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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/07/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.2116/2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2116/2024 R.G. riservata in decisione in data 2.5.2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FABIO EUGENIO Parte_1 C.F._1
IE e l'Abg. con domicilio eletto in Vigevano, via Mulini 11; Parte_2
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BRANDOLINI LOUM Controparte_1 C.F._2
FR e con domicilio eletto in Milano, in Via Cinque Maggio 26
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito civile il 16.05.2012, in
Vigevano (Pv) tra il ricorrente e la sig.ra , trascritto presso il Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio al n. 37, Parte I, anno 2012;
pagina 1 di 5 Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vigevano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
Disporre che il ricorrente nulla debba corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
Perchè la parte convenuta economicamente non è autonoma, ha contratto di lavoro precaria in scadenza il
11/11/2024 che non verrà rinnovato e non convive con nessun uomo.
In via pregiudiziale:
Accertare e dichiarare che la ancora ha bisogno della assistenza della assegno di separazione per CP_1 questo motivo;
rigettare la domanda / le domande di parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto e in diritto.
In via preliminare:
Accertare e dichiarare che la parte convenuta percepisce l'assegno di separazione solo da un anno circa che oltre per il suo mantenimento personale, continuare a pagare anche i debiti creati dal marito sig. Pt_1 conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili.
Nel merito:
Accertare e dichiarare che i base al contratto di lavoro in scadenza la Sig.ra non può vivere senza l'assegno di separazione conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che, così come già rilevato con ordinanza del Giudice delegato del 31/10/2024, parte resistente si è tardivamente costituita, nonostante la regolarità della notifica incorrendo, pertanto, nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 cpc;
invero, la notifica risulta regolarmente eseguita presso il nuovo indirizzo di residenza, indicato anche dalla resistente stessa nella propria comparsa di costituzione e quale risultante dagli atti
(v. doc. n. 2, 3, 5, di parte resistente).
Sulla domanda di divorzio
Si rileva che il matrimonio è stato contratto con rito civile e non concordatario e quindi la domanda sullo status deve intendersi quale domanda di scioglimento e non di cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti, proposta invece dal ricorrente. pagina 2 di 5 Nel merito, il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, nonché il fatto che le parti vivono separate da diversi anni non reputandosi più possibile la ricostituzione della comunione tra i coniugi, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 2, lett. b) della l.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio. Va quindi accolta la domanda di divorzio.
Sull'assegno divorzile da corrispondere alla resistente
Nell'ambito del presente giudizio, il ricorrente ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento della resistente, deducendo l'insufficienza dei suoi redditi, rappresentati dalla sola pensione mensile, a far fronte al pagamento dell'assegno di mantenimento di 600,00 euro previsto in favore della moglie in occasione della separazione consensuale, oltre che la disponibilità, in capo alla stessa, di mezzi economici adeguati, svolgendo regolare attività lavorativa e potendo contare sull'apporto del compagno con la stessa convivente.
Va premesso che il ricorrente ha riferito in udienza di percepire una pensione netta mensile di 1.300,00 euro e di essere, altresì, gravato dal pagamento del canone di locazione relativo all'immobile nel quale vive da solo di euro
600,00 mensili oltre che da numerose spese causate da un aggravamento della sua condizione di salute (v. verbale di udienza dell'8.10.2024 e doc n. 3, 4, 5, 7, 8)
La resistente, del resto, ha negato di avere instaurato una stabile convivenza ma ha confermato di svolgere regolare attività lavorativa pur se mediante contratti a tempo determinato per cui, proprio in ragione della sua condizione economica precaria, avrebbe ancora diritto a percepire il mantenimento dall'ex coniuge.
Ebbene, occorre richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale con diverse pronunce conformi ha affermato che l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge abbia non solo natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, conducendo al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (Cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2020,
n.5603, n. 11790/2021, S.S.U.U. n. 18287/2018).
In tal senso, la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile si sostanzia nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio famigliare e di quello personale degli ex coniugi. In altre parole, l'assegno divorzile, parametrato alla stregua dei criteri di cui all'art. 438
c.c. (Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 19306/2023), deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia - che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e pagina 3 di 5 personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cfr.
Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 35434 del 19.12.2023). Dunque, occorre valutare se il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, divenuto – stante il divorzio - ex post ingiustificato (Cfr. Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza n. 17144/2023).
Del resto, con il divorzio, pur cessando il dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi, rimane saldo il principio della solidarietà post coniugale ex art. 5, co. VI, L. 808/1970, diretto ad evitare da un lato che la crisi matrimoniale generi un'ingiustificata asimmetrica economica tra le parti e, dall'altro, che si creino rendite parassitarie legittimando l'ex coniuge a mantenere il pregresso tenore di vita matrimoniale, provocando l'effetto di obliterare così il principio di autoresponsabilità nell'attivarsi per rendersi economicamente indipendente dopo il divorzio.
Ai fini del riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile, rilevano quindi: da un lato, le vicende pregresse dell'unione coniugale, in costanza di convivenza regolata dai comuni accordi, e quindi il contributo dato al ménage
e alla conduzione della famiglia, rinunciando a possibilità lavorative e di carriera e la conseguente sperequazione economica tra i coniugi;
dall'altro, le vicende proprie della crisi della coppia, le quali, innestandosi su una pregressa condizione di squilibrio, dovuta alle scelte concordate nel matrimonio, rendano uno dei due partner privo di mezzi adeguati ad affrontare dignitosamente e autonomamente il percorso di vita successivo al divorzio.
Va, quindi, operata una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale, rendendo anche una prognosi futura, ove parità e solidarietà si coniugano con il principio di autoresponsabilità e svincolano l'assegno dal criterio del tenore di vita (Cass. 22/03/2023, n. 8254; Cass. 13/04/2023, n. 9824 Cass. 26/06/2019 n. 17098).
Intesa in questi termini, può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge, in condizioni di debolezza, un'esistenza dignitosa, ma ciò nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio a causa di una malattia o di uno stato di invalidità (Cass. n. 5055/2021; Cass. 13420/2023; Cass. 19306/2023).
In ogni caso, grava sul coniuge richiedente l'assegno divorzile l'onere di dimostrare, quale fatto costitutivo del diritto azionato, che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali uno di essi abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia.
Alla luce delle suindicate considerazioni, venendo al caso di specie va rilevato che alcuna evidenza è stata fornita dalla resistente in merito al nesso eziologico tra l'eventuale sperequazione economica dei propri redditi rispetto a quelli dell'ex coniuge né è stata data prova che questa sia derivante dalle scelte operate durante la vita matrimoniale, peraltro durata pochi anni;
la resistente, tra l'altro, non ha prodotto il proprio contratto di lavoro né la documentazione reddituale indicata all'art. 473bis.12 comma 3 cpc e non ha dimostrato e neanche dedotto di aver pagina 4 di 5 rifiutato o anche ricercato ulteriori occasioni lavorative o professionali per dedicarsi alla famiglia considerato, del resto, che i coniugi non hanno avuto figli. In ogni caso, è pacifico che la stessa svolga attività lavorativa, sia pure mediante contratti a tempo determinato (v. comparsa di costituzione).
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente va rigettata, non sussistendo i presupposti per il suo accoglimento.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente, considerato l'esito del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto da e il 16/05/2012 in Vigevano e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del suddetto Comune (anno 2012, atto n.37, Parte I);
- ordina all'ufficiale di stato civile del comune suddetto di annotare questa sentenza, una volta passata in giudicato, sull'atto di matrimonio;
- rigetta la domanda della resistente di previsione di un assegno di divorzio in suo favore;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 4.600,00 Controparte_1 Parte_1 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2116/2024 R.G. riservata in decisione in data 2.5.2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FABIO EUGENIO Parte_1 C.F._1
IE e l'Abg. con domicilio eletto in Vigevano, via Mulini 11; Parte_2
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BRANDOLINI LOUM Controparte_1 C.F._2
FR e con domicilio eletto in Milano, in Via Cinque Maggio 26
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito civile il 16.05.2012, in
Vigevano (Pv) tra il ricorrente e la sig.ra , trascritto presso il Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio al n. 37, Parte I, anno 2012;
pagina 1 di 5 Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vigevano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
Disporre che il ricorrente nulla debba corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
Perchè la parte convenuta economicamente non è autonoma, ha contratto di lavoro precaria in scadenza il
11/11/2024 che non verrà rinnovato e non convive con nessun uomo.
In via pregiudiziale:
Accertare e dichiarare che la ancora ha bisogno della assistenza della assegno di separazione per CP_1 questo motivo;
rigettare la domanda / le domande di parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto e in diritto.
In via preliminare:
Accertare e dichiarare che la parte convenuta percepisce l'assegno di separazione solo da un anno circa che oltre per il suo mantenimento personale, continuare a pagare anche i debiti creati dal marito sig. Pt_1 conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili.
Nel merito:
Accertare e dichiarare che i base al contratto di lavoro in scadenza la Sig.ra non può vivere senza l'assegno di separazione conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che, così come già rilevato con ordinanza del Giudice delegato del 31/10/2024, parte resistente si è tardivamente costituita, nonostante la regolarità della notifica incorrendo, pertanto, nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 cpc;
invero, la notifica risulta regolarmente eseguita presso il nuovo indirizzo di residenza, indicato anche dalla resistente stessa nella propria comparsa di costituzione e quale risultante dagli atti
(v. doc. n. 2, 3, 5, di parte resistente).
Sulla domanda di divorzio
Si rileva che il matrimonio è stato contratto con rito civile e non concordatario e quindi la domanda sullo status deve intendersi quale domanda di scioglimento e non di cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti, proposta invece dal ricorrente. pagina 2 di 5 Nel merito, il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, nonché il fatto che le parti vivono separate da diversi anni non reputandosi più possibile la ricostituzione della comunione tra i coniugi, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 2, lett. b) della l.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio. Va quindi accolta la domanda di divorzio.
Sull'assegno divorzile da corrispondere alla resistente
Nell'ambito del presente giudizio, il ricorrente ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento della resistente, deducendo l'insufficienza dei suoi redditi, rappresentati dalla sola pensione mensile, a far fronte al pagamento dell'assegno di mantenimento di 600,00 euro previsto in favore della moglie in occasione della separazione consensuale, oltre che la disponibilità, in capo alla stessa, di mezzi economici adeguati, svolgendo regolare attività lavorativa e potendo contare sull'apporto del compagno con la stessa convivente.
Va premesso che il ricorrente ha riferito in udienza di percepire una pensione netta mensile di 1.300,00 euro e di essere, altresì, gravato dal pagamento del canone di locazione relativo all'immobile nel quale vive da solo di euro
600,00 mensili oltre che da numerose spese causate da un aggravamento della sua condizione di salute (v. verbale di udienza dell'8.10.2024 e doc n. 3, 4, 5, 7, 8)
La resistente, del resto, ha negato di avere instaurato una stabile convivenza ma ha confermato di svolgere regolare attività lavorativa pur se mediante contratti a tempo determinato per cui, proprio in ragione della sua condizione economica precaria, avrebbe ancora diritto a percepire il mantenimento dall'ex coniuge.
Ebbene, occorre richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale con diverse pronunce conformi ha affermato che l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge abbia non solo natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, conducendo al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (Cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2020,
n.5603, n. 11790/2021, S.S.U.U. n. 18287/2018).
In tal senso, la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile si sostanzia nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio famigliare e di quello personale degli ex coniugi. In altre parole, l'assegno divorzile, parametrato alla stregua dei criteri di cui all'art. 438
c.c. (Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 19306/2023), deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia - che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e pagina 3 di 5 personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cfr.
Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 35434 del 19.12.2023). Dunque, occorre valutare se il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, divenuto – stante il divorzio - ex post ingiustificato (Cfr. Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza n. 17144/2023).
Del resto, con il divorzio, pur cessando il dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi, rimane saldo il principio della solidarietà post coniugale ex art. 5, co. VI, L. 808/1970, diretto ad evitare da un lato che la crisi matrimoniale generi un'ingiustificata asimmetrica economica tra le parti e, dall'altro, che si creino rendite parassitarie legittimando l'ex coniuge a mantenere il pregresso tenore di vita matrimoniale, provocando l'effetto di obliterare così il principio di autoresponsabilità nell'attivarsi per rendersi economicamente indipendente dopo il divorzio.
Ai fini del riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile, rilevano quindi: da un lato, le vicende pregresse dell'unione coniugale, in costanza di convivenza regolata dai comuni accordi, e quindi il contributo dato al ménage
e alla conduzione della famiglia, rinunciando a possibilità lavorative e di carriera e la conseguente sperequazione economica tra i coniugi;
dall'altro, le vicende proprie della crisi della coppia, le quali, innestandosi su una pregressa condizione di squilibrio, dovuta alle scelte concordate nel matrimonio, rendano uno dei due partner privo di mezzi adeguati ad affrontare dignitosamente e autonomamente il percorso di vita successivo al divorzio.
Va, quindi, operata una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale, rendendo anche una prognosi futura, ove parità e solidarietà si coniugano con il principio di autoresponsabilità e svincolano l'assegno dal criterio del tenore di vita (Cass. 22/03/2023, n. 8254; Cass. 13/04/2023, n. 9824 Cass. 26/06/2019 n. 17098).
Intesa in questi termini, può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge, in condizioni di debolezza, un'esistenza dignitosa, ma ciò nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio a causa di una malattia o di uno stato di invalidità (Cass. n. 5055/2021; Cass. 13420/2023; Cass. 19306/2023).
In ogni caso, grava sul coniuge richiedente l'assegno divorzile l'onere di dimostrare, quale fatto costitutivo del diritto azionato, che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali uno di essi abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia.
Alla luce delle suindicate considerazioni, venendo al caso di specie va rilevato che alcuna evidenza è stata fornita dalla resistente in merito al nesso eziologico tra l'eventuale sperequazione economica dei propri redditi rispetto a quelli dell'ex coniuge né è stata data prova che questa sia derivante dalle scelte operate durante la vita matrimoniale, peraltro durata pochi anni;
la resistente, tra l'altro, non ha prodotto il proprio contratto di lavoro né la documentazione reddituale indicata all'art. 473bis.12 comma 3 cpc e non ha dimostrato e neanche dedotto di aver pagina 4 di 5 rifiutato o anche ricercato ulteriori occasioni lavorative o professionali per dedicarsi alla famiglia considerato, del resto, che i coniugi non hanno avuto figli. In ogni caso, è pacifico che la stessa svolga attività lavorativa, sia pure mediante contratti a tempo determinato (v. comparsa di costituzione).
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente va rigettata, non sussistendo i presupposti per il suo accoglimento.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente, considerato l'esito del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto da e il 16/05/2012 in Vigevano e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del suddetto Comune (anno 2012, atto n.37, Parte I);
- ordina all'ufficiale di stato civile del comune suddetto di annotare questa sentenza, una volta passata in giudicato, sull'atto di matrimonio;
- rigetta la domanda della resistente di previsione di un assegno di divorzio in suo favore;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 4.600,00 Controparte_1 Parte_1 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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