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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/05/2025, n. 3225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3225 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7790/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7790 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 1.4.2025, vertente
1
TRA
unipersonale (C.F. ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Giuseppe de Simone.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Massimiliano de Luca.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“PREVIA RIMESSIONE SUL RUOLO:
1) tenuto conto della richiesta ex art. 119 TUB formulata con nota raccomandata a/r del 23 ottobre
2014, (come da duplicato depositatato unitamente all'istanza di modifica di ordinanza del 2 novembre
2017), mai evasa, ordinare alla appellata, ex art. 210 c.p.c., di produrre i documenti ivi CP_2 richiesti, ad eccezione di quelli versati e, segnatamente: estratti conto completi di movimenti giornalieri e scalari dall'accensione del rapporto alla data della richiesta;
prova della ricezione, da parte del correntista, delle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche intervenute nel corso del rapporto ex art. 118 TUB;
piano di ammortamento aggiornato del finanziamento alla data di estinzione, con indicazione di tutte le somme pagate dalla parte mutuataria e delle corrispondenti causali;
quietanza di estinzione del finanziamento;
2) disporre la rinnovazione e/o la integrazione
2 della consulenza tecnica, sulla base motivi di appello, onde acquisire i completi dati tecnico - contabili imprescindibili ai fini della decisione;
IN RITO:
accertare e dichiarare la nullità della consulenza tecnica espletata in primo grado per violazione del contraddittorio e, per gli effetti, disporre la rinnovazione della stessa a mezzo di altro consulente all'uopo nominando;
NEL MERITO, IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE:
1) accertare e dichiarare la nullità degli interessi, degli oneri, delle commissioni, delle spese e della capitalizzazione degli interessi medesimi per difetto di forma scritta e di specifica pattuizione, con conseguente ricalcolo al tasso legale ovvero al tasso ex art. 117 TUB;
2) accertare e dichiarare la nullità degli interessi, degli oneri, delle commissioni e delle spese per come variati dalla nel corso del rapporto, per mancata prova dell'avvenuta comunicazione delle CP_2 variazioni medesime nelle forme di legge;
3) accertare e dichiarare la previsione e/o applicazione di condizioni usurarie, con conseguente ricalcolo ex art. 1815 c.c.;
NEL MERITO, IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO: 1) accertare e dichiarare l'esistenza di pattuizioni e/o applicazioni illegittime e comunque lesive dei precetti di cui alla Legge 108/1996 e, per gli effetti, rideterminare il legittimo rapporto dare/avere inter-partes secondo equità e giustizia;
2) accertare e dichiarare, in capo alla parte appellata, la violazione degli obblighi di trasparenza informativa, di determinatezza e determinabilità delle condizioni economiche, di correttezza e buona fede contrattuali, anche per erronea indicazione del TAEG in senso sfavorevole al cliente e, per gli effetti, rideterminare i rapporti stessi con applicazione del tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
3) accertare e dichiarare che il piano di rimborso del contratto è stato predisposto dal finanziatore utilizzando il regime della capitalizzazione composta;
4) accertare e dichiarare che, per effetto del regime finanziario utilizzato, l'interesse effettivo a carico del soggetto finanziato è diverso rispetto a quello apparente;
5) accertare e dichiarare che il criterio di calcolo per lo sviluppo del piano di ammortamento e la determinazione della misura degli interessi a carico della parte finanziata non sono stati oggetto di specifica pattuizione scritta tra le parti;
6) per effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare la nullità, ex artt. 1283, 1284, comma tre, 1344,
1346, 1418, 1419 c.c. e 6, Delibera CICR, 9 febbraio 2000, della misura degli interessi contenuta nel 3 contratto contestato e, per gli effetti, rideterminare il piano di ammortamento con applicazione dell'interesse nella misura legale e con rata costante in regime finanziario di interesse semplice;
7) trattandosi di rapporto nelle more estinto, condannare parte appellata alla restiutuzione del complessivo indebito ritenuto di giustizia, oltre interessi come per legge.
IN OGNI CASO, condannare parte convenuta al pagamento delle spese, anche di CTU e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario.”
L'appellata ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare integralmente l'appello e tutte le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, oltre che non provate.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, Iva e Ca
come per legge.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La società unipersonale, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
itavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rieti, la
[...] Controparte_3
(ora d'ora in poi anche solo , riferendo che la
[...] Controparte_1 CP_2 Parte_1
intratteneva con la Banca i seguenti rapporti:
[...]
– contratto di finanziamento del 5.12.2012 n. 63540166, valore nozionale € 50.000,00;
– conto corrente n. 101472.
Gli attori lamentavano, con riferimento al contratto di finanziamento, l'applicazione di interessi usurari al contratto di finanziamento o comunque la violazione da parte della
Banca del disposto di cui agli artt.117 T.U.B. e 1346 c.c., e, con riferimento al conto corrente,
l'applicazione indebita di interessi usurari, anatocismo, c.m.s. e spese non dovute, e chiedevano quindi l'accertamento delle pattuizioni illegittime e il ricalcolo dei rapporti dare/avere all'esito dell'espunzione delle poste illegittimamente addebitate, nonché la
4 restituzione delle somme indebitamente versate, la corretta segnalazione dei rapporti alla
Centrale dei Rischi e il risarcimento dei danni subiti.
2. Il Tribunale di Rieti, all'esito di C.T.U., oggetto di una successiva integrazione,
rigettava le domande degli attori.
3. Ha proposto appello la sola per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato l'illegittimo rigetto dell'istanza di ordine di esibizione
ex art. 210 c.p.c., nonostante fosse stato documentato l'invio della precedente missiva ex
art. 119 T.U.B. per ottenere la documentazione contrattuale e contabile necessaria al fine di compiutamente ricostruire i rapporti tra le parti.
Ha quindi reiterato in questa sede la richiesta di ordine di esibizione dei seguenti documenti: contratto di conto corrente, contratto di apertura di crediti, estratti conto,
completi di movimenti giornalieri e scalari, dalla data di accensione del conto all'attualità,
piano di ammortamento aggiornato con l'indicazione di tutti i pagamenti effettuati dalla mutuataria e delle relative causali, quietanza di estinzione del finanziamento.
Con il secondo motivo ha lamentato la lesione del contraddittorio con riferimento al mancato inoltro alle parti della bozza della relazione integrativa di C.T.U. e ha chiesto il rinnovo delle operazioni peritali.
Con il terzo motivo, con riferimento al rapporto di conto corrente, ha lamentato:
- l'assenza di pattuizione delle condizioni economiche e la conseguente necessità di applicare l'art. 117 T.U.B.;
- la costante modifica delle condizioni economiche senza il rispetto delle condizioni di applicabilità dello ius variandi;
- l'assenza della pattuizione scritta dell'anatocismo;
- l'errato metodo di calcolo utilizzato dal C.T.U. per verificare l'usura tenendo conto anche della c.m.s., essendo mancato un raffronto tra l'eccedenza della c.m.s. in concreto applicata e il margine di differenza tra interessi applicati e soglia relativa agli interessi.
5 L'appellante ha quindi chiesto l'eliminazione della capitalizzazione, l'applicazione del tasso ex art. 117 T.U.B., l'eliminazione di commissioni, spese e delle condizioni oggettivamente usurarie.
Con il quarto motivo, con riferimento al rapporto di mutuo, ha lamentato;
- l'illegittima applicazione dell'anatocismo e l' indeterminatezza del tasso applicato in relazione all'applicazione della capitalizzazione composta;
- la mancata considerazione degli interessi di mora.
Infine l'appellante ha chiesto in via istruttoria, oltre all'esibizione dei documenti già
indicati nel primo motivo d'appello, anche la prova della comunicazione delle variazioni delle condizioni economiche ai sensi dell'art. 118 T.U.B..
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
5. Il secondo motivo d'appello è infondato. Nel verbale di udienza del primo grado del
16.4.2019 entrambi i procuratori delle parti hanno rappresentato di avere ricevuto la bozza della relazione, ma non ancora l'elaborato finale. In allegato all'elaborato integrativo finale
è prodotta la risposta del consulente di parte convenuta da cui emerge l'invio della bozza all'indirizzo anche del consulente di parte attrice. Di tali circostanze la sentenza appellata dà atto, ma alcuna specifica contestazione è contenuta nel motivo d'appello.
6. Quanto al terzo motivo, si rileva che non risulta una specifica contestazione dell'illegittimo esercizio dello ius variandi, a fronte della produzione da parte della CP_2
delle comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali
6 Quanto al profilo della capitalizzazione trimestrale degli interessi il Tribunale ha affermato, sulla scorta della C.T.U., che essendo stato il contratto de quo sottoscritto in data successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 e avendo l'istituto di credito acquisito il consenso scritto da parte del cliente circa l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non vi era alcuna ragione di nullità. Anche in questo caso l'appellante non ha contraddetto specificamente tale valutazione.
Egualmente, a fronte della regolare produzione del contratto di conto corrente e del successivo contratto di apertura conto anticipo fatture, l'appellante si è limitato a reiterare la doglianza secondo cui le pattuizioni non sarebbero compiutamente disciplinati per iscritto.
Infine, quanto all'usura, pure l'appellante non deduce in particolare da quali elementi si evincerebbe il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione, tenuto conto dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. n. 24675/2017) e richiamati nella sentenza appellata secondo cui non rileva l'usura sopravvenuta, e tenuto conto dell'incidenza della commissione di massimo scoperto e degli interessi di mora sulla verifica del superamento della soglia, in base ai principi espressi ancora dalle Sezioni Unite
rispettivamente con le sentenze n. 16303/2018 e n. 19597/2020.
7. Il quarto motivo pure è infondato, atteso che il contratto di mutuo, regolarmente prodotto dalla contiene tutte le clausole necessarie per consentire la determinabilità CP_2
del tasso d'interesse effettivo, anche tenuto conto della capitalizzazione composta tipica del piano d'ammortamento alla francese che non determina di per sé un illegittimo fenomeno d'anatocismo, non essendo rilevante che il tasso sia stato pattuito in misura variabile, come recentemente espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di mutuo bancario con
piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna
capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata,
7 come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale
ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna
violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la
chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse
nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso
con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del
contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi
quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della
pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per
sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale
dell'importo da restituire.” (Cass. n. 7382/2025, Rv. 673973 – 01).
Quanto alla pretesa usura, si ritiene sufficiente richiamare le osservazioni già espresse nel terzo motivo d'appello.
8. Infine, con riferimento al primo motivo d'appello, sulla base di quanto sopra esposto non sussistono i presupposti per l'accoglimento delle richieste di esibizione documentale,
trattandosi di documenti in parte già prodotti e in parte non necessari, alla luce della genericità e natura esplorativa delle doglianze relative allo ius variandi e alla pretesa usura.
9. L'appello pertanto deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
8 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 20.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
9