CASS
Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
Massime • 1
L'istituto della definizione agevolata, introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, si applica soltanto agli enti previdenziali pubblici e non anche alle casse previdenziali dei professionisti, in mancanza di un'espressa previsione legislativa che limiti l'autonomia gestionale, contabile e organizzativa degli enti previdenziali di diritto privato e nell'impossibilità di applicare analogicamente l'istituto, disciplinato da norma di stretta interpretazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2024, n. 10015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10015 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 29220-2022 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UI SE LL 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ON GRASSI;
- ricorrente -
contro Oggetto Definizione agevolata d.l. n.193/16; inadempimento parziale, anzianità contributiva R.G.N. 29220/2022 Cron. Rep. Ud. 12/12/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 10015 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: GNANI ALESSANDRO Data pubblicazione: 12/04/2024 2 SC UR VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso STUDIO PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO POZZI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1768/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/10/2022 R.G.N. 701/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato ON GRASSI. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di pensione di vecchiaia proposta da AU IT CO nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti (CIPAG), avendo egli pagato il proprio debito contributivo. Riteneva la Corte che il pagamento di CO dei contributi, oggetto di cartelle esattoriali notificate dal concessionario, avesse estinto il debito contributivo nei confronti della Cassa ai sensi dell’art.6, co.12 d.l. 3 n.193/16, applicabile anche alle casse previdenziali dei professionisti. Aggiungeva che, essedo stato pagato l’importo capitale dei contributi, e non sanzioni e interessi, la pensione spettava comunque, in base alla sentenza della Corte di cassazione n.15643/18. Avverso la sentenza, la Cassa ricorre per un motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso AU IT CO. L’ufficio della Procura Generale ha concluso in udienza per l’accoglimento del ricorso. In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Con l’unico motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e falsa applicazione degli artt.6, co.1 d.l. n.193/16, conv. con mod. dalla l. n.225/16, 11, co.10-bis d.l. n.8/17, 4, co.
6-bis d.l. n.79/97 conv. dalla l. n.140/97. La Corte avrebbe errato nel ritenere applicabile l’istituto della definizione agevolata anche alla casse professionali, essendo l’art.6 d.l. n.193/16 riferibile ai soli enti previdenziali pubblici. Tale esegesi viene avvalorata dall’autonomia gestionale, organizzativa e contabile attribuita alle casse, sì che il legislatore ordinario non avrebbe potuto intervenire sul potere regolamentare della Cassa escludendo il debito per sanzioni e interessi dovuti ai sensi dello Statuto della Cassa, e sottraendo risorse necessarie a mantenere l’equilibrio finanziario di lungo periodo della Cassa stessa. 4 Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente. Il motivo censura in modo specifico entrambe la ragioni decisorie su cui poggia la sentenza: spiega le ragioni per cui non si ritiene applicabile l’istituto della definizione agevolata alle Casse previdenziali dei professionisti, e afferma che, in luogo di Cass.15643/18 richiamata dalla sentenza impugnata, debba valere il principio espresso da Cass. 10431/17. Tanto premesso, il motivo è fondato. Va infatti affermata l’inapplicabilità della definizione agevolata introdotta dall’art.6 d.l. n.193/16 conv. con mod. dalla l. n.225/16, alla Casse previdenziali dei professionisti. Dispone l’art., co.1 d.l. n.193/16 che: “ ”. A sua volta, il comma 10 dello stesso articolo specifica l’ambito applicativo della definizione agevolata, disponendo che: “ ” una serie di debiti enumerati alle lettere a), b), c), d), tra cui anche i debiti (lettera e-bis) derivanti da: “ ” 5 L’art.11, co.10-bis d.l. n “L’articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale”. Quindi, in seguito alla norma di interpretazione autentica, la definizione agevolata consente di non pagare le sanzioni irrogate sia per violazione degli obblighi contributivi dovuti dall’ente previdenziale, sia (“anche”) per violazione degli obblighi contributivi e premi nel caso in cui il debitore sia l’iscritto all’ente previdenziale. Tanto premesso, ritiene questa Corte che il comma 1 dell’art.6 d.l. n.193/16 e il comma 6, lett. e-bis), come interpretato autenticamente dal d.l. n.8/17, debbano riferirsi ai soli enti previdenziali pubblici, e non alle Casse previdenziali dei professionisti, persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni: art.1, co.1 e 2 d.lgs. n.509/94). Occorre partire dalla considerazione che l’art.6 d.l. n.193/16, introducendo la definizione agevolata, è norma di stretta interpretazione, dichiaratamente applicabile per i soli carichi riferiti agli anni dal 2000 al 2016. La norma fu voluta per far fronte a un’evenienza congiunturale, ovvero la soppressione del concessionario Gruppo Equitalia e il suo avvicendamento con Agenzia delle Entrate-Riscossione. Come rilevato dalla Corte Costituzionale (sent. n.29/2018), la definizione 6 agevolata “conseguiva alla rilevata necessità, per esigenze di finanza pubblica e per un corretto rapporto tra fisco e contribuente, «di ottimizzare l’attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare l’organizzazione dell’Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l’effettività del gettito delle entrate e l’incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e all’articolo 81, comma 1, della Costituzione». In sostanza la finalità principale della definizione agevolata è quella di evitare che l’ente subentrante ad Equitalia si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l’avvio e l’attuazione della riforma strutturale (questo aspetto è evidenziato in particolare nel dossier dell’Ufficio Studi del Senato, XVII, A.S. n. 2595-d.l. 193/2016)”. Muovendo dal carattere eccezionale dell’istituto in questione, si comprende come la lettera e-bis) dell’art.6, co.10, aggiunta dalla legge di conversione n.225/10, abbia ribadito, riguardo al profilo qui rilevante ovvero quello delle sanzioni, che la regola generale è quella per cui le sanzioni portate dai ruoli sono sottratte alla definizione agevolata. Fanno eccezione, e rientrano nell’ambito della definizione agevolata, le sanzioni tributarie (d.lgs. n.472/97) e quelle connesse alla violazione degli obblighi previdenziali (la sanzioni amministrative per violazione del codice della strada beneficiano della definizione agevolata solo per quanto attiene agli interessi: art.6, co.11). 7 La lettera e-bis) introduce in tal modo un collegamento sistematico con il comma 1 dell’art.
6. Quando l’art.6, co.1 afferma che le sanzioni portate dai carichi sono estinte senza pagamento (al pari degli interessi di mora), si riferisce alle sanzioni tributarie, giusta la regola generale per cui le sanzioni sono invece estranee alla definizione agevolata. Vi è poi il coordinamento tra la lettera e-bis) e l’ultima parte del comma 1 dell’art.6: le sanzioni per violazione degli obblighi relativi a contributi e premi previdenziali, ancora una volta incluse nella definizione agevolata in deroga alla regola, sono quelle di cui al comma 1 dell’art.6, ovvero 8 Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti 9 10
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
- ricorrente -
contro Oggetto Definizione agevolata d.l. n.193/16; inadempimento parziale, anzianità contributiva R.G.N. 29220/2022 Cron. Rep. Ud. 12/12/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 10015 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: GNANI ALESSANDRO Data pubblicazione: 12/04/2024 2 SC UR VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso STUDIO PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO POZZI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1768/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/10/2022 R.G.N. 701/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato ON GRASSI. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di pensione di vecchiaia proposta da AU IT CO nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti (CIPAG), avendo egli pagato il proprio debito contributivo. Riteneva la Corte che il pagamento di CO dei contributi, oggetto di cartelle esattoriali notificate dal concessionario, avesse estinto il debito contributivo nei confronti della Cassa ai sensi dell’art.6, co.12 d.l. 3 n.193/16, applicabile anche alle casse previdenziali dei professionisti. Aggiungeva che, essedo stato pagato l’importo capitale dei contributi, e non sanzioni e interessi, la pensione spettava comunque, in base alla sentenza della Corte di cassazione n.15643/18. Avverso la sentenza, la Cassa ricorre per un motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso AU IT CO. L’ufficio della Procura Generale ha concluso in udienza per l’accoglimento del ricorso. In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Con l’unico motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e falsa applicazione degli artt.6, co.1 d.l. n.193/16, conv. con mod. dalla l. n.225/16, 11, co.10-bis d.l. n.8/17, 4, co.
6-bis d.l. n.79/97 conv. dalla l. n.140/97. La Corte avrebbe errato nel ritenere applicabile l’istituto della definizione agevolata anche alla casse professionali, essendo l’art.6 d.l. n.193/16 riferibile ai soli enti previdenziali pubblici. Tale esegesi viene avvalorata dall’autonomia gestionale, organizzativa e contabile attribuita alle casse, sì che il legislatore ordinario non avrebbe potuto intervenire sul potere regolamentare della Cassa escludendo il debito per sanzioni e interessi dovuti ai sensi dello Statuto della Cassa, e sottraendo risorse necessarie a mantenere l’equilibrio finanziario di lungo periodo della Cassa stessa. 4 Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente. Il motivo censura in modo specifico entrambe la ragioni decisorie su cui poggia la sentenza: spiega le ragioni per cui non si ritiene applicabile l’istituto della definizione agevolata alle Casse previdenziali dei professionisti, e afferma che, in luogo di Cass.15643/18 richiamata dalla sentenza impugnata, debba valere il principio espresso da Cass. 10431/17. Tanto premesso, il motivo è fondato. Va infatti affermata l’inapplicabilità della definizione agevolata introdotta dall’art.6 d.l. n.193/16 conv. con mod. dalla l. n.225/16, alla Casse previdenziali dei professionisti. Dispone l’art., co.1 d.l. n.193/16 che: “ ”. A sua volta, il comma 10 dello stesso articolo specifica l’ambito applicativo della definizione agevolata, disponendo che: “ ” una serie di debiti enumerati alle lettere a), b), c), d), tra cui anche i debiti (lettera e-bis) derivanti da: “ ” 5 L’art.11, co.10-bis d.l. n “L’articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale”. Quindi, in seguito alla norma di interpretazione autentica, la definizione agevolata consente di non pagare le sanzioni irrogate sia per violazione degli obblighi contributivi dovuti dall’ente previdenziale, sia (“anche”) per violazione degli obblighi contributivi e premi nel caso in cui il debitore sia l’iscritto all’ente previdenziale. Tanto premesso, ritiene questa Corte che il comma 1 dell’art.6 d.l. n.193/16 e il comma 6, lett. e-bis), come interpretato autenticamente dal d.l. n.8/17, debbano riferirsi ai soli enti previdenziali pubblici, e non alle Casse previdenziali dei professionisti, persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni: art.1, co.1 e 2 d.lgs. n.509/94). Occorre partire dalla considerazione che l’art.6 d.l. n.193/16, introducendo la definizione agevolata, è norma di stretta interpretazione, dichiaratamente applicabile per i soli carichi riferiti agli anni dal 2000 al 2016. La norma fu voluta per far fronte a un’evenienza congiunturale, ovvero la soppressione del concessionario Gruppo Equitalia e il suo avvicendamento con Agenzia delle Entrate-Riscossione. Come rilevato dalla Corte Costituzionale (sent. n.29/2018), la definizione 6 agevolata “conseguiva alla rilevata necessità, per esigenze di finanza pubblica e per un corretto rapporto tra fisco e contribuente, «di ottimizzare l’attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare l’organizzazione dell’Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l’effettività del gettito delle entrate e l’incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e all’articolo 81, comma 1, della Costituzione». In sostanza la finalità principale della definizione agevolata è quella di evitare che l’ente subentrante ad Equitalia si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l’avvio e l’attuazione della riforma strutturale (questo aspetto è evidenziato in particolare nel dossier dell’Ufficio Studi del Senato, XVII, A.S. n. 2595-d.l. 193/2016)”. Muovendo dal carattere eccezionale dell’istituto in questione, si comprende come la lettera e-bis) dell’art.6, co.10, aggiunta dalla legge di conversione n.225/10, abbia ribadito, riguardo al profilo qui rilevante ovvero quello delle sanzioni, che la regola generale è quella per cui le sanzioni portate dai ruoli sono sottratte alla definizione agevolata. Fanno eccezione, e rientrano nell’ambito della definizione agevolata, le sanzioni tributarie (d.lgs. n.472/97) e quelle connesse alla violazione degli obblighi previdenziali (la sanzioni amministrative per violazione del codice della strada beneficiano della definizione agevolata solo per quanto attiene agli interessi: art.6, co.11). 7 La lettera e-bis) introduce in tal modo un collegamento sistematico con il comma 1 dell’art.
6. Quando l’art.6, co.1 afferma che le sanzioni portate dai carichi sono estinte senza pagamento (al pari degli interessi di mora), si riferisce alle sanzioni tributarie, giusta la regola generale per cui le sanzioni sono invece estranee alla definizione agevolata. Vi è poi il coordinamento tra la lettera e-bis) e l’ultima parte del comma 1 dell’art.6: le sanzioni per violazione degli obblighi relativi a contributi e premi previdenziali, ancora una volta incluse nella definizione agevolata in deroga alla regola, sono quelle di cui al comma 1 dell’art.6, ovvero 8 Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti 9 10
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del