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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 394/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 394/2023 promossa da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
-tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Ferrari (Pec: e Email_1 dall'Avv. Gian Luca Greco (Pec: ; Email_2 contro
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Giulia Patrignani (Pec: , dall'Avv. Antonia Gial- Email_3 longo (Pec: , dall'Avv. Gianfranco Randisi ( Email_4 [...]
e dall'Avv. Maria Letizia Ermetes Email_5
; Email_6
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia a codesta Ill.ma Corte d'Appello: in via principale, in accoglimento della spiegata oppo- sizione, dichiarare l'annullamento, la nullità ovvero l'illegittimità o come meglio in fatto la revo- ca o la riforma del provvedimento sanzionatorio della oggetto di opposizione per le ra- CP_1 gioni sopra esposte e di cui in atti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ri- durre l'importo delle sanzioni al minimo edittale;
in ogni caso, dato atto del pagamento delle sanzioni da parte dei Ricorrenti, condannare la Con- sob a restituire ai Ricorrenti quanto pagato, in accoglimento di questa opposizione;
con vittoria di spese di lite, compensi e spese generali (15%), oltre IVA e cpa;
Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre, solo occorrendo e senza inversione dell'onere della prova, altri idonei mezzi istruttori.”
Per parte resistente:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie. Col favore delle spese, diritti e onorari di procedura.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con delibera n. 22565 del 18 gennaio 2023 la Commissione Nazionale per le società e la borsa applicava, nei confronti di e già Parte_1 Parte_2 Parte_3 sindaci della società NA società di Revisione S.p.A., le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- per Presidente del Collegio Sindacale, una sanzione amministrativa pe- Parte_1 cuniaria pari a € 11.000,00 ai sensi della prima parte dell'art. 62, comma quinto, del D. Lgs.
n. 231 del 2007;
- per Sindaco effettivo, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € Parte_2
8.000,00 ai sensi della prima parte dell'art. 62, comma quinto, del D. Lgs. n. 231 del 2007;
- per Sindaco effettivo, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € Parte_3
8.000,00 ai sensi della prima parte dell'art. 62, comma quinto, del D. Lgs. n. 231 del 2007.
2. In particolare, le predette sanzioni venivano irrogate da per la ritenuta grave e siste- CP_1 matica violazione, da parte dei sindaci, dell'articolo 16, primo comma, del D. Lgs. n.
231/2007, ai sensi del quale “I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15. In caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di fi- nanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dalle autorità di vigilanza di setto- re nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a)”, nonché delle seguenti disposizioni del Regolamento n. 20570/2018: CP_1
- art. 11, commi 1, lett. f), 3 e 4, ai sensi del quale “1. La funzione antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge e regolamentari in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, la funzione provvede a: f) verificare l'adeguatezza dei sistemi aziendali e delle procedure interne in materia di:
1. analisi e valutazione dei rischi di rici- claggio e di finanziamento del terrorismo;
2. adeguata verifica della clientela;
3. conserva- zione dei documenti e dei dati ai sensi del Titolo II, Capo II, del decreto antiriciclaggio;
4. rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette;
5. adempimento degli ob- blighi di comunicazione di cui al Titolo II, Capo VI, del decreto antiriciclaggio;
6. sistemi interni di segnalazione delle violazioni. 3. Nella valutazione dell'adeguatezza dei sistemi aziendali e delle procedure interne, la funzione effettua controlli in loco, anche su base cam- pionaria, per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità. 4. Le attività svolte dalla funzione sono documentate e i relativi atti, ove richie- sti, sono prontamente forniti alle Autorità di vigilanza di settore e alla UIF”;
- art. 13, ai sensi del quale “1. La funzione di controllo di qualità, nell'ambito dei relativi programmi di monitoraggio, verifica l'osservanza delle disposizioni normative e delle pro- cedure interne in materia di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanzia- mento del terrorismo.
2. In tale ambito, la funzione, tra l'altro, verifica: a) il costante rispet- to dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della prestazione professionale;
b) l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati, informazioni e documenti prescritti dalla normativa primaria e se- condaria;
c) l'effettivo svolgimento da parte del personale delle attività preordinate alla ri- levazione, nell'ambito dell'esecuzione della prestazione professionale, di eventuali elementi di anomalia potenzialmente rilevanti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette;
d) l'adeguatezza e l'efficacia delle attività svolte dalla funzione antiri- ciclaggio e la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.
3. Gli interventi so- no oggetto di pianificazione per consentire che le prestazioni professionali siano sottoposte
a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti con riferimento agli incarichi caratterizzati da maggiore esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanzia- mento del terrorismo.
4. La funzione di controllo di qualità svolge altresì interventi di fol- low-up al fine di assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità ad evitare analoghe situazioni nel futuro.
5. Le verifiche svolte dalla funzione sono documentate e i relativi atti, ove richiesti, sono pronta- mente forniti alle Autorità di vigilanza di settore e alla UIF.
6. La funzione redige inoltre una relazione annuale da sottoporre agli organi sociali, avente ad oggetto compiute infor- mazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti.”;
- art. 8, comma 1, lett. c), ai sensi del quale “1. L'organo con funzioni di controllo: c) vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio e antiterrorismo avvalendosi:
- delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari;
- dei flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile della funzio- ne antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno, in particolare dalla funzione di controllo di qualità.”
3. Nello specifico, l'Autorità vigilante sui mercati finanziari aveva contestato una serie di vio- lazioni in materia di antiriciclaggio, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 14 otto- bre 2021, asseritamente commesse da NA società di Revisione S.p.A., dagli amministra- tori e dai sindaci della stessa.
4. Avverso la suindicata delibera proponevano ricorso, ai sensi dell'art. 195, comma quarto,
TUF il presidente del collegio sindacale e i sindaci e Pt_1 Parte_3 Pt_2
5. In via preliminare, i ricorrenti eccepivano il mancato rispetto, da parte della del ter- CP_1 mine di conclusione del procedimento sanzionatorio, stabilito in duecento giorni e decorrente dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per i destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, ex art. 4, secondo comma, Reg. n. 18750/2013. CP_1
La data di perfezionamento della notificazione era da individuarsi in quella del 1° aprile
2022 e, pertanto, il termine aveva iniziato a decorrere dal 1° maggio 2022. Il procedimento sanzionatorio si era, poi, concluso, con l'adozione del provvedimento sanzionatorio, in data
18.01.2023.
Considerando che il termine si era sospeso per 64 giorni complessivi, il procedimento si era concluso in 199 giorni complessivi, ma unicamente grazie alla condotta tenuta da CP_1 che aveva, appositamente, tardato l'inoltro ai ricorrenti della relazione USA, al solo fine di superare le festività natalizie e arrivare alla prima riunione utile della Commissione, la quale avrebbe così potuto concludere il procedimento nei termini e adottare la delibera.
6. I ricorrenti, pertanto, domandavano alla corte di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla il deposito in giudizio del calendario delle riunioni della Commissione di dicembre CP_1
2022 e gennaio 2023.
7. Nel merito, gli opponenti deducevano quanto segue.
8. In primo luogo, deducevano che, alcune delle violazioni contestate ai sindaci (segnatamente la violazione dell'art. 11, commi 1, 3 e 4 e dell'art. 13 del Regolamento n. CP_1
20570/2018), si riferivano ad obblighi gravanti sulla società sui quali solo gli amministratori potevano direttamente incidere.
Osservavano come, nello specifico, i sindaci non avrebbero potuto aumentare la dotazione organica della Funzione Antiriciclaggio né intervenire sui carichi di lavoro delle risorse ad- dette part-time alle attività di controllo in carico alla Funzione. Del pari, il collegio sindacale non sarebbe potuto intervenire con provvedimenti disciplinari, per esempio, sul responsabile della Funzione Controllo di qualità che ometteva lo svolgimento delle attività a lui assegnate.
A livello normativo, richiamavano le disposizioni di cui all'art. 2407, secondo comma, c.c., art. 3 della L. n. 689/1981 nonché l'art. 145 TUB.
9. I sindaci richiamavano, poi, il principio di proporzionalità quale baluardo dell'interpretazione e applicazione della disciplina dettata in materia di antiriciclaggio.
In particolare, argomentavano come la lettura dell'art. 16 del Decreto Legislativo n.
231/2007 non potesse prescindere da quanto previsto nel terzo comma della norma, che con- figurava, a carico dei soggetti destinatari del testo di legge, un obbligo di adottare “misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni”.
Il principio di proporzionalità è, peraltro, un principio generale del diritto europeo (art. 5, comma quarto, TUE) che prevedeva che l'esercizio di una competenza rispondesse ai requi- siti di: a) utilità e pertinenza rispetto alla realizzazione dell'obiettivo per il quale la compe- tenza era stata attribuita;
b) necessità ed indispensabilità (per cui la competenza doveva esse- re esercitata con il minor pregiudizio possibile rispetto ad altri interessi o obiettivi degni di protezione); c) rapporto di causalità tra azione e obiettivo.
I sindaci, a sostegno delle proprie argomentazioni, operavano riferimenti anche alla normati- va bancaria e finanziaria, asserendo che, al pari di quanto era avvenuto in tali campi, anche nell'ambito dell'antiriciclaggio, con l'emanazione del D. Lgs. n. 231/2007, si era assistito a un sensibile spostamento da una disciplina basata sulla formulazione di regole di carattere specifico a una disciplina in prevalenza basata sull'indicazione di principi di carattere gene- rale.
In applicazione del principio di proporzionalità, la valutazione dell'idoneità o meno dei pre- sidi antiriciclaggio istituiti dalla società doveva avvenire sulla base di un giudizio prognosti- co e non ex post.
In tale giudizio prognostico, non poteva omettersi la considerazione circa il momento storico nel quale era intervenuta l'ispezione da parte della nel periodo oggetto di valutazio- CP_1 ne vi era l'epidemia da Covid-19 che, come affermato dalla stessa assumeva le di- CP_1 mensioni di evento epocale destinato a generare forti ripercussioni economiche e sociali.
Andava, in tale contesto, considerato anche che la società aveva già predisposto e iniziato ad attuare un piano di interventi correttivi, dopo la verifica ispettiva espletata dalla nel CP_1
2019, il cui rallentamento era dovuto proprio all'avvento della pandemia. Quest'ultima, se- condo voci autorevoli, era considerabile alla stregua di causa di forza maggiore e, perciò, idonea ad escludere la responsabilità per le infrazioni amministrative.
10. Nel caso di specie, l'art. 2, secondo comma, del D. Lgs. n. 231/2007 prevedeva che le misure di presidio dal rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo fossero proporzionate te- nendo conto non solo del rischio della clientela ma anche del servizio a essa prestato e la re- visione legale dei conti non poteva considerarsi in sé attività ad alto rischio di riciclaggio.
Altro fattore che andava considerato era quello dato dalle dimensioni della società NA, considerabile di piccole dimensioni.
11. Quanto alle irregolarità imputate da alla società, esse erano, in gran parte, ridimen- CP_1 sionabili, non rivestendo il carattere di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero pluri- me.
Andava evidenziato come NA avesse, sin dal 2015, posto in essere condotte volte a ri- spondere alle richieste legislative e regolamentari in materia di antiriciclaggio.
A seguito delle verifiche ispettive condotte da nel 2015 e nel 2019, la società aveva CP_1 rafforzato la propria funzione antiriciclaggio con tre unità aggiuntive e aveva portato a inte- grale compimento il Piano d'Intervento predisposto a seguito dell'ispezione del 2019.
12. Quanto alla contestazione dei ritardi nella compilazione dei questionari, il numero dei clienti contestati poteva essere ragionevolmente ridotto in quanto gli ispettori avevano trattato più entità dello stesso gruppo societario come differenti clienti, ben potendo, invece, riferirsi alla documentazione acquisita e archiviata dal manager di riferimento per una sola delle entità e da cui si sarebbero potuti evincere i legami partecipativi ai fini antiriciclaggio.
Quanto all'incarico inerente alla società S.E.I. NA aveva operato nel rispetto delle dispo- sizioni della nonché delle Linee Guida Assirevi. CP_1
Infine, quanto alle riscontrate carenze nella registrazione e nella conservazione dei dati, Con- sob aveva contestato, in particolare, ad NA l'assenza di evidenza di accettazione dell'incarico da parte dei clienti entro un determinato lasso di tempo non meglio definito. Sul punto, secondo i ricorrenti, non vi era previsione normativa che imponesse che l'accettazione dovesse avvenire entro un determinato lasso di tempo. Pertanto, la società aveva acquisito la documentazione necessaria prima dell'accettazione dell'incarico.
13. Data, dunque, l'assenza di violazioni gravi, sistematiche o plurime imputabili alla società, che, al più, aveva commesso irregolarità lievi, venivano meno anche i presupposti necessari perché ai sindaci potesse essere ascritta la violazione dell'art. 16, primo comma, D.lgs. n.
231/2007, nonché degli articoli 5, comma 2, lettera f), 7, comma 1, lettere b) e d), 10, comma
2, 11, comma 1, lettera f), 3 e 4, e 13 del Regolamento n. 20570/2018, sanzionati CP_1 dall'articolo 62, comma 5, del D.lgs. n. 231/2007.
14. In concreto, poi, i sindaci non avevano “agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni”, disattendendo “in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente cor- relati alla funzione o all'incarico”, come prevedeva l'art. 62, comma quinto, D. Lgs. n.
231/2007 affinché potesse applicarsi ai sindaci la sanzione prevista dalla norma.
Nel periodo oggetto di ispezione, i sindaci erano stati sensibilmente ostacolati nelle attività di controllo a causa dello scoppio della pandemia, sia per le attività direttamente eseguite, sia per quelle effettuate avvalendosi delle funzioni di controllo interno;
nonostante le evidenti difficoltà, comunque, i sindaci avevano posto in essere attività di controllo su processi, pro- cedure e strutture adeguate rispetto alle circostanze di fatto e alle dimensioni, complessità e attività svolta da NA.
15. La aveva, poi, condotto i lavori ispettivi in maniera irregolare perché non si era di- CP_1 rettamente relazionata con i sindaci ma aveva richiesto la documentazione che, ai sensi dell'art. 2421 c.c., deve essere tenuta dai sindaci, alla società. L'assenza di flussi informativi diretti tra gli ispettori e i sindaci aveva provocato la mancata acquisizione, agli atti dell'ispezione, di documenti particolarmente rilevanti per la valutazione della condotta dei sindaci. In particolare, il parere AML del 2020 non era stato fornito dall'incaricato della so- cietà probabilmente per disattenzione, provocando un disguido che si sarebbe evitato qualora la richiesta del parere fosse pervenuta direttamente ai sindaci.
La questione dell'esistenza o meno del Parere AML del 2020 costituiva il principale addebi- to contestato ai sindaci;
la pur dando atto nella Relazione USA, che era stata prodot- CP_1 ta documentazione idonea a dimostrare l'esistenza del parere, non ne aveva, in realtà, tenuto conto ai fini della quantificazione della sanzione.
Il parere AML 2020 dimostrava che il Collegio Sindacale aveva correttamente adempiuto al proprio obbligo di vigilare sulla completezza, funzionalità e adeguatezza del sistema dei con- trolli antiriciclaggio.
16. Le altre contestazioni (esclusa quella relativa al parere AML 2020) mosse ai sindaci, da parte di erano: CP_1
1) omesso svolgimento di verifiche sull'idoneità delle procedure interne in materia di antiri- ciclaggio;
2) omesso svolgimento di verifiche sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei con- trolli interni antiriciclaggio e antiterrorismo della società;
3) omessa rilevazione del ritardo della società nella predisposizione e trasmissione a CP_1 del documento di autovalutazione relativo all'anno 2020;
4) omessa rilevazione dei ritardi della società nell'invio delle comunicazioni dovute all'Autorità di vigilanza.
Quanto al punto 1), il parere AML evidenziava una concreta attività di verifica sull'idoneità delle procedure interne in materia AML, poiché rilevava gli aspetti ancora da implementare indirizzando la società in modo da migliorare le proprie procedure aziendali funzionali all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione e registrazione di da- ti, documenti e informazioni. Non presentava alcuna rilevanza sostanziale e giuridica quanto affermato nel documento di autovalutazione relativo all'anno 2020 (“la funzione antirici- claggio e il Collegio Sindacale devono aumentare i controlli anche sullo svolgimento delle procedure di controllo costante e sull'effettiva applicazione delle procedure rafforzate”), in quanto mera clausola di stile.
Quanto al punto 2), nel parere AML 2020 si affermava che “a causa della situazione di emergenza legata al COVID-19, la funzione antiriciclaggio ha incontrato diverse difficoltà sia nell'implementazione delle nuove procedure sia nello svolgimento delle attività di moni- toraggio, legate soprattutto a motivi di tipo organizzativo”. Dunque, il collegio sindacale aveva rilevato le difficoltà della funzione antiriciclaggio, evidenziando la necessità di inter- venire sulle questioni organizzative in risposta agli imprevisti e imprevedibili effetti della crisi pandemica.
Quanto ai punti 3) e 4), i sindaci osservavano che non era loro attribuito alcun compito speci- fico di controllo con riferimento al documento di analisi e valutazione dei rischi di riciclag- gio e finanziamento del terrorismo e che il ritardo nell'invio dell'Autovalutazione AML
2020 era stato completamente imputabile agli effetti negativi sull'organico legati all'epidemia. Con riferimento alla contestazione del mancato riscontro, da parte dei sindaci, dei ritardi nell'invio dell'Autovalutazione e delle informazioni richieste dalla i ri- CP_1 correnti affermavano che erano soliti avvalersi della funzione antiriciclaggio per verificare tali aspetti.
17. Alla luce, dunque, di tutte le argomentazioni sviluppate, i sindaci affermavano che, anche qualora si fosse ritenuta NA responsabile delle violazioni a lei ascritte, era da escludere una corresponsabilità dei sindaci, anche in ragione della circostanza per cui, con riferimento a procedimenti amministrativi per violazioni di norme antiriciclaggio da parte di società di revisione, la non aveva mai applicato sanzioni a membri del Collegio Sindacale. CP_1
18. I ricorrenti deducevano, altresì, la sproporzionalità delle sanzioni loro irrogate rispetto all'entità delle omissioni “accertate”.
19. Si costituiva nel giudizio così instaurato per mezzo di memoria difensiva, conte- CP_1 stando tutto quanto dedotto dai ricorrenti in fatto e in diritto.
20. All'udienza tenutasi in data 24 novembre 2023 le parti discutevano oralmente la causa e all'udienza cartolare del 8 ottobre 2024 depositavano note nelle quali ribadivano le conclu- sioni già rassegnate.
21. In primo luogo, deve esaminarsi la censura relativa al mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento.
Con riferimento al procedimento sanzionatorio della la stessa Commissione ha CP_1 provveduto all'adozione del Regolamento n. 18750/2013 in applicazione del disposto del terzo comma dell'art. 24 della Legge n. 262/2005 recante disposizioni per la tutela del ri- sparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Con tale Regolamento, l'Autorità ha inteso di- sciplinare le modalità e i termini dell'espletamento del proprio procedimento sanzionatorio.
Relativamente al termine di conclusione del procedimento, l'art. 4, secondo comma, prevede che il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in duecento giorni e decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per i destinatari della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti.
La disposizione disciplina altresì l'ipotesi del procedimento sanzionatorio avviato nei con- fronti di più soggetti, prevedendo, per tale eventualità, che il termine decorra dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento dell'ultima notificazione.
Con riferimento, poi, al momento conclusivo del procedimento, l'art. 8, quinto comma, pre- vede che il procedimento si conclude con l'adozione, da parte di del provvedimento CP_1 sanzionatorio.
Il Regolamento disciplina, altresì, le ipotesi in cui il termine di conclusione del procedimento rimane sospeso.
In particolare, l'articolo 6, terzo comma, prevede che il termine si sospenda per un periodo pari a trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione della nota con la quale l'
[...]
trasmette la relazione tecnica ai destinatari della lettera di contesta- Controparte_2 zione degli addebiti.
Altra ipotesi di sospensione del termine del procedimento è disciplinata all'art. 8, terzo comma, il quale prevede che il termine sia sospeso dalla data di protocollazione della rela- zione dell' fino alla scadenza del termine per la presenta- Controparte_2 zione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la rela- zione dell' Controparte_2
Nel caso di specie, la data di perfezionamento dell'ultima notificazione è da individuarsi nel
1° aprile 2022 e, pertanto, il termine ha iniziato a decorrere dal 1° maggio 2022.
Il procedimento si è, poi, concluso in data 18 gennaio 2023, il giorno dell'adozione della de- libera n. 22565 qui oggetto di impugnazione.
Nell'arco di tempo intercorso tra il 1° maggio 2022 e il 18 gennaio 2023 si sono verificate due ipotesi di sospensione.
La prima ipotesi è quella disciplinata all'art. 6, terzo comma, del Regolamento: il termine si
è sospeso per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione della nota con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha trasmesso la relazione tecnica ai destinata- ri della lettera di contestazione degli addebiti. In particolare, la protocollazione della nota è avvenuta in data 6 settembre 2022 e, pertanto, il termine è rimasto sospeso sino al 6 ottobre
2022.
Il termine si è, poi, sospeso nuovamente ai sensi dell'art. 8, terzo comma, dalla data di proto- collazione della relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative fino alla scadenza del termi- ne per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione. Nel caso di specie, la protocollazione è avvenuta in data 11 novembre e, dato che la nota è stata trasmessa ai destinatari il 15 novembre e sono stati loro concessi 30 giorni per presentare le repliche, il termine è rimasto sospeso sino al 15 dicembre.
Pertanto, tenuto conto di entrambi i periodi di sospensione, il termine di conclusione del pro- cedimento è stato rispettato: considerando il periodo intercorso tra il 1° maggio 2022 e il 18 gennaio 2023, si ha un totale di 293 giorni, dai quali vanno detratti i 64 giorni di sospensione del procedimento, giungendo al risultato di 199 giorni complessivi di durata del procedimen- to.
La circostanza addotta dai ricorrenti circa la tardiva trasmissione della relazione USA ai tra- sgressori è irrilevante alla luce della mancanza di una previsione normativa che contempli l'obbligo, a carico di di trasmettere la relazione lo stesso giorno della data di proto- CP_1 collazione della stessa.
La norma, infatti, si premura di precisare che il termine rimane sospeso dalla data di proto- collazione fino alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni, così dando irrilevanza al momento in cui la invia la relazione che, appunto, per diverse CP_1 ragioni, può non coincidere con la data di protocollazione della relazione.
Nel caso di specie, si osserva, peraltro, che la protocollazione è avvenuta in data 11 novem- bre 2022 e l'invio della relazione appena quattro giorni dopo, tra cui rientravano anche due giorni non lavorativi.
Lo stesso articolo 8, primo comma, del Regolamento n. 18750/2013 prevede che la relazione finale sia trasmessa ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti “con
l'omissione delle parti sottratte all'esercizio del diritto di accesso”: ciò indica che dalla data di protocollazione alla data della trasmissione della relazione ben possa intercorrere un lasso di tempo congruo all'indicata operazione di oscurazione delle parti sottratte all'esercizio del diritto di accesso.
Pertanto, la censura va rigettata.
Si rigetta altresì la richiesta formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in quanto il documento di cui si chiede ordinarsi l'esibizione risulta irrilevante ai fini della decisione.
22. Venendo all'esame del merito delle questioni, si evidenzia come, al fine di valutare gli even- tuali profili di responsabilità dei sindaci di NA società di Revisione S.p.A., risulti pro- dromico l'esame delle condotte tenute dalla società e, in particolare, se esse siano state effet- tivamente violative degli obblighi dettati in materia di antiriciclaggio, in quanto i sindaci vengono chiamati a rispondere delle violazioni ai sensi dell'art. 62, quinto comma, D. Lgs. n.
231/2007 che prevedeva, nel testo vigente all'epoca dei fatti, che “nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubbli- co o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o siste- matiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in ma- teria di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalla si applica la sanzione amministrativa CP_1 pecuniaria da euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incari- co, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni. Nei confronti dei me- desimi soggetti, tenuto conto della gravità della violazione accertata, la ha il potere CP_1 di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni”. Alla luce della richiamata disposizione, si evince come la responsabilità dei sindaci sia strettamente dipendente dall'accertamento di una responsabilità in capo alla società, in quanto può imputarsi ai sindaci di aver agevolato, facilitato o reso possibili le violazioni solo qualora tali violazioni siano effettivamente ri- scontrate. 23. Per quanto specificatamente attiene le violazioni ascritte alla società, in primo luogo, deve intendersi qui richiamata la sentenza n. 2035/2024 pubblicata in data 31.10.2024 resa da que- sta stessa Sezione che ha definito il giudizio di impugnazione avverso la medesima delibera qui in oggetto elevato dalla società e dai suoi ammini- Parte_4 stratori.
Per dovere di completezza nell'esame delle questioni, nonché in considerazione della circo- stanza che non è noto al collegio se la sentenza richiamata sia passata in giudicato, si proce- de, comunque, a una breve disamina dei profili di responsabilità ascrivibili alla società, con riferimento, in particolare, alle argomentazioni sviluppate nel ricorso introduttivo del presen- te giudizio inerenti a tali profili.
24. I sindaci, nel proprio ricorso, affermano, innanzitutto, che, quanto alla contestazione dei ri- tardi nella compilazione dei questionari, il numero dei clienti contestati poteva essere ragio- nevolmente ridotto in quanto gli ispettori avevano trattato più entità dello stesso gruppo so- cietario come differenti clienti. In particolare, i sindaci fanno riferimento ai clienti
[...]
24 e aventi tutte, tra i titolari ef- Controparte_3 CP_4 CP_5 fettivi, e CP_6 CP_7
Sul punto, si osserva quanto segue.
Gli stessi ricorrenti citano, nel loro atto introduttivo, le Linee Guida predisposte dall'associazione di categoria (Associazione Le- CP_8 Controparte_9
CP_
) allo scopo di dare indicazioni pratiche ai professionisti revisori legali in seguito, in par- ticolare, alle modifiche apportate dapprima dal D. Lgs. n. 90/2017 e poi dal D. Lgs. n.
125/2019 al D. Lgs. n. 231/2007 disciplinante la materia qui di interesse.
Le Linee Guida rappresentano il punto di riferimento per i revisori nell'attuazione degli ob- blighi imposti prima dalle direttive unionali e poi dalla normativa interna, parimenti a quanto avvenuto, a titolo di esempio, in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (il quale ha predisposto le Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2007).
Tanto premesso, le Linee Guida Assirevi, nel disciplinare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevedono che venga individuata come cliente la sola società capogruppo di un gruppo societario quando l'incarico sia conferito dalla sola capogruppo mentre, se gli in- carichi vengono conferiti separatamente dalle singole società del gruppo, sono identificati come clienti tutte le società del gruppo conferenti separati incarichi professionali.
Pertanto, non può trovare accoglimento la tesi sostenuta dagli odierni ricorrenti secondo la quale le tre società clienti potevano essere conteggiate come un unico cliente ai fini degli adempimenti di profilatura del rischio. Ogni società rappresenta, infatti, un soggetto di diritto autonomo, tanto che l'incarico è stato conferito da ognuna di loro, per cui la loro considera- zione unitaria non trova alcun appiglio normativo.
Relativamente, poi, alla società S.E.I., la nell'atto di accertamento, dava atto della CP_1 circostanza che l'addebito elevato nei confronti di NA e degli amministratori era da rite- nersi superato con riferimento al mancato assolvimento degli obblighi di identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo, ma non con riferimento alla presentazione della scheda antiriciclaggio relativa al cliente. Dunque, se, in sede di replica alla relazione tecnica sono stati prodotti la visura camerale e i documenti d'identità del cliente, non è stata, tutta- via, prodotta la scheda antiriciclaggio che avrebbe dovuto essere compilata dal cliente con i dati e le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.
I ricorrenti, sul punto, affermano che, per l'indicata società, si trattava di un incarico peculia- re che attribuiva ad NA un ruolo di mero esecutore di verifiche e controlli.
I ricorrenti, dunque, non contestano né che la società avesse effettivamente ricevuto un inca- rico né che la stessa non avesse predisposto la scheda, ma attribuiscono quest'ultima circo- stanza alla presenza di un'esenzione, prevista sia dal Regolamento n. 20570/2018 sia dalle
Linee Guida Assirevi, prevista per gli incarichi professionali conferiti nell'ambito di proce- dure giudiziarie.
Nel caso di specie, il cliente S.E.I. era amministrato, nel periodo esaminato da da CP_1 soggetti coinvolti in un procedimento penale per bancarotta fraudolenta per distrazione. Era, dunque, lecito sospettare che la società S.E.I. ben potesse essere veicolo per riciclare i pro- venti derivanti dal reato di bancarotta.
A riguardo, l'art. 23 del Regolamento n. 20570/2018 prevede che i revisori provvedono a adempiere agli obblighi di adeguata verifica quando vi è sospetto di riciclaggio o di finan- ziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga o esenzione;
del pari, il De- creto Legislativo n. 231/2007 prevede all'art. 17 comma 2 lett. a) che i soggetti obbligati de- vono procedere, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga o esenzione. Le stesse Linee Guida prevedono, tra i fattori di rischio da considerare al fine di identificare il livello di rischio inerente, il numero di clienti coinvolti in procedimenti penali per riciclaggio, terrorismo o altri reati presupposto e fattispecie connesse ai reati di ri- ciclaggio o con finalità di terrorismo.
Pertanto, deve ritenersi che anche relativamente al cliente S.E.I. la società avrebbe dovuto provvedere all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 22 del Re- golamento n. 20570/2018.
25. Quanto alla contestazione relativa all'assenza di evidenza dell'accettazione dell'incarico da parte dei clienti, che viene censurata dai ricorrenti adducendo come non vi sia previsione normativa che impone che l'accettazione debba avvenire entro un determinato lasso di tem- po, si osserva quanto segue.
L'art. 33 del Regolamento n. 20570/2018 prevede, al terzo comma, che “al fine di assicurare immediatezza e facilità di consultazione e utilizzo dei dati e delle informazioni dei clienti, i revisori si avvalgono di archivi informatici in cui provvedono a registrare la data di instau- razione del rapporto (data dell'accettazione dell'incarico professionale) e di cessazione del- lo stesso. (Omissis…) Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data di accettazione o cessazione dell'incarico.”
Dalla lettura della norma, si evince come sia fondamentale la conoscenza della data di accet- tazione dell'incarico, in quanto permette di verificare se la registrazione è avvenuta nel ri- spetto del termine di trenta giorni dall'accettazione.
Inoltre, l'art. 31 del D. Lgs. n. 231/2007 impone di conservare la documentazione che per- metta di ricostruire univocamente la data del conferimento dell'incarico.
Nel caso di specie, risulta dall'atto di accertamento di (cfr. pag. 130) che per 10 CP_1 clienti su 28 esaminati la società non ha consegnato agli ispettori evidenza dell'accettazione da parte dei clienti degli incarichi professionali o ha fornito un'evidenza priva di riferimenti temporali.
Pertanto, la censura va rigettata.
26. I ricorrenti, poi, a pagina 26 del ricorso, deducono che abbia omesso di esaminare i CP_1 fogli di lavoro allegati ai questionari.
In primo luogo, si evidenzia che i ricorrenti non specificano il contenuto di questi “fogli di lavoro” e cosa, in concreto, sarebbero stati idonei a dimostrare.
In secondo luogo, dall'esame dell'atto di accertamento emerge come abbia condotto CP_1
l'esame anche sugli allegati dei questionari di profilatura. A pag. 60, con riferimento al clien- te scrive: “L'allegato al questionario di profilatura non contiene Controparte_11 CP_1 la ricostruzione di tutta la catena societaria del cliente, atta a documentare l'assenza di un titolare effettivo e la conseguente possibilità di indicare, in applicazione del criterio residua- le di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 231/2007, il rappresentante legale CP_12
quale titolare effettivo del cliente”.
[...]
Pertanto, anche questa censura va rigettata. 27. Si passa ora all'esame delle argomentazioni sviluppate con riferimento al principio di pro- porzionalità e alle difficoltà riscontrate, durante l'epidemia, nell'attuazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio.
28. Con riferimento al principio di proporzionalità, l'art. 2, secondo comma, del D. Lgs. n.
231/2007 prevede che le misure previste dal legislatore volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario da un utilizzo improprio dello stesso a scopo di riciclaggio e finan- ziamento del terrorismo siano proporzionate “al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la lo- ro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessi- tà proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal pre- sente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale”.
Il principio di proporzionalità trova riconoscimento anche all'interno delle Linee guida detta- te da Banca d'Italia per gli operatori del settore bancario, datate 26 marzo 2019, laddove si prevede che i destinatari delle dettate disposizioni applichino le stesse secondo il principio di proporzionalità, “in coerenza con la natura, la dimensione, la complessità dell'attività svol- ta, la tipologia e la gamma dei servizi prestati”.
Più in generale, il principio di proporzionalità ha una derivazione euro unitaria, in quanto previsto tra i principi fondamentali del TUE, all'art. 5, e la disciplina in materia di antirici- claggio, nata anch'essa in seno all'ordinamento europeo, è informata a tale principio.
Dalla lettura dell'art. 5 citato si evince che il principio di proporzionalità consiste in un'azione limitata a quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo.
In merito all'accezione di tale principio all'interno della disciplina dell'antiriciclaggio e, se- gnatamente, con riferimento alle società di revisione, le Linee Guida Assirevi forniscono un importante contributo.
In particolare, le Linee Guida affermano che l'art. 2, secondo comma, del Decreto antirici- claggio prevede, al contempo, il principio dell'approccio basato sul rischio e il principio di proporzionalità.
Quanto al principio dell'approccio basato sul rischio, le Linee Guida precisano che le re- sponsabilità delle società di revisione ai fini antiriciclaggio consistono nel valorizzare, se- condo un approccio basato sul rischio, gli elementi acquisiti in sede di accettazione del clien- te/incarico e nell'ambito dell'attività professionale svolta. Le Linee Guida specificano che, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, del Regolamento Consob n. 20570/2018, l'approccio basato sul rischio non può comunque condurre a non adempiere gli obblighi che le vigenti norme di legge o regolamentari stabiliscono a carico delle società di revisione.
Quanto al principio di proporzionalità, le Linee Guida illustrano come il principio trovi at- tuazione nella disposizione di cui all'art. 19, secondo comma, del Regolamento, ai sensi del quale “i Revisori applicano le misure di adeguata verifica della clientela in modo coerente rispetto alle metodologie ed ai processi propri dell'attività professionale svolta, tenendo conto delle norme di legge e regolamentari relative alla revisione legale, nonché dei principi di revisione applicabili”, e come l'art. 5 del Regolamento precisi che i presidi specifici di cui le società di revisione devono dotarsi per limitare e gestire i rischi di riciclaggio e finanzia- mento del terrorismo debbano essere adeguati “alla forma giuridica, alle dimensioni e all'articolazione organizzativa”.
Le Linee Guida proseguono, poi, affermando come non sia individuabile “nessuna mitiga- zione nell'applicabilità alle società di revisione degli obblighi normativi, che pertanto risul- tano del tutto analoghi a quelli previsti per gli altri soggetti obbligati. In particolare, andrà tenuto in considerazione che le società di revisione, sia nell'ambito della loro attività tipica
(consistente nella revisione contabile) che delle altre attività professionali svolte per conto della clientela (ad es. servizi di consulenza, corporate finance, due diligence ecc.), possono agire come 'whistleblower' di eventuali operazioni di riciclaggio già poste in essere o in corso di definizione o di svolgimento, contribuendo all'efficacia dell'apparato di prevenzio- ne e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo oggetto della vigente nor- mativa di settore.
Al riguardo, occorre sottolineare che per quanto le società di revisione non svolgano un ruolo attivo nell'intermediazione e movimentazione di flussi di danaro della propria cliente- la, nell'esecuzione dei propri servizi, e in particolare nell'attività di revisione contabile, di- spongono di informazioni analitiche su documentazione contabile e non contabile (contratti, cessioni/acquisizioni, escrow agreement ecc.) che devono essere oggetto di considerazione e analisi anche sotto il profilo del contrasto del riciclaggio e del terrorismo, a fini di collabo- razione attiva.”
Così illustrato il quadro normativo e regolatorio di riferimento sul principio di proporzionali- tà, va preliminarmente osservato, come, sul punto, le deduzioni presentate dai sindaci nel proprio ricorso introduttivo siano affette da genericità.
I sindaci si limitano, infatti, ad invocare il principio di proporzionalità per la valutazione del- le condotte poste in essere da NA senza indicare, in concreto, quali procedure sono state dalla società snellite (e non eliminate) nell'ottica della proporzionalità.
In ogni caso, si procede, dapprima, all'esame delle ragioni che vengono invocate al fine di giustificare un'applicazione “proporzionata” delle misure previste dalla normativa antirici- claggio, per, poi, procedere alla valutazione delle condotte poste in essere da NA al fine di comprendere se, alla luce dell'invocato principio di proporzionalità, esse siano in linea con gli obblighi previsti dalla legge.
29. In primo luogo, viene operato un indebito riferimento alla crisi pandemica per giustificare gli asseriti rallentamenti nell'adozione delle misure già previste nel “Piano di interventi”, addu- cendo come, nel valutare l'idoneità o meno dei presidi antiriciclaggio predisposti dalla socie- tà, alla luce del principio di proporzionalità, debba, ineluttabilmente, tenersi conto del perio- do storico segnato dalla pandemia. Sul punto, deve osservarsi come questo non possa rientra- re nel concetto di proporzionalità, dato che, al contrario di quanto sostenuto dai sindaci, il pe- riodo storico della pandemia, anziché consentire alle società destinatarie degli obblighi pre- visti in materia di antiriciclaggio di poter allentare i presidi, costringeva le stesse ad aumen- tare i controlli, in virtù di una maggiore esposizione del sistema economico e produttivo a fenomeni diffusi di criminalità finanziaria.
La stessa aveva, in tal senso, mandato alle società di revisione, in data 4 maggio CP_1
2020, una comunicazione nella quale raccomandava alle società di “profondere il massimo impegno nell'assolvimento degli obblighi di prevenzione dei rischi di riciclaggio” e, in par- ticolare, di intensificare il monitoraggio dell'operatività dei clienti, rivalutare il livello di ri- schio di riciclaggio attribuito in fase di acquisizione del cliente e applicare in maniera rigoro- sa misure di adeguata verifica rafforzata.
30. Vengono, poi, invocate le dimensioni della società NA.
A riguardo, si evidenza che l'art. 5, quarto comma, del Regolamento Consob n. 20570/2018 specifica che “l'applicazione del principio di proporzionalità non può esimere dall'istituzione della funzione di riciclaggio. I revisori legali e le società di revisione con clientela a basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo possono, in appli- cazione del principio di proporzionalità, delineare assetti organizzativi e di controllo snelli, ferma restando la necessità di adottare procedure interne complete e adeguate al contesto operativo e di assicurare un'idonea formazione del personale”.
Come evidenzia la riportata norma, il principio di proporzionalità non è tanto riferito alle dimensioni del soggetto tenuto all'istituzione della funzione antiriciclaggio quanto al profilo di rischio dei clienti della società di revisione.
Nel caso qui in esame, si legge, nell'atto di accertamento stilato dall'Autorità, che “dal do- cumento di autovalutazione redatto da NA con riguardo all'anno 2021 è stata rilevata la presenza, su 371 clienti totali, di 219 clienti con uno o più fattori di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (pari al 59% circa). In particolare, risultavano presenti 113 clienti operativi in settori di attività economica o aree geografiche a rischio o con assetti partecipativi complessi, notizie pregiudizievoli o situazioni di precario equilibrio economi- co-finanziario e 38 clienti classificati da NA ad elevato rischio di riciclaggio o finanzia- mento del terrorismo”.
Alla luce, dunque, di una clientela che, nella misura del 59%, presentava uno o più fattori di rischio di riciclaggio (o finanziamento del terrorismo), non può ritenersi che la società
[...] potesse, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, Reg. n. 20570/2018, delineare CP_13 CP_1 assetti organizzativi e di controllo snelli, indipendentemente dalle dimensioni della stessa so- cietà, le quali non possono costituire, di per sé, un elemento valutabile separatamente dagli altri, dato che, anche una società dalle dimensioni modeste, può comunque avere un bacino di clienti caratterizzato da profilo di rischio medio o alto.
31. Ancora, i ricorrenti affermano che “la revisione legale dei conti non poteva considerarsi in sé attività ad alto rischio di riciclaggio”.
A riguardo, è sufficiente richiamare, in questa sede, quanto precisato dalle Linee Guida Assi- revi a pagina 6 e riportato nella presente sentenza al paragrafo 28, al quale si rimanda.
32. In ogni caso, anche a voler analizzare le condotte poste in essere da NA S.p.A. sotto la lente del principio di proporzionalità, si evidenzia che NA non ha meramente snellito le procedure prescritte dalla legge in materia di antiriciclaggio bensì ha omesso di attuarle.
Per una più ampia disamina delle condotte della società si rinvia alla Sentenza n. 2035/2024 come già evidenziato, limitandosi, in questa sede, a una breve illustrazione.
33. Innanzitutto, va osservato come, nel caso di specie, NA era stata soggetta già nel 2015 a una verifica ispettiva dalla quale era emersa la necessità che la società adottasse interventi correttivi volti a integrare le procedure interne in tema, tra gli altri, di modalità di determina- zione del profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo della clientela non- ché in tema di procedure di adeguata verifica, anche rafforzata, della clientela.
Nel 2019 la società è stata sottoposta a una seconda verifica ispettiva, che ha dato gli stessi esiti. In tale circostanza la ha optato per non sanzionare la società, domandando alla CP_1 stessa di predisporre e attuare un piano di interventi correttivi e monitorando sull'attuazione dello stesso.
Nel maggio 2021, tuttavia, si è resa necessaria una nuova verifica ispettiva, in esito alla quale sono emerse le stesse carenze già precedentemente riscontrate sia nel 2015 che nel 2019 (de- terminazione del profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo della cliente- la;
procedure di adeguata verifica rafforzata da adottare nei confronti dei clienti classificati ad elevato rischio) e altre, invece, caratterizzate da parziale o totale novità (identificazione e verifica dei titolari effettivi;
sistema dei controlli interni in tema di antiriciclaggio;
conserva- zione e registrazione dei dati e delle informazioni della clientela).
Quanto alle carenze nella determinazione del profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo della clientela, sui 28 clienti presi a campione nell'indagine eseguita da Con- sob è emerso che in 17 casi la società aveva determinato i fattori di rischio e il livello di ri- schio complessivo solo dopo il perfezionamento dei contratti professionali;
in 6 dei 17 casi, peraltro, la mancata tempestiva profilatura dei clienti aveva condotto ad attribuire solo con notevole ritardo un profilo di rischio “alto” ai clienti, con conseguente tardiva definizione e attivazione di misure di adeguata verifica rafforzata.
Quanto alle carenze nell'identificazione e verifica dei titolari effettivi dei clienti, risultavano carenze in relazione a 12 casi su 28 clienti presi a campione.
Quanto agli obblighi di adeguata verifica rafforzata, il Regolamento interno approvato da
NA S.p.A. a dicembre 2019 presentava le seguenti lacune:
- non richiedeva espressamente lo svolgimento di controlli contabili più approfonditi, estesi e/o frequenti nel corso dello svolgimento della prestazione professionale;
- non prevedeva l'obbligo dei partner di definire e formalizzare ex ante le specifiche misure di adeguata verifica rafforzata da assumere nei confronti dei singoli clienti classificati a ri- schio elevato;
- non disciplinava le modalità volte ad assicurare il necessario coinvolgimento e contributo del Responsabile Antiriciclaggio nella pianificazione delle misure rafforzate;
- non richiedeva ai partner di conservare evidenza scritta degli esiti delle misure rafforzate applicate, né specificava le modalità di formalizzazione da adottare a tal fine.
Le predette carenze non venivano superate neanche con l'adozione da parte della società del- le “Linee guida” del 30 novembre 2020, in quanto le stesse:
a) prendevano in considerazione solo l'ipotesi che il cliente operasse in alcuni settori econo- mici (edilizia, sport, sanità, ecc.), nulla disponendo in riferimento ad altri settori ad elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
b) non disciplinavano l'ipotesi di clienti che presentassero fattori di rischio diversi da quello relativo al settore economico (come, ad esempio, l'area geografica, gli assetti partecipativi complessi o poco trasparenti, comportamento non collaborativi del cliente, ecc.);
c) prevedevano genericamente che i presidi di controllo adottati fossero “documentati e con- servati e, se richiesto in sede di controllo interno, (…) poter essere messi a disposizione del- la funzione antiriciclaggio”, di talché le modalità concrete di formalizzazione documentale degli esiti delle verifiche rafforzate svolte hanno continuato a non essere disciplinate e non è stato richiesto in via strutturale che il Responsabile Antiriciclaggio fornisse il proprio contri- buto all'individuazione delle misure da applicare, stante la mancata previsione di un'indicazione volta a far sì che le misure rafforzate pianificate dai partner dovessero essere condivise ex ante con il Responsabile Antiriciclaggio.
La ha poi riscontrato come queste carenze avessero dato luogo anche in concreto CP_1 all'omissione degli adempimenti in materia di adeguata verifica rafforzata.
In particolare, erano emersi 11 casi di non conformità normativa, dei quali otto erano riferiti a clienti rischio alto (per una più completa disamina si rinvia alle pagine 128-129 dell'atto di accertamento).
Quanto agli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni della clientela, per 10 clienti su 28 esaminati in sede ispettiva la società non aveva consegnato agli ispettori di Con- sob evidenza dell'accettazione da parte dei clienti degli incarichi professionali o aveva forni- to un'evidenza priva di riferimenti temporali e per quattro casi accertati la società non aveva consegnato la “scheda Antiriciclaggio” compilata dal cliente e contenente i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo.
Quanto agli obblighi di registrazione dei dati e delle informazioni della clientela, relativa- mente a 24 casi di incarichi era emerso che la registrazione dei dati e delle informazioni era avvenuta oltre il termine di 30 giorni dalla data di accettazione. Inoltre, il registro elettronico antiriciclaggio in uso non conteneva un campo volto a memorizzare la data di accettazione degli incarichi professionali da parte dei clienti (così integrando la violazione dell'art. 33, comma quinto, del Reg. n. 20570/2018). CP_1
Quanto, infine, all'organizzazione e ai controlli interni, la ha accertato carenze nelle CP_1 verifiche della Funzione Antiriciclaggio, la limitata dotazione organica di tale Funzione,
l'assenza di verifiche della Funzione Controllo di Qualità, le carenze dell'attività dell'Organo di controllo e i ritardi della società a far fronte agli obblighi informativi nei con- fronti di CP_1
34. Tenuto conto, dunque, di tutte le condotte poste in essere da NA S.p.A., deve concludersi che la società non abbia dato attuazione agli obblighi previsti dalla disciplina dettata in mate- ria di antiriciclaggio e non, invece, come sostenuto dai sindaci nel proprio ricorso introdutti- vo, che NA abbia dato attuazione agli obblighi in misura proporzionale rispetto a parame- tri quali le proprie dimensioni, la propria natura e i propri rischi (art. 16, terzo comma, D.
Lgs. n. 231/2007).
35. Conclusa l'analisi delle violazioni imputabili alla società NA S.p.A., ossia il soggetto de- stinatario degli obblighi posti in materia di antiriciclaggio, si procede ora all'esame dei moti- vi del ricorso inerenti alla posizione dei sindaci di NA, chiamati a rispondere anch'essi delle carenze nell'organizzazione e nei controlli interni ai sensi dell'art. 62, quinto comma, del D. Lgs. n. 231/2007, il quale prevede che: “Nei confronti dei revisori legali e delle socie- tà di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sotto- posti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle ((in materia di organiz- zazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16)), delle relative disposi- zioni attuative adottate dalla si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da CP_1 euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione si applica ai soggetti titolari di fun- zioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni.
Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravità della violazione accertata, la ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dal- CP_1 lo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.”
36. In primo luogo, i sindaci lamentano che avesse richiesto la documentazione utile al CP_1 fine di stabilire se la società avesse o meno adempiuto gli obblighi posti in materia di antiri- ciclaggio non agli stessi sindaci bensì alla società.
A tale riguardo, i sindaci operano riferimento all'art. 2421 c.c. ma la norma afferma un ob- bligo in carico alla società di tenere i libri e le altre scritture, non afferma un obbligo in tal senso a carico dei sindaci, i quali devono unicamente curarne la tenuta (in particolare, del li- bro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale).
Inoltre, poiché il soggetto destinatario degli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio era la società NA S.p.a., era unicamente la società il soggetto con il quale doveva in- CP_1 terfacciarsi nell'ambito della propria attività investigativa.
Risulta, comunque, dall'atto di accertamento di e dall'allegato n. 18 alla relazione CP_1 tecnica che ha interloquito direttamente anche con il Presidente del Consiglio sinda- CP_1 cale, Dott. Pt_1
37. Per quanto concerne la mancata acquisizione del Parere AML del 2020, si legge a pagina 134 dell'atto di accertamento: “Si rileva che la produzione in sede di replica alla Relazione tec- nica della versione allibrata e firmata del Libro Verbali 2020 consente di ritenere superati i rilievi in precedenza formulati in merito alla idoneità della documentazione versata in atti - priva di numerazione progressiva e non bollata né vidimata - a comprovare che il Parere
AML 2020 era stato rilasciato dal Collegio a dicembre 2020. Si evidenzia, tuttavia, che quand'anche il Parere de quo fosse stato consegnato in sede ispettiva, la circostanza non avrebbe comunque influito sull'oggetto della contestazione, posto che l'addebito elevato dal- Con la e qui ritenuto accertato concerne il ritardo nella trasmissione del documento di auto- valutazione.”
I sindaci, nel proprio ricorso introduttivo, affermano che non avrebbe tenuto in con- CP_1 siderazione la circostanza che il parere AML fosse risultato presente ai fini della quantifica- zione della sanzione. Tuttavia, della circostanza non si è tenuto conto ai fini della quantifica- zione della sanzione perché, come risulta incontrovertibilmente dalla lettura dell'atto di ac- certamento di ciò che è stato contestato ai sindaci (e che è risultato accertato) è di CP_1 non avere monitorato la corrispondenza in materia di antiriciclaggio intercorsa in entrata e in uscita tra la società NA e l'Autorità di vigilanza e di non avere, pertanto, vigilato sulla circostanza che la trasmissione dei documenti di autovalutazione avvenisse senza ritardi.
Si aggiunge, altresì, relativamente al parere AML 2020 che esso presenta lacune anche dal punto di vista contenutistico. A pagina 133 dell'atto di accertamento, viene messo in risalto da come il collegio sindacale non abbia rilevato nel Parere del 2020 “l'insufficiente CP_1 dotazione organica della Funzione Antiriciclaggio e le carenze delle attività svolte da detta
Funzione e dalla Funzione Controllo di Qualità”.
38. Quanto al verbale del 14 luglio 2021, a pagina 134 dell'atto di accertamento dà atto CP_1 della circostanza che esso non fosse stato consegnato agli ispettori e che fosse stato prodotto nel corso del procedimento in allegato alle difese dei sindaci.
Anche con riferimento a tale verbale vale quanto specificato relativamente al parere AML del 2020 e si rileva, inoltre, come questo dimostri che solo dopo l'avvio dell'ispezione il col- legio sindacale aveva effettuato una verifica antiriciclaggio su un campione di clienti, segna- lando che fosse in corso di implementazione il nuovo software per il controllo di gestione
Risulta, peraltro, che, nel periodo oggetto di indagine, il collegio sindacale aves- CP_15 se svolto solo una verifica a campione (come risulta dal verbale datato 22 luglio 2020) che ricalcava il controllo di completezza documentale effettuato dalla Funzione Antiriciclaggio ma che lo stesso non avesse mai svolto (né avesse richiesto alla Funzione Antiriciclaggio di svolgere) “controlli sull'idoneità delle procedure interne della società alla tempestiva e cor- retta profilatura del rischio e all'adeguata verifica della clientela, nonché all'individuazione di eventuali operazioni sospette” (cfr. pag. 134 dell'atto di accertamento).
39. Quanto alle argomentazioni sviluppate dalle pagg. 37 e ss. del ricorso (e qui riassunte al pa- ragrafo 16) si evidenzia quanto segue.
In merito al contenuto del parere AML 2020, si osserva come le frasi riportate dai ricorrenti e presenti nel parere non siano idonee a superare i rilievi formulati da In particolare, CP_1 nel parere venivano messe in luce l'impossibilità di storicizzare l'attività di profilazione dei clienti, la mancata definizione di Linee guida per l'applicazione di misure rafforzate in sede di svolgimento dell'attività di revisione o di altra natura e, infine, la mancanza di un sistema di gestione integrato per la gestione in tempi più rapidi della fase di acquisizione degli inca- richi, della raccolta documentale e della conseguente registrazione delle anagrafiche (cfr. doc. 15).
Come evidenziato da nel proprio atto di accertamento, tuttavia, nel parere i sindaci CP_1 non sottolineavano l'insufficiente dotazione organica della Funzione Antiriciclaggio e le ca- renze delle attività svolte da tale Funzione e dalla Funzione Controllo di Qualità.
In particolare, dalla lettura del Parere emerge come i sindaci avessero evidenziato unicamen- te le difficoltà incontrate dalla Funzione Antiriciclaggio a causa dello scoppio della pande- mia, ma delle stesse si è tenuto conto nella quantificazione delle sanzioni irrogate.
Quanto all'omessa rilevazione dei ritardi della società nell'invio delle comunicazioni dovute alla i sindaci hanno ammesso di non aver provveduto ad esaminare la corrisponden- CP_1 za intrattenuta tra la società e (cfr. relazione ispettiva sub doc. 10) e nel ricorso in- CP_1 troduttivo del presente giudizio affermano che erano soliti avvalersi della Parte_5
per verificare tali aspetti.
[...]
Sul punto, l'art. 62, comma quinto, del Decreto Legislativo n. 237/2001 prevede che le stesse sanzioni previste per i revisori legali e le società di revisione legale per le violazioni delle di- sposizioni contenenti gli obblighi di cui al Titolo II dello stesso Decreto si applichino anche ai soggetti titolari di funzioni di controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato o facilitato o comunque reso possibili le violazioni.
Al riguardo, si sottolinea dunque come la disposizione richiami anche i compiti indiretta- mente correlati all'incarico o alla funzione. In tale ottica, anche in mancanza di una precipua disposizione di legge che indichi, tra gli obblighi ricadenti in capo all'organo di controllo, quello di verificare che la comunicazione tra la Funzione Antiriciclaggio e l'Autorità di vigi- lanza avvenga in temi rapidi e nella corretta forma, non può non ritenersi che questo rientri comunque nelle competenze dell'organo di controllo data la sua correlazione, quanto meno indiretta, con i compiti assegnati all'organo di controllo, il quale ha, ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento Consob n. 20570/2018, il compito di vigilare sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio e antiterrorismo.
Inoltre, nel caso di specie, i sindaci erano al corrente anche della circostanza che NA fos- se già stata in precedenza attenzionata da e che la società dovesse rendere conto a CP_1 dell'attuazione del Piano di intervento programmato al fine di allinearsi agli obblighi CP_1 di legge previsti in materia di antiriciclaggio e, pertanto, avrebbero dovuto vigilare sul cor- retto adempimento degli obblighi informativi incombenti su NA nei confronti dell'Autorità.
40. Con riguardo alla dedotta circostanza che in precedenza, non abbia mai sanzionato i CP_1 membri di un Collegio sindacale in ipotesi analoghe a quella qui in esame, si osserva quanto segue.
In primo luogo, la responsabilità dei sindaci in materia di antiriciclaggio è stata introdotta in epoca relativamente recente con l'attuazione, da parte del legislatore italiano nel 2017, della
IV Direttiva in materia (Direttiva 2015/849/UE) che ha esteso il novero dei soggetti destina- tari degli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio (cfr. articoli 2 e 4 della Direttiva).
L'introduzione relativamente recente del regime di responsabilità in esame conduce a ritene- re che non possa ancora essersi formata una cospicua casistica da poter prendere come rife- rimento per valutare in quali casi l'Autorità di vigilanza consideri responsabili anche i sinda- ci per la violazione della normativa in tema di antiriciclaggio e quando, invece, li consideri ottemperanti agli obblighi.
In ogni caso, si tratta, comunque, di una valutazione da effettuarsi caso per caso.
Nel caso di specie, come si è già illustrato innanzi, risulta come i sindaci abbiano disatteso i seguenti obblighi posti dal Regolamento n. 20570/2018: CP_1
- vigilare sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio e antiterrorismo;
- verificare l'adeguatezza delle procedure interne in materia di adeguata verifica della clien- tela e segnalazione delle operazioni sospette, nonché di documentare le attività di controllo svolte;
- verificare l'osservanza delle disposizioni normative e delle procedure interne in materia di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché
l'adeguatezza e l'efficacia delle attività svolte dalla Funzione antiriciclaggio e la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.
Pertanto, risultano violate le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 1, lett. c), 11, commi
1, lett. f), 3 e 4 e 13 del Regolamento.
41. Infine, quanto alle sanzioni irrogate si ritiene che le stesse non risultino sproporzionate con- siderando anche che si avvicinano al minimo edittale previsto dalla legge a fronte della gra- vità e la durata della violazione.
42. Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, al quale si ri- manda.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione presentata da Parte_1
e e li condanna alla refusione in solido delle spese di lite, liqui- Parte_2 Parte_3 date in € 8.500, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 15.7.2025
Il Consigliere relatore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 394/2023 promossa da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
-tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Ferrari (Pec: e Email_1 dall'Avv. Gian Luca Greco (Pec: ; Email_2 contro
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Giulia Patrignani (Pec: , dall'Avv. Antonia Gial- Email_3 longo (Pec: , dall'Avv. Gianfranco Randisi ( Email_4 [...]
e dall'Avv. Maria Letizia Ermetes Email_5
; Email_6
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia a codesta Ill.ma Corte d'Appello: in via principale, in accoglimento della spiegata oppo- sizione, dichiarare l'annullamento, la nullità ovvero l'illegittimità o come meglio in fatto la revo- ca o la riforma del provvedimento sanzionatorio della oggetto di opposizione per le ra- CP_1 gioni sopra esposte e di cui in atti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ri- durre l'importo delle sanzioni al minimo edittale;
in ogni caso, dato atto del pagamento delle sanzioni da parte dei Ricorrenti, condannare la Con- sob a restituire ai Ricorrenti quanto pagato, in accoglimento di questa opposizione;
con vittoria di spese di lite, compensi e spese generali (15%), oltre IVA e cpa;
Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre, solo occorrendo e senza inversione dell'onere della prova, altri idonei mezzi istruttori.”
Per parte resistente:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie. Col favore delle spese, diritti e onorari di procedura.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con delibera n. 22565 del 18 gennaio 2023 la Commissione Nazionale per le società e la borsa applicava, nei confronti di e già Parte_1 Parte_2 Parte_3 sindaci della società NA società di Revisione S.p.A., le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- per Presidente del Collegio Sindacale, una sanzione amministrativa pe- Parte_1 cuniaria pari a € 11.000,00 ai sensi della prima parte dell'art. 62, comma quinto, del D. Lgs.
n. 231 del 2007;
- per Sindaco effettivo, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € Parte_2
8.000,00 ai sensi della prima parte dell'art. 62, comma quinto, del D. Lgs. n. 231 del 2007;
- per Sindaco effettivo, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € Parte_3
8.000,00 ai sensi della prima parte dell'art. 62, comma quinto, del D. Lgs. n. 231 del 2007.
2. In particolare, le predette sanzioni venivano irrogate da per la ritenuta grave e siste- CP_1 matica violazione, da parte dei sindaci, dell'articolo 16, primo comma, del D. Lgs. n.
231/2007, ai sensi del quale “I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15. In caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di fi- nanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dalle autorità di vigilanza di setto- re nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a)”, nonché delle seguenti disposizioni del Regolamento n. 20570/2018: CP_1
- art. 11, commi 1, lett. f), 3 e 4, ai sensi del quale “1. La funzione antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge e regolamentari in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, la funzione provvede a: f) verificare l'adeguatezza dei sistemi aziendali e delle procedure interne in materia di:
1. analisi e valutazione dei rischi di rici- claggio e di finanziamento del terrorismo;
2. adeguata verifica della clientela;
3. conserva- zione dei documenti e dei dati ai sensi del Titolo II, Capo II, del decreto antiriciclaggio;
4. rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette;
5. adempimento degli ob- blighi di comunicazione di cui al Titolo II, Capo VI, del decreto antiriciclaggio;
6. sistemi interni di segnalazione delle violazioni. 3. Nella valutazione dell'adeguatezza dei sistemi aziendali e delle procedure interne, la funzione effettua controlli in loco, anche su base cam- pionaria, per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità. 4. Le attività svolte dalla funzione sono documentate e i relativi atti, ove richie- sti, sono prontamente forniti alle Autorità di vigilanza di settore e alla UIF”;
- art. 13, ai sensi del quale “1. La funzione di controllo di qualità, nell'ambito dei relativi programmi di monitoraggio, verifica l'osservanza delle disposizioni normative e delle pro- cedure interne in materia di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanzia- mento del terrorismo.
2. In tale ambito, la funzione, tra l'altro, verifica: a) il costante rispet- to dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della prestazione professionale;
b) l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati, informazioni e documenti prescritti dalla normativa primaria e se- condaria;
c) l'effettivo svolgimento da parte del personale delle attività preordinate alla ri- levazione, nell'ambito dell'esecuzione della prestazione professionale, di eventuali elementi di anomalia potenzialmente rilevanti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette;
d) l'adeguatezza e l'efficacia delle attività svolte dalla funzione antiri- ciclaggio e la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.
3. Gli interventi so- no oggetto di pianificazione per consentire che le prestazioni professionali siano sottoposte
a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti con riferimento agli incarichi caratterizzati da maggiore esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanzia- mento del terrorismo.
4. La funzione di controllo di qualità svolge altresì interventi di fol- low-up al fine di assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità ad evitare analoghe situazioni nel futuro.
5. Le verifiche svolte dalla funzione sono documentate e i relativi atti, ove richiesti, sono pronta- mente forniti alle Autorità di vigilanza di settore e alla UIF.
6. La funzione redige inoltre una relazione annuale da sottoporre agli organi sociali, avente ad oggetto compiute infor- mazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti.”;
- art. 8, comma 1, lett. c), ai sensi del quale “1. L'organo con funzioni di controllo: c) vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio e antiterrorismo avvalendosi:
- delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari;
- dei flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile della funzio- ne antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno, in particolare dalla funzione di controllo di qualità.”
3. Nello specifico, l'Autorità vigilante sui mercati finanziari aveva contestato una serie di vio- lazioni in materia di antiriciclaggio, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 14 otto- bre 2021, asseritamente commesse da NA società di Revisione S.p.A., dagli amministra- tori e dai sindaci della stessa.
4. Avverso la suindicata delibera proponevano ricorso, ai sensi dell'art. 195, comma quarto,
TUF il presidente del collegio sindacale e i sindaci e Pt_1 Parte_3 Pt_2
5. In via preliminare, i ricorrenti eccepivano il mancato rispetto, da parte della del ter- CP_1 mine di conclusione del procedimento sanzionatorio, stabilito in duecento giorni e decorrente dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per i destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, ex art. 4, secondo comma, Reg. n. 18750/2013. CP_1
La data di perfezionamento della notificazione era da individuarsi in quella del 1° aprile
2022 e, pertanto, il termine aveva iniziato a decorrere dal 1° maggio 2022. Il procedimento sanzionatorio si era, poi, concluso, con l'adozione del provvedimento sanzionatorio, in data
18.01.2023.
Considerando che il termine si era sospeso per 64 giorni complessivi, il procedimento si era concluso in 199 giorni complessivi, ma unicamente grazie alla condotta tenuta da CP_1 che aveva, appositamente, tardato l'inoltro ai ricorrenti della relazione USA, al solo fine di superare le festività natalizie e arrivare alla prima riunione utile della Commissione, la quale avrebbe così potuto concludere il procedimento nei termini e adottare la delibera.
6. I ricorrenti, pertanto, domandavano alla corte di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla il deposito in giudizio del calendario delle riunioni della Commissione di dicembre CP_1
2022 e gennaio 2023.
7. Nel merito, gli opponenti deducevano quanto segue.
8. In primo luogo, deducevano che, alcune delle violazioni contestate ai sindaci (segnatamente la violazione dell'art. 11, commi 1, 3 e 4 e dell'art. 13 del Regolamento n. CP_1
20570/2018), si riferivano ad obblighi gravanti sulla società sui quali solo gli amministratori potevano direttamente incidere.
Osservavano come, nello specifico, i sindaci non avrebbero potuto aumentare la dotazione organica della Funzione Antiriciclaggio né intervenire sui carichi di lavoro delle risorse ad- dette part-time alle attività di controllo in carico alla Funzione. Del pari, il collegio sindacale non sarebbe potuto intervenire con provvedimenti disciplinari, per esempio, sul responsabile della Funzione Controllo di qualità che ometteva lo svolgimento delle attività a lui assegnate.
A livello normativo, richiamavano le disposizioni di cui all'art. 2407, secondo comma, c.c., art. 3 della L. n. 689/1981 nonché l'art. 145 TUB.
9. I sindaci richiamavano, poi, il principio di proporzionalità quale baluardo dell'interpretazione e applicazione della disciplina dettata in materia di antiriciclaggio.
In particolare, argomentavano come la lettura dell'art. 16 del Decreto Legislativo n.
231/2007 non potesse prescindere da quanto previsto nel terzo comma della norma, che con- figurava, a carico dei soggetti destinatari del testo di legge, un obbligo di adottare “misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni”.
Il principio di proporzionalità è, peraltro, un principio generale del diritto europeo (art. 5, comma quarto, TUE) che prevedeva che l'esercizio di una competenza rispondesse ai requi- siti di: a) utilità e pertinenza rispetto alla realizzazione dell'obiettivo per il quale la compe- tenza era stata attribuita;
b) necessità ed indispensabilità (per cui la competenza doveva esse- re esercitata con il minor pregiudizio possibile rispetto ad altri interessi o obiettivi degni di protezione); c) rapporto di causalità tra azione e obiettivo.
I sindaci, a sostegno delle proprie argomentazioni, operavano riferimenti anche alla normati- va bancaria e finanziaria, asserendo che, al pari di quanto era avvenuto in tali campi, anche nell'ambito dell'antiriciclaggio, con l'emanazione del D. Lgs. n. 231/2007, si era assistito a un sensibile spostamento da una disciplina basata sulla formulazione di regole di carattere specifico a una disciplina in prevalenza basata sull'indicazione di principi di carattere gene- rale.
In applicazione del principio di proporzionalità, la valutazione dell'idoneità o meno dei pre- sidi antiriciclaggio istituiti dalla società doveva avvenire sulla base di un giudizio prognosti- co e non ex post.
In tale giudizio prognostico, non poteva omettersi la considerazione circa il momento storico nel quale era intervenuta l'ispezione da parte della nel periodo oggetto di valutazio- CP_1 ne vi era l'epidemia da Covid-19 che, come affermato dalla stessa assumeva le di- CP_1 mensioni di evento epocale destinato a generare forti ripercussioni economiche e sociali.
Andava, in tale contesto, considerato anche che la società aveva già predisposto e iniziato ad attuare un piano di interventi correttivi, dopo la verifica ispettiva espletata dalla nel CP_1
2019, il cui rallentamento era dovuto proprio all'avvento della pandemia. Quest'ultima, se- condo voci autorevoli, era considerabile alla stregua di causa di forza maggiore e, perciò, idonea ad escludere la responsabilità per le infrazioni amministrative.
10. Nel caso di specie, l'art. 2, secondo comma, del D. Lgs. n. 231/2007 prevedeva che le misure di presidio dal rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo fossero proporzionate te- nendo conto non solo del rischio della clientela ma anche del servizio a essa prestato e la re- visione legale dei conti non poteva considerarsi in sé attività ad alto rischio di riciclaggio.
Altro fattore che andava considerato era quello dato dalle dimensioni della società NA, considerabile di piccole dimensioni.
11. Quanto alle irregolarità imputate da alla società, esse erano, in gran parte, ridimen- CP_1 sionabili, non rivestendo il carattere di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero pluri- me.
Andava evidenziato come NA avesse, sin dal 2015, posto in essere condotte volte a ri- spondere alle richieste legislative e regolamentari in materia di antiriciclaggio.
A seguito delle verifiche ispettive condotte da nel 2015 e nel 2019, la società aveva CP_1 rafforzato la propria funzione antiriciclaggio con tre unità aggiuntive e aveva portato a inte- grale compimento il Piano d'Intervento predisposto a seguito dell'ispezione del 2019.
12. Quanto alla contestazione dei ritardi nella compilazione dei questionari, il numero dei clienti contestati poteva essere ragionevolmente ridotto in quanto gli ispettori avevano trattato più entità dello stesso gruppo societario come differenti clienti, ben potendo, invece, riferirsi alla documentazione acquisita e archiviata dal manager di riferimento per una sola delle entità e da cui si sarebbero potuti evincere i legami partecipativi ai fini antiriciclaggio.
Quanto all'incarico inerente alla società S.E.I. NA aveva operato nel rispetto delle dispo- sizioni della nonché delle Linee Guida Assirevi. CP_1
Infine, quanto alle riscontrate carenze nella registrazione e nella conservazione dei dati, Con- sob aveva contestato, in particolare, ad NA l'assenza di evidenza di accettazione dell'incarico da parte dei clienti entro un determinato lasso di tempo non meglio definito. Sul punto, secondo i ricorrenti, non vi era previsione normativa che imponesse che l'accettazione dovesse avvenire entro un determinato lasso di tempo. Pertanto, la società aveva acquisito la documentazione necessaria prima dell'accettazione dell'incarico.
13. Data, dunque, l'assenza di violazioni gravi, sistematiche o plurime imputabili alla società, che, al più, aveva commesso irregolarità lievi, venivano meno anche i presupposti necessari perché ai sindaci potesse essere ascritta la violazione dell'art. 16, primo comma, D.lgs. n.
231/2007, nonché degli articoli 5, comma 2, lettera f), 7, comma 1, lettere b) e d), 10, comma
2, 11, comma 1, lettera f), 3 e 4, e 13 del Regolamento n. 20570/2018, sanzionati CP_1 dall'articolo 62, comma 5, del D.lgs. n. 231/2007.
14. In concreto, poi, i sindaci non avevano “agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni”, disattendendo “in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente cor- relati alla funzione o all'incarico”, come prevedeva l'art. 62, comma quinto, D. Lgs. n.
231/2007 affinché potesse applicarsi ai sindaci la sanzione prevista dalla norma.
Nel periodo oggetto di ispezione, i sindaci erano stati sensibilmente ostacolati nelle attività di controllo a causa dello scoppio della pandemia, sia per le attività direttamente eseguite, sia per quelle effettuate avvalendosi delle funzioni di controllo interno;
nonostante le evidenti difficoltà, comunque, i sindaci avevano posto in essere attività di controllo su processi, pro- cedure e strutture adeguate rispetto alle circostanze di fatto e alle dimensioni, complessità e attività svolta da NA.
15. La aveva, poi, condotto i lavori ispettivi in maniera irregolare perché non si era di- CP_1 rettamente relazionata con i sindaci ma aveva richiesto la documentazione che, ai sensi dell'art. 2421 c.c., deve essere tenuta dai sindaci, alla società. L'assenza di flussi informativi diretti tra gli ispettori e i sindaci aveva provocato la mancata acquisizione, agli atti dell'ispezione, di documenti particolarmente rilevanti per la valutazione della condotta dei sindaci. In particolare, il parere AML del 2020 non era stato fornito dall'incaricato della so- cietà probabilmente per disattenzione, provocando un disguido che si sarebbe evitato qualora la richiesta del parere fosse pervenuta direttamente ai sindaci.
La questione dell'esistenza o meno del Parere AML del 2020 costituiva il principale addebi- to contestato ai sindaci;
la pur dando atto nella Relazione USA, che era stata prodot- CP_1 ta documentazione idonea a dimostrare l'esistenza del parere, non ne aveva, in realtà, tenuto conto ai fini della quantificazione della sanzione.
Il parere AML 2020 dimostrava che il Collegio Sindacale aveva correttamente adempiuto al proprio obbligo di vigilare sulla completezza, funzionalità e adeguatezza del sistema dei con- trolli antiriciclaggio.
16. Le altre contestazioni (esclusa quella relativa al parere AML 2020) mosse ai sindaci, da parte di erano: CP_1
1) omesso svolgimento di verifiche sull'idoneità delle procedure interne in materia di antiri- ciclaggio;
2) omesso svolgimento di verifiche sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei con- trolli interni antiriciclaggio e antiterrorismo della società;
3) omessa rilevazione del ritardo della società nella predisposizione e trasmissione a CP_1 del documento di autovalutazione relativo all'anno 2020;
4) omessa rilevazione dei ritardi della società nell'invio delle comunicazioni dovute all'Autorità di vigilanza.
Quanto al punto 1), il parere AML evidenziava una concreta attività di verifica sull'idoneità delle procedure interne in materia AML, poiché rilevava gli aspetti ancora da implementare indirizzando la società in modo da migliorare le proprie procedure aziendali funzionali all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione e registrazione di da- ti, documenti e informazioni. Non presentava alcuna rilevanza sostanziale e giuridica quanto affermato nel documento di autovalutazione relativo all'anno 2020 (“la funzione antirici- claggio e il Collegio Sindacale devono aumentare i controlli anche sullo svolgimento delle procedure di controllo costante e sull'effettiva applicazione delle procedure rafforzate”), in quanto mera clausola di stile.
Quanto al punto 2), nel parere AML 2020 si affermava che “a causa della situazione di emergenza legata al COVID-19, la funzione antiriciclaggio ha incontrato diverse difficoltà sia nell'implementazione delle nuove procedure sia nello svolgimento delle attività di moni- toraggio, legate soprattutto a motivi di tipo organizzativo”. Dunque, il collegio sindacale aveva rilevato le difficoltà della funzione antiriciclaggio, evidenziando la necessità di inter- venire sulle questioni organizzative in risposta agli imprevisti e imprevedibili effetti della crisi pandemica.
Quanto ai punti 3) e 4), i sindaci osservavano che non era loro attribuito alcun compito speci- fico di controllo con riferimento al documento di analisi e valutazione dei rischi di riciclag- gio e finanziamento del terrorismo e che il ritardo nell'invio dell'Autovalutazione AML
2020 era stato completamente imputabile agli effetti negativi sull'organico legati all'epidemia. Con riferimento alla contestazione del mancato riscontro, da parte dei sindaci, dei ritardi nell'invio dell'Autovalutazione e delle informazioni richieste dalla i ri- CP_1 correnti affermavano che erano soliti avvalersi della funzione antiriciclaggio per verificare tali aspetti.
17. Alla luce, dunque, di tutte le argomentazioni sviluppate, i sindaci affermavano che, anche qualora si fosse ritenuta NA responsabile delle violazioni a lei ascritte, era da escludere una corresponsabilità dei sindaci, anche in ragione della circostanza per cui, con riferimento a procedimenti amministrativi per violazioni di norme antiriciclaggio da parte di società di revisione, la non aveva mai applicato sanzioni a membri del Collegio Sindacale. CP_1
18. I ricorrenti deducevano, altresì, la sproporzionalità delle sanzioni loro irrogate rispetto all'entità delle omissioni “accertate”.
19. Si costituiva nel giudizio così instaurato per mezzo di memoria difensiva, conte- CP_1 stando tutto quanto dedotto dai ricorrenti in fatto e in diritto.
20. All'udienza tenutasi in data 24 novembre 2023 le parti discutevano oralmente la causa e all'udienza cartolare del 8 ottobre 2024 depositavano note nelle quali ribadivano le conclu- sioni già rassegnate.
21. In primo luogo, deve esaminarsi la censura relativa al mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento.
Con riferimento al procedimento sanzionatorio della la stessa Commissione ha CP_1 provveduto all'adozione del Regolamento n. 18750/2013 in applicazione del disposto del terzo comma dell'art. 24 della Legge n. 262/2005 recante disposizioni per la tutela del ri- sparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Con tale Regolamento, l'Autorità ha inteso di- sciplinare le modalità e i termini dell'espletamento del proprio procedimento sanzionatorio.
Relativamente al termine di conclusione del procedimento, l'art. 4, secondo comma, prevede che il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in duecento giorni e decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per i destinatari della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti.
La disposizione disciplina altresì l'ipotesi del procedimento sanzionatorio avviato nei con- fronti di più soggetti, prevedendo, per tale eventualità, che il termine decorra dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento dell'ultima notificazione.
Con riferimento, poi, al momento conclusivo del procedimento, l'art. 8, quinto comma, pre- vede che il procedimento si conclude con l'adozione, da parte di del provvedimento CP_1 sanzionatorio.
Il Regolamento disciplina, altresì, le ipotesi in cui il termine di conclusione del procedimento rimane sospeso.
In particolare, l'articolo 6, terzo comma, prevede che il termine si sospenda per un periodo pari a trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione della nota con la quale l'
[...]
trasmette la relazione tecnica ai destinatari della lettera di contesta- Controparte_2 zione degli addebiti.
Altra ipotesi di sospensione del termine del procedimento è disciplinata all'art. 8, terzo comma, il quale prevede che il termine sia sospeso dalla data di protocollazione della rela- zione dell' fino alla scadenza del termine per la presenta- Controparte_2 zione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la rela- zione dell' Controparte_2
Nel caso di specie, la data di perfezionamento dell'ultima notificazione è da individuarsi nel
1° aprile 2022 e, pertanto, il termine ha iniziato a decorrere dal 1° maggio 2022.
Il procedimento si è, poi, concluso in data 18 gennaio 2023, il giorno dell'adozione della de- libera n. 22565 qui oggetto di impugnazione.
Nell'arco di tempo intercorso tra il 1° maggio 2022 e il 18 gennaio 2023 si sono verificate due ipotesi di sospensione.
La prima ipotesi è quella disciplinata all'art. 6, terzo comma, del Regolamento: il termine si
è sospeso per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione della nota con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha trasmesso la relazione tecnica ai destinata- ri della lettera di contestazione degli addebiti. In particolare, la protocollazione della nota è avvenuta in data 6 settembre 2022 e, pertanto, il termine è rimasto sospeso sino al 6 ottobre
2022.
Il termine si è, poi, sospeso nuovamente ai sensi dell'art. 8, terzo comma, dalla data di proto- collazione della relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative fino alla scadenza del termi- ne per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione. Nel caso di specie, la protocollazione è avvenuta in data 11 novembre e, dato che la nota è stata trasmessa ai destinatari il 15 novembre e sono stati loro concessi 30 giorni per presentare le repliche, il termine è rimasto sospeso sino al 15 dicembre.
Pertanto, tenuto conto di entrambi i periodi di sospensione, il termine di conclusione del pro- cedimento è stato rispettato: considerando il periodo intercorso tra il 1° maggio 2022 e il 18 gennaio 2023, si ha un totale di 293 giorni, dai quali vanno detratti i 64 giorni di sospensione del procedimento, giungendo al risultato di 199 giorni complessivi di durata del procedimen- to.
La circostanza addotta dai ricorrenti circa la tardiva trasmissione della relazione USA ai tra- sgressori è irrilevante alla luce della mancanza di una previsione normativa che contempli l'obbligo, a carico di di trasmettere la relazione lo stesso giorno della data di proto- CP_1 collazione della stessa.
La norma, infatti, si premura di precisare che il termine rimane sospeso dalla data di proto- collazione fino alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni, così dando irrilevanza al momento in cui la invia la relazione che, appunto, per diverse CP_1 ragioni, può non coincidere con la data di protocollazione della relazione.
Nel caso di specie, si osserva, peraltro, che la protocollazione è avvenuta in data 11 novem- bre 2022 e l'invio della relazione appena quattro giorni dopo, tra cui rientravano anche due giorni non lavorativi.
Lo stesso articolo 8, primo comma, del Regolamento n. 18750/2013 prevede che la relazione finale sia trasmessa ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti “con
l'omissione delle parti sottratte all'esercizio del diritto di accesso”: ciò indica che dalla data di protocollazione alla data della trasmissione della relazione ben possa intercorrere un lasso di tempo congruo all'indicata operazione di oscurazione delle parti sottratte all'esercizio del diritto di accesso.
Pertanto, la censura va rigettata.
Si rigetta altresì la richiesta formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in quanto il documento di cui si chiede ordinarsi l'esibizione risulta irrilevante ai fini della decisione.
22. Venendo all'esame del merito delle questioni, si evidenzia come, al fine di valutare gli even- tuali profili di responsabilità dei sindaci di NA società di Revisione S.p.A., risulti pro- dromico l'esame delle condotte tenute dalla società e, in particolare, se esse siano state effet- tivamente violative degli obblighi dettati in materia di antiriciclaggio, in quanto i sindaci vengono chiamati a rispondere delle violazioni ai sensi dell'art. 62, quinto comma, D. Lgs. n.
231/2007 che prevedeva, nel testo vigente all'epoca dei fatti, che “nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubbli- co o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o siste- matiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in ma- teria di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalla si applica la sanzione amministrativa CP_1 pecuniaria da euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incari- co, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni. Nei confronti dei me- desimi soggetti, tenuto conto della gravità della violazione accertata, la ha il potere CP_1 di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni”. Alla luce della richiamata disposizione, si evince come la responsabilità dei sindaci sia strettamente dipendente dall'accertamento di una responsabilità in capo alla società, in quanto può imputarsi ai sindaci di aver agevolato, facilitato o reso possibili le violazioni solo qualora tali violazioni siano effettivamente ri- scontrate. 23. Per quanto specificatamente attiene le violazioni ascritte alla società, in primo luogo, deve intendersi qui richiamata la sentenza n. 2035/2024 pubblicata in data 31.10.2024 resa da que- sta stessa Sezione che ha definito il giudizio di impugnazione avverso la medesima delibera qui in oggetto elevato dalla società e dai suoi ammini- Parte_4 stratori.
Per dovere di completezza nell'esame delle questioni, nonché in considerazione della circo- stanza che non è noto al collegio se la sentenza richiamata sia passata in giudicato, si proce- de, comunque, a una breve disamina dei profili di responsabilità ascrivibili alla società, con riferimento, in particolare, alle argomentazioni sviluppate nel ricorso introduttivo del presen- te giudizio inerenti a tali profili.
24. I sindaci, nel proprio ricorso, affermano, innanzitutto, che, quanto alla contestazione dei ri- tardi nella compilazione dei questionari, il numero dei clienti contestati poteva essere ragio- nevolmente ridotto in quanto gli ispettori avevano trattato più entità dello stesso gruppo so- cietario come differenti clienti. In particolare, i sindaci fanno riferimento ai clienti
[...]
24 e aventi tutte, tra i titolari ef- Controparte_3 CP_4 CP_5 fettivi, e CP_6 CP_7
Sul punto, si osserva quanto segue.
Gli stessi ricorrenti citano, nel loro atto introduttivo, le Linee Guida predisposte dall'associazione di categoria (Associazione Le- CP_8 Controparte_9
CP_
) allo scopo di dare indicazioni pratiche ai professionisti revisori legali in seguito, in par- ticolare, alle modifiche apportate dapprima dal D. Lgs. n. 90/2017 e poi dal D. Lgs. n.
125/2019 al D. Lgs. n. 231/2007 disciplinante la materia qui di interesse.
Le Linee Guida rappresentano il punto di riferimento per i revisori nell'attuazione degli ob- blighi imposti prima dalle direttive unionali e poi dalla normativa interna, parimenti a quanto avvenuto, a titolo di esempio, in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (il quale ha predisposto le Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2007).
Tanto premesso, le Linee Guida Assirevi, nel disciplinare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevedono che venga individuata come cliente la sola società capogruppo di un gruppo societario quando l'incarico sia conferito dalla sola capogruppo mentre, se gli in- carichi vengono conferiti separatamente dalle singole società del gruppo, sono identificati come clienti tutte le società del gruppo conferenti separati incarichi professionali.
Pertanto, non può trovare accoglimento la tesi sostenuta dagli odierni ricorrenti secondo la quale le tre società clienti potevano essere conteggiate come un unico cliente ai fini degli adempimenti di profilatura del rischio. Ogni società rappresenta, infatti, un soggetto di diritto autonomo, tanto che l'incarico è stato conferito da ognuna di loro, per cui la loro considera- zione unitaria non trova alcun appiglio normativo.
Relativamente, poi, alla società S.E.I., la nell'atto di accertamento, dava atto della CP_1 circostanza che l'addebito elevato nei confronti di NA e degli amministratori era da rite- nersi superato con riferimento al mancato assolvimento degli obblighi di identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo, ma non con riferimento alla presentazione della scheda antiriciclaggio relativa al cliente. Dunque, se, in sede di replica alla relazione tecnica sono stati prodotti la visura camerale e i documenti d'identità del cliente, non è stata, tutta- via, prodotta la scheda antiriciclaggio che avrebbe dovuto essere compilata dal cliente con i dati e le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.
I ricorrenti, sul punto, affermano che, per l'indicata società, si trattava di un incarico peculia- re che attribuiva ad NA un ruolo di mero esecutore di verifiche e controlli.
I ricorrenti, dunque, non contestano né che la società avesse effettivamente ricevuto un inca- rico né che la stessa non avesse predisposto la scheda, ma attribuiscono quest'ultima circo- stanza alla presenza di un'esenzione, prevista sia dal Regolamento n. 20570/2018 sia dalle
Linee Guida Assirevi, prevista per gli incarichi professionali conferiti nell'ambito di proce- dure giudiziarie.
Nel caso di specie, il cliente S.E.I. era amministrato, nel periodo esaminato da da CP_1 soggetti coinvolti in un procedimento penale per bancarotta fraudolenta per distrazione. Era, dunque, lecito sospettare che la società S.E.I. ben potesse essere veicolo per riciclare i pro- venti derivanti dal reato di bancarotta.
A riguardo, l'art. 23 del Regolamento n. 20570/2018 prevede che i revisori provvedono a adempiere agli obblighi di adeguata verifica quando vi è sospetto di riciclaggio o di finan- ziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga o esenzione;
del pari, il De- creto Legislativo n. 231/2007 prevede all'art. 17 comma 2 lett. a) che i soggetti obbligati de- vono procedere, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga o esenzione. Le stesse Linee Guida prevedono, tra i fattori di rischio da considerare al fine di identificare il livello di rischio inerente, il numero di clienti coinvolti in procedimenti penali per riciclaggio, terrorismo o altri reati presupposto e fattispecie connesse ai reati di ri- ciclaggio o con finalità di terrorismo.
Pertanto, deve ritenersi che anche relativamente al cliente S.E.I. la società avrebbe dovuto provvedere all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 22 del Re- golamento n. 20570/2018.
25. Quanto alla contestazione relativa all'assenza di evidenza dell'accettazione dell'incarico da parte dei clienti, che viene censurata dai ricorrenti adducendo come non vi sia previsione normativa che impone che l'accettazione debba avvenire entro un determinato lasso di tem- po, si osserva quanto segue.
L'art. 33 del Regolamento n. 20570/2018 prevede, al terzo comma, che “al fine di assicurare immediatezza e facilità di consultazione e utilizzo dei dati e delle informazioni dei clienti, i revisori si avvalgono di archivi informatici in cui provvedono a registrare la data di instau- razione del rapporto (data dell'accettazione dell'incarico professionale) e di cessazione del- lo stesso. (Omissis…) Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data di accettazione o cessazione dell'incarico.”
Dalla lettura della norma, si evince come sia fondamentale la conoscenza della data di accet- tazione dell'incarico, in quanto permette di verificare se la registrazione è avvenuta nel ri- spetto del termine di trenta giorni dall'accettazione.
Inoltre, l'art. 31 del D. Lgs. n. 231/2007 impone di conservare la documentazione che per- metta di ricostruire univocamente la data del conferimento dell'incarico.
Nel caso di specie, risulta dall'atto di accertamento di (cfr. pag. 130) che per 10 CP_1 clienti su 28 esaminati la società non ha consegnato agli ispettori evidenza dell'accettazione da parte dei clienti degli incarichi professionali o ha fornito un'evidenza priva di riferimenti temporali.
Pertanto, la censura va rigettata.
26. I ricorrenti, poi, a pagina 26 del ricorso, deducono che abbia omesso di esaminare i CP_1 fogli di lavoro allegati ai questionari.
In primo luogo, si evidenzia che i ricorrenti non specificano il contenuto di questi “fogli di lavoro” e cosa, in concreto, sarebbero stati idonei a dimostrare.
In secondo luogo, dall'esame dell'atto di accertamento emerge come abbia condotto CP_1
l'esame anche sugli allegati dei questionari di profilatura. A pag. 60, con riferimento al clien- te scrive: “L'allegato al questionario di profilatura non contiene Controparte_11 CP_1 la ricostruzione di tutta la catena societaria del cliente, atta a documentare l'assenza di un titolare effettivo e la conseguente possibilità di indicare, in applicazione del criterio residua- le di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 231/2007, il rappresentante legale CP_12
quale titolare effettivo del cliente”.
[...]
Pertanto, anche questa censura va rigettata. 27. Si passa ora all'esame delle argomentazioni sviluppate con riferimento al principio di pro- porzionalità e alle difficoltà riscontrate, durante l'epidemia, nell'attuazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio.
28. Con riferimento al principio di proporzionalità, l'art. 2, secondo comma, del D. Lgs. n.
231/2007 prevede che le misure previste dal legislatore volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario da un utilizzo improprio dello stesso a scopo di riciclaggio e finan- ziamento del terrorismo siano proporzionate “al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la lo- ro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessi- tà proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal pre- sente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale”.
Il principio di proporzionalità trova riconoscimento anche all'interno delle Linee guida detta- te da Banca d'Italia per gli operatori del settore bancario, datate 26 marzo 2019, laddove si prevede che i destinatari delle dettate disposizioni applichino le stesse secondo il principio di proporzionalità, “in coerenza con la natura, la dimensione, la complessità dell'attività svol- ta, la tipologia e la gamma dei servizi prestati”.
Più in generale, il principio di proporzionalità ha una derivazione euro unitaria, in quanto previsto tra i principi fondamentali del TUE, all'art. 5, e la disciplina in materia di antirici- claggio, nata anch'essa in seno all'ordinamento europeo, è informata a tale principio.
Dalla lettura dell'art. 5 citato si evince che il principio di proporzionalità consiste in un'azione limitata a quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo.
In merito all'accezione di tale principio all'interno della disciplina dell'antiriciclaggio e, se- gnatamente, con riferimento alle società di revisione, le Linee Guida Assirevi forniscono un importante contributo.
In particolare, le Linee Guida affermano che l'art. 2, secondo comma, del Decreto antirici- claggio prevede, al contempo, il principio dell'approccio basato sul rischio e il principio di proporzionalità.
Quanto al principio dell'approccio basato sul rischio, le Linee Guida precisano che le re- sponsabilità delle società di revisione ai fini antiriciclaggio consistono nel valorizzare, se- condo un approccio basato sul rischio, gli elementi acquisiti in sede di accettazione del clien- te/incarico e nell'ambito dell'attività professionale svolta. Le Linee Guida specificano che, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, del Regolamento Consob n. 20570/2018, l'approccio basato sul rischio non può comunque condurre a non adempiere gli obblighi che le vigenti norme di legge o regolamentari stabiliscono a carico delle società di revisione.
Quanto al principio di proporzionalità, le Linee Guida illustrano come il principio trovi at- tuazione nella disposizione di cui all'art. 19, secondo comma, del Regolamento, ai sensi del quale “i Revisori applicano le misure di adeguata verifica della clientela in modo coerente rispetto alle metodologie ed ai processi propri dell'attività professionale svolta, tenendo conto delle norme di legge e regolamentari relative alla revisione legale, nonché dei principi di revisione applicabili”, e come l'art. 5 del Regolamento precisi che i presidi specifici di cui le società di revisione devono dotarsi per limitare e gestire i rischi di riciclaggio e finanzia- mento del terrorismo debbano essere adeguati “alla forma giuridica, alle dimensioni e all'articolazione organizzativa”.
Le Linee Guida proseguono, poi, affermando come non sia individuabile “nessuna mitiga- zione nell'applicabilità alle società di revisione degli obblighi normativi, che pertanto risul- tano del tutto analoghi a quelli previsti per gli altri soggetti obbligati. In particolare, andrà tenuto in considerazione che le società di revisione, sia nell'ambito della loro attività tipica
(consistente nella revisione contabile) che delle altre attività professionali svolte per conto della clientela (ad es. servizi di consulenza, corporate finance, due diligence ecc.), possono agire come 'whistleblower' di eventuali operazioni di riciclaggio già poste in essere o in corso di definizione o di svolgimento, contribuendo all'efficacia dell'apparato di prevenzio- ne e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo oggetto della vigente nor- mativa di settore.
Al riguardo, occorre sottolineare che per quanto le società di revisione non svolgano un ruolo attivo nell'intermediazione e movimentazione di flussi di danaro della propria cliente- la, nell'esecuzione dei propri servizi, e in particolare nell'attività di revisione contabile, di- spongono di informazioni analitiche su documentazione contabile e non contabile (contratti, cessioni/acquisizioni, escrow agreement ecc.) che devono essere oggetto di considerazione e analisi anche sotto il profilo del contrasto del riciclaggio e del terrorismo, a fini di collabo- razione attiva.”
Così illustrato il quadro normativo e regolatorio di riferimento sul principio di proporzionali- tà, va preliminarmente osservato, come, sul punto, le deduzioni presentate dai sindaci nel proprio ricorso introduttivo siano affette da genericità.
I sindaci si limitano, infatti, ad invocare il principio di proporzionalità per la valutazione del- le condotte poste in essere da NA senza indicare, in concreto, quali procedure sono state dalla società snellite (e non eliminate) nell'ottica della proporzionalità.
In ogni caso, si procede, dapprima, all'esame delle ragioni che vengono invocate al fine di giustificare un'applicazione “proporzionata” delle misure previste dalla normativa antirici- claggio, per, poi, procedere alla valutazione delle condotte poste in essere da NA al fine di comprendere se, alla luce dell'invocato principio di proporzionalità, esse siano in linea con gli obblighi previsti dalla legge.
29. In primo luogo, viene operato un indebito riferimento alla crisi pandemica per giustificare gli asseriti rallentamenti nell'adozione delle misure già previste nel “Piano di interventi”, addu- cendo come, nel valutare l'idoneità o meno dei presidi antiriciclaggio predisposti dalla socie- tà, alla luce del principio di proporzionalità, debba, ineluttabilmente, tenersi conto del perio- do storico segnato dalla pandemia. Sul punto, deve osservarsi come questo non possa rientra- re nel concetto di proporzionalità, dato che, al contrario di quanto sostenuto dai sindaci, il pe- riodo storico della pandemia, anziché consentire alle società destinatarie degli obblighi pre- visti in materia di antiriciclaggio di poter allentare i presidi, costringeva le stesse ad aumen- tare i controlli, in virtù di una maggiore esposizione del sistema economico e produttivo a fenomeni diffusi di criminalità finanziaria.
La stessa aveva, in tal senso, mandato alle società di revisione, in data 4 maggio CP_1
2020, una comunicazione nella quale raccomandava alle società di “profondere il massimo impegno nell'assolvimento degli obblighi di prevenzione dei rischi di riciclaggio” e, in par- ticolare, di intensificare il monitoraggio dell'operatività dei clienti, rivalutare il livello di ri- schio di riciclaggio attribuito in fase di acquisizione del cliente e applicare in maniera rigoro- sa misure di adeguata verifica rafforzata.
30. Vengono, poi, invocate le dimensioni della società NA.
A riguardo, si evidenza che l'art. 5, quarto comma, del Regolamento Consob n. 20570/2018 specifica che “l'applicazione del principio di proporzionalità non può esimere dall'istituzione della funzione di riciclaggio. I revisori legali e le società di revisione con clientela a basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo possono, in appli- cazione del principio di proporzionalità, delineare assetti organizzativi e di controllo snelli, ferma restando la necessità di adottare procedure interne complete e adeguate al contesto operativo e di assicurare un'idonea formazione del personale”.
Come evidenzia la riportata norma, il principio di proporzionalità non è tanto riferito alle dimensioni del soggetto tenuto all'istituzione della funzione antiriciclaggio quanto al profilo di rischio dei clienti della società di revisione.
Nel caso qui in esame, si legge, nell'atto di accertamento stilato dall'Autorità, che “dal do- cumento di autovalutazione redatto da NA con riguardo all'anno 2021 è stata rilevata la presenza, su 371 clienti totali, di 219 clienti con uno o più fattori di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (pari al 59% circa). In particolare, risultavano presenti 113 clienti operativi in settori di attività economica o aree geografiche a rischio o con assetti partecipativi complessi, notizie pregiudizievoli o situazioni di precario equilibrio economi- co-finanziario e 38 clienti classificati da NA ad elevato rischio di riciclaggio o finanzia- mento del terrorismo”.
Alla luce, dunque, di una clientela che, nella misura del 59%, presentava uno o più fattori di rischio di riciclaggio (o finanziamento del terrorismo), non può ritenersi che la società
[...] potesse, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, Reg. n. 20570/2018, delineare CP_13 CP_1 assetti organizzativi e di controllo snelli, indipendentemente dalle dimensioni della stessa so- cietà, le quali non possono costituire, di per sé, un elemento valutabile separatamente dagli altri, dato che, anche una società dalle dimensioni modeste, può comunque avere un bacino di clienti caratterizzato da profilo di rischio medio o alto.
31. Ancora, i ricorrenti affermano che “la revisione legale dei conti non poteva considerarsi in sé attività ad alto rischio di riciclaggio”.
A riguardo, è sufficiente richiamare, in questa sede, quanto precisato dalle Linee Guida Assi- revi a pagina 6 e riportato nella presente sentenza al paragrafo 28, al quale si rimanda.
32. In ogni caso, anche a voler analizzare le condotte poste in essere da NA S.p.A. sotto la lente del principio di proporzionalità, si evidenzia che NA non ha meramente snellito le procedure prescritte dalla legge in materia di antiriciclaggio bensì ha omesso di attuarle.
Per una più ampia disamina delle condotte della società si rinvia alla Sentenza n. 2035/2024 come già evidenziato, limitandosi, in questa sede, a una breve illustrazione.
33. Innanzitutto, va osservato come, nel caso di specie, NA era stata soggetta già nel 2015 a una verifica ispettiva dalla quale era emersa la necessità che la società adottasse interventi correttivi volti a integrare le procedure interne in tema, tra gli altri, di modalità di determina- zione del profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo della clientela non- ché in tema di procedure di adeguata verifica, anche rafforzata, della clientela.
Nel 2019 la società è stata sottoposta a una seconda verifica ispettiva, che ha dato gli stessi esiti. In tale circostanza la ha optato per non sanzionare la società, domandando alla CP_1 stessa di predisporre e attuare un piano di interventi correttivi e monitorando sull'attuazione dello stesso.
Nel maggio 2021, tuttavia, si è resa necessaria una nuova verifica ispettiva, in esito alla quale sono emerse le stesse carenze già precedentemente riscontrate sia nel 2015 che nel 2019 (de- terminazione del profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo della cliente- la;
procedure di adeguata verifica rafforzata da adottare nei confronti dei clienti classificati ad elevato rischio) e altre, invece, caratterizzate da parziale o totale novità (identificazione e verifica dei titolari effettivi;
sistema dei controlli interni in tema di antiriciclaggio;
conserva- zione e registrazione dei dati e delle informazioni della clientela).
Quanto alle carenze nella determinazione del profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo della clientela, sui 28 clienti presi a campione nell'indagine eseguita da Con- sob è emerso che in 17 casi la società aveva determinato i fattori di rischio e il livello di ri- schio complessivo solo dopo il perfezionamento dei contratti professionali;
in 6 dei 17 casi, peraltro, la mancata tempestiva profilatura dei clienti aveva condotto ad attribuire solo con notevole ritardo un profilo di rischio “alto” ai clienti, con conseguente tardiva definizione e attivazione di misure di adeguata verifica rafforzata.
Quanto alle carenze nell'identificazione e verifica dei titolari effettivi dei clienti, risultavano carenze in relazione a 12 casi su 28 clienti presi a campione.
Quanto agli obblighi di adeguata verifica rafforzata, il Regolamento interno approvato da
NA S.p.A. a dicembre 2019 presentava le seguenti lacune:
- non richiedeva espressamente lo svolgimento di controlli contabili più approfonditi, estesi e/o frequenti nel corso dello svolgimento della prestazione professionale;
- non prevedeva l'obbligo dei partner di definire e formalizzare ex ante le specifiche misure di adeguata verifica rafforzata da assumere nei confronti dei singoli clienti classificati a ri- schio elevato;
- non disciplinava le modalità volte ad assicurare il necessario coinvolgimento e contributo del Responsabile Antiriciclaggio nella pianificazione delle misure rafforzate;
- non richiedeva ai partner di conservare evidenza scritta degli esiti delle misure rafforzate applicate, né specificava le modalità di formalizzazione da adottare a tal fine.
Le predette carenze non venivano superate neanche con l'adozione da parte della società del- le “Linee guida” del 30 novembre 2020, in quanto le stesse:
a) prendevano in considerazione solo l'ipotesi che il cliente operasse in alcuni settori econo- mici (edilizia, sport, sanità, ecc.), nulla disponendo in riferimento ad altri settori ad elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
b) non disciplinavano l'ipotesi di clienti che presentassero fattori di rischio diversi da quello relativo al settore economico (come, ad esempio, l'area geografica, gli assetti partecipativi complessi o poco trasparenti, comportamento non collaborativi del cliente, ecc.);
c) prevedevano genericamente che i presidi di controllo adottati fossero “documentati e con- servati e, se richiesto in sede di controllo interno, (…) poter essere messi a disposizione del- la funzione antiriciclaggio”, di talché le modalità concrete di formalizzazione documentale degli esiti delle verifiche rafforzate svolte hanno continuato a non essere disciplinate e non è stato richiesto in via strutturale che il Responsabile Antiriciclaggio fornisse il proprio contri- buto all'individuazione delle misure da applicare, stante la mancata previsione di un'indicazione volta a far sì che le misure rafforzate pianificate dai partner dovessero essere condivise ex ante con il Responsabile Antiriciclaggio.
La ha poi riscontrato come queste carenze avessero dato luogo anche in concreto CP_1 all'omissione degli adempimenti in materia di adeguata verifica rafforzata.
In particolare, erano emersi 11 casi di non conformità normativa, dei quali otto erano riferiti a clienti rischio alto (per una più completa disamina si rinvia alle pagine 128-129 dell'atto di accertamento).
Quanto agli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni della clientela, per 10 clienti su 28 esaminati in sede ispettiva la società non aveva consegnato agli ispettori di Con- sob evidenza dell'accettazione da parte dei clienti degli incarichi professionali o aveva forni- to un'evidenza priva di riferimenti temporali e per quattro casi accertati la società non aveva consegnato la “scheda Antiriciclaggio” compilata dal cliente e contenente i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo.
Quanto agli obblighi di registrazione dei dati e delle informazioni della clientela, relativa- mente a 24 casi di incarichi era emerso che la registrazione dei dati e delle informazioni era avvenuta oltre il termine di 30 giorni dalla data di accettazione. Inoltre, il registro elettronico antiriciclaggio in uso non conteneva un campo volto a memorizzare la data di accettazione degli incarichi professionali da parte dei clienti (così integrando la violazione dell'art. 33, comma quinto, del Reg. n. 20570/2018). CP_1
Quanto, infine, all'organizzazione e ai controlli interni, la ha accertato carenze nelle CP_1 verifiche della Funzione Antiriciclaggio, la limitata dotazione organica di tale Funzione,
l'assenza di verifiche della Funzione Controllo di Qualità, le carenze dell'attività dell'Organo di controllo e i ritardi della società a far fronte agli obblighi informativi nei con- fronti di CP_1
34. Tenuto conto, dunque, di tutte le condotte poste in essere da NA S.p.A., deve concludersi che la società non abbia dato attuazione agli obblighi previsti dalla disciplina dettata in mate- ria di antiriciclaggio e non, invece, come sostenuto dai sindaci nel proprio ricorso introdutti- vo, che NA abbia dato attuazione agli obblighi in misura proporzionale rispetto a parame- tri quali le proprie dimensioni, la propria natura e i propri rischi (art. 16, terzo comma, D.
Lgs. n. 231/2007).
35. Conclusa l'analisi delle violazioni imputabili alla società NA S.p.A., ossia il soggetto de- stinatario degli obblighi posti in materia di antiriciclaggio, si procede ora all'esame dei moti- vi del ricorso inerenti alla posizione dei sindaci di NA, chiamati a rispondere anch'essi delle carenze nell'organizzazione e nei controlli interni ai sensi dell'art. 62, quinto comma, del D. Lgs. n. 231/2007, il quale prevede che: “Nei confronti dei revisori legali e delle socie- tà di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sotto- posti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle ((in materia di organiz- zazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16)), delle relative disposi- zioni attuative adottate dalla si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da CP_1 euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione si applica ai soggetti titolari di fun- zioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni.
Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravità della violazione accertata, la ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dal- CP_1 lo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.”
36. In primo luogo, i sindaci lamentano che avesse richiesto la documentazione utile al CP_1 fine di stabilire se la società avesse o meno adempiuto gli obblighi posti in materia di antiri- ciclaggio non agli stessi sindaci bensì alla società.
A tale riguardo, i sindaci operano riferimento all'art. 2421 c.c. ma la norma afferma un ob- bligo in carico alla società di tenere i libri e le altre scritture, non afferma un obbligo in tal senso a carico dei sindaci, i quali devono unicamente curarne la tenuta (in particolare, del li- bro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale).
Inoltre, poiché il soggetto destinatario degli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio era la società NA S.p.a., era unicamente la società il soggetto con il quale doveva in- CP_1 terfacciarsi nell'ambito della propria attività investigativa.
Risulta, comunque, dall'atto di accertamento di e dall'allegato n. 18 alla relazione CP_1 tecnica che ha interloquito direttamente anche con il Presidente del Consiglio sinda- CP_1 cale, Dott. Pt_1
37. Per quanto concerne la mancata acquisizione del Parere AML del 2020, si legge a pagina 134 dell'atto di accertamento: “Si rileva che la produzione in sede di replica alla Relazione tec- nica della versione allibrata e firmata del Libro Verbali 2020 consente di ritenere superati i rilievi in precedenza formulati in merito alla idoneità della documentazione versata in atti - priva di numerazione progressiva e non bollata né vidimata - a comprovare che il Parere
AML 2020 era stato rilasciato dal Collegio a dicembre 2020. Si evidenzia, tuttavia, che quand'anche il Parere de quo fosse stato consegnato in sede ispettiva, la circostanza non avrebbe comunque influito sull'oggetto della contestazione, posto che l'addebito elevato dal- Con la e qui ritenuto accertato concerne il ritardo nella trasmissione del documento di auto- valutazione.”
I sindaci, nel proprio ricorso introduttivo, affermano che non avrebbe tenuto in con- CP_1 siderazione la circostanza che il parere AML fosse risultato presente ai fini della quantifica- zione della sanzione. Tuttavia, della circostanza non si è tenuto conto ai fini della quantifica- zione della sanzione perché, come risulta incontrovertibilmente dalla lettura dell'atto di ac- certamento di ciò che è stato contestato ai sindaci (e che è risultato accertato) è di CP_1 non avere monitorato la corrispondenza in materia di antiriciclaggio intercorsa in entrata e in uscita tra la società NA e l'Autorità di vigilanza e di non avere, pertanto, vigilato sulla circostanza che la trasmissione dei documenti di autovalutazione avvenisse senza ritardi.
Si aggiunge, altresì, relativamente al parere AML 2020 che esso presenta lacune anche dal punto di vista contenutistico. A pagina 133 dell'atto di accertamento, viene messo in risalto da come il collegio sindacale non abbia rilevato nel Parere del 2020 “l'insufficiente CP_1 dotazione organica della Funzione Antiriciclaggio e le carenze delle attività svolte da detta
Funzione e dalla Funzione Controllo di Qualità”.
38. Quanto al verbale del 14 luglio 2021, a pagina 134 dell'atto di accertamento dà atto CP_1 della circostanza che esso non fosse stato consegnato agli ispettori e che fosse stato prodotto nel corso del procedimento in allegato alle difese dei sindaci.
Anche con riferimento a tale verbale vale quanto specificato relativamente al parere AML del 2020 e si rileva, inoltre, come questo dimostri che solo dopo l'avvio dell'ispezione il col- legio sindacale aveva effettuato una verifica antiriciclaggio su un campione di clienti, segna- lando che fosse in corso di implementazione il nuovo software per il controllo di gestione
Risulta, peraltro, che, nel periodo oggetto di indagine, il collegio sindacale aves- CP_15 se svolto solo una verifica a campione (come risulta dal verbale datato 22 luglio 2020) che ricalcava il controllo di completezza documentale effettuato dalla Funzione Antiriciclaggio ma che lo stesso non avesse mai svolto (né avesse richiesto alla Funzione Antiriciclaggio di svolgere) “controlli sull'idoneità delle procedure interne della società alla tempestiva e cor- retta profilatura del rischio e all'adeguata verifica della clientela, nonché all'individuazione di eventuali operazioni sospette” (cfr. pag. 134 dell'atto di accertamento).
39. Quanto alle argomentazioni sviluppate dalle pagg. 37 e ss. del ricorso (e qui riassunte al pa- ragrafo 16) si evidenzia quanto segue.
In merito al contenuto del parere AML 2020, si osserva come le frasi riportate dai ricorrenti e presenti nel parere non siano idonee a superare i rilievi formulati da In particolare, CP_1 nel parere venivano messe in luce l'impossibilità di storicizzare l'attività di profilazione dei clienti, la mancata definizione di Linee guida per l'applicazione di misure rafforzate in sede di svolgimento dell'attività di revisione o di altra natura e, infine, la mancanza di un sistema di gestione integrato per la gestione in tempi più rapidi della fase di acquisizione degli inca- richi, della raccolta documentale e della conseguente registrazione delle anagrafiche (cfr. doc. 15).
Come evidenziato da nel proprio atto di accertamento, tuttavia, nel parere i sindaci CP_1 non sottolineavano l'insufficiente dotazione organica della Funzione Antiriciclaggio e le ca- renze delle attività svolte da tale Funzione e dalla Funzione Controllo di Qualità.
In particolare, dalla lettura del Parere emerge come i sindaci avessero evidenziato unicamen- te le difficoltà incontrate dalla Funzione Antiriciclaggio a causa dello scoppio della pande- mia, ma delle stesse si è tenuto conto nella quantificazione delle sanzioni irrogate.
Quanto all'omessa rilevazione dei ritardi della società nell'invio delle comunicazioni dovute alla i sindaci hanno ammesso di non aver provveduto ad esaminare la corrisponden- CP_1 za intrattenuta tra la società e (cfr. relazione ispettiva sub doc. 10) e nel ricorso in- CP_1 troduttivo del presente giudizio affermano che erano soliti avvalersi della Parte_5
per verificare tali aspetti.
[...]
Sul punto, l'art. 62, comma quinto, del Decreto Legislativo n. 237/2001 prevede che le stesse sanzioni previste per i revisori legali e le società di revisione legale per le violazioni delle di- sposizioni contenenti gli obblighi di cui al Titolo II dello stesso Decreto si applichino anche ai soggetti titolari di funzioni di controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato o facilitato o comunque reso possibili le violazioni.
Al riguardo, si sottolinea dunque come la disposizione richiami anche i compiti indiretta- mente correlati all'incarico o alla funzione. In tale ottica, anche in mancanza di una precipua disposizione di legge che indichi, tra gli obblighi ricadenti in capo all'organo di controllo, quello di verificare che la comunicazione tra la Funzione Antiriciclaggio e l'Autorità di vigi- lanza avvenga in temi rapidi e nella corretta forma, non può non ritenersi che questo rientri comunque nelle competenze dell'organo di controllo data la sua correlazione, quanto meno indiretta, con i compiti assegnati all'organo di controllo, il quale ha, ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento Consob n. 20570/2018, il compito di vigilare sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio e antiterrorismo.
Inoltre, nel caso di specie, i sindaci erano al corrente anche della circostanza che NA fos- se già stata in precedenza attenzionata da e che la società dovesse rendere conto a CP_1 dell'attuazione del Piano di intervento programmato al fine di allinearsi agli obblighi CP_1 di legge previsti in materia di antiriciclaggio e, pertanto, avrebbero dovuto vigilare sul cor- retto adempimento degli obblighi informativi incombenti su NA nei confronti dell'Autorità.
40. Con riguardo alla dedotta circostanza che in precedenza, non abbia mai sanzionato i CP_1 membri di un Collegio sindacale in ipotesi analoghe a quella qui in esame, si osserva quanto segue.
In primo luogo, la responsabilità dei sindaci in materia di antiriciclaggio è stata introdotta in epoca relativamente recente con l'attuazione, da parte del legislatore italiano nel 2017, della
IV Direttiva in materia (Direttiva 2015/849/UE) che ha esteso il novero dei soggetti destina- tari degli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio (cfr. articoli 2 e 4 della Direttiva).
L'introduzione relativamente recente del regime di responsabilità in esame conduce a ritene- re che non possa ancora essersi formata una cospicua casistica da poter prendere come rife- rimento per valutare in quali casi l'Autorità di vigilanza consideri responsabili anche i sinda- ci per la violazione della normativa in tema di antiriciclaggio e quando, invece, li consideri ottemperanti agli obblighi.
In ogni caso, si tratta, comunque, di una valutazione da effettuarsi caso per caso.
Nel caso di specie, come si è già illustrato innanzi, risulta come i sindaci abbiano disatteso i seguenti obblighi posti dal Regolamento n. 20570/2018: CP_1
- vigilare sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio e antiterrorismo;
- verificare l'adeguatezza delle procedure interne in materia di adeguata verifica della clien- tela e segnalazione delle operazioni sospette, nonché di documentare le attività di controllo svolte;
- verificare l'osservanza delle disposizioni normative e delle procedure interne in materia di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché
l'adeguatezza e l'efficacia delle attività svolte dalla Funzione antiriciclaggio e la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.
Pertanto, risultano violate le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 1, lett. c), 11, commi
1, lett. f), 3 e 4 e 13 del Regolamento.
41. Infine, quanto alle sanzioni irrogate si ritiene che le stesse non risultino sproporzionate con- siderando anche che si avvicinano al minimo edittale previsto dalla legge a fronte della gra- vità e la durata della violazione.
42. Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, al quale si ri- manda.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione presentata da Parte_1
e e li condanna alla refusione in solido delle spese di lite, liqui- Parte_2 Parte_3 date in € 8.500, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 15.7.2025
Il Consigliere relatore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina