmone.
Il fatto che sia stato erroneamente diagnosticato un tumore che ha determinato l'asportazione chirurgica di parte del polmone e che l'operazione chirurgica è avvenuta in assenza del riscontro dell'Igiene Pubblica che ha disatteso la diagnosi ed accertato che in realtà il D'NE aveva la tubercolosi, non è seriamente in contestazione tra le parti. Si vuol dire che le parti non hanno contestato né il fatto che la diagnosi fosse errata né il fatto che l'operazione non fosse necessaria.
Cont Discutono invero le parti – e – circa l'esatta CP_4 individuazione del soggetto responsabile, ciascuna negando la
Cont propria responsabilità. sostiene di non essere responsabile poiché tutte le prestazioni sanitarie sono state rese da personale dell' (compresa l'equipe operatoria); nega nel merito la CP_4 CP_4 propria responsabilità in quanto l'errore commesso in fase chirurgica, cioè aver dato avvio alla operazione senza il riscontro dell'Igiene Pubblica, annullerebbe gli errori effettuati in fase di diagnosi.
Orbene, va considerata sicuramente Controparte_1 responsabile essendo la struttura ove è stata resa la prestazione sanitaria nei confronti del paziente. Come si è visto, la struttura sanitaria risponde per fatto proprio dell'operato dei medici di cui si avvale per eseguire la propria prestazione, non trattandosi di responsabilità per fatto altrui.
Va altresì considerata responsabile l' in quanto la prestazione CP_4 sanitaria complessivamente intesa, ossia nella parte diagnostica e nella parte chirurgica, è stata resa da suoi dipendenti.
Nei rapporti interni tra i soggetti responsabili (art. 2055 c.c.) la responsabilità deve essere così ripartita. Il momento diagnostico fa capo interamente all' ; il momento chirurgico deve essere CP_4 invece attribuito sia a , quale struttura ove Controparte_1
è stata resa l'operazione, sia all' , quale struttura sanitaria CP_4 di cui sono dipendenti i membri dell'equipe medica.
In entrambi i segmenti richiamati si sono verificati errori.
Nel segmento diagnostico, ove è stato sottovalutato il dato amnanestico relativo al fatto che il paziente era stato in Senegal
e che dunque i sintomi riportati ben potevano essere ricondotti ad una tubercolosi e dove in sostanza, mediante una concatenazione di errate valutazioni, meglio descritte in CTU, si è giunti alla
“perentoria” indicazione di trattamento chirurgico.
Nel segmento chirurgico ove si è proceduto alla operazione chirurgica senza la previa acquisizione della certezza della diagnosi data dagli esiti del riscontro microbiologico.
Gli errori commessi in entrambi i segmenti richiamati hanno efficacia causale efficiente rispetto all'evento verificatosi sicché è possibile predicare per ciascuna condotta un contributo causale al verificarsi finale del danno. Così all'evidenza, se in fase diagnostica l'errore non fosse stato commesso, allora non ci sarebbe stato il danno derivante dalla operazione;
se in fase chirurgica non fosse stato commesso l'errore di procedere in assenza delle acquisizioni definitive sulla certezza della diagnosi, l'evento non si sarebbe verificato. Trattasi dunque di concorso di cause (41 c.p.) che determina la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. La responsabilità va distribuita all'80 % nella fase diagnostica ed al 20% nella fase chirurgica. E dunque con riferimento ai soggetti del processo: 90% all' (80% fase diagnostica e metà della fase CP_4 chirurgica), 10% a MCH. La ripartizione in termini di 80-20% di responsabilità attribuita a ciascuna fase si giustifica sulla base delle considerazioni svolte dal CTU secondo cui: “il peso della responsabilità chirurgica sia per il mancato approfondimento diagnostico (negligenza), sia soprattutto per l'omessa attesa dei dati microbiologici (imprudenza) è stato inoppugnabilmente mitigato dalla insidiosità dell'altrui autorevole erronea diagnosi, fatto che per certi versi è equiparabile ad un ostacolo concettuale quasi insormontabile, potendo il caso in esame avvicinarsi, ma non coincidere, con gli ambiti di speciale difficoltà, attenuandosi insomma sensibilmente la connessa responsabilità del mancato adempimento.
11) Prova ne sia che con una diagnosi di ammissione scevra dalla fuorviante tassatività di quella redatta dall'Oncologo, anche il
Chirurgo molto probabilmente non si sarebbe sentito legittimato a procedere spedito alla lobectomia senza il debito supporto diagnostico.
12) Per non dir poi della stessa presentazione del reperto tubercolare ingannevolmente disposto in modo pluricentrico e parapleurico, proprio come può avvenire per la localizzazione adeno- carcinomatosa.
13) In tal senso per il Chirurgo le oggettive difficoltà della diagnosi differenziale insieme all'incrementato rischio di cadere in fallo imputabile all'erronea cogente premessa dell' sono Pt_5 valse nel caso ora sub iudice a decurtarne largamente la quota di responsabilità ed a rimetterla a carico dell' senza la cui Pt_5 prescrizione vincolante, la successiva catena infausta non sarebbe approdata all'epilogo dannoso, cui ha concorso indiscutibilmente la cruciale, è il caso di sottolinearlo, ritardata trasmissione del referto microbiologico da parte dell'Igiene Pubblica. 14) All'Oncologo innanzitutto, all'Igiene Pubblica poi ed infine, ma in forma minima, anche al è addebitabile il gravame CP_6 dell'errata lobectomia”.
Nei confronti dell'attore allora e Controparte_1 [...]
sono interamente responsabili per il risarcimento del danno CP_4
(si reputa che, atteso il tenore della domanda di CP_1
avente ad oggetto l'accertamento esclusivo della
[...] responsabilità di , vi sia estensione automatica della domanda CP_4 dell'attore nei confronti di ). CP_4
Nei rapporti interni tra corresponsabili, la domanda spiegata dalla
Cont
è fondata nei limiti del 90% nei confronti della terza chiamata.
Si viene allora alla liquidazione del danno subito dall'attore.
Danno biologico permamente: Passando quindi alla liquidazione del quantum del danno non patrimoniale risarcibile, occorre innanzitutto rilevare che, in mancanza della tabella unica nazionale, per la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale relativo a lesioni di non lieve entità (eccedenti i nove punti percentuali), il Tribunale aderisce ai criteri stabiliti dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia, adottando, quindi, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una "vocazione" nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità
(Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass.
Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011; n. 5243 del 6 marzo
2014). Come altresì chiarito dalla Suprema Corte, inoltre, la liquidazione deve avvenire in base alle tabelle vigenti al momento della liquidazione (per tutte Cass., Sez. 3, 28.02.2017 n. 5013).
Si precisa che tali valori, individuati dalle Tabelle di Milano aggiornate al 2024, sono comprensivi anche della componente descrittiva costituita dalla sofferenza morale presuntivamente accertata in ragione dell'età del danneggiato, dell'entità degli esiti invalidanti anatomo-funzionali e delle relative presumibili ripercussioni di carattere dinamico-relazionale/esistenziale.
Il danno biologico permanente riscontrato dal CTU è pari al 25%.
Il danno che sarebbe comunque residuato per aver contratto la tubercolosi è pari al 7%. Posto che si tratta di menomazioni preesistenti concorrenti, il danno differenziale iatrogeno va individuato quantificando monetariamente l'invalidità attuale e sottraendo a tale somma il valore monetario dell'invalidità che sarebbe residuata (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 11/11/2019, n.
28986 (rv. 656174-02), per cui “In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti
"concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.”).
Di conseguenza, escludendo l'aumento per personalizzazione, non essendo state allegate circostanze di natura eccezionale idonee a fondarla, occorre sottrarre dall'importo di € 108.012,00 (25% di invalidità) l'importo di € 12.709,00 (7%) ottenendosi così la somma di € 95.303. Danno patrimoniale: l'attore domanda quali voci di danno il costo
CCTTUU per € 1525,00, come da fattura allegata e le spese legali - compenso difensore e spese vive – per il procedimento ex art. 8 l.
24/2017. Si ritiene di dover prendere in considerazioni le spese indicate nella liquidazione delle spese giudiziali (“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c.. La parte vittoriosa ha, poi, diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma,
c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” Sezione seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, con Ordinanza n. 21085”.)
Cont In definitiva e vanno condannate a pagare in solido tra CP_4 loro a la somma di euro 95.303. Parte_1
va condannata a pagare a il 90% Parte_6 Controparte_1 dell'importo riconosciuto dovuto all'attore a titolo di danno biologico.
Trattandosi di debiti di valore, la somma riconosciuta va devalutata alla data dell'evento, che può essere individuata al 6.3.2013 quale data mediana dell'iter sanitario dell'attore e rivalutata con interessi al tasso legale sino alla data della presente sentenza.
Cont Le spese di lite di questo giudizio seguono la soccombenza: e vanno condannata a pagare le spese di lite di questo CP_4 giudizio a va condannata a pagare le Parte_1 CP_4
Cont spese di lite sostenute da , liquidate con valori prossimi ai medi, non ravvisandosi ragioni per discostarsene, avendo riguardo allo scaglione determinato dal quantum risarcitorio riconosciuto. Cont
- e non non essendo stata parte - a rifondere le spese di CP_4 lite dell'ATP a che si liquidano in euro 3827 per Parte_1 compensi, oltre accessori, euro 1525 per CTU (cfr doc. all. 34 attore) e spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) accertata la responsabilità di e Controparte_1
in relazione ai fatti di causa, condanna CP_4 [...]
e al pagamento in favore di Controparte_1 CP_4 [...]
in solido tra loro della somma pari ad euro € 95.303 a Pt_1 titolo di danno biologico, il tutto oltre devalutazione e interessi come indicato in motivazione sino alla data della presente sentenza e oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo;
b) in accoglimento della domanda spiegata da Controparte_1
nei confronti di condanna quest'ultima al
[...] Parte_6 pagamento in favore di di un importo Controparte_1 pari alla 90% di quanto dovuto da a Controparte_1
a titolo di danno biologico, oltre interessi dalla Parte_1 data della presente sentenza al soddisfo;
c) condanna alla refusione delle spese Controparte_1 del giudizio di ATP sostenute da , liquidate in € 3.827 Parte_1 per compensi, € 1.525 per CTU, oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo da distrarsi in favore degli Avvocati Giovanna
Gaudenzi e Leonardo Torsani dichiaratasi antistatari;
d) condanna e in solido CP_1 Controparte_1 CP_4 tra loro alla refusione delle spese di questo giudizio sostenute da liquidate in € 14.000 oltre spese vive, 15%, iva e Parte_1 cpa se dovute e come per legge, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo da distrarsi in favore degli Avvocati
Giovanna Gaudenzi e Leonardo Torsani dichiaratasi antistatari;
e) condanna alla refusione delle spese di questo CP_4 giudizio sostenute da , liquidate in € Controparte_1
14.000 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Ravenna, 29.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2962/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Giovanna Gaudenzi e dell'avv. TORSANI LEONARDO, elettivamente domiciliato in Viale San Lorenzo n. 2 47838 Riccione presso il difensore avv. TORSANI LEONARDO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BRAVI SARA e dell'avv. SPAGNUOLO (CANCELLATO VOLONTARIAMENTE DAL 12 NOVEMBRE 2024) VIA TORRE 18 48026 RUSSI - CP_2 C.F._2 FRAZIONE SAN PANCRAZIO;
C/O AVV. G. Parte_2 C.F._3 SPAGNUOLO VIA TORRE 18 SAN PANCRAZIO-RUSSI; CP_3
) VIA TORRE 18 C/O AVV SPAGNUOLO 48026 RUSSI;
, C.F._4 elettivamente domiciliato in C/O AVV. SPAGNUOLO VIA TORRI 18 SAN PANCRAZIO
– RUSSI presso il difensore avv. BRAVI SARA
CONVENUTA con la chiamata in causa di
(C.F. e P.IVA ) rappresentato e difeso Controparte_4 P.IVA_2 dall'avv. Michele Gurioli del foro di Forlì e dall'Avv. COLIVA MASSIMO VIA GALLIERA 19 40121 BOLOGNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Coliva in Bologna, via Galliera 19 TERZO CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 26.9.2024.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
, dopo aver esperito il procedimento di cui agli artt. Parte_1
696 bis c.p.c. e 8 l. n. 24/2017, ha convenuto in giudizio
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni contraria disattesa
e respinta, accertata e dichiarata la responsabilità della soc.
[...]
per i titoli e le causali di cui in ricorso, Controparte_1 condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore del Sig. complessivamente Parte_1 quantificati in euro 100.207,40 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del deposito del ricorso al saldo, salva quella maggiore o minore somma che risulterà equa o di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario spese generali, cpa ed iva come per legge sia della fase di accertamento tecnico preventivo sia della presente fase di merito, da distrarsi in favore degli Avvocati Leonardo Torsani e Giovanna Gaudenzi che si dichiarano antistatari”.
In sintesi, l'attore, di anni 62 al momento dei fatti, domanda il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del fatto di aver subito l'asportazione del lobo polmonare destro sul presupposto di essere affetto da patologia tumorale quando in realtà il tumore era inesistente.
In particolare, e secondo quanto riscontrato dai CTU nella fase dell'istruzione preventiva, l'attore ha subito, in data 27.3.2013, una ampia resezione polmonare a seguito di una diagnosi di
“positività per adenocarcinoma”; in realtà, il referto microbiologico, i cui risultati però sono giunti solo il 4.4.2013,
e cioè dopo l'intervento, attestava la positività per “micobatteri”; in altre parole, il tumore al polmone era inesistente, la corretta diagnosi della patologia di cui soffriva era di “tubercolosi polmonare del lobo superiore destro” e l'intervento realizzato non era necessario.
Dal suddetto inadempimento sarebbe derivato un danno iatrogeno pari al 25% - 7%, con un aumento del 20% del punto base per personalizzazione, oltre a un danno patrimoniale consistente nelle spese di CTU, spese vive e spese legali dell'espletato procedimento ex art. 696 bis c.p.c. – art. 8 l. 24/2017.
Cont Si è costituita (di seguito anche , Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: “In via preliminare: - disporre il differimento a data successiva dell'udienza già fissata per il giorno 14/04/2022, con assegnazione di un congruo termine per la notifica dell'atto di chiamata in causa
e per la costituzione del terzo, allo scopo di consentire alla resistente l'estensione del Controparte_1 contraddittorio nei confronti di (GIÀ Controparte_4 Parte_3
, in persona del Direttore Generale e legale
[...] rappresentante pro tempore, con sede legale in via De Pt_3
Gasperi, (cod. fisc. e p.iva , quale esclusiva P.IVA_2 responsabile sia degli accertamenti preoperatori che interessarono il sig. presso i nosocomi di Faenza, di Lugo e/o di Pt_1 Pt_3 dell'indicazione all'intervento chirurgico e della sua esecuzione, nonché, infine, della gestione del decorso postoperatorio del paziente per quanto descritto in narrativa, nonché, subordinatamente, per essere dalla stessa rimborsata/manlevata per quanto dovesse essere condannata a pagare in favore del ricorrente per accertate responsabilità del personale facente capo all'ente chiamato in causa;
Nel merito: a) in via principale: respingere integralmente le domande proposte dal ricorrente nei confronti di
, in quanto infondate in fatto e in diritto Controparte_1
e, conseguentemente, dichiarare la concludente esente da ogni responsabilità; b) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualche responsabilità, in tutto o in parte, della concludente, anche in via solidale con accertare e determinare le Controparte_4 rispettive porzioni di responsabilità, limitando l'eventuale condanna della concludente alla quota di sua competenza e, in ogni caso, condannare a rimborsare a Controparte_4 CP_1
qualsivoglia somma che quest'ultima fosse chiamata a
[...] corrispondere al ricorrente, in forza del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale rispetto alle circostanze di cui è causa;
c) sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualche responsabilità, in tutto o in parte, di per i fatti di cui è causa, Controparte_1 dichiarare tenuta a manlevare e tenere indenne Controparte_4 da quanto quest'ultima sarà eventualmente Controparte_1 obbligata a pagare in conseguenza di accertate responsabilità del predetto ente e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalla struttura al ricorrente in conseguenza di prestazioni e/o responsabilità imputabile alla terza chiamata;
d)
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa”.
Con riferimento all'an della responsabilità, la struttura convenuta ha contestato la propria responsabilità in quanto sia gli accertamenti preoperatori a cui venne sottoposto il sig. Pt_1 sia l'indicazione all'intervento, l'esecuzione di quest'ultimo e la gestione del postoperatorio non le sono riferibili, essendo da ricondurre al personale dipendente della (ora Parte_4 [...]
che ebbe in cura il paziente presso gli Ospedali di CP_4
Faenza, di Lugo e di inoltre, l'asserito ritardo nell'invio Pt_3 dei risultati degli esami microbiologici ai quali sarebbe imputabile, almeno in parte, l'errore diagnostico in questione è imputabile alla (già) facendo capo a quest'ultima Parte_4 il Dipartimento di Sanità Pubblica (Area di Igiene e Sanità Pubblica) che provvide alle analisi ed alla loro trasmissione. Quanto al danno richiesto, ha contestato la quantificazione del danno operata dall'attore, in particolare l'aumento per la personalizzazione.
Autorizzata la chiamata del terzo (d'ora in avanti anche CP_4
) – ancorché questi non avesse partecipato al procedimento ex CP_4 art. 8 l. n. 24/2017 – questa si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, in rito: dichiarare l'improcedibilità della domanda rivolta nei confronti della conchiudente per violazione dell'art. 8 L. 24/2017; ancora in via preliminare, in rito: disporre il mutamento del rito da sommario ad ordinario ai sensi dell'art.702 ter comma 2° c.p.c.; nel merito: rigettare ogni domanda svolta nei confronti della conchiudente siccome infondata in fatto e in diritto e comunque indimostrata. Col favore delle spese. In via istruttoria, si chiede fin d'ora la rinnovazione della CTU medico legale, stante
l'inopponibilità della relazione svolta ex art. 696 bis c.p.c., con la nomina di altri consulenti d'ufficio, atteso che l'affidamento dell'incarico peritale agli stessi consulenti con gli stessi quesiti non costituirebbe rinnovazione, ma ripetizione della stessa consulenza, della quale si conoscono già le conclusioni. Ciò al fine di garantire l'insussistenza di qualsiasi pregiudizio (ossia di un giudizio precedentemente formulato in assenza di una delle parti), sin dall'origine dell'espletamento dell'incarico.”.
La causa è stata istruita mediante richiesta di chiarimenti al CTU all'udienza del 27.3.2024; all'udienza del 26.9.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 26.3.2024 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del 1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
Pare utile riepilogare brevemente i principi di diritto in tema di responsabilità medica rilevanti nel caso di specie. L'azione del paziente nei confronti della struttura sanitaria ha pacificamente natura contrattuale, e ciò anche per i fatti avvenuti prima della l. n. 24/2017, che ha espressamente sancito la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria (cfr. art. 7 l. n.
24/2017). Gli oneri probatori gravanti sul paziente danneggiato sono stati delineati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “Una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che
l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art.
1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218). Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta vuol dire che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia è si eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis è nella specie mancato per causa non imputabile al medico. Ne discende che, se resta ignota anche mediante
l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, leconseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore.” (Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28992). Il danneggiato, dunque, deve allegare l'inadempimento specifico della struttura – o del sanitario, il che è lo stesso dal momento che la struttura risponde per fatto proprio dell'operato dei medici di cui si avvale per eseguire la propria prestazione, non trattandosi di responsabilità per fatto altrui (cfr. Cassazione civile sez. III,
11/11/2019, n.28987) – provare l'aggravamento o l'insorgenza della patologia (danno evento) ed il nesso causale tra questo e la condotta del debitore. La struttura deve, invece, provare o l'adempimento, ossia l'aver rispettato tutte le leges artis, o che l'inadempimento
è dipeso da cause alla stessa non imputabili. Per quanto poi concerne, specificamente, la modalità di accertamento del nesso di causa, è sufficiente osservare che le regole che presiedono tale giudizio sono quelle elaborate in materia penalistica (artt. 40 e
41 c.p.): condicio sine qua non – ci si deve cioè chiedere se, eliminando una certa condotta, che si assume fattore causale dell'evento, quest'ultimo, per come concretamente verificatosi (hic et nunc), avrebbe ugualmente avuto luogo, conducendo tale indagine in base alla probabilità statistica e logica (per cui anche un fattore causale che causa l'evento in una bassa percentuale di casi può essere ritenuto causa dell'evento laddove siano da escludere gli altri possibili fattori causali alternativi) – e principio di equivalenza causale, per cui il fatto che più concause abbiano concorso nel determinismo dell'evento non esclude il rapporto di causalità tra ciascuna di esse e l'evento stesso. Deve poi osservarsi, con riguardo alla personalizzazione del danno biologico, che questo si condivide il pacifico e consolidato orientamento per cui “In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. 7513/2018).
Quanto al tema dell'opponibilità della CTU espletata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis – art. 8 l. 24/2017 nei confronti di soggetti che non abbiano partecipato a tale procedimento si osserva quanto segue. Ferma l'opportunità che vi sia piena simmetria tra le parti del procedimento ex art. 8 l. 24/2017 e del successivo giudizio di merito allo scopo di assicurare la concentrazione delle valutazioni di carattere tecnico nella fase dell'istruzione preventiva e di favorire la conciliazione cui quel procedimento tende, si ritiene - sulla scorta dell'indirizzo adottato dall'intestato Tribunale – che il principio del contraddittorio non osti all'utilizzabilità, nel giudizio di merito, della CTU espletata nel procedimento ex art. 8 l. 24/2017 al quale non abbiano preso parte tutte le parti del giudizio di merito.
Il tema è stato già compiutamente affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, con una recente pronuncia, della quale pare utile riportare integralmente la pertinente parte motiva: “…la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito ed è liberamente valutabile dal giudice, che può trarne elementi di prova anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Pur essendo privo di ogni efficacia di prova privilegiata nel successivo giudizio di merito, esso costituisce comunque un documento pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito. Esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all'accertamento tecnico
(Cass. n. 18567 del 2018). Ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass.
n. 13229 del 2015). In particolare, la relazione conclusiva dell'ATP al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato (v. Cass. n. 25162 del
2020, sulla possibilità di valorizzare e porre a base del convincimento del giudice, come prova atipica, anche la parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta). La parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell'accertamento tecnico ante causam, non può utilmente disinteressarsene per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione (v.
Cass. n. 8459 del 2020, là dove segnala che la categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio). Essa dispone di tutti gli strumenti processuali per prendere posizione e difendersi in relazione ad esso, confutandone l'attendibilità e la concludenza, richiedendo se del caso una consulenza tecnica per approfondire ulteriormente, alla luce delle proprie osservazioni, i profili tecnici di rilievo, o articolando altri mezzi istruttori, in relazione agli altri presupposti richiesti dalla legge per
l'accoglimento delle domande avversarie (nel caso di specie, avrebbe potuto essere oggetto di approfondimento istruttorio se la gestante avesse in effetto espresso la sua determinazione ad abortire in caso di anomalie fetali preventivamente accertate). Non può, viceversa, il giudice, a fronte di una relazione di ATP ritualmente introdotta nel giudizio di merito, legittimamente ritenere di poter trarre dalla stessa elementi a fondamento del suo convincimento della responsabilità dei danneggianti e al contempo ritenerla tamquam non esset, e cioè inopponibile nei confronti del soggetto tenuto a manlevarli, rigettando la domanda nei suoi confronti perché sfornita di prova, segnatamente qualora (come nella specie) nessuna eccezione sia stata sollevata in proposito dalla parte interessata.” (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 25/11/2022) 24-03-2023, n. 849). Va disattesa, dunque, l'affermazione del terzo chiamato secondo CP_4 cui, non avendo egli partecipato al procedimento di istruzione preventiva, la CTU espletata in quel procedimento non gli sia opponibile. Il principio del contraddittorio risulta, infatti, pienamente rispettato per il fatto che chi non ha partecipato all'ATP può allegare aspetti di carattere tecnico non considerati dai CTU e non emersi nell'ambito del procedimento ex art. 8 l. 24/2017, imponendo così un'integrazione (o anche una rinnovazione) degli accertamenti peritali. Laddove, però, il soggetto che abbia partecipato al solo giudizio di merito si limiti a rilevare l'inopponibilità a sé della CTU ovvero non introduca aspetti nuovi, non vi sarà alcuna necessità di procedere ad un supplemento di indagini peritali, senza che possa dirsi leso il principio del contraddittorio.
Nel caso di specie, la terza chiamata si è limitata a contestare la propria responsabilità, sostenendo la integrale responsabilità della convenuta, senza introdurre alcun elemento nuovo. Ne consegue che la relazione conclusiva del procedimento ex art. 8 l. 24/2017 è sufficiente a fondare la decisione. Da ultimo va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da per omesso esperimento dell'ATP nei suoi confronti CP_4 poiché l'improcedibilità non si estende alla chiamata del terzo
(analogamente in tema di mediazione obbligatoria cfr. ex multis Trib.
Mantova, sez. I, 14 giugno 2016).
Venendo al merito, con riferimento all'an della responsabilità si osserva quanto segue.
La CTU, da condividersi integralmente dato il congruo percorso logico seguito e le condivisibili argomentazioni, ha confermato in sostanza l'inesistenza della patologia tumorale per la quale l'attore è stato operato al polmone.
Il fatto che sia stato erroneamente diagnosticato un tumore che ha determinato l'asportazione chirurgica di parte del polmone e che l'operazione chirurgica è avvenuta in assenza del riscontro dell'Igiene Pubblica che ha disatteso la diagnosi ed accertato che in realtà il D'NE aveva la tubercolosi, non è seriamente in contestazione tra le parti. Si vuol dire che le parti non hanno contestato né il fatto che la diagnosi fosse errata né il fatto che l'operazione non fosse necessaria.
Cont Discutono invero le parti – e – circa l'esatta CP_4 individuazione del soggetto responsabile, ciascuna negando la
Cont propria responsabilità. sostiene di non essere responsabile poiché tutte le prestazioni sanitarie sono state rese da personale dell' (compresa l'equipe operatoria); nega nel merito la CP_4 CP_4 propria responsabilità in quanto l'errore commesso in fase chirurgica, cioè aver dato avvio alla operazione senza il riscontro dell'Igiene Pubblica, annullerebbe gli errori effettuati in fase di diagnosi.
Orbene, va considerata sicuramente Controparte_1 responsabile essendo la struttura ove è stata resa la prestazione sanitaria nei confronti del paziente. Come si è visto, la struttura sanitaria risponde per fatto proprio dell'operato dei medici di cui si avvale per eseguire la propria prestazione, non trattandosi di responsabilità per fatto altrui.
Va altresì considerata responsabile l' in quanto la prestazione CP_4 sanitaria complessivamente intesa, ossia nella parte diagnostica e nella parte chirurgica, è stata resa da suoi dipendenti.
Nei rapporti interni tra i soggetti responsabili (art. 2055 c.c.) la responsabilità deve essere così ripartita. Il momento diagnostico fa capo interamente all' ; il momento chirurgico deve essere CP_4 invece attribuito sia a , quale struttura ove Controparte_1
è stata resa l'operazione, sia all' , quale struttura sanitaria CP_4 di cui sono dipendenti i membri dell'equipe medica.
In entrambi i segmenti richiamati si sono verificati errori.
Nel segmento diagnostico, ove è stato sottovalutato il dato amnanestico relativo al fatto che il paziente era stato in Senegal
e che dunque i sintomi riportati ben potevano essere ricondotti ad una tubercolosi e dove in sostanza, mediante una concatenazione di errate valutazioni, meglio descritte in CTU, si è giunti alla
“perentoria” indicazione di trattamento chirurgico.
Nel segmento chirurgico ove si è proceduto alla operazione chirurgica senza la previa acquisizione della certezza della diagnosi data dagli esiti del riscontro microbiologico.
Gli errori commessi in entrambi i segmenti richiamati hanno efficacia causale efficiente rispetto all'evento verificatosi sicché è possibile predicare per ciascuna condotta un contributo causale al verificarsi finale del danno. Così all'evidenza, se in fase diagnostica l'errore non fosse stato commesso, allora non ci sarebbe stato il danno derivante dalla operazione;
se in fase chirurgica non fosse stato commesso l'errore di procedere in assenza delle acquisizioni definitive sulla certezza della diagnosi, l'evento non si sarebbe verificato. Trattasi dunque di concorso di cause (41 c.p.) che determina la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. La responsabilità va distribuita all'80 % nella fase diagnostica ed al 20% nella fase chirurgica. E dunque con riferimento ai soggetti del processo: 90% all' (80% fase diagnostica e metà della fase CP_4 chirurgica), 10% a MCH. La ripartizione in termini di 80-20% di responsabilità attribuita a ciascuna fase si giustifica sulla base delle considerazioni svolte dal CTU secondo cui: “il peso della responsabilità chirurgica sia per il mancato approfondimento diagnostico (negligenza), sia soprattutto per l'omessa attesa dei dati microbiologici (imprudenza) è stato inoppugnabilmente mitigato dalla insidiosità dell'altrui autorevole erronea diagnosi, fatto che per certi versi è equiparabile ad un ostacolo concettuale quasi insormontabile, potendo il caso in esame avvicinarsi, ma non coincidere, con gli ambiti di speciale difficoltà, attenuandosi insomma sensibilmente la connessa responsabilità del mancato adempimento.
11) Prova ne sia che con una diagnosi di ammissione scevra dalla fuorviante tassatività di quella redatta dall'Oncologo, anche il
Chirurgo molto probabilmente non si sarebbe sentito legittimato a procedere spedito alla lobectomia senza il debito supporto diagnostico.
12) Per non dir poi della stessa presentazione del reperto tubercolare ingannevolmente disposto in modo pluricentrico e parapleurico, proprio come può avvenire per la localizzazione adeno- carcinomatosa.
13) In tal senso per il Chirurgo le oggettive difficoltà della diagnosi differenziale insieme all'incrementato rischio di cadere in fallo imputabile all'erronea cogente premessa dell' sono Pt_5 valse nel caso ora sub iudice a decurtarne largamente la quota di responsabilità ed a rimetterla a carico dell' senza la cui Pt_5 prescrizione vincolante, la successiva catena infausta non sarebbe approdata all'epilogo dannoso, cui ha concorso indiscutibilmente la cruciale, è il caso di sottolinearlo, ritardata trasmissione del referto microbiologico da parte dell'Igiene Pubblica. 14) All'Oncologo innanzitutto, all'Igiene Pubblica poi ed infine, ma in forma minima, anche al è addebitabile il gravame CP_6 dell'errata lobectomia”.
Nei confronti dell'attore allora e Controparte_1 [...]
sono interamente responsabili per il risarcimento del danno CP_4
(si reputa che, atteso il tenore della domanda di CP_1
avente ad oggetto l'accertamento esclusivo della
[...] responsabilità di , vi sia estensione automatica della domanda CP_4 dell'attore nei confronti di ). CP_4
Nei rapporti interni tra corresponsabili, la domanda spiegata dalla
Cont
è fondata nei limiti del 90% nei confronti della terza chiamata.
Si viene allora alla liquidazione del danno subito dall'attore.
Danno biologico permamente: Passando quindi alla liquidazione del quantum del danno non patrimoniale risarcibile, occorre innanzitutto rilevare che, in mancanza della tabella unica nazionale, per la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale relativo a lesioni di non lieve entità (eccedenti i nove punti percentuali), il Tribunale aderisce ai criteri stabiliti dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia, adottando, quindi, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una "vocazione" nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità
(Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass.
Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011; n. 5243 del 6 marzo
2014). Come altresì chiarito dalla Suprema Corte, inoltre, la liquidazione deve avvenire in base alle tabelle vigenti al momento della liquidazione (per tutte Cass., Sez. 3, 28.02.2017 n. 5013).
Si precisa che tali valori, individuati dalle Tabelle di Milano aggiornate al 2024, sono comprensivi anche della componente descrittiva costituita dalla sofferenza morale presuntivamente accertata in ragione dell'età del danneggiato, dell'entità degli esiti invalidanti anatomo-funzionali e delle relative presumibili ripercussioni di carattere dinamico-relazionale/esistenziale.
Il danno biologico permanente riscontrato dal CTU è pari al 25%.
Il danno che sarebbe comunque residuato per aver contratto la tubercolosi è pari al 7%. Posto che si tratta di menomazioni preesistenti concorrenti, il danno differenziale iatrogeno va individuato quantificando monetariamente l'invalidità attuale e sottraendo a tale somma il valore monetario dell'invalidità che sarebbe residuata (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 11/11/2019, n.
28986 (rv. 656174-02), per cui “In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti
"concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.”).
Di conseguenza, escludendo l'aumento per personalizzazione, non essendo state allegate circostanze di natura eccezionale idonee a fondarla, occorre sottrarre dall'importo di € 108.012,00 (25% di invalidità) l'importo di € 12.709,00 (7%) ottenendosi così la somma di € 95.303. Danno patrimoniale: l'attore domanda quali voci di danno il costo
CCTTUU per € 1525,00, come da fattura allegata e le spese legali - compenso difensore e spese vive – per il procedimento ex art. 8 l.
24/2017. Si ritiene di dover prendere in considerazioni le spese indicate nella liquidazione delle spese giudiziali (“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c.. La parte vittoriosa ha, poi, diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma,
c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” Sezione seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, con Ordinanza n. 21085”.)
Cont In definitiva e vanno condannate a pagare in solido tra CP_4 loro a la somma di euro 95.303. Parte_1
va condannata a pagare a il 90% Parte_6 Controparte_1 dell'importo riconosciuto dovuto all'attore a titolo di danno biologico.
Trattandosi di debiti di valore, la somma riconosciuta va devalutata alla data dell'evento, che può essere individuata al 6.3.2013 quale data mediana dell'iter sanitario dell'attore e rivalutata con interessi al tasso legale sino alla data della presente sentenza.
Cont Le spese di lite di questo giudizio seguono la soccombenza: e vanno condannata a pagare le spese di lite di questo CP_4 giudizio a va condannata a pagare le Parte_1 CP_4
Cont spese di lite sostenute da , liquidate con valori prossimi ai medi, non ravvisandosi ragioni per discostarsene, avendo riguardo allo scaglione determinato dal quantum risarcitorio riconosciuto. Cont
- e non non essendo stata parte - a rifondere le spese di CP_4 lite dell'ATP a che si liquidano in euro 3827 per Parte_1 compensi, oltre accessori, euro 1525 per CTU (cfr doc. all. 34 attore) e spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) accertata la responsabilità di e Controparte_1
in relazione ai fatti di causa, condanna CP_4 [...]
e al pagamento in favore di Controparte_1 CP_4 [...]
in solido tra loro della somma pari ad euro € 95.303 a Pt_1 titolo di danno biologico, il tutto oltre devalutazione e interessi come indicato in motivazione sino alla data della presente sentenza e oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo;
b) in accoglimento della domanda spiegata da Controparte_1
nei confronti di condanna quest'ultima al
[...] Parte_6 pagamento in favore di di un importo Controparte_1 pari alla 90% di quanto dovuto da a Controparte_1
a titolo di danno biologico, oltre interessi dalla Parte_1 data della presente sentenza al soddisfo;
c) condanna alla refusione delle spese Controparte_1 del giudizio di ATP sostenute da , liquidate in € 3.827 Parte_1 per compensi, € 1.525 per CTU, oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo da distrarsi in favore degli Avvocati Giovanna
Gaudenzi e Leonardo Torsani dichiaratasi antistatari;
d) condanna e in solido CP_1 Controparte_1 CP_4 tra loro alla refusione delle spese di questo giudizio sostenute da liquidate in € 14.000 oltre spese vive, 15%, iva e Parte_1 cpa se dovute e come per legge, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo da distrarsi in favore degli Avvocati
Giovanna Gaudenzi e Leonardo Torsani dichiaratasi antistatari;
e) condanna alla refusione delle spese di questo CP_4 giudizio sostenute da , liquidate in € Controparte_1
14.000 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Ravenna, 29.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Valloni