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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/11/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1388/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1388/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 27 novembre 2025, fino ad ore 11.51, innanzi al Giudice dott. AN AR nessuno compare.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
AN AR
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. AN AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1388/2025 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico, rappresentato e difeso dall'avv. PELLEGRINO MARCO
RICORRENTE/I
contro
C.F. ); CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.09.2025, ha adito l'intestato Tribunale spiegando le Parte_1 seguenti conclusioni: “In via principale: 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che la ricorrente aveva diritto alla retribuzione prevista dal Ccnl Pompe funebri, ed in particolare quella corrispondente al quarto livello fino al mese di febbraio 2023 e quella corrispondente al terzo livello dal mese di marzo 2023 in avanti, e per l'effetto condannare a pagare alla ricorrente le differenze CP_1 retributive maturate, pari ad Euro 5865,92, o alla diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare in corso di causa;
In via subordinata: 2) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel quinto livello del Ccnl Commercio e terziario a far data dal 01.03.2023 e di conseguenza il suo diritto a percepire la retribuzione prevista per tale livello contrattuale, e per l'effetto
pagina 2 di 4 condannare a pagare alla ricorrente le differenze retributive maturate, pari ad Euro 2244,79, CP_1
o alla diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare in corso di causa”.
non si è costituita e all'odierna udienza nessuno è comparso. CP_1
Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale – come evidenziato - non si è costituita in giudizio.
Dovendo ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c), con la conseguenza che non può essere emessa alcuna statuizione di merito.
Invero, “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251); inoltre, “Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del 04/02/2015; cfr. anche Cass. sez. lav. n.
21587 del 13/08/2008). Tale declaratoria prevale su quella di nullità della citazione per inosservanza del termine a difesa (art. 164 c.p.c) che presuppone pur sempre l'avvenuta notifica del ricorso, anche se in modo irregolare. La declaratoria di improcedibilità prevale anche sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, in quanto tale cancellazione dà ingresso ad un mero stato di quiescenza del rapporto processuale e presuppone pertanto la valida instaurazione di quest'ultimo con l'osservanza del principio del contraddittorio. Trattandosi di questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio deve essere pronunciata con sentenza (cfr. T. Bari - Sentenza n. 5671/2017 pubbl. il 04/12/2017 RG n. 5395/2017, est. Calia).
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio;
2. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Modena, 27 novembre 2025
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1388/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 27 novembre 2025, fino ad ore 11.51, innanzi al Giudice dott. AN AR nessuno compare.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
AN AR
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. AN AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1388/2025 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico, rappresentato e difeso dall'avv. PELLEGRINO MARCO
RICORRENTE/I
contro
C.F. ); CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.09.2025, ha adito l'intestato Tribunale spiegando le Parte_1 seguenti conclusioni: “In via principale: 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che la ricorrente aveva diritto alla retribuzione prevista dal Ccnl Pompe funebri, ed in particolare quella corrispondente al quarto livello fino al mese di febbraio 2023 e quella corrispondente al terzo livello dal mese di marzo 2023 in avanti, e per l'effetto condannare a pagare alla ricorrente le differenze CP_1 retributive maturate, pari ad Euro 5865,92, o alla diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare in corso di causa;
In via subordinata: 2) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel quinto livello del Ccnl Commercio e terziario a far data dal 01.03.2023 e di conseguenza il suo diritto a percepire la retribuzione prevista per tale livello contrattuale, e per l'effetto
pagina 2 di 4 condannare a pagare alla ricorrente le differenze retributive maturate, pari ad Euro 2244,79, CP_1
o alla diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare in corso di causa”.
non si è costituita e all'odierna udienza nessuno è comparso. CP_1
Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale – come evidenziato - non si è costituita in giudizio.
Dovendo ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c), con la conseguenza che non può essere emessa alcuna statuizione di merito.
Invero, “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251); inoltre, “Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del 04/02/2015; cfr. anche Cass. sez. lav. n.
21587 del 13/08/2008). Tale declaratoria prevale su quella di nullità della citazione per inosservanza del termine a difesa (art. 164 c.p.c) che presuppone pur sempre l'avvenuta notifica del ricorso, anche se in modo irregolare. La declaratoria di improcedibilità prevale anche sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, in quanto tale cancellazione dà ingresso ad un mero stato di quiescenza del rapporto processuale e presuppone pertanto la valida instaurazione di quest'ultimo con l'osservanza del principio del contraddittorio. Trattandosi di questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio deve essere pronunciata con sentenza (cfr. T. Bari - Sentenza n. 5671/2017 pubbl. il 04/12/2017 RG n. 5395/2017, est. Calia).
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio;
2. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Modena, 27 novembre 2025
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