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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2024, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato in esito allo scambio di note scritte la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1314/2017 r.g. e vertente
tra
(c.f. , con domicilio eletto a Messina presso lo studio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonio Tesoro che ne ha la rappresentanza e difesa per procura in atti,
ricorrente
e
con sede a Roma (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui Cao del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: assegno di invalidità civile – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa il Parte_1
22 settembre 2014, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile (n. 2199/2015 r.g.), ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.. Nella resistenza dell'Istituto veniva disposta ed espletata c.t.u. che negava l'esistenza del relativo requisito. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 6 marzo 2017, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del suddetto status e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 22 marzo 2024 dal deposito telematico di note CP_1
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione,
ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022), e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal
thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase ha accertato che la ricorrente
è affetta da “Pregressa mastectomia radicale sinistra. Ipertensione arteriosa in trattamento
farmacologico - Codice 6441: MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON
INSUFFICIENZACARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA) percentuale 21 – 30. Nel caso in esame 21 %
- Codice 8006: MAMMECTOMIA percentuale fissa 34 %. La ricorrente presenta inoltre cicatrice
ombelico pubica e riferisce isterectomia effettuata dopo avere condotto a termine tre gravidanze, non
documentata, comunque non valutabile secondo tabelle (infatti il codice 6603 prevede isterectomia
totale in età fertile). Applicando il calcolo riduzionistico con formula scalare di Balthazard, la somma delle singole invalidità parziali diminuita del loro prodotto - IT = (IP1 + IP2) - (IP1 x IP2) -, si ottiene
una percentuale del 48 %, che si arrotonda per eccesso al 50 % … a far data dal 22/09/2014”.
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto Per_1
da congrua e tecnica e diffusa motivazione, merita di essere condiviso e resiste ai generici rilievi di parte.
Non si ritiene invero di dovere effettuare ulteriori richiami né disporre il rinnovo delle indagini
(sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011).
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
3.- Non ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio che si liquidano ai sensi del D.M.
n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, in (934,8 prima fase nella quale l'ente era difeso dal funzionario + 1.863,5 seconda fase) 2.798,3 euro, applicando i minimi per la serialità; vanno quindi poste a definitivo carico della ricorrente anche le spese della consulenza d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna la ricorrente a pagare le spese di ctu e a rimborsare all' le spese processuali, liquidate in 2.798,3 euro, oltre spese generali CP_1
e accessori di legge.
Messina, 26.3.2024
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro