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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 25.3.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 2614/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresento e difeso dall'avv. Maurizio Faticoni, come da procura in atti Parte_1 appellante
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Guiducci, come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 812/2023 pubblicata il 19.09.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.06.2022 premesso di aver svolto dall'1.6.1989 Parte_1
attività di autista alle dipendenze di diverse società, salvo sporadici lavori come operaio, occupandosi della conduzione di camion con rimorchio, nonché del carico e scarico merci, chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa espletata e i danni fisici riportati, con conseguente riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata ("marcata spondiloartrosi e discopatie del rachide con interessamento del tratto cervicale
1 e lombare, protrusioni discali multiple con sofferenza radicolare”) e del relativo danno biologico nella misura pari al 16%, o nella misura da stabilirsi in corso di causa e, per l'effetto, di condannare l' alla corresponsione della relativa prestazione previdenziale oltre interessi e rivalutazione CP_1
monetaria, con vittoria di spese.
A sostegno della propria domanda, deduceva: di aver lavorato per sei giorni a settimana, con turni lavorativi di almeno dieci/dodici ore al giorno, in quanto provvedeva anche al carico e scarico merci che avveniva manualmente, o con l'ausilio dei “Traspallet”; di aver sempre guidato da solo, per lunghe tratte nazionali, senza il co-guidatore o multi presenze;
che per le suddette lavorazioni aveva assunto diverse posture del suo corpo, con piegamenti sino a 90° gradi continui, stazioni erette, e piegamenti ed allungamenti delle braccia;
di aver presentato domanda amministrativa all' in CP_1
data 5.8.2020, per il riconoscimento della malattia professionale, e delle relative prestazioni, per la patologia di cui era affetto, con esito negativo.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in CP_1 fatto e in diritto, stante l'assenza di prova in ordine all'eziologia professionale della malattia denunciata.
Il Tribunale di Latina, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava il ricorso in quanto, trattandosi di malattia non tabellata, il ricorrente non aveva provato l'esposizione a rischio e il nesso eziologico tra il lavoro svolto e la patologia denunciata, necessari per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia denunciata;
dichiarava irripetibili le spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurando la sentenza gravata per non Parte_1
avere il giudice di primo grado espletato la prova testi e la CTU medico legale, richieste nel ricorso introduttivo del giudizio e, conseguentemente, per avere erroneamente e immotivatamente ritenuto generiche e inidonee le circostanze allegate.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, in funzione del Giudice del lavoro , in riforma totale della sentenza gravata cosi statuire: Previa dichiarazione di nullità della sentenza n.
812/2023 per le motivazioni illustrate 1) accogliere la domanda di primo grado con le conclusioni in essa contenute, e come innanzi precisate e previo riconoscimento in capo ad esso appellante della malattia professionale denunciata in data 05.08.2020 condannare l' al Controparte_2
pagamento dei benefici di legge D.Lgs.vo 38/2000 conseguente al danno biologico determinato da un nominando CTU;
2) vinte le spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
In via istruttoria, ha chiesto disporsi la prova testi e la CTU medico legale, richieste nel giudizio di primo grado.
2 Si è costituito in giudizio l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello stante CP_1
la sua assoluta genericità; nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Disposta una CTU medico legale, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa dando lettura della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 434 cpc è destituita di fondamento, perché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado consente di individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal
Tribunale.
D'altro canto, la Suprema Corte ha reiteratamente enunciato il principio di diritto secondo cui per la redazione dell'atto di appello non sono richieste formule sacramentali o l'elaborazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, essendo invece richiesto,
a pena di inammissibilità, esclusivamente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze
(Cass., S.U. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; n. 7675/2019).
2. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per non avere il giudice di primo grado espletato la prova testimoniale e una CTU medico legale, richieste nel ricorso di primo grado, anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di malattia professionale non tabellata a eziologia multifattoriale, e delle mansioni svolte.
Risulta documentato in atti che l'appellante ha lavorato in qualità di autista quantomeno dall'1.1.1995, alle dipendenze di diverse società, intervallando sporadicamente tale attività con quella di operaio (estratto contributivo); che ha presentato, in data 05.08.2020, denuncia all' di CP_1 malattia professionale per “ marcata spondiloartrosi e discopatie del rachide con interessamento del tratto cervicale e lombare, protrusioni discali multiple con sofferenza radicolare"; che l' ha CP_1
respinto la domanda.
Ebbene, in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, le tabelle rappresentano il punto di riferimento sull'esistenza del nesso di causalità: infatti la tabella viene redatta e aggiornata in base alla legge e alle ricerche scientifiche, allo scopo di agevolare il lavoratore nella dimostrazione del nesso eziologico. Pertanto, qualora la malattia del lavoratore sia prevista nelle apposite tabelle, si applica la presunzione - non assoluta - di eziologia professionale, con conseguente onere della prova contraria a carico dell' al contrario, qualora la malattia CP_1
professionale derivi da lavorazione non tabellata (c.d. 'eziologia multifattoriale') la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore.
3 Quanto all'eziologia multifattoriale, in relazione alla quale l' ha obiettato che ciò ostasse alla CP_1
qualificazione come professionale della patologia, deve essere richiamato l'orientamento della
Suprema Corte, in base al quale, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o a eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore (Cass. n.
17438/2012, n. 8773/2018); il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (Cass. n. 8773/2018, nonché, per le prestazioni di assistenza sociale, Cass. n. 753/2005, n. 27449/2016, n. 24959/2017).
Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono, anche in materia civile, quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale - salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'oltre ogni ragionevole dubbio, mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" - hanno poi ulteriormente precisato che la regola della "certezza probabilistica" non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativo - statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (Cass. Sez. Un. 581/2008, Cass. n. 29315/2017).
E' stato, infine, evidenziato come, in tema di accertamento della sussistenza di una malattia professionale non tabellata e del relativo nesso di causalità, posto che la prova, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che - esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità - il giudice può giungere al giudizio di ragionevole probabilità sulla base della consulenza tecnica d'ufficio che ritenga compatibile la malattia non tabellata con la noxa professionale utilizzando, a tale scopo, anche dati epidemiologici, per suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi. In tal caso, il dato epidemiologico (che di per sé attiene ad una diversa finalità) può assumere un significato causale, tant'è che la mancata utilizzazione di tale dato da parte del giudice, nonostante la richiesta della difesa corroborata da precise deduzioni del consulente tecnico di parte, è denunciabile per cassazione (Cass. n. 3227/2011).
Alla luce dei principi sopra riportati, e della documentazione allegata al ricorso di primo grado - dalla quale emerge lo svolgimento, da parte del , delle mansioni di autista continuativamente Pt_1 dall'1.1.1995 alle dipendenze di varie società - questa Corte ha ritenuto necessario disporre una
CTU medico legale al fine di verificare se le patologie (“marcata spondiloartrosi e discopatie del rachide con interessamento del tratto cervicale e lombare, protrusioni discali multiple con sofferenza radicolare”) denunciata all' dall'appellante in data 5.8.2020 siano eziologicamente CP_1
4 ricollegabile all'attività lavorativa svolta e di quantificarne i postumi ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n.
38/2000.
Il CTU nominato, dott. , ha così concluso il suo elaborato peritale: Persona_1
“…Sulla base della lavorazione effettuata (utilizzo di transpallet, facchinaggio e conducente di camion), per lungo tempo (dalla età di 19 anni) che sottendono una sollecitazione costante del tronco, confrontati con gli accertamenti presenti in atti (RM), unitamente con l'obiettività riscontrata, la stessa lavorazione si ritiene compatibile con il danno rilevabile e presente sulla colonna vertebrale lombosacrale. L'obiettività ha evidenziato una reazione antalgica ai movimenti del tratto di rachide sui vari piani in maniera diversa, come in altro modo non poteva essere vista la notevole capacità di orientare il rachide nello spazio dato dai diversi muscoli, in alcune posizioni la reazione antalgica si è rilevata ai gradi estremi ed in altre posizioni ridotta di un quarto circa. In relazione alle tabelle di legge di riferimento (12/7/2000) per il tratto di rachide in questione (lombosacrale), alla presenza della patologia rilevata appare equa una valutazione di un danno da tecnopatia di circa il 12%, procedendo per analogia.
(…)
La patologia da lavoro causalmente correlata alla lavorazione di cui risulta esser affetto il sig.
è quella della colonna lombare, che a far data dalla domanda amministrativa Parte_1 dell'agosto 2020 è valutabile nella misura del 12%”
Le conclusioni dell'ausiliare della Corte trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal
Collegio perché precise ed immuni da vizi logici e ricostruttivi, in mancanza di contestazioni da parte dell' CP_1
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, deve essere dichiarato che l'appellante è affetto da postumi inabilitanti permanenti nella misura dell'12%, a seguito di malattia professionale, e, per l'effetto, deve essere condannato l' a corrispondere all'appellante un indennizzo in conto capitale rapportato alla CP_1
misura percentuale di inabilità di cui sopra, oltre interessi legali.
4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Maurizio Faticoni che si è dichiarato antistatario.
Le spese di CTU, liquidate come da separata provvedimento, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
- dichiara l'appellante affetto da postumi inabilitanti permanenti nella misura del 12%, a seguito di malattia professionale;
5 - condanna l' a corrispondere all'appellante un indennizzo in conto capitale rapportato alla CP_1
misura percentuale di invalidità di cui sopra, oltre interessi legali;
- condanna l' a rimborsare alla parte appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio, che CP_1 si liquidano in € 2.500,00 quanto al primo grado e in € 3.500,00 quanto al presente grado, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, a carico dell' CP_1
Roma, 25.3.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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