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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/09/2025, n. 12170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12170 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
*****
In funzione di giudice di Appello in composizione monocratica
***** in persona del giudice dott. LU De TO IA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 25226 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione all'udienza del giorno 28 maggio 2025, vertente
TRA
, con l'avv. Simona Di Fonso;
Parte_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Roma n. 21391/2022 depositata in data 15/11/2022.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione si opponeva, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Roma, alla cartella di pagamento n. 09720110294020563000, relativa a verbale di accertamento di violazione al CdS, deducendone l'illegittimità per intervenuta prescrizione e decadenza ex lege 244/07.
Veniva portata in giudizio che si costituiva Controparte_2 opponendosi all'accoglimento della domanda.
1 Il Giudice di Pace, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva la domanda e compensava le spese di lite.
Con citazione interponeva appello per la riforma integrale della Parte_1 sentenza, deducendone l'erroneità della motivazione.
rimaneva contumace. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLE DECISIONE
1. Ai sensi dell'art. 26, co. 2, del D.P.R. n. 602/1973, <La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600>>.
Ai sensi del comma terzo di quest'ultima disposizione, <Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto
e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società
Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico>>.
Nel caso in esame, essendo il destinatario un'impresa, è applicabile, il punto b), che prevede, tra gli altri adempimenti, l'invio di notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata: trattasi, invero, di adempimento
2 necessario per la validità della notifica, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità anche in relazione all'invio di raccomandata informativa in relazione ad altre fattispecie di notifica (cfr. art. 139 e 140 c.p.c.).
2. Dalla documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione in primo grado, risulta che – con riferimento agli interruttivi della prescrizione relativi alla cartella contestata - l'iter procedurale previsto dalla normativa sopra richiamata non è stato completamente osservato, non essendo stato documentato l'invio della raccomandata informativa.
Tali atti interruttivi della prescrizione, tra la cartella di pagamento contestata (che si asserisce notificata nel gennaio 2012) e l'ingiunzione di pagamento n.
09720219022454210000, notificata in data 01/03/2022, non sono validi d efficaci, con la conseguenza che è decorso il termine prescrizionale.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che in caso di emissione della cartella di pagamento si applichi la prescrizione decennale, precisando che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr. Cass., SSUU, n. 23397/2016).
3. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado va integralmente riformata e la cartella contestata va dichiarata inefficacia.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n. 55/2014, ma con riduzione ex
3 art. 4, co. 1, dello stesso decreto tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della gravata sentenza, va dichiarata l'inefficacia della cartella di pagamento n. 09720110294020563000 e condanna l' al pagamento in favore Controparte_2 dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi
€ 700,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
- condanna l' al pagamento in favore Controparte_2 dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 164,00 per esborsi ed € 1.300,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Roma addì 20/08/2025.
Il Giudice
(LU De TO IA)
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