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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 3891 del 6.12.2024 Oggetto: ricalcolo somma aggiuntiva (c.d. 14° mensilità) su pensione VOS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Putignano Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Salvo e Salvatore Graziuso CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 19.12.2019 -premesso di: essere titolare di pensione VOS Parte_1 da luglio 2010, costituita in totalizzazione con contributi esteri per complessivi 1.291 contributi settimanali (c.s.), di cui 382 contributi italiani e 909 esteri;
aver percepito sul pro rata italiano la somma aggiuntiva (c.d. 14°), di cui all'art. 5 l.n. 127/2007 nella misura di € 336,00 annui;
avere diritto, invece, alla somma di € 420,00 annui dal 2010 e alla somma di € 546,00 annui dal 2017, dovendosi computare ai fini dell'anzianità contributiva anche i contributi esteri e non solo la contribuzione italiana- chiedeva accertarsi il diritto a percepire la prestazione in oggetto nella misura sopra indicata, con condanna dell' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo. CP_1
Si costituiva in giudizio l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale respingeva la domanda attorea e dichiarava irripetibili le spese di lite. Dopo aver riportato la normativa applicabile al caso di specie, precisando
1 che l'ammontare del beneficio in oggetto era legato all'anzianità contributiva e al reddito percepito dal pensionato, rilevava che nella specie il ricorrente non aveva né allegato né provato il possesso di redditi compatibili con la misura della prestazione rivendicata.
Avverso tale decisione ha proposto appello , censurandola in quanto il Tribunale Parte_1 aveva concentrato le ragioni della decisione sul possesso del requisito reddituale, circostanza mai contestata dall' , così violando il principio di non contestazione. Al contrario, la sentenza CP_1 sembrava dare ragione alla prospettazione di parte ricorrente che riteneva la computabilità, ai fini della quantificazione della prestazione oggetto di causa, di tutta la contribuzione, inclusa quella estera. Ha insistito, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito in giudizio l' riproponendo le difese svolte nel giudizio di primo grado, in CP_1 particolare, eccependo l'improponibilità della domanda giudiziale, in assenza di domanda amministrativa, la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 d.p.r. n. 639/70, la prescrizione estintiva. Nel merito ha ribadito la correttezza dell'operato dell' che, ai fini della CP_2 quantificazione della c.d. quattordicesima mensilità, aveva tenuto conto della sola contribuzione italiana, evidenziando anche la mancanza di prova in merito al reddito percepito dal pensionato. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 20.06.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Devono essere esaminate preliminarmente le eccezioni di improponibilità e decadenza dall'azione giudiziale e l'eccezione di prescrizione del diritto, reiterate dall' nel proprio atto di appello, su CP_1 cui il Tribunale non si è pronunciato.
È infondata l'eccezione di improponibilità dell'azione giudiziale in quanto ha agito Parte_1 in giudizio per ottenere l'esatto adempimento di una prestazione asseritamente riconosciuta solo in parte. Invero, per ottenere una diversa liquidazione della prestazione, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all' perché la richiesta a suo tempo presentata deve CP_2 ritenersi sufficiente, in quanto domanda diretta ad ottenere la prestazione nella misura spettante per legge.
Invece, deve essere parzialmente accolta l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. n. 639/70. Invero, l'eccezione è fondata con riferimento ai ratei di pensione maturati in epoca precedente ai tre anni decorrenti dalla data di deposito del ricorso giudiziale di primo grado
(19.12.2019) e, dunque, da epoca precedente il 19.12.2016.
2 In proposito giova richiamare l'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione (cfr. tra le tante Cass. n. 17430/2021) che -affrontando il problema di vedere se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo- ha optato (con motivazioni che in questa sede si condividono) per la natura c.d. "mobile" della decadenza, che riguarda, cioè, soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri (ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza).
Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa resta assorbita nel parziale accoglimento dell'eccezione di decadenza.
***
Venendo al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Contr Come anticipato in premessa, l'appellante -titolare di dal luglio 2010- lamenta che l' abbia CP_1 liquidato la somma aggiuntiva di cui all'art. 5 l.n. 127/2007 nella misura di € 336,00 in luogo della maggior somma di € 420,00 annui (sino al 2016) e di € 546,00 annui (dal 2017) spettanti per i pensionati che possono far valere una anzianità contributiva superiore a 15 anni e sino a 25 anni, secondo quanto disposto dalla Tabella A allegata alla predetta l. n. 127/2007.
Sostiene in particolare che, in quanto titolare di pensione liquidata in regime internazionale con la totalizzazione dei contributi versati all'estero, l' avrebbe dovuto procedere alla quantificazione CP_1 dell'importo spettante a titolo di somma aggiuntiva, prendendo in considerazione tutta l'anzianità contributiva -compresa quella estera- per un totale di 1291 c.s. (pari a 24 anni) e non solo la contribuzione versata in Italia, consistente in 391 c.s. (pari a 7 anni).
Gli argomenti di parte appellante non appaiono condivisibili.
Vale rammentare, invero, che la liquidazione delle pensioni in regime internazionale presuppone una fictio iuris che si ottiene cumulando (totalizzando) tutti i periodi di assicurazione compiuti nei diversi
Stati membri, come se fossero stati compiuti presso lo Stato cui viene chiesta la prestazione (e ciò al fine di evitare che il lavoratore migrante mantenga meri "spezzoni" di contribuzione, ciascuno dei quali, essendo troppo breve, non gli darebbe diritto di conseguire prestazioni presso nessuno degli
Stati ove ha lavorato). La somma dei periodi assicurativi, tuttavia, serve per garantire all'interessato il conseguimento dell'anzianità assicurativa totale, ma poi ciascuna istituzione procede al calcolo dell'importo "effettivo" in proporzione al reale periodo di assicurazione compiuto presso il proprio
3 Stato;
ciascuna istituzione paga, cioè, solo la quota maturata presso il suo regime. In altri termini, all'applicazione del criterio della totalizzazione si accompagna necessariamente l'operatività del criterio del pro-rata, in quanto -in assenza di qualunque trasferimento di contributi, visto che ciascuno
Stato conserva quelli di sua pertinenza- l'applicazione del solo principio della totalizzazione condurrebbe alla erogazione di una prestazione non corrispondente alla misura dei contributi versati.
Alla luce dei suesposti principi -ripetutamente affermati dalla Suprema Corte in diverse fattispecie aventi ad oggetto pensioni liquidate in regime internazionale (cfr. tra le tante Cass. n. 18744/20136,
n. 4547/2022)- deve confermarsi anche in questa sede il rigetto della domanda proposta dall'appellante.
Infatti, in mancanza di una contraria previsione di legge, deve ritenersi che la quantificazione della somma aggiuntiva per cui è causa debba essere effettuata tenuto conto della sola contribuzione italiana -così risultando rispettato il principio della corrispondenza tra contributi versati e prestazione- dovendosi, invece, ritenere escluso il computo della contribuzione straniera, anche in considerazione del fatto che la disciplina della "totalizzazione", dettata da fonti internazionali o sovranazionali costituisce una disciplina speciale, di stretta interpretazione e applicazione (non suscettibile di applicazione analogica od estensiva al di fuori delle fattispecie per le quali è prevista) e avente portata derogatoria rispetto alla regola che impone l'utilizzazione dei contributi, ai fini del diritto e della misura delle pensioni, presso le stesse gestioni previdenziali in cui sono versati (cfr. in tal senso, sebbene in diverse fattispecie, Cass. n. 6637/2004, n. 10860/2006, n. 4547/2022).
Tanto è sufficiente al rigetto dell'appello.
Per completezza si evidenzia che la decisione impugnata -nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda per mancata allegazione e prova dei redditi posseduti da pensionato- appare comunque corretta, visto che il possesso dei redditi del pensionato concorre -ai sensi dell'art. 5 l.n. 247/2007- a determinare la quantificazione della prestazione per cui è causa, con l'effetto che sarebbe stato onere del ricorrente in primo grado allegare e provare il possesso dei redditi compatibili con la prestazione nella misura richiesta. In mancanza di specifica allegazione sul punto, nessun rilievo può assumere la mancata contestazione da parte dell' , considerato che l'onere di specifica contestazione CP_2 sussiste solo in presenza di una allegazione specifica.
Infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto
4 all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (cfr. tra le tante Cass.. n. 17976/2025, n.
10629/2024).
Per tutte le suddette ragioni l'appello deve essere rigettato.
Stante la novità della questione affrontata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 10/01/2025 da nei confronti di , avverso la sentenza del 06/12/2024 n. 3891 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 20/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Putignano Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Salvo e Salvatore Graziuso CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 19.12.2019 -premesso di: essere titolare di pensione VOS Parte_1 da luglio 2010, costituita in totalizzazione con contributi esteri per complessivi 1.291 contributi settimanali (c.s.), di cui 382 contributi italiani e 909 esteri;
aver percepito sul pro rata italiano la somma aggiuntiva (c.d. 14°), di cui all'art. 5 l.n. 127/2007 nella misura di € 336,00 annui;
avere diritto, invece, alla somma di € 420,00 annui dal 2010 e alla somma di € 546,00 annui dal 2017, dovendosi computare ai fini dell'anzianità contributiva anche i contributi esteri e non solo la contribuzione italiana- chiedeva accertarsi il diritto a percepire la prestazione in oggetto nella misura sopra indicata, con condanna dell' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo. CP_1
Si costituiva in giudizio l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale respingeva la domanda attorea e dichiarava irripetibili le spese di lite. Dopo aver riportato la normativa applicabile al caso di specie, precisando
1 che l'ammontare del beneficio in oggetto era legato all'anzianità contributiva e al reddito percepito dal pensionato, rilevava che nella specie il ricorrente non aveva né allegato né provato il possesso di redditi compatibili con la misura della prestazione rivendicata.
Avverso tale decisione ha proposto appello , censurandola in quanto il Tribunale Parte_1 aveva concentrato le ragioni della decisione sul possesso del requisito reddituale, circostanza mai contestata dall' , così violando il principio di non contestazione. Al contrario, la sentenza CP_1 sembrava dare ragione alla prospettazione di parte ricorrente che riteneva la computabilità, ai fini della quantificazione della prestazione oggetto di causa, di tutta la contribuzione, inclusa quella estera. Ha insistito, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito in giudizio l' riproponendo le difese svolte nel giudizio di primo grado, in CP_1 particolare, eccependo l'improponibilità della domanda giudiziale, in assenza di domanda amministrativa, la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 d.p.r. n. 639/70, la prescrizione estintiva. Nel merito ha ribadito la correttezza dell'operato dell' che, ai fini della CP_2 quantificazione della c.d. quattordicesima mensilità, aveva tenuto conto della sola contribuzione italiana, evidenziando anche la mancanza di prova in merito al reddito percepito dal pensionato. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 20.06.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Devono essere esaminate preliminarmente le eccezioni di improponibilità e decadenza dall'azione giudiziale e l'eccezione di prescrizione del diritto, reiterate dall' nel proprio atto di appello, su CP_1 cui il Tribunale non si è pronunciato.
È infondata l'eccezione di improponibilità dell'azione giudiziale in quanto ha agito Parte_1 in giudizio per ottenere l'esatto adempimento di una prestazione asseritamente riconosciuta solo in parte. Invero, per ottenere una diversa liquidazione della prestazione, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all' perché la richiesta a suo tempo presentata deve CP_2 ritenersi sufficiente, in quanto domanda diretta ad ottenere la prestazione nella misura spettante per legge.
Invece, deve essere parzialmente accolta l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. n. 639/70. Invero, l'eccezione è fondata con riferimento ai ratei di pensione maturati in epoca precedente ai tre anni decorrenti dalla data di deposito del ricorso giudiziale di primo grado
(19.12.2019) e, dunque, da epoca precedente il 19.12.2016.
2 In proposito giova richiamare l'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione (cfr. tra le tante Cass. n. 17430/2021) che -affrontando il problema di vedere se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo- ha optato (con motivazioni che in questa sede si condividono) per la natura c.d. "mobile" della decadenza, che riguarda, cioè, soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri (ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza).
Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa resta assorbita nel parziale accoglimento dell'eccezione di decadenza.
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Venendo al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Contr Come anticipato in premessa, l'appellante -titolare di dal luglio 2010- lamenta che l' abbia CP_1 liquidato la somma aggiuntiva di cui all'art. 5 l.n. 127/2007 nella misura di € 336,00 in luogo della maggior somma di € 420,00 annui (sino al 2016) e di € 546,00 annui (dal 2017) spettanti per i pensionati che possono far valere una anzianità contributiva superiore a 15 anni e sino a 25 anni, secondo quanto disposto dalla Tabella A allegata alla predetta l. n. 127/2007.
Sostiene in particolare che, in quanto titolare di pensione liquidata in regime internazionale con la totalizzazione dei contributi versati all'estero, l' avrebbe dovuto procedere alla quantificazione CP_1 dell'importo spettante a titolo di somma aggiuntiva, prendendo in considerazione tutta l'anzianità contributiva -compresa quella estera- per un totale di 1291 c.s. (pari a 24 anni) e non solo la contribuzione versata in Italia, consistente in 391 c.s. (pari a 7 anni).
Gli argomenti di parte appellante non appaiono condivisibili.
Vale rammentare, invero, che la liquidazione delle pensioni in regime internazionale presuppone una fictio iuris che si ottiene cumulando (totalizzando) tutti i periodi di assicurazione compiuti nei diversi
Stati membri, come se fossero stati compiuti presso lo Stato cui viene chiesta la prestazione (e ciò al fine di evitare che il lavoratore migrante mantenga meri "spezzoni" di contribuzione, ciascuno dei quali, essendo troppo breve, non gli darebbe diritto di conseguire prestazioni presso nessuno degli
Stati ove ha lavorato). La somma dei periodi assicurativi, tuttavia, serve per garantire all'interessato il conseguimento dell'anzianità assicurativa totale, ma poi ciascuna istituzione procede al calcolo dell'importo "effettivo" in proporzione al reale periodo di assicurazione compiuto presso il proprio
3 Stato;
ciascuna istituzione paga, cioè, solo la quota maturata presso il suo regime. In altri termini, all'applicazione del criterio della totalizzazione si accompagna necessariamente l'operatività del criterio del pro-rata, in quanto -in assenza di qualunque trasferimento di contributi, visto che ciascuno
Stato conserva quelli di sua pertinenza- l'applicazione del solo principio della totalizzazione condurrebbe alla erogazione di una prestazione non corrispondente alla misura dei contributi versati.
Alla luce dei suesposti principi -ripetutamente affermati dalla Suprema Corte in diverse fattispecie aventi ad oggetto pensioni liquidate in regime internazionale (cfr. tra le tante Cass. n. 18744/20136,
n. 4547/2022)- deve confermarsi anche in questa sede il rigetto della domanda proposta dall'appellante.
Infatti, in mancanza di una contraria previsione di legge, deve ritenersi che la quantificazione della somma aggiuntiva per cui è causa debba essere effettuata tenuto conto della sola contribuzione italiana -così risultando rispettato il principio della corrispondenza tra contributi versati e prestazione- dovendosi, invece, ritenere escluso il computo della contribuzione straniera, anche in considerazione del fatto che la disciplina della "totalizzazione", dettata da fonti internazionali o sovranazionali costituisce una disciplina speciale, di stretta interpretazione e applicazione (non suscettibile di applicazione analogica od estensiva al di fuori delle fattispecie per le quali è prevista) e avente portata derogatoria rispetto alla regola che impone l'utilizzazione dei contributi, ai fini del diritto e della misura delle pensioni, presso le stesse gestioni previdenziali in cui sono versati (cfr. in tal senso, sebbene in diverse fattispecie, Cass. n. 6637/2004, n. 10860/2006, n. 4547/2022).
Tanto è sufficiente al rigetto dell'appello.
Per completezza si evidenzia che la decisione impugnata -nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda per mancata allegazione e prova dei redditi posseduti da pensionato- appare comunque corretta, visto che il possesso dei redditi del pensionato concorre -ai sensi dell'art. 5 l.n. 247/2007- a determinare la quantificazione della prestazione per cui è causa, con l'effetto che sarebbe stato onere del ricorrente in primo grado allegare e provare il possesso dei redditi compatibili con la prestazione nella misura richiesta. In mancanza di specifica allegazione sul punto, nessun rilievo può assumere la mancata contestazione da parte dell' , considerato che l'onere di specifica contestazione CP_2 sussiste solo in presenza di una allegazione specifica.
Infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto
4 all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (cfr. tra le tante Cass.. n. 17976/2025, n.
10629/2024).
Per tutte le suddette ragioni l'appello deve essere rigettato.
Stante la novità della questione affrontata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 10/01/2025 da nei confronti di , avverso la sentenza del 06/12/2024 n. 3891 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 20/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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