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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 27/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 505/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 505 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Marco Pistis, che la rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attrice contro
, , , , , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , , , , ,
[...] CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
, , fu , CP_14 CP_15 Controparte_16 Per_1 CP_17 CP_18
, , , , , CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 CP_24
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“affinchè l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, Voglia:
1. Accertare quanto in premessa esposto e conseguentemente dichiarare , come in atti Parte_1
generalizzato, proprietaria per intervenuta usucapione degli immobili siti nel Comune di Ulassai e distinti al Catasto terreni al Foglio 6 Mappali 1643, 1652,1645, 1647,1649,1651 e 1642 (Ente Urbano
Sup. Are 03, ca 20) e per l'effetto dell'immobile accatastato al F. 6, mappale 1642 sub 1 e 2 del N.C.
Fabbricati del Comune di Ulassai.
2.con sentenza provvisoriamente esecutiva e con vittoria di spese, diritti e onorari di causa in caso di opposizione.”.
pagina 1 di 4 ***
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietaria, Parte_1
per intervenuta usucapione, dei terreni siti nel comune di Ulassai, distinti al Catasto Terreni del medesimo comune censuario al Foglio 6 particelle 1643, 1652, 1645, 1647, 1649, 1651 e 1642 - costituenti un unico - lotto e dell'immobile sopra edificato distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 6, particella 1642, subalterno 1 e 2.
L'attrice ha dedotto di essere nel possesso dei terreni sopra indicati, in modo pubblico, pacifico e continuato sin dai primi anni Novanta, anno in cui sopra vi aveva edificato l'unità immobiliare, adibendola ad abitazione familiare.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
pagina 2 di 4 Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie la prova orale espletata ha confermato il possesso del fabbricato e dei terreni in capo all'attrice per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando l'abitazione e i terreni oggetto di domanda, riconoscendoli nelle fotografie esibitigli in udienza e di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione, la consistenza e i confini
(dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 24 settembre 2024 e del Tes_1 Testimone_2 teste resa all'udienza del 23 gennaio 2025). CP_17
I testi hanno riferito che dalla metà degli anni Novanta, e precisamente dal 1996 (teste intorno Tes_1 al 1997/1998 (teste e tra il 1990 e il 1995 (teste ), l'attrice ha costruito l'abitazione dove Tes_2 Pt_1 tutt'ora risiede sul terreno, sito in Ulassai, alla via Duca degli Abruzzi.
I testi hanno precisato la presenza nel cortile di una recinzione in parte con ringhiera in ferro battuto e in parte con muraglione in cemento e con accesso esclusivamente dall'interno dell'abitazione.
Tutti i testi hanno riferito che il fabbricato si compone di un piano terra adibito a garage, cantina, zona lavoro, deposito legna da ardere e affianco un locale caldaia;
di un primo piano in cui si trova l'abitazione con la cucina, il salone, due bagni, quattro camere da letto;
il secondo piano risulta composto da un unico grande ambiente.
Hanno, inoltre, riferito che l'attrice utilizza l'area cortilizia circostante in cui coltiva un piccolo orticello e dei fiori.
L'immobile come specificato da confina con la proprietà , con la famiglia Tes_1 Persona_2 Tes_1 con la proprietà della famiglia con un terreno della famiglia – per il teste con un Per_3 Per_4 Tes_2 muraglione di roccia - e con la via Duca degli Abruzzi;
il teste ha specificato che l'immobile Pt_1
confina con la proprietà , con la proprietà , con la proprietà , Persona_2 Persona_5 Persona_6
con la proprietà degli eredi famiglia e con la via Duca degli Abruzzi. Tes_1
I testi hanno confermato, altresì, che l'attrice si è comportata come proprietaria dell'immobile da oltre vent'anni e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte della medesima.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, tutti compaesani dell'attrice, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici quale la morte di uno zio (teste o Tes_1
l'esecuzione di lavori di falegnameria (teste ovvero in ragione del rapporto di parentela (il Tes_2 teste è fratello dell'attrice). CP_17
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto pagina 3 di 4 normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato Parte_1
la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) proprietaria dei terreni distinti al Catasto Terreni del Comune di C.F._1
Ulassai al Foglio 6, particelle 1643, 1652, 1645, 1647, 1649, 1651 e 1642 e dell'immobile sopra edificato distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 6, particella 1642, subalterno 1 e 2;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 27 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 505 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Marco Pistis, che la rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attrice contro
, , , , , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , , , , ,
[...] CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
, , fu , CP_14 CP_15 Controparte_16 Per_1 CP_17 CP_18
, , , , , CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 CP_24
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“affinchè l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, Voglia:
1. Accertare quanto in premessa esposto e conseguentemente dichiarare , come in atti Parte_1
generalizzato, proprietaria per intervenuta usucapione degli immobili siti nel Comune di Ulassai e distinti al Catasto terreni al Foglio 6 Mappali 1643, 1652,1645, 1647,1649,1651 e 1642 (Ente Urbano
Sup. Are 03, ca 20) e per l'effetto dell'immobile accatastato al F. 6, mappale 1642 sub 1 e 2 del N.C.
Fabbricati del Comune di Ulassai.
2.con sentenza provvisoriamente esecutiva e con vittoria di spese, diritti e onorari di causa in caso di opposizione.”.
pagina 1 di 4 ***
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietaria, Parte_1
per intervenuta usucapione, dei terreni siti nel comune di Ulassai, distinti al Catasto Terreni del medesimo comune censuario al Foglio 6 particelle 1643, 1652, 1645, 1647, 1649, 1651 e 1642 - costituenti un unico - lotto e dell'immobile sopra edificato distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 6, particella 1642, subalterno 1 e 2.
L'attrice ha dedotto di essere nel possesso dei terreni sopra indicati, in modo pubblico, pacifico e continuato sin dai primi anni Novanta, anno in cui sopra vi aveva edificato l'unità immobiliare, adibendola ad abitazione familiare.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
pagina 2 di 4 Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie la prova orale espletata ha confermato il possesso del fabbricato e dei terreni in capo all'attrice per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando l'abitazione e i terreni oggetto di domanda, riconoscendoli nelle fotografie esibitigli in udienza e di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione, la consistenza e i confini
(dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 24 settembre 2024 e del Tes_1 Testimone_2 teste resa all'udienza del 23 gennaio 2025). CP_17
I testi hanno riferito che dalla metà degli anni Novanta, e precisamente dal 1996 (teste intorno Tes_1 al 1997/1998 (teste e tra il 1990 e il 1995 (teste ), l'attrice ha costruito l'abitazione dove Tes_2 Pt_1 tutt'ora risiede sul terreno, sito in Ulassai, alla via Duca degli Abruzzi.
I testi hanno precisato la presenza nel cortile di una recinzione in parte con ringhiera in ferro battuto e in parte con muraglione in cemento e con accesso esclusivamente dall'interno dell'abitazione.
Tutti i testi hanno riferito che il fabbricato si compone di un piano terra adibito a garage, cantina, zona lavoro, deposito legna da ardere e affianco un locale caldaia;
di un primo piano in cui si trova l'abitazione con la cucina, il salone, due bagni, quattro camere da letto;
il secondo piano risulta composto da un unico grande ambiente.
Hanno, inoltre, riferito che l'attrice utilizza l'area cortilizia circostante in cui coltiva un piccolo orticello e dei fiori.
L'immobile come specificato da confina con la proprietà , con la famiglia Tes_1 Persona_2 Tes_1 con la proprietà della famiglia con un terreno della famiglia – per il teste con un Per_3 Per_4 Tes_2 muraglione di roccia - e con la via Duca degli Abruzzi;
il teste ha specificato che l'immobile Pt_1
confina con la proprietà , con la proprietà , con la proprietà , Persona_2 Persona_5 Persona_6
con la proprietà degli eredi famiglia e con la via Duca degli Abruzzi. Tes_1
I testi hanno confermato, altresì, che l'attrice si è comportata come proprietaria dell'immobile da oltre vent'anni e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte della medesima.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, tutti compaesani dell'attrice, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici quale la morte di uno zio (teste o Tes_1
l'esecuzione di lavori di falegnameria (teste ovvero in ragione del rapporto di parentela (il Tes_2 teste è fratello dell'attrice). CP_17
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto pagina 3 di 4 normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato Parte_1
la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) proprietaria dei terreni distinti al Catasto Terreni del Comune di C.F._1
Ulassai al Foglio 6, particelle 1643, 1652, 1645, 1647, 1649, 1651 e 1642 e dell'immobile sopra edificato distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 6, particella 1642, subalterno 1 e 2;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 27 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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