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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/01/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 27.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 4463/23 e n. 3628/2022 R.G. vertenti
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
km. 4,113 Pal. C.F.: , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2 CodiceFiscale_1
atti, dall'Avv. Lorenzo Cardullo, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore, sito in Messina, Via F.lli di Mari is. 439 n.7, Palazzo Ziggurat.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA CP_1
CHIARA MARRAS, giusta procura generale per atto del Notaio dott. rep. n.80974 del Persona_1
21.7.2015, elettivamente domiciliato in Messina via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento e status di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art. 3 comma 3 l. 104/92);
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato in data 12.08.23, la parte ricorrente, rappresentava di avere depositato domanda amministrativa in data 20.05.21, ai fini del riconoscimento dell' indennità di accompagnamento e dello status di disabilità di cui all' art 3 comma 3 l. 104792, a fare data dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sottoposta a visita dalla Commissione medica CP_ dell' la domanda veniva respinta e la ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP, la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. Il sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva un' invalidità propria della prestazione assistenziale invocata. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso odierno, la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva che era sussistente alla data della domanda amministrativa l'invalidità propria dell' indennità di accompagnamento, nonché lo status di disabilità grave. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di Messina si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 05.02.024, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna,. in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito a disposta ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa. La domanda è in parte fondata e, pertanto, può essere parzialmente accolta.
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Il CTU nominato, nella relazione scritta, depositata in atti, a seguito dell' esame della ricorrente e l'esame dei documenti in atti ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio dell' indennità di accompagnamento e dello status di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ma a fare data dal 1.03.2024. Da una più attenta analisi degli atti, la relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso iscritto a ruolo il 12.08.23 può in parte accogliersi.
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Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Pertanto si dichiara che l' istante trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' indennità di accompagnamento e nello status di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, a fare data dal mese di marzo 2024. Il limitato accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti;
va presa in considerazione la data del riconoscimento dei requisiti sanitari propri dell' indennità di accompagnamento, coincidente non con la data di presentazione della domanda amministrativa, ma successiva alla presentazione dei ricorsi.
Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si pongono CP_ definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_ con ricorso depositato in data12.08.23 nei confronti dell' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' indennità di Parte_1 accompagnamento e nello status di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato
(art. 3 comma 3 l. 104/92), a fare data dal mese di marzo 2024.
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite nel giudizio di ATP e nel presente giudizio di merito;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Messina, 28.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)