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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/06/2025, n. 9715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9715 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26543/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 26543/2018 promossa da: in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Jessica Parte_1
. RE AZ d'IS parte attrice contro
, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Per parte convenuta, invece, che ha omesso tale deposito, deve ritenersi che le conclusioni siano quelle rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Pt_1 Pt_1
convenuto in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento Controparte_1
del confine tra la proprietà di cui è titolare ed il demanio pubblico marittimo nonché della conseguente apposizione di idonei termini lapidei.
1.1. ha allegato di essere proprietaria del terreno scosceso ubicato in Parte_1
Gaeta, SS Flacca, loc. Arenauta, distinta in catasto al foglio 29, particelle nn.
159, 157, 53, 129 e 176., confinante lato sud con il demanio marittimo della
Pag. 1 di 10 spiaggia dell'Arenauta rispetto al quale è delimitato per circa m. 20 da una recinzione in pali e rete metallica e per circa m. 270 dal piede della falesia. A sostegno di ciò, ha depositato gli atti pubblici attestanti la compravendita del terreno.
1.2. Al fine di eliminare l'incertezza sul confine, parte attrice ha dedotto di aver presentato istanza alla Capitaneria di Porto di Gaeta per avviare un procedimento amministrativo di delimitazione ex art. 32 cod. nav., il quale, dal
2003 non ha avuto alcun esito.
1.3.Parte attrice, inoltre, ha allegato di avere un interesse qualificato all'accertamento giudiziale in questione in quanto la determinazione del confine corretto sarebbe altresì necessaria per individuare il soggetto obbligato agli interventi di messa in sicurezza, trattandosi di un terreno in zona a rischio R4 con pericolosità di frana A del P.A.I.
1.4.Ha formulato, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa disapplicazione di ogni atto amministrativo illegittimo, accertare e dichiarare, secondo la condizione dei luoghi, il confine tra la proprietà privata della di cui in premessa, con il pubblico demanio marittimo, e ordinare l'apposizione Parte_1
dei termini lapidei conformemente all'esito dell'accertamento, nonché le conseguenti rettifiche/modifiche catastali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
1.5. Costituitasi l' , ha contestato in fatto e in diritto quanto Controparte_1
esposto dall'attrice, eccependo che la demanialità dei terreni sarebbe rilevabile dai dati catastali e dal Sistema Informativo Demanio S.I.D.
1.6.L' convenuta ha dedotto di aver effettuato un sopralluogo per CP_1
esaminare l'area come da verbale prot. n. 2015/6435 del 18.05.2015: la fascia costiera sarebbe costituita da un alto costone roccioso di natura prevalentemente calcarea ed in gran parte coperto da fitta vegetazione e alberature di medio fusto, che inizialmente digrada con pendenza media verso il mare, per poi terminare in maniera pressoché verticale con un lungo fronte frastagliato con piede sulla sottostante spiaggia.
Pag. 2 di 10 1.7.Ciò premesso, parte convenuta ha sollecitato l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di ben individuare il limite della porzione privata dalla porzione demaniale.
1.8. In sede di memorie istruttorie anche parte attrice ha sollecitato l'espletamento di una consulenza per l'accertamento oggettivo della morfologia dei luoghi, istando altresì per l'ammissione delle prove orali articolate.
1.9.1.La causa, oltre che documentalmente, è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto il seguente quesito: “1) descriva il CTU lo stato e la morfologia dei luoghi precisando altresì le altimetrie
e i dislivelli tra i fondi (in particolare indichi il CTU se il terreno di proprietà di parte attrice
è sopraelevato rispetto all'arenile);
2) indichi il CTU la linea delle mareggiate ordinarie;
3) indichi il CTU la distanza del terreno di proprietà di parte attrice dalla battigia;
4) dica il CTU se il terreno di proprietà di parte attrice assolve ad una funzione demaniale;
5) indichi il CTU ove dovranno essere apposti i termini di confine in base alle condizioni morfologiche dei luoghi (ciò eventualmente anche in alternativa al confine catastale se diverso)”.
1.9.2.Il c.t.u. nominato svolgeva l'incarico affidatogli e all'esito concludeva come segue: “in relazione alle distanze dal mare ed alle altimetrie esistenti, il terreno di proprietà di parte attrice non svolge una funzione demaniale. Il CTU ha anche riferito che anche quei lembi di terreno posti a quote più basse ma non accessibili posti tra le pareti rocciose
e l'arenile sabbioso e/o degradanti verso l'arenile non assolvono a funzione demaniale” e che
“il rilievo topografico ha consentito di verificare la non corrispondenza tra confini catastali e confini naturali” (pag. 24 dell'elaborato peritale), indicando graficamente il confine tra la proprietà dell'attrice ed il demanio pubblico marittimo (Tabella 1, allegata all'elaborato peritale).
2.1. Giova preliminarmente osservare che oggetto della presente controversia è
l'accertamento del confine tra il terreno di proprietà dell'attrice e il demanio pubblico marittimo nonché l'accessoria domanda di apposizione di termini lapidei.
Pag. 3 di 10 2.2. Si tratta, invero, di azione di regolamentazione di confini cui consegue come azione accessoria quella per apposizione di termini, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'azione per l'apposizione dei termini è stata configurata quale pretesa accessoria e consequenziale a quella formulata in via principale con la domanda di regolamentazione dei confini, cosicché non solo era stata dedotta la mancanza di un confine certo e determinato, ma era stato sostenuto anche il difetto dei segni esteriori del confine stesso (vedi al riguardo Cass.15/12/1984 n. 6573), e pertanto dalla ritenuta infondatezza della domanda ex art. 950 c.c., logicamente conseguiva anche il rigetto di quella prevista dall'art. 951 c.c.; sotto ulteriore profilo ha poi ritenuto indubitabile che comunque, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, la domanda di apposizione dei termini presuppone
l'esistenza di un confine certo e determinato, cosicché, nell'ipotesi in cui il convenuto contesti
l'indicazione dei confini data dall'attore in tale domanda, come nella fattispecie, tale tema si sviluppa in tutta la sua implicita estensione, e si configura quindi come un'azione di regolamento di confini (Cass. 20-7-1979 n. 4330), e non come un'azione di apposizione di termini.” (Cass. sez. VI-2 n. 8100/2011).
2.3. In punto di qualificazione della domanda, va altresì osservato che l'actio finium regondorum deve essere tenuta distinta da quella di rivendica, giacché nel primo caso, che presuppone un conflitto di titoli, l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo, in cui la contestazione involge non già
i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi, l'attore non solo non
è sicuro “ab initio” dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che “ove venga attribuito un erroneo “nomen iuris” all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini, chieda, con espressione precisa e univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto e il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine
a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica”
Pag. 4 di 10 (Cassazione civile, sez. II, 08/11/2024, n. 28826). Tale circostanza non ricorre però nel caso di specie ove parte attrice ha qualificato correttamente la propria azione.
2.4.Non sussiste, infatti, nel caso sottoposto all'odierno vaglio un conflitto di titoli di proprietà, non contestati dalle parti, quanto un conflitto tra fondi ovvero un'incertezza sull'esatto confine delimitativo delle due proprietà. Invero,
l'azione di regolamento di confini proposta dal proprietario che afferma l'incertezza del confine – sia oggettiva, derivante dalla mancanza di un limite apparente, sia soggettiva, derivante dalla contestazione del limite apparente – ha la finalità di ottenere un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza contestare i titoli di proprietà. Pertanto, come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, “non è rilevante che l'accertamento della proprietà da parte di una delle parti sulla porzione di suolo controversa possa comportare un recupero della proprietà stessa come mera conseguenza dell'esperimento dell'azione di regolamento di confini. La finalità principale dell'azione è eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea di confine, senza entrar in controversia sul diritto di proprietà”
(Cass. sez. II, n. 3996/2024).
2.5.Tali principi giurisprudenziali consentono, quindi, di evidenziare i tratti distintivi tra azione di rivendicazione, azione di regolamento di confini e azione di apposizione di termini. Invero, l'azione di regolamento di confini presuppone l'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini tra due fondi ed ha per oggetto la determinazione delle rispettive proprietà in base ai titoli di acquisto, in modo da adeguare la situazione di diritto a quella di fatto. Come tale, l'azione si differenzia sia dall'azione di rivendica - in quanto tra le parti non vi è contestazione sull'esistenza del diritto di proprietà, ma solo sulla sua estensione
-, sia dall'azione di apposizione di termini - che postula invece la certezza delle rispettive proprietà.
2.6. Ciò premesso secondo giurisprudenza consolidata dalla quale questo
Giudice non ha motivo di discostarsi “Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla
Pag. 5 di 10 domanda di accertamento dei confini tra terreno privato e demanio marittimo proposta dal privato nei confronti della PA, avendo detta domanda per oggetto l'accertamento dell'esistenza
e dell'estensione del diritto soggettivo di proprietà privata rispetto alla proprietà demaniale”
(Cass. Ss. Un. n. 7639/2020).
3.1.Diversamente da quanto accade nel giudizio di rivendicazione, l'onere di fornire la prova della proprietà e dell'esatta linea di confine grava non solo sull'attore, ma su entrambe le parti. Come anche di recente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità: “Nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur , deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario” (Cass. sez. II, n. 11557/2024), stante quanto espressamente disposto dall'art. 950 c.c. che prevede che “quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il Giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.
3.1.1. In particolare, “Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra i fondi limitrofi in sede di azione di regolamento, il giudice del merito non può prescindere dall'esame
e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, atteso che questi costituiscono la base primaria per risolvere una situazione di incertezza che non pone in discussione i titoli medesimi e la consistenza dei diritti trasferiti, ma la corrispondenza ad essi della situazione di fatto. Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine, rilevabili dagli indicati titoli giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali” (Cass. sez. II, 14/02/2023, n. 4502).
3.2.Ne deriva che il Giudice può fondare il proprio convincimento sulle mappe catastali soltanto qualora le stesse trovino conferma nelle altre risultanze istruttorie acquisite al processo, primi fra tutti i titoli di acquisto e l'accertamento tecnico dello stato dei luoghi (Cass. sez. II, n. 27218/2022; n. 24171/2022). Per
Pag. 6 di 10 tali ragioni, sussistendo i confini naturali, individuati attraverso l'analisi della situazione morfologica dei terreni, le evidenze risultanti dalle mappe catastali che sono redatte a fini tributari e non sostanziali, sono recessive.
3.3. In particolare, la giurisprudenza di legittimità allo scopo di stabilire se un'area debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, ai sensi degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav., ha individuato i seguenti elementi da valutare: la morfologia dei luoghi;
la normale copertura dalle mareggiate ordinarie e ove non sussistente, la circostanza che sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo;
la circostanza che il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione) anche solo in potenza (Cass. sez. III, n. 10304/2004; 2417/1981).
4.Nel caso di specie, parte attrice, ha contestato che nella redazione delle attuali mappe catastali ex art. 7 co. 4 R.D. n. 1572 del 08.10.1931, siano state indicate a titolo provvisorio come demaniali anche proprietà che non presentavano caratteristiche di demanialità per le quali, tuttavia, non si conosceva l'effettivo proprietario. Ha aggiunto, inoltre, che tale incongruenza sarebbe rilevabile anche dalla circostanza che nelle medesime la quota del mare risulta rappresentata a più di 60 m rispetto alla quota reale, con la conseguenza di indicare come sommerse dal mare terre soprastanti il medesimo.
4.1.Parimenti, parte attrice ha contestato che possano essere rimosse le incertezze sul confine degli immobili in questione, che la convenuta assume essere corrispondente alle mappe catastali, facendo affidamento sul S.I.D., atteso che il ridetto sistema mutua i propri dati proprio da quelli catastali, così replicando le stesse inesattezze.
4.2.Infine, parte attrice ha contestato i riferimenti indicati dalle mappe catastali ponendoli a confronto con la situazione morfologica che caratterizza la zona, evidenziando che: il sedime non presenta alcuna caratteristica di demanialità, essendo lo stesso sopra elevato rispetto al sottostante arenile;
sul medesimo
Pag. 7 di 10 insistono oltre duecento alberi ultrasecolari di ulivo e carrubo nonché una vegetazione spontanea;
il predetto sedime è notevolmente distante dalla linea delle “mareggiate ordinarie”; lo stesso è sopraelevato rispetto al sottostante arenile.
5. A tale riguardo il consulente tecnico d'ufficio nominato da questo Tribunale
è giunto a degli esiti che in quanto logicamente argomentati e tecnicamente sostenuti questo Tribunale intende recepire.
5.1.In particolare, dall'elaborato peritale emerge che non sussistono nel caso di specie gli indici rilevatori del carattere di demanialità marittima in base alle caratteristiche morfologiche e funzionali dei luoghi, così come individuati dalla giurisprudenza sopra richiamata. Ha, quindi, accertato che il tratto di terreno in contestazione:
- è sopraelevato sul livello del mare con un dislivello che varia da 12 m a
40 m (parr. 4.1.1., 4.1.2 e 5.1 pagg. 16, 17 e 23 dell'elaborato peritale);
- non è battuto dalle mareggiate ordinarie (parr.
4.2 e 5.2 pagg. 18 e 23);
- è caratterizzato da una vegetazione spontanea la quale, non potendo svilupparsi in presenza di cloruro di sodio, è incompatibile con la demanialità dell'area (parr.
4.1.2 e 4.4 pagg. 17 e 20);
- è distante dalla linea di battigia ben 32,7 m (parr 4.3 e 5.3 pagg. 18, 19,
20, 23 e 24);
- è totalmente inidoneo a svolgere, e non ha mai svolto, qualsivoglia
“funzione” demaniale: l'area per cui è causa, stante le sue caratteristiche altimetriche, nonché la circostanza che non è battuta dalle mareggiate ordinarie, e distando 32,7 m dalla battigia, non è mai stata utilizzata per usi marini e/o attinenti alla navigazione: la situazione morfologica, peraltro, è rimasta invariata almeno dal 1942 (parr.
4.4 e 5.4 pagg. 20 e
24).
5.2.A seguito delle verifiche tecniche effettuate, il c.t.u. ha confermato la prospettazione di parte attrice secondo cui nella mappa catastale risulta
Pag. 8 di 10 erroneamente rappresentata la quota del mare (parr.
4.5 e 5.5 pagg. 20, 21, 24 e
25).
5.3.Gli esiti cui è giunto il c.t.u. nominato, non contestati, invero, da parte convenuta ed espressamente condivisi da in assenza peraltro di Parte_1
elementi che depongano in direzione contraria alle risultanze peritali, devono essere recepiti.
5.4.Alla luce di quanto esposto, la domanda di parte attrice deve essere accolta con conseguente accoglimento dell'accessoria domanda di apposizione dei termini lapidei lungo le aree di confine conformemente alle rilevanze dell'elaborato tecnico-peritale del consulente tecnico, allegato agli atti.
5.5. Tale apposizione per la delimitazione del confine dovrà avvenire a “spese comuni” (Cass. sez. II, n. 3642/2001) secondo quanto previsto dall'art. 951 c.c.
6.Le spese di lite, nonché quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda di regolamento di confini e per l'effetto accerta che il confine tra il fondo di proprietà di distinto al foglio 29 particelle Parte_1
159,157,53,176 e 129 del Comune di Gaeta e quello appartenente al Pubblico
Demanio marittimo corrisponde a quello indicato nell'elaborato peritale e, in particolare, quello indicato in rosso nell'allegata Tavola 1 scala 1:1000 e nell'allegato 7; accoglie la domanda di apposizione di termini secondo l'indicazione del predetto elaborato peritale, ordinando la conseguente apposizione dei termini lapidei secondo il confine accertato a spese comuni delle parti;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di
Pag. 9 di 10 lite che liquida in € 5.077 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al
15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. liquidate come da separato provvedimento;
Così è deciso in data 28.06.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 26543/2018 promossa da: in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Jessica Parte_1
. RE AZ d'IS parte attrice contro
, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Per parte convenuta, invece, che ha omesso tale deposito, deve ritenersi che le conclusioni siano quelle rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Pt_1 Pt_1
convenuto in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento Controparte_1
del confine tra la proprietà di cui è titolare ed il demanio pubblico marittimo nonché della conseguente apposizione di idonei termini lapidei.
1.1. ha allegato di essere proprietaria del terreno scosceso ubicato in Parte_1
Gaeta, SS Flacca, loc. Arenauta, distinta in catasto al foglio 29, particelle nn.
159, 157, 53, 129 e 176., confinante lato sud con il demanio marittimo della
Pag. 1 di 10 spiaggia dell'Arenauta rispetto al quale è delimitato per circa m. 20 da una recinzione in pali e rete metallica e per circa m. 270 dal piede della falesia. A sostegno di ciò, ha depositato gli atti pubblici attestanti la compravendita del terreno.
1.2. Al fine di eliminare l'incertezza sul confine, parte attrice ha dedotto di aver presentato istanza alla Capitaneria di Porto di Gaeta per avviare un procedimento amministrativo di delimitazione ex art. 32 cod. nav., il quale, dal
2003 non ha avuto alcun esito.
1.3.Parte attrice, inoltre, ha allegato di avere un interesse qualificato all'accertamento giudiziale in questione in quanto la determinazione del confine corretto sarebbe altresì necessaria per individuare il soggetto obbligato agli interventi di messa in sicurezza, trattandosi di un terreno in zona a rischio R4 con pericolosità di frana A del P.A.I.
1.4.Ha formulato, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa disapplicazione di ogni atto amministrativo illegittimo, accertare e dichiarare, secondo la condizione dei luoghi, il confine tra la proprietà privata della di cui in premessa, con il pubblico demanio marittimo, e ordinare l'apposizione Parte_1
dei termini lapidei conformemente all'esito dell'accertamento, nonché le conseguenti rettifiche/modifiche catastali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
1.5. Costituitasi l' , ha contestato in fatto e in diritto quanto Controparte_1
esposto dall'attrice, eccependo che la demanialità dei terreni sarebbe rilevabile dai dati catastali e dal Sistema Informativo Demanio S.I.D.
1.6.L' convenuta ha dedotto di aver effettuato un sopralluogo per CP_1
esaminare l'area come da verbale prot. n. 2015/6435 del 18.05.2015: la fascia costiera sarebbe costituita da un alto costone roccioso di natura prevalentemente calcarea ed in gran parte coperto da fitta vegetazione e alberature di medio fusto, che inizialmente digrada con pendenza media verso il mare, per poi terminare in maniera pressoché verticale con un lungo fronte frastagliato con piede sulla sottostante spiaggia.
Pag. 2 di 10 1.7.Ciò premesso, parte convenuta ha sollecitato l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di ben individuare il limite della porzione privata dalla porzione demaniale.
1.8. In sede di memorie istruttorie anche parte attrice ha sollecitato l'espletamento di una consulenza per l'accertamento oggettivo della morfologia dei luoghi, istando altresì per l'ammissione delle prove orali articolate.
1.9.1.La causa, oltre che documentalmente, è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto il seguente quesito: “1) descriva il CTU lo stato e la morfologia dei luoghi precisando altresì le altimetrie
e i dislivelli tra i fondi (in particolare indichi il CTU se il terreno di proprietà di parte attrice
è sopraelevato rispetto all'arenile);
2) indichi il CTU la linea delle mareggiate ordinarie;
3) indichi il CTU la distanza del terreno di proprietà di parte attrice dalla battigia;
4) dica il CTU se il terreno di proprietà di parte attrice assolve ad una funzione demaniale;
5) indichi il CTU ove dovranno essere apposti i termini di confine in base alle condizioni morfologiche dei luoghi (ciò eventualmente anche in alternativa al confine catastale se diverso)”.
1.9.2.Il c.t.u. nominato svolgeva l'incarico affidatogli e all'esito concludeva come segue: “in relazione alle distanze dal mare ed alle altimetrie esistenti, il terreno di proprietà di parte attrice non svolge una funzione demaniale. Il CTU ha anche riferito che anche quei lembi di terreno posti a quote più basse ma non accessibili posti tra le pareti rocciose
e l'arenile sabbioso e/o degradanti verso l'arenile non assolvono a funzione demaniale” e che
“il rilievo topografico ha consentito di verificare la non corrispondenza tra confini catastali e confini naturali” (pag. 24 dell'elaborato peritale), indicando graficamente il confine tra la proprietà dell'attrice ed il demanio pubblico marittimo (Tabella 1, allegata all'elaborato peritale).
2.1. Giova preliminarmente osservare che oggetto della presente controversia è
l'accertamento del confine tra il terreno di proprietà dell'attrice e il demanio pubblico marittimo nonché l'accessoria domanda di apposizione di termini lapidei.
Pag. 3 di 10 2.2. Si tratta, invero, di azione di regolamentazione di confini cui consegue come azione accessoria quella per apposizione di termini, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'azione per l'apposizione dei termini è stata configurata quale pretesa accessoria e consequenziale a quella formulata in via principale con la domanda di regolamentazione dei confini, cosicché non solo era stata dedotta la mancanza di un confine certo e determinato, ma era stato sostenuto anche il difetto dei segni esteriori del confine stesso (vedi al riguardo Cass.15/12/1984 n. 6573), e pertanto dalla ritenuta infondatezza della domanda ex art. 950 c.c., logicamente conseguiva anche il rigetto di quella prevista dall'art. 951 c.c.; sotto ulteriore profilo ha poi ritenuto indubitabile che comunque, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, la domanda di apposizione dei termini presuppone
l'esistenza di un confine certo e determinato, cosicché, nell'ipotesi in cui il convenuto contesti
l'indicazione dei confini data dall'attore in tale domanda, come nella fattispecie, tale tema si sviluppa in tutta la sua implicita estensione, e si configura quindi come un'azione di regolamento di confini (Cass. 20-7-1979 n. 4330), e non come un'azione di apposizione di termini.” (Cass. sez. VI-2 n. 8100/2011).
2.3. In punto di qualificazione della domanda, va altresì osservato che l'actio finium regondorum deve essere tenuta distinta da quella di rivendica, giacché nel primo caso, che presuppone un conflitto di titoli, l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo, in cui la contestazione involge non già
i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi, l'attore non solo non
è sicuro “ab initio” dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che “ove venga attribuito un erroneo “nomen iuris” all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini, chieda, con espressione precisa e univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto e il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine
a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica”
Pag. 4 di 10 (Cassazione civile, sez. II, 08/11/2024, n. 28826). Tale circostanza non ricorre però nel caso di specie ove parte attrice ha qualificato correttamente la propria azione.
2.4.Non sussiste, infatti, nel caso sottoposto all'odierno vaglio un conflitto di titoli di proprietà, non contestati dalle parti, quanto un conflitto tra fondi ovvero un'incertezza sull'esatto confine delimitativo delle due proprietà. Invero,
l'azione di regolamento di confini proposta dal proprietario che afferma l'incertezza del confine – sia oggettiva, derivante dalla mancanza di un limite apparente, sia soggettiva, derivante dalla contestazione del limite apparente – ha la finalità di ottenere un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza contestare i titoli di proprietà. Pertanto, come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, “non è rilevante che l'accertamento della proprietà da parte di una delle parti sulla porzione di suolo controversa possa comportare un recupero della proprietà stessa come mera conseguenza dell'esperimento dell'azione di regolamento di confini. La finalità principale dell'azione è eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea di confine, senza entrar in controversia sul diritto di proprietà”
(Cass. sez. II, n. 3996/2024).
2.5.Tali principi giurisprudenziali consentono, quindi, di evidenziare i tratti distintivi tra azione di rivendicazione, azione di regolamento di confini e azione di apposizione di termini. Invero, l'azione di regolamento di confini presuppone l'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini tra due fondi ed ha per oggetto la determinazione delle rispettive proprietà in base ai titoli di acquisto, in modo da adeguare la situazione di diritto a quella di fatto. Come tale, l'azione si differenzia sia dall'azione di rivendica - in quanto tra le parti non vi è contestazione sull'esistenza del diritto di proprietà, ma solo sulla sua estensione
-, sia dall'azione di apposizione di termini - che postula invece la certezza delle rispettive proprietà.
2.6. Ciò premesso secondo giurisprudenza consolidata dalla quale questo
Giudice non ha motivo di discostarsi “Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla
Pag. 5 di 10 domanda di accertamento dei confini tra terreno privato e demanio marittimo proposta dal privato nei confronti della PA, avendo detta domanda per oggetto l'accertamento dell'esistenza
e dell'estensione del diritto soggettivo di proprietà privata rispetto alla proprietà demaniale”
(Cass. Ss. Un. n. 7639/2020).
3.1.Diversamente da quanto accade nel giudizio di rivendicazione, l'onere di fornire la prova della proprietà e dell'esatta linea di confine grava non solo sull'attore, ma su entrambe le parti. Come anche di recente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità: “Nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur , deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario” (Cass. sez. II, n. 11557/2024), stante quanto espressamente disposto dall'art. 950 c.c. che prevede che “quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il Giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.
3.1.1. In particolare, “Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra i fondi limitrofi in sede di azione di regolamento, il giudice del merito non può prescindere dall'esame
e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, atteso che questi costituiscono la base primaria per risolvere una situazione di incertezza che non pone in discussione i titoli medesimi e la consistenza dei diritti trasferiti, ma la corrispondenza ad essi della situazione di fatto. Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine, rilevabili dagli indicati titoli giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali” (Cass. sez. II, 14/02/2023, n. 4502).
3.2.Ne deriva che il Giudice può fondare il proprio convincimento sulle mappe catastali soltanto qualora le stesse trovino conferma nelle altre risultanze istruttorie acquisite al processo, primi fra tutti i titoli di acquisto e l'accertamento tecnico dello stato dei luoghi (Cass. sez. II, n. 27218/2022; n. 24171/2022). Per
Pag. 6 di 10 tali ragioni, sussistendo i confini naturali, individuati attraverso l'analisi della situazione morfologica dei terreni, le evidenze risultanti dalle mappe catastali che sono redatte a fini tributari e non sostanziali, sono recessive.
3.3. In particolare, la giurisprudenza di legittimità allo scopo di stabilire se un'area debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, ai sensi degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav., ha individuato i seguenti elementi da valutare: la morfologia dei luoghi;
la normale copertura dalle mareggiate ordinarie e ove non sussistente, la circostanza che sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo;
la circostanza che il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione) anche solo in potenza (Cass. sez. III, n. 10304/2004; 2417/1981).
4.Nel caso di specie, parte attrice, ha contestato che nella redazione delle attuali mappe catastali ex art. 7 co. 4 R.D. n. 1572 del 08.10.1931, siano state indicate a titolo provvisorio come demaniali anche proprietà che non presentavano caratteristiche di demanialità per le quali, tuttavia, non si conosceva l'effettivo proprietario. Ha aggiunto, inoltre, che tale incongruenza sarebbe rilevabile anche dalla circostanza che nelle medesime la quota del mare risulta rappresentata a più di 60 m rispetto alla quota reale, con la conseguenza di indicare come sommerse dal mare terre soprastanti il medesimo.
4.1.Parimenti, parte attrice ha contestato che possano essere rimosse le incertezze sul confine degli immobili in questione, che la convenuta assume essere corrispondente alle mappe catastali, facendo affidamento sul S.I.D., atteso che il ridetto sistema mutua i propri dati proprio da quelli catastali, così replicando le stesse inesattezze.
4.2.Infine, parte attrice ha contestato i riferimenti indicati dalle mappe catastali ponendoli a confronto con la situazione morfologica che caratterizza la zona, evidenziando che: il sedime non presenta alcuna caratteristica di demanialità, essendo lo stesso sopra elevato rispetto al sottostante arenile;
sul medesimo
Pag. 7 di 10 insistono oltre duecento alberi ultrasecolari di ulivo e carrubo nonché una vegetazione spontanea;
il predetto sedime è notevolmente distante dalla linea delle “mareggiate ordinarie”; lo stesso è sopraelevato rispetto al sottostante arenile.
5. A tale riguardo il consulente tecnico d'ufficio nominato da questo Tribunale
è giunto a degli esiti che in quanto logicamente argomentati e tecnicamente sostenuti questo Tribunale intende recepire.
5.1.In particolare, dall'elaborato peritale emerge che non sussistono nel caso di specie gli indici rilevatori del carattere di demanialità marittima in base alle caratteristiche morfologiche e funzionali dei luoghi, così come individuati dalla giurisprudenza sopra richiamata. Ha, quindi, accertato che il tratto di terreno in contestazione:
- è sopraelevato sul livello del mare con un dislivello che varia da 12 m a
40 m (parr. 4.1.1., 4.1.2 e 5.1 pagg. 16, 17 e 23 dell'elaborato peritale);
- non è battuto dalle mareggiate ordinarie (parr.
4.2 e 5.2 pagg. 18 e 23);
- è caratterizzato da una vegetazione spontanea la quale, non potendo svilupparsi in presenza di cloruro di sodio, è incompatibile con la demanialità dell'area (parr.
4.1.2 e 4.4 pagg. 17 e 20);
- è distante dalla linea di battigia ben 32,7 m (parr 4.3 e 5.3 pagg. 18, 19,
20, 23 e 24);
- è totalmente inidoneo a svolgere, e non ha mai svolto, qualsivoglia
“funzione” demaniale: l'area per cui è causa, stante le sue caratteristiche altimetriche, nonché la circostanza che non è battuta dalle mareggiate ordinarie, e distando 32,7 m dalla battigia, non è mai stata utilizzata per usi marini e/o attinenti alla navigazione: la situazione morfologica, peraltro, è rimasta invariata almeno dal 1942 (parr.
4.4 e 5.4 pagg. 20 e
24).
5.2.A seguito delle verifiche tecniche effettuate, il c.t.u. ha confermato la prospettazione di parte attrice secondo cui nella mappa catastale risulta
Pag. 8 di 10 erroneamente rappresentata la quota del mare (parr.
4.5 e 5.5 pagg. 20, 21, 24 e
25).
5.3.Gli esiti cui è giunto il c.t.u. nominato, non contestati, invero, da parte convenuta ed espressamente condivisi da in assenza peraltro di Parte_1
elementi che depongano in direzione contraria alle risultanze peritali, devono essere recepiti.
5.4.Alla luce di quanto esposto, la domanda di parte attrice deve essere accolta con conseguente accoglimento dell'accessoria domanda di apposizione dei termini lapidei lungo le aree di confine conformemente alle rilevanze dell'elaborato tecnico-peritale del consulente tecnico, allegato agli atti.
5.5. Tale apposizione per la delimitazione del confine dovrà avvenire a “spese comuni” (Cass. sez. II, n. 3642/2001) secondo quanto previsto dall'art. 951 c.c.
6.Le spese di lite, nonché quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda di regolamento di confini e per l'effetto accerta che il confine tra il fondo di proprietà di distinto al foglio 29 particelle Parte_1
159,157,53,176 e 129 del Comune di Gaeta e quello appartenente al Pubblico
Demanio marittimo corrisponde a quello indicato nell'elaborato peritale e, in particolare, quello indicato in rosso nell'allegata Tavola 1 scala 1:1000 e nell'allegato 7; accoglie la domanda di apposizione di termini secondo l'indicazione del predetto elaborato peritale, ordinando la conseguente apposizione dei termini lapidei secondo il confine accertato a spese comuni delle parti;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di
Pag. 9 di 10 lite che liquida in € 5.077 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al
15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. liquidate come da separato provvedimento;
Così è deciso in data 28.06.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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