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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/05/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. RG 928/2020, viste le note di trattazione depositate per l'udienza del 16.4.2025, dall'Avv. Ivan P. Orifici, nell'interesse ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., letto e Parte_1
applicato l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
tra
(cod. fisc. ) in qualità di - Parte_2 CodiceFiscale_1
fideiussore/debitore-esecutato, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosario Tomarchio e Rosario
Coppola, giusta procura in atti.
Attore contro
in persona del legale rapp.te p.t. (P.IVA: Parte_1
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Pasquale Orifici, giusta procura in atti.
Convenuta
Avente ad oggetto: rilievo del fideiussore
In fatto ed in diritto Sentenza redatta ex artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , agendo in qualità di Parte_2
fideiussore della – mutuataria della somma di Parte_1
€.1.500.00,00, concessa dal Banco di Sicilia Spa con contratto di mutuo fondiario del 17.8.2007, garantito da ipoteca volontaria di primo grado sui cespiti immobiliari, oggetto di acquisto del predetto contratto di mutuo, per la somma di €. 2.250.000,00, risolto con comunicazione del 7.11.2014 per mancato pagamento delle rate da parte della a far data Parte_1
del mese di Maggio dell'anno 2012 – e prospettandosi creditore in via di regresso – in virtù dell'inadempimento del debito della società debitrice e in quanto attinto da pignoramento immobiliare di numerosi immobili di sua proprietà (oggetto di procedura esecutiva con RGE n. 244/2018 con data di vendita al 16.2.2021)– lamentando il pericolo di perdita di fruttuosità dell'azione di regresso ex art. 1951 c.c. - in dipendenza del minor valore
(€.840.825,00) dei beni ipotecati stimato in seno alla procedura esecutiva
R.G.E. n. 12/2018 ai danni della società e della cessione di tutti i beni i beni/terreni diversi da quelli ipotecati e pignorati di cui era proprietaria, costituenti garanzia ex art. 2740 c.c. anche per il proprio credito di regresso
– ha chiesto: i) in via principale, la condanna della Parte_1
(fideiuvata) alla liberazione, ai sensi dell'art. 1953 c.c., dalla garanzia prestata a quest'ultima con contratto del 17/08/2007; ii) in via subordinata, alla prestazione delle “garanzie necessarie ad assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, disponendo, se del caso e nello specifico, di concedere ipoteca volontaria di primo grado su tutti i beni immobili attualmente in sua proprietà e non sottoposti a gravame alcuno, e segnatamente sui seguenti beni immobile identificato al foglio 18, part. 2125 sub 3 cat. D/8; 2) immobile identificato al NCEU del
pag. 2/11 Comune di Barcellona P.G.. al foglio 18, part. 2125 sub 27 – in corso di costruzione;
3) immobile identificato al NCEU del Comune di Barcellona
P.G., al foglio 18, part. 2125 sub 47, in corso di costruzione;
4) immobile identificato al NCEU del Comune di Barcellona P.G., al foglio 18, part.
2125, sub 5; 5) immobile identificato al NCEU del Comune di Barcellona
P.G., al foglio 18, part. 2125, sub 52 6) immobile identificato al NCEU del
Comune di Barcellona P.G. al foglio 18, part. 1389 sub 14 e dia in pegno all'odierno ricorrente beni mobili e/o crediti in misura tale da garantire la fruttuosità dell'azione di regresso relativamente all'intera somma oggetto di pignoramento”; iii) la fissazione di un termine breve per consentire alla di adempiere all'obbligo di rilievo del fideiussore;
iv) la Parte_1
fissazione, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 614 bis
c.p.c., della misura dell'astreinte per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della emittenda sentenza di rilievo, in € 2.000,00.
Il procedimento è stato trattato nella resistenza della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore la Controparte_1
quale - richiedendo il mutamento del rito, nonché l'autorizzazione alla chiamata di “ai fini dell'accertamento Controparte_2
e dichiarazione della nullità ex art. 1418 c.c. delle clausole fideiussorie di cui all'art. 5bis del mutuo n. 909000049194 o liberare il fideiussore per fatto del creditore ai sensi dell'art. 1955 c.c.” – ha concluso per il rigetto della domanda ex art. 1953 c.c. – nonché della domanda subordinata – oltreché “nella non temuta ipotesi di accoglimento della superiore domanda, concedere un congruo termine per consentire alla resistente di adempiere all'obbligo di rilievo del fideiussore”.
pag. 3/11 Disposto il mutamento di rito, assegnati i termini ex art. 183 co. VI
c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e viene decisa ex art 281 sexies c.p.c. facultate le paeri del deposito di note difensive.
⃰ ⃰ ⃰ ⃰
L'azione proposta è qualificabile come rilievo del fideiussore.
In tal senso le chiare conclusioni cristallizzate nel ricorso introduttivo, dirette ad ottenere, ai sensi dell'art. 1953 c.c., la liberazione dalla garanzia prestata alla società debitrice (mutuataria verso la banca creditrice principale in forza di mutuo fondiario del 17/08/2007) ovvero, in via subordinata, la prestazione delle “garanzie necessarie ad assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.
La norma citata racchiude, tuttavia, due diverse azioni.
Quella di rilievo per liberazione - diretta ad ottenere la liberazione del fideiussore, “anche prima di aver pagato” - ha la funzione di sollevare il fideiussore dalle conseguenze dell'inadempimento del debitore ed è indirizzata o a far sì che quest'ultimo paghi direttamente al creditore oppure che lo stesso procuri al fideiussore la rinuncia, da parte del creditore, alla garanzia o all'esperimento della stessa.
L'azione di rilievo per liberazione, quindi, condivide le finalità perseguite dall'azione di regresso, invocabile, tuttavia, dal fideiussore solo dopo il pagamento.
Mentre, però, con il rilievo per liberazione il garante non può costringere il debitore a pagare a lui una somma equivalente al debito garantito – giacché il fideiussore non ha ancora pagato e, quindi, non ha subito alcun danno, ma teme soltanto che tale danno possa verificarsi in futuro - viceversa, con l'azione di regresso, più che ottenere la liberazione prima del pag. 4/11 pagamento, il garante mira al rimborso di quanto sborsato, tramite un pagamento da eseguirsi, dal debitore al fideiussore.
L'azione di rilievo per cauzione, anch'essa subordinata alle ipotesi di cui ai numeri da 1) a 5) previste all'art. 1953 c.c. - diretta ad ottenere le garanzie ex art. 1179 c.c. delle future ragioni di regresso – mira, appunto, a far ottenere al fideiussore una tutela di tipo cautelare.
La cautela, al riguardo, sta nella tutela alla fruttuosità del regresso.
Con il rilievo per cauzione, infatti, il debitore si obbliga a fornire adeguate garanzie a favore del fideiussore per l'efficace/fruttuoso esercizio del diritto di regresso.
Dal contenuto dell'azione di rilievo – quella per liberazione avente ad oggetto la pretesa che il debitore paghi direttamente al creditore, in modo da evitare il pagamento del fideiussore;
ovvero il debitore, accordandosi, in una delle forme possibili, con il creditore, procuri al fideiussore la rinuncia, da parte del creditore medesimo, alla garanzia;
quella per cauzione, avente ad oggetto la prestazione di garanzie a favore del fideiussore e a tutela della fruttuosità del regresso – discende la non necessità di estendere la partecipazione, nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 1953 c.c., al creditore (partecipazione richiesta nelle forme della autorizzazione alla chiamata di e per essa, quale sua Controparte_2
mandataria, nuova denominazione assunta da CP_3 CP_4
già implicitamente
[...] Controparte_5
ritenuta superlfua dal Tribunale e su cui, comunque, non risulta che la resistente vi abbia insistito: cfr., da ultimo, note conclusive del 29.2.2024).
In generale, poi, si suole ammettere la compatibilità dell'azione di rilievo del fideiussore anche a tutela del diritto di rivalsa del garante autonomo
(cfr. Tribunale , Roma , sez. IX , 07/04/2011 , n. 7311).
pag. 5/11 La qualificazione giuridica del contratto – quale tipica fideiussione ovvero contratto autonomo di garanzia – peraltro, costituisce potere riservato alla autorità giudiziaria secondo il brocardo iura novit Curia.
La diversità delle due azioni pone il problema della loro alternatività sostanziale ovvero cumulabilità nel medesimo processo.
Il rapporto di subordinazione – ovvero la facoltà di scelta rimessa al fideiussore, di agire in via preventiva (rilievo per liberazione) o cautelare
(rilievo per cauzione) e, financo, in astratto, di proporre nel medesimo processo l'una subordinatamente all'altra - implica che l'ipotetico accoglimento dell'una comporta necessariamente il rigetto dell'altra ed esclude l'accoglimento dell'azione di rilievo per liberazione in via condizionale della domanda subordinata di rilievo per cauzione.
Benché tematica dibatutta, la ricostruzione dei rapporti tra le due azioni va, dunque, improntata in modo che le stesse non si pongano in rapporto di equivalenza, bensì di subordinazione(cfr. Cassazione civile, sez. I,
16/06/2010 , n. 14584).
Il rilievo per cauzione, peraltro, è precluso se non si dimostra l'impossibilità « di ottenere dal creditore la liberazione del fideiussore»
(cfr. Cass. Civ. cit.).
Venendo alla concreta fattispecie, caratterizzata dal cumulo delle due azioni con proposizione del rilievo per cauzione in via subordinata, poiché dallo stesso quadro assertivo – oltreché documentale (cfr. docc. n. 5 n. 6 fascicolo ricorrente)- emerge che al tempo della proposizione del rilievo per liberazione (10.7.2020) il fideiussore si trovava già in una situazione oggettiva non più qualificabile come precedente l'adempimento – avendo, infatti, dedotto la prossimità della vendita dei suoi beni personali all'interno della procedura esecutiva RGE n. 244/2018 con data di vendita al pag. 6/11 16.2.2021, fissata con ordinanza 13.5.2020 (cfr. doc. n. 6 fascicolo ricorrente) - costituente il momento che segna e delimita l'esperibilità del rilievo, il rimedio in parola non può trovare spazio operativo.
Né, d'altra parte, risulta dedotto e dimostrato l'arresto della PEI pendente ai danni del fideiussore, promossa dalla creditrice mutuante per conseguire il pagamento del debito - garantito dal fideiussore in quanto obbligato in solido - con la vendita dei beni personali aggrediti.
Dopo la fase del pagamento - anche se coattivo e, quindi, non spontaneo –
è destinato a trovare espansione il diverso rimedio del regresso, basato sul diritto al rimborso previsto ai sensi dell'art. 1950 c.c.
La funzione del rilievo, del resto, è quella di garantire, in senso lato, il fideiussore per eventuali danni possa che subire nel suo patrimonio.
Ne segue, allora, che è sempre possibile per il garante agire per il rilievo sin da quando egli è convenuto in giudizio, intendendosi, la condizione di convenuto, in senso ampio ma con un preciso limite, frutto della natura della azione.
Vale a fire, fino a quando non abbia pagato.
D'altra parte, la cedevolezza del rilievo per liberazione – che, appunto, cede il passo ad altre prospettive rimediali, quali regresso o surroga, allorché manchi, come nella specie, il presupposto oggettivo della tutela preventiva, ovvero il mancato adempimento del fideiussore (perché non meramente convenuto in un processo ma debitore esecutato all'interno di procedura intrapresa a suo danno, quale obbligato in solido) – trova la sua ragion d'essere con riguardo al contenuto proprio della tutela preventiva.
Vale a dire, mediante la liberi dall'impegno fideiussorio tramite pagamento diretto del creditore od conseguimento di rinuncia del creditore alla fideiussione (cosiddetto rilievo per liberazione).
pag. 7/11 La pendenza di procedura espropriativa ai danno del fideiussore coobligato
– ribadita, peraltro, pure negli scritti difensivi (cfr. pag. 14 note conclusive a firma Avv. Rosario Tomarchio e Avv. Rosario Coppola) - infatti, se da un lato lascia inferire il mancato pagamento del debito da parte della debitrice principale – mancato pagamento ricavabile, peraltro, anche dalla opposizione al precetto notificato (dalla cessionaria del credito nascente dal contratto di mutuo fondiario) nei confronti della basato Parte_1
sul titolo esecutivo attinto da sospensione parziale che non ha intaccato la valenza ex art. 474 c.p.c. per l'importo dovuto a titolo di capitale (cfr. docc.
n. 10, n. 12 fascicolo società convenuta) – dall'altro – e ciò è quanto rileva maggiormente ai fini della inammissibilità del rilievo richiesto – essa costituisce circostanza incompatibile con il consenso, che va prestato dalla banca mutuante creditrice garantita, alla rinuncia alla fideiussione.
Di qui, pertanto, il rigetto della domanda.
Resta da esaminare la domanda volutamente proposta in via subordinata – posta la ammissibilità processuale del cumulo e considerato che il rilievo per cauzione non è proposto in via principale – di rilievo per cauzione.
Nella specie, dall'iniziativa assunta dalla creditrice, di agire esecutivamente contro il fideiussore - già considerata nella sua dimensione di prova della mancanza di consenso alla rinuncia, da parte della creditrice, alla fideiussione - può trarsi la conclusione della impossibilità di ottenere dal creditore la liberazione del fideiussore.
Senonché, sebbene configurabile, in astratto, il presupposto del rilievo per cauzione – nel senso che l'alternativa, per il fideiussore, di conseguire la liberazione ovvero la prestazione di idonea garanzia dal debitore, non può dipendere dal mero arbitrio dell'obbligato, secondo un principio generale
(cfr. arg ex artt. 1183 co. II e 1355 c.c.) – dalla stessa esegesi testuale e pag. 8/11 sistematica dell'art. 1953 c.c., si ricava che presupposto imprescindibile del rilievo è sempre che il fideiussore non abbia ancora eseguito la prestazione di garanzia.
Una volta eseguito il pagamento in favore del creditore, infatti, come detto, al fideiussore spettano le diverse azioni di surrogazione e di regresso.
Nella struttura dell'art. 1953 c.c., avallata dalla giurisprudenza testé richiamata, l'inciso “prima di aver pagato” va riferito ad entrmbe le ipotesi
(rilievo per liberazione e rilievo per cauzione) nelle quali si esplica il contenuto dell'azione di tutela (preventiva o cautelare) esperita.
Analogamente, anche le cinque ipotesi enucleate dal n. 1) al n. 5) devono ricorrere – alternativamente non necessariamente in via cumulativa - con riferimento al rilievo per liberazione ovvero per cauzione.
Sicché, accertato che già al tempo della proposizione del ricorso
(10.7.2020) l'azione esecutiva ai danni del fideiussore era stata avviata
(notifica del pignoramento all'8.8.2018) e che, peraltro, prossima era la data di vendita – pendenza della esporpriazione immobiliare, come detto, ribadita pure negli scritti conclusiovi – caduto il presupposto del mancato pagamento, anche questa azione subordinata va respinta.
Anche in tal caso, quindi, la prospettiva rimediale per il fideiussore (o garante) è costituita dall'esperimento di azione di regresso (la cui fruttuosità, parelatro, è implicitamente affermata dalla difesa dello stesso ricorrente laddove allega “che, a tutt'oggi e per fortuna, risulta che i beni indicati in ricorso di proprietà della e sui quali si è Parte_1
chiesto concedersi, in subordine una ipoteca di primo grado a favore del
(rilievo per garanzia), risultano ancora di proprietà della : Pt_2 Pt_1
cfr. pag. 14 note conclusive a firma Avv. Rosario Tomarchio e Avv.
Rosario Coppola).
pag. 9/11 Tale esito refluisce, logicamente, sulle domande di cui ai punti sub n. III e n. IV delle conclusioni riportate nella esposizione narrativa (i.e. nel fatto).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai valori tabellari medi, al netto della voce istruttoria – data la natura documentale della stessa – secondo il valore dichiarato e non contestato (indeterminabile, valutato a complessità bassa data la entità circoscritta degli argomenti difensivi spesi negli atti di parte, quelli di parte resistente circoscritti alla eccezione di garanzia autonoma).
La liquidazione va fatta a favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. (cfr. note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 16.4.25 a firma Avv. Ivan P. Orifici e note conclusive autorizzate).
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa n.
928/2020 R.G., così provvede:
DICHIARA infondata l'azione proposta ai sensi dell'art. 1953
c.c., per le causali di cui in motivazione;
CONDANNA il ricorrente-attore soccombente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla società convenuta costituitasi in resistenza,
liquidate – a favore del procuratore antistatario - in complessivi euro
5.810,00 (di cui € 1.701,00 per fase studio;
€ 1.204,00 per fase introduttiva;
€ 00,00 per fase istruttoria;
€ 2.905,00 per fase decisoria),
oltre cpa ed iva come per legge.
pag. 10/11 Barcellona P.G. 20.5.25
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 11/11