Articolo 1430 del Codice civile
Articolo 1429Articolo 1431
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19 aprile 1942
Art. 1430.

(Errore di calcolo).

L'errore di calcolo non da' luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantita', sia stato determinante del consenso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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