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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/09/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Anna Martelli Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rita Romani Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Monica Orsi CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: 1) La figlia minore esta affidata congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori con domicilio e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
2) Tenuto conto dell'età della figlia ormai diciassettenne, e dovendosi perciò tenere conto della volontà della stessa che da diverso tempo si è trasferita a vivere stabilmente presso la madre, i tempi di frequentazione con il padre verranno decisi di volta in volta previo accordo dello stesso con la figlia.
3) A norma dell'art. 337-ter c.c., in considerazione del mutato regime di frequentazione della figlia presso i genitori, la quale sta con il padre solo sporadicamente, il SI. con decorrenza CP_1 dal mese di marzo 2025, si impegna e si obbliga a versare, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 05 di ogni mese in favore della SI.ra , a titolo di concorso nelle spese per il Parte_1 mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, avendo come mese di riferimento per il calcolo il mese di marzo.
4) Si precisa che, quanto alla somma di € 1.400,00 maturata ad oggi da parte della ricorrente per il mantenimento ordinario di per le mensilità da marzo 2025 a settembre 2025, il SI. Per_1 CP_1 si impegna, a far data dalla mensilità di ottobre 2025, a corrispondere alla SI.ta del Mugnaio tale importo arretrato in rate mensili di € 100,00 in aggiunta all'importo mensile di € 200,00, così come concordato con il presente atto. L'Assegno Unico Universale viene percepito al 50% dalle parti.
5) Saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si rendono necessarie per la figlia, concordando che si intendono per tali quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020 al quale le parti si riportano, dandone qui applicazione integrale, anche in relazione alla distinzione tra spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo e spese rimborsabili sostenute senza preventiva concertazione e/o accordi tra i genitori.
6) Restano ferme ed invariate, per quanto di ragione, le altre condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.453/2021 Tribunale di Lucca.
7) Le parti dichiarano che le spese legali e di mediazione in corso di causa si intendono interamente compensate tra le stesse.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.3.2025 presso l'intestato Tribunale, ha Parte_1 domandato la modifica delle condizioni previste dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 453/2021 emessa dal Tribunale di Lucca (che aveva previsto l'alternanza nella frequentazione della minore da parte dei genitori e il mantenimento diretto da parte di questi). In particolare, la ricorrente ha chiesto porsi a carico di l'obbligo di contribuzione al CP_1 mantenimento della figlia minorenne uantificato nell'importo di € 250,00 mensili, in quanto, Per_1
a partire dal luglio 2023, la minore aveva interrotto la frequentazione con il padre, per vivere stabilmente presso la madre.
Si è costituito , chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate e CP_1 dichiarandosi disponibile a versare un contributo al mantenimento della figlia, seppure in misura inferiore rispetto a quella richiesta da controparte.
All'udienza del 27.6.2025 sono state sentite le parti, comparse personalmente;
esperito il tentativo di conciliazione, il giudice ha sottoposto le parti una proposta conciliativa e rinviato l'udienza, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, per consentire alle parti le rispettive valutazioni. Nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 10.9.2025, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e depositato conclusioni congiunte, nei termini indicati in epigrafe.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473bis 21 c.p.c., senza concessione di termini per memorie conclusive.
***
Ritiene il Collegio che, a parziale modifica della precedente regolamentazione, debbano essere recepite le condizioni condivise riportate nelle conclusioni rassegnate dalle parti, siccome rispondenti all'interesse della figlia minorenne non contrarie alla legge. Per_1
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come da conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 453/2021 del Tribunale di Lucca recepisce l'accordo delle parti da intendersi qui trascritto e dispone pertanto in conformità al medesimo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio in data 25.9.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Anna Martelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Anna Martelli Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rita Romani Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Monica Orsi CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: 1) La figlia minore esta affidata congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori con domicilio e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
2) Tenuto conto dell'età della figlia ormai diciassettenne, e dovendosi perciò tenere conto della volontà della stessa che da diverso tempo si è trasferita a vivere stabilmente presso la madre, i tempi di frequentazione con il padre verranno decisi di volta in volta previo accordo dello stesso con la figlia.
3) A norma dell'art. 337-ter c.c., in considerazione del mutato regime di frequentazione della figlia presso i genitori, la quale sta con il padre solo sporadicamente, il SI. con decorrenza CP_1 dal mese di marzo 2025, si impegna e si obbliga a versare, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 05 di ogni mese in favore della SI.ra , a titolo di concorso nelle spese per il Parte_1 mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, avendo come mese di riferimento per il calcolo il mese di marzo.
4) Si precisa che, quanto alla somma di € 1.400,00 maturata ad oggi da parte della ricorrente per il mantenimento ordinario di per le mensilità da marzo 2025 a settembre 2025, il SI. Per_1 CP_1 si impegna, a far data dalla mensilità di ottobre 2025, a corrispondere alla SI.ta del Mugnaio tale importo arretrato in rate mensili di € 100,00 in aggiunta all'importo mensile di € 200,00, così come concordato con il presente atto. L'Assegno Unico Universale viene percepito al 50% dalle parti.
5) Saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si rendono necessarie per la figlia, concordando che si intendono per tali quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020 al quale le parti si riportano, dandone qui applicazione integrale, anche in relazione alla distinzione tra spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo e spese rimborsabili sostenute senza preventiva concertazione e/o accordi tra i genitori.
6) Restano ferme ed invariate, per quanto di ragione, le altre condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.453/2021 Tribunale di Lucca.
7) Le parti dichiarano che le spese legali e di mediazione in corso di causa si intendono interamente compensate tra le stesse.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.3.2025 presso l'intestato Tribunale, ha Parte_1 domandato la modifica delle condizioni previste dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 453/2021 emessa dal Tribunale di Lucca (che aveva previsto l'alternanza nella frequentazione della minore da parte dei genitori e il mantenimento diretto da parte di questi). In particolare, la ricorrente ha chiesto porsi a carico di l'obbligo di contribuzione al CP_1 mantenimento della figlia minorenne uantificato nell'importo di € 250,00 mensili, in quanto, Per_1
a partire dal luglio 2023, la minore aveva interrotto la frequentazione con il padre, per vivere stabilmente presso la madre.
Si è costituito , chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate e CP_1 dichiarandosi disponibile a versare un contributo al mantenimento della figlia, seppure in misura inferiore rispetto a quella richiesta da controparte.
All'udienza del 27.6.2025 sono state sentite le parti, comparse personalmente;
esperito il tentativo di conciliazione, il giudice ha sottoposto le parti una proposta conciliativa e rinviato l'udienza, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, per consentire alle parti le rispettive valutazioni. Nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 10.9.2025, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e depositato conclusioni congiunte, nei termini indicati in epigrafe.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473bis 21 c.p.c., senza concessione di termini per memorie conclusive.
***
Ritiene il Collegio che, a parziale modifica della precedente regolamentazione, debbano essere recepite le condizioni condivise riportate nelle conclusioni rassegnate dalle parti, siccome rispondenti all'interesse della figlia minorenne non contrarie alla legge. Per_1
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come da conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 453/2021 del Tribunale di Lucca recepisce l'accordo delle parti da intendersi qui trascritto e dispone pertanto in conformità al medesimo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio in data 25.9.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Anna Martelli