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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 571/23 R.G.
promosso da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Palmaroli ed C.F._2
elettivamente domiciliati ad Ancona presso e nello studio dell'Avv. Serenella
Bachiocco
APPELLANTI
Contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Donati ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati in Via del Trivio 1, Ascoli Piceno, presso lo studio del medesimo
APPELLATI/appellanti incidentali
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 12/03/2025, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 842/2022 pubblicata dal Tribunale di
Ascoli Piceno il 23/12/2022 (rg 523/2011)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 842/2022, pubblicata il 23/12/2022 (rg 523/2011), il Tribunale di
Ascoli Piceno, in parziale accoglimento delle domande attrici:
- condannava i convenuti e in solido, a titolo di Parte_1 Parte_2
risarcimento danni, al pagamento in favore di parte attrice della somma di €2.100,00, oltre accessori come in motivazione;
- condannava i convenuti all'installazione, a propria cura e spese, di pannelli che impediscano la veduta laterale sul balcone in questione per il tratto interessato, i quali devono essere stabilmente infissi nelle strutture esistenti (soletta del balcone e pareti laterali), mediante apposito telaio e grata metallica;
- ordinava che a cura di parte attrice fossero realizzate le opere atte a condurre le acque meteoriche al di fuori della proprietà individuate da CTU nella perizia a pag. CP_1
13 punto d), come riportate in motivazione, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della metà delle spese occorrenti;
e, in parziale accoglimento delle domande di parte convenuta:
- ordinava agli attori e la demolizione della canna Controparte_1 Controparte_2
fumaria della caldaia di riscaldamento a metano, indicata in CTU o, in alternativa, a sua scelta, di metterla a norma, mediante il suo prolungamento al di sopra dell'edificio più alto rispettando le specifiche prescrizioni del Regolamento Edilizio comunale e della Regione Marche, come individuate dal CTU, a sua cura e spese.
Compensava in misura di 1/3 le spese di lite del giudizio e condannava i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori della parte residua che liquida in €3.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie 15%, Iva e Cpa come per legge e spese esenti documentate (c.u., marche, notifiche) nella medesima percentuale, ponendo a carico delle parti nella predetta percentuale gli oneri di ctu, come liquidati nel corso del presente giudizio.
Condannava infine i convenuti in solido alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite del procedimento per ATP che liquida in € 1.200,00 per compenso, oltre accessori di legge e spese esenti documentate nonché alla refusione delle spese della relativa CTU come già liquidate.
Avverso l'impugnata sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere, Parte_2
in riforma della gravata pronuncia, 1) ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande proposte dagli attori e conseguentemente rigettarle, non avendo peraltro prodotto alcuna prova valida tra i danni lamentati dagli attori ed i lavori di parte convenuta, fatta salva la riserva espressa al p.to 7; In via riconvenzionale: 2) accertare e dichiarare che i Sigg.ri hanno eseguito nel loro immobile le opere CP_1
descritte in violazione delle norme di cui al codice civile in tema di distanze e con lesione delle vedute di parte convenuta;
3) conseguentemente condannare gli attori alla rimessione in pristino, in conformità dell' 872 c.c., chiedendo pertanto che le costruzioni che violino le distanze, ledano le vedute e non rispettino le normative esistenti siano rimosse fino alla distanza di legge e venga rimosso il pozzetto di raccolta delle acque realizzato all'interno della proprietà convenuta . 4) Con vittoria delle spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. In via istruttoria,
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, insistendo per l'ammissione dei testi indicati e non ammessi senza motivazione e nel richiamare il
CTU a chiarimenti come già richiesto ad udienza del 28/2/2012.
Con comparsa di risposta, depositata il 31/10/2023, si sono costituiti in giudizio e , contestando le motivazioni del gravame ed Controparte_1 Controparte_2
interponendo appello incidentale, per così concludere:
-rigettare integralmente, in ogni caso, in quanto inammissibile e/o infondato, l'appello proposto dai Sigg.ri e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
842/2022 del Tribunale Civile di Ascoli Piceno;
-accogliere l'appello incidentale e dunque, in parziale riforma della medesima sentenza n. 842/2022 del Tribunale Civile di Ascoli Piceno, annullarla nella parte in cui rigetta la domanda di ripristino della quota del terreno del giardino dei convenuti
e e nella parte in cui – pur correttamente ordinando Parte_1 Parte_2
che siano realizzate le opere atte a condurre le acque meteoriche al di fuori della proprietà individuate da CTU nella perizia a pag. 13 punto d), come riportate CP_1
in motivazione – limita la condanna dei convenuti al pagamento, in solido tra loro, al pagamento della sola metà delle spese occorrenti, nonché pone l'onere materiale di esecuzione delle opere a carico degli attori non proprietari del fondo su cui debbono essere eseguite, nonché infine e conseguentemente in ordine alla compensazione parziale delle spese di lite;
-conseguentemente e sempre in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della medesima sentenza n. 842/2022 del Tribunale Civile di Ascoli Piceno, e in accoglimento delle domande dagli stessi già articolate in primo grado di giudizio:
-condannare ad eseguire a propria cura e spese, i Controparte_3 Parte_2
lavori e gli interventi tutti affinché sia ripristinata la quota originaria della porzione di fondo di proprietà confinante con la proprietà Controparte_4
posta a ridosso del fondaco seminterrato di proprietà CP_1 CP_1
-subordinatamente ordinare ai medesimi Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
alla realizzazione dinanzi alla finestra sul muro divisorio una bocca di lupo, con un pozzetto impermeabile;
-ordinare che a cura e a integrale ed esclusivo carico dei convenuti-appellanti, in solido tra loro, e non di parte attrice-appellata, siano realizzate le opere atte a condurre le acque meteoriche al di fuori della proprietà individuate da CTU CP_1
nella perizia a pag. 13 punto d), come riportate in motivazione di sentenza di I grado;
-confermare per il resto e per le parti non espressamente e specificamente appellate dai Sigg.ri e , la sentenza n. 842/2022 del Tribunale Controparte_2 Controparte_1
Civile di Ascoli Piceno;
-con vittoria integrale di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 22/11/2023 la Corte fissava la data del 12/03/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 13/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
MOTIVI DI APPELLO DAMIANI-TRAVAGLINI
Con il primo motivo gli appellanti principali censurano la gravata pronuncia nella parte in cui il primo Giudice, facendo proprie le risultanze della C.T.U. datata
23.1.2013 svolta dall'Ing. come pure integrate con successiva relazione Persona_1
del 22.7.2013, afferma al punto 4 che i convenuti, nell'effettuare i lavori di ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà, hanno costituito una servitù di scolo illegittima attribuita dal consulente alla chiusura, ad opera degli stessi, di un drenaggio che convogliava le acque meteoriche del loro giardino su una strada privata, aggravando così il loro deflusso nel fondaco di proprietà (“si è CP_1
verificato, di fatto di un aggravio delle condizioni di deflusso, naturalmente presenti, delle acque dalla proprietà verso quella -cfr. pag. 11). Controparte_4 CP_1 Deducono, a tal fine, che il Tribunale afferma che il CTU avrebbe verificato un'alterazione apprezzabile dello scolo, sebbene non si sia realizzato un innalzamento significativo della quota di terreno (come invece ritenuto in ATP) ma un livellamento dello stesso ma poi, in maniera contraddittoria, afferma che dalla documentazione in atti e dall'esame dei luoghi e delle proprietà confinanti non emergono elementi per poter affermare che i coniugi abbiano fatto eseguire Controparte_5
l'innalzamento della quota di terreno del proprio giardino, come denunciato dagli attori, con rigetto della relativa domanda di ripristino;
che delle due l'una: o i convenuti non hanno effettuato innalzamenti – come affermato dalla CTU - o hanno realizzato un innalzamento sia pure non significativo;
che, di fatto, facendo propria la
CTU emerge chiaramente che non sono stati fatti innalzamenti di terreno, tanto che lo stesso giudicante rigetta la domanda di riduzione in pristino.
La prima parte del motivo è suscettibile di trattazione congiunta per ragioni di connessione al primo motivo del gravame incidentale che segue. CP_1
Con il primo motivo gli appellanti incidentali impugnano la gravata sentenza nella parte in cui, nella ricostruzione del fatto in parte motiva e in conseguente parte dispositiva, ritiene che “dalla documentazione in atti e dall'esame dei luoghi e delle proprietà confinanti “non emergono elementi per poter affermare che i coniugi abbiano fatto eseguire l'innalzamento della quota del terreno del Controparte_5
proprio giardino”, come denunciato dagli attori, con rigetto della relativa domanda di ripristino;
” (pag. 4, punto 2 della sentenza n. 842/2022 del Tribunale di Ascoli
Piceno).
Deducono, a tal fine, che il CTU Ing. è incorso in un palese e macroscopico errore Per_1
valutativo in relazione alle circostanze di fatto come invece precisamente risultanti dalla documentazione fotografica in atti;
che sono dirimenti due reperti fotografici: - da un lato, la fotografia rappresentativa dello stato quo ante della proprietà
[...]
e precisamente del loro giardino ( qui nuovamente prodotta anche da parte CP_4
appellata, come lecito, sub doc. 3); - dall'altro lato, la fotografia rappresentativa dello stato dei luoghi attuale, e comunque, successivo all'intervento dei Sig.ri
[...] scattata proprio dal CTU e dallo stesso allegata, con n. 8, al proprio primo CP_4
elaborato peritale (qui sub doc. 5); che dal mero raffronto, prodotto sub doc. 9, costituito dal semplice “accostamento” delle due menzionate fotografie appare evidente che il piano di calpestio del giardino sia stato innalzato Controparte_5
di almeno un metro;
che, contrariamente alla opinione del CTU, che si è limitato a sostenere che la fotografia dello stato quo ante non fosse di risoluzione sufficiente alla valutazione, si può utilizzare, quale parametro di misurazione, la ringhiera della terrazza di proprietà nella foto dello stato quo ante la distanza tra il piano di CP_1
calpestio del giardino dei convenuti e il pavimento del terrazzo è pari a circa CP_1
il doppio della sovrastante ringhiera;
nella foto dello stato attuale è altrettanto chiaro che tra il pavimento del terrazzo e il “nuovo” piano di calpestio del giardino CP_1
v'è ora una distanza decisamente inferiore all'altezza della Controparte_5
sovrastante ringhiera;
che il Giudice dell'impugnazione potrà discostarsi dalle valutazioni del Consulente, concludendo per la piena dimostrazione documentale dell'innalzamento del piano di calpestio del giardino oltre il metro Controparte_5
e conseguente ascrivibilità a tale innalzamento di una concausa rilevante delle infiltrazioni a carico della proprietà che, infatti, seppure il CTU ha ritenuto CP_1
che fossero comunque “assorbenti” altre cause di infiltrazioni (sempre ascrivibili ai convenuti), nella sua relazione integrativa di chiarimenti (pag. 3, qui in doc. 7) ha precisato che “non si è in grado di stabilire l'eventuale variazione di quota del terreno”, dunque di certo non escludendola, altresì più avanti riferendo che
“l'innalzamento della quota, laddove eventualmente dimostrato, può causare invece un maggio afflusso delle acque superficiali verso la finestra (…) Una CP_1
semplice sistemazione di tale punto critico, creando, ad esempio una cosiddetta bocca di lupo, con un pozzetto impermeabile, ridurrebbe di molto la problematica”.
Va predicata l'infondatezza di entrambi.
Premesso che non si comprende il motivo della censura riferita Controparte_4
all'innalzamento del terreno che, seppure esistente, non è stato ritenuto significativo e quindi rilevante dal primo giudice, tanto che la loro domanda di riduzione in pristino è stata respinta, osserva questo Collegio di condividere pienamente le risultanze peritali che hanno in sostanza escluso un innalzamento rilevante della quota di terreno del giardino e ciò all'esito dell'esame sia del materiale fotografico che Controparte_4
delle sezioni trasversali ante e post operam della relativa concessione edilizia. Le fotografie, in particolare, contrariamente a quanto sostenuto dai si limitano a CP_1
rappresentare una porzione di muro, le relative immagini non sono adeguatamente definite, come giustamente rilevato dal CTU, ma comunque dalle stesse si intravedono differenti quote del terreno del giardino che avranno reso presumibilmente necessario un livellamento dello stesso, con conseguenti variazioni locali della quota del terreno che, però, non integrano un innalzamento vero e proprio.
Gli appellanti principali proseguono la loro impugnazione censurando altresì la gravata pronuncia nelle parti in cui recita …che il CTU, nella perizia integrativa del
22.7.2013, ha rilevato che la presenza nel giardino di un muretto - di cui non sono note
e non si evincono dagli atti l'età e le circostanze di costruzione - contribuisce alla produzione delle infiltrazioni nel fabbricato in quanto non consente il CP_1
deflusso di parte dell'acqua lateralmente;
…. Il rimedio indicato dall'Ing. per Per_1
ovviare é il seguente (pag. 13, punto d): “Al fine di condurre le acque meteoriche al di fuori della proprietà ed in particolare quelle incidenti contro il fondaco CP_1
seminterrato, si ritiene possa essere utilizzata un'apposita condotta, realizzata dalla parte attrice, che passa al di sotto del manufatto e che ha come elemento terminale proprio il pozzetto realizzato nella proprietà dei coniugi In Controparte_5
particolare, dopo aver impermeabilizzato correttamente la parete del seminterrato con una guaina bituminosa, occorrerà creare un apposito drenaggio, ad esempio mediante il ricorso a pannelli geodrenanti, recapitando poi le acque nella predetta condotta e quindi alla pubblica fognatura. Al fine di evitare risalite dall'alto delle acque, attraverso la fondazione, si ritiene altresì necessario effettuare una specifica impermeabilizzazione della superficie orizzontale interna, mediante prodotti tipo guaina liquida”. Osservano, al riguardo, che dalla lettura della CTU emerge che le proprietà delle parti in causa, site in località Castel di Lama, si ergono su di un territorio noto negli anni per le particolari caratteristiche geologiche del sottosuolo, essendo ricco di acqua per la presenza di falde acquifere;
che il CTU ha confermato la presenza presso ogni abitazione che si estende in via dei Fossi, disposti in asse in linea d'aria, di numerosi pozzi artesiani e la presenza pertanto di falde acquifere;
che notoriamente i pozzi artesiani costituiscano dei pozzi perforati in profondità attraverso i quali l'acqua in pressione viene forzata verso l'alto, andando a creare di conseguenza il livello statico del pozzo e che più è profonda la falda artesiana maggiore è la pressione che essa genera;
cha la CTU, contraddittoriamente, da un lato dà atto che la medesima falda riscontrata al di sotto della proprietà in corrispondenza del Controparte_4
pozzo, si trova necessariamente anche nel fondo dei signori posto CP_1
immediatamente a valle, per ovvie considerazioni geomorfologiche e di continuità idraulica del flusso che dalla collina va verso il fiume Tronto. Le proprietà tra l'altro si trovano pressoché in corrispondenza di una incisione longitudinale del terreno, come si evince dalle curve di livello dell'allegata corografia. ( pag 15 punta 4.8 ) ma dall'altro non valuta né quantifica l'effetto della faglia sull'umidità riscontrata;
che risulta provato che le due proprietà sono costruite in aderenza, ma su fondi posti a dislivello, nei quali a monte vi è la proprietà convenuta, e sono separate nella parte
Ovest da un muro di contenimento realizzato dai precedenti proprietari della proprietà
che il muro che divide le due proprietà è di proprietà esclusiva di parte attrice CP_1
la quale è tenuta – pertanto – ad effettuare le relative opere di manutenzione;
che deriva da ciò che se anche le infiltrazioni fossero dovute dallo stillicidio delle acque provenienti dal fondo dei coniugi è anche vero che l'eventuale Controparte_5
infiltrazione è stata ed è determinata dal fatto che il muro è inadeguato ad assolvere nel lungo periodo la propria funzione;
che, peraltro, poichè il muro è costruito CP_1
interamente sul terreno del fondo inferiore, è da considerare, in virtù del principio di accessione sancito dall'art. 934 c.c., di proprietà esclusiva del proprietario di tale fondo e, conseguentemente, le spese per la sua costruzione e manutenzione non devono essere ripartite tra i proprietari dei due fondi a dislivello confinanti secondo quanto previsto dall'art. 887 c.c., bensì sono interamente a carico del proprietario del fondo inferiore.
Le censure che precedono sono infondate.
Quanto alla falda FE (esistente da sempre sotto entrambe le proprietà avversarie), varrà premettere che il Ctu, qualora l'avesse ritenuta incidente sull'umidità riscontrata, ne avrebbe dato atto in perizia così come ha fatto per le altre concause che ha individuato ai fini dell'aggravio dello scolo accertato a carico del fondaco CP_1
Peraltro parte appellante, nel lamentare la mancata valutazione e quantificazione dell'effetto della faglia, non fornisce elementi che il consulente avrebbe ignorato, il cui esame lo avrebbe portato ad una differente conclusione.
Passando ad esaminare i due muri di cui parla il Ctu, varrà precisare, al fine di evitare confusione, che uno è quello portante, posto a confine delle proprietà delle parti,
e l'altro è il “muretto”, presente nel giardino dei convenuti, di cui si dirà in seguito.
Con riferimento al primo muro, il Ctu dice che hanno addossato Controparte_5
allo stesso un muro spesso in c.a. al quale hanno vincolato una nuova scala in c.a. realizzata nel corso della ristrutturazione della loro proprietà. Ciò detto, la Corte adita
è del parere che non rileva nel caso di specie la proprietà esclusiva o in comune del muro in questione in ragione del fatto che l'obbligo di riparare il muro sta interamente in capo a chi ha cagionato il fatto che ha dato origine al danno e dunque alla spesa.
Infatti, anche in caso di muro comune, qualora il danno sia imputabile soltanto ad uno dei due comproprietari l'altro può agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni nei limiti dell'importo corrispondente alla spesa necessaria per la riparazione su di lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprietà e non anche per la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante. Le spese di riparazione dei danni restano quindi interamente a carico dei danneggianti.
Deducono, altresì, gli appellanti principali che il CTU ha ipotizzato erroneamente che un accumulo di acque nel giardino sia Controparte_5 addebitabile alla chiusura di uno scolo verso un area piazzale privato, che sarebbe da prima stata realizzata dai convenuti e successivamente richiusa;
che, invero, l'opera di scolo non esisteva al momento dell'acquisto dell'immobile da parte dei convenuti , tanto è vero che il CTU riconosce che è stata realizzata temporaneamente durante i lavori di ristrutturazione dai convenuti i quali, immediatamente dopo la sua apertura, sono stati costretti a chiuderla su richiesta della proprietà dell'area /piazzale privato adiacente in quanto creava una servitù illegittima su proprietà di terzi;
che tale circostanza non è stata specificatamente contestata da controparte, è stata riconosciuta dal CTU e dunque va considerata provata per il principio di non contestazione;
che poiché, per quanto anche riconosciuto dal CTU i convenuti non hanno fatto eseguire innalzamento del terreno del proprio giardino non può ravvisarsi alcuna responsabilità
a carico degli stessi non essendovi stata modifica del piano di campagna e non avendo né modificato nè creato alcuna servitù di scolo non avendo chiuso alcuna opera di drenaggio mai esistita in precedenza;
che a mente dell'art. 913 cpc il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo; che la soggezione del proprietario del fondo inferiore a ricevere le acque reflue provenienti dal fondo superiore, stabilita dall'art. 913 c.c., riguarda una limitazione legale della proprietà.
Deducono, poi, che il primo giudice afferma contraddittoriamente, da un lato, che del muretto presente nel giardino dei convenuti non sono note e non si evincono dagli atti
l'età e le circostanze di costruzione, dall'altro, ritiene che detta opera presente da tempo immemorabile contribuisce alla produzione delle infiltrazioni nel fabbricato
in quanto non consente il deflusso di parte dell'acqua lateralmente;
che La CP_1
circostanza che detto muro fosse esistente da tempo immemore è circostanza non contestata specificatamente e dunque per tanto da considerarsi provata;
che il CTU e conseguentemente la sentenza, considerando tale manufatto come concausa delle problematiche, avrebbe dovuto individuare quanto meno l'autore e l'epoca della sua realizzazione, avrebbe almeno dovuto specificare quanto avrebbe inciso e soprattutto se abbia effettivamente inciso, la realizzazione del muretto : il 10% il 20% il 50% ?; che l'art. 913 c.c. richiamato, in tema di scolo delle acque, ponendo a carico del proprietario sia del fondo inferiore che superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, non vieta tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo;
che in ogni caso se il muretto è stato realizzato da tempo immemorabile e non ha subito modificazioni nessun aggravio dello scolo delle acque è imputabile agli odierni appellanti;
che il CTU avrebbe dovuto chiarire sia l'autore che l'epoca della realizzazione dell'opera , e questo dopo aver valutato sia la situazione degli scoli “ante operam” e “post operam” e sia se sullo stesso muretto, per mantenere il naturale scolo di acque superficiali, fossero o ci sarebbero dovute essere previste opportune e legittime aperture (drenaggi) ed infine sarebbe stato necessario conoscere l'incidenza della concausa se ed in quanto accertata;
che, inoltre, il CTU avrebbe dovuto indicare la misura in cui la realizzazione del muretto avrebbe reso più gravoso lo scolo naturale delle acque" rispetto all'eventuale ed originario stato dei luoghi, tenendo conto della configurazione naturale dei luoghi, delle pendenze del terreno e dei terreni limitrofi ivi compreso il muro di contenimento del fondaco . CP_1
Le predette censure sono infondate.
La rivalutazione delle risultanze peritali consente di affermare che il drenaggio, a prescindere dal fatto se sia stato aperto in occasione dei lavori di ristrutturazione degli odierni appellanti o se fosse preesistente, è stato comunque chiuso da per cui, non convogliando più parte delle acque meteoriche del Controparte_5
loro giardino su una strada privata, ha di fatto aggravato le condizioni di deflusso delle acque, naturalmente presenti, dalla proprietà dei medesimi verso la proprietà CP_1
Quanto al muretto insistente sul giardino la relativa censura viene Controparte_5
trattata per ragioni di connessione congiuntamente al secondo motivo –prima parte- del gravame incidentale che segue. CP_1 Con il secondo motivo gli appellanti incidentali impugnano la sentenza nella parte in cui recita Considerato, però, che il CTU, nella perizia integrativa del
22.7.2013, ha rilevato che la presenza nel giardino di un muretto - di cui non sono note
e non si evincono dagli atti l'età e le circostanze di costruzione - contribuisce alla produzione delle infiltrazioni nel in quanto non consente il Parte_3 CP_1
deflusso di parte dell'acqua lateralmente, si ritiene equo che le spese per la realizzazione di detti lavori siano posti a carico di attori e convenuti al 50%.”
Deducono, a tal fine, che il muretto di cui trattasi è totalmente differente e altro rispetto al muro tra la proprietà degli attori e quella dei convenuti (ovverosia il muro ammalorato dalle infiltrazioni per aggravio di scolo), come si comprende dal seguente passaggio di relazione integrativa di chiarimenti: “Esemplificando il problema: il giardino è assimilabile ad una piscina avente, tra l'altro, un lato Controparte_4
costituito dal fondaco ed un altro dal muretto questione. In assenza però di CP_1
tale ultimo manufatto l'acqua defluirebbe, lateralmente, su altra proprietà che, per ragioni altimetriche, avrebbe dovuto accogliere, almeno in parte.”; che la circostanza dell'esistenza di un “muretto” su di un lato del giardino dei convenuti
[...]
quale possibile concausa delle infiltrazioni a carico della proprietà CP_4 CP_1
così come la circostanza dell'eventuale terzietà della relativa proprietà, non sono mai state tempestivamente eccepite da parte convenuta;
che l'accertamento realizzato dal
CTU, circa lo stato dei luoghi, non ha fatto altro che evidenziare come dalla proprietà
per effetto di opere realizzate dall'uomo (il muretto in questione, Controparte_5
così come la chiusura del foro di drenaggio alla sua base), derivassero infiltrazioni a carico della proprietà dei per effetto di illegittimo aggravio dello scolo CP_1
naturale; che il CTU ha già ritenuto, in ragione della collocazione del muretto, che lo stesso fosse di proprietà atteso che, in relazione di chiarimenti del Parte_4
CTU (qui sub doc. 6) bene può leggersi in pag. 3 “La chiusura del foro di drenaggio in corrispondenza del muro è l'unica circostanza attualmente Controparte_4
verificabile”; che, anche laddove si indagasse la titolarità del “muretto” in questione,
a prescindere dalle valutazioni del CTU, va considerato che, in materia di muri posti a confine si dovrà fare riferimento alle presunzioni fornite dal codice civile onde individuare le relative proprietà, e ciò in ragione dell'assenza, in questo giudizio, di specifici elementi di prova (titoli edilizi, atti d'acquisto e, in subordine, planimetrie catastali) delle titolarità dei vari “muri” di cui trattasi;
che, pertanto, il muretto in questione dovrà considerarsi comune tra i e i confinanti dall'altro Parte_4
lato, ai sensi dell'art. 880 c.c. laddove il muro in questione sia solo “divisorio”, ovvero ancora di esclusiva proprietà dei laddove sia muro “di Controparte_4
contenimento” del loro giardino, ex 887 c.c., e in comunione, sempre con i medesimi confinanti dall'altro lato, per la parte sovrastante il piano di calpestio;
che, anche laddove il muro fosse “in comune” con terzi confinanti, ovvero addirittura di esclusiva proprietà questi ultimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2055 c.c. Controparte_5
risponderebbero comunque in via solidale e dunque per intero delle conseguenze relative all'aggravio dello scolo determinato, come bene illustrato dal CTU, sia dalla presenza di detto “muretto”, sia dalla chiusura dagli stessi operata del foro di drenaggio sottostante;
che, in via gradatamente e ulteriormente subordinata, i convenuti
[...]
risultano sempre e comunque essere responsabili dell'aggravio di scolo, o CP_4
per essere direttamente titolari o co-titolari del “muretto” o indirettamente per non aver agito contro i diversi titolari del “muretto” che, a loro volta, determinano l'aggravio dello scolo;
che ciò anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che il
“muretto” di cui trattasi fosse di proprietà esclusiva di terzi, atteso che i CP_1
risultano infatti confinanti con i soli e subiscono l'aggravio dello Controparte_5
scolo solo dal fondo di questi ultimi, i quali a loro volta e pertanto saranno sempre e comunque responsabili l'intero danno arrecato, vuoi direttamente ex art. 913 c.c., vuoi solidalmente ex art. 2055 c.c..
Le censure dell'appello ono fondate e vanno pertanto accolte per quanto CP_1
di ragione, con conseguente rigetto delle censure dell'appellante principale.
Varrà premettere che le parole del Ctu “La chiusura del foro di drenaggio in corrispondenza del muro è l'unica circostanza attualmente Controparte_4
verificabile, ….” non consentono da sole di ritenere che l'ausiliario del giudice abbia accertato e voluto affermare che l'erezione del muretto fosse opera dei convenuti/appellanti, atteso che nella relazione finale del 22/07/2013 ribadisce che
“l'età e le circostanze di costruzione del muretto richiamato non sono note, non si evincono dagli atti né possono essere accertate mediante la presente Ctu”, fermo restando che ha ribadito che tale manufatto è concausa delle infiltrazioni sul fabbricato
CP_1
Giustamente non poteva pretendersi che il predetto accertamento fosse eseguito dal
Ctu, atteso che la consulenza tecnica, anche se in linea di massima non è un mezzo di prova, è uno strumento del giudice per valutare la prova già acquisita ad opera delle parti. Tuttavia, può diventare una fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. In altre parole, la CTU può essere esplorativa quando essa sia l'unico strumento per accertare la verità processuale ma, nell'ipotesi in esame, non ricorre in ragione del fatto che non poteva accertare un mero fatto storico, ovvero quando e chi avesse realizzato il muretto in questione (Cass. sent. n. 2663 del
5.02.2013; Cass. sent. n. 1020/2006; Cass. sent. n. 1149/2011), la cui prova avrebbe dovuto essere fornita dalle parti.
Posto quanto precede, questa Corte è del parere che il muretto si presume ex art. 934
c.c. di proprietà per il fatto di trovarsi all'interno della loro Controparte_4
proprietà, e comunque è nella loro disponibilità/custodia e pertanto, oltre a non esonerarli dalla responsabilità già dichiarata dal primo giudice a loro carico, consente di porre a loro carico esclusivo la spesa occorrenda per la realizzazione delle opere atte a condurre le acque meteoriche al di fuori della proprietà individuate dal CTU CP_1
nella perizia a pag. 13 punto d).
Gli appellanti principali censurano, infine, la sentenza là dove, facendo proprie le risultanze della CTU per il rimedio scelto e previsto, scrive Il rimedio indicato dall'Ing. per ovviare é il seguente (pag. 13, punto d): “Al fine di condurre le Per_1
acque meteoriche al di fuori della proprietà ed in particolare quelle incidenti CP_1 contro il fondaco seminterrato, si ritiene possa essere utilizzata un'apposita condotta, realizzata dalla parte attrice, che passa al di sotto del manufatto e che ha come elemento terminale proprio il pozzetto realizzato nella proprietà dei coniugi
[...]
In particolare, dopo aver impermeabilizzato correttamente la parete del CP_6
seminterrato con una guaina bituminosa, occorrerà creare un apposito drenaggio, ad esempio mediante il ricorso a pannelli geodrenanti, recapitando poi le acque nella predetta condotta e quindi alla pubblica fognatura. Al fine di evitare risalite dall'alto delle acque, attraverso la fondazione, si ritiene altresì necessario effettuare una specifica impermeabilizzazione della superficie orizzontale interna, mediante prodotti tipo guaina liquida”.
Deducono, a tal fine, che il primo giudice omette di considerare che il pozzetto de quo ed indicato dal CTU è oggetto di domanda riconvenzionale e che i convenuti ne hanno richiesto l'eliminazione, nel senso che laddove il Ctu afferma che possa essere utilizzata un'apposita condotta, realizzata dalla parte attrice, che passa al di sotto del manufatto e che ha come elemento terminale proprio il pozzetto realizzato nella proprietà dei coniugi , fa riferimento al medesimo pozzetto Controparte_5
oggetto di specifica domanda riconvenzionale, con la quale hanno chiesto l'eliminazione di un pozzetto di raccolta delle acque realizzato dagli attori abusivamente nella proprietà oggi convenuta, sulla quale il Giudice ha omesso totalmente di pronunciarsi come sarà meglio descritto, di seguito , sub terzo motivo di appello.
La censura è infondata.
La domanda riconvenzionale dei convenuti, oggi appellanti principali, relativa al pozzetto che i avrebbero realizzato abusivamente, non solo disattendendo CP_1
l'art. 889 c.c. ma addirittura costruendo all'interno del fondo di proprietà
[...]
è, da un lato, inammissibile, in ragione del fatto che avrebbero dovuto CP_4
promuovere un'actio negatoria servitutis per far dichiarare l'inesistenza del diritto affermato dai sulla loro proprietà, ma dall'altro, anche ove si volesse CP_1
qualificare come tale l'azione promossa da la stessa è meritevole Controparte_4 di rigetto in ragione del fatto che avrebbero dovuto dimostrare Controparte_4
l'esistenza di motivi sufficienti a far ritenere sussistente un pregiudizio potenziale, siccome richiesto dall'art. 949 c.c., che, nel caso di specie, non ricorre in quanto il pozzetto in parola mostra di avere la sua funzione ed utilità nell'ambito della soluzione indicata dal Ctu al fine di condurre le acque meteoriche al di fuori della proprietà
CP_1
Con il secondo motivo gli appellanti principali censurano la gravata sentenza nella parte in cui relativamente al punto relativo alle domande riconvenzionali della parte convenuta così afferma Riguardo, invece, alle domande riconvenzionali di parte convenuta di riduzione in pristino delle opere realizzate dagli attori non a distanza legale, l'Ing. ha riscontrato e relazionato che i lavori di “demolizione e Per_1
ricostruzione del tetto, del sottotetto e di alcune sistemazioni interne” effettuati dagli attori sull'immobile di loro proprietà risultano sostanzialmente rispondenti al progetto assentito e senza che l'incremento dell'altezza del tetto, così come posta in essere dagli attori, “possa configurare violazione delle norme sulle distanze” proprio perché si tratta di costruzione in aderenza ai sensi dell'art. 877 c.c. (cfr. pag. 13 CTU).
Le contestazioni sul punto svolte dai convenuti anche nelle memorie conclusive (in particolare con riferimento alla violazione della larghezza massima del fabbricato), non colgono nel segno per quanto già chiarito dal consulente nella relazione integrativa a pag. 6 che si condivide ed a cui si rinvia.
Deducono, a tal fine, che i hanno anche realizzato la sopraelevazione della CP_1
loro abitazione in aderenza tuttavia non rispettando le distanze e con violazione delle servitù di veduta;
che sul punto si contesta quanto affermato dal CTU :dalla documentazione agli atti l'intero piano sottotetto, ricostruito ex novo dagli attori, non solo ha una maggiore altezza di quello preesistente ma è sporgente verso Ovest ben oltre il fabbricato dei convenuti;
che pertanto tale avanzamento dei locali sottotetto che oggi è di cm 91 verso oltre i limiti dell'edificio dei convenuti è illegittimo in CP_7
quanto non è previsto nel progetto, non è stato autorizzato e non rispecchia i dovuti distacchi;
che il richiamato art. 887 c.c prevede la possibilità di costruire in aderenza ma se questo avviene sopra la verticale della costruzione preesistente (Cassazione civile, sez. II, 10/05/2012, n. 7183; che tutto l'ampliamento in orizzontale ( o in pianta) costituisce , quindi “ opera nuova “ e la stessa rientra nella previsone dell'art. 873 c.c.
, mentre non si contesta l'ampliamento costruttivo realizzato dai convenuti verso l'alto o in verticale;
che il CTU ha esaminato il quesito avanzato dai convenuti solo con riferimento alla parte del fabbricato costruiti in aderenza secondo la proiezione verticale , laddove invece i convenuti hanno lamentato la violazione della distanza legale con riferimento all'esposizione orizzontale confinante con il proprio immobile;
che, invero, a colui, che sopraeleva sono riservate due scelte: seguire le linee verticali della costruzione precedente, se è legittima (in quanto l'eventuale diritto acquisito a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale non conferisce anche la facoltà di eseguire la sopraelevazione della medesima); ovvero osservare la distanza legale e quindi arretrare la sopraelevazione dell'edificio proprio di quanto è necessario per rispettarla;
che, tra le conclusioni, il CTU avrebbe dovuto chiarire (rif. Art. 58 comma 1 REC) se il riferimento è al Regolamento Edilizio Comunale, atteso che l'art. 58 comma 2 consente costruzioni a confine ma con espresso accordo tra confinanti;
che il CTU non ha poi considerato se il Comune di Castel di Lama rientri o meno in zona sismica, atteso che nelle zone in cui vige la normativa cosiddetta antisismica contenuta nella l. 25novembre 1962 n. 1684, -infatti non sono applicabili le disposizioni di cui agli art. 874, 876, 884 c.c., secondo le quali il proprietario del fondo contiguo al muro altrui ha facoltà rispettivamente di chiederne la comunione forzosa, di innestarvi il proprio muro, di costruirvi il proprio edificio in appoggio, perché è invece necessario che ogni costruzione contigua costituisca un organismo a sè stante, mediante l'adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione degli edifici;
che nella previsione della normativa antisismica debbono comprendersi anche gli intervalli tra parti sopraelevate di edifici, se non altro in base alla "ratio" della stessa, volta a scongiurare il pericolo di danno alle persone in caso di crolli di fabbricati per terremoto, pericolo ugualmente sussistente negli intervalli di costruzioni che si sviluppano verso l'alto; che è fatto notorio, anche dopo gli eventi sismici del 2016, che il Comune di Castel di Lama rientra in zona sismica e pertanto le risultanze della CTU appaiono ictu oculi inattendibili, anche con riferimento allo sporto del tetto riguardo il quale il CTU ha risolto semplicisticamente le problematiche sollevate dal CTP non tenendo conto che uno sporto può rientrare nel concetto di costruzione e costituire "locus a quo" per la misurazione delle distanze, purché per la sua struttura, dimensione ed ubicazione incida sulla consistenza volumetrica dell'edificio; che il Ctu, dunque, avrebbe dovuto accertare e descrivere le dimensioni, l'effettiva entità per accertare se lo stesso possa considerarsi di modeste dimensioni e di entità trascurabile ed ha funzione meramente ornamentale ed accessoria, o al contrario, per dimensioni, funzione ed importanza possa costituire un apprezzabile ampiamento dell'edificio in superficie e volume (Cassazione civile, sez.
II, 11/12/1992, n. 13109).
Con il terzo motivo censurano la sentenza nella parte in cui ha omesso totalmente di decidere su due punti della domanda riconvenzionale svolta dai convenuti i quali, infatti, hanno chiesto sin dalla comparsa di costituzione l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta che riguardava specificatamente e testualmente:
i Sigg.ri hanno realizzato, dopo l'acquisto, in posizione sopraelevata, una CP_1
costruzione delimitata da una terrazza circoscritta da una ringhiera metallica, ampliando una piccola costruzione esistente, modificandola con aumento consistente del volume della sagoma la quale, si ripete, rientra com'è noto, nella nozione di "nuova costruzione" . Inoltre la copertura di detta terrazza, costituita da pavimentazione in cotto, ha invaso la proprietà in violazione del rispetto delle Controparte_5
distanze L'intero fabbricato di proprietà è stato alzato in aderenza ledendo CP_1
la servitù di veduta con l'ampliamento delle falde del tetto e con riduzione delle vedute sia su via dei fossi sia sul lato ovest. Su tale lato gli attori hanno Controparte_5
realizzato anche una canna fumaria, in violazione degli artt.890-844-2043 c.c. I Sigg.ri hanno anche realizzato la sopraelevazione della loro abitazione in aderenza CP_1
tuttavia non rispettando le distanze e con violazione delle servitù di veduta .In tale ottica va evidenziato che sfugge all'ambito della mera "ristrutturazione" di un manufatto preesistente, non solo l'edificazione di un fabbricato su un'area libera ma anche ogni intervento di ristrutturazione (in senso improprio) che in ragione della entità delle modifiche apportate al volume, alla sagoma di ingombro o all'altezza dell'edificio, rendano l'opera oggettivamente diversa da quella preesistente. Gli attori hanno inoltre realizzato un pozzetto di raccolta delle acque abusivamente nella proprietà oggi convenuta.
Deducono, a tal fine, che il Tribunale ha completamente omesso di pronunciarsi sia sulla terrazza sia sul pozzetto costruito arbitrariamente dagli attori nella proprietà
che, con riferimento alla terrazza, i Sigg.ri hanno Controparte_5 CP_1
realizzato, dopo l'acquisto, in posizione sopraelevata, una costruzione delimitata da una terrazza circoscritta da una ringhiera metallica, ampliando una piccola costruzione esistente, modificandola con aumento consistente del volume e della sagoma la quale, si ripete, rientra com'è noto, nella nozione di "nuova costruzione"; che, inoltre, la copertura di detta terrazza, costituita da pavimentazione in cotto, ha invaso la proprietà
, in violazione del rispetto delle distanza;
che quanto lamentato dai Controparte_5
convenuti è stato parzialmente confermato dalla CTU il quale così scrive La pavimentazione della terrazza è in effetti sporgente per circa 8 cm sul CP_1
giardino al fine di costituire il gocciolatoio a protezione del Controparte_4
muro; che, con riferimento al pozzetto, risulta dalla CTU che detto pozzetto è stato realizzato dagli attori nella proprietà dei coniugi e sulla Controparte_4
realizzazione dello stesso da parte degli attori nella proprietà dei convenuti non vi è stata contestazione specifica sul punto per cui, in base al principio di non contestazione la circostanza va ritenuta provata, non avendo eccepito nessuna causa e situazione che oggi legittimi il mantenimento dello stesso nella proprietà degli appellanti .
I motivi secondo e terzo del gravame principale sono infondati.
Premesso che la censura riguardante il pozzetto è stata già affrontata nell'ambito della motivazione resa in risposta al primo motivo del gravame principale, restano da esaminare le questioni relative a tetto, sottotetto e terrazza. Osserva la Corte adita, al riguardo, che il CTU, nel primo elaborato del 07/12/2012, nel valutare la demolizione e ricostruzione del tetto e del sottotetto dei pur CP_1
parlando di modifica di forma e dimensioni del tetto che, comunque, ha mantenuto la stessa altezza della gronda ed è rispondente al progetto assentito, ha ritenuto che, trattandosi di costruzione posta sul confine, rientrasse nelle previsioni dell'art. 877 c.c. con conseguente inosservanza delle norme sulle distanze di cui agli artt. 873 e segg.
c.c., contestata invece dalla parte convenuta. Quanto alla terrazza, ha affermato che la sporgenza della pavimentazione di circa 8 cm costituisce il gocciolatoio a protezione del muro.
Nell'elaborato del 22/01/2013, in risposta alle osservazioni dei CT delle parti, ha confermato che la costruzione è a confine e che, comunque, la larghezza massima del fabbricato è di 9,90 mt, come indicato negli allegati progettuali, e che il CP_1
cornicione va escluso dal computo delle distanze.
Nell'ultimo elaborato del 22/07/2013, in risposta alle ulteriori osservazioni dei CTP, ha integrato i chiarimenti già resi, precisando che l'ampliamento verso ovest è all'interno dell'ingombro dei piani sottostanti, che il Comune di Castel di Lama è zona sismica e lo era all'epoca dell'intervento ma la normativa richiamata dall'avv. CP_1
Palmaroli, ovvero la n. 1684/1962, era stata abrogata e superata dalla normativa successiva, in ultimo il DM LL PP 24/01/1986, che derogava, tra l'altro, alla necessità di distanziare gli edifici, creando giunti su manufatti esistenti, che rispondessero a certi requisiti come quelli in esame (altezza sino alla quota di imposta della falda di copertura inferiore ad 11,00 m).
Ribadiva infine il CTU che il cornicione, o sporto del tetto, di circa 1,00 m, non incrementa la superficie utile del fabbricato, non varia il volume edilizio e non va a costituire intercapedini.
Posto quanto precede, varrà sgomberare ogni dubbio sulla questione del cornicione che, secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr da ultimo Cass. 7604/2024), unitamente alle mensole, alle canalizzazioni di gronda e simili, in quanto trattasi di sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura ed accessoria, stante le dimensioni di quello in esame, va escluso dalle distanze tra edifici. Parimenti la sporgenza della pavimentazione della terrazza che costituisce di fatto il gocciolatoio a protezione del muro.
Ciò detto, con riferimento alle altre questioni oggetto di censura, va rilevato che i motivi d' appello dovevano essere dotati di maggiore specificità in ragione del fatto che l'appellante ha reiterato in sostanza le osservazioni alla CTU, senza considerare che le medesime sono state superate dalla stessa per avere l'ausiliario del giudice risposto congruamente alle critiche dei consulenti di parte nelle due relazioni rese a chiarimenti e condivise dal giudice di primo grado. Quest'ultimo, invero, si è pronunciato anche sulle domande riconvenzionali, siccome risulta dalla gravata sentenza il cui requisito motivazionale è garantito appunto dal recepimento di una relazione di consulenza che quelle osservazioni ha confutato (Cass. civ. n. 12195/
2024).
Con il quarto motivo impugnano la sentenza nella parte in cui afferma che in corrispondenza del muro portante, posto a confine delle proprietà delle parti, ed in particolare sul pianerottolo delle scale e nel locale soggiorno, sono evidenti tracce di pregresse infiltrazioni di acqua, ormai stabilizzate e “il danno lamentato appare compatibile per tipologia, estensione e presumibile età con il getto della nuova struttura in c.a…..”, ossia sono state causate dalla realizzazione, da parte dei convenuti, della scala in c.a. a ridosso della parete divisoria;
mentre le altre tracce di umidità presenti non sono causalmente attribuibili ad attività svolte dai convenuti. I danni subiti dai signori a detto titolo coincidono con le spese di ripristino dei CP_1
locali interessati dalle predette infiltrazioni meglio descritti in CTU e quantificati in complessivi € 2.100,00 (€800,00 per l'abitazione ed € 1.300,00 per il fondaco seminterrato), in base al prezziario regionale per le opere pubbliche del 2012. Parte convenuta va quindi condannata al pagamento a parte attrice del predetto importo;
trattandosi di debito di valore (Cass. civ., Sez. III, 19/07/1993, n. 8018; Cass. civ., Sez.
III, 24/10/1988, n. 5754; Cass. civ., Sez. Unite, 13/03/1987, n. 2639), spettano la rivalutazione e gli interessi dalla data della intervenuta stima (23.1.2013) al saldo, con interessi calcolati sulla somma via via rivalutata secondo gli indici Istat, fino alla presente pronuncia, poi interessi legali fino al saldo.
Deducono, a tal fine, che dalla CTU risulta provato che le due proprietà sono costruite in aderenza ma su fondi posti a dislivello, nei quali a monte vi è la proprietà convenuta;
che le proprietà delle parti in causa sono poste in un territorio noto per le particolari caratteristiche geologiche del sottosuolo ricco di acqua per la presenza di falde acquifere, ma il CTU afferma contraddittoriamente da un lato che la medesima falda riscontrata al di sotto della proprietà in corrispondenza del Controparte_4
pozzo, si trova necessariamente anche nel fondo dei signori posto CP_1
immediatamente a valle, dall'altra non valuta né quantifica l'effetto della faglia sull'umidità riscontrata;
che risulta provato che il fondaco di proprietà attrice per sua natura, trovandosi tra i fondi a dislivello nella posizione maggiormente a valle, è stato realizzato ad una profondità maggiore (mt.1,20) rispetto al fondaco di proprietà convenuta;
che, pertanto, se l'umidità fosse stata dipesa dalla scala “imbibita d'acqua”, ciò avrebbe generato dei danni in prossimità della stessa, ma in entrambe le proprietà! che la presenza degli stessi esclusivamente nell'immobile di parte attrice è pertanto addebitabile quanto più maggiormente a cause idrogeologiche del terreno e sia a presumibili infiltrazioni d'acqua che possono derivare dalla presenza di fognature di raccolta delle acque meteoriche, in prossimità della loro proprietà.
Il quarto motivo può ritenersi assorbito e respinto in base alla motivazione resa in risposta al primo motivo del gravame principale.
Con il quinto motivo gli appellanti principali impugnano la sentenza nella parte in cui afferma in merito al balcone realizzato dai coniugi “detto Controparte_5
manufatto consente vedute laterali od oblique sulla proprietà degli attori a una distanza inferiore a cm. 75 prevista dall'art. 906 c.c., che non sono legittime.
Il CTU, in merito, ritiene necessaria e sufficiente l'adozione del seguente accorgimento: “l'installazione di appositi pannelli sul balcone per il tratto interessato” che “dovrà essere stabilmente infisso nelle strutture esistenti (soletta del balcone e pareti laterali), mediante apposito telaio e grata metallica”; ciò a carico e spese di parte convenuta.
Deducono, a tal fine, che il balcone in questione non permette neppure una veduta obliqua, per la quale come è noto non è richiesta la distanza di mt. 1,50 come previsto per le vedute dirette, assoggettando diversamente l'art. 906 c.c. la distanza a cm 75, riduzione giustificata dalla minore soggezione che le vedute laterali e oblique comportano per il fondo vicino;
che il CTP ha giustamente sostenuto nelle osservazioni agli atti che il balcone termina per tutta la sua larghezza in aderenza ad una parete non finestrata degli attori, come già descritta sub 2 motivo di appello, realizzata dagli attori in violazione delle distanze;
che la parete degli attori, non finestrata, sporge più del balcone di oltre 60 cm e dunque non ne permette alcuna veduta laterale e/o obliqua!
Il motivo è infondato.
Le foto in atti consentono di evincere agevolmente che dal balcone Controparte_5
è praticabile la veduta obbliqua sulla terrazza senza che sia di ostacolo CP_1
l'asserita sporgenza della parete degli attori di 60 cm.
Deducono gli appellanti principali, infine, che i motivi di appello giustificano la richiesta già formulata in primo grado di ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'appello.
La deduzione è infondata.
La motivazione resa dalla Corte adita in merito ai motivi d'appello che precedono consente di ritenere la causa adeguatamente istruita attraverso l'espletamento della Ctu con conseguente rigetto delle ulteriori istanze istruttorie la cui assunzione appare superflua.
Gli appellanti incidentali deducono, infine, di presumere che il dispositivo di sentenza “ordina che a cura di parte attrice siano realizzate le opere atte a condurre le acque meteoriche al di fuori della proprietà individuate da CTU nella CP_1
perizia a pag. 13 punto d), come riportate in motivazione, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della metà delle spese occorrenti” contenga un “errore materiale” del Giudice (anche alla luce della contraddittorietà con la corrispondente parte motiva), dato che le opere di cui trattasi debbono essere interamente eseguite su proprietà dei convenuti, con la conseguenza che appare illogico oltre che illegittimo che gli attori possano essere autorizzati a intervenire su proprietà altrui;
che la pronuncia andrà comunque riformata anche sotto tale profilo, dovendosi investire dell'ordine di esecuzione delle opere, in ogni caso e indipendentemente dalla ripartizione dei relativi oneri, la parte convenuta e non certo la parte attrice.
La censura è fondata e consente di riformare la gravata pronuncia nel senso di ordinare alla parte convenuta la realizzazione delle suddette opere.
Con il sesto motivo impugnano la sentenza nella parte in cui relativamente alla condanna alle spese afferma Stante, la reciproca soccombenza nel presente giudizio vi
è ragione di addivenire a una compensazione delle spese di lite in misura di 1/3 e di porre a carico di entrambe le parti in pari misura gli oneri di Ctu. Il residuo delle spese di lite, liquidate come da dispositivo (ai sensi del D.M. n. 55 del 2014), va posta
a carico di parte convenuta, comunque maggiormente soccombente. Considerato, però, che il CTU, nella perizia integrativa del 22.7.2013, ha rilevato che la presenza nel giardino di un muretto - di cui non sono note e non si evincono dagli atti l'età e le circostanze di costruzione - contribuisce alla produzione delle infiltrazioni nel fabbricato in quanto non consente il deflusso di parte dell'acqua CP_1
lateralmente, si ritiene equo che le spese per la realizzazione di detti lavori siano posti
a carico di attori e convenuti al 50%.
Vanno invece poste a totale carico di parte convenuta le spese di lite del procedimento per accertamento tecnico preventivo, liquidate come da dispositivo.
Deducono, a tal fine, che è errata e contraddittoria la sentenza impugnata là dove, da un lato, pone una compensazione delle spese di lite in misura di 1/3 ritenendo parte convenuta, comunque maggiormente soccombente e, dall'altra, non solo effettua tale compensazione avendo totalmente omesso di decidere su parte della domanda riconvenzionale ma pone poi a carico delle parti al 50% le spese di realizzazione dei lavori giustificando tale compensazione in base alla circostanza che del muretto che contribuisce alle infiltrazioni non sono note e non si evincono dagli atti l'età e le circostanze di costruzione;
che è contraddittoria anche là dove, da un lato, pone una compensazione delle spese di lite in misura di 1/3 e dall'altro pone a totale carico di parte convenuta le spese di lite del procedimento per accertamento tecnico preventivo, liquidate come da dispositivo;
che pertanto una eventuale parziale soccombenza avrebbe dovuto comportare una identica misura di compensazione .
Il sesto/ultimo motivo del gravame principale è suscettibile di trattazione congiunta per ragioni di connessione con il terzo/ultimo motivo del gravame incidentale che segue.
Con il terzo motivo deducono che, all' accoglimento di anche solo uno dei motivi di appello incidentale, dovrà conseguire una riforma della pronuncia sulle spese di lite, che potranno porsi a carico dei convenuti appellanti in ragione di tre/quarti, in ipotesi di accoglimento del solo primo motivo di appello incidentale, ovvero in ragione dell'intero in ipotesi di accoglimento del solo secondo motivo di appello incidentale, ovvero di entrambi i motivi che precedono;
che deve essere infatti considerato che la parte attrice, ove appunto si riformasse parzialmente la sentenza in accoglimento dei sopra esposti motivi, risulterebbe soccombente solo con riguardo alla marginale questione dell'altezza del proprio camino, questione la cui soccombenza è da ritenersi ampiamente “compensata” con la soccombenza di parte convenuta in relazione a praticamente tutte le sue ulteriori domande riconvenzionali.
Il terzo motivo incidentale è fondato.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. Sez. 3, 12.04.2018 n. 9064).
Facendo buon governo del principio richiamato, il parziale accoglimento dell'appello incidentale consente di compensare tra le parti, nella misura di 1/4, le spese di lite del doppio grado, come liquidate in dispositivo (valore indeterminabile-complessità bassa), ponendo la restante parte a carico di in solido. Pone a Controparte_5
carico delle parti nella medesima percentuale gli oneri di ctu, come liquidati nel corso del primo grado. Restano interamente a carico dei convenuti/appellanti principali le spese di lite del procedimento per ATP stante la necessità del suo espletamento per la verifica e la valutazione delle conseguenze lesive riportate dai nel loro CP_1
immobile, comprese le spese della relativa CTU come liquidate in primo grado.
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte degli appellanti principali, in solido, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di e avverso la Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 842/2022, pubblicata dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 23/12/2022, nonché sull'appello incidentale promosso dagli appellati avverso la medesima pronuncia, così dispone:
-rigetta l'appello principale;
-accoglie parzialmente l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della gravata pronuncia, ordina che a cura di parte convenuta siano realizzate le opere atte a condurre le acque meteoriche al di fuori della proprietà individuate da CTU CP_1
nella perizia a pag. 13 punto d), come riportate nella motivazione della sentenza oggetto di gravame, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese occorrenti per intero;
- compensa tra le parti nella misura di ¼ le spese di lite del doppio grado che liquida per intero, quanto al primo grado, in complessivi € 4800,00, e, quanto al presente grado, in complessivi euro 4996,00, il tutto oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge, ponendo la restante parte a carico di in solido;
Controparte_5
- pone a carico delle parti nella predetta percentuale gli oneri di ctu, come liquidati nel corso del primo grado;
-conferma nel resto la sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali, in solido, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Ancona, così deciso li 23 aprile 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 571/23 R.G.
promosso da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Palmaroli ed C.F._2
elettivamente domiciliati ad Ancona presso e nello studio dell'Avv. Serenella
Bachiocco
APPELLANTI
Contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Donati ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati in Via del Trivio 1, Ascoli Piceno, presso lo studio del medesimo
APPELLATI/appellanti incidentali
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 12/03/2025, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 842/2022 pubblicata dal Tribunale di
Ascoli Piceno il 23/12/2022 (rg 523/2011)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 842/2022, pubblicata il 23/12/2022 (rg 523/2011), il Tribunale di
Ascoli Piceno, in parziale accoglimento delle domande attrici:
- condannava i convenuti e in solido, a titolo di Parte_1 Parte_2
risarcimento danni, al pagamento in favore di parte attrice della somma di €2.100,00, oltre accessori come in motivazione;
- condannava i convenuti all'installazione, a propria cura e spese, di pannelli che impediscano la veduta laterale sul balcone in questione per il tratto interessato, i quali devono essere stabilmente infissi nelle strutture esistenti (soletta del balcone e pareti laterali), mediante apposito telaio e grata metallica;
- ordinava che a cura di parte attrice fossero realizzate le opere atte a condurre le acque meteoriche al di fuori della proprietà individuate da CTU nella perizia a pag. CP_1
13 punto d), come riportate in motivazione, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della metà delle spese occorrenti;
e, in parziale accoglimento delle domande di parte convenuta:
- ordinava agli attori e la demolizione della canna Controparte_1 Controparte_2
fumaria della caldaia di riscaldamento a metano, indicata in CTU o, in alternativa, a sua scelta, di metterla a norma, mediante il suo prolungamento al di sopra dell'edificio più alto rispettando le specifiche prescrizioni del Regolamento Edilizio comunale e della Regione Marche, come individuate dal CTU, a sua cura e spese.
Compensava in misura di 1/3 le spese di lite del giudizio e condannava i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori della parte residua che liquida in €3.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie 15%, Iva e Cpa come per legge e spese esenti documentate (c.u., marche, notifiche) nella medesima percentuale, ponendo a carico delle parti nella predetta percentuale gli oneri di ctu, come liquidati nel corso del presente giudizio.
Condannava infine i convenuti in solido alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite del procedimento per ATP che liquida in € 1.200,00 per compenso, oltre accessori di legge e spese esenti documentate nonché alla refusione delle spese della relativa CTU come già liquidate.
Avverso l'impugnata sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere, Parte_2
in riforma della gravata pronuncia, 1) ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande proposte dagli attori e conseguentemente rigettarle, non avendo peraltro prodotto alcuna prova valida tra i danni lamentati dagli attori ed i lavori di parte convenuta, fatta salva la riserva espressa al p.to 7; In via riconvenzionale: 2) accertare e dichiarare che i Sigg.ri hanno eseguito nel loro immobile le opere CP_1
descritte in violazione delle norme di cui al codice civile in tema di distanze e con lesione delle vedute di parte convenuta;
3) conseguentemente condannare gli attori alla rimessione in pristino, in conformità dell' 872 c.c., chiedendo pertanto che le costruzioni che violino le distanze, ledano le vedute e non rispettino le normative esistenti siano rimosse fino alla distanza di legge e venga rimosso il pozzetto di raccolta delle acque realizzato all'interno della proprietà convenuta . 4) Con vittoria delle spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. In via istruttoria,
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, insistendo per l'ammissione dei testi indicati e non ammessi senza motivazione e nel richiamare il
CTU a chiarimenti come già richiesto ad udienza del 28/2/2012.
Con comparsa di risposta, depositata il 31/10/2023, si sono costituiti in giudizio e , contestando le motivazioni del gravame ed Controparte_1 Controparte_2
interponendo appello incidentale, per così concludere:
-rigettare integralmente, in ogni caso, in quanto inammissibile e/o infondato, l'appello proposto dai Sigg.ri e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
842/2022 del Tribunale Civile di Ascoli Piceno;
-accogliere l'appello incidentale e dunque, in parziale riforma della medesima sentenza n. 842/2022 del Tribunale Civile di Ascoli Piceno, annullarla nella parte in cui rigetta la domanda di ripristino della quota del terreno del giardino dei convenuti
e e nella parte in cui – pur correttamente ordinando Parte_1 Parte_2
che siano realizzate le opere atte a condurre le acque meteoriche al di fuori della proprietà individuate da CTU nella perizia a pag. 13 punto d), come riportate CP_1
in motivazione – limita la condanna dei convenuti al pagamento, in solido tra loro, al pagamento della sola metà delle spese occorrenti, nonché pone l'onere materiale di esecuzione delle opere a carico degli attori non proprietari del fondo su cui debbono essere eseguite, nonché infine e conseguentemente in ordine alla compensazione parziale delle spese di lite;
-conseguentemente e sempre in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della medesima sentenza n. 842/2022 del Tribunale Civile di Ascoli Piceno, e in accoglimento delle domande dagli stessi già articolate in primo grado di giudizio:
-condannare ad eseguire a propria cura e spese, i Controparte_3 Parte_2
lavori e gli interventi tutti affinché sia ripristinata la quota originaria della porzione di fondo di proprietà confinante con la proprietà Controparte_4
posta a ridosso del fondaco seminterrato di proprietà CP_1 CP_1
-subordinatamente ordinare ai medesimi Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
alla realizzazione dinanzi alla finestra sul muro divisorio una bocca di lupo, con un pozzetto impermeabile;
-ordinare che a cura e a integrale ed esclusivo carico dei convenuti-appellanti, in solido tra loro, e non di parte attrice-appellata, siano realizzate le opere atte a condurre le acque meteoriche al di fuori della proprietà individuate da CTU CP_1
nella perizia a pag. 13 punto d), come riportate in motivazione di sentenza di I grado;
-confermare per il resto e per le parti non espressamente e specificamente appellate dai Sigg.ri e , la sentenza n. 842/2022 del Tribunale Controparte_2 Controparte_1
Civile di Ascoli Piceno;
-con vittoria integrale di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 22/11/2023 la Corte fissava la data del 12/03/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 13/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
MOTIVI DI APPELLO DAMIANI-TRAVAGLINI
Con il primo motivo gli appellanti principali censurano la gravata pronuncia nella parte in cui il primo Giudice, facendo proprie le risultanze della C.T.U. datata
23.1.2013 svolta dall'Ing. come pure integrate con successiva relazione Persona_1
del 22.7.2013, afferma al punto 4 che i convenuti, nell'effettuare i lavori di ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà, hanno costituito una servitù di scolo illegittima attribuita dal consulente alla chiusura, ad opera degli stessi, di un drenaggio che convogliava le acque meteoriche del loro giardino su una strada privata, aggravando così il loro deflusso nel fondaco di proprietà (“si è CP_1
verificato, di fatto di un aggravio delle condizioni di deflusso, naturalmente presenti, delle acque dalla proprietà verso quella -cfr. pag. 11). Controparte_4 CP_1 Deducono, a tal fine, che il Tribunale afferma che il CTU avrebbe verificato un'alterazione apprezzabile dello scolo, sebbene non si sia realizzato un innalzamento significativo della quota di terreno (come invece ritenuto in ATP) ma un livellamento dello stesso ma poi, in maniera contraddittoria, afferma che dalla documentazione in atti e dall'esame dei luoghi e delle proprietà confinanti non emergono elementi per poter affermare che i coniugi abbiano fatto eseguire Controparte_5
l'innalzamento della quota di terreno del proprio giardino, come denunciato dagli attori, con rigetto della relativa domanda di ripristino;
che delle due l'una: o i convenuti non hanno effettuato innalzamenti – come affermato dalla CTU - o hanno realizzato un innalzamento sia pure non significativo;
che, di fatto, facendo propria la
CTU emerge chiaramente che non sono stati fatti innalzamenti di terreno, tanto che lo stesso giudicante rigetta la domanda di riduzione in pristino.
La prima parte del motivo è suscettibile di trattazione congiunta per ragioni di connessione al primo motivo del gravame incidentale che segue. CP_1
Con il primo motivo gli appellanti incidentali impugnano la gravata sentenza nella parte in cui, nella ricostruzione del fatto in parte motiva e in conseguente parte dispositiva, ritiene che “dalla documentazione in atti e dall'esame dei luoghi e delle proprietà confinanti “non emergono elementi per poter affermare che i coniugi abbiano fatto eseguire l'innalzamento della quota del terreno del Controparte_5
proprio giardino”, come denunciato dagli attori, con rigetto della relativa domanda di ripristino;
” (pag. 4, punto 2 della sentenza n. 842/2022 del Tribunale di Ascoli
Piceno).
Deducono, a tal fine, che il CTU Ing. è incorso in un palese e macroscopico errore Per_1
valutativo in relazione alle circostanze di fatto come invece precisamente risultanti dalla documentazione fotografica in atti;
che sono dirimenti due reperti fotografici: - da un lato, la fotografia rappresentativa dello stato quo ante della proprietà
[...]
e precisamente del loro giardino ( qui nuovamente prodotta anche da parte CP_4
appellata, come lecito, sub doc. 3); - dall'altro lato, la fotografia rappresentativa dello stato dei luoghi attuale, e comunque, successivo all'intervento dei Sig.ri
[...] scattata proprio dal CTU e dallo stesso allegata, con n. 8, al proprio primo CP_4
elaborato peritale (qui sub doc. 5); che dal mero raffronto, prodotto sub doc. 9, costituito dal semplice “accostamento” delle due menzionate fotografie appare evidente che il piano di calpestio del giardino sia stato innalzato Controparte_5
di almeno un metro;
che, contrariamente alla opinione del CTU, che si è limitato a sostenere che la fotografia dello stato quo ante non fosse di risoluzione sufficiente alla valutazione, si può utilizzare, quale parametro di misurazione, la ringhiera della terrazza di proprietà nella foto dello stato quo ante la distanza tra il piano di CP_1
calpestio del giardino dei convenuti e il pavimento del terrazzo è pari a circa CP_1
il doppio della sovrastante ringhiera;
nella foto dello stato attuale è altrettanto chiaro che tra il pavimento del terrazzo e il “nuovo” piano di calpestio del giardino CP_1
v'è ora una distanza decisamente inferiore all'altezza della Controparte_5
sovrastante ringhiera;
che il Giudice dell'impugnazione potrà discostarsi dalle valutazioni del Consulente, concludendo per la piena dimostrazione documentale dell'innalzamento del piano di calpestio del giardino oltre il metro Controparte_5
e conseguente ascrivibilità a tale innalzamento di una concausa rilevante delle infiltrazioni a carico della proprietà che, infatti, seppure il CTU ha ritenuto CP_1
che fossero comunque “assorbenti” altre cause di infiltrazioni (sempre ascrivibili ai convenuti), nella sua relazione integrativa di chiarimenti (pag. 3, qui in doc. 7) ha precisato che “non si è in grado di stabilire l'eventuale variazione di quota del terreno”, dunque di certo non escludendola, altresì più avanti riferendo che
“l'innalzamento della quota, laddove eventualmente dimostrato, può causare invece un maggio afflusso delle acque superficiali verso la finestra (…) Una CP_1
semplice sistemazione di tale punto critico, creando, ad esempio una cosiddetta bocca di lupo, con un pozzetto impermeabile, ridurrebbe di molto la problematica”.
Va predicata l'infondatezza di entrambi.
Premesso che non si comprende il motivo della censura riferita Controparte_4
all'innalzamento del terreno che, seppure esistente, non è stato ritenuto significativo e quindi rilevante dal primo giudice, tanto che la loro domanda di riduzione in pristino è stata respinta, osserva questo Collegio di condividere pienamente le risultanze peritali che hanno in sostanza escluso un innalzamento rilevante della quota di terreno del giardino e ciò all'esito dell'esame sia del materiale fotografico che Controparte_4
delle sezioni trasversali ante e post operam della relativa concessione edilizia. Le fotografie, in particolare, contrariamente a quanto sostenuto dai si limitano a CP_1
rappresentare una porzione di muro, le relative immagini non sono adeguatamente definite, come giustamente rilevato dal CTU, ma comunque dalle stesse si intravedono differenti quote del terreno del giardino che avranno reso presumibilmente necessario un livellamento dello stesso, con conseguenti variazioni locali della quota del terreno che, però, non integrano un innalzamento vero e proprio.
Gli appellanti principali proseguono la loro impugnazione censurando altresì la gravata pronuncia nelle parti in cui recita …che il CTU, nella perizia integrativa del
22.7.2013, ha rilevato che la presenza nel giardino di un muretto - di cui non sono note
e non si evincono dagli atti l'età e le circostanze di costruzione - contribuisce alla produzione delle infiltrazioni nel fabbricato in quanto non consente il CP_1
deflusso di parte dell'acqua lateralmente;
…. Il rimedio indicato dall'Ing. per Per_1
ovviare é il seguente (pag. 13, punto d): “Al fine di condurre le acque meteoriche al di fuori della proprietà ed in particolare quelle incidenti contro il fondaco CP_1
seminterrato, si ritiene possa essere utilizzata un'apposita condotta, realizzata dalla parte attrice, che passa al di sotto del manufatto e che ha come elemento terminale proprio il pozzetto realizzato nella proprietà dei coniugi In Controparte_5
particolare, dopo aver impermeabilizzato correttamente la parete del seminterrato con una guaina bituminosa, occorrerà creare un apposito drenaggio, ad esempio mediante il ricorso a pannelli geodrenanti, recapitando poi le acque nella predetta condotta e quindi alla pubblica fognatura. Al fine di evitare risalite dall'alto delle acque, attraverso la fondazione, si ritiene altresì necessario effettuare una specifica impermeabilizzazione della superficie orizzontale interna, mediante prodotti tipo guaina liquida”. Osservano, al riguardo, che dalla lettura della CTU emerge che le proprietà delle parti in causa, site in località Castel di Lama, si ergono su di un territorio noto negli anni per le particolari caratteristiche geologiche del sottosuolo, essendo ricco di acqua per la presenza di falde acquifere;
che il CTU ha confermato la presenza presso ogni abitazione che si estende in via dei Fossi, disposti in asse in linea d'aria, di numerosi pozzi artesiani e la presenza pertanto di falde acquifere;
che notoriamente i pozzi artesiani costituiscano dei pozzi perforati in profondità attraverso i quali l'acqua in pressione viene forzata verso l'alto, andando a creare di conseguenza il livello statico del pozzo e che più è profonda la falda artesiana maggiore è la pressione che essa genera;
cha la CTU, contraddittoriamente, da un lato dà atto che la medesima falda riscontrata al di sotto della proprietà in corrispondenza del Controparte_4
pozzo, si trova necessariamente anche nel fondo dei signori posto CP_1
immediatamente a valle, per ovvie considerazioni geomorfologiche e di continuità idraulica del flusso che dalla collina va verso il fiume Tronto. Le proprietà tra l'altro si trovano pressoché in corrispondenza di una incisione longitudinale del terreno, come si evince dalle curve di livello dell'allegata corografia. ( pag 15 punta 4.8 ) ma dall'altro non valuta né quantifica l'effetto della faglia sull'umidità riscontrata;
che risulta provato che le due proprietà sono costruite in aderenza, ma su fondi posti a dislivello, nei quali a monte vi è la proprietà convenuta, e sono separate nella parte
Ovest da un muro di contenimento realizzato dai precedenti proprietari della proprietà
che il muro che divide le due proprietà è di proprietà esclusiva di parte attrice CP_1
la quale è tenuta – pertanto – ad effettuare le relative opere di manutenzione;
che deriva da ciò che se anche le infiltrazioni fossero dovute dallo stillicidio delle acque provenienti dal fondo dei coniugi è anche vero che l'eventuale Controparte_5
infiltrazione è stata ed è determinata dal fatto che il muro è inadeguato ad assolvere nel lungo periodo la propria funzione;
che, peraltro, poichè il muro è costruito CP_1
interamente sul terreno del fondo inferiore, è da considerare, in virtù del principio di accessione sancito dall'art. 934 c.c., di proprietà esclusiva del proprietario di tale fondo e, conseguentemente, le spese per la sua costruzione e manutenzione non devono essere ripartite tra i proprietari dei due fondi a dislivello confinanti secondo quanto previsto dall'art. 887 c.c., bensì sono interamente a carico del proprietario del fondo inferiore.
Le censure che precedono sono infondate.
Quanto alla falda FE (esistente da sempre sotto entrambe le proprietà avversarie), varrà premettere che il Ctu, qualora l'avesse ritenuta incidente sull'umidità riscontrata, ne avrebbe dato atto in perizia così come ha fatto per le altre concause che ha individuato ai fini dell'aggravio dello scolo accertato a carico del fondaco CP_1
Peraltro parte appellante, nel lamentare la mancata valutazione e quantificazione dell'effetto della faglia, non fornisce elementi che il consulente avrebbe ignorato, il cui esame lo avrebbe portato ad una differente conclusione.
Passando ad esaminare i due muri di cui parla il Ctu, varrà precisare, al fine di evitare confusione, che uno è quello portante, posto a confine delle proprietà delle parti,
e l'altro è il “muretto”, presente nel giardino dei convenuti, di cui si dirà in seguito.
Con riferimento al primo muro, il Ctu dice che hanno addossato Controparte_5
allo stesso un muro spesso in c.a. al quale hanno vincolato una nuova scala in c.a. realizzata nel corso della ristrutturazione della loro proprietà. Ciò detto, la Corte adita
è del parere che non rileva nel caso di specie la proprietà esclusiva o in comune del muro in questione in ragione del fatto che l'obbligo di riparare il muro sta interamente in capo a chi ha cagionato il fatto che ha dato origine al danno e dunque alla spesa.
Infatti, anche in caso di muro comune, qualora il danno sia imputabile soltanto ad uno dei due comproprietari l'altro può agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni nei limiti dell'importo corrispondente alla spesa necessaria per la riparazione su di lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprietà e non anche per la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante. Le spese di riparazione dei danni restano quindi interamente a carico dei danneggianti.
Deducono, altresì, gli appellanti principali che il CTU ha ipotizzato erroneamente che un accumulo di acque nel giardino sia Controparte_5 addebitabile alla chiusura di uno scolo verso un area piazzale privato, che sarebbe da prima stata realizzata dai convenuti e successivamente richiusa;
che, invero, l'opera di scolo non esisteva al momento dell'acquisto dell'immobile da parte dei convenuti , tanto è vero che il CTU riconosce che è stata realizzata temporaneamente durante i lavori di ristrutturazione dai convenuti i quali, immediatamente dopo la sua apertura, sono stati costretti a chiuderla su richiesta della proprietà dell'area /piazzale privato adiacente in quanto creava una servitù illegittima su proprietà di terzi;
che tale circostanza non è stata specificatamente contestata da controparte, è stata riconosciuta dal CTU e dunque va considerata provata per il principio di non contestazione;
che poiché, per quanto anche riconosciuto dal CTU i convenuti non hanno fatto eseguire innalzamento del terreno del proprio giardino non può ravvisarsi alcuna responsabilità
a carico degli stessi non essendovi stata modifica del piano di campagna e non avendo né modificato nè creato alcuna servitù di scolo non avendo chiuso alcuna opera di drenaggio mai esistita in precedenza;
che a mente dell'art. 913 cpc il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo; che la soggezione del proprietario del fondo inferiore a ricevere le acque reflue provenienti dal fondo superiore, stabilita dall'art. 913 c.c., riguarda una limitazione legale della proprietà.
Deducono, poi, che il primo giudice afferma contraddittoriamente, da un lato, che del muretto presente nel giardino dei convenuti non sono note e non si evincono dagli atti
l'età e le circostanze di costruzione, dall'altro, ritiene che detta opera presente da tempo immemorabile contribuisce alla produzione delle infiltrazioni nel fabbricato
in quanto non consente il deflusso di parte dell'acqua lateralmente;
che La CP_1
circostanza che detto muro fosse esistente da tempo immemore è circostanza non contestata specificatamente e dunque per tanto da considerarsi provata;
che il CTU e conseguentemente la sentenza, considerando tale manufatto come concausa delle problematiche, avrebbe dovuto individuare quanto meno l'autore e l'epoca della sua realizzazione, avrebbe almeno dovuto specificare quanto avrebbe inciso e soprattutto se abbia effettivamente inciso, la realizzazione del muretto : il 10% il 20% il 50% ?; che l'art. 913 c.c. richiamato, in tema di scolo delle acque, ponendo a carico del proprietario sia del fondo inferiore che superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, non vieta tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo;
che in ogni caso se il muretto è stato realizzato da tempo immemorabile e non ha subito modificazioni nessun aggravio dello scolo delle acque è imputabile agli odierni appellanti;
che il CTU avrebbe dovuto chiarire sia l'autore che l'epoca della realizzazione dell'opera , e questo dopo aver valutato sia la situazione degli scoli “ante operam” e “post operam” e sia se sullo stesso muretto, per mantenere il naturale scolo di acque superficiali, fossero o ci sarebbero dovute essere previste opportune e legittime aperture (drenaggi) ed infine sarebbe stato necessario conoscere l'incidenza della concausa se ed in quanto accertata;
che, inoltre, il CTU avrebbe dovuto indicare la misura in cui la realizzazione del muretto avrebbe reso più gravoso lo scolo naturale delle acque" rispetto all'eventuale ed originario stato dei luoghi, tenendo conto della configurazione naturale dei luoghi, delle pendenze del terreno e dei terreni limitrofi ivi compreso il muro di contenimento del fondaco . CP_1
Le predette censure sono infondate.
La rivalutazione delle risultanze peritali consente di affermare che il drenaggio, a prescindere dal fatto se sia stato aperto in occasione dei lavori di ristrutturazione degli odierni appellanti o se fosse preesistente, è stato comunque chiuso da per cui, non convogliando più parte delle acque meteoriche del Controparte_5
loro giardino su una strada privata, ha di fatto aggravato le condizioni di deflusso delle acque, naturalmente presenti, dalla proprietà dei medesimi verso la proprietà CP_1
Quanto al muretto insistente sul giardino la relativa censura viene Controparte_5
trattata per ragioni di connessione congiuntamente al secondo motivo –prima parte- del gravame incidentale che segue. CP_1 Con il secondo motivo gli appellanti incidentali impugnano la sentenza nella parte in cui recita Considerato, però, che il CTU, nella perizia integrativa del
22.7.2013, ha rilevato che la presenza nel giardino di un muretto - di cui non sono note
e non si evincono dagli atti l'età e le circostanze di costruzione - contribuisce alla produzione delle infiltrazioni nel in quanto non consente il Parte_3 CP_1
deflusso di parte dell'acqua lateralmente, si ritiene equo che le spese per la realizzazione di detti lavori siano posti a carico di attori e convenuti al 50%.”
Deducono, a tal fine, che il muretto di cui trattasi è totalmente differente e altro rispetto al muro tra la proprietà degli attori e quella dei convenuti (ovverosia il muro ammalorato dalle infiltrazioni per aggravio di scolo), come si comprende dal seguente passaggio di relazione integrativa di chiarimenti: “Esemplificando il problema: il giardino è assimilabile ad una piscina avente, tra l'altro, un lato Controparte_4
costituito dal fondaco ed un altro dal muretto questione. In assenza però di CP_1
tale ultimo manufatto l'acqua defluirebbe, lateralmente, su altra proprietà che, per ragioni altimetriche, avrebbe dovuto accogliere, almeno in parte.”; che la circostanza dell'esistenza di un “muretto” su di un lato del giardino dei convenuti
[...]
quale possibile concausa delle infiltrazioni a carico della proprietà CP_4 CP_1
così come la circostanza dell'eventuale terzietà della relativa proprietà, non sono mai state tempestivamente eccepite da parte convenuta;
che l'accertamento realizzato dal
CTU, circa lo stato dei luoghi, non ha fatto altro che evidenziare come dalla proprietà
per effetto di opere realizzate dall'uomo (il muretto in questione, Controparte_5
così come la chiusura del foro di drenaggio alla sua base), derivassero infiltrazioni a carico della proprietà dei per effetto di illegittimo aggravio dello scolo CP_1
naturale; che il CTU ha già ritenuto, in ragione della collocazione del muretto, che lo stesso fosse di proprietà atteso che, in relazione di chiarimenti del Parte_4
CTU (qui sub doc. 6) bene può leggersi in pag. 3 “La chiusura del foro di drenaggio in corrispondenza del muro è l'unica circostanza attualmente Controparte_4
verificabile”; che, anche laddove si indagasse la titolarità del “muretto” in questione,
a prescindere dalle valutazioni del CTU, va considerato che, in materia di muri posti a confine si dovrà fare riferimento alle presunzioni fornite dal codice civile onde individuare le relative proprietà, e ciò in ragione dell'assenza, in questo giudizio, di specifici elementi di prova (titoli edilizi, atti d'acquisto e, in subordine, planimetrie catastali) delle titolarità dei vari “muri” di cui trattasi;
che, pertanto, il muretto in questione dovrà considerarsi comune tra i e i confinanti dall'altro Parte_4
lato, ai sensi dell'art. 880 c.c. laddove il muro in questione sia solo “divisorio”, ovvero ancora di esclusiva proprietà dei laddove sia muro “di Controparte_4
contenimento” del loro giardino, ex 887 c.c., e in comunione, sempre con i medesimi confinanti dall'altro lato, per la parte sovrastante il piano di calpestio;
che, anche laddove il muro fosse “in comune” con terzi confinanti, ovvero addirittura di esclusiva proprietà questi ultimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2055 c.c. Controparte_5
risponderebbero comunque in via solidale e dunque per intero delle conseguenze relative all'aggravio dello scolo determinato, come bene illustrato dal CTU, sia dalla presenza di detto “muretto”, sia dalla chiusura dagli stessi operata del foro di drenaggio sottostante;
che, in via gradatamente e ulteriormente subordinata, i convenuti
[...]
risultano sempre e comunque essere responsabili dell'aggravio di scolo, o CP_4
per essere direttamente titolari o co-titolari del “muretto” o indirettamente per non aver agito contro i diversi titolari del “muretto” che, a loro volta, determinano l'aggravio dello scolo;
che ciò anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che il
“muretto” di cui trattasi fosse di proprietà esclusiva di terzi, atteso che i CP_1
risultano infatti confinanti con i soli e subiscono l'aggravio dello Controparte_5
scolo solo dal fondo di questi ultimi, i quali a loro volta e pertanto saranno sempre e comunque responsabili l'intero danno arrecato, vuoi direttamente ex art. 913 c.c., vuoi solidalmente ex art. 2055 c.c..
Le censure dell'appello ono fondate e vanno pertanto accolte per quanto CP_1
di ragione, con conseguente rigetto delle censure dell'appellante principale.
Varrà premettere che le parole del Ctu “La chiusura del foro di drenaggio in corrispondenza del muro è l'unica circostanza attualmente Controparte_4
verificabile, ….” non consentono da sole di ritenere che l'ausiliario del giudice abbia accertato e voluto affermare che l'erezione del muretto fosse opera dei convenuti/appellanti, atteso che nella relazione finale del 22/07/2013 ribadisce che
“l'età e le circostanze di costruzione del muretto richiamato non sono note, non si evincono dagli atti né possono essere accertate mediante la presente Ctu”, fermo restando che ha ribadito che tale manufatto è concausa delle infiltrazioni sul fabbricato
CP_1
Giustamente non poteva pretendersi che il predetto accertamento fosse eseguito dal
Ctu, atteso che la consulenza tecnica, anche se in linea di massima non è un mezzo di prova, è uno strumento del giudice per valutare la prova già acquisita ad opera delle parti. Tuttavia, può diventare una fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. In altre parole, la CTU può essere esplorativa quando essa sia l'unico strumento per accertare la verità processuale ma, nell'ipotesi in esame, non ricorre in ragione del fatto che non poteva accertare un mero fatto storico, ovvero quando e chi avesse realizzato il muretto in questione (Cass. sent. n. 2663 del
5.02.2013; Cass. sent. n. 1020/2006; Cass. sent. n. 1149/2011), la cui prova avrebbe dovuto essere fornita dalle parti.
Posto quanto precede, questa Corte è del parere che il muretto si presume ex art. 934
c.c. di proprietà per il fatto di trovarsi all'interno della loro Controparte_4
proprietà, e comunque è nella loro disponibilità/custodia e pertanto, oltre a non esonerarli dalla responsabilità già dichiarata dal primo giudice a loro carico, consente di porre a loro carico esclusivo la spesa occorrenda per la realizzazione delle opere atte a condurre le acque meteoriche al di fuori della proprietà individuate dal CTU CP_1
nella perizia a pag. 13 punto d).
Gli appellanti principali censurano, infine, la sentenza là dove, facendo proprie le risultanze della CTU per il rimedio scelto e previsto, scrive Il rimedio indicato dall'Ing. per ovviare é il seguente (pag. 13, punto d): “Al fine di condurre le Per_1
acque meteoriche al di fuori della proprietà ed in particolare quelle incidenti CP_1 contro il fondaco seminterrato, si ritiene possa essere utilizzata un'apposita condotta, realizzata dalla parte attrice, che passa al di sotto del manufatto e che ha come elemento terminale proprio il pozzetto realizzato nella proprietà dei coniugi
[...]
In particolare, dopo aver impermeabilizzato correttamente la parete del CP_6
seminterrato con una guaina bituminosa, occorrerà creare un apposito drenaggio, ad esempio mediante il ricorso a pannelli geodrenanti, recapitando poi le acque nella predetta condotta e quindi alla pubblica fognatura. Al fine di evitare risalite dall'alto delle acque, attraverso la fondazione, si ritiene altresì necessario effettuare una specifica impermeabilizzazione della superficie orizzontale interna, mediante prodotti tipo guaina liquida”.
Deducono, a tal fine, che il primo giudice omette di considerare che il pozzetto de quo ed indicato dal CTU è oggetto di domanda riconvenzionale e che i convenuti ne hanno richiesto l'eliminazione, nel senso che laddove il Ctu afferma che possa essere utilizzata un'apposita condotta, realizzata dalla parte attrice, che passa al di sotto del manufatto e che ha come elemento terminale proprio il pozzetto realizzato nella proprietà dei coniugi , fa riferimento al medesimo pozzetto Controparte_5
oggetto di specifica domanda riconvenzionale, con la quale hanno chiesto l'eliminazione di un pozzetto di raccolta delle acque realizzato dagli attori abusivamente nella proprietà oggi convenuta, sulla quale il Giudice ha omesso totalmente di pronunciarsi come sarà meglio descritto, di seguito , sub terzo motivo di appello.
La censura è infondata.
La domanda riconvenzionale dei convenuti, oggi appellanti principali, relativa al pozzetto che i avrebbero realizzato abusivamente, non solo disattendendo CP_1
l'art. 889 c.c. ma addirittura costruendo all'interno del fondo di proprietà
[...]
è, da un lato, inammissibile, in ragione del fatto che avrebbero dovuto CP_4
promuovere un'actio negatoria servitutis per far dichiarare l'inesistenza del diritto affermato dai sulla loro proprietà, ma dall'altro, anche ove si volesse CP_1
qualificare come tale l'azione promossa da la stessa è meritevole Controparte_4 di rigetto in ragione del fatto che avrebbero dovuto dimostrare Controparte_4
l'esistenza di motivi sufficienti a far ritenere sussistente un pregiudizio potenziale, siccome richiesto dall'art. 949 c.c., che, nel caso di specie, non ricorre in quanto il pozzetto in parola mostra di avere la sua funzione ed utilità nell'ambito della soluzione indicata dal Ctu al fine di condurre le acque meteoriche al di fuori della proprietà
CP_1
Con il secondo motivo gli appellanti principali censurano la gravata sentenza nella parte in cui relativamente al punto relativo alle domande riconvenzionali della parte convenuta così afferma Riguardo, invece, alle domande riconvenzionali di parte convenuta di riduzione in pristino delle opere realizzate dagli attori non a distanza legale, l'Ing. ha riscontrato e relazionato che i lavori di “demolizione e Per_1
ricostruzione del tetto, del sottotetto e di alcune sistemazioni interne” effettuati dagli attori sull'immobile di loro proprietà risultano sostanzialmente rispondenti al progetto assentito e senza che l'incremento dell'altezza del tetto, così come posta in essere dagli attori, “possa configurare violazione delle norme sulle distanze” proprio perché si tratta di costruzione in aderenza ai sensi dell'art. 877 c.c. (cfr. pag. 13 CTU).
Le contestazioni sul punto svolte dai convenuti anche nelle memorie conclusive (in particolare con riferimento alla violazione della larghezza massima del fabbricato), non colgono nel segno per quanto già chiarito dal consulente nella relazione integrativa a pag. 6 che si condivide ed a cui si rinvia.
Deducono, a tal fine, che i hanno anche realizzato la sopraelevazione della CP_1
loro abitazione in aderenza tuttavia non rispettando le distanze e con violazione delle servitù di veduta;
che sul punto si contesta quanto affermato dal CTU :dalla documentazione agli atti l'intero piano sottotetto, ricostruito ex novo dagli attori, non solo ha una maggiore altezza di quello preesistente ma è sporgente verso Ovest ben oltre il fabbricato dei convenuti;
che pertanto tale avanzamento dei locali sottotetto che oggi è di cm 91 verso oltre i limiti dell'edificio dei convenuti è illegittimo in CP_7
quanto non è previsto nel progetto, non è stato autorizzato e non rispecchia i dovuti distacchi;
che il richiamato art. 887 c.c prevede la possibilità di costruire in aderenza ma se questo avviene sopra la verticale della costruzione preesistente (Cassazione civile, sez. II, 10/05/2012, n. 7183; che tutto l'ampliamento in orizzontale ( o in pianta) costituisce , quindi “ opera nuova “ e la stessa rientra nella previsone dell'art. 873 c.c.
, mentre non si contesta l'ampliamento costruttivo realizzato dai convenuti verso l'alto o in verticale;
che il CTU ha esaminato il quesito avanzato dai convenuti solo con riferimento alla parte del fabbricato costruiti in aderenza secondo la proiezione verticale , laddove invece i convenuti hanno lamentato la violazione della distanza legale con riferimento all'esposizione orizzontale confinante con il proprio immobile;
che, invero, a colui, che sopraeleva sono riservate due scelte: seguire le linee verticali della costruzione precedente, se è legittima (in quanto l'eventuale diritto acquisito a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale non conferisce anche la facoltà di eseguire la sopraelevazione della medesima); ovvero osservare la distanza legale e quindi arretrare la sopraelevazione dell'edificio proprio di quanto è necessario per rispettarla;
che, tra le conclusioni, il CTU avrebbe dovuto chiarire (rif. Art. 58 comma 1 REC) se il riferimento è al Regolamento Edilizio Comunale, atteso che l'art. 58 comma 2 consente costruzioni a confine ma con espresso accordo tra confinanti;
che il CTU non ha poi considerato se il Comune di Castel di Lama rientri o meno in zona sismica, atteso che nelle zone in cui vige la normativa cosiddetta antisismica contenuta nella l. 25novembre 1962 n. 1684, -infatti non sono applicabili le disposizioni di cui agli art. 874, 876, 884 c.c., secondo le quali il proprietario del fondo contiguo al muro altrui ha facoltà rispettivamente di chiederne la comunione forzosa, di innestarvi il proprio muro, di costruirvi il proprio edificio in appoggio, perché è invece necessario che ogni costruzione contigua costituisca un organismo a sè stante, mediante l'adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione degli edifici;
che nella previsione della normativa antisismica debbono comprendersi anche gli intervalli tra parti sopraelevate di edifici, se non altro in base alla "ratio" della stessa, volta a scongiurare il pericolo di danno alle persone in caso di crolli di fabbricati per terremoto, pericolo ugualmente sussistente negli intervalli di costruzioni che si sviluppano verso l'alto; che è fatto notorio, anche dopo gli eventi sismici del 2016, che il Comune di Castel di Lama rientra in zona sismica e pertanto le risultanze della CTU appaiono ictu oculi inattendibili, anche con riferimento allo sporto del tetto riguardo il quale il CTU ha risolto semplicisticamente le problematiche sollevate dal CTP non tenendo conto che uno sporto può rientrare nel concetto di costruzione e costituire "locus a quo" per la misurazione delle distanze, purché per la sua struttura, dimensione ed ubicazione incida sulla consistenza volumetrica dell'edificio; che il Ctu, dunque, avrebbe dovuto accertare e descrivere le dimensioni, l'effettiva entità per accertare se lo stesso possa considerarsi di modeste dimensioni e di entità trascurabile ed ha funzione meramente ornamentale ed accessoria, o al contrario, per dimensioni, funzione ed importanza possa costituire un apprezzabile ampiamento dell'edificio in superficie e volume (Cassazione civile, sez.
II, 11/12/1992, n. 13109).
Con il terzo motivo censurano la sentenza nella parte in cui ha omesso totalmente di decidere su due punti della domanda riconvenzionale svolta dai convenuti i quali, infatti, hanno chiesto sin dalla comparsa di costituzione l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta che riguardava specificatamente e testualmente:
i Sigg.ri hanno realizzato, dopo l'acquisto, in posizione sopraelevata, una CP_1
costruzione delimitata da una terrazza circoscritta da una ringhiera metallica, ampliando una piccola costruzione esistente, modificandola con aumento consistente del volume della sagoma la quale, si ripete, rientra com'è noto, nella nozione di "nuova costruzione" . Inoltre la copertura di detta terrazza, costituita da pavimentazione in cotto, ha invaso la proprietà in violazione del rispetto delle Controparte_5
distanze L'intero fabbricato di proprietà è stato alzato in aderenza ledendo CP_1
la servitù di veduta con l'ampliamento delle falde del tetto e con riduzione delle vedute sia su via dei fossi sia sul lato ovest. Su tale lato gli attori hanno Controparte_5
realizzato anche una canna fumaria, in violazione degli artt.890-844-2043 c.c. I Sigg.ri hanno anche realizzato la sopraelevazione della loro abitazione in aderenza CP_1
tuttavia non rispettando le distanze e con violazione delle servitù di veduta .In tale ottica va evidenziato che sfugge all'ambito della mera "ristrutturazione" di un manufatto preesistente, non solo l'edificazione di un fabbricato su un'area libera ma anche ogni intervento di ristrutturazione (in senso improprio) che in ragione della entità delle modifiche apportate al volume, alla sagoma di ingombro o all'altezza dell'edificio, rendano l'opera oggettivamente diversa da quella preesistente. Gli attori hanno inoltre realizzato un pozzetto di raccolta delle acque abusivamente nella proprietà oggi convenuta.
Deducono, a tal fine, che il Tribunale ha completamente omesso di pronunciarsi sia sulla terrazza sia sul pozzetto costruito arbitrariamente dagli attori nella proprietà
che, con riferimento alla terrazza, i Sigg.ri hanno Controparte_5 CP_1
realizzato, dopo l'acquisto, in posizione sopraelevata, una costruzione delimitata da una terrazza circoscritta da una ringhiera metallica, ampliando una piccola costruzione esistente, modificandola con aumento consistente del volume e della sagoma la quale, si ripete, rientra com'è noto, nella nozione di "nuova costruzione"; che, inoltre, la copertura di detta terrazza, costituita da pavimentazione in cotto, ha invaso la proprietà
, in violazione del rispetto delle distanza;
che quanto lamentato dai Controparte_5
convenuti è stato parzialmente confermato dalla CTU il quale così scrive La pavimentazione della terrazza è in effetti sporgente per circa 8 cm sul CP_1
giardino al fine di costituire il gocciolatoio a protezione del Controparte_4
muro; che, con riferimento al pozzetto, risulta dalla CTU che detto pozzetto è stato realizzato dagli attori nella proprietà dei coniugi e sulla Controparte_4
realizzazione dello stesso da parte degli attori nella proprietà dei convenuti non vi è stata contestazione specifica sul punto per cui, in base al principio di non contestazione la circostanza va ritenuta provata, non avendo eccepito nessuna causa e situazione che oggi legittimi il mantenimento dello stesso nella proprietà degli appellanti .
I motivi secondo e terzo del gravame principale sono infondati.
Premesso che la censura riguardante il pozzetto è stata già affrontata nell'ambito della motivazione resa in risposta al primo motivo del gravame principale, restano da esaminare le questioni relative a tetto, sottotetto e terrazza. Osserva la Corte adita, al riguardo, che il CTU, nel primo elaborato del 07/12/2012, nel valutare la demolizione e ricostruzione del tetto e del sottotetto dei pur CP_1
parlando di modifica di forma e dimensioni del tetto che, comunque, ha mantenuto la stessa altezza della gronda ed è rispondente al progetto assentito, ha ritenuto che, trattandosi di costruzione posta sul confine, rientrasse nelle previsioni dell'art. 877 c.c. con conseguente inosservanza delle norme sulle distanze di cui agli artt. 873 e segg.
c.c., contestata invece dalla parte convenuta. Quanto alla terrazza, ha affermato che la sporgenza della pavimentazione di circa 8 cm costituisce il gocciolatoio a protezione del muro.
Nell'elaborato del 22/01/2013, in risposta alle osservazioni dei CT delle parti, ha confermato che la costruzione è a confine e che, comunque, la larghezza massima del fabbricato è di 9,90 mt, come indicato negli allegati progettuali, e che il CP_1
cornicione va escluso dal computo delle distanze.
Nell'ultimo elaborato del 22/07/2013, in risposta alle ulteriori osservazioni dei CTP, ha integrato i chiarimenti già resi, precisando che l'ampliamento verso ovest è all'interno dell'ingombro dei piani sottostanti, che il Comune di Castel di Lama è zona sismica e lo era all'epoca dell'intervento ma la normativa richiamata dall'avv. CP_1
Palmaroli, ovvero la n. 1684/1962, era stata abrogata e superata dalla normativa successiva, in ultimo il DM LL PP 24/01/1986, che derogava, tra l'altro, alla necessità di distanziare gli edifici, creando giunti su manufatti esistenti, che rispondessero a certi requisiti come quelli in esame (altezza sino alla quota di imposta della falda di copertura inferiore ad 11,00 m).
Ribadiva infine il CTU che il cornicione, o sporto del tetto, di circa 1,00 m, non incrementa la superficie utile del fabbricato, non varia il volume edilizio e non va a costituire intercapedini.
Posto quanto precede, varrà sgomberare ogni dubbio sulla questione del cornicione che, secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr da ultimo Cass. 7604/2024), unitamente alle mensole, alle canalizzazioni di gronda e simili, in quanto trattasi di sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura ed accessoria, stante le dimensioni di quello in esame, va escluso dalle distanze tra edifici. Parimenti la sporgenza della pavimentazione della terrazza che costituisce di fatto il gocciolatoio a protezione del muro.
Ciò detto, con riferimento alle altre questioni oggetto di censura, va rilevato che i motivi d' appello dovevano essere dotati di maggiore specificità in ragione del fatto che l'appellante ha reiterato in sostanza le osservazioni alla CTU, senza considerare che le medesime sono state superate dalla stessa per avere l'ausiliario del giudice risposto congruamente alle critiche dei consulenti di parte nelle due relazioni rese a chiarimenti e condivise dal giudice di primo grado. Quest'ultimo, invero, si è pronunciato anche sulle domande riconvenzionali, siccome risulta dalla gravata sentenza il cui requisito motivazionale è garantito appunto dal recepimento di una relazione di consulenza che quelle osservazioni ha confutato (Cass. civ. n. 12195/
2024).
Con il quarto motivo impugnano la sentenza nella parte in cui afferma che in corrispondenza del muro portante, posto a confine delle proprietà delle parti, ed in particolare sul pianerottolo delle scale e nel locale soggiorno, sono evidenti tracce di pregresse infiltrazioni di acqua, ormai stabilizzate e “il danno lamentato appare compatibile per tipologia, estensione e presumibile età con il getto della nuova struttura in c.a…..”, ossia sono state causate dalla realizzazione, da parte dei convenuti, della scala in c.a. a ridosso della parete divisoria;
mentre le altre tracce di umidità presenti non sono causalmente attribuibili ad attività svolte dai convenuti. I danni subiti dai signori a detto titolo coincidono con le spese di ripristino dei CP_1
locali interessati dalle predette infiltrazioni meglio descritti in CTU e quantificati in complessivi € 2.100,00 (€800,00 per l'abitazione ed € 1.300,00 per il fondaco seminterrato), in base al prezziario regionale per le opere pubbliche del 2012. Parte convenuta va quindi condannata al pagamento a parte attrice del predetto importo;
trattandosi di debito di valore (Cass. civ., Sez. III, 19/07/1993, n. 8018; Cass. civ., Sez.
III, 24/10/1988, n. 5754; Cass. civ., Sez. Unite, 13/03/1987, n. 2639), spettano la rivalutazione e gli interessi dalla data della intervenuta stima (23.1.2013) al saldo, con interessi calcolati sulla somma via via rivalutata secondo gli indici Istat, fino alla presente pronuncia, poi interessi legali fino al saldo.
Deducono, a tal fine, che dalla CTU risulta provato che le due proprietà sono costruite in aderenza ma su fondi posti a dislivello, nei quali a monte vi è la proprietà convenuta;
che le proprietà delle parti in causa sono poste in un territorio noto per le particolari caratteristiche geologiche del sottosuolo ricco di acqua per la presenza di falde acquifere, ma il CTU afferma contraddittoriamente da un lato che la medesima falda riscontrata al di sotto della proprietà in corrispondenza del Controparte_4
pozzo, si trova necessariamente anche nel fondo dei signori posto CP_1
immediatamente a valle, dall'altra non valuta né quantifica l'effetto della faglia sull'umidità riscontrata;
che risulta provato che il fondaco di proprietà attrice per sua natura, trovandosi tra i fondi a dislivello nella posizione maggiormente a valle, è stato realizzato ad una profondità maggiore (mt.1,20) rispetto al fondaco di proprietà convenuta;
che, pertanto, se l'umidità fosse stata dipesa dalla scala “imbibita d'acqua”, ciò avrebbe generato dei danni in prossimità della stessa, ma in entrambe le proprietà! che la presenza degli stessi esclusivamente nell'immobile di parte attrice è pertanto addebitabile quanto più maggiormente a cause idrogeologiche del terreno e sia a presumibili infiltrazioni d'acqua che possono derivare dalla presenza di fognature di raccolta delle acque meteoriche, in prossimità della loro proprietà.
Il quarto motivo può ritenersi assorbito e respinto in base alla motivazione resa in risposta al primo motivo del gravame principale.
Con il quinto motivo gli appellanti principali impugnano la sentenza nella parte in cui afferma in merito al balcone realizzato dai coniugi “detto Controparte_5
manufatto consente vedute laterali od oblique sulla proprietà degli attori a una distanza inferiore a cm. 75 prevista dall'art. 906 c.c., che non sono legittime.
Il CTU, in merito, ritiene necessaria e sufficiente l'adozione del seguente accorgimento: “l'installazione di appositi pannelli sul balcone per il tratto interessato” che “dovrà essere stabilmente infisso nelle strutture esistenti (soletta del balcone e pareti laterali), mediante apposito telaio e grata metallica”; ciò a carico e spese di parte convenuta.
Deducono, a tal fine, che il balcone in questione non permette neppure una veduta obliqua, per la quale come è noto non è richiesta la distanza di mt. 1,50 come previsto per le vedute dirette, assoggettando diversamente l'art. 906 c.c. la distanza a cm 75, riduzione giustificata dalla minore soggezione che le vedute laterali e oblique comportano per il fondo vicino;
che il CTP ha giustamente sostenuto nelle osservazioni agli atti che il balcone termina per tutta la sua larghezza in aderenza ad una parete non finestrata degli attori, come già descritta sub 2 motivo di appello, realizzata dagli attori in violazione delle distanze;
che la parete degli attori, non finestrata, sporge più del balcone di oltre 60 cm e dunque non ne permette alcuna veduta laterale e/o obliqua!
Il motivo è infondato.
Le foto in atti consentono di evincere agevolmente che dal balcone Controparte_5
è praticabile la veduta obbliqua sulla terrazza senza che sia di ostacolo CP_1
l'asserita sporgenza della parete degli attori di 60 cm.
Deducono gli appellanti principali, infine, che i motivi di appello giustificano la richiesta già formulata in primo grado di ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'appello.
La deduzione è infondata.
La motivazione resa dalla Corte adita in merito ai motivi d'appello che precedono consente di ritenere la causa adeguatamente istruita attraverso l'espletamento della Ctu con conseguente rigetto delle ulteriori istanze istruttorie la cui assunzione appare superflua.
Gli appellanti incidentali deducono, infine, di presumere che il dispositivo di sentenza “ordina che a cura di parte attrice siano realizzate le opere atte a condurre le acque meteoriche al di fuori della proprietà individuate da CTU nella CP_1
perizia a pag. 13 punto d), come riportate in motivazione, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della metà delle spese occorrenti” contenga un “errore materiale” del Giudice (anche alla luce della contraddittorietà con la corrispondente parte motiva), dato che le opere di cui trattasi debbono essere interamente eseguite su proprietà dei convenuti, con la conseguenza che appare illogico oltre che illegittimo che gli attori possano essere autorizzati a intervenire su proprietà altrui;
che la pronuncia andrà comunque riformata anche sotto tale profilo, dovendosi investire dell'ordine di esecuzione delle opere, in ogni caso e indipendentemente dalla ripartizione dei relativi oneri, la parte convenuta e non certo la parte attrice.
La censura è fondata e consente di riformare la gravata pronuncia nel senso di ordinare alla parte convenuta la realizzazione delle suddette opere.
Con il sesto motivo impugnano la sentenza nella parte in cui relativamente alla condanna alle spese afferma Stante, la reciproca soccombenza nel presente giudizio vi
è ragione di addivenire a una compensazione delle spese di lite in misura di 1/3 e di porre a carico di entrambe le parti in pari misura gli oneri di Ctu. Il residuo delle spese di lite, liquidate come da dispositivo (ai sensi del D.M. n. 55 del 2014), va posta
a carico di parte convenuta, comunque maggiormente soccombente. Considerato, però, che il CTU, nella perizia integrativa del 22.7.2013, ha rilevato che la presenza nel giardino di un muretto - di cui non sono note e non si evincono dagli atti l'età e le circostanze di costruzione - contribuisce alla produzione delle infiltrazioni nel fabbricato in quanto non consente il deflusso di parte dell'acqua CP_1
lateralmente, si ritiene equo che le spese per la realizzazione di detti lavori siano posti
a carico di attori e convenuti al 50%.
Vanno invece poste a totale carico di parte convenuta le spese di lite del procedimento per accertamento tecnico preventivo, liquidate come da dispositivo.
Deducono, a tal fine, che è errata e contraddittoria la sentenza impugnata là dove, da un lato, pone una compensazione delle spese di lite in misura di 1/3 ritenendo parte convenuta, comunque maggiormente soccombente e, dall'altra, non solo effettua tale compensazione avendo totalmente omesso di decidere su parte della domanda riconvenzionale ma pone poi a carico delle parti al 50% le spese di realizzazione dei lavori giustificando tale compensazione in base alla circostanza che del muretto che contribuisce alle infiltrazioni non sono note e non si evincono dagli atti l'età e le circostanze di costruzione;
che è contraddittoria anche là dove, da un lato, pone una compensazione delle spese di lite in misura di 1/3 e dall'altro pone a totale carico di parte convenuta le spese di lite del procedimento per accertamento tecnico preventivo, liquidate come da dispositivo;
che pertanto una eventuale parziale soccombenza avrebbe dovuto comportare una identica misura di compensazione .
Il sesto/ultimo motivo del gravame principale è suscettibile di trattazione congiunta per ragioni di connessione con il terzo/ultimo motivo del gravame incidentale che segue.
Con il terzo motivo deducono che, all' accoglimento di anche solo uno dei motivi di appello incidentale, dovrà conseguire una riforma della pronuncia sulle spese di lite, che potranno porsi a carico dei convenuti appellanti in ragione di tre/quarti, in ipotesi di accoglimento del solo primo motivo di appello incidentale, ovvero in ragione dell'intero in ipotesi di accoglimento del solo secondo motivo di appello incidentale, ovvero di entrambi i motivi che precedono;
che deve essere infatti considerato che la parte attrice, ove appunto si riformasse parzialmente la sentenza in accoglimento dei sopra esposti motivi, risulterebbe soccombente solo con riguardo alla marginale questione dell'altezza del proprio camino, questione la cui soccombenza è da ritenersi ampiamente “compensata” con la soccombenza di parte convenuta in relazione a praticamente tutte le sue ulteriori domande riconvenzionali.
Il terzo motivo incidentale è fondato.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. Sez. 3, 12.04.2018 n. 9064).
Facendo buon governo del principio richiamato, il parziale accoglimento dell'appello incidentale consente di compensare tra le parti, nella misura di 1/4, le spese di lite del doppio grado, come liquidate in dispositivo (valore indeterminabile-complessità bassa), ponendo la restante parte a carico di in solido. Pone a Controparte_5
carico delle parti nella medesima percentuale gli oneri di ctu, come liquidati nel corso del primo grado. Restano interamente a carico dei convenuti/appellanti principali le spese di lite del procedimento per ATP stante la necessità del suo espletamento per la verifica e la valutazione delle conseguenze lesive riportate dai nel loro CP_1
immobile, comprese le spese della relativa CTU come liquidate in primo grado.
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte degli appellanti principali, in solido, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di e avverso la Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 842/2022, pubblicata dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 23/12/2022, nonché sull'appello incidentale promosso dagli appellati avverso la medesima pronuncia, così dispone:
-rigetta l'appello principale;
-accoglie parzialmente l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della gravata pronuncia, ordina che a cura di parte convenuta siano realizzate le opere atte a condurre le acque meteoriche al di fuori della proprietà individuate da CTU CP_1
nella perizia a pag. 13 punto d), come riportate nella motivazione della sentenza oggetto di gravame, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese occorrenti per intero;
- compensa tra le parti nella misura di ¼ le spese di lite del doppio grado che liquida per intero, quanto al primo grado, in complessivi € 4800,00, e, quanto al presente grado, in complessivi euro 4996,00, il tutto oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge, ponendo la restante parte a carico di in solido;
Controparte_5
- pone a carico delle parti nella predetta percentuale gli oneri di ctu, come liquidati nel corso del primo grado;
-conferma nel resto la sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali, in solido, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Ancona, così deciso li 23 aprile 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu