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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 22/07/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1311/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 12/06/2025, da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cannobio (VB), via Sotto i Chiosi n° 70,
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Cinzia Fabrizi (C.F. ) presso C.F._3 il cui studio in Cannobio (VB), via Giovanola 20 sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“
1. I coniugi vivranno separati con l'impegno al reciproco rispetto.
2. La casa famigliare ubicata in Cannobio Via Sotto i Chiosi n° 70 di proprietà della sig.ra
[...]
, viene alla stessa assegnata. Pt_1
3. I coniugi danno atto di essere allo stato economicamente indipendenti e di non aver reciproche pretese in ordine al proprio mantenimento.
- La SI.ra dichiara di essere impiegata in una pasticceria in Svizzera e guadagna circa Pt_1 3.000 fr. mensili, il SI. lavora presso Conser V.C.O. e guadagna circa 1.300 €. mensili Pt_2
(ved. all. docc.)
-Non vi sono beni in regime di comunione da dividere ed eventuali altri rapporti sono già stati regolati con reciproca soddisfazione.
- Si concedono assenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporto per l'espatrio.
- La SI.ra si accolla tutte le spese legali della procedura. Pt_1
Le parti dichiarano di non volersi riconciliare
Tanto premesso e ritenuto gli istanti congiuntamente
CHIEDONO che la S.V. Ill.ma Voglia designare, ai sensi dell' art. 473 bis 51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinche' il Collegio con sentenza non definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla separazione
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma cod. civ.;
. assegnare la casa coniugale di proprietà della sig.ra alla stessa;
Parte_1
-ordinare al Comune Cannobio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51, 2° comma c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
***
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinchè, fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c.- con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e all' esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinchè il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 04/05/2019 in Cannobio
Atto N. 3 parte i- anno 2019.
- La casa coniugale di proprietà della moglie ubicata in Cannobio, Via Sotto i Chiosi n° 70 rimane alla stessa assegnata
- La SI.ra si accolla tutte le spese della procedura. Pt_1
- Ordinare al Comune di Cannobio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.” Motivi della decisione
Con ricorso in data 12/06/2025, e , chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in data 04/05/2019 in Cannobio (VB).
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, visto l'intervento del PM, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
Si dà atto che, la casa famigliare ubicata in Cannobio Via Sotto i Chiosi n° 70 di proprietà della
, viene alla stessa assegnata, che i coniugi sono allo stato economicamente indipendenti, Pt_1 non hanno reciproche pretese in ordine al proprio mantenimento, che non vi sono beni in regime di comunione da dividere ed eventuali altri rapporti sono già stati regolati con reciproca soddisfazione.
Si dà atto, altrettanto, che i coniugi si concedono assenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporto per l'espatrio e che la si accolla tutte le spese legali della procedura. Pt_1
Ai sensi dell'art 191 c.c dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° co, cpc dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n.
2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art 473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
, uniti in matrimonio in Cannobio (VB) il 4.5.2019, trascritto presso il medesimo Comune
[...] al n. 3 parte parte I- anno 2019
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco
Così deciso in Verbania il 15/07/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 12/06/2025, da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cannobio (VB), via Sotto i Chiosi n° 70,
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Cinzia Fabrizi (C.F. ) presso C.F._3 il cui studio in Cannobio (VB), via Giovanola 20 sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“
1. I coniugi vivranno separati con l'impegno al reciproco rispetto.
2. La casa famigliare ubicata in Cannobio Via Sotto i Chiosi n° 70 di proprietà della sig.ra
[...]
, viene alla stessa assegnata. Pt_1
3. I coniugi danno atto di essere allo stato economicamente indipendenti e di non aver reciproche pretese in ordine al proprio mantenimento.
- La SI.ra dichiara di essere impiegata in una pasticceria in Svizzera e guadagna circa Pt_1 3.000 fr. mensili, il SI. lavora presso Conser V.C.O. e guadagna circa 1.300 €. mensili Pt_2
(ved. all. docc.)
-Non vi sono beni in regime di comunione da dividere ed eventuali altri rapporti sono già stati regolati con reciproca soddisfazione.
- Si concedono assenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporto per l'espatrio.
- La SI.ra si accolla tutte le spese legali della procedura. Pt_1
Le parti dichiarano di non volersi riconciliare
Tanto premesso e ritenuto gli istanti congiuntamente
CHIEDONO che la S.V. Ill.ma Voglia designare, ai sensi dell' art. 473 bis 51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinche' il Collegio con sentenza non definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla separazione
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma cod. civ.;
. assegnare la casa coniugale di proprietà della sig.ra alla stessa;
Parte_1
-ordinare al Comune Cannobio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51, 2° comma c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
***
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinchè, fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c.- con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e all' esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinchè il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 04/05/2019 in Cannobio
Atto N. 3 parte i- anno 2019.
- La casa coniugale di proprietà della moglie ubicata in Cannobio, Via Sotto i Chiosi n° 70 rimane alla stessa assegnata
- La SI.ra si accolla tutte le spese della procedura. Pt_1
- Ordinare al Comune di Cannobio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.” Motivi della decisione
Con ricorso in data 12/06/2025, e , chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in data 04/05/2019 in Cannobio (VB).
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, visto l'intervento del PM, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
Si dà atto che, la casa famigliare ubicata in Cannobio Via Sotto i Chiosi n° 70 di proprietà della
, viene alla stessa assegnata, che i coniugi sono allo stato economicamente indipendenti, Pt_1 non hanno reciproche pretese in ordine al proprio mantenimento, che non vi sono beni in regime di comunione da dividere ed eventuali altri rapporti sono già stati regolati con reciproca soddisfazione.
Si dà atto, altrettanto, che i coniugi si concedono assenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporto per l'espatrio e che la si accolla tutte le spese legali della procedura. Pt_1
Ai sensi dell'art 191 c.c dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° co, cpc dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n.
2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art 473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
, uniti in matrimonio in Cannobio (VB) il 4.5.2019, trascritto presso il medesimo Comune
[...] al n. 3 parte parte I- anno 2019
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco
Così deciso in Verbania il 15/07/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco