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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17.4.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3013/2024, pubblicata il 18/03/2024,
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BESANI Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliata in via Sant'Antonio 2, GALLARATE presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA IGNAZIO GARDELLA 2 MILANO, con il patrocinio dell'avv. BRAZESCO MARZIO, elettivamente domiciliata in VIA DE AMICIS,
24 MILANO, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
[...]
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
pagina 1 di 18 -APPELLATI CONTUMACI
(C.F. ), in proprio;
Parte_4 C.F._4
-APPELLATO - INTERVENUTO ADESIVO DIPENDENTE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3013/2024, pubblicata il
18/03/2024, in materia di “Morte da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: In via principale: In accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la Sentenza impugnata n. 3013/2024 – Tribunale di Milano, pubblicata in data 18.03.2024 e notificata in pari data, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano integralmente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni domanda ed eccezione di controparte, così giudicare: Nel merito - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del SI.
[...]
nella causazione del sinistro stradale occorso in data 12.09.2019 sul raccordo Parte_2
autostradale A21-A4 (“corda molle”), carreggiata est, all'altezza del Km 16,700, nel territorio del Comune di Flero (BS), nel quale ha trovato la morte il SI. previo Persona_1
accertamento del nesso di causa tra il sinistro e la morte del SI. Persona_1 dichiarare tenuti e per l'effetto condannare in solido tra loro il SI. quale Parte_2 conducente dell'autovettura BMW Serie 1, targata EC987KY, il SI. Parte_3 quale proprietario dell'autovettura BMW Serie 1, targata EC987KY, e la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di ente assicurativo del
[...]
mezzo, al risarcimento: - del danno non patrimoniale iure proprio, per le causali di cui in narrativa da liquidarsi a favore della SI.ra , moglie del SI. Parte_1 ER
in un importo non inferiore a € 390.000,00, ovvero nella diversa somma in aumento
[...]
che verrà accertata in corso di causa, ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi compensativi del danno calcolati dalla data dell'evento alla data della sentenza e oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- del danno patrimoniale iure proprio, per le causali di cui in narrativa da liquidarsi a favore della SI.ra , moglie del Parte_1
SI. in un importo non inferiore a € 6.000.000,00, ovvero nella diversa Persona_1
somma in aumento che verrà accertata in corso di causa, ovvero da liquidarsi in via equitativa,
pagina 2 di 18 oltre interessi compensativi del danno calcolati dalla data dell'evento alla data della sentenza
e oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- del danno non patrimoniale terminale e catastrofico iure hereditatis: per le causali di cui in narrativa da liquidarsi a favore della SI.ra , in un importo non inferiore ad € Parte_1
30.000,00, ovvero nella diversa somma in aumento che verrà accertata in corso di causa, ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi compensativi del danno calcolati dalla data dell'evento alla data della sentenza e oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Con vittoria di spese e compensi d'avvocato che si dichiara distrattario.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente atto di appello, e nello specifico: -
Ammettere prova per interrogatorio formale dei convenuti nonché prova testimoniale sui capitoli di prova qui di seguito formulati, preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. Dal 1 giugno 2013 (data matrimonio) al 12 settembre 2017 (data sinistro) il SI. ER
è stato sposato con la SI.ra ; Parte_1
2. i coniugi – durante tutto il matrimonio hanno convissuto;
ER Pt_1
3. Durante il matrimonio, i coniugi trascorrevano un fine settimana al mese, viaggiando verso località quali Roma, Bari, Sirmione, Ponte di Legno;
4. Tutti i sabato sera i coniugi erano soliti cenare al ristorante recandosi a Peschiera del Garda
o a Desenzano;
5. Al momento del sinistro del 12.09.2017, il SI. stava ritornando a MO (BS) ER
dopo aver trascorso la serata in compagnia della moglie ad UR (BG);
6. Il SI. in data --- ha trasferito la propria residenza anagrafica presso i genitori in ER
MO mantenendo la convivenza con la moglie SI.ra ; Pt_1
7. Il cambio di residenza era giustificato dalla necessità di coniugi durante il matrimonio hanno avuto un tenore di vita alto;
8. I coniugi erano soliti acquistare abbigliamento di qualità e di grandi firme, presso negozi quali LL RA, EN UE e LO;
9. I avevano la passione per le pietre preziose ed orologi prestigiosi: il SI. Per_2 ER
era solito durante il matrimonio acquistare diamanti e Rolex presso la gioielleria Torelli di
Treviglio;
10. Durante il matrimonio, il SI. sosteneva interamente, anche nell'interesse della ER
SI.ra , spese mediche, dentistiche e spese professionali in genere;
Pt_1
pagina 3 di 18 11. Il SI. per tutta la durata del matrimonio sino al sinistro del 12.09.2017, ER
destinava al menage familiare la somma di almeno € 300.000,00 annui, a prescindere dai bisogni della SI.ra ; Pt_1
12. Il tramite la società Agricola Sole S.r.l. e la società era ER Parte_5
proprietario di terreni e fabbricati siti nel Comune di Gottolengo e EN per il valore di €
10.435.035,40, nel comune di MO per € 5.054.980, come da perizie allegate (docc. 13 e
14);
13. La è proprietaria di terreni siti in Pavone del Mella del valore di € Parte_6
147.797,00 e di fabbricati per € 44.937,00 (doc. 14);
14. Per quanto riguarda le attrezzature e i macchinari, oggetto di conferimento nella società
Agricola Sole S.r.l., essi hanno un valore di € 15.000,00 (doc. 14).
Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova di cui sopra - SI. , Testimone_1 residente in [...]; - SI.ra Testimone_2 residente in [...]; - SI.ra Tes_3
residente in [...]; - SI. , residente in [...]
San Martino, Via Masterpinga n. 6; - SI. Clusone (BG), Via Sant'Alessandro Testimone_5
n. 7.”
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale - Rigettare tutti i motivi d'appello proposti dalla sig.ra Parte_1
perché, inammissibili, confermando la sentenza n. 3013/2024 emessa del Tribunale di Milano
e pubblicata il giorno 18.10.2023.
Vittoria di spese di giudizio.
In via subordinata - In ipotesi si ritenesse ammissibile l'appello promosso dalla sig.ra Parte_1
, rigettare tutti i motivi d'appello principale proposti, perché infondati e in accoglimento
[...] dell'appello incidentale condizionato alla declaratoria di ammissibilità dell'appello principale, in riforma parziale della sentenza n. 3013/2024 emessa del Tribunale di Milano e pubblicata il giorno 18.10.2023, rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dalla sig.ra
perché infondata in fatto e diritto. Vittoria di spese di giudizio. Parte_1
In ogni caso. Vittoria di spese di giudizio.
pagina 4 di 18 IN VIA ISTRUTTORIA
- Ci si oppone all'ammissione di tutte le prove orali dedotte, perché valutative, da provarsi documentalmente, o irrilevanti.
- Si richiamano le istanze istruttorie non ammesse in primo grado e relative al quantum.
- SULL'ASSENZA DI VINCOLO AFFETTIVO TRA ATTRICE E DE CUIUS:
- Si chiede ammissione di prova orale per testi, con testi - sig. , Via S. Zeno, Testimone_6
143 ES (CAPP. DA 12 A 18); - sig.ra , via IV Novembre 250, RG Controparte_2
(BS) (CAPP. DA 12 A 18); - sig.ra Via S. Zeno, 143 ES (CAPP. DA 12 A CP_3
18); - sig. via IV Novembre 250, RG (BS) (CAPP. DA 12 A 18); - Controparte_4
sig. , residente in [...] a RG (BS) (CAPP. 13,14); - Persona_3
sig.ra di ES (CAPP. DA 12 A 17); - sig.ra via Cucca, 9 a Parte_7 CP_5
LV (BS) (CAPP. DA 12 A 17); - sig. FA UA vicolo Manzini, 1, Piacenza
(CAPP. DA 12 A 18); - sig.ra v. Beccalossi, 28/C EN (BS) (CAPP. DA 12 Parte_8
A 18); - sig.ra , Cascina Santa Maria, 16 EN (BS) (CAPP. DA 12 A 18); - Testimone_7 sig. , c/o CIB Srl, via Golgi,4 Salò (CAPP. DA 12 A 18), con delega Testimone_8
eventualmente al Tribunale ES, sulle seguenti circostanze:
12) Vero che: "Il sig. , dopo il matrimonio contratto a UR (BG) con Persona_1
la sig.ra in data 1/6/2013, aveva convissuto con la moglie a NI (BG) per Parte_1
circa sei mesi";
13) Vero che: "Nel mese di novembre 2014 il sig. aveva fatto definitivo Persona_1
ritorno a MO (BS), presso l'abitazione dei genitori e "; CP_3 Testimone_6
14) Vero che: "Il sig. , dopo il trasferimento a MO (BS) e durante Persona_1
tutta la sua permanenza sino al sinistro, mai ha convissuto con la sig.ra "; Parte_1
15) Vero che: "Il sig. dopo il matrimonio con la sig.ra , Persona_1 Parte_1
spesso ha riferito ai propri familiari, di aver commesso un errore a sposarsi e che gli errori si pagano";
16) Vero che: "La sig.ra è sempre stata residente a[...]
Baselle nr. 143 sino al 05/10/2017, data successiva al sinistro in cui trasferiva la propria residenza anagrafica a Rovigo in viale Tre Martiri, 70";
17) Vero che: "Tra il sig. e la sig.ra , già da qualche anno Persona_1 Parte_1
prima del sinistro era venuta meno la convivenza e la comunanza spirituale e materiale";
18) Vero che: "Il 3.8.2015 il sig. aveva redatto di pugno una dichiarazione Persona_1
di volontà testamentaria, nella quale manifestava la propria intenzione di lasciare le sue future proprietà, derivanti dall'eredità dei genitori, al cugino sig. FA UA".
pagina 5 di 18 - SUL QUANTUM:
Si chiede ammissione di prova orale per testi, con testi - sig. , c/o Glexa Srl, Testimone_9
via Carroccio, 12 Milano (CAPP. 19,20,21,22,23), sulle seguenti circostanze:
19) Vero che: "Molte delle società indicate nella stessa scheda persona del sig. ER
risultano inattive già all'epoca del sinistro";
[...]
20) Vero che: "Tutte le società nelle quali era socio o amministratore il sig. Persona_1 avevano/hanno un capitale sociale inferiore a € 10.500,00";
21) Vero che: "Relativamente alle società partecipate Senza Senso S.r.l.; Società Agricola San
Michele S.r.l.; Società Agricola Pirocco S.r.l.; l'analisi patrimoniale presso il CP_6
sito del Registro Imprese, ha evidenziato l'assenza del depositati Bilanci per gli anni 2014 e successivi";
22) Vero che: "La società agricola Secchia SS ha un capitale sociale di € 1.000,00";
23) Vero che "Il sig. , all'epoca dell'evento aveva anche a proprio carico Persona_1
una situazione debitoria con nove protesti di cui uno personale e otto relativi alle società partecipate".
Si chiede emissione di ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. all'attrice/appellante delle proprie dichiarazioni dei redditi, nonché di quelle del sig. degli anni 2015, 2016, Persona_1
2017 o informazioni ex art. 213 c.p.c. presso l'Agenzia delle Entrate in merito alle dichiarazioni fiscali dei redditi dell'attrice e degli anni 2015, 2016, 2017 del sig. , nonché Persona_1
delle dichiarazioni fiscali delle società di cui il de cuius era socio, nonché le Dichiarazioni
IRAP ed IVA delle predette società. Solo all'esito di tale acquisizione, per scrupolo, si chiede eventualmente CTU contabile volta a valutare la consistenza del patrimonio del sig. ER
”
[...]
ER OC : Parte_4
“Respingersi l'appello incidentale condizionato proposto dall'appellata Controparte_7 perché infondato in fatto ed in diritto con la condanna alle spese del giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
(conducente del veicolo BMW, targato EC987KY), Parte_2 Parte_3
(proprietario del predetto veicolo) e (quale compagnia assicurativa Controparte_1
del mezzo), per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali e pagina 6 di 18 patrimoniali dalla stessa subiti a seguito del sinistro avvenuto il 12.9.2017, in cui aveva trovato la morte , marito dell'attrice. Persona_1
La sera del 12.9.2017, il sig. stava viaggiando a bordo del veicolo LA Y targato ER
CC108NG sul raccordo autostradale A21-A4, carreggiata est. All'altezza del Km 16,700, nel territorio del Comune di Flero, l'auto dallo stesso guidata veniva violentemente tamponata dalla vettura BMW condotta da e prendeva fuoco. Il sig. incastrato Parte_2 ER all'interno dell'auto, moriva carbonizzato.
L'attrice - premesso lo svolgimento dei fatti e rilevato che in sede penale era stata accertata la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro e il procedimento era Parte_2
stato definito con sentenza di patteggiamento - ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio (quantificato in importo non inferiore ad € 390.000,00), del danno non patrimoniale terminale e catastrofico, spettante iure hereditario (quantificato in importo non inferiore ad € 30.000,00), del danno patrimoniale iure proprio (quantificato in importo non inferiore ad € 6.000.000,00), oltre interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della sentenza e interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
ha precisato che aveva aperto il sinistro e Parte_1 Controparte_1
riconosciuto la responsabilità del ma aveva rifiutato ogni risarcimento in favore Parte_2 dell'attrice, affermando che i coniugi sarebbero stati separati di fatto (circostanza contestata dalla vedova). Sul punto, la ha precisato che la relazione affettiva con il marito non era Pt_1
venuta meno e aveva mantenuto la sua intensità, non potendo essere esclusa per il solo fatto che l'esigenza di assistere gli anziani genitori avesse indotto il a utilizzare spazi abitativi ER
e anche a pernottare presso la cascina che costituisce dimora dei genitori e suo ambiente di lavoro e a trasferire la sua residenza.
L'attrice ha precisato di aver accettato con beneficio d'inventario l'eredità del ER
rinunziata dai genitori e dagli altri familiari del de cuius, e di mantenere rapporti molto tesi e conflittuali con la famiglia di origine del coniuge. Tale famiglia stava cercando di tenerla all'oscuro del mondo imprenditoriale del coniuge - imprenditore nel settore agricolo e socio di numerose società - e delle situazioni attive e passive riferibili al suo patrimonio, patrimonio che risultava di fatto nella piena disponibilità della famiglia di origine e del cugino del defunto marito.
Si sono costituiti avanti al Tribunale e Parte_2 Parte_3 [...]
chiedendo di essere mandati assolti da ogni richiesta dell'attrice; in Controparte_1
subordine, di accertare e dichiarare il concorso colposo del sig. nella Persona_1 causazione del sinistro e per l'effetto, previa verifica della piena legittimazione attiva pagina 7 di 18 dell'attrice, di accertare il danno dalla stessa patito, in misura inferiore al preteso e nei limiti del provato e limitare la condanna dei convenuti a quanto ritenuto di giustizia, ridotto dell'accertato concorso colposo.
I convenuti hanno chiesto inoltre al Tribunale di dichiarare che, dell'importo liquidato in favore dell'attrice, la somma di € 36.571,86, sottoposta a pignoramento nella procedura RG 724/2019 pendente avanti al tribunale di Rovigo, rimanga vincolata a detta procedura e nella disponibilità del Giudice dell'esecuzione, sino a provvedimento dello stesso.
Circa il profilo dell'an debeatur, i convenuti hanno rilevato che il aveva concorso ER
nella causazione del sinistro, guidando a velocità estremamente ridotta e costituendo quindi intralcio al normale flusso della circolazione. Doveva pertanto essere dichiarata la sua responsabilità concorrente nella causazione dell'evento lesivo. Hanno poi negato che l'incidente fosse dipeso da una grave distrazione del posto che questi non aveva Parte_2
potuto evitare l'impatto, a causa della velocità estremamente ridotta della LA Y. Hanno contestato la tesi attorea, secondo cui il avrebbe omesso di fornire un immediato Parte_2
soccorso al soccorso che in realtà era impossibile a causa delle fiamme che avevano ER subito avvolto l'auto tamponata.
Circa il profilo del quantum debeatur, i convenuti hanno contestato le richieste attoree, precisando che alla non spettava alcun risarcimento del danno parentale, essendo ella Pt_1
separata di fatto dal marito (il dopo il matrimonio, aveva convissuto con la moglie ER
solo per sei mesi e poi era rientrato presso l'abitazione dei genitori;
le residenze anagrafiche dei coniugi non erano mai state coincidenti). Stante la separazione di fatto, l'attrice non poteva avvalersi sul piano probatorio di quelle presunzioni di cui si possono giovare i conviventi nella famiglia istituzionale, circa l'esistenza e la stabilità del vincolo affettivo e solidaristico normalmente sussistente nel rapporto di coniugio.
Quanto ai residui danni, il danno non patrimoniale da menomazione della propria integrità psico-fisica, cui l'attrice aveva fatto cenno in sede di atto di citazione, non era stato né chiaramente allegato, né tantomeno provato. Il danno terminale iure hereditario non era poi configurabile nella fattispecie, mancando un congruo lasso temporale tra il momento dell'impatto e il momento del decesso della vittima e avendo quest'ultima trascorso gli ultimi attimi di vita priva di sensi, come confermato dai testi presenti al momento del sinistro.
Quanto al danno patrimoniale, i convenuti hanno rilevato che l'attrice si era limitata a mere allegazioni, senza fornire prova alcuna del danno, in termini di perdita dei contributi patrimoniali e delle utilità economiche che il se ancora in vita, avrebbe continuato ad ER
pagina 8 di 18 apportare alla moglie. Allo stesso modo, l'attrice non aveva provato che il coniuge le fornisse un sostegno economico.
Con comparsa di intervento volontario adesivo-dipendente depositata il 9.2.2021, è intervenuto in giudizio l'avv. , in proprio. L'interveniente ha precisato: di Parte_4 essere creditore della per l'importo di € 24.381,24; di aver notificato alla stessa e a Pt_1
atto di pignoramento presso terzi, pignorando il credito vantato Controparte_1 dall'attrice nei confronti della compagnia assicurativa;
di aver ottenuto dal Tribunale di ES un provvedimento di sequestro conservativo sui beni della stessa e su somme e cose alla stessa dovute, sino all'importo di € 20.000,00. Il ha quindi chiesto al Tribunale di accogliere Pt_4 le domande dell'attrice, in quanto fondate, e di condannare a versare Controparte_1 direttamente all'intervenuto la quota di risarcimento, pari all'ammontare del credito dallo stesso vantato nei confronti dell'attrice e per il quale era stato promosso pignoramento presso terzi avanti al Tribunale di Rovigo.
Il Tribunale non ha ammesso i mezzi di prova indicati dalle parti e ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 3013/2024, pubblicata il 18.03.2024, in parziale accoglimento delle domande di , il Tribunale ha condannato le parti convenute al pagamento in favore Parte_1 dell'attrice della somma di € 188.440,00, quale danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, liquidato in moneta attuale, oltre agli interessi compensativi decorrenti dalla data del sinistro (12.9.2017) sino alla data della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata;
oltre infine ad interessi legali sulla somma liquidata in moneta attuale, dalla data della sentenza al saldo. Il primo Giudice ha respinto la richiesta dell'attrice di risarcimento del danno biologico dalla stessa asseritamente patito e del danno patrimoniale, per carenza di prova. Ha poi respinto la richiesta di risarcimento del c.d. danno terminale iure hereditario, posto che la vittima era deceduta sul posto, poco dopo l'impatto, e al momento del decesso versava in stato di incoscienza, come era emerso dalle dichiarazioni dei testi presenti al momento del sinistro.
Quanto alla domanda delle parti convenute (alla quale aveva aderito l'interveniente) di declaratoria che, dell'importo liquidato a titolo risarcitorio, “la somma di € 36.571,86 sottoposta a pignoramento nella procedura RG 724/2019 pendente avanti al Tribunale di
Rovigo, rimanesse vincolata a detta procedura e nella disponibilità del Giudice dell'esecuzione, sino a provvedimento dello stesso”, il Tribunale ha ritenuto tale domanda inammissibile, in quanto estranea al giudizio e non dipendente dal titolo dedotto in causa.
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale per i seguenti motivi: Parte_9
pagina 9 di 18 1) Mancato riconoscimento del danno biologico.
La sentenza non ha riconosciuto all'attrice il risarcimento del lamentato danno biologico, ritenendo non provato tale danno, inteso quale grave dolore, integrante una patologia conseguente alla perdita del coniuge.
L'attrice ha asserito di avere in realtà fornito prova di tale danno, producendo l'elaborato peritale del dott. che ha certificato e quantificato un danno fisico Persona_4
permanente del 28%, definito come disturbo da lutto persistente complicato, e ha suggerito un percorso psicoterapeutico di almeno due anni.
2) Mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
La sentenza di primo grado non ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, ritenendo non provato tale danno. Ad avviso dell'appellante, il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere imprecisata la domanda di risarcimento della perdita di utilità economiche, stante la mancanza di specifiche allegazioni in ordine alle attività imprenditoriali del defunto marito.
Il era un imprenditore agricolo e un'attività imprenditoriale, specie se agricola - ad ER avviso dell'appellante - non consentirebbe una produzione documentale che puntualmente quantifichi il denaro che si ha a disposizione. Nel caso di specie, la prova era resa ancora più difficile dai rapporti tesi tra la e la famiglia di origine del coniuge, che aveva interessi Pt_1 intersecati a quelli di quest'ultimo.
L'attrice aveva comunque dimostrato le plurime partecipazioni societarie e cariche sociali del e il valore di tali partecipazioni, mentre aveva poco rilievo il reddito ai fini fiscali ER
delle aziende agricole, reddito computato forfettariamente sulla base degli indici catastali, e quindi suscettibile di essere sottostimato rispetto a quello reale.
La aveva indicato capitoli di prova per testi finalizzati a dimostrare l'altissimo tenore Pt_1
di vita della coppia e quindi il supporto economico offerto dal marito alla moglie, capitoli tuttavia non ammessi dal primo Giudice, con grave lesione del diritto di difesa.
3) Mancato riconoscimento del danno terminale.
La sentenza avrebbe errato nel non riconoscere all'attrice il risarcimento, iure hereditario, del c.d. danno terminale patito dal coniuge, accogliendo la tesi della morte immediata. Tale tesi era in realtà frutto di presunzioni, prive di fondamento, emergendo al contrario dagli atti che era trascorso un certo lasso di tempo, prima che il veicolo avesse preso fuoco al suo interno e infatti le persone presenti erano riuscite ad avvicinarsi all'auto LA Y, per cercare di estrarre il conducente.
4) Errata liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
pagina 10 di 18 La sentenza di primo grado ha riconosciuto un danno da perdita parentale di € 188.404,00 e ha precisato di fare applicazione delle Tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 2022, di tener conto dell'età dell'attrice al momento del fatto (36 anni), dell'età del marito deceduto (57 anni) e dell'assenza di prole.
In realtà, la quantificazione del danno, ad avviso della , risulta del tutto carente di Pt_1
motivazione e censurabile, avendo implicitamente assegnato un numero di punti (56) inferiore al minimo previsto dalle tabelle. La sentenza non ha poi tenuto conto della particolare gravità del fatto (omicidio stradale, avente una dinamica connotata da una banalità incredibile, e pertanto particolarmente difficile da accettare per la vedova) e dello sconvolgimento nella vita dell'attrice, conseguente alla perdita del coniuge, sul piano personale (anche a causa dell'assenza di figli) e lavorativo (avendo dovuto la accertare ed inventariare tutte le Pt_1
situazioni attive e passive relative al patrimonio del defunto).
Si sono costituiti in grado di appello e l'intervenuto Controparte_1 Parte_4
[...] ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, non Controparte_1
indicando l'atto di appello il capo della sentenza impugnato, le specifiche censure e le violazioni di legge, ma riproponendo le medesime argomentazioni svolte in primo grado.
Nel merito, ha chiesto il rigetto di tutti i motivi di appello, rilevando che i pretesi danni biologico e patrimoniale non erano stati in alcun modo provati dalla . Pt_1
L'attrice non aveva infatti prodotto alcunchè per provare il danno alla salute (non era dato comprendere del resto a quale perizia di parte facesse riferimento l'atto di appello).
Quanto al danno patrimoniale - premessa la carenza di prova circa la contribuzione economica da parte del defunto in favore della moglie, circa la vivenza a carico, circa i redditi dello stesso
- la società convenuta ha rilevato che dalla documentazione in atti emergeva prova di circostanze opposte a quanto asserito dalla (dalle visure prodotte, risultava che le Pt_1
società riferibili al de cuius erano inattive o avevano un capitale sociale limitato;
il ER
risultava aver subito alcuni protesti e non essere intestatario di beni immobili o di veicoli).
Circa il cd. danno terminale, l'appellata ha sottolineato la correttezza delle argomentazioni del
Tribunale, che ne aveva escluso la configurabilità. La non aveva del resto provato la Pt_1
propria qualità di erede del de cuius.
Quanto infine al danno da perdita del rapporto parentale, ha proposto Controparte_1 appello incidentale condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello. Ad avviso dell'appellata, la liquidazione del danno parentale era ingiustificata, posto che i coniugi e erano separati di fatto e tra loro non vi era comunanza ER Pt_1
pagina 11 di 18 di vita e reciproco sostegno morale ed economico. Dopo circa sei mesi di convivenza dalla data del matrimonio, il era infatti tornato ad abitare presso i genitori, a MO (BS), ER
dove aveva mantenuto dalla nascita la residenza anagrafica, fino a pochi giorni prima del sinistro (quando aveva trasferito la residenza a Rovigo). Solo dopo l'evento dannoso, la Pt_1
aveva trasferito la propria residenza da UR (BG) a Rovigo, per far risultare una convivenza postuma. L'attrice non aveva fornito poi prova alcuna del legame affettivo e della comunione spirituale e materiale con il coniuge (nessuna prova in ordine a viaggi e vacanze insieme, in ordine a spese sostenute dal nell'interesse della moglie), anzi plurimi elementi ER
portavano a ritenere che il matrimonio tra i due era solo fittizio e forse legato ad interessi nel settore agricolo delle due famiglie di origine (ad es. la differenza di età tra i coniugi, la mancanza di una convivenza, il fatto che il marito non si fosse confidato con la moglie, in merito alla propria situazione lavorativa e patrimoniale).
ha pertanto chiesto alla Corte d'Appello di respingere tutti i motivi di Controparte_1
appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, laddove ritenuto ammissibile l'appello, di rigettare in toto la richiesta risarcitoria avanzata dalla sig.ra perché Parte_1
infondata in fatto e diritto.
L'interveniente adesivo si è costituito in grado di appello, chiedendo il Parte_4 rigetto dell'appello incidentale di e rilevando di avere interesse ad una Controparte_1
tale pronunzia, in quanto creditore di . Parte_1
Nonostante la rituale notifica, non si sono invece costituiti e Parte_2 Parte_3
, che sono stati pertanto dichiarati contumaci.
[...]
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 27.5.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'eccezione di di inammissibilità dell'appello, per omessa Controparte_1
indicazione del capo della sentenza impugnato, delle specifiche censure mosse avverso la pronunzia di primo grado e delle asserite violazioni di legge, non è fondata.
L'atto di appello indica infatti in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi di impugnazione e le parti della sentenza di primo grado che intende confutare (contestando in particolare il mancato riconoscimento del danno patrimoniale, del danno biologico e del danno terminale e la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, ritenuta eccessivamente contenuta, rispetto al danno patito); non risulta del resto necessario che l'appellante predisponga pagina 12 di 18 un progetto alternativo di decisione (così Cass. S.U., ord. 36481/2022, conforme a Cass. S.U.
27199/2017, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
2. Sul mancato riconoscimento in favore dell'attrice del risarcimento del danno biologico.
Il primo motivo di appello, con cui si contesta il mancato risarcimento dell'asserito danno biologico, è infondato.
La non ha infatti fornito prova alcuna di aver patito un danno alla salute in conseguenza Pt_1
del sinistro in cui ha trovato la morte il coniuge. Non sono state prodotti certificati e referti medici, non è stata fornita prova della prescrizione di farmaci o terapie;
non risultano formulati capitoli di prova finalizzati a provare un danno alla salute, né risulta che l'attrice abbia chiesto l'ammissione di ctu medico-legale sulla sua persona.
Nell'atto di appello, la fa riferimento ad una perizia di parte di tale dott. Pt_1 Per_4
(che attesterebbe un danno biologico del 28%, per “disturbo da lutto persistente
[...] complicato”), perizia della quale tuttavia non vi è traccia nel fascicolo di primo grado (e neppure in quello di appello) e che comunque non sarebbe da sola idonea a comprovare un danno alla salute.
Il danno alla salute deve essere specificamente provato e non può considerarsi - come vorrebbe l'attrice - insito nel fatto di aver subito la perdita del coniuge.
In mancanza di prova, il predetto danno non può pertanto essere riconosciuto.
3. Sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale, con valutazione corretta, non ha riconosciuto all'attrice il richiesto risarcimento del danno patrimoniale, quale danno da lucro cessante, per la perdita del contributo patrimoniale e delle utilità economiche di cui la moglie beneficiava grazie alle attività lavorative ed imprenditoriali del ER pagina 13 di 18 Il Tribunale ha sottolineato che le allegazioni della in tema di danno patrimoniale sono Pt_1 prive di specificità e comunque non sono documentate. Ha rilevato poi che l'attrice non ha lamentato il venir meno di retribuzioni o compensi che spettavano al marito in base all'attività lavorativa dallo stesso svolta, ma ha affermato - genericamente - che al marito defunto erano
“riconducibili” plurime “attività imprenditoriali” e ha ammesso di trovarsi oggi a doversi
“occupare” del vasto “mondo imprenditoriale del marito”. In questo quadro, il primo Giudice non ha ritenuto plausibile - in difetto di specifiche allegazioni in ordine alle attività del coniuge
- la doglianza attorea, secondo cui dalla morte del marito sarebbe derivata alla moglie una
“perdita” di (imprecisate) “utilità economiche” e quindi un lucro cessante causalmente riconducibile al sinistro.
Il ragionamento del Tribunale è corretto e condivisibile.
Per provare l'allegato danno patrimoniale, l'attrice/odierna appellante si è limitata ad affermare:
- che il era socio e titolare di cariche in plurime compagini societarie;
- che aveva una ER
“notevole capacità di guadagno”, dato a suo dire evincibile dalle perizie di parte prodotte, relative a talune delle società riferibili al de cuius (che sarebbero in grado di produrre ingentissimi utili d'impresa); - che le risultanze delle dichiarazioni fiscali delle società agricole del non darebbero un quadro realistico della effettiva redditività delle stesse, posto ER
che i redditi a fini fiscali si calcolano forfettariamente sulla base degli indici catastali, mentre la potenzialità degli asset aziendali già del sarebbe ben più spiccata;
- che il tenore di ER
vita del e della moglie era molto alto, caratterizzato da viaggi, vacanze, cene al ER
ristorante, acquisto di beni di lusso (orologi e pietre preziose), e che il sosteneva spese ER mediche e professionali nell'interesse della moglie e destinava alla stessa e al menage familiare importi mensili cospicui.
Per fornire prova delle predette allegazioni (comunque generiche), la si è limitata a Pt_1
produrre: visura storica delle partecipazioni sociali del visura camerale e scheda ER
completa del de cuius (dalla quale risulta che numerose società già partecipate dal ER
risultavano cessate e inattive già da prima del matrimonio, contratto il 1.6.2013); relazione tecnica di parte di perito agronomo, relativa alla società agricola Secchia S.S. (società che ad avviso del perito ricaverebbe utili per oltre un milione di euro, mentre, dalla scheda personale del sub doc. 9, estratta il 2.10.2017, risulta essere inattiva); perizie di parte relative ER
alla società Sole S.r.l. e alla società agricola Verde S.r.l., concernenti il valore, alla data del luglio 2016 e del maggio 2021, delle proprietà di tali società e del patrimonio sociale (le società predette, tuttavia, non compaiono nella visura storica delle partecipazioni del e nella ER
scheda completa delle partecipazioni dello stesso).
pagina 14 di 18 Ciò premesso, la prova documentale fornita dalla appare lacunosa e del tutto inidonea Pt_1
a provare il preteso danno da lucro cessante.
Non sono state allegate le dichiarazioni fiscali del defunto sig. non sono stati prodotti ER
le dichiarazioni fiscali e i bilanci relativi alle società dallo stesso partecipate.
Le perizie di parte allegate non forniscono elementi idonei a provare il danno patrimoniale.
Da un lato, si tratta infatti di perizie di parte, prive di valore probatorio e non suffragate da documenti ufficiali inerenti il patrimonio e il reddito delle società (in primis i bilanci).
La prima perizia, partendo dal preteso patrimonio al 1.9.2017 della società Secchia S.S., si fonda su dati presuntivi di redditività (produzione di latte, valore dei bovini, a fronte delle spese per la gestione dell'allevamento), quando la società, all'inizio di ottobre 2017, risultava inattiva.
Le altre due perizie forniscono un quadro (di parte) circa il valore del patrimonio delle società agricole e pertanto sono inidonee a comprovare un danno da lucro cessante Parte_10
conseguente al decesso del sig. (è evidente infatti che il valore del patrimonio ER
immobiliare di una società non viene meno con il decesso di un socio).
Non sono stati prodotti estratti conto bancari, estratti conto delle carte di credito o altra documentazione (fatture, ricevute) atta a provare che il elargisse alla moglie somme ER
di denaro da destinare al menage familiare, che sostenesse spese nell'interesse della moglie e garantisse alla stessa un elevato tenore di vita.
In mancanza del benché minimo supporto documentale, correttamente il primo Giudice non ha ammesso i capitoli di prova (del tutto generici), volti a dimostrare il tenore di vita dei coniugi, desumibile da viaggi, vacanze, cene al ristorante e dall'acquisto di abiti di marca o beni di lusso.
In definitiva, nessuna prova è stata fornita dall'attrice/appellante circa il preteso danno patrimoniale da lucro cessante - quale pretesa diminuzione delle disponibilità reddituali per l'attrice, conseguente al decesso del ER
4. Sul mancato riconoscimento del c.d. danno terminale iure hereditario.
Il motivo di appello, con cui l'attrice contesta il mancato riconoscimento in suo favore del risarcimento del c.d. danno terminale a lei spettante iure hereditario, è infondato.
Va premesso che la ricostruzione da parte del Tribunale della dinamica del sinistro (e l'accertamento della colpa esclusiva del nella sua causazione) non è oggetto di Parte_2
appello e sul punto, pertanto, la sentenza è passata in giudicato.
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni presenti al momento del fatto e in particolare dalle dichiarazioni di (passeggero di un veicolo sopraggiunto sul luogo del sinistro poco Tes_10
dopo il tamponamento), emerge che la vettura LA Y, dopo l'urto, ha iniziato a sprigionare scintille e a girare su se stessa, prendendo fuoco già durante queste evoluzioni. L'auto si è
pagina 15 di 18 fermata contro la barriera centrale della strada, continuando a bruciare e sprigionando un forte calore che ha impedito alle persone intervenute di avvicinarsi per prestare soccorso al conducente. Questi, come precisato da , non si muoveva, né gridava. Dentro la Tes_10
vettura c'era fumo denso e nero e il fuoco, prima sulla parte anteriore, dopo alcuni scoppiettii, si è propagato all'abitacolo (ved. informativa finale della Polizia Stradale).
La consulenza del perito nominato dalla Procura della Repubblica di ES ha confermato che, stante il fortissimo impatto, il tamponamento causava ingenti danni alla parte posteriore della LA Y e la rottura del serbatoio del carburante, che a sua volta originava l'incendio del veicolo.
Emerge in definitiva, dalle dichiarazioni rese dalle persone presenti ai fatti, che il veicolo guidato dal ha preso fuoco già durante le evoluzioni su se stesso causate dal violento ER tamponamento;
che l'abitacolo si è riempito di fumo denso e nero e ha poi preso fuoco;
che il conducente, “non si muoveva, né gridava”. Il presumibilmente, è deceduto a causa ER dell'impatto o comunque è svenuto, probabilmente a causa delle esalazioni di fumo, per poi morire bruciato nell'incendio (la stessa , in sede di atto di citazione, precisa che il Pt_1
coniuge era verosimilmente svenuto a causa dell'impatto).
In questo quadro, non è riconoscibile il cd. danno terminale, che, secondo la giurisprudenza
(ved. Cass. ord. 23153/2019; sentenza 26727/2018), presuppone che intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra il momento del sinistro e il momento della morte (lasso di tempo che nel caso di specie non pare ravvisabile) e, soprattutto, presuppone che la vittima, in tale lasso di tempo, ancorché breve, sia nella condizione di lucida consapevolezza della imminente fine della propria vita (nel caso di specie, deve invece ritenersi che il versasse in stato di ER incoscienza, a causa dell'impatto e delle esalazioni di fumo, e infatti, come precisato dai testi, non si muoveva, né gridava).
5. Sulla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Sull'appello incidentale di Controparte_1
Con il quarto motivo di appello, ha contestato la liquidazione del danno non Parte_1
patrimoniale da perdita del rapporto parentale effettuata dal primo Giudice, in quanto non adeguatamente motivata, non comprensibile ed effettuata attribuendo un numero di punti inferiore al minimo previsto dalle tabelle milanesi. ha, per contro, proposto appello incidentale con riferimento al capo Controparte_1
della sentenza che ha liquidato il danno da perdita del rapporto parentale, ritenendo errata tale liquidazione, non avendo il Tribunale considerato che, nel caso di specie, si doveva ritenere pagina 16 di 18 superata la presunzione ex art. 2727 c.c. della sussistenza di un vincolo affettivo tra i coniugi, stante l'intervenuta separazione di fatto tra i coniugi e . ER Pt_1
Ritiene il Tribunale che il quarto motivo di appello proposto dalla sia infondato, come Pt_1 pure l'appello incidentale proposto da Controparte_1
Se infatti è vero che la sentenza di primo grado è succintamente motivata nella parte in cui quantifica il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, risulta comunque agevole ricostruire i punti in concreto attribuiti dal primo Giudice, dividendo l'importo liquidato per il valore per punto per l'anno 2022 (€ 188.440,00 : € 3.365,00 = 56 punti).
L'attribuzione di 56 punti appare corretta, laddove essa tiene conto dell'età della vittima (57 anni, fascia di età cui corrispondono 18 punti), dell'età della moglie superstite (36 anni, fascia di età cui corrispondono 22 punti), del fatto che la coppia non avesse figli (16 punti aggiuntivi, non essendoci altri familiari superstiti), del fatto che i coniugi non convivessero.
Il primo Giudice ha applicato correttamente i criteri delle tabelle del Tribunale di Milano, attribuendo il numero di punti minimo in relazione al caso concreto, senza riconoscere quindi punti aggiuntivi legati alla particolare intensità della relazione, intensità certamente non provata dall'attrice, non avendo la fornito alcun elemento di prova del fatto che ella mantenesse Pt_1
con il marito - nonostante l'assenza di una convivenza - un rapporto affettivo intenso (nessuna prova documentale di viaggi e vacanze trascorsi insieme, nessuna prova di una frequentazione assidua o della condivisione di attività lavorative o di svago).
Non può per contro ritenersi condivisibile la tesi dell'appellata secondo Controparte_1
cui nessun risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale spetterebbe alla , in Pt_1
quanto separata di fatto dal coniuge.
La convenuta appellata non ha infatti fornito adeguata prova del fatto che i coniugi ER
fossero di fatto separati, non potendosi ritenere sufficiente a provare tale circostanza il Pt_1
fatto che i coniugi non avessero una formale residenza comune e che non convivessero, essendo il domiciliato presso i genitori a MO, ES. Risulta peraltro credibile ER
l'allegazione della moglie, secondo cui la scelta del di mantenere il domicilio a ER
MO, presso la cascina della famiglia, dipendesse sia da esigenze lavorative, sia dalla necessità di stare vicino agli anziani genitori.
Ulteriore elemento che porta a ritenere che tra i coniugi non fosse intervenuta una separazione di fatto è la circostanza che la sera dell'incidente il era stato a casa della moglie a ER cena, per poi rimettersi in auto per fare ritorno a MO, presso l'abitazione dei genitori.
Per tutti i motivi esposti, l'appello principale e quello incidentale devono essere respinti.
pagina 17 di 18 Nessuna statuizione deve essere assunta, con riguardo alla posizione del terzo intervenuto essendosi egli limitato a chiedere il rigetto dell'appello incidentale. Parte_4
L'esito del giudizio e la reciproca soccombenza di appellante e appellata, che vedono rigettare sia l'appello principale, sia l'appello incidentale, giustifica un'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Devono anche essere compensate le spese sostenute dall'intervenuto , considerato che Pt_4
lo stesso non ha svolto argomentazioni difensive (limitandosi a chiedere il rigetto dell'appello incidentale) e che la sua costituzione in giudizio è stata volta principalmente a rispondere alla vocatio in ius, finalizzata all'integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3013/2024, pubblicata il Parte_1
18/03/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo Pt_1 Controparte_1
corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 03/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Maria Grazia Federici
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17.4.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3013/2024, pubblicata il 18/03/2024,
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BESANI Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliata in via Sant'Antonio 2, GALLARATE presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA IGNAZIO GARDELLA 2 MILANO, con il patrocinio dell'avv. BRAZESCO MARZIO, elettivamente domiciliata in VIA DE AMICIS,
24 MILANO, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
[...]
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
pagina 1 di 18 -APPELLATI CONTUMACI
(C.F. ), in proprio;
Parte_4 C.F._4
-APPELLATO - INTERVENUTO ADESIVO DIPENDENTE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3013/2024, pubblicata il
18/03/2024, in materia di “Morte da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: In via principale: In accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la Sentenza impugnata n. 3013/2024 – Tribunale di Milano, pubblicata in data 18.03.2024 e notificata in pari data, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano integralmente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni domanda ed eccezione di controparte, così giudicare: Nel merito - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del SI.
[...]
nella causazione del sinistro stradale occorso in data 12.09.2019 sul raccordo Parte_2
autostradale A21-A4 (“corda molle”), carreggiata est, all'altezza del Km 16,700, nel territorio del Comune di Flero (BS), nel quale ha trovato la morte il SI. previo Persona_1
accertamento del nesso di causa tra il sinistro e la morte del SI. Persona_1 dichiarare tenuti e per l'effetto condannare in solido tra loro il SI. quale Parte_2 conducente dell'autovettura BMW Serie 1, targata EC987KY, il SI. Parte_3 quale proprietario dell'autovettura BMW Serie 1, targata EC987KY, e la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di ente assicurativo del
[...]
mezzo, al risarcimento: - del danno non patrimoniale iure proprio, per le causali di cui in narrativa da liquidarsi a favore della SI.ra , moglie del SI. Parte_1 ER
in un importo non inferiore a € 390.000,00, ovvero nella diversa somma in aumento
[...]
che verrà accertata in corso di causa, ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi compensativi del danno calcolati dalla data dell'evento alla data della sentenza e oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- del danno patrimoniale iure proprio, per le causali di cui in narrativa da liquidarsi a favore della SI.ra , moglie del Parte_1
SI. in un importo non inferiore a € 6.000.000,00, ovvero nella diversa Persona_1
somma in aumento che verrà accertata in corso di causa, ovvero da liquidarsi in via equitativa,
pagina 2 di 18 oltre interessi compensativi del danno calcolati dalla data dell'evento alla data della sentenza
e oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- del danno non patrimoniale terminale e catastrofico iure hereditatis: per le causali di cui in narrativa da liquidarsi a favore della SI.ra , in un importo non inferiore ad € Parte_1
30.000,00, ovvero nella diversa somma in aumento che verrà accertata in corso di causa, ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi compensativi del danno calcolati dalla data dell'evento alla data della sentenza e oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Con vittoria di spese e compensi d'avvocato che si dichiara distrattario.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente atto di appello, e nello specifico: -
Ammettere prova per interrogatorio formale dei convenuti nonché prova testimoniale sui capitoli di prova qui di seguito formulati, preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. Dal 1 giugno 2013 (data matrimonio) al 12 settembre 2017 (data sinistro) il SI. ER
è stato sposato con la SI.ra ; Parte_1
2. i coniugi – durante tutto il matrimonio hanno convissuto;
ER Pt_1
3. Durante il matrimonio, i coniugi trascorrevano un fine settimana al mese, viaggiando verso località quali Roma, Bari, Sirmione, Ponte di Legno;
4. Tutti i sabato sera i coniugi erano soliti cenare al ristorante recandosi a Peschiera del Garda
o a Desenzano;
5. Al momento del sinistro del 12.09.2017, il SI. stava ritornando a MO (BS) ER
dopo aver trascorso la serata in compagnia della moglie ad UR (BG);
6. Il SI. in data --- ha trasferito la propria residenza anagrafica presso i genitori in ER
MO mantenendo la convivenza con la moglie SI.ra ; Pt_1
7. Il cambio di residenza era giustificato dalla necessità di coniugi durante il matrimonio hanno avuto un tenore di vita alto;
8. I coniugi erano soliti acquistare abbigliamento di qualità e di grandi firme, presso negozi quali LL RA, EN UE e LO;
9. I avevano la passione per le pietre preziose ed orologi prestigiosi: il SI. Per_2 ER
era solito durante il matrimonio acquistare diamanti e Rolex presso la gioielleria Torelli di
Treviglio;
10. Durante il matrimonio, il SI. sosteneva interamente, anche nell'interesse della ER
SI.ra , spese mediche, dentistiche e spese professionali in genere;
Pt_1
pagina 3 di 18 11. Il SI. per tutta la durata del matrimonio sino al sinistro del 12.09.2017, ER
destinava al menage familiare la somma di almeno € 300.000,00 annui, a prescindere dai bisogni della SI.ra ; Pt_1
12. Il tramite la società Agricola Sole S.r.l. e la società era ER Parte_5
proprietario di terreni e fabbricati siti nel Comune di Gottolengo e EN per il valore di €
10.435.035,40, nel comune di MO per € 5.054.980, come da perizie allegate (docc. 13 e
14);
13. La è proprietaria di terreni siti in Pavone del Mella del valore di € Parte_6
147.797,00 e di fabbricati per € 44.937,00 (doc. 14);
14. Per quanto riguarda le attrezzature e i macchinari, oggetto di conferimento nella società
Agricola Sole S.r.l., essi hanno un valore di € 15.000,00 (doc. 14).
Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova di cui sopra - SI. , Testimone_1 residente in [...]; - SI.ra Testimone_2 residente in [...]; - SI.ra Tes_3
residente in [...]; - SI. , residente in [...]
San Martino, Via Masterpinga n. 6; - SI. Clusone (BG), Via Sant'Alessandro Testimone_5
n. 7.”
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale - Rigettare tutti i motivi d'appello proposti dalla sig.ra Parte_1
perché, inammissibili, confermando la sentenza n. 3013/2024 emessa del Tribunale di Milano
e pubblicata il giorno 18.10.2023.
Vittoria di spese di giudizio.
In via subordinata - In ipotesi si ritenesse ammissibile l'appello promosso dalla sig.ra Parte_1
, rigettare tutti i motivi d'appello principale proposti, perché infondati e in accoglimento
[...] dell'appello incidentale condizionato alla declaratoria di ammissibilità dell'appello principale, in riforma parziale della sentenza n. 3013/2024 emessa del Tribunale di Milano e pubblicata il giorno 18.10.2023, rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dalla sig.ra
perché infondata in fatto e diritto. Vittoria di spese di giudizio. Parte_1
In ogni caso. Vittoria di spese di giudizio.
pagina 4 di 18 IN VIA ISTRUTTORIA
- Ci si oppone all'ammissione di tutte le prove orali dedotte, perché valutative, da provarsi documentalmente, o irrilevanti.
- Si richiamano le istanze istruttorie non ammesse in primo grado e relative al quantum.
- SULL'ASSENZA DI VINCOLO AFFETTIVO TRA ATTRICE E DE CUIUS:
- Si chiede ammissione di prova orale per testi, con testi - sig. , Via S. Zeno, Testimone_6
143 ES (CAPP. DA 12 A 18); - sig.ra , via IV Novembre 250, RG Controparte_2
(BS) (CAPP. DA 12 A 18); - sig.ra Via S. Zeno, 143 ES (CAPP. DA 12 A CP_3
18); - sig. via IV Novembre 250, RG (BS) (CAPP. DA 12 A 18); - Controparte_4
sig. , residente in [...] a RG (BS) (CAPP. 13,14); - Persona_3
sig.ra di ES (CAPP. DA 12 A 17); - sig.ra via Cucca, 9 a Parte_7 CP_5
LV (BS) (CAPP. DA 12 A 17); - sig. FA UA vicolo Manzini, 1, Piacenza
(CAPP. DA 12 A 18); - sig.ra v. Beccalossi, 28/C EN (BS) (CAPP. DA 12 Parte_8
A 18); - sig.ra , Cascina Santa Maria, 16 EN (BS) (CAPP. DA 12 A 18); - Testimone_7 sig. , c/o CIB Srl, via Golgi,4 Salò (CAPP. DA 12 A 18), con delega Testimone_8
eventualmente al Tribunale ES, sulle seguenti circostanze:
12) Vero che: "Il sig. , dopo il matrimonio contratto a UR (BG) con Persona_1
la sig.ra in data 1/6/2013, aveva convissuto con la moglie a NI (BG) per Parte_1
circa sei mesi";
13) Vero che: "Nel mese di novembre 2014 il sig. aveva fatto definitivo Persona_1
ritorno a MO (BS), presso l'abitazione dei genitori e "; CP_3 Testimone_6
14) Vero che: "Il sig. , dopo il trasferimento a MO (BS) e durante Persona_1
tutta la sua permanenza sino al sinistro, mai ha convissuto con la sig.ra "; Parte_1
15) Vero che: "Il sig. dopo il matrimonio con la sig.ra , Persona_1 Parte_1
spesso ha riferito ai propri familiari, di aver commesso un errore a sposarsi e che gli errori si pagano";
16) Vero che: "La sig.ra è sempre stata residente a[...]
Baselle nr. 143 sino al 05/10/2017, data successiva al sinistro in cui trasferiva la propria residenza anagrafica a Rovigo in viale Tre Martiri, 70";
17) Vero che: "Tra il sig. e la sig.ra , già da qualche anno Persona_1 Parte_1
prima del sinistro era venuta meno la convivenza e la comunanza spirituale e materiale";
18) Vero che: "Il 3.8.2015 il sig. aveva redatto di pugno una dichiarazione Persona_1
di volontà testamentaria, nella quale manifestava la propria intenzione di lasciare le sue future proprietà, derivanti dall'eredità dei genitori, al cugino sig. FA UA".
pagina 5 di 18 - SUL QUANTUM:
Si chiede ammissione di prova orale per testi, con testi - sig. , c/o Glexa Srl, Testimone_9
via Carroccio, 12 Milano (CAPP. 19,20,21,22,23), sulle seguenti circostanze:
19) Vero che: "Molte delle società indicate nella stessa scheda persona del sig. ER
risultano inattive già all'epoca del sinistro";
[...]
20) Vero che: "Tutte le società nelle quali era socio o amministratore il sig. Persona_1 avevano/hanno un capitale sociale inferiore a € 10.500,00";
21) Vero che: "Relativamente alle società partecipate Senza Senso S.r.l.; Società Agricola San
Michele S.r.l.; Società Agricola Pirocco S.r.l.; l'analisi patrimoniale presso il CP_6
sito del Registro Imprese, ha evidenziato l'assenza del depositati Bilanci per gli anni 2014 e successivi";
22) Vero che: "La società agricola Secchia SS ha un capitale sociale di € 1.000,00";
23) Vero che "Il sig. , all'epoca dell'evento aveva anche a proprio carico Persona_1
una situazione debitoria con nove protesti di cui uno personale e otto relativi alle società partecipate".
Si chiede emissione di ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. all'attrice/appellante delle proprie dichiarazioni dei redditi, nonché di quelle del sig. degli anni 2015, 2016, Persona_1
2017 o informazioni ex art. 213 c.p.c. presso l'Agenzia delle Entrate in merito alle dichiarazioni fiscali dei redditi dell'attrice e degli anni 2015, 2016, 2017 del sig. , nonché Persona_1
delle dichiarazioni fiscali delle società di cui il de cuius era socio, nonché le Dichiarazioni
IRAP ed IVA delle predette società. Solo all'esito di tale acquisizione, per scrupolo, si chiede eventualmente CTU contabile volta a valutare la consistenza del patrimonio del sig. ER
”
[...]
ER OC : Parte_4
“Respingersi l'appello incidentale condizionato proposto dall'appellata Controparte_7 perché infondato in fatto ed in diritto con la condanna alle spese del giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
(conducente del veicolo BMW, targato EC987KY), Parte_2 Parte_3
(proprietario del predetto veicolo) e (quale compagnia assicurativa Controparte_1
del mezzo), per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali e pagina 6 di 18 patrimoniali dalla stessa subiti a seguito del sinistro avvenuto il 12.9.2017, in cui aveva trovato la morte , marito dell'attrice. Persona_1
La sera del 12.9.2017, il sig. stava viaggiando a bordo del veicolo LA Y targato ER
CC108NG sul raccordo autostradale A21-A4, carreggiata est. All'altezza del Km 16,700, nel territorio del Comune di Flero, l'auto dallo stesso guidata veniva violentemente tamponata dalla vettura BMW condotta da e prendeva fuoco. Il sig. incastrato Parte_2 ER all'interno dell'auto, moriva carbonizzato.
L'attrice - premesso lo svolgimento dei fatti e rilevato che in sede penale era stata accertata la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro e il procedimento era Parte_2
stato definito con sentenza di patteggiamento - ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio (quantificato in importo non inferiore ad € 390.000,00), del danno non patrimoniale terminale e catastrofico, spettante iure hereditario (quantificato in importo non inferiore ad € 30.000,00), del danno patrimoniale iure proprio (quantificato in importo non inferiore ad € 6.000.000,00), oltre interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della sentenza e interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
ha precisato che aveva aperto il sinistro e Parte_1 Controparte_1
riconosciuto la responsabilità del ma aveva rifiutato ogni risarcimento in favore Parte_2 dell'attrice, affermando che i coniugi sarebbero stati separati di fatto (circostanza contestata dalla vedova). Sul punto, la ha precisato che la relazione affettiva con il marito non era Pt_1
venuta meno e aveva mantenuto la sua intensità, non potendo essere esclusa per il solo fatto che l'esigenza di assistere gli anziani genitori avesse indotto il a utilizzare spazi abitativi ER
e anche a pernottare presso la cascina che costituisce dimora dei genitori e suo ambiente di lavoro e a trasferire la sua residenza.
L'attrice ha precisato di aver accettato con beneficio d'inventario l'eredità del ER
rinunziata dai genitori e dagli altri familiari del de cuius, e di mantenere rapporti molto tesi e conflittuali con la famiglia di origine del coniuge. Tale famiglia stava cercando di tenerla all'oscuro del mondo imprenditoriale del coniuge - imprenditore nel settore agricolo e socio di numerose società - e delle situazioni attive e passive riferibili al suo patrimonio, patrimonio che risultava di fatto nella piena disponibilità della famiglia di origine e del cugino del defunto marito.
Si sono costituiti avanti al Tribunale e Parte_2 Parte_3 [...]
chiedendo di essere mandati assolti da ogni richiesta dell'attrice; in Controparte_1
subordine, di accertare e dichiarare il concorso colposo del sig. nella Persona_1 causazione del sinistro e per l'effetto, previa verifica della piena legittimazione attiva pagina 7 di 18 dell'attrice, di accertare il danno dalla stessa patito, in misura inferiore al preteso e nei limiti del provato e limitare la condanna dei convenuti a quanto ritenuto di giustizia, ridotto dell'accertato concorso colposo.
I convenuti hanno chiesto inoltre al Tribunale di dichiarare che, dell'importo liquidato in favore dell'attrice, la somma di € 36.571,86, sottoposta a pignoramento nella procedura RG 724/2019 pendente avanti al tribunale di Rovigo, rimanga vincolata a detta procedura e nella disponibilità del Giudice dell'esecuzione, sino a provvedimento dello stesso.
Circa il profilo dell'an debeatur, i convenuti hanno rilevato che il aveva concorso ER
nella causazione del sinistro, guidando a velocità estremamente ridotta e costituendo quindi intralcio al normale flusso della circolazione. Doveva pertanto essere dichiarata la sua responsabilità concorrente nella causazione dell'evento lesivo. Hanno poi negato che l'incidente fosse dipeso da una grave distrazione del posto che questi non aveva Parte_2
potuto evitare l'impatto, a causa della velocità estremamente ridotta della LA Y. Hanno contestato la tesi attorea, secondo cui il avrebbe omesso di fornire un immediato Parte_2
soccorso al soccorso che in realtà era impossibile a causa delle fiamme che avevano ER subito avvolto l'auto tamponata.
Circa il profilo del quantum debeatur, i convenuti hanno contestato le richieste attoree, precisando che alla non spettava alcun risarcimento del danno parentale, essendo ella Pt_1
separata di fatto dal marito (il dopo il matrimonio, aveva convissuto con la moglie ER
solo per sei mesi e poi era rientrato presso l'abitazione dei genitori;
le residenze anagrafiche dei coniugi non erano mai state coincidenti). Stante la separazione di fatto, l'attrice non poteva avvalersi sul piano probatorio di quelle presunzioni di cui si possono giovare i conviventi nella famiglia istituzionale, circa l'esistenza e la stabilità del vincolo affettivo e solidaristico normalmente sussistente nel rapporto di coniugio.
Quanto ai residui danni, il danno non patrimoniale da menomazione della propria integrità psico-fisica, cui l'attrice aveva fatto cenno in sede di atto di citazione, non era stato né chiaramente allegato, né tantomeno provato. Il danno terminale iure hereditario non era poi configurabile nella fattispecie, mancando un congruo lasso temporale tra il momento dell'impatto e il momento del decesso della vittima e avendo quest'ultima trascorso gli ultimi attimi di vita priva di sensi, come confermato dai testi presenti al momento del sinistro.
Quanto al danno patrimoniale, i convenuti hanno rilevato che l'attrice si era limitata a mere allegazioni, senza fornire prova alcuna del danno, in termini di perdita dei contributi patrimoniali e delle utilità economiche che il se ancora in vita, avrebbe continuato ad ER
pagina 8 di 18 apportare alla moglie. Allo stesso modo, l'attrice non aveva provato che il coniuge le fornisse un sostegno economico.
Con comparsa di intervento volontario adesivo-dipendente depositata il 9.2.2021, è intervenuto in giudizio l'avv. , in proprio. L'interveniente ha precisato: di Parte_4 essere creditore della per l'importo di € 24.381,24; di aver notificato alla stessa e a Pt_1
atto di pignoramento presso terzi, pignorando il credito vantato Controparte_1 dall'attrice nei confronti della compagnia assicurativa;
di aver ottenuto dal Tribunale di ES un provvedimento di sequestro conservativo sui beni della stessa e su somme e cose alla stessa dovute, sino all'importo di € 20.000,00. Il ha quindi chiesto al Tribunale di accogliere Pt_4 le domande dell'attrice, in quanto fondate, e di condannare a versare Controparte_1 direttamente all'intervenuto la quota di risarcimento, pari all'ammontare del credito dallo stesso vantato nei confronti dell'attrice e per il quale era stato promosso pignoramento presso terzi avanti al Tribunale di Rovigo.
Il Tribunale non ha ammesso i mezzi di prova indicati dalle parti e ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 3013/2024, pubblicata il 18.03.2024, in parziale accoglimento delle domande di , il Tribunale ha condannato le parti convenute al pagamento in favore Parte_1 dell'attrice della somma di € 188.440,00, quale danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, liquidato in moneta attuale, oltre agli interessi compensativi decorrenti dalla data del sinistro (12.9.2017) sino alla data della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata;
oltre infine ad interessi legali sulla somma liquidata in moneta attuale, dalla data della sentenza al saldo. Il primo Giudice ha respinto la richiesta dell'attrice di risarcimento del danno biologico dalla stessa asseritamente patito e del danno patrimoniale, per carenza di prova. Ha poi respinto la richiesta di risarcimento del c.d. danno terminale iure hereditario, posto che la vittima era deceduta sul posto, poco dopo l'impatto, e al momento del decesso versava in stato di incoscienza, come era emerso dalle dichiarazioni dei testi presenti al momento del sinistro.
Quanto alla domanda delle parti convenute (alla quale aveva aderito l'interveniente) di declaratoria che, dell'importo liquidato a titolo risarcitorio, “la somma di € 36.571,86 sottoposta a pignoramento nella procedura RG 724/2019 pendente avanti al Tribunale di
Rovigo, rimanesse vincolata a detta procedura e nella disponibilità del Giudice dell'esecuzione, sino a provvedimento dello stesso”, il Tribunale ha ritenuto tale domanda inammissibile, in quanto estranea al giudizio e non dipendente dal titolo dedotto in causa.
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale per i seguenti motivi: Parte_9
pagina 9 di 18 1) Mancato riconoscimento del danno biologico.
La sentenza non ha riconosciuto all'attrice il risarcimento del lamentato danno biologico, ritenendo non provato tale danno, inteso quale grave dolore, integrante una patologia conseguente alla perdita del coniuge.
L'attrice ha asserito di avere in realtà fornito prova di tale danno, producendo l'elaborato peritale del dott. che ha certificato e quantificato un danno fisico Persona_4
permanente del 28%, definito come disturbo da lutto persistente complicato, e ha suggerito un percorso psicoterapeutico di almeno due anni.
2) Mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
La sentenza di primo grado non ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, ritenendo non provato tale danno. Ad avviso dell'appellante, il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere imprecisata la domanda di risarcimento della perdita di utilità economiche, stante la mancanza di specifiche allegazioni in ordine alle attività imprenditoriali del defunto marito.
Il era un imprenditore agricolo e un'attività imprenditoriale, specie se agricola - ad ER avviso dell'appellante - non consentirebbe una produzione documentale che puntualmente quantifichi il denaro che si ha a disposizione. Nel caso di specie, la prova era resa ancora più difficile dai rapporti tesi tra la e la famiglia di origine del coniuge, che aveva interessi Pt_1 intersecati a quelli di quest'ultimo.
L'attrice aveva comunque dimostrato le plurime partecipazioni societarie e cariche sociali del e il valore di tali partecipazioni, mentre aveva poco rilievo il reddito ai fini fiscali ER
delle aziende agricole, reddito computato forfettariamente sulla base degli indici catastali, e quindi suscettibile di essere sottostimato rispetto a quello reale.
La aveva indicato capitoli di prova per testi finalizzati a dimostrare l'altissimo tenore Pt_1
di vita della coppia e quindi il supporto economico offerto dal marito alla moglie, capitoli tuttavia non ammessi dal primo Giudice, con grave lesione del diritto di difesa.
3) Mancato riconoscimento del danno terminale.
La sentenza avrebbe errato nel non riconoscere all'attrice il risarcimento, iure hereditario, del c.d. danno terminale patito dal coniuge, accogliendo la tesi della morte immediata. Tale tesi era in realtà frutto di presunzioni, prive di fondamento, emergendo al contrario dagli atti che era trascorso un certo lasso di tempo, prima che il veicolo avesse preso fuoco al suo interno e infatti le persone presenti erano riuscite ad avvicinarsi all'auto LA Y, per cercare di estrarre il conducente.
4) Errata liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
pagina 10 di 18 La sentenza di primo grado ha riconosciuto un danno da perdita parentale di € 188.404,00 e ha precisato di fare applicazione delle Tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 2022, di tener conto dell'età dell'attrice al momento del fatto (36 anni), dell'età del marito deceduto (57 anni) e dell'assenza di prole.
In realtà, la quantificazione del danno, ad avviso della , risulta del tutto carente di Pt_1
motivazione e censurabile, avendo implicitamente assegnato un numero di punti (56) inferiore al minimo previsto dalle tabelle. La sentenza non ha poi tenuto conto della particolare gravità del fatto (omicidio stradale, avente una dinamica connotata da una banalità incredibile, e pertanto particolarmente difficile da accettare per la vedova) e dello sconvolgimento nella vita dell'attrice, conseguente alla perdita del coniuge, sul piano personale (anche a causa dell'assenza di figli) e lavorativo (avendo dovuto la accertare ed inventariare tutte le Pt_1
situazioni attive e passive relative al patrimonio del defunto).
Si sono costituiti in grado di appello e l'intervenuto Controparte_1 Parte_4
[...] ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, non Controparte_1
indicando l'atto di appello il capo della sentenza impugnato, le specifiche censure e le violazioni di legge, ma riproponendo le medesime argomentazioni svolte in primo grado.
Nel merito, ha chiesto il rigetto di tutti i motivi di appello, rilevando che i pretesi danni biologico e patrimoniale non erano stati in alcun modo provati dalla . Pt_1
L'attrice non aveva infatti prodotto alcunchè per provare il danno alla salute (non era dato comprendere del resto a quale perizia di parte facesse riferimento l'atto di appello).
Quanto al danno patrimoniale - premessa la carenza di prova circa la contribuzione economica da parte del defunto in favore della moglie, circa la vivenza a carico, circa i redditi dello stesso
- la società convenuta ha rilevato che dalla documentazione in atti emergeva prova di circostanze opposte a quanto asserito dalla (dalle visure prodotte, risultava che le Pt_1
società riferibili al de cuius erano inattive o avevano un capitale sociale limitato;
il ER
risultava aver subito alcuni protesti e non essere intestatario di beni immobili o di veicoli).
Circa il cd. danno terminale, l'appellata ha sottolineato la correttezza delle argomentazioni del
Tribunale, che ne aveva escluso la configurabilità. La non aveva del resto provato la Pt_1
propria qualità di erede del de cuius.
Quanto infine al danno da perdita del rapporto parentale, ha proposto Controparte_1 appello incidentale condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello. Ad avviso dell'appellata, la liquidazione del danno parentale era ingiustificata, posto che i coniugi e erano separati di fatto e tra loro non vi era comunanza ER Pt_1
pagina 11 di 18 di vita e reciproco sostegno morale ed economico. Dopo circa sei mesi di convivenza dalla data del matrimonio, il era infatti tornato ad abitare presso i genitori, a MO (BS), ER
dove aveva mantenuto dalla nascita la residenza anagrafica, fino a pochi giorni prima del sinistro (quando aveva trasferito la residenza a Rovigo). Solo dopo l'evento dannoso, la Pt_1
aveva trasferito la propria residenza da UR (BG) a Rovigo, per far risultare una convivenza postuma. L'attrice non aveva fornito poi prova alcuna del legame affettivo e della comunione spirituale e materiale con il coniuge (nessuna prova in ordine a viaggi e vacanze insieme, in ordine a spese sostenute dal nell'interesse della moglie), anzi plurimi elementi ER
portavano a ritenere che il matrimonio tra i due era solo fittizio e forse legato ad interessi nel settore agricolo delle due famiglie di origine (ad es. la differenza di età tra i coniugi, la mancanza di una convivenza, il fatto che il marito non si fosse confidato con la moglie, in merito alla propria situazione lavorativa e patrimoniale).
ha pertanto chiesto alla Corte d'Appello di respingere tutti i motivi di Controparte_1
appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, laddove ritenuto ammissibile l'appello, di rigettare in toto la richiesta risarcitoria avanzata dalla sig.ra perché Parte_1
infondata in fatto e diritto.
L'interveniente adesivo si è costituito in grado di appello, chiedendo il Parte_4 rigetto dell'appello incidentale di e rilevando di avere interesse ad una Controparte_1
tale pronunzia, in quanto creditore di . Parte_1
Nonostante la rituale notifica, non si sono invece costituiti e Parte_2 Parte_3
, che sono stati pertanto dichiarati contumaci.
[...]
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 27.5.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'eccezione di di inammissibilità dell'appello, per omessa Controparte_1
indicazione del capo della sentenza impugnato, delle specifiche censure mosse avverso la pronunzia di primo grado e delle asserite violazioni di legge, non è fondata.
L'atto di appello indica infatti in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi di impugnazione e le parti della sentenza di primo grado che intende confutare (contestando in particolare il mancato riconoscimento del danno patrimoniale, del danno biologico e del danno terminale e la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, ritenuta eccessivamente contenuta, rispetto al danno patito); non risulta del resto necessario che l'appellante predisponga pagina 12 di 18 un progetto alternativo di decisione (così Cass. S.U., ord. 36481/2022, conforme a Cass. S.U.
27199/2017, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
2. Sul mancato riconoscimento in favore dell'attrice del risarcimento del danno biologico.
Il primo motivo di appello, con cui si contesta il mancato risarcimento dell'asserito danno biologico, è infondato.
La non ha infatti fornito prova alcuna di aver patito un danno alla salute in conseguenza Pt_1
del sinistro in cui ha trovato la morte il coniuge. Non sono state prodotti certificati e referti medici, non è stata fornita prova della prescrizione di farmaci o terapie;
non risultano formulati capitoli di prova finalizzati a provare un danno alla salute, né risulta che l'attrice abbia chiesto l'ammissione di ctu medico-legale sulla sua persona.
Nell'atto di appello, la fa riferimento ad una perizia di parte di tale dott. Pt_1 Per_4
(che attesterebbe un danno biologico del 28%, per “disturbo da lutto persistente
[...] complicato”), perizia della quale tuttavia non vi è traccia nel fascicolo di primo grado (e neppure in quello di appello) e che comunque non sarebbe da sola idonea a comprovare un danno alla salute.
Il danno alla salute deve essere specificamente provato e non può considerarsi - come vorrebbe l'attrice - insito nel fatto di aver subito la perdita del coniuge.
In mancanza di prova, il predetto danno non può pertanto essere riconosciuto.
3. Sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale, con valutazione corretta, non ha riconosciuto all'attrice il richiesto risarcimento del danno patrimoniale, quale danno da lucro cessante, per la perdita del contributo patrimoniale e delle utilità economiche di cui la moglie beneficiava grazie alle attività lavorative ed imprenditoriali del ER pagina 13 di 18 Il Tribunale ha sottolineato che le allegazioni della in tema di danno patrimoniale sono Pt_1 prive di specificità e comunque non sono documentate. Ha rilevato poi che l'attrice non ha lamentato il venir meno di retribuzioni o compensi che spettavano al marito in base all'attività lavorativa dallo stesso svolta, ma ha affermato - genericamente - che al marito defunto erano
“riconducibili” plurime “attività imprenditoriali” e ha ammesso di trovarsi oggi a doversi
“occupare” del vasto “mondo imprenditoriale del marito”. In questo quadro, il primo Giudice non ha ritenuto plausibile - in difetto di specifiche allegazioni in ordine alle attività del coniuge
- la doglianza attorea, secondo cui dalla morte del marito sarebbe derivata alla moglie una
“perdita” di (imprecisate) “utilità economiche” e quindi un lucro cessante causalmente riconducibile al sinistro.
Il ragionamento del Tribunale è corretto e condivisibile.
Per provare l'allegato danno patrimoniale, l'attrice/odierna appellante si è limitata ad affermare:
- che il era socio e titolare di cariche in plurime compagini societarie;
- che aveva una ER
“notevole capacità di guadagno”, dato a suo dire evincibile dalle perizie di parte prodotte, relative a talune delle società riferibili al de cuius (che sarebbero in grado di produrre ingentissimi utili d'impresa); - che le risultanze delle dichiarazioni fiscali delle società agricole del non darebbero un quadro realistico della effettiva redditività delle stesse, posto ER
che i redditi a fini fiscali si calcolano forfettariamente sulla base degli indici catastali, mentre la potenzialità degli asset aziendali già del sarebbe ben più spiccata;
- che il tenore di ER
vita del e della moglie era molto alto, caratterizzato da viaggi, vacanze, cene al ER
ristorante, acquisto di beni di lusso (orologi e pietre preziose), e che il sosteneva spese ER mediche e professionali nell'interesse della moglie e destinava alla stessa e al menage familiare importi mensili cospicui.
Per fornire prova delle predette allegazioni (comunque generiche), la si è limitata a Pt_1
produrre: visura storica delle partecipazioni sociali del visura camerale e scheda ER
completa del de cuius (dalla quale risulta che numerose società già partecipate dal ER
risultavano cessate e inattive già da prima del matrimonio, contratto il 1.6.2013); relazione tecnica di parte di perito agronomo, relativa alla società agricola Secchia S.S. (società che ad avviso del perito ricaverebbe utili per oltre un milione di euro, mentre, dalla scheda personale del sub doc. 9, estratta il 2.10.2017, risulta essere inattiva); perizie di parte relative ER
alla società Sole S.r.l. e alla società agricola Verde S.r.l., concernenti il valore, alla data del luglio 2016 e del maggio 2021, delle proprietà di tali società e del patrimonio sociale (le società predette, tuttavia, non compaiono nella visura storica delle partecipazioni del e nella ER
scheda completa delle partecipazioni dello stesso).
pagina 14 di 18 Ciò premesso, la prova documentale fornita dalla appare lacunosa e del tutto inidonea Pt_1
a provare il preteso danno da lucro cessante.
Non sono state allegate le dichiarazioni fiscali del defunto sig. non sono stati prodotti ER
le dichiarazioni fiscali e i bilanci relativi alle società dallo stesso partecipate.
Le perizie di parte allegate non forniscono elementi idonei a provare il danno patrimoniale.
Da un lato, si tratta infatti di perizie di parte, prive di valore probatorio e non suffragate da documenti ufficiali inerenti il patrimonio e il reddito delle società (in primis i bilanci).
La prima perizia, partendo dal preteso patrimonio al 1.9.2017 della società Secchia S.S., si fonda su dati presuntivi di redditività (produzione di latte, valore dei bovini, a fronte delle spese per la gestione dell'allevamento), quando la società, all'inizio di ottobre 2017, risultava inattiva.
Le altre due perizie forniscono un quadro (di parte) circa il valore del patrimonio delle società agricole e pertanto sono inidonee a comprovare un danno da lucro cessante Parte_10
conseguente al decesso del sig. (è evidente infatti che il valore del patrimonio ER
immobiliare di una società non viene meno con il decesso di un socio).
Non sono stati prodotti estratti conto bancari, estratti conto delle carte di credito o altra documentazione (fatture, ricevute) atta a provare che il elargisse alla moglie somme ER
di denaro da destinare al menage familiare, che sostenesse spese nell'interesse della moglie e garantisse alla stessa un elevato tenore di vita.
In mancanza del benché minimo supporto documentale, correttamente il primo Giudice non ha ammesso i capitoli di prova (del tutto generici), volti a dimostrare il tenore di vita dei coniugi, desumibile da viaggi, vacanze, cene al ristorante e dall'acquisto di abiti di marca o beni di lusso.
In definitiva, nessuna prova è stata fornita dall'attrice/appellante circa il preteso danno patrimoniale da lucro cessante - quale pretesa diminuzione delle disponibilità reddituali per l'attrice, conseguente al decesso del ER
4. Sul mancato riconoscimento del c.d. danno terminale iure hereditario.
Il motivo di appello, con cui l'attrice contesta il mancato riconoscimento in suo favore del risarcimento del c.d. danno terminale a lei spettante iure hereditario, è infondato.
Va premesso che la ricostruzione da parte del Tribunale della dinamica del sinistro (e l'accertamento della colpa esclusiva del nella sua causazione) non è oggetto di Parte_2
appello e sul punto, pertanto, la sentenza è passata in giudicato.
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni presenti al momento del fatto e in particolare dalle dichiarazioni di (passeggero di un veicolo sopraggiunto sul luogo del sinistro poco Tes_10
dopo il tamponamento), emerge che la vettura LA Y, dopo l'urto, ha iniziato a sprigionare scintille e a girare su se stessa, prendendo fuoco già durante queste evoluzioni. L'auto si è
pagina 15 di 18 fermata contro la barriera centrale della strada, continuando a bruciare e sprigionando un forte calore che ha impedito alle persone intervenute di avvicinarsi per prestare soccorso al conducente. Questi, come precisato da , non si muoveva, né gridava. Dentro la Tes_10
vettura c'era fumo denso e nero e il fuoco, prima sulla parte anteriore, dopo alcuni scoppiettii, si è propagato all'abitacolo (ved. informativa finale della Polizia Stradale).
La consulenza del perito nominato dalla Procura della Repubblica di ES ha confermato che, stante il fortissimo impatto, il tamponamento causava ingenti danni alla parte posteriore della LA Y e la rottura del serbatoio del carburante, che a sua volta originava l'incendio del veicolo.
Emerge in definitiva, dalle dichiarazioni rese dalle persone presenti ai fatti, che il veicolo guidato dal ha preso fuoco già durante le evoluzioni su se stesso causate dal violento ER tamponamento;
che l'abitacolo si è riempito di fumo denso e nero e ha poi preso fuoco;
che il conducente, “non si muoveva, né gridava”. Il presumibilmente, è deceduto a causa ER dell'impatto o comunque è svenuto, probabilmente a causa delle esalazioni di fumo, per poi morire bruciato nell'incendio (la stessa , in sede di atto di citazione, precisa che il Pt_1
coniuge era verosimilmente svenuto a causa dell'impatto).
In questo quadro, non è riconoscibile il cd. danno terminale, che, secondo la giurisprudenza
(ved. Cass. ord. 23153/2019; sentenza 26727/2018), presuppone che intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra il momento del sinistro e il momento della morte (lasso di tempo che nel caso di specie non pare ravvisabile) e, soprattutto, presuppone che la vittima, in tale lasso di tempo, ancorché breve, sia nella condizione di lucida consapevolezza della imminente fine della propria vita (nel caso di specie, deve invece ritenersi che il versasse in stato di ER incoscienza, a causa dell'impatto e delle esalazioni di fumo, e infatti, come precisato dai testi, non si muoveva, né gridava).
5. Sulla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Sull'appello incidentale di Controparte_1
Con il quarto motivo di appello, ha contestato la liquidazione del danno non Parte_1
patrimoniale da perdita del rapporto parentale effettuata dal primo Giudice, in quanto non adeguatamente motivata, non comprensibile ed effettuata attribuendo un numero di punti inferiore al minimo previsto dalle tabelle milanesi. ha, per contro, proposto appello incidentale con riferimento al capo Controparte_1
della sentenza che ha liquidato il danno da perdita del rapporto parentale, ritenendo errata tale liquidazione, non avendo il Tribunale considerato che, nel caso di specie, si doveva ritenere pagina 16 di 18 superata la presunzione ex art. 2727 c.c. della sussistenza di un vincolo affettivo tra i coniugi, stante l'intervenuta separazione di fatto tra i coniugi e . ER Pt_1
Ritiene il Tribunale che il quarto motivo di appello proposto dalla sia infondato, come Pt_1 pure l'appello incidentale proposto da Controparte_1
Se infatti è vero che la sentenza di primo grado è succintamente motivata nella parte in cui quantifica il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, risulta comunque agevole ricostruire i punti in concreto attribuiti dal primo Giudice, dividendo l'importo liquidato per il valore per punto per l'anno 2022 (€ 188.440,00 : € 3.365,00 = 56 punti).
L'attribuzione di 56 punti appare corretta, laddove essa tiene conto dell'età della vittima (57 anni, fascia di età cui corrispondono 18 punti), dell'età della moglie superstite (36 anni, fascia di età cui corrispondono 22 punti), del fatto che la coppia non avesse figli (16 punti aggiuntivi, non essendoci altri familiari superstiti), del fatto che i coniugi non convivessero.
Il primo Giudice ha applicato correttamente i criteri delle tabelle del Tribunale di Milano, attribuendo il numero di punti minimo in relazione al caso concreto, senza riconoscere quindi punti aggiuntivi legati alla particolare intensità della relazione, intensità certamente non provata dall'attrice, non avendo la fornito alcun elemento di prova del fatto che ella mantenesse Pt_1
con il marito - nonostante l'assenza di una convivenza - un rapporto affettivo intenso (nessuna prova documentale di viaggi e vacanze trascorsi insieme, nessuna prova di una frequentazione assidua o della condivisione di attività lavorative o di svago).
Non può per contro ritenersi condivisibile la tesi dell'appellata secondo Controparte_1
cui nessun risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale spetterebbe alla , in Pt_1
quanto separata di fatto dal coniuge.
La convenuta appellata non ha infatti fornito adeguata prova del fatto che i coniugi ER
fossero di fatto separati, non potendosi ritenere sufficiente a provare tale circostanza il Pt_1
fatto che i coniugi non avessero una formale residenza comune e che non convivessero, essendo il domiciliato presso i genitori a MO, ES. Risulta peraltro credibile ER
l'allegazione della moglie, secondo cui la scelta del di mantenere il domicilio a ER
MO, presso la cascina della famiglia, dipendesse sia da esigenze lavorative, sia dalla necessità di stare vicino agli anziani genitori.
Ulteriore elemento che porta a ritenere che tra i coniugi non fosse intervenuta una separazione di fatto è la circostanza che la sera dell'incidente il era stato a casa della moglie a ER cena, per poi rimettersi in auto per fare ritorno a MO, presso l'abitazione dei genitori.
Per tutti i motivi esposti, l'appello principale e quello incidentale devono essere respinti.
pagina 17 di 18 Nessuna statuizione deve essere assunta, con riguardo alla posizione del terzo intervenuto essendosi egli limitato a chiedere il rigetto dell'appello incidentale. Parte_4
L'esito del giudizio e la reciproca soccombenza di appellante e appellata, che vedono rigettare sia l'appello principale, sia l'appello incidentale, giustifica un'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Devono anche essere compensate le spese sostenute dall'intervenuto , considerato che Pt_4
lo stesso non ha svolto argomentazioni difensive (limitandosi a chiedere il rigetto dell'appello incidentale) e che la sua costituzione in giudizio è stata volta principalmente a rispondere alla vocatio in ius, finalizzata all'integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3013/2024, pubblicata il Parte_1
18/03/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo Pt_1 Controparte_1
corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 03/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Maria Grazia Federici
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