CA
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 862/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 862/2022 R.G. promossa da:
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Silvana Borelli del foro di Torino, PEC presso il cui studio è elettivamente Email_1 domiciliato, in Torino, via Avignana n. 23
- APPELLANTE - CONTRO
C.F. , nata a [...] il 4 Controparte_1 C.F._2 settembre 1944, in qualità di erede universale di , rappresentata e Persona_1 difesa, per procura in atti, dall'avv. Giovanni Manganaro, PEC
dall'avv. Michele Bombara, PEC Email_2
e dall'avv. Francesco Ussia, PEC Email_3
del foro di Torino, presso il cui studio è Email_4 elettivamente domiciliata, in Torino, c.so G. Matteotti n. 31
- APPELLATA -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 15 giugno 2022, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1955/2022, emessa in data 6 maggio
2022 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino in data 13.3.2020, n. 2260/20,
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA a corrispondere nei confronti di la somma Parte_1 Controparte_1 di € 1.078.035,94, oltre agli interessi legali nella misura dell'art. 1284 primo comma c.c. dal 1.1.2019 sino al 8.3.2020 ed ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 9.3.2020 al saldo.
RIGETTA le domande proposte in via riconvenzionale da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
CONDANNA a rimborsare in favore di le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio liquidate in € 24.415,30 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 4.000,00 per compensi, € 870,00 per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.
Ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in specie operate dall'art. 221, quarto comma, del d.l. n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, nella presente causa le udienze tenutesi nell'anno 2022 si sono svolte con la modalità della trattazione scritta, successivamente invece in presenza, secondo le usuali modalità procedurali.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia codesta Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, In via preliminare: rigettare in quanto infondata l'avversa istanza ex art. 348 bis cpc;
2 In via istruttoria: ammettersi le istanze formulate nel primo grado del giudizio, così come richiamate e riproposte nell'atto di citazione in appello;
Nel merito: in parziale riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento dei motivi di appello, accertati e dichiarati i rapporti di dare e avere tra le parti, assolvere l'appellante da ogni avversa domanda, dichiarando tenuta e condannando , quale erede di a Controparte_1 Persona_1 rifondere a l'importo capitale di € 460.491,34, oltre all'importo di €287,28 al mese a Parte_1 decorrere da agosto 2020, o la maggiore o minor somma accertata dovuta, oltre interessi dal fatto al soddisfo;
in ogni caso operare la compensazione tra la suddetta somma, o altra accertata dovuta in corso di causa da e per esso dall'erede a con Persona_1 Controparte_1 Parte_1
l'importo in ipotesi riconosciuto a debito di quest'ultimo; accertato e dichiarato il concorso di colpa di nella causazione dell'evento, ridurre proporzionalmente l'importo in ipotesi Persona_1 accertato dovuto alla sua erede da ai sensi e per gli effetti Controparte_1 Parte_1 dell'art. 1227 cod. civ.
Dichiarare tenuta e condannare a rifondere a le spese del primo Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, revocando altresì la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese relative alla fase monitoria;
in via di subordine disporne la compensazione tra le parti.
Con vittoria integrale delle spese del presente grado, ivi compresi eventuali oneri di CTU”.
Per parte Appellata:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Torino, previe le declaratorie del caso, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione:
IN VIA PRELIMINARE pronunciare l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza ai sensi e agli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. NEL MERITO: rigettare l'impugnazione avversaria e la relativa domanda riconvenzionale in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1955/2022 del 6.5.2022 emessa dal Tribunale di Torino, Sez. III civile,
Dott.ssa Simonetta Rossi, all'esito della causa di cui al n. R.G. 12471/2020; con vittoria di spese e competenze professionali relative tanto al primo grado di giudizio quanto al secondo, oltre rimborso forfetario per spese generali ex D.M. 55/2014, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 9 luglio 2020, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 2260/2020, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 13 marzo 2020, con cui il Tribunale di Torino gli aveva ingiunto il pagamento, in favore del fratello , dell'importo di euro 1.078.035,94, oltre interessi Persona_1
3 convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione del patrimonio affidatogli in gestione, quantificato in base alla scrittura olografa datata 30 maggio
2019, predisposta e sottoscritta da nel documento denominato Parte_1
“situazione al 31.12.2018”, dal seguente tenore: “si stabilisce che l'importo di €
1.713.035,94 – maggiorato degli interessi maturati e al netto dei prelevamenti effettuati – in data 2.1.2020 verrà accreditato sull'Iban relativo al conto corrente indicatomi da ”, detratti gli acconti già versati dall'opponente per Parte_2
la somma complessiva di euro 635.000,00.
A sostegno della proposta opposizione, ha allegato quanto segue: Parte_1
- di essere stato impiegato presso la Banca Nazionale del Lavoro- B.N.L., oggi parte del Gruppo BNP PARIBAS, dal 1979 al 31 dicembre 2018;
- di essere stato cointestatario, insieme con il padre , di un conto corrente Per_2
aperto presso tale istituto di credito, con relativo dossier titoli n. 07000329474, anch'esso cointestato, sul quale erano confluiti i risparmi paterni, che ammontavano nel 1987 a 700 milioni di lire (circa euro 350.000,00 attuali);
- che nel 2006, alla morte del padre , i tre fratelli ed eredi, , Per_2 PE CP_2
e avevano concordemente deciso che la liquidità lasciata dal Parte_1
padre rimanesse sul deposito titoli intestato a conto che assunse il n. Pt_1
57661, e e pur senza conferire uno specifico mandato, PE CP_2
convennero che il fratello continuasse ad effettuare sul capitale paterno le Pt_1
ordinarie operazioni di investimento e di disinvestimento;
- che nel giugno 2008 la quota spettante a tenuto conto dei Persona_1
prelievi da questi effettuati, ammontava a circa euro 500.000,00;
- che la crisi finanziaria del settembre 2008 aveva comportato una perdita di quasi il 50% del capitale iniziale e, successivamente, la crisi del 2011 aveva determinato un ulteriore calo del 26% dell'indice di borsa Ftse Mib, con conseguenti minusvalenze di euro 435.303,15 del patrimonio gestito;
4 - di essere stato costretto a fornire al fratello una rendicontazione annuale PE
non corrispondente alla realtà, a causa delle prevaricazioni subite dal fratello maggiore, nei confronti del quale nutriva forte soggezione;
- che, in specie, a seguito della crisi del 2008, appresa la reazione furente del fratello con riguardo a un investimento di su un PE Parte_1
deposito acceso presso BNP di Montecarlo, non aveva avuto il coraggio di confessargli che la stessa sorte stavano subendo i risparmi di famiglia e da allora, incalzato da , che pretendeva anno dopo anno tassi di rendimento PE
elevati, in linea con gli anni d'oro del mercato finanziario e oggettivamente impossibili da ottenere dal 2008 in poi, aveva rendicontato al fratello una situazione di fantasia, avulsa dalla realtà, come se negli anni il capitale si fosse solo e costantemente incrementato, senza subire alcuna flessione;
- che allorquando aveva preteso la restituzione della quota Persona_1
ritenuta di sua spettanza, l'opponente si era visto costretto a disinvestire integralmente il capitale, subendo ulteriori forti perdite, girandolo al convenuto opposto;
- che il ricavo effettivo del disinvestimento totale dei titoli era stato di euro
690.736,99, di cui euro 635.000,00 erano stati versati al fratello;
- che, conseguentemente, a fronte delle minusvalenze del patrimonio maturate al
31 dicembre 2019 per euro 421.624,66, aveva ricevuto un Persona_1
importo ben maggiore di quanto gli spettava, in danno dell'opponente e della sorella CP_2
- che, in ogni caso, non erano dovuti interessi convenzionali dopo il 31 dicembre
2018.
Su queste basi, premesso che al riconoscimento di debito contenuto nella dichiarazione del 30 maggio 2019 non poteva attribuirsi natura di fonte autonoma di obbligazioni, valendo esclusivamente all'effetto di invertire l'onere probatorio,
5 ha sostenuto l'inesistenza del debito oggetto di riconoscimento, in Parte_1
quanto fondato su di un presupposto di fatto inesistente, ovvero l'esponenziale rendimento negli anni del capitale inizialmente investito, a tassi di interesse non corrispondenti a quelli praticati dal mercato mobiliare.
Parte attrice in opposizione ha aggiunto che avrebbe assunto Persona_1
consapevolmente il rischio di eventuali risultati negativi della gestione, avendo affidato la gestione del denaro al fratello, al solo fine di fruire delle agevolazioni derivanti dal rapporto lavorativo intrattenuto dall'opponente con l'istituto di credito prescelto. Ha sostenuto, altresì, che nessuna responsabilità doveva ritenersi sussistente a suo carico, avendo assunto un mandato privo di vincoli e che, a ogni modo, la pressione psicologica esercitata da era stata tale da indurre l'opponente Persona_1
a rilasciare rendiconti di fantasia, come tali, se non radicalmente inefficaci, comunque annullabili ex art. 1434 e 1431 c.c..
Infine, ha sostenuto che, ammontando il residuo capitale ad euro 690.736,99, ed effettuata una proporzione con il capitale teorico rendicontato, a Persona_1
spettava, in realtà, la quota di un terzo, pari alla minor somma di euro 230.245,67: in tale prospettiva, a suo avviso, era a dover essere condannato a Persona_1
rifondere, all'opponente, l'importo di euro 460.491,34, pari ai due terzi della somma complessiva, comprensiva della quota facente capo alla sorella la quale ne CP_2
avrebbe già domandato la liquidazione in via stragiudiziale.
ha domandato quindi di revocare il decreto ingiuntivo opposto e Parte_1
di condannare, in via riconvenzionale, alla restituzione dell'importo di Persona_1
euro 460.491,34, o, in subordine, di compensare tale somma con l'importo a debito, in ogni caso riducendo proporzionalmente le somme eventualmente dovute dall'opponente, ai sensi dell'art. 1227 c.c., tenuto conto di un ritenuto concorso colposo di nella causazione del danno. Persona_1
A seguito del decesso di , intervenuto in data 4 ottobre 2020, dopo Persona_1
l'interruzione e la successiva riassunzione del processo, si è costituita in giudizio, quale erede di , la di lui moglie domandando il Persona_1 Controparte_1
6 rigetto dell'opposizione e dell'avversaria domanda riconvenzionale, allegando quanto segue:
- che alla morte di , di lei suocero, si era dichiarato Persona_3 Parte_1
disponibile a gestire il capitale di famiglia, impegnandosi a rendicontare i risultati della gestione, per le rispettive quote, ai fratelli e;
CP_2 PE
- che l'opponente, millantando condizioni di rendita favorevoli, aveva suggerito ai fratelli di effettuare versamenti diretti sul conto deposito a lui intestato, che, di conseguenza, era stato incrementato notevolmente da loro versamenti;
- che, di anno in anno, aveva dato il conto della gestione Parte_1
attraverso rendiconti periodici a sua firma e, da ultimo, in data 30 maggio 2019,
si era poi, da ultimo, impegnato espressamente alla restituzione, in favore di e della somma di euro 1.713.035,94 Persona_1 Controparte_1
entro il 2 gennaio 2020;
- che la documentazione prodotta da controparte riguardava il conto deposito titoli e il conto corrente intestati al solo conti estranei al rapporto Parte_1
oggetto di causa, concernente semmai la gestione di altro deposito titoli cointestato tra i fratelli e come si evinceva dalle stesse Pt_1 CP_2
rendicontazioni annualmente fornite da in cui l'opponente ha Parte_1
sempre fatto riferimento a un conto depositi titolo cointestato a lui e alla sorella
CP_2
- che, dalle informazioni successivamente acquisite presso la BNL, era emerso che tale conto deposito titoli, intestato a e alla sorella Parte_1
ma non a , risultava “a zero” e non movimentato da oltre dieci CP_2 PE
anni.
Parte opposta ha inoltre rilevato che non era stata fornita dalla controparte alcuna prova né dell'asserita nullità del rapporto obbligatorio, né della presunta annullabilità del riconoscimento di debito, né tali domande avevano d'altronde alcun fondamento,
7 non avendo il defunto , professionista serio e dal carattere mite, mai Persona_1
esercitato alcuna pressione psicologica sull'opponente. Ha indicato che il rapporto intercorso tra le parti era riconducibile ad un contratto di mandato, come confermato dai rendiconti annuali presentati dall'opponente, puntuali nella descrizione dell'andamento del deposito titoli, che, all'evidenza, confermavano l'incarico assunto,
e nessuna responsabilità, neanche sotto il profilo del concorso di colpa, poteva essere addebitata a , il quale, attesi i rapporti di parentela tra le parti, aveva Persona_1
riposto piena fiducia nell'operato del fratello, confidando nella veridicità della documentazione presentatagli, rispetto alla quale non aveva avuto alcuna possibilità di controllo e di verifica, non avendo accesso al conto deposito titoli, di cui non era intestatario, né aveva alcuna competenza in materia di investimenti finanziari,
esercitando la professione di medico. Quanto alla domanda riconvenzionale della controparte, non vi era alcuna prova che il capitale residuo dei risparmi di famiglia ammontasse a euro 690.736,99, somma che era stata allegata da controparte sulla base di documenti inconferenti al rapporto in questione, quindi non opponibili all'opposta.
Su tali basi, ha domandato di confermare il decreto Controparte_1
ingiuntivo e di respingere l'avversaria domanda riconvenzionale.
Respinta l'istanza dell'opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, co.6, c.p.c., il Tribunale ha respinto le istanze istruttorie formulate dall'opponente, indi, assunta la causa a decisione, si è pronunciato nel senso del sopra riportato dispositivo, respingendo integralmente le domande avanzate da salvo in punto interessi Parte_1
“convenzionali”, che ha ritenuto non dovuti, riconoscendo spettanti invece “gli interessi legali nella misura dell'art. 1284 primo comma c.c. dal 1.1.2019 sino al
8.3.2020, ed ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 9.3.2020 al saldo”, su un capitale di euro 1.078.035,94, pari a quello di cui al decreto ingiuntivo opposto e revocato,
condannando a tale pagamento e al pagamento delle spese di lite e Parte_1
del procedimento monitorio.
8 L'Appellante, ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, ha presentato impugnazione avanzando sei motivi di gravame così
rubricati:
- “Primo motivo di appello: natura ed efficacia del “riconoscimento di debito” posto a fondamento del decreto ingiuntivo e della sentenza impugnata. Violazione degli artt.
1988 ss cod. civ. Omessa motivazione in violazione dell'art. 112 c.p.c.”;
- “Secondo motivo di appello: il contratto di “mandato” intercorso tra le parti.
Violazione degli art. 1710 ss e 2697 cod. civ.. Difetto di motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c.”;
- “Terzo motivo d'appello: rilevanza e idoneità della prova documentale. Violazione
degli artt. 115 e 116, 112 c.p.c.: errata valutazione del quadro probatorio, difetto e illogicità della motivazione. Istanza di ammissione delle istanze istruttorie”;
- “Quarto motivo d'appello: omessa motivazione in ordine all'eccezione di annullabilità per errore, di calcolo, essenziale e riconoscibile, dei rendiconti e del riconoscimento di debito posto a fondamento del decreto ingiuntivo. Violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 1429, 1430, 1431 cod. civ.”;
- “Quinto motivo di appello: concorso del fatto colposo del creditore. Violazione della disciplina di cui all'art. 1227 cod. civ.”;
- “Sesto motivo di appello: le spese di lite e del procedimento monitorio. Violazione dell'art 92 c.p.c.”.
2. RICONOSCIMENTO DI DEBITO – VALIDITÀ DELLO STESSO
Il credito azionato in via monitoria da e quindi da Persona_1 [...]
è fondato su un riconoscimento di debito titolato, sottoscritto da CP_1 Pt_1
in data 30 maggio 2019, dal seguente tenore: “si stabilisce che l'importo di €
[...]
1.713.035,94 – maggiorato degli interessi maturati e al netto dei prelevamenti effettuati – in data 2/01/2020 verrà accreditato sull'IBAN relativo al conto corrente indicatomi da e . . PE CP_1 Parte_1
9 Tale dichiarazione risulta manoscritta in calce a un altro documento, predisposto e sottoscritto sempre da datato 7 gennaio 2019 e rubricato “situazione Parte_1
al 31.12.2018”, nel quale risulta riportata, per ciascuno dei tre fratelli la Pt_1
precedente situazione relativa al capitale al 31 dicembre 2017, la dicitura “interessi al
4%”, l'importo degli interessi per l'anno 2018 e l'importo totale, unitamente alla seguente dichiarazione: “io sottoscritto, , dichiaro quanto segue: Parte_1
degli importi a suo tempo affidatimi dai miei familiari in gestione e attualmente giacenti presso la sede della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, a nome mio e di mia sorella € 1.066.592,22 per capitale e interessi al 31.12.2018 quale quota CP_2
a nome di del Pool familiare € 646.443,72 per capitale ed interessi al PE
31.12.2018 relativi a versamenti diretti effettuati da e così per un totale di € PE
1.713.035,94 sono di esclusiva proprietà di mio fratello e di Sua moglie PE
. Resta pertanto inteso che nei tempi e nei modi stabiliti da mio Controparte_1
fratello (o da sua moglie) detta somma verrà messa a sua disposizione”. PE
Il Tribunale ha ritenuto che tale documento, valutato nella sua interezza, costituisse appunto un riconoscimento di debito titolato, con impegno, da parte del Pt_1
a mettere a disposizione di e di sua moglie,
[...] Persona_1 [...]
la somma di euro 1.713.035,94, nei tempi e nei modi da loro stabiliti. Da CP_1
questo conseguendo, ex art. 1988 c.c., che fosse onere dell'opponente provare, in senso contrario, l'eventuale inesistenza del rapporto sottostante.
Il giudice di prime cure ha quindi osservato che non ha negato di Parte_1
aver concordato con i fratelli, e che, alla morte del padre, egli PE CP_2
continuasse ad effettuare sul capitale di famiglia operazioni di investimento e di disinvestimento, e ha ritenuto che tale accordo, valutato in specie alla luce dei rendiconti (prodotti agli atti da parte opposta) che ogni anno erano redatti dall'opponente e inviati ai fratelli, fosse qualificabile come un contratto di mandato.
Questo premesso, il Tribunale ha escluso che potesse avere rilevanza ai fini della decisione “la documentazione prodotta da parte opponente relativa al conto deposito n.
57661 e al conto corrente n. 18358”, intestati al solo ritenendo che Parte_1
10 non fosse provato un collegamento fra gli importi e i titoli ivi detenuti e la gestione del patrimonio costituito da quanto ereditato dai tre fratelli e dai successivi versamenti effettuati da poiché l'allegazione di secondo la Persona_1 Parte_1
quale i tre fratelli avrebbero concordato il trasferimento del patrimonio ereditato su conti intestati al solo è stata contestata dalla controparte e risulta Parte_1
altresì in contrastato con quanto riportato dallo stesso nei rendiconti Parte_1
annuali, in cui si fa riferimento a un diverso conto, intestato “a nome mio e di mia sorella , così come è stata contestata da parte opposta l'allegazione che non CP_2
vi fossero stati conferimenti ulteriori, da parte di , per importi maggiori Persona_1
di successivi prelievi, allegazione che anch'essa risulta, fra l'altro, in contrasto con i rendiconti predisposti da in cui viene operata un'espressa Parte_1
distinzione fra quote del “pool familiare” e quelle relative a conferimenti “effettuati da
”. PE
Il Tribunale ha altresì escluso che prova alcuna sia stata fornita da parte opponente in ordine a un'asserita “prevaricazione”, pressione psicologica esercitata nei suoi confronti da , ritenendo quindi l'infondatezza delle domande ed Persona_1
eccezioni, avanzate dall'opponente, relative a una presunta nullità, inefficacia o annullabilità dei rendiconti annuali e del riconoscimento del debito, ritenendo altresì
che non fosse stata fornita prova alcune di un concorso di colpa addebitabile a PE
, tenuto conto che la parentela lo legava al fratello e la circostanza che
[...] Pt_1
fosse funzionario di banca, legittimassero la fiducia riposta Parte_1
nell'opponente quale mandatario.
Per queste ragioni il giudice di prime cure ha respinto come infondate tutte le domande avanzate da eccetto, come già riportato, quella relativa al Parte_1
computo dell'ammontare degli interessi per il periodo dal gennaio 2019 al marzo
2020.
Con un primo motivo d'impugnazione, , l'Appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe ritenuto, a suo avviso, “che solo la prova dell'inesistenza (e non anche della nullità, dell'annullabilità e di altre ragioni di
11 invalidità) del rapporto giuridico sottostante possa inficiare il riconoscimento di debito o la promessa di pagamento”, senza considerare che “l'inesistenza totale o parziale del rapporto obbligatorio sottostante può riguardare non solo l'an ma altresì il quantum, ossia l'importo che sia stato indebitamente od erroneamente riconosciuto dovuto”.
Si sostiene che, atteso il “fatto, ammesso da di avere in giacenza Parte_1
presso il proprio deposito titoli una somma di denaro che, per il fatto di provenire dalla successione paterna, è in parte di sua proprietà e in parte di spettanza dei fratelli e il correlativo obbligo di restituzione, in ipotesi sussistente nell'an, PE CP_2
deve essere accertato nel quantum effettivo, se, come nel caso, risulta ictu oculi evidente che l'importo dichiarato è insussistente ed errato, derivando da errori di calcolo e di sostanza”. Il Tribunale avrebbe “omesso di considerare la dichiarazione su cui si fonda la presente controversia sul piano oggettivo”, essendo a suo dire
“immediatamente evidente …l'incongruità dei rendiconti prodotti da controparte”, avendo l'esponente documentato l'andamento della gestione effettuando “un mero calcolo aritmetico esponenziale sulla base di percentuali teoriche non corrispondenti ai tassi medi di rendimento degli investimenti bancari, capitalizzando gli interessi così
asseritamente maturati senza decurtare né le commissioni bancarie di ingresso e di svincolo, né gli ingenti costi di gestione del deposito titoli, né le imposte, né
soprattutto le minusvalenze e le passività, neppure nei periodi di notoria crisi di borsa”, minusvalenze e passività “che hanno invece fortemente eroso il capitale, come dimostrano le lettere fiscali prodotte”.
Secondo l'Appellante “chiunque avrebbe potuto –e dovuto- rendersi conto della palese assurdità di un meccanismo del genere, soprattutto a fronte di rendiconti che non contengono alcun cenno alle modalità di investimento ed altri dati dai quali sia possibile effettuare una ricostruzione analitica della consistenza del singolo fondo in capo ad ognuno dei fratelli”. Inoltre, sebbene nei rendiconti e nella dichiarazione di riconoscimento di debito si dia atto che l'importo indicato è da considerarsi “al netto dei prelevamenti effettuati” da , sarebbe stata “fornita prova a smentita Persona_1
di siffatta affermazione”: sarebbe stato “ben consapevole di quanto Persona_1
12 prelevato nel corso degli anni dal fondo comune e del fatto che di quei prelievi non vi fosse traccia nella rendicontazione in oggetto, eppure si è ben guardato dal far rilevare al fratello l'errore, a proprio esclusivo vantaggio”, “ a titolo esemplificativo”
l'Appellante sottolinea che nella colonna “prelevamenti” non è indicato neppure “il più consistente prelievo” effettuato per complessivi euro 200.000,00 tra il 2006 e il
2008, documentalmente provato (ricevute di bonifico doc. 5 ed estratto conto aprile- giugno 2008 doc.4)”, né vi sarebbe traccia di versamenti effettuati da Persona_4
a incrementare il patrimonio, “né nei rendiconti”, né “negli estratti conto versati in
[...]
atti: a decorrere dal 2006, ha solo ed esclusivamente prelevato dal Persona_1
fondo comune, senza mai versare alcunché”.
Pertanto, secondo l'Appellante, non potrebbe “attribuirsi efficacia, sul piano sostanziale, ad un riconoscimento di debito per un verso annullabile, in quanto affetto da errori immediatamente riconoscibili, dimostrativi, per altro verso, dell'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante sotto il profilo della determinazione quantitativa”.
Con il quarto motivo d'impugnazione l'Appellante propone analoga argomentazione, sotto il profilo di un'asserita “omessa motivazione in ordine all'eccezione di annullabilità per errore di calcolo, essenziale e riconoscibile, dei rendiconti e del riconoscimento di debito posto a fondamento del decreto ingiuntivo”, richiamando quanto già esposto nel primo motivo di appello e aggiungendo essere
“nozione di comune esperienza che un capitale investito in banca non può riportare solo e sempre una crescita esponenziale, a tassi incompatibili con le oscillazioni di borsa, anche nei periodi di notoria crisi del mercato mobiliare, senza scontare mai passività né costi di gestione”, inoltre i rendiconti sarebbero “errati anche nel riportare gli importi di prelevamenti e degli asseriti versamenti effettuati negli anni da PE
.
[...]
Entrambi tali motivo d'impugnazione risultano infondati.
Il Tribunale, innanzitutto, non ha in alcun modo escluso la possibile rilevanza della prova di un'eventuale invalidità del rapporto giuridico sottostante il riconoscimento di debito, quello che ha escluso è che di tale presunta invalidità sia stata fornita prova,
13 tant'è che ha compiutamente esaminato la tesi di parte opponente secondo la quale questi sarebbe stato “costretto” a presentare rendicontazioni non veritiere e a sottoscrivere il predetto riconoscimento di debito a fronte di un'asserita
“prevaricazione”, pressione psicologica esercitata nei suoi confronti da PE
, respingendola, avendo rilevato che non ha fornito prova
[...] Parte_1
alcuna al riguardo, onere che su di lui incombeva.
L'Appellante sostiene che vi sarebbe stato, sotto diversi profili, un “errore riconoscibile”, atto a inficiare la validità dei rendiconti e del riconoscimento di debito.
Ora, le stesse allegazioni in fatto dell'Appellante lo smentiscono: ha indicato di aver presentato, per oltre un decennio, rendiconti che erano da lui volontariamente alterati,
e quindi di aver predisposto e sottoscritto il riconoscimento di debito, non per errore, ma per occultare a la presunta realtà, in specie l'asserito esito Parte_1
infausto degli investimenti effettuati.
Trattandosi allora di rendicontazioni e di un riconoscimento volutamente riportanti,
da parte di secondo quanto da lui sostenuto, dati non corrispondenti Parte_1
al vero, relativi a importi e valori asseritamente inesistenti, era suo onere provare
“l'inesistenza del rapporto sottostante”, come non corrispondenza degli importi: è quanto ha ritenuto dal Tribunale, per poi concludere che l'Appellante non l'ha provato, sotto nessun profilo, conclusione che questa Corte senz'altro condivide.
Oltre a non essere qualificabile come “errore”, la presunta non corrispondenza al vero di tali atti nemmeno poteva dirsi immediatamente “riconoscibile”: oltre 13 anni di investimenti, da parte di un investitore particolarmente capace per la sua professionalità, asseritamente beneficiario di condizioni e interessi più favorevoli della media in considerazione della sua attività lavorativa svolta presso un istituto di credito,
quantomeno secondo quanto da lui stesso indicato ai fratelli come ragione per l'affidamento in gestione del patrimonio, nonché l'incremento del patrimonio mediante conferimenti da parte di , che non risulta smentito agli atti, Persona_1
sono circostanze che ben potevano e possono condurre a ritenere verosimili gli importi
14 indicati nei rendiconti annuali da lui presentati ai fratelli, così come Parte_1
quelli indicati nel riconoscimento di debito.
In detti rendiconti indicava separatamente importi relativi a Parte_1
conferimenti aggiuntivi operati da , dedotti suoi prelievi, questo sin dal Persona_1
primo rendiconto, relativo all'anno 2006: se non fossero stati corrispondenti al vero, nel senso, secondo quanto pare essere sostenuto dall'Appellante, di sovrastimare i primi e sottostimare i secondi, o addirittura di indicare conferimenti che invece mai sarebbero stati effettuati, è arduo ipotizzare per quale possibile ragione potessero essere così indicati in un rendiconto scritto e firmato da e indirizzato Parte_1
a , al quale i valori reali dovevano ritenersi ben noti. Persona_1 Parte_1
ha allegato di essere stato “succube” del fratello, il che, come detto, non è stato in alcun modo provato, ma si allega un fatto ancor più grave, ovvero di essere stato sostanzialmente “costretto” a indicare accrediti del tutto inesistenti, il che, a maggior ragione, non è in alcun modo provato. Al riguardo avrebbe al più potuto semmai ipotizzarsi un errore nei conteggi da parte di ma non è quanto Parte_1
sostenuto dall'Appellante, che in ogni caso comunque non ha fornito prova sufficiente al riguardo.
3. QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO COME DI MANDATO - CONSEGUENZE
Con un secondo motivo, l'Appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver qualificato come mandato il rapporto tra i suoi fratelle i Pt_1
non ne sarebbero state tratte “le debite conseguenze in punto di diritto”,
[...]
“omettendo qualunque valutazione in ordine alla responsabilità del mandatario”.
Sostiene l'Appellante che l'onere di provare il contenuto ed i limiti del mandato graverebbe interamente sulla controparte, che nulla ha dedotto sul punto, non avendo precisato “quale fosse l'oggetto e soprattutto quali fossero i limiti di tale asserito mandato di gestione”, che non vi sarebbe stato “il conferimento di uno specifico mandato”, avendo i fratelli e affidato la gestione del capitale di PE CP_2
famiglia all'Appellante “al fine di fruire delle agevolazioni derivanti dal fatto di essere
15 questi dipendente della banca depositaria”, lasciandogli “piena autonomia nella scelta degli investimenti”, quindi “assumendo consapevolmente i rischi della gestione”, non essendo l'Appellante “tenuto ad alcuna obbligazione di risultato nei confronti dei fratelli”, dal che discenderebbe che non sarebbe configurabile alcuna responsabilità in capo all'Appellante, che avrebbe effettuato “investimenti con un profilo conservativo, in buona fede e secondo il grado di diligenza che poteva essere richiesto ad un qualunque risparmiatore”, “mantenendo il capitale in sicurezza”, solo rimanendo
“vittima incolpevole delle oscillazioni del mercato”, al pari dei fratelli, con conseguente applicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 1720 c.c., tanto più che, trattandosi di mandato “conferito anche nell'interesse del mandatario e a titolo gratuito”, la responsabilità invocata da controparte dovrebbe essere valutata “con minor rigore” e, “se di risarcimento danni si tratta, occorre considerare il disposto del secondo comma dell'art. 1720 c.c.”.
A questo motivo di gravame è ricollegato il successivo quinto motivo d'impugnazione, con il quale l'Appellante lamenta “violazione dell'art. 1227 c.c.”, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, con motivazione a suo avviso
“gravemente carente”, ha ritenuto inapplicabile tale fattispecie. Sostiene l'Appellante che “nessuna responsabilità risarcitoria può essere imputata” all'odierno appellante”, posto che, da un lato, “la perdita di valore degli investimenti è stata una conseguenza imprevedibile delle oscillazioni dei mercati” e, dall'altro, “la natura dei rapporti personali tra le parti e l'ampiezza dell'incarico conferitogli da e non PE CP_2
comportava un'obbligazione di risultato”, per altro verso il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto che “non ha mai verificato l'effettivo andamento degli Persona_1
investimenti, nonostante i rendiconti esibitigli non potessero oggettivamente rispecchiare la realtà dei fatti e non indicassero neppure la natura e la tipologia degli investimenti stessi” e neppure ha richiesto al fratello l'esibizione dei documenti Pt_1
bancari, così tenendo un comportamento ritenuto negligente e quindi rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Anche tali motivi d'impugnazione, esaminabili congiuntamente, risultano infondati.
16 Lo stesso Appellante non risulta mettere in dubbio la qualificazione come mandato del rapporto giuridico fra i suoi fratelli e ma indica solo come lo Parte_1
stesso sarebbe stato generico, senza prevedere obbligazioni di risultato.
Secondo le stesse allegazioni dell'Appellante, nel corso della esecuzione del mandato e per anni, presumibilmente per tutta la sua durata, quale Parte_1
mandatario, ha volutamente presentato ai mandanti dei rendiconti non corrispondenti al vero, rappresentando fra l'altro che il patrimonio fosse detenuto su un conto deposito titoli cointestato a lui e alla sorella (ancora nel 2019, nella rendicontazione al
“31 dicembre 2018”, ha espressamente indicato che gli importi Parte_1
rendicontati sarebbero stati “attualmente giacenti presso la sede della
[...]
a nome mio e di mia sorella ), mentre Parte_3 CP_2
risulta essere stato da lui subito trasferito su un proprio conto corrente, utilizzandolo con tutta evidenza per finalità personali, con risultati che, come si dirà esaminando altro motivo d'impugnazioni, non sono noti, non avendo l'Appellante provato quale sia stato l'effettivo esito della gestione, né quali investimenti siano stati effettuati con quel patrimonio. Non si può in alcun modo ritenere che tale mandato sia stato eseguito con la “diligenza del buon padre di famiglia”, indipendentemente dalla “ampiezza dell'incarico conferitogli” e dalla insussistenza di un'obbligazione di risultato.
Né possono qualificarsi tali condotte come tenute solo per “colpa”, tantomeno da valutarsi con “minor rigore”.
L'argomentazione che sarebbero stati effettuati investimenti con un “profilo conservativo” confligge poi con le stesse allegazioni dell'Appellante relative a perdite significative intervenute dal 2008 in avanti.
Nemmeno risulta provato che il capitale sia stato “mantenuto in sicurezza”, non potendo dirsi questo derivare, di per sé, dal fatto che, nel 2020, abbia Parte_1
potuto restituito a una data somma, sia pur rilevante, pari a euro Persona_1
635.000,00, potendo questa, fra l'altro, avere altra origine.
Semmai il fatto stesso che abbia effettuato tale pagamento, in Parte_1
parziale esecuzione del riconoscimento di debito e dell'obbligazione di restituzione ivi
17 assunta, senza null'altro osservare in tale occasione, costituisce piuttosto conferma della piena validità del riconoscimento di debito e dell'effettiva debenza dell'importo ivi riconosciuto.
Il Tribunale, poi, non ha quantificato un importo a titolo di risarcimento del danno, ma ha condannato l'Appellante al pagamento, appunto, della somma di cui al riconoscimento di debito titolato effettuato da ritenendo che Parte_1
non abbia provato la non debenza dello stesso, ovvero non abbia Parte_1
fornito sufficiente prova contraria rispetto alla sussistenza di un debito di tale importo.
Oltre a non essere quindi rilevante, non essendo in questione un risarcimento dei danni, può aggiungersi che dagli elementi agli atti non emerge alcun profilo di colpa in capo a : il rapporto di parentela ben poteva renderlo fiducioso e non Persona_1
farlo sospettare di un'alterazione dei rendiconti che annualmente gli venivano presentati dal fratello;
non aveva accesso diretto al conto bancario, a lui non intestato,
quindi non poteva verificare la corrispondenza con quanto rendicontatogli;
negli anni precedenti al 2019, quando aveva avuto necessità di disinvestire della somme di denaro, gliele aveva fatte pervenire, il che presumibilmente aveva Parte_1
rafforzato il suo affidamento.
Né a diversa conclusione può portare la circostanza (indicata come “nuova” dall'Appellante, in sede di memoria conclusionale) che sia risultato il rilascio, da parte della sorella al fratello , nell'anno 2020, di una procura, adducendo CP_2 PE
che tramite l'ottenimento di una analoga procura gli sarebbe stato possibile anche negli anni precedenti verificare la situazione del conto deposito titoli cointestato a CP_2
e nel 2020, fra l'altro, era già venuta meno la sopraindicata fiducia fra Parte_1
fratelli.
4. VALUTAZIONE DELLE PROVE AGLI ATTI
Con il terzo motivo di gravame, l'Appellante censura la sentenza impugnata “nella parte in cui, disattendendo senza motivazione alcuna le contestazioni di parte attrice, qualifica come irrilevante la documentazione bancaria prodotta dall'attore in
18 opposizione;
omette una valutazione complessiva del quadro probatorio documentale;
attribuisce rilevanza dirimente alla prova dell'accordo sull'individuazione del deposito titoli su cui far confluire le somme paterne anziché alla prova del collegamento tra deposito di provenienza e di destinazione dei titoli;
non distingue tra deposito titoli e conto corrente d'appoggio e trascura di considerare l'inesistenza di un conto cointestato a e E, ciò, sia con riferimento all'accoglimento Pt_1 Persona_5
della domanda di condanna svolta da sia con riferimento al Controparte_1
rigetto della domanda riconvenzionale proposta da . Parte_1
L'Appellante afferma che il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto irrilevante la documentazione bancaria prodotta da parte opponente, ritenendo indimostrato “il collegamento tra le somme oggetto di causa, da un lato, e il deposito titoli n. 57661 e il conto corrente n. 18358 intestati al solo dall'altro lato”, poiché tale Parte_1
argomentazione sarebbe affetta da un “salto logico” “di tutta evidenza”, in quanto “il
Tribunale avrebbe dovuto prima verificare se le risultanze documentali evidenziassero il collegamento tra il deposito titoli intestato a e e quello intestato Per_2 Parte_1
solo a quest'ultimo; poi, accertare se l'intervenuto trasferimento dei titoli dall'uno all'altro fosse stato concordato tra i fratelli e successivamente trarre le conseguenze in fatto e in diritto della ritenuta mancata prova di tale accordo”.
L'Appellante sostiene che “il documento n. 2 riporta” “la posizione del rapporto titoli n. 329474 cointestato a e alla data del 31.12.2004”, Per_2 Parte_1
occorreva quindi verificare se vi fosse “un collegamento tra detto deposito titoli e quello n. 57661 intestato a ossia accertare su quale deposito siano state Parte_1
trasferite le somme rivendicate da controparte” e, a suo avviso, il documento n. 3 attesterebbe “il giro tra depositi”, in quanto “sebbene non sia ivi specificato il deposito di provenienza, il raffronto tra i due documenti rivela la perfetta identità dei titoli trasferiti”, per cui non sarebbe “revocabile in dubbio che il deposito di provenienza sia il n. 329474 e che quello di destinazione sia il 57661, intestato a , Parte_1
“appoggiato al conto corrente n. 18358”, intestato anch'esso al solo Parte_1
e “tutte le operazioni di vendita e di acquisto titoli effettuate negli anni” sarebbero
19 transitate su tale conto corrente, essendovi piena corrispondenza tra gli estratti conto relativi al deposito titoli n. 57661 e quelli relativi al conto corrente n. 18358, a decorrere dal 2007 e sino al 2020.
Il Tribunale, inoltre, avrebbe confuso “deposito titoli e conto corrente”.
L'Appellante specifica che “non è mai esistito un conto corrente cointestato tra Pt_1
e la sorella per cui anche il deposito titoli n 56487, laddove fosse mai stato CP_2
operativo, avrebbe avuto quale conto corrente d'appoggio il conto personale di Pt_1
e la controparte sarebbe stata consapevole “che il deposito titoli”,
[...]
indipendentemente dalla sua intestazione formale e dal numero di riferimento,
“regolava sul conto personale del fratello dal momento che da tale conto, e dal Pt_1
solo provengono tutti i bonifici erogati negli anni a suo favore”, pertanto, Pt_1
“anche a voler ritenere che la documentazione relativa al deposito titoli non abbia efficacia probatoria nella presente controversia, non si potrebbero comunque ignorare le risultanze degli estratti del conto corrente n. 18358 sul quale il deposito titoli”, ad avviso dell'Appellante, insisteva.
Inoltre, secondo l'Appellante, “la movimentazione riportata negli estratti del conto corrente di non presenterebbe “anomalia alcuna” e confermerebbe che Parte_1
“non ha tratto alcun vantaggio dalla vicenda di causa”, considerato Parte_1
che “tra gli importi che, secondo controparte, avrebbe prelevato a Parte_1
proprio esclusivo beneficio sono compresi nell'avverso prospetto anche i bonifici effettuati a ”, e che “su quel conto corrente erano depositati anche i denari PE
personali dell'opponente ed ivi veniva accreditata la sua retribuzione con la quale il dott. manteneva la sua famiglia”. Pt_1
Il ritenuto “errore” del Tribunale si rifletterebbe anche sul rigetto della domanda riconvenzionale: sarebbe stato a beneficiare, nel corso degli anni, di Persona_1
importi maggiori di quelli a lui spettanti, sarebbe quindi controparte a essere debitrice della differenza nei confronti di oltre che di (che Parte_1 Persona_5
per qualche motivo l'Appellante ritiene di poter legittimamente rappresentare nel presente giudizio), e sarebbe quindi tenuta a rifondere all'Appellante “quantomeno
20 l'importo capitale di euro 460.491,34, pari ai due terzi della somma complessiva, comprensiva della quota facente capo alla sorella “affidata anch'essa a CP_2
il quale” sarebbe “quindi pienamente legittimato a chiederne la Parte_1
rifusione in via riconvenzionale”.
Secondo l'Appellante, inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto l'istanza di CTU, così come la richiesta di emanare ordini di esibizione della documentazione bancaria, nonostante l'Appellante “avesse dimostrato” “che i rendiconti del deposito titoli n. 57661 e gli estratti conto anteriori al 2011 erano stati posti sotto sequestro su istanza di e di nell'ambito del procedimento penale da PE Persona_5
costoro instaurato per i medesimi fatti di causa” e quindi sottratti alla sua disponibilità materiale, documenti comunque di cui poi l'Appellante avrebbe ora potuto “estrarne copia parziale”, “al fine di dimostrare la rilevanza del materiale probatorio in allora sequestrato” (invero, trattasi per inciso di produzione tardiva, effettuata solo in sede di appello, come tale non ammissibile ex art. 345 c.p.c.). Al riguardo, l'Appellante insta ulteriormente affinché questa Corte “ordini alla sede di Torino, Controparte_3
via Vittorio Alfieri n. 5, l'esibizione di n. 5 documenti (indicati a pagg. 23-24 dell'atto di appello)”, insistendo anche nell'istanza di consulenza tecnica d'ufficio, non potendo questa a suo avviso ritenersi “esplorativa”, in quanto non finalizzata all'accertamento dei fatti di causa, “bensì fondata su di una produzione documentale che attesta tali fatti, ma che necessita di analisi secondo tecniche di una certa complessità (…) dovendosi accertare non solo le fuoriuscite di denaro in favore di controparte, ma anche l'entità della rendita effettiva ed ipotizzabile del capitale a fronte del conferimento iniziale, nell'arco di un ampio lasso temporale”.
Nessuna di tali argomentazioni è meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, non le istanze volte a ottenere ordini di esibizione di estratti conto bancari: si tratta di conti correnti e conti deposito titoli intestati esclusivamente allo stesso Appellante, dei cui estratti conto certo poteva avere piena disponibilità, così
come poteva chiederne duplicati: documentazione, invece, non tempestivamente prodotta agli atti. Ove pure, per un periodo, determinati documenti fossero stati posti
21 sotto sequestro in un procedimento penale che vedeva come Parte_1
indagato, avrebbe comunque potuto ottenere copia degli stessi dalla segreteria della
Procura procedente (dal che deriva, fra l'altro, anche la tardività e inammissibilità delle produzioni documentali parziali effettuate in sede di appello).
Quanto alla richiesta di CTU, come è noto la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ed è disposta dal giudice, che al riguardo esercita un potere discrezionale nei limiti del proprio prudente apprezzamento, al fine di ottenere ausilio nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Nel presente caso la richiesta di CTU non risulta finalizzata a fornire ausilio al giudicante in ordine a una valutazione necessariamente tecnica degli elementi di prova prodotti e acquisiti agli atti, ma a ottenere, così aggirando l'onere della prova, eventuali elementi a favore della tesi sostenuta dall'Appellante. Tale istanza non poteva, quindi, né può trovare accoglimento.
Era onere dell'Appellante fornire prova di quanto da lui allegato, a partire dall'iniziale movimentazione dell'integralità degli importi ereditati dai tre fratelli, dai conti su cui era depositato il patrimonio paterno a un conto di e già Parte_1
di questo fatto non vi è prova sufficiente agli atti. Manca documentazione sufficiente relativa a tale asserito giroconto, che non può desumersi da accrediti di importi di incerta provenienza.
L'Appellante, poi, avrebbe dovuto fornire prova di tutti gli effettivi investimenti effettuati con tale patrimonio e del loro esito: prova che non è stata in alcun modo fornita, al riguardo nemmeno risulta una compiuta, specifica allegazione.
Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto non rilevante ai fini di causa la parziale documentazione bancaria prodotta agli atti, riferita a un conto corrente bancario intestato al solo su cui poi, fra l'altro, come dallo stesso Parte_1
Appellante allegato, confluivano suoi redditi personali e da cui lui prelevava somme per le esigenze proprie e della di lui famiglia.
Del tutto correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che non Parte_1
abbia provato la non debenza degli importi di cui al riconoscimento di debito da lui effettuato, e che tantomeno abbia provato la sussistenza di un suo presunto credito.
22 5. LE SPESE DI LITE DEL PRIMO GRADO E DEL PROCEDIMENTO MONITORIO
Con un ultimo motivo di appello, l'Appellante presenta due distinte doglianze.
Per un verso censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'esponente all'integrale rifusione delle spese del primo grado di giudizio e del procedimento monitorio, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, asseritamente in violazione dell'art. 92 c.p.c., stante l'accoglimento parziale della domanda, mentre a suo avviso, “in ragione della reciproca soccombenza”, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la compensazione totale o parziale di dette spese.
Per altro verso ritiene non giustificata la maggiorazione del 30% operata “per l'utilizzo di tecniche informatiche”.
Il primo profilo di tale doglianza è infondato e non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, la soccombenza parziale non equivale a soccombenza reciproca, e può costituire fondamento di un'eventuale compensazione delle spese di lite fra le parti soltanto allorquando, sulla base dell'insegnamento operato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77/2018, sia ritenuta costituire “grave ed eccezionale ragione”, parificabile a quelle tipicizzate dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c., identificabile, in specie, a fronte di una evidente sproporzione fra il petitum e il decisum.
Non è questo il caso: è stato condannato a pagare lo stesso Parte_1
importo di euro 1.078.035,94 per il quale era stato richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, che è stato oggetto di revoca da parte del Tribunale esclusivamente in considerazione della ritenuta non correttezza del criterio di computo degli interessi,
relativamente al periodo compreso fra gennaio 2019 e marzo 2020 (non quelli asseritamente convenzionali, ma quelli nella misura di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.), una differenza di entità oggettivamente minima, sicuramente non tale da comportare una sproporzione fra petitum e decisum atta a costituire “grave ed eccezionale ragione” nel senso predetto e quindi a consentire una compensazione delle spese di lite fra le parti in causa.
23 Può invece trovare accoglimento il gravame relativo alla maggiorazione del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche. Vi è stato un utilizzo di tecniche informatiche, da parte della Difesa di parte opposta, finalizzato a consentire una facilitata consultazione della documentazione, ma non tale da far ritenere adeguata una maggiorazione del 30% su un importo per onorari già assai consistente, tanto più che il disposto dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche prevede la possibilità di un aumento massimo “fino al 30%” e non “del 30%”. Appare congruo contenere tale aumento nella più ridotta misura del 10%, rideterminando l'importo dovuto per onorari in euro 20.659,10 anziché in euro 24.415,30.
Per il resto, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
6. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
L'accoglimento del solo secondo profilo dell'ultimo motivo d'appello, non consente di ritenere una soccombenza parziale atta a fondare una compensazione, nemmeno parziale, delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00, sia pur in prossimità al limite inferiore), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non semplici, ma di complessità, in relazione a cause di tale valore, inferiore alla media, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 6.000,00
- per la fase introduttiva euro 4.000,00
- per la fase decisoria euro 7.000,00
24 Totale: euro 17.000,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza appellata:
- condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di Parte_1
giudizio, in favore di liquidate nella minor misura di Controparte_1
euro 20.659,10, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e
I.V.A. nei termini di legge.
Conferma nel resto la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna l'Appellante, al pagamento Parte_1
delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata,
liquidate nella misura di euro 17.000,00, oltre a rimborso Controparte_1
forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge.
Così deciso il 4 dicembre 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 862/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 862/2022 R.G. promossa da:
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Silvana Borelli del foro di Torino, PEC presso il cui studio è elettivamente Email_1 domiciliato, in Torino, via Avignana n. 23
- APPELLANTE - CONTRO
C.F. , nata a [...] il 4 Controparte_1 C.F._2 settembre 1944, in qualità di erede universale di , rappresentata e Persona_1 difesa, per procura in atti, dall'avv. Giovanni Manganaro, PEC
dall'avv. Michele Bombara, PEC Email_2
e dall'avv. Francesco Ussia, PEC Email_3
del foro di Torino, presso il cui studio è Email_4 elettivamente domiciliata, in Torino, c.so G. Matteotti n. 31
- APPELLATA -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 15 giugno 2022, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1955/2022, emessa in data 6 maggio
2022 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino in data 13.3.2020, n. 2260/20,
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA a corrispondere nei confronti di la somma Parte_1 Controparte_1 di € 1.078.035,94, oltre agli interessi legali nella misura dell'art. 1284 primo comma c.c. dal 1.1.2019 sino al 8.3.2020 ed ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 9.3.2020 al saldo.
RIGETTA le domande proposte in via riconvenzionale da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
CONDANNA a rimborsare in favore di le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio liquidate in € 24.415,30 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 4.000,00 per compensi, € 870,00 per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.
Ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in specie operate dall'art. 221, quarto comma, del d.l. n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, nella presente causa le udienze tenutesi nell'anno 2022 si sono svolte con la modalità della trattazione scritta, successivamente invece in presenza, secondo le usuali modalità procedurali.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia codesta Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, In via preliminare: rigettare in quanto infondata l'avversa istanza ex art. 348 bis cpc;
2 In via istruttoria: ammettersi le istanze formulate nel primo grado del giudizio, così come richiamate e riproposte nell'atto di citazione in appello;
Nel merito: in parziale riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento dei motivi di appello, accertati e dichiarati i rapporti di dare e avere tra le parti, assolvere l'appellante da ogni avversa domanda, dichiarando tenuta e condannando , quale erede di a Controparte_1 Persona_1 rifondere a l'importo capitale di € 460.491,34, oltre all'importo di €287,28 al mese a Parte_1 decorrere da agosto 2020, o la maggiore o minor somma accertata dovuta, oltre interessi dal fatto al soddisfo;
in ogni caso operare la compensazione tra la suddetta somma, o altra accertata dovuta in corso di causa da e per esso dall'erede a con Persona_1 Controparte_1 Parte_1
l'importo in ipotesi riconosciuto a debito di quest'ultimo; accertato e dichiarato il concorso di colpa di nella causazione dell'evento, ridurre proporzionalmente l'importo in ipotesi Persona_1 accertato dovuto alla sua erede da ai sensi e per gli effetti Controparte_1 Parte_1 dell'art. 1227 cod. civ.
Dichiarare tenuta e condannare a rifondere a le spese del primo Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, revocando altresì la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese relative alla fase monitoria;
in via di subordine disporne la compensazione tra le parti.
Con vittoria integrale delle spese del presente grado, ivi compresi eventuali oneri di CTU”.
Per parte Appellata:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Torino, previe le declaratorie del caso, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione:
IN VIA PRELIMINARE pronunciare l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza ai sensi e agli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. NEL MERITO: rigettare l'impugnazione avversaria e la relativa domanda riconvenzionale in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1955/2022 del 6.5.2022 emessa dal Tribunale di Torino, Sez. III civile,
Dott.ssa Simonetta Rossi, all'esito della causa di cui al n. R.G. 12471/2020; con vittoria di spese e competenze professionali relative tanto al primo grado di giudizio quanto al secondo, oltre rimborso forfetario per spese generali ex D.M. 55/2014, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 9 luglio 2020, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 2260/2020, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 13 marzo 2020, con cui il Tribunale di Torino gli aveva ingiunto il pagamento, in favore del fratello , dell'importo di euro 1.078.035,94, oltre interessi Persona_1
3 convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione del patrimonio affidatogli in gestione, quantificato in base alla scrittura olografa datata 30 maggio
2019, predisposta e sottoscritta da nel documento denominato Parte_1
“situazione al 31.12.2018”, dal seguente tenore: “si stabilisce che l'importo di €
1.713.035,94 – maggiorato degli interessi maturati e al netto dei prelevamenti effettuati – in data 2.1.2020 verrà accreditato sull'Iban relativo al conto corrente indicatomi da ”, detratti gli acconti già versati dall'opponente per Parte_2
la somma complessiva di euro 635.000,00.
A sostegno della proposta opposizione, ha allegato quanto segue: Parte_1
- di essere stato impiegato presso la Banca Nazionale del Lavoro- B.N.L., oggi parte del Gruppo BNP PARIBAS, dal 1979 al 31 dicembre 2018;
- di essere stato cointestatario, insieme con il padre , di un conto corrente Per_2
aperto presso tale istituto di credito, con relativo dossier titoli n. 07000329474, anch'esso cointestato, sul quale erano confluiti i risparmi paterni, che ammontavano nel 1987 a 700 milioni di lire (circa euro 350.000,00 attuali);
- che nel 2006, alla morte del padre , i tre fratelli ed eredi, , Per_2 PE CP_2
e avevano concordemente deciso che la liquidità lasciata dal Parte_1
padre rimanesse sul deposito titoli intestato a conto che assunse il n. Pt_1
57661, e e pur senza conferire uno specifico mandato, PE CP_2
convennero che il fratello continuasse ad effettuare sul capitale paterno le Pt_1
ordinarie operazioni di investimento e di disinvestimento;
- che nel giugno 2008 la quota spettante a tenuto conto dei Persona_1
prelievi da questi effettuati, ammontava a circa euro 500.000,00;
- che la crisi finanziaria del settembre 2008 aveva comportato una perdita di quasi il 50% del capitale iniziale e, successivamente, la crisi del 2011 aveva determinato un ulteriore calo del 26% dell'indice di borsa Ftse Mib, con conseguenti minusvalenze di euro 435.303,15 del patrimonio gestito;
4 - di essere stato costretto a fornire al fratello una rendicontazione annuale PE
non corrispondente alla realtà, a causa delle prevaricazioni subite dal fratello maggiore, nei confronti del quale nutriva forte soggezione;
- che, in specie, a seguito della crisi del 2008, appresa la reazione furente del fratello con riguardo a un investimento di su un PE Parte_1
deposito acceso presso BNP di Montecarlo, non aveva avuto il coraggio di confessargli che la stessa sorte stavano subendo i risparmi di famiglia e da allora, incalzato da , che pretendeva anno dopo anno tassi di rendimento PE
elevati, in linea con gli anni d'oro del mercato finanziario e oggettivamente impossibili da ottenere dal 2008 in poi, aveva rendicontato al fratello una situazione di fantasia, avulsa dalla realtà, come se negli anni il capitale si fosse solo e costantemente incrementato, senza subire alcuna flessione;
- che allorquando aveva preteso la restituzione della quota Persona_1
ritenuta di sua spettanza, l'opponente si era visto costretto a disinvestire integralmente il capitale, subendo ulteriori forti perdite, girandolo al convenuto opposto;
- che il ricavo effettivo del disinvestimento totale dei titoli era stato di euro
690.736,99, di cui euro 635.000,00 erano stati versati al fratello;
- che, conseguentemente, a fronte delle minusvalenze del patrimonio maturate al
31 dicembre 2019 per euro 421.624,66, aveva ricevuto un Persona_1
importo ben maggiore di quanto gli spettava, in danno dell'opponente e della sorella CP_2
- che, in ogni caso, non erano dovuti interessi convenzionali dopo il 31 dicembre
2018.
Su queste basi, premesso che al riconoscimento di debito contenuto nella dichiarazione del 30 maggio 2019 non poteva attribuirsi natura di fonte autonoma di obbligazioni, valendo esclusivamente all'effetto di invertire l'onere probatorio,
5 ha sostenuto l'inesistenza del debito oggetto di riconoscimento, in Parte_1
quanto fondato su di un presupposto di fatto inesistente, ovvero l'esponenziale rendimento negli anni del capitale inizialmente investito, a tassi di interesse non corrispondenti a quelli praticati dal mercato mobiliare.
Parte attrice in opposizione ha aggiunto che avrebbe assunto Persona_1
consapevolmente il rischio di eventuali risultati negativi della gestione, avendo affidato la gestione del denaro al fratello, al solo fine di fruire delle agevolazioni derivanti dal rapporto lavorativo intrattenuto dall'opponente con l'istituto di credito prescelto. Ha sostenuto, altresì, che nessuna responsabilità doveva ritenersi sussistente a suo carico, avendo assunto un mandato privo di vincoli e che, a ogni modo, la pressione psicologica esercitata da era stata tale da indurre l'opponente Persona_1
a rilasciare rendiconti di fantasia, come tali, se non radicalmente inefficaci, comunque annullabili ex art. 1434 e 1431 c.c..
Infine, ha sostenuto che, ammontando il residuo capitale ad euro 690.736,99, ed effettuata una proporzione con il capitale teorico rendicontato, a Persona_1
spettava, in realtà, la quota di un terzo, pari alla minor somma di euro 230.245,67: in tale prospettiva, a suo avviso, era a dover essere condannato a Persona_1
rifondere, all'opponente, l'importo di euro 460.491,34, pari ai due terzi della somma complessiva, comprensiva della quota facente capo alla sorella la quale ne CP_2
avrebbe già domandato la liquidazione in via stragiudiziale.
ha domandato quindi di revocare il decreto ingiuntivo opposto e Parte_1
di condannare, in via riconvenzionale, alla restituzione dell'importo di Persona_1
euro 460.491,34, o, in subordine, di compensare tale somma con l'importo a debito, in ogni caso riducendo proporzionalmente le somme eventualmente dovute dall'opponente, ai sensi dell'art. 1227 c.c., tenuto conto di un ritenuto concorso colposo di nella causazione del danno. Persona_1
A seguito del decesso di , intervenuto in data 4 ottobre 2020, dopo Persona_1
l'interruzione e la successiva riassunzione del processo, si è costituita in giudizio, quale erede di , la di lui moglie domandando il Persona_1 Controparte_1
6 rigetto dell'opposizione e dell'avversaria domanda riconvenzionale, allegando quanto segue:
- che alla morte di , di lei suocero, si era dichiarato Persona_3 Parte_1
disponibile a gestire il capitale di famiglia, impegnandosi a rendicontare i risultati della gestione, per le rispettive quote, ai fratelli e;
CP_2 PE
- che l'opponente, millantando condizioni di rendita favorevoli, aveva suggerito ai fratelli di effettuare versamenti diretti sul conto deposito a lui intestato, che, di conseguenza, era stato incrementato notevolmente da loro versamenti;
- che, di anno in anno, aveva dato il conto della gestione Parte_1
attraverso rendiconti periodici a sua firma e, da ultimo, in data 30 maggio 2019,
si era poi, da ultimo, impegnato espressamente alla restituzione, in favore di e della somma di euro 1.713.035,94 Persona_1 Controparte_1
entro il 2 gennaio 2020;
- che la documentazione prodotta da controparte riguardava il conto deposito titoli e il conto corrente intestati al solo conti estranei al rapporto Parte_1
oggetto di causa, concernente semmai la gestione di altro deposito titoli cointestato tra i fratelli e come si evinceva dalle stesse Pt_1 CP_2
rendicontazioni annualmente fornite da in cui l'opponente ha Parte_1
sempre fatto riferimento a un conto depositi titolo cointestato a lui e alla sorella
CP_2
- che, dalle informazioni successivamente acquisite presso la BNL, era emerso che tale conto deposito titoli, intestato a e alla sorella Parte_1
ma non a , risultava “a zero” e non movimentato da oltre dieci CP_2 PE
anni.
Parte opposta ha inoltre rilevato che non era stata fornita dalla controparte alcuna prova né dell'asserita nullità del rapporto obbligatorio, né della presunta annullabilità del riconoscimento di debito, né tali domande avevano d'altronde alcun fondamento,
7 non avendo il defunto , professionista serio e dal carattere mite, mai Persona_1
esercitato alcuna pressione psicologica sull'opponente. Ha indicato che il rapporto intercorso tra le parti era riconducibile ad un contratto di mandato, come confermato dai rendiconti annuali presentati dall'opponente, puntuali nella descrizione dell'andamento del deposito titoli, che, all'evidenza, confermavano l'incarico assunto,
e nessuna responsabilità, neanche sotto il profilo del concorso di colpa, poteva essere addebitata a , il quale, attesi i rapporti di parentela tra le parti, aveva Persona_1
riposto piena fiducia nell'operato del fratello, confidando nella veridicità della documentazione presentatagli, rispetto alla quale non aveva avuto alcuna possibilità di controllo e di verifica, non avendo accesso al conto deposito titoli, di cui non era intestatario, né aveva alcuna competenza in materia di investimenti finanziari,
esercitando la professione di medico. Quanto alla domanda riconvenzionale della controparte, non vi era alcuna prova che il capitale residuo dei risparmi di famiglia ammontasse a euro 690.736,99, somma che era stata allegata da controparte sulla base di documenti inconferenti al rapporto in questione, quindi non opponibili all'opposta.
Su tali basi, ha domandato di confermare il decreto Controparte_1
ingiuntivo e di respingere l'avversaria domanda riconvenzionale.
Respinta l'istanza dell'opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, co.6, c.p.c., il Tribunale ha respinto le istanze istruttorie formulate dall'opponente, indi, assunta la causa a decisione, si è pronunciato nel senso del sopra riportato dispositivo, respingendo integralmente le domande avanzate da salvo in punto interessi Parte_1
“convenzionali”, che ha ritenuto non dovuti, riconoscendo spettanti invece “gli interessi legali nella misura dell'art. 1284 primo comma c.c. dal 1.1.2019 sino al
8.3.2020, ed ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 9.3.2020 al saldo”, su un capitale di euro 1.078.035,94, pari a quello di cui al decreto ingiuntivo opposto e revocato,
condannando a tale pagamento e al pagamento delle spese di lite e Parte_1
del procedimento monitorio.
8 L'Appellante, ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, ha presentato impugnazione avanzando sei motivi di gravame così
rubricati:
- “Primo motivo di appello: natura ed efficacia del “riconoscimento di debito” posto a fondamento del decreto ingiuntivo e della sentenza impugnata. Violazione degli artt.
1988 ss cod. civ. Omessa motivazione in violazione dell'art. 112 c.p.c.”;
- “Secondo motivo di appello: il contratto di “mandato” intercorso tra le parti.
Violazione degli art. 1710 ss e 2697 cod. civ.. Difetto di motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c.”;
- “Terzo motivo d'appello: rilevanza e idoneità della prova documentale. Violazione
degli artt. 115 e 116, 112 c.p.c.: errata valutazione del quadro probatorio, difetto e illogicità della motivazione. Istanza di ammissione delle istanze istruttorie”;
- “Quarto motivo d'appello: omessa motivazione in ordine all'eccezione di annullabilità per errore, di calcolo, essenziale e riconoscibile, dei rendiconti e del riconoscimento di debito posto a fondamento del decreto ingiuntivo. Violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 1429, 1430, 1431 cod. civ.”;
- “Quinto motivo di appello: concorso del fatto colposo del creditore. Violazione della disciplina di cui all'art. 1227 cod. civ.”;
- “Sesto motivo di appello: le spese di lite e del procedimento monitorio. Violazione dell'art 92 c.p.c.”.
2. RICONOSCIMENTO DI DEBITO – VALIDITÀ DELLO STESSO
Il credito azionato in via monitoria da e quindi da Persona_1 [...]
è fondato su un riconoscimento di debito titolato, sottoscritto da CP_1 Pt_1
in data 30 maggio 2019, dal seguente tenore: “si stabilisce che l'importo di €
[...]
1.713.035,94 – maggiorato degli interessi maturati e al netto dei prelevamenti effettuati – in data 2/01/2020 verrà accreditato sull'IBAN relativo al conto corrente indicatomi da e . . PE CP_1 Parte_1
9 Tale dichiarazione risulta manoscritta in calce a un altro documento, predisposto e sottoscritto sempre da datato 7 gennaio 2019 e rubricato “situazione Parte_1
al 31.12.2018”, nel quale risulta riportata, per ciascuno dei tre fratelli la Pt_1
precedente situazione relativa al capitale al 31 dicembre 2017, la dicitura “interessi al
4%”, l'importo degli interessi per l'anno 2018 e l'importo totale, unitamente alla seguente dichiarazione: “io sottoscritto, , dichiaro quanto segue: Parte_1
degli importi a suo tempo affidatimi dai miei familiari in gestione e attualmente giacenti presso la sede della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, a nome mio e di mia sorella € 1.066.592,22 per capitale e interessi al 31.12.2018 quale quota CP_2
a nome di del Pool familiare € 646.443,72 per capitale ed interessi al PE
31.12.2018 relativi a versamenti diretti effettuati da e così per un totale di € PE
1.713.035,94 sono di esclusiva proprietà di mio fratello e di Sua moglie PE
. Resta pertanto inteso che nei tempi e nei modi stabiliti da mio Controparte_1
fratello (o da sua moglie) detta somma verrà messa a sua disposizione”. PE
Il Tribunale ha ritenuto che tale documento, valutato nella sua interezza, costituisse appunto un riconoscimento di debito titolato, con impegno, da parte del Pt_1
a mettere a disposizione di e di sua moglie,
[...] Persona_1 [...]
la somma di euro 1.713.035,94, nei tempi e nei modi da loro stabiliti. Da CP_1
questo conseguendo, ex art. 1988 c.c., che fosse onere dell'opponente provare, in senso contrario, l'eventuale inesistenza del rapporto sottostante.
Il giudice di prime cure ha quindi osservato che non ha negato di Parte_1
aver concordato con i fratelli, e che, alla morte del padre, egli PE CP_2
continuasse ad effettuare sul capitale di famiglia operazioni di investimento e di disinvestimento, e ha ritenuto che tale accordo, valutato in specie alla luce dei rendiconti (prodotti agli atti da parte opposta) che ogni anno erano redatti dall'opponente e inviati ai fratelli, fosse qualificabile come un contratto di mandato.
Questo premesso, il Tribunale ha escluso che potesse avere rilevanza ai fini della decisione “la documentazione prodotta da parte opponente relativa al conto deposito n.
57661 e al conto corrente n. 18358”, intestati al solo ritenendo che Parte_1
10 non fosse provato un collegamento fra gli importi e i titoli ivi detenuti e la gestione del patrimonio costituito da quanto ereditato dai tre fratelli e dai successivi versamenti effettuati da poiché l'allegazione di secondo la Persona_1 Parte_1
quale i tre fratelli avrebbero concordato il trasferimento del patrimonio ereditato su conti intestati al solo è stata contestata dalla controparte e risulta Parte_1
altresì in contrastato con quanto riportato dallo stesso nei rendiconti Parte_1
annuali, in cui si fa riferimento a un diverso conto, intestato “a nome mio e di mia sorella , così come è stata contestata da parte opposta l'allegazione che non CP_2
vi fossero stati conferimenti ulteriori, da parte di , per importi maggiori Persona_1
di successivi prelievi, allegazione che anch'essa risulta, fra l'altro, in contrasto con i rendiconti predisposti da in cui viene operata un'espressa Parte_1
distinzione fra quote del “pool familiare” e quelle relative a conferimenti “effettuati da
”. PE
Il Tribunale ha altresì escluso che prova alcuna sia stata fornita da parte opponente in ordine a un'asserita “prevaricazione”, pressione psicologica esercitata nei suoi confronti da , ritenendo quindi l'infondatezza delle domande ed Persona_1
eccezioni, avanzate dall'opponente, relative a una presunta nullità, inefficacia o annullabilità dei rendiconti annuali e del riconoscimento del debito, ritenendo altresì
che non fosse stata fornita prova alcune di un concorso di colpa addebitabile a PE
, tenuto conto che la parentela lo legava al fratello e la circostanza che
[...] Pt_1
fosse funzionario di banca, legittimassero la fiducia riposta Parte_1
nell'opponente quale mandatario.
Per queste ragioni il giudice di prime cure ha respinto come infondate tutte le domande avanzate da eccetto, come già riportato, quella relativa al Parte_1
computo dell'ammontare degli interessi per il periodo dal gennaio 2019 al marzo
2020.
Con un primo motivo d'impugnazione, , l'Appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe ritenuto, a suo avviso, “che solo la prova dell'inesistenza (e non anche della nullità, dell'annullabilità e di altre ragioni di
11 invalidità) del rapporto giuridico sottostante possa inficiare il riconoscimento di debito o la promessa di pagamento”, senza considerare che “l'inesistenza totale o parziale del rapporto obbligatorio sottostante può riguardare non solo l'an ma altresì il quantum, ossia l'importo che sia stato indebitamente od erroneamente riconosciuto dovuto”.
Si sostiene che, atteso il “fatto, ammesso da di avere in giacenza Parte_1
presso il proprio deposito titoli una somma di denaro che, per il fatto di provenire dalla successione paterna, è in parte di sua proprietà e in parte di spettanza dei fratelli e il correlativo obbligo di restituzione, in ipotesi sussistente nell'an, PE CP_2
deve essere accertato nel quantum effettivo, se, come nel caso, risulta ictu oculi evidente che l'importo dichiarato è insussistente ed errato, derivando da errori di calcolo e di sostanza”. Il Tribunale avrebbe “omesso di considerare la dichiarazione su cui si fonda la presente controversia sul piano oggettivo”, essendo a suo dire
“immediatamente evidente …l'incongruità dei rendiconti prodotti da controparte”, avendo l'esponente documentato l'andamento della gestione effettuando “un mero calcolo aritmetico esponenziale sulla base di percentuali teoriche non corrispondenti ai tassi medi di rendimento degli investimenti bancari, capitalizzando gli interessi così
asseritamente maturati senza decurtare né le commissioni bancarie di ingresso e di svincolo, né gli ingenti costi di gestione del deposito titoli, né le imposte, né
soprattutto le minusvalenze e le passività, neppure nei periodi di notoria crisi di borsa”, minusvalenze e passività “che hanno invece fortemente eroso il capitale, come dimostrano le lettere fiscali prodotte”.
Secondo l'Appellante “chiunque avrebbe potuto –e dovuto- rendersi conto della palese assurdità di un meccanismo del genere, soprattutto a fronte di rendiconti che non contengono alcun cenno alle modalità di investimento ed altri dati dai quali sia possibile effettuare una ricostruzione analitica della consistenza del singolo fondo in capo ad ognuno dei fratelli”. Inoltre, sebbene nei rendiconti e nella dichiarazione di riconoscimento di debito si dia atto che l'importo indicato è da considerarsi “al netto dei prelevamenti effettuati” da , sarebbe stata “fornita prova a smentita Persona_1
di siffatta affermazione”: sarebbe stato “ben consapevole di quanto Persona_1
12 prelevato nel corso degli anni dal fondo comune e del fatto che di quei prelievi non vi fosse traccia nella rendicontazione in oggetto, eppure si è ben guardato dal far rilevare al fratello l'errore, a proprio esclusivo vantaggio”, “ a titolo esemplificativo”
l'Appellante sottolinea che nella colonna “prelevamenti” non è indicato neppure “il più consistente prelievo” effettuato per complessivi euro 200.000,00 tra il 2006 e il
2008, documentalmente provato (ricevute di bonifico doc. 5 ed estratto conto aprile- giugno 2008 doc.4)”, né vi sarebbe traccia di versamenti effettuati da Persona_4
a incrementare il patrimonio, “né nei rendiconti”, né “negli estratti conto versati in
[...]
atti: a decorrere dal 2006, ha solo ed esclusivamente prelevato dal Persona_1
fondo comune, senza mai versare alcunché”.
Pertanto, secondo l'Appellante, non potrebbe “attribuirsi efficacia, sul piano sostanziale, ad un riconoscimento di debito per un verso annullabile, in quanto affetto da errori immediatamente riconoscibili, dimostrativi, per altro verso, dell'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante sotto il profilo della determinazione quantitativa”.
Con il quarto motivo d'impugnazione l'Appellante propone analoga argomentazione, sotto il profilo di un'asserita “omessa motivazione in ordine all'eccezione di annullabilità per errore di calcolo, essenziale e riconoscibile, dei rendiconti e del riconoscimento di debito posto a fondamento del decreto ingiuntivo”, richiamando quanto già esposto nel primo motivo di appello e aggiungendo essere
“nozione di comune esperienza che un capitale investito in banca non può riportare solo e sempre una crescita esponenziale, a tassi incompatibili con le oscillazioni di borsa, anche nei periodi di notoria crisi del mercato mobiliare, senza scontare mai passività né costi di gestione”, inoltre i rendiconti sarebbero “errati anche nel riportare gli importi di prelevamenti e degli asseriti versamenti effettuati negli anni da PE
.
[...]
Entrambi tali motivo d'impugnazione risultano infondati.
Il Tribunale, innanzitutto, non ha in alcun modo escluso la possibile rilevanza della prova di un'eventuale invalidità del rapporto giuridico sottostante il riconoscimento di debito, quello che ha escluso è che di tale presunta invalidità sia stata fornita prova,
13 tant'è che ha compiutamente esaminato la tesi di parte opponente secondo la quale questi sarebbe stato “costretto” a presentare rendicontazioni non veritiere e a sottoscrivere il predetto riconoscimento di debito a fronte di un'asserita
“prevaricazione”, pressione psicologica esercitata nei suoi confronti da PE
, respingendola, avendo rilevato che non ha fornito prova
[...] Parte_1
alcuna al riguardo, onere che su di lui incombeva.
L'Appellante sostiene che vi sarebbe stato, sotto diversi profili, un “errore riconoscibile”, atto a inficiare la validità dei rendiconti e del riconoscimento di debito.
Ora, le stesse allegazioni in fatto dell'Appellante lo smentiscono: ha indicato di aver presentato, per oltre un decennio, rendiconti che erano da lui volontariamente alterati,
e quindi di aver predisposto e sottoscritto il riconoscimento di debito, non per errore, ma per occultare a la presunta realtà, in specie l'asserito esito Parte_1
infausto degli investimenti effettuati.
Trattandosi allora di rendicontazioni e di un riconoscimento volutamente riportanti,
da parte di secondo quanto da lui sostenuto, dati non corrispondenti Parte_1
al vero, relativi a importi e valori asseritamente inesistenti, era suo onere provare
“l'inesistenza del rapporto sottostante”, come non corrispondenza degli importi: è quanto ha ritenuto dal Tribunale, per poi concludere che l'Appellante non l'ha provato, sotto nessun profilo, conclusione che questa Corte senz'altro condivide.
Oltre a non essere qualificabile come “errore”, la presunta non corrispondenza al vero di tali atti nemmeno poteva dirsi immediatamente “riconoscibile”: oltre 13 anni di investimenti, da parte di un investitore particolarmente capace per la sua professionalità, asseritamente beneficiario di condizioni e interessi più favorevoli della media in considerazione della sua attività lavorativa svolta presso un istituto di credito,
quantomeno secondo quanto da lui stesso indicato ai fratelli come ragione per l'affidamento in gestione del patrimonio, nonché l'incremento del patrimonio mediante conferimenti da parte di , che non risulta smentito agli atti, Persona_1
sono circostanze che ben potevano e possono condurre a ritenere verosimili gli importi
14 indicati nei rendiconti annuali da lui presentati ai fratelli, così come Parte_1
quelli indicati nel riconoscimento di debito.
In detti rendiconti indicava separatamente importi relativi a Parte_1
conferimenti aggiuntivi operati da , dedotti suoi prelievi, questo sin dal Persona_1
primo rendiconto, relativo all'anno 2006: se non fossero stati corrispondenti al vero, nel senso, secondo quanto pare essere sostenuto dall'Appellante, di sovrastimare i primi e sottostimare i secondi, o addirittura di indicare conferimenti che invece mai sarebbero stati effettuati, è arduo ipotizzare per quale possibile ragione potessero essere così indicati in un rendiconto scritto e firmato da e indirizzato Parte_1
a , al quale i valori reali dovevano ritenersi ben noti. Persona_1 Parte_1
ha allegato di essere stato “succube” del fratello, il che, come detto, non è stato in alcun modo provato, ma si allega un fatto ancor più grave, ovvero di essere stato sostanzialmente “costretto” a indicare accrediti del tutto inesistenti, il che, a maggior ragione, non è in alcun modo provato. Al riguardo avrebbe al più potuto semmai ipotizzarsi un errore nei conteggi da parte di ma non è quanto Parte_1
sostenuto dall'Appellante, che in ogni caso comunque non ha fornito prova sufficiente al riguardo.
3. QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO COME DI MANDATO - CONSEGUENZE
Con un secondo motivo, l'Appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver qualificato come mandato il rapporto tra i suoi fratelle i Pt_1
non ne sarebbero state tratte “le debite conseguenze in punto di diritto”,
[...]
“omettendo qualunque valutazione in ordine alla responsabilità del mandatario”.
Sostiene l'Appellante che l'onere di provare il contenuto ed i limiti del mandato graverebbe interamente sulla controparte, che nulla ha dedotto sul punto, non avendo precisato “quale fosse l'oggetto e soprattutto quali fossero i limiti di tale asserito mandato di gestione”, che non vi sarebbe stato “il conferimento di uno specifico mandato”, avendo i fratelli e affidato la gestione del capitale di PE CP_2
famiglia all'Appellante “al fine di fruire delle agevolazioni derivanti dal fatto di essere
15 questi dipendente della banca depositaria”, lasciandogli “piena autonomia nella scelta degli investimenti”, quindi “assumendo consapevolmente i rischi della gestione”, non essendo l'Appellante “tenuto ad alcuna obbligazione di risultato nei confronti dei fratelli”, dal che discenderebbe che non sarebbe configurabile alcuna responsabilità in capo all'Appellante, che avrebbe effettuato “investimenti con un profilo conservativo, in buona fede e secondo il grado di diligenza che poteva essere richiesto ad un qualunque risparmiatore”, “mantenendo il capitale in sicurezza”, solo rimanendo
“vittima incolpevole delle oscillazioni del mercato”, al pari dei fratelli, con conseguente applicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 1720 c.c., tanto più che, trattandosi di mandato “conferito anche nell'interesse del mandatario e a titolo gratuito”, la responsabilità invocata da controparte dovrebbe essere valutata “con minor rigore” e, “se di risarcimento danni si tratta, occorre considerare il disposto del secondo comma dell'art. 1720 c.c.”.
A questo motivo di gravame è ricollegato il successivo quinto motivo d'impugnazione, con il quale l'Appellante lamenta “violazione dell'art. 1227 c.c.”, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, con motivazione a suo avviso
“gravemente carente”, ha ritenuto inapplicabile tale fattispecie. Sostiene l'Appellante che “nessuna responsabilità risarcitoria può essere imputata” all'odierno appellante”, posto che, da un lato, “la perdita di valore degli investimenti è stata una conseguenza imprevedibile delle oscillazioni dei mercati” e, dall'altro, “la natura dei rapporti personali tra le parti e l'ampiezza dell'incarico conferitogli da e non PE CP_2
comportava un'obbligazione di risultato”, per altro verso il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto che “non ha mai verificato l'effettivo andamento degli Persona_1
investimenti, nonostante i rendiconti esibitigli non potessero oggettivamente rispecchiare la realtà dei fatti e non indicassero neppure la natura e la tipologia degli investimenti stessi” e neppure ha richiesto al fratello l'esibizione dei documenti Pt_1
bancari, così tenendo un comportamento ritenuto negligente e quindi rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Anche tali motivi d'impugnazione, esaminabili congiuntamente, risultano infondati.
16 Lo stesso Appellante non risulta mettere in dubbio la qualificazione come mandato del rapporto giuridico fra i suoi fratelli e ma indica solo come lo Parte_1
stesso sarebbe stato generico, senza prevedere obbligazioni di risultato.
Secondo le stesse allegazioni dell'Appellante, nel corso della esecuzione del mandato e per anni, presumibilmente per tutta la sua durata, quale Parte_1
mandatario, ha volutamente presentato ai mandanti dei rendiconti non corrispondenti al vero, rappresentando fra l'altro che il patrimonio fosse detenuto su un conto deposito titoli cointestato a lui e alla sorella (ancora nel 2019, nella rendicontazione al
“31 dicembre 2018”, ha espressamente indicato che gli importi Parte_1
rendicontati sarebbero stati “attualmente giacenti presso la sede della
[...]
a nome mio e di mia sorella ), mentre Parte_3 CP_2
risulta essere stato da lui subito trasferito su un proprio conto corrente, utilizzandolo con tutta evidenza per finalità personali, con risultati che, come si dirà esaminando altro motivo d'impugnazioni, non sono noti, non avendo l'Appellante provato quale sia stato l'effettivo esito della gestione, né quali investimenti siano stati effettuati con quel patrimonio. Non si può in alcun modo ritenere che tale mandato sia stato eseguito con la “diligenza del buon padre di famiglia”, indipendentemente dalla “ampiezza dell'incarico conferitogli” e dalla insussistenza di un'obbligazione di risultato.
Né possono qualificarsi tali condotte come tenute solo per “colpa”, tantomeno da valutarsi con “minor rigore”.
L'argomentazione che sarebbero stati effettuati investimenti con un “profilo conservativo” confligge poi con le stesse allegazioni dell'Appellante relative a perdite significative intervenute dal 2008 in avanti.
Nemmeno risulta provato che il capitale sia stato “mantenuto in sicurezza”, non potendo dirsi questo derivare, di per sé, dal fatto che, nel 2020, abbia Parte_1
potuto restituito a una data somma, sia pur rilevante, pari a euro Persona_1
635.000,00, potendo questa, fra l'altro, avere altra origine.
Semmai il fatto stesso che abbia effettuato tale pagamento, in Parte_1
parziale esecuzione del riconoscimento di debito e dell'obbligazione di restituzione ivi
17 assunta, senza null'altro osservare in tale occasione, costituisce piuttosto conferma della piena validità del riconoscimento di debito e dell'effettiva debenza dell'importo ivi riconosciuto.
Il Tribunale, poi, non ha quantificato un importo a titolo di risarcimento del danno, ma ha condannato l'Appellante al pagamento, appunto, della somma di cui al riconoscimento di debito titolato effettuato da ritenendo che Parte_1
non abbia provato la non debenza dello stesso, ovvero non abbia Parte_1
fornito sufficiente prova contraria rispetto alla sussistenza di un debito di tale importo.
Oltre a non essere quindi rilevante, non essendo in questione un risarcimento dei danni, può aggiungersi che dagli elementi agli atti non emerge alcun profilo di colpa in capo a : il rapporto di parentela ben poteva renderlo fiducioso e non Persona_1
farlo sospettare di un'alterazione dei rendiconti che annualmente gli venivano presentati dal fratello;
non aveva accesso diretto al conto bancario, a lui non intestato,
quindi non poteva verificare la corrispondenza con quanto rendicontatogli;
negli anni precedenti al 2019, quando aveva avuto necessità di disinvestire della somme di denaro, gliele aveva fatte pervenire, il che presumibilmente aveva Parte_1
rafforzato il suo affidamento.
Né a diversa conclusione può portare la circostanza (indicata come “nuova” dall'Appellante, in sede di memoria conclusionale) che sia risultato il rilascio, da parte della sorella al fratello , nell'anno 2020, di una procura, adducendo CP_2 PE
che tramite l'ottenimento di una analoga procura gli sarebbe stato possibile anche negli anni precedenti verificare la situazione del conto deposito titoli cointestato a CP_2
e nel 2020, fra l'altro, era già venuta meno la sopraindicata fiducia fra Parte_1
fratelli.
4. VALUTAZIONE DELLE PROVE AGLI ATTI
Con il terzo motivo di gravame, l'Appellante censura la sentenza impugnata “nella parte in cui, disattendendo senza motivazione alcuna le contestazioni di parte attrice, qualifica come irrilevante la documentazione bancaria prodotta dall'attore in
18 opposizione;
omette una valutazione complessiva del quadro probatorio documentale;
attribuisce rilevanza dirimente alla prova dell'accordo sull'individuazione del deposito titoli su cui far confluire le somme paterne anziché alla prova del collegamento tra deposito di provenienza e di destinazione dei titoli;
non distingue tra deposito titoli e conto corrente d'appoggio e trascura di considerare l'inesistenza di un conto cointestato a e E, ciò, sia con riferimento all'accoglimento Pt_1 Persona_5
della domanda di condanna svolta da sia con riferimento al Controparte_1
rigetto della domanda riconvenzionale proposta da . Parte_1
L'Appellante afferma che il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto irrilevante la documentazione bancaria prodotta da parte opponente, ritenendo indimostrato “il collegamento tra le somme oggetto di causa, da un lato, e il deposito titoli n. 57661 e il conto corrente n. 18358 intestati al solo dall'altro lato”, poiché tale Parte_1
argomentazione sarebbe affetta da un “salto logico” “di tutta evidenza”, in quanto “il
Tribunale avrebbe dovuto prima verificare se le risultanze documentali evidenziassero il collegamento tra il deposito titoli intestato a e e quello intestato Per_2 Parte_1
solo a quest'ultimo; poi, accertare se l'intervenuto trasferimento dei titoli dall'uno all'altro fosse stato concordato tra i fratelli e successivamente trarre le conseguenze in fatto e in diritto della ritenuta mancata prova di tale accordo”.
L'Appellante sostiene che “il documento n. 2 riporta” “la posizione del rapporto titoli n. 329474 cointestato a e alla data del 31.12.2004”, Per_2 Parte_1
occorreva quindi verificare se vi fosse “un collegamento tra detto deposito titoli e quello n. 57661 intestato a ossia accertare su quale deposito siano state Parte_1
trasferite le somme rivendicate da controparte” e, a suo avviso, il documento n. 3 attesterebbe “il giro tra depositi”, in quanto “sebbene non sia ivi specificato il deposito di provenienza, il raffronto tra i due documenti rivela la perfetta identità dei titoli trasferiti”, per cui non sarebbe “revocabile in dubbio che il deposito di provenienza sia il n. 329474 e che quello di destinazione sia il 57661, intestato a , Parte_1
“appoggiato al conto corrente n. 18358”, intestato anch'esso al solo Parte_1
e “tutte le operazioni di vendita e di acquisto titoli effettuate negli anni” sarebbero
19 transitate su tale conto corrente, essendovi piena corrispondenza tra gli estratti conto relativi al deposito titoli n. 57661 e quelli relativi al conto corrente n. 18358, a decorrere dal 2007 e sino al 2020.
Il Tribunale, inoltre, avrebbe confuso “deposito titoli e conto corrente”.
L'Appellante specifica che “non è mai esistito un conto corrente cointestato tra Pt_1
e la sorella per cui anche il deposito titoli n 56487, laddove fosse mai stato CP_2
operativo, avrebbe avuto quale conto corrente d'appoggio il conto personale di Pt_1
e la controparte sarebbe stata consapevole “che il deposito titoli”,
[...]
indipendentemente dalla sua intestazione formale e dal numero di riferimento,
“regolava sul conto personale del fratello dal momento che da tale conto, e dal Pt_1
solo provengono tutti i bonifici erogati negli anni a suo favore”, pertanto, Pt_1
“anche a voler ritenere che la documentazione relativa al deposito titoli non abbia efficacia probatoria nella presente controversia, non si potrebbero comunque ignorare le risultanze degli estratti del conto corrente n. 18358 sul quale il deposito titoli”, ad avviso dell'Appellante, insisteva.
Inoltre, secondo l'Appellante, “la movimentazione riportata negli estratti del conto corrente di non presenterebbe “anomalia alcuna” e confermerebbe che Parte_1
“non ha tratto alcun vantaggio dalla vicenda di causa”, considerato Parte_1
che “tra gli importi che, secondo controparte, avrebbe prelevato a Parte_1
proprio esclusivo beneficio sono compresi nell'avverso prospetto anche i bonifici effettuati a ”, e che “su quel conto corrente erano depositati anche i denari PE
personali dell'opponente ed ivi veniva accreditata la sua retribuzione con la quale il dott. manteneva la sua famiglia”. Pt_1
Il ritenuto “errore” del Tribunale si rifletterebbe anche sul rigetto della domanda riconvenzionale: sarebbe stato a beneficiare, nel corso degli anni, di Persona_1
importi maggiori di quelli a lui spettanti, sarebbe quindi controparte a essere debitrice della differenza nei confronti di oltre che di (che Parte_1 Persona_5
per qualche motivo l'Appellante ritiene di poter legittimamente rappresentare nel presente giudizio), e sarebbe quindi tenuta a rifondere all'Appellante “quantomeno
20 l'importo capitale di euro 460.491,34, pari ai due terzi della somma complessiva, comprensiva della quota facente capo alla sorella “affidata anch'essa a CP_2
il quale” sarebbe “quindi pienamente legittimato a chiederne la Parte_1
rifusione in via riconvenzionale”.
Secondo l'Appellante, inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto l'istanza di CTU, così come la richiesta di emanare ordini di esibizione della documentazione bancaria, nonostante l'Appellante “avesse dimostrato” “che i rendiconti del deposito titoli n. 57661 e gli estratti conto anteriori al 2011 erano stati posti sotto sequestro su istanza di e di nell'ambito del procedimento penale da PE Persona_5
costoro instaurato per i medesimi fatti di causa” e quindi sottratti alla sua disponibilità materiale, documenti comunque di cui poi l'Appellante avrebbe ora potuto “estrarne copia parziale”, “al fine di dimostrare la rilevanza del materiale probatorio in allora sequestrato” (invero, trattasi per inciso di produzione tardiva, effettuata solo in sede di appello, come tale non ammissibile ex art. 345 c.p.c.). Al riguardo, l'Appellante insta ulteriormente affinché questa Corte “ordini alla sede di Torino, Controparte_3
via Vittorio Alfieri n. 5, l'esibizione di n. 5 documenti (indicati a pagg. 23-24 dell'atto di appello)”, insistendo anche nell'istanza di consulenza tecnica d'ufficio, non potendo questa a suo avviso ritenersi “esplorativa”, in quanto non finalizzata all'accertamento dei fatti di causa, “bensì fondata su di una produzione documentale che attesta tali fatti, ma che necessita di analisi secondo tecniche di una certa complessità (…) dovendosi accertare non solo le fuoriuscite di denaro in favore di controparte, ma anche l'entità della rendita effettiva ed ipotizzabile del capitale a fronte del conferimento iniziale, nell'arco di un ampio lasso temporale”.
Nessuna di tali argomentazioni è meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, non le istanze volte a ottenere ordini di esibizione di estratti conto bancari: si tratta di conti correnti e conti deposito titoli intestati esclusivamente allo stesso Appellante, dei cui estratti conto certo poteva avere piena disponibilità, così
come poteva chiederne duplicati: documentazione, invece, non tempestivamente prodotta agli atti. Ove pure, per un periodo, determinati documenti fossero stati posti
21 sotto sequestro in un procedimento penale che vedeva come Parte_1
indagato, avrebbe comunque potuto ottenere copia degli stessi dalla segreteria della
Procura procedente (dal che deriva, fra l'altro, anche la tardività e inammissibilità delle produzioni documentali parziali effettuate in sede di appello).
Quanto alla richiesta di CTU, come è noto la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ed è disposta dal giudice, che al riguardo esercita un potere discrezionale nei limiti del proprio prudente apprezzamento, al fine di ottenere ausilio nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Nel presente caso la richiesta di CTU non risulta finalizzata a fornire ausilio al giudicante in ordine a una valutazione necessariamente tecnica degli elementi di prova prodotti e acquisiti agli atti, ma a ottenere, così aggirando l'onere della prova, eventuali elementi a favore della tesi sostenuta dall'Appellante. Tale istanza non poteva, quindi, né può trovare accoglimento.
Era onere dell'Appellante fornire prova di quanto da lui allegato, a partire dall'iniziale movimentazione dell'integralità degli importi ereditati dai tre fratelli, dai conti su cui era depositato il patrimonio paterno a un conto di e già Parte_1
di questo fatto non vi è prova sufficiente agli atti. Manca documentazione sufficiente relativa a tale asserito giroconto, che non può desumersi da accrediti di importi di incerta provenienza.
L'Appellante, poi, avrebbe dovuto fornire prova di tutti gli effettivi investimenti effettuati con tale patrimonio e del loro esito: prova che non è stata in alcun modo fornita, al riguardo nemmeno risulta una compiuta, specifica allegazione.
Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto non rilevante ai fini di causa la parziale documentazione bancaria prodotta agli atti, riferita a un conto corrente bancario intestato al solo su cui poi, fra l'altro, come dallo stesso Parte_1
Appellante allegato, confluivano suoi redditi personali e da cui lui prelevava somme per le esigenze proprie e della di lui famiglia.
Del tutto correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che non Parte_1
abbia provato la non debenza degli importi di cui al riconoscimento di debito da lui effettuato, e che tantomeno abbia provato la sussistenza di un suo presunto credito.
22 5. LE SPESE DI LITE DEL PRIMO GRADO E DEL PROCEDIMENTO MONITORIO
Con un ultimo motivo di appello, l'Appellante presenta due distinte doglianze.
Per un verso censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'esponente all'integrale rifusione delle spese del primo grado di giudizio e del procedimento monitorio, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, asseritamente in violazione dell'art. 92 c.p.c., stante l'accoglimento parziale della domanda, mentre a suo avviso, “in ragione della reciproca soccombenza”, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la compensazione totale o parziale di dette spese.
Per altro verso ritiene non giustificata la maggiorazione del 30% operata “per l'utilizzo di tecniche informatiche”.
Il primo profilo di tale doglianza è infondato e non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, la soccombenza parziale non equivale a soccombenza reciproca, e può costituire fondamento di un'eventuale compensazione delle spese di lite fra le parti soltanto allorquando, sulla base dell'insegnamento operato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77/2018, sia ritenuta costituire “grave ed eccezionale ragione”, parificabile a quelle tipicizzate dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c., identificabile, in specie, a fronte di una evidente sproporzione fra il petitum e il decisum.
Non è questo il caso: è stato condannato a pagare lo stesso Parte_1
importo di euro 1.078.035,94 per il quale era stato richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, che è stato oggetto di revoca da parte del Tribunale esclusivamente in considerazione della ritenuta non correttezza del criterio di computo degli interessi,
relativamente al periodo compreso fra gennaio 2019 e marzo 2020 (non quelli asseritamente convenzionali, ma quelli nella misura di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.), una differenza di entità oggettivamente minima, sicuramente non tale da comportare una sproporzione fra petitum e decisum atta a costituire “grave ed eccezionale ragione” nel senso predetto e quindi a consentire una compensazione delle spese di lite fra le parti in causa.
23 Può invece trovare accoglimento il gravame relativo alla maggiorazione del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche. Vi è stato un utilizzo di tecniche informatiche, da parte della Difesa di parte opposta, finalizzato a consentire una facilitata consultazione della documentazione, ma non tale da far ritenere adeguata una maggiorazione del 30% su un importo per onorari già assai consistente, tanto più che il disposto dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche prevede la possibilità di un aumento massimo “fino al 30%” e non “del 30%”. Appare congruo contenere tale aumento nella più ridotta misura del 10%, rideterminando l'importo dovuto per onorari in euro 20.659,10 anziché in euro 24.415,30.
Per il resto, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
6. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
L'accoglimento del solo secondo profilo dell'ultimo motivo d'appello, non consente di ritenere una soccombenza parziale atta a fondare una compensazione, nemmeno parziale, delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00, sia pur in prossimità al limite inferiore), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non semplici, ma di complessità, in relazione a cause di tale valore, inferiore alla media, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 6.000,00
- per la fase introduttiva euro 4.000,00
- per la fase decisoria euro 7.000,00
24 Totale: euro 17.000,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza appellata:
- condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di Parte_1
giudizio, in favore di liquidate nella minor misura di Controparte_1
euro 20.659,10, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e
I.V.A. nei termini di legge.
Conferma nel resto la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna l'Appellante, al pagamento Parte_1
delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata,
liquidate nella misura di euro 17.000,00, oltre a rimborso Controparte_1
forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge.
Così deciso il 4 dicembre 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
25