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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/09/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 332 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Flavio Nicola Santoro, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Angela D'Amico, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, convenne in Parte_1
Proc. n. 332/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. giudizio il chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni a titolo di responsabilità ex art. 2051 cod. civ..
Dedusse:
1. di essere proprietario di un fabbricato, composto da piano seminterrato e da un piano terra adibito a garage deposito di pertinenza dell'abitazione ubicata al piano superiore, risalente detto fabbricato alla prima metà degli anni '90 e situato in area urbanizzata recentemente, costituente parte del tessuto edilizio del Comune di;
CP_1
2. che sin dai primi tempi della sua realizzazione, l'abitazione era stata interessata da fenomeni di infiltrazioni di acqua piovana, provenienti da canali di scolo, di proprietà comunale, che convogliavano le acque dalla soprastante strada per Taurisano (via Pascoli) e della collina adiacente;
3. che il fenomeno infiltrativo si era realizzato al piano seminterrato e al piano terra, lungo il lato prospiciente via Pasolini, causando diversi danni ai muri, ai pavimenti e all'impianto elettrico;
4. che non erano stato eseguite, nonostante diverse richieste inoltrate all'ente, adeguate opere di convoglio delle acque che, durante episodi di piogge eccessive, ristagnavano e, non esseno assorbite dal terreno,
finivano per confluire lungo il muro perimetrale dell'abitazione dell'attore, anche con fenomeni di allagamento in caso di piogge torrenziali.
L'Amministrazione del si costituì in giudizio rilevando la Controparte_1
mancanza di responsabilità dell'Ente nella causazione dei fatti di causa, in particolare asserendo la mancanza del nesso causale tra quanto lamentato
Proc. n. 332/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dall'attore e la condotta della P.A..
La causa, istruita con produzione documentale e c.t.u., venne decisa con sentenza n. 2683/2021, pubblicata in data 06/10/2021, con la quale il Tribunale di Lecce,
in parziale accoglimento della domanda attorea condannò il convenuto CP_1
al pagamento in favore di della complessiva somma di € 5.400,00, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo e spese di lite.
Il giudice ritenne corresponsabile il nella percentuale del 70% per i danni Pt_1
prodotti dalle infiltrazioni, ponendo a carico del comune il residuo 30%, così
motivando:
“La espletata CTU nella sua relazione peritale, nella descrizione dello stato dei luoghi ha ac-
certato innanzitutto che, a causa della naturale pendenza del terreno, il seminterrato della co-
struzione dell'attore (realizzata con concessione edilizia n. 6 del 11.06.1991) è posta sul ver-
sante prospicente via Pasolini a diretto contato con la roccia affiorante, mentre dalla parte oppo-
sta si affaccia su un ampio piazzale, pavimentato fino al confine con una grande aiuola di terra.
All'interno del piano seminterrato ha rilevato effettivamente “la presenza di un diffuso stato di
degrado che interessa tanto le strutture che gli arredi presenti … Lo stato di degrado in cui ver-
sa l'immobile di proprietà del sig. soprattutto per quello che riguarda il piano seminter- Pt_1
rato fa ritenere con buona approssimazione che i fenomeni infiltrativi siano stati cospicui e so-
prattutto perduranti nel tempo”. Verificava il CTU che “le modalità costruttive del manufatto
non avevano previsto una importante opera di isolamento e impermeabilizzazione delle superfici
verticali e orizzontali che cautelasse l'opera dagli effetti delle infiltrazioni di acqua”.
Evidenziava, tuttavia il CTU che la costruzione dell'attore era posta in un'area molto comples-
sa dal punto di vista della gestione delle acque meteoriche, a causa della presenza di forti pen-
denze; pertanto, concludeva affermando che senza un adeguato sistema di captazione delle acque
Proc. n. 332/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. superficiali, la possibilità di ristagno delle acque sulla sede stradale di via Pasolini era effetti-
vamente alta e di conseguenza alta era la possibilità di infiltrazioni delle stessa nel sottosuolo.
Quanto sopra riportato è sufficiente a riscontrare la responsabilità dell'attore per i danni dallo
stesso lamentati;
tuttavia, la stessa non può ritenersi esclusiva, in quanto il CTU fa anche rife-
rimento ad un inadeguato sistema di captazione delle acque, che in qualche modo ha favorito le
infiltrazioni nell'immobile dell'attore.
Alla luce delle risultanze della espletata CTU questo Giudicante ritiene che la responsabilità
del convenuto (per l'inadeguato sistema di captazione delle acque) nella causazione dell'evento in
oggetto può riscontrarsi solo in misura minore, (nella misura del 30%) e comunque molto mar-
ginale rispetto alla responsabilità dell'attore (nella misura del 70%) nella causazione dei danni
che lo stesso lamenta.
Ed invero nella specie in esame, (per quanto riportato anche nella relazione peritale); non si
può sottacere che al momento della realizzazione della sua abitazione l'attore era a conoscenza
dello stato del luoghi in un'area collinare caratterizzata da forti pendenze che implicavano la
presenza di acqua di scorrimento che ben potevano produrre problemi di infiltrazioni di acqua
sia di scorrimento che di risalita, ciò nonostante, al momento delle realizzazione del suo manu-
fatto, non ha ritenuto di predisporre le opere necessarie ad una adeguata impermeabilizzazione del
sua abitazione posta a diretto contatto con la roccia affiorante né, successivamente, ha ritenuto di
attivarsi tempestivamente con lavori manutentivi e riparatori, con la prima insorgenza delle infil-
trazioni. Con riferimento al quantum al fine di ripristinare le originarie condizioni dell'immobile
dell'attore si ritiene satisfattiva la somma di € 5.400,00= (alla luce della somma indicata dal
CP_ CTU nella sua relazione ridotta del 70%) che va posta a carico dell' convenuto ...”.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto Parte_1
di citazione del 05/04/2022 chiedendone la riforma con unico motivo.
Proc. n. 332/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Si è costituito il Comune resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza Collegiale dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, l'appellante censura la sentenza per violazione dell'artt. 115 e
116 cod. proc. civ. per avere il primo giudice ignorato quanto riportato nella sua relazione dal c.t.u., il quale ha nettamente ha escluso il nesso di causalità tra il non aver previsto la esecuzione di importanti opere di isolamento ed impermea-
bilizzazione delle superfici dell'abitazione e i danni. Il giudice, discostandosi da tali conclusioni, ha erroneamente attribuito all'attore la corresponsabilità per i danni prodotti dalle infiltrazioni all'abitazione sulla base di una personale valuta-
zione, che non trova alcun riscontro nell'accertamento tecnico.
Il motivo è fondato.
Dall'esame della sentenza impugnata emerge che le conclusioni, cui perviene il tribunale in ordine alla responsabilità per i danni de quibus, si discostano decisa-
mente da quelle formulate dal C.T.U.
Questi, infatti, nel proprio elaborato peritale pur dando atto che: “le modalità co-
struttive del manufatto non hanno previsto una importante opera di isolamento e impermeabi-
lizzazione delle superfici verticali e orizzontali che cautelasse l'opera dagli effetti delle infiltra-
zioni di acqua”, dà atto al contempo che: “l'opera sembra essere stata realizzata secondo
le correnti tecniche costruttive. Per contro la morfologia dell'area caratterizzata da forti penden-
ze e dalla presenza di una importante arteria stradale fa sì che grossi quantitativi di acque su-
perficiali si versino in corrispondenza dell'abitazione dell'attore anche per la presenza di un im-
Proc. n. 332/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. portante canale che raccoglie le acque provenienti dalla vicina zona collinare”. Conclude,
quindi, il consulente tecnico in questi termini: “il manufatto edilizio di proprietà del
sig. in base a quanto il sottoscritto c.t.u. ha potuto rilevare, è stato realizzato secondo Pt_1
le correnti tecniche costruttive servendosi di materiali, utilizzati nelle correnti attività edificato-
rie, di buona fattura e analoga posa in opera;
pertanto, il non aver previsto la esecuzione di im-
portanti opere di isolamento e impermeabilizzazione delle superfici verticali e orizzontali, tali
da garantirne con certezza una difesa da infiltrazioni d'acqua conseguenti alla particolare mor-
fologia dell'area, secondo la valutazione del sottoscritto c.t.u. non costituisce elemento che possa
assumersi come causa delle diverse infiltrazioni che hanno interessato il manufatto edilizio
dell'attore. In sostanza, non ci troviamo di fronte ad un'area a media o alta pericolosità idrau-
lica in cui le norme stesse prevedono opere di mitigazione idraulica prima della costruzione di
qualunque manufatto edilizi”.
In sintesi, il c.t.u. ha chiarito tecnicamente come l'abitazione fosse stata realizzata secondo le buone tecniche costruttive dell'epoca e che non vi era alcun onere per l'attore di prevedere nello specifico opere di mitigazione idraulica, mentre, di contro per evitare il ristagno e la conseguente infiltrazione delle acque era neces-
sario da parte dell'ente porre in essere un idoneo sistema di scorrimento veloce e captazione delle acque nelle apposite caditoie.
Le argomentazioni e le conclusioni, cui è giunto il consulente, risultano tecnica-
mente corrette e prive di errori. Inequivocabilmente dalle stesse emerge che la responsabilità per le infiltrazioni lamentate è da attribuire unicamente al CP_1
in quanto, quale proprietario e custode delle strade e delle opere idriche, non ha eseguito le necessarie e idonee opere di intercettazione e smaltimento delle acque nella località in questione.
Proc. n. 332/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Invero, il giudice si è discostato dalle conclusioni del c.t.u. giungendo a ritenere la corresponsabilità dell'attore sulla base di una evidente lettura parziale della con-
sulenza e perciò la sentenza merita di essere riformata.
Perciò il dovrà essere condannato al pagamento in favore dell'attore CP_1
dell'intero risarcimento dei danni, nella misura di € 18.056,50, come quantificata dal c.t.u., oltre accessori come da sentenza di primo grado.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna del alle spese e competenze di CP_1
giudizio del doppio grado oltre alle spese di c.t.u..
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, escluso il concorso di colpa dell'appellante, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 18.056,50 oltre accessori come da parte motiva;
Parte_1
condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del doppio grado che liquida quanto al primo in complessivi € 3.185,00 di cui € 585,00 per spese borsuali e quanto al secondo grado di giudizio in comples-
sivi € 4.000,00 di cui € 382,00 per spese borsuali il tutto con distrazione in favore dall'avv. Flavio Nicola Santoro dichiaratosi anticipatario;
pone le spese di c.t.u. a carico del CP_1
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 332/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 332 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Flavio Nicola Santoro, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Angela D'Amico, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, convenne in Parte_1
Proc. n. 332/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. giudizio il chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni a titolo di responsabilità ex art. 2051 cod. civ..
Dedusse:
1. di essere proprietario di un fabbricato, composto da piano seminterrato e da un piano terra adibito a garage deposito di pertinenza dell'abitazione ubicata al piano superiore, risalente detto fabbricato alla prima metà degli anni '90 e situato in area urbanizzata recentemente, costituente parte del tessuto edilizio del Comune di;
CP_1
2. che sin dai primi tempi della sua realizzazione, l'abitazione era stata interessata da fenomeni di infiltrazioni di acqua piovana, provenienti da canali di scolo, di proprietà comunale, che convogliavano le acque dalla soprastante strada per Taurisano (via Pascoli) e della collina adiacente;
3. che il fenomeno infiltrativo si era realizzato al piano seminterrato e al piano terra, lungo il lato prospiciente via Pasolini, causando diversi danni ai muri, ai pavimenti e all'impianto elettrico;
4. che non erano stato eseguite, nonostante diverse richieste inoltrate all'ente, adeguate opere di convoglio delle acque che, durante episodi di piogge eccessive, ristagnavano e, non esseno assorbite dal terreno,
finivano per confluire lungo il muro perimetrale dell'abitazione dell'attore, anche con fenomeni di allagamento in caso di piogge torrenziali.
L'Amministrazione del si costituì in giudizio rilevando la Controparte_1
mancanza di responsabilità dell'Ente nella causazione dei fatti di causa, in particolare asserendo la mancanza del nesso causale tra quanto lamentato
Proc. n. 332/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dall'attore e la condotta della P.A..
La causa, istruita con produzione documentale e c.t.u., venne decisa con sentenza n. 2683/2021, pubblicata in data 06/10/2021, con la quale il Tribunale di Lecce,
in parziale accoglimento della domanda attorea condannò il convenuto CP_1
al pagamento in favore di della complessiva somma di € 5.400,00, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo e spese di lite.
Il giudice ritenne corresponsabile il nella percentuale del 70% per i danni Pt_1
prodotti dalle infiltrazioni, ponendo a carico del comune il residuo 30%, così
motivando:
“La espletata CTU nella sua relazione peritale, nella descrizione dello stato dei luoghi ha ac-
certato innanzitutto che, a causa della naturale pendenza del terreno, il seminterrato della co-
struzione dell'attore (realizzata con concessione edilizia n. 6 del 11.06.1991) è posta sul ver-
sante prospicente via Pasolini a diretto contato con la roccia affiorante, mentre dalla parte oppo-
sta si affaccia su un ampio piazzale, pavimentato fino al confine con una grande aiuola di terra.
All'interno del piano seminterrato ha rilevato effettivamente “la presenza di un diffuso stato di
degrado che interessa tanto le strutture che gli arredi presenti … Lo stato di degrado in cui ver-
sa l'immobile di proprietà del sig. soprattutto per quello che riguarda il piano seminter- Pt_1
rato fa ritenere con buona approssimazione che i fenomeni infiltrativi siano stati cospicui e so-
prattutto perduranti nel tempo”. Verificava il CTU che “le modalità costruttive del manufatto
non avevano previsto una importante opera di isolamento e impermeabilizzazione delle superfici
verticali e orizzontali che cautelasse l'opera dagli effetti delle infiltrazioni di acqua”.
Evidenziava, tuttavia il CTU che la costruzione dell'attore era posta in un'area molto comples-
sa dal punto di vista della gestione delle acque meteoriche, a causa della presenza di forti pen-
denze; pertanto, concludeva affermando che senza un adeguato sistema di captazione delle acque
Proc. n. 332/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. superficiali, la possibilità di ristagno delle acque sulla sede stradale di via Pasolini era effetti-
vamente alta e di conseguenza alta era la possibilità di infiltrazioni delle stessa nel sottosuolo.
Quanto sopra riportato è sufficiente a riscontrare la responsabilità dell'attore per i danni dallo
stesso lamentati;
tuttavia, la stessa non può ritenersi esclusiva, in quanto il CTU fa anche rife-
rimento ad un inadeguato sistema di captazione delle acque, che in qualche modo ha favorito le
infiltrazioni nell'immobile dell'attore.
Alla luce delle risultanze della espletata CTU questo Giudicante ritiene che la responsabilità
del convenuto (per l'inadeguato sistema di captazione delle acque) nella causazione dell'evento in
oggetto può riscontrarsi solo in misura minore, (nella misura del 30%) e comunque molto mar-
ginale rispetto alla responsabilità dell'attore (nella misura del 70%) nella causazione dei danni
che lo stesso lamenta.
Ed invero nella specie in esame, (per quanto riportato anche nella relazione peritale); non si
può sottacere che al momento della realizzazione della sua abitazione l'attore era a conoscenza
dello stato del luoghi in un'area collinare caratterizzata da forti pendenze che implicavano la
presenza di acqua di scorrimento che ben potevano produrre problemi di infiltrazioni di acqua
sia di scorrimento che di risalita, ciò nonostante, al momento delle realizzazione del suo manu-
fatto, non ha ritenuto di predisporre le opere necessarie ad una adeguata impermeabilizzazione del
sua abitazione posta a diretto contatto con la roccia affiorante né, successivamente, ha ritenuto di
attivarsi tempestivamente con lavori manutentivi e riparatori, con la prima insorgenza delle infil-
trazioni. Con riferimento al quantum al fine di ripristinare le originarie condizioni dell'immobile
dell'attore si ritiene satisfattiva la somma di € 5.400,00= (alla luce della somma indicata dal
CP_ CTU nella sua relazione ridotta del 70%) che va posta a carico dell' convenuto ...”.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto Parte_1
di citazione del 05/04/2022 chiedendone la riforma con unico motivo.
Proc. n. 332/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Si è costituito il Comune resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza Collegiale dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, l'appellante censura la sentenza per violazione dell'artt. 115 e
116 cod. proc. civ. per avere il primo giudice ignorato quanto riportato nella sua relazione dal c.t.u., il quale ha nettamente ha escluso il nesso di causalità tra il non aver previsto la esecuzione di importanti opere di isolamento ed impermea-
bilizzazione delle superfici dell'abitazione e i danni. Il giudice, discostandosi da tali conclusioni, ha erroneamente attribuito all'attore la corresponsabilità per i danni prodotti dalle infiltrazioni all'abitazione sulla base di una personale valuta-
zione, che non trova alcun riscontro nell'accertamento tecnico.
Il motivo è fondato.
Dall'esame della sentenza impugnata emerge che le conclusioni, cui perviene il tribunale in ordine alla responsabilità per i danni de quibus, si discostano decisa-
mente da quelle formulate dal C.T.U.
Questi, infatti, nel proprio elaborato peritale pur dando atto che: “le modalità co-
struttive del manufatto non hanno previsto una importante opera di isolamento e impermeabi-
lizzazione delle superfici verticali e orizzontali che cautelasse l'opera dagli effetti delle infiltra-
zioni di acqua”, dà atto al contempo che: “l'opera sembra essere stata realizzata secondo
le correnti tecniche costruttive. Per contro la morfologia dell'area caratterizzata da forti penden-
ze e dalla presenza di una importante arteria stradale fa sì che grossi quantitativi di acque su-
perficiali si versino in corrispondenza dell'abitazione dell'attore anche per la presenza di un im-
Proc. n. 332/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. portante canale che raccoglie le acque provenienti dalla vicina zona collinare”. Conclude,
quindi, il consulente tecnico in questi termini: “il manufatto edilizio di proprietà del
sig. in base a quanto il sottoscritto c.t.u. ha potuto rilevare, è stato realizzato secondo Pt_1
le correnti tecniche costruttive servendosi di materiali, utilizzati nelle correnti attività edificato-
rie, di buona fattura e analoga posa in opera;
pertanto, il non aver previsto la esecuzione di im-
portanti opere di isolamento e impermeabilizzazione delle superfici verticali e orizzontali, tali
da garantirne con certezza una difesa da infiltrazioni d'acqua conseguenti alla particolare mor-
fologia dell'area, secondo la valutazione del sottoscritto c.t.u. non costituisce elemento che possa
assumersi come causa delle diverse infiltrazioni che hanno interessato il manufatto edilizio
dell'attore. In sostanza, non ci troviamo di fronte ad un'area a media o alta pericolosità idrau-
lica in cui le norme stesse prevedono opere di mitigazione idraulica prima della costruzione di
qualunque manufatto edilizi”.
In sintesi, il c.t.u. ha chiarito tecnicamente come l'abitazione fosse stata realizzata secondo le buone tecniche costruttive dell'epoca e che non vi era alcun onere per l'attore di prevedere nello specifico opere di mitigazione idraulica, mentre, di contro per evitare il ristagno e la conseguente infiltrazione delle acque era neces-
sario da parte dell'ente porre in essere un idoneo sistema di scorrimento veloce e captazione delle acque nelle apposite caditoie.
Le argomentazioni e le conclusioni, cui è giunto il consulente, risultano tecnica-
mente corrette e prive di errori. Inequivocabilmente dalle stesse emerge che la responsabilità per le infiltrazioni lamentate è da attribuire unicamente al CP_1
in quanto, quale proprietario e custode delle strade e delle opere idriche, non ha eseguito le necessarie e idonee opere di intercettazione e smaltimento delle acque nella località in questione.
Proc. n. 332/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Invero, il giudice si è discostato dalle conclusioni del c.t.u. giungendo a ritenere la corresponsabilità dell'attore sulla base di una evidente lettura parziale della con-
sulenza e perciò la sentenza merita di essere riformata.
Perciò il dovrà essere condannato al pagamento in favore dell'attore CP_1
dell'intero risarcimento dei danni, nella misura di € 18.056,50, come quantificata dal c.t.u., oltre accessori come da sentenza di primo grado.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna del alle spese e competenze di CP_1
giudizio del doppio grado oltre alle spese di c.t.u..
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, escluso il concorso di colpa dell'appellante, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 18.056,50 oltre accessori come da parte motiva;
Parte_1
condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del doppio grado che liquida quanto al primo in complessivi € 3.185,00 di cui € 585,00 per spese borsuali e quanto al secondo grado di giudizio in comples-
sivi € 4.000,00 di cui € 382,00 per spese borsuali il tutto con distrazione in favore dall'avv. Flavio Nicola Santoro dichiaratosi anticipatario;
pone le spese di c.t.u. a carico del CP_1
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 332/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.