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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. pronuncia la seguente
S E N T E N Z A ex art. 436 bis c.p.c. nella causa di lavoro iscritta al n. 405/2024 R.G.L. promossa da:
, con sede in Torino, C.so Marconi 3/a, in persona del Parte_1
titolare , residente in [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Torino, Via Cherubini 50, presso lo studio dell'Avv. Alexander Boraso, che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, residente in [...], C.so Vercelli n. 89, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Federico Depetris del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, C.so Francia n. 3 per procura in atti
APPELLATA
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 5.9.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata il 23.12.2025
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
- con sentenza n. 688/2024 pubblicata il 14.3.2024 il Tribunale di Torino, in contumacia della parte convenuta, ha accertato che tra il convenuto , titolare Parte_1 dell'impresa individuale , e la ricorrente dal Parte_1 Controparte_1
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1°.
7.2019 all'11.1.2023 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto della ricorrente a percepire la retribuzione prevista per i lavoratori inquadrati nel IV livello del C.C.N.L. commercio ed ha condannato il convenuto a pagare alla ricorrente l'importo lordo di euro 36.648,55 oltre interessi e rivalutazione e a rimborsarle le spese di lite;
- propone appello , eccependo preliminarmente la nullità della notifica del Parte_1
ricorso di primo grado e quindi la propria involontaria contumacia, e deducendo la tempestività dell'appello, essendo la notifica della sentenza, effettuata a lui personalmente in forma esecutiva, inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325
c.p.c..
Ritenuto che, come eccepito dalla parte appellata, l'appello sia tardivo e come tale inammissibile, in quanto:
- la sentenza è stata notificata all'appellante in data 16.4.2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a
Moncalieri, Strada Rebaude n. 51, indirizzo di residenza dal 16.2.2024, come da certificati anagrafici prodotti (peraltro, sulla regolarità della notifica della sentenza l'appellante nulla ha eccepito), di talché il ricorso in appello, depositato telematicamente ed iscritto a ruolo il
5.9.2024, è tardivo in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza;
- la notifica della sentenza in forma esecutiva (unitamente al precetto) alla parte rimasta contumace in primo grado, necessariamente effettuata ad essa personalmente in quanto non rappresentata da un procuratore costituito, è idonea a fare decorrere il termine breve per l'impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c. (30 giorni dalla notificazione della sentenza)
e ciò anche nel caso in cui la contumacia nel giudizio di primo grado sia stata involontaria, cioè erroneamente dichiarata, in particolare nell'ipotesi di vizi della notifica dell'atto introduttivo, cfr. Cass. 1893/2019: “In ipotesi di contumacia involontaria, la notifica della sentenza effettuata personalmente al convenuto contumace, in qualunque momento intervenuta, è idonea a far decorrere, dalla data della detta notifica, il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., laddove solo in caso di omessa notifica della sentenza opera il termine decadenziale lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla conoscenza successivamente acquisita della sentenza, ed assume rilievo la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare, con il conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza della lite”;
- è inconferente il richiamo, contenuto nell'appello, ad uno stralcio della sentenza delle
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Sez. Un. della S.C. 14570/2007, come chiarito dalla citata Cass. 1893/2019 (in motivazione): “invero, dall'attenta lettura della stessa pronuncia invocata dal ricorrente
(Cass. Sez. U. 22/06/2007, n. 14570) e soprattutto dei suoi punti 3.2 e seguenti dei motivi della decisione, risulta qualificata come idonea a far decorrere il termine breve - di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. - per l'impugnazione la valida notifica della sentenza, anche se emessa all'esito di una notificazione viziata dell'atto introduttivo;
mentre, a ben vedere, il requisito della conoscenza della pendenza del processo ed il diverso riparto del relativo onere probatorio riguarda soltanto il capoverso dell'art. 327 cod. proc. civ., cioè la decorrenza del termine c.d. lungo (all'epoca, in ragione del tempo di instaurazione del giudizio in primo grado, di un anno): evenienza che non rileva nella specie, essendo pacifico che la sentenza di primo grado sia stata comunque notificata all'appellante ben oltre trenta giorni prima della notifica dell'appello; alla relativa motivazione, che si fa carico anche dei dubbi di congruità del trattamento equiparato tra contumace volontario ed involontario con argomentazioni che sono idonee ad escludere anche ogni dubbio di costituzionalità per la sufficienza – e conformità quindi agli artt. 24 e 111 Cost., invocati dal ricorrente - del termine breve concesso anche al secondo a partire dalla conoscenza della sentenza emessa all'esito del grado cui involontariamente ha omesso di partecipare (conoscenza della sentenza idonea a consentirgli di prendere contestualmente consapevolezza della passata pendenza della lite e del suo sviluppo, incombendo un onere di responsabile attivazione su chiunque sia investito di un procedimento giurisdizionale, soprattutto per la natura non particolarmente complessa dei problemi posti da una situazione processuale in cui - nello specifico - la linea difensiva da sviluppare non contempli altro problema che quello di dedurre e far valere la nullità della notifica dell'atto introduttivo e, di conseguenza, del giudizio: Cass.
12/12/2003, n. 19037), può qui bastare un integrale richiamo per rigettare entrambi i motivi di ricorso …”;
- non è pertinente la giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante sull'inidoneità della notifica della sentenza in forma esecutiva, indirizzata alla controparte personalmente, per far decorrere il termine breve di impugnazione (Cass. 15389/2007, e v. anche Cass.
13428/2010 e Cass. 16804/2015), in quanto relativa al caso in cui la parte nel giudizio di primo grado sia costituita a mezzo di un difensore, di talché la notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., dev'essere effettuata presso il difensore costituito mentre è inidonea la notifica in forma esecutiva effettuata, appunto, a fini esecutivi personalmente alla parte;
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- trattandosi invece di parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado “… la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292 ultimo comma cod. proc. civ. anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ., né tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata”
(Cass. 4957/2000, conformi Cass. 5682/2000, Cass. 1647/2007, Cass. 6571/2013, Cass.
29037/2018), a prescindere dal fatto che la contumacia sia stata dichiarata ritualmente o meno (cfr. Cass. 6571/2013 cit.).
Per le ragioni illustrate – che assorbono ogni altra questione - l'appello è pertanto tardivo e come tale inammissibile.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, ed applicato l'aumento del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b, D.M. 37/2018, essendo la memoria difensiva dell'appellata redatta con collegamenti ipertestuali che consentono la navigazione all'interno dell'atto e l'immediata visualizzazione dei documenti allegati.
All'inammissibilità dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato eventualmente dovuto
(v. Cass. Sez. Un. 4315/2020) per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 348 bis e 436 bis c.p.c., dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 5.500,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 30.1.2025
LA CONSIGLIERA est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott.ssa Clotilde Fierro
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