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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/04/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 245 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in VIA XVVII LUGLIO, C.F._1
34 Messina Italia presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
IS 301 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Nel giudizio promosso da contro l' avente ad Parte_1 CP_1 oggetto la legittimità della trattenuta di € 9.155,03 operata dall'ente previdenziale a titolo di recupero di indebito assistenziale/previdenziale, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità della trattenuta in quanto disposta in difetto di adeguata motivazione
(violazione dell'art. 3 della L. 241/1990), in violazione del principio di buona fede e in contrasto con l'art. 52 della L. 88/1989. La difesa ha inoltre richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali che evidenziano l'importanza dell'onere motivazionale, della tutela del contraddittorio e della necessità di non arrecare un pregiudizio eccessivo al percettore di prestazioni previdenziali e assistenziali. In fatto, risulta che la ricorrente ha percepito l'assegno ordinario di invalidità (cat.
IO) con decorrenza dal 01/01/2013. L' , con provvedimento del 26/09/2014, CP_1 ha riconosciuto un credito arretrato pari ad € 11.454,16 e, contestualmente, ha operato una trattenuta pari ad € 9.155,03 per recupero indebito, imputandolo a prestazioni di invalidità civile non spettanti e disoccupazione agricola ritenuta incompatibile con lo status sanitario della ricorrente per il periodo 01/06/2009 -
28/02/2011. La comunicazione non è stata accompagnata da documentazione adeguata né da una spiegazione esauriente delle cause e delle modalità di calcolo dell'indebito, generando così dubbi in ordine alla legittimità della stessa.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti che seguono, avendo riguardo sia al diritto sostanziale coinvolto che alle modalità procedurali adottate dall'ente.
La questione centrale riguarda la legittimità della trattenuta in un'unica soluzione operata su prestazioni arretrate a titolo di indennità. In tema di indebito assistenziale/previdenziale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il recupero dell'indebito, anche quando fondato, deve avvenire nei limiti di un quinto della prestazione in godimento, con salvezza del trattamento minimo, in ossequio ai principi costituzionali sanciti dall'art. 38, comma 2, Cost. Tale previsione ha natura imperativa, essendo posta a presidio della dignità della persona e della tutela del minimo vitale.
Inoltre, in casi analoghi, si è affermato che, ove l'ente previdenziale continui ad erogare la prestazione pur avendo elementi idonei a rivedere la posizione del beneficiario, l'indebito non è ripetibile se manca l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. Nel caso de quo, l' non ha dato prova certa della CP_1
notificazione del verbale di revisione sanitaria, avendo prodotto soltanto la ricevuta di una raccomandata consegnata a persona diversa dalla destinataria (la sorella), e non ha fornito adeguata dimostrazione che la ricorrente fosse effettivamente edotta delle modifiche del proprio status sanitario. Tale lacuna probatoria si riflette sull'intera operazione di recupero dell'indebito e incide direttamente sulla valutazione della buona fede della ricorrente.
Ulteriormente, l'atto impugnato appare carente dei requisiti minimi di motivazione richiesti dalla L. 241/1990, art. 3, in quanto fa riferimento a generiche voci di recupero senza precisa indicazione delle basi giuridiche e fattuali delle pretese, impedendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa. L'amministrazione, in un sistema improntato al principio di legalità e di buon andamento, è tenuta a porre in essere atti amministrativi idoneamente motivati, soprattutto quando incidono su diritti fondamentali come quelli previdenziali. In assenza di una motivazione esaustiva, il provvedimento risulta viziato e privo di efficacia, rendendosi necessario il suo annullamento o comunque una sua rimodulazione secondo i principi di gradualità e proporzionalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice del lavoro,
• accoglie parzialmente il ricorso proposto da;
Parte_1
• dichiara l'illegittimità della trattenuta effettuata dall' nella misura CP_1
eccedente il quinto della prestazione pensionistica mensile lorda e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme trattenute oltre CP_1
detto limite, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della trattenuta al saldo;
• rigetta per il resto le domande, ritenute infondate o comunque non comprovate;
• compensa le spese di lite, in considerazione della complessità della materia e della parziale reciproca soccombenza, nonché della buona fede sostanziale di entrambe le parti nel far valere le rispettive posizioni.
Così deciso in Patti 13/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo