(Errore di calcolo).
L'errore di calcolo non da' luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantita', sia stato determinante del consenso.
[…] Secondo l'art. 1118 del c.c., il condomino non può rinunciare al suo...» Consulenza legale Q202543049 (Articolo 1453 Codice Civile - Risolubilità del contratto per inadempimento) «Le questioni su cui si chiede di focalizzare l'attenzione sono sostanzialmente due: quella relativa alla possibilità di revocare un comodato a termine;...» Consulenza legale Q202542805 (Articolo 1430 Codice Civile - Errore di calcolo) «La pretesa del promissario acquirente è del tutto infondata e difficilmente potrà trovare accoglimento dinanzi all' autorità giudiziaria . […]
Leggi di più…[…] Non dà luogo all'annullamento del contratto, ai sensi dell'art 1430 c.c., l'errore di calcolo che infatti darebbe luogo solo alla rettifica, tranne che non sia determinante per il consenso. […]
Leggi di più…[…] Considerata la natura e la funzione dell\'istituto del sovrapprezzo, la soluzione non puo\' che essere affermativa. Non puo\' revocarsi in dubbio infatti che lo strumento del sovrapprezzo di cui all\'art. 1430 cod. civ., mediante il quale le azioni vengono emesse per un valore superiore a quello nominale, e\' preordinato al fine di rapportare il valore nominale stesso a
Leggi di più…[…] E' stato altresì affermato che l'errore di calcolo, che può dar luogo a rettifica del contratto ai sensi dell'art. 1430 c.c., si ha quando in operazioni aritmetiche, posti come chiari e sicuri i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile ictu oculi, non essendo tale, quindi, l'errore che attiene alla stessa individuazione di uno dei termini da computare, quale la cifra iniziale dalla quale detrarre l'importo risarcitorio (Cass., 3178/2016). […]
Leggi di più…[…] L'errore di calcolo (o materiale), disciplinato dall'art. 1430 c.c, non comporta annullamento, ma solo la correzione del contratto, a meno che non si traduca in un errore sulla quantità, se questo elemento è stato determinante per il consenso. […]
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