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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/12/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 276/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 PARTE RESISTENTE Oggi 10/12/2025, alle ore 09:15, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. MAIOCCHI EMILIO;
Parte_1
Per 'avv. ENRICO VALDAMERI, in sostituzione dell'avv. GAUDINO GIORGIA. Controparte_1 Le aver raggiunto un accordo. Il Giudice prende atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. L'avv. MAIOCCHI precisa che, alla luce delle osservazioni di controparte e i prospetti paga prodotti, riconosce che la tredicesima e le ferie non godute sono correttamente quantificate in € 715,75 e in 1.746,20. Sulla quattordicesima, riconosce essere stata pagata. Insiste per il resto delle domande. Parte resistente, nel prendere atto dei riconoscimenti di controparte, discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 276/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAIOCCHI Parte_1 C.F._1
MO ), presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GAUDINO GIORGIA, Controparte_1 P.IVA_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/03/2025 ha adito il Tribunale di Lodi in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con con Controparte_1 [...]
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Controparte_2 accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento da parte delle convenuta soc. Parte_1
delle spettanze di fine rapporto nella misura rispettiva di: euro 858,89 per ratei di tredicesima, euro per CP_1 ratei di quattordicesima, euro 1.746,20 per indennità di ferie maturate e non godute, euro 4.361,39 per TFR 'rimasto in azienda'; ovvero nell'altra, maggiore o minore, accertata come dovuta in causa, condannare la stessa soc. CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare al ricorrente la somma complessiva di Parte_1 lordi euro 8.541,22; ovvero l'altra diversa, maggiore o minore, somma accertata come dovuta in causa, anche con riguardo a ogni voce di credito;
oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 15.6.2024 al saldo effettivo;
2. condannare la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni esposte in ricorso, a versare ad CP_1 [...]
, quale gestore del fondo ARCA Controparte_3
PREVIDENZA, per quanto dovuto e non versato al fondo stesso dalla soc. convenuta e dalla sua cessionaria d'azienda soc.
, l'importo di euro 7.178,95 ovvero la Controparte_4 diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa;
oltre, in ogni caso, rivalutazione monetaria e interessi legali
Pag. 1 di 4 dalla scadenza al saldo effettivo;
3. con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano antistatarii.
Con sentenza esecutiva per legge”.
Si è ritualmente costituita in giudizio resistendo alla domanda e chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto.
Si è ritualmente costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione Controparte_5 passiva, resistendo alla domanda e concludendo come in atti.
In corso di causa il ricorrente e hanno conciliato la Controparte_1 Controparte_5 controversia con espresso riferimento alla domanda di cui al capo 2 delle conclusioni del ricorso
(versamento quote del TFR al fondo di previdenza). Il giudizio è stato dichiarato (in parte) estinto in relazione al rapporto processuale con Controparte_5
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione per la domanda di cui al capo 1 delle conclusioni del ricorso (competenze di fine rapporto), il giudizio è proseguito tra il ricorrente e Controparte_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
L'istruttoria è stata solo documentale.
La domanda merita accoglimento.
Sussistenza e durata del rapporto di lavoro del ricorrente non sono contestati, così come non è controverso che tra e ia intercorso un rapporto Controparte_6 Controparte_1 inquadrabile nello schema dell'art. 2112 c.c.
È opportuno esaminare le pretese azionata dal ricorrente, una per una.
In primo luogo, il ricorrente riconosce la fondatezza dell'eccezione avversaria e riconosce la debenza della tredicesima nell'importo di € 715,75 lordi, che a sua volta la resistente riconosce come dovuto.
In secondo luogo, la spettanza ed ammontare delle ferie pretese (€ 1.746,20 lordi) sono espressamente riconosciute dalla società Controparte_1
In terzo luogo, il ricorrente riconosce essere stata pagata la quattordicesima mensilità, non dovuta in questa sede.
In quarto luogo, con riferimento al Trattamento di Fine Rapporto maturato presso la precedente datrice di lavoro (cedente l'azienda, doc. n. 2 ric.), esso trova prova scritta nella Controparte_4
C.U. del 2023 per i redditi del 2022 (doc. n. 5 ric., pag. 5 di 6) e non sussiste nemmeno offerta di prova, da parte di in ciò onerata trattandosi di un fatto eccepito, che si sia trattato di un errore Controparte_1 di compilazione (non vengono formulate apposite istanze istruttorie ma viene demandata la verifica a una
C.T.U. da considerarsi esplorativa). La circostanza che il TFR non sia un importo presente nelle successive
C.U. o buste paga della datrice di lavoro e della odierna resistente non rappresenta prova, nemmeno indiziaria, di un fatto estintivo o modificativo (art. 2697 comma 2 c.c.). Non è superfluo aggiungere che il
Pag. 2 di 4 cosiddetto “LUL in prova”, da considerarsi quale conteggio di parte, non dimostra l'esistenza e l'ammontare del credito per come rettificato.
Infine, deve così ritenersi che la C.U. del 2023, liberamente apprezzabile perché proveniente dal datore di lavoro, sia idonea prova scritta atta a dimostrare la sussistenza ed ammontare del credito vantato dal ricorrente anche nei confronti dell'obbligato solidale.
Allegato l'inadempimento, non essendovi prova dell'avvenuto pagamento del TFR, la resistente deve essere condannata, ai sensi dell'art. 2112 c.c., a corrispondere in favore del ricorrente l'importo suddetto preteso
(€ 4.361,39 lordi).
La società resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo di complessivi € 6.823,34 (€ 715,75 + € 1.746,20 + € 4.361,39), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza (15.06.2024) al soddisfo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. per la correttezza della condotta processuale tenuta da entrambe, che hanno vicendevolmente riconosciuto la fondatezza delle pretese e eccezioni avverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto di credito di per i titoli di cui in parte motiva e Parte_1 per l'effetto,
a. condanna a pagare al ricorrente l'importo Controparte_1 Parte_1 lordo residuo di € 6.823,34 (di cui € 4.361,39 a titolo di TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 15.6.2024 al soddisfo;
2) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 10 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 3 di 4
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 PARTE RESISTENTE Oggi 10/12/2025, alle ore 09:15, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. MAIOCCHI EMILIO;
Parte_1
Per 'avv. ENRICO VALDAMERI, in sostituzione dell'avv. GAUDINO GIORGIA. Controparte_1 Le aver raggiunto un accordo. Il Giudice prende atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. L'avv. MAIOCCHI precisa che, alla luce delle osservazioni di controparte e i prospetti paga prodotti, riconosce che la tredicesima e le ferie non godute sono correttamente quantificate in € 715,75 e in 1.746,20. Sulla quattordicesima, riconosce essere stata pagata. Insiste per il resto delle domande. Parte resistente, nel prendere atto dei riconoscimenti di controparte, discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 276/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAIOCCHI Parte_1 C.F._1
MO ), presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GAUDINO GIORGIA, Controparte_1 P.IVA_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/03/2025 ha adito il Tribunale di Lodi in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con con Controparte_1 [...]
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Controparte_2 accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento da parte delle convenuta soc. Parte_1
delle spettanze di fine rapporto nella misura rispettiva di: euro 858,89 per ratei di tredicesima, euro per CP_1 ratei di quattordicesima, euro 1.746,20 per indennità di ferie maturate e non godute, euro 4.361,39 per TFR 'rimasto in azienda'; ovvero nell'altra, maggiore o minore, accertata come dovuta in causa, condannare la stessa soc. CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare al ricorrente la somma complessiva di Parte_1 lordi euro 8.541,22; ovvero l'altra diversa, maggiore o minore, somma accertata come dovuta in causa, anche con riguardo a ogni voce di credito;
oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 15.6.2024 al saldo effettivo;
2. condannare la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni esposte in ricorso, a versare ad CP_1 [...]
, quale gestore del fondo ARCA Controparte_3
PREVIDENZA, per quanto dovuto e non versato al fondo stesso dalla soc. convenuta e dalla sua cessionaria d'azienda soc.
, l'importo di euro 7.178,95 ovvero la Controparte_4 diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa;
oltre, in ogni caso, rivalutazione monetaria e interessi legali
Pag. 1 di 4 dalla scadenza al saldo effettivo;
3. con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano antistatarii.
Con sentenza esecutiva per legge”.
Si è ritualmente costituita in giudizio resistendo alla domanda e chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto.
Si è ritualmente costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione Controparte_5 passiva, resistendo alla domanda e concludendo come in atti.
In corso di causa il ricorrente e hanno conciliato la Controparte_1 Controparte_5 controversia con espresso riferimento alla domanda di cui al capo 2 delle conclusioni del ricorso
(versamento quote del TFR al fondo di previdenza). Il giudizio è stato dichiarato (in parte) estinto in relazione al rapporto processuale con Controparte_5
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione per la domanda di cui al capo 1 delle conclusioni del ricorso (competenze di fine rapporto), il giudizio è proseguito tra il ricorrente e Controparte_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
L'istruttoria è stata solo documentale.
La domanda merita accoglimento.
Sussistenza e durata del rapporto di lavoro del ricorrente non sono contestati, così come non è controverso che tra e ia intercorso un rapporto Controparte_6 Controparte_1 inquadrabile nello schema dell'art. 2112 c.c.
È opportuno esaminare le pretese azionata dal ricorrente, una per una.
In primo luogo, il ricorrente riconosce la fondatezza dell'eccezione avversaria e riconosce la debenza della tredicesima nell'importo di € 715,75 lordi, che a sua volta la resistente riconosce come dovuto.
In secondo luogo, la spettanza ed ammontare delle ferie pretese (€ 1.746,20 lordi) sono espressamente riconosciute dalla società Controparte_1
In terzo luogo, il ricorrente riconosce essere stata pagata la quattordicesima mensilità, non dovuta in questa sede.
In quarto luogo, con riferimento al Trattamento di Fine Rapporto maturato presso la precedente datrice di lavoro (cedente l'azienda, doc. n. 2 ric.), esso trova prova scritta nella Controparte_4
C.U. del 2023 per i redditi del 2022 (doc. n. 5 ric., pag. 5 di 6) e non sussiste nemmeno offerta di prova, da parte di in ciò onerata trattandosi di un fatto eccepito, che si sia trattato di un errore Controparte_1 di compilazione (non vengono formulate apposite istanze istruttorie ma viene demandata la verifica a una
C.T.U. da considerarsi esplorativa). La circostanza che il TFR non sia un importo presente nelle successive
C.U. o buste paga della datrice di lavoro e della odierna resistente non rappresenta prova, nemmeno indiziaria, di un fatto estintivo o modificativo (art. 2697 comma 2 c.c.). Non è superfluo aggiungere che il
Pag. 2 di 4 cosiddetto “LUL in prova”, da considerarsi quale conteggio di parte, non dimostra l'esistenza e l'ammontare del credito per come rettificato.
Infine, deve così ritenersi che la C.U. del 2023, liberamente apprezzabile perché proveniente dal datore di lavoro, sia idonea prova scritta atta a dimostrare la sussistenza ed ammontare del credito vantato dal ricorrente anche nei confronti dell'obbligato solidale.
Allegato l'inadempimento, non essendovi prova dell'avvenuto pagamento del TFR, la resistente deve essere condannata, ai sensi dell'art. 2112 c.c., a corrispondere in favore del ricorrente l'importo suddetto preteso
(€ 4.361,39 lordi).
La società resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo di complessivi € 6.823,34 (€ 715,75 + € 1.746,20 + € 4.361,39), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza (15.06.2024) al soddisfo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. per la correttezza della condotta processuale tenuta da entrambe, che hanno vicendevolmente riconosciuto la fondatezza delle pretese e eccezioni avverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto di credito di per i titoli di cui in parte motiva e Parte_1 per l'effetto,
a. condanna a pagare al ricorrente l'importo Controparte_1 Parte_1 lordo residuo di € 6.823,34 (di cui € 4.361,39 a titolo di TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 15.6.2024 al soddisfo;
2) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 10 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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