Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/04/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1323/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. URSO e Parte_1
VENTRELLA;
Ricorrente
E
CP 1 rappresentato e difeso dall'avv. AVENA;
Resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.3.2022 parte ricorrente esponeva: di essere stata dal 01.01.1988 al 18.02.1991, dipendente del Comune di Cosenza, come collaboratrice scolastica. di essere stata dipendente del Ministero intimato, in qualità
di collaboratore scolastico inquadrata nell'area del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, dal
10.02.1991 al 31.08.2018
che dopo la cessazione dal servizio, avvenuta per raggiunti limiti di età in data 31.08.2018, la ricorrente ha maturato
che pur avendo domanda di pensione n. inoltrato cs1032019000611 2500.02.08.2019. 0259526,
- prot. CP 1
contenente la richiesta del trattamento di fine servizio e/o trattamento di fine rapporto, comunque denominato, la cui liquidazione avviene d'ufficio, non ha ancora ricevuto il
pagamento.
Contestava l'illegittimità del comportamento dell' CP 1 atteso che il trattamento di fine servizio, così come il trattamento di fine rapporto, per i pubblici dipendenti viene corrisposto d'ufficio, e il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione poiché il modello TFR1 è compilato a cura dell'ente o amministrazione di appartenenza.
Rilevava che, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, gli anni da prendere in considerazione non sono
solo quelli prestati alle dipendenze del CP_2 ma anche gli anni di servizio prestati alle dipendenze del Comune di
Cosenza dal 01.01.1988 al 18.02.1991, nonché il periodo di maternità (17.07.1972 02.04.1975 02.09.1975)
- 17.12.1972- -
e che l'importo maturato era pari di € 69.246,78
Concludeva chiedendo la condanna dell' CP 1 a corrisponderle a titolo di trattamento di fine servizio e/o trattamento di fine rapporto, comunque denominato, l'importo di € 69.246,78.
Si costituiva l' CP 1 eccependo il difetto di giurisdizione sul presupposto che la controversia riguarda l'accertamento di fatti e situazioni giuridiche prima del 30 giugno 1998, con la conseguenza che la giurisdizione a decidere sugli stessi si radica in capo al Giudice Amministrativo
Nel merito rilevava che il servizio non di ruolo, perché
possa essere riconosciuto ai fini del TFS deve essere a carattere permanente e che conseguentemente, nessuna
prestazione a titolo di TFS spetta alla ricorrente per il periodo considerato.
Eccepiva infine la prescrizione. Disposta CTU contabile, all'esito della relazione peritale la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del
9.4.2025 , sostituita con le note ex art.127 ter cpc.
Nelle note depositate 1' CP 1 produceva documentazione attestante l'avvenuto pagamento di € 20.962,28 a titolo di
TFR
All'esito la causa veniva decisa.
Va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ed invero ai sensi dell'art.45 D.Lgs n.80/98 "sono attribuite al GO ,in funzione di giudice del lavoro le controversie di cui all'art. 68 D.Lgs n.29/93 relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30.6.98 .Le
controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e
debbono essere proposte , a pena di decadenza , entro il
15.9.2000."
Per come ribadito dalla Suprema Corte in varie pronunce l'art. 45 citato il discrimine temporale tra pone giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della
controversia , bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata (cfr Cass SSUU 7.11.2000 n.1154 ,24.2.2000
n. 41 )
"E' inadeguata unʼinterpretazione della relativa disposizione che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla Giurisdizione del
GO ad elementi come la data di compimento , da parte della PA
, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa , oppure l'arco
temporale di riferimento degli effetti di tale atto o infine
il momento di insorgenza della contestazione . Viceversa l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze -così come posti a base della pretesa avanzata -in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia (Cass SSUU 20.11.99
n.808)
Si veda altresì anche la Suprema Corte sentenza n. 639/2002.
Deve cioè aversi riguardo al momento del perfezionamento della fattispecie dedotta in giudizio , vale a dire al momento i cui si siano verificati tutti i fatti costitutivi del diritto azionato ovvero i fatti che hanno originato la '
lesione lamentata dal ricorrente e non già nell'emanazione del provvedimento lesivo che presuppone tali elementi della fattispecie , rilevante fine del sorgere al solo dell'interesse ad agire (cfr nella giurisprudenza di merito
Trib. Padova 18.2.99 e Trib Roma 2.7.99).
Nel caso in esame è indubbio che i fatti costitutivi del diritto azionato si sono verificati dopo il 30.6.1998 atteso che il diritto al trattamento di fine rapporto/fine servizio
è sorto al momento della cessazione del rapporto (2018).
Nel merito la domanda è fondata.
Deduce 1' CP 1 che la ricorrente prima di essere assunta alle dipendenze del Controparte_3 aveva avuto delle assunzioni per la posizione di applicato temporaneo per periodi trimestrali vòlti a ricoprire le assenze di altri
impiegati per motivi di ferie, licenza straordinaria, per cure mediche e che dunque, l'avere svolto attività in
sostituzione di personale assente comporta lo svolgimento di un lavoro occasionale laddove il servizio non di ruolo, perché possa essere riconosciuto ai fini del TFS, deve essere а
carattere permanente.
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (estratto contributive) emerge tuttavia come la ricorrente dal 1.1.1988
era stata assunta a tempo indeterminato presso il Comune di Cosenza.
Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione ove si
consideri che la Pt 1 ha cessato il servizio il 31/8/2018,
andando in pensione, mentre il ricorso è stato iscritto a
ruolo in data 1.3.2022 nel termine di prescrizione quinquennale.
Il CTU effettuati i conteggi ha concluso ritenendo che alla ricorrente spetta a titolo di TFR per il periodo 01/01/1988-
31/08/2018 la somma di € 34.295,09.
Avendo 1' CP_1 corrisposto alla ricorrente, dopo la presentazione del ricorso la somma di € 20.962,28 ne consegue che alla ricorrente spetta la somma di € 13.332,81.
Su detta somma vanno calcolati i soli interessi legali ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991),
richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94)..
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo compensate al 50% quelle di lite atteso il parziale pagamento avvenuto nelle more.
PQM
In parziale accoglimento del ricorso, condanna 1' CP_1 al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
13.332,81 oltre interessi.
Condanna l'CP 1 al pagamento delle spese di CTU che liquida come da separato decreto e delle spese di lite che compensate al 50% liquida in € 1400,00.
Cosenza, 11.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D. Ferrentino