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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/07/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:
1. dott.ssa Maria Mitola Presidente
2. dott. Michele Prencipe Consigliere
3. dott.ssa Emma Manzionna Consigliere rel. nel procedimento di reclamo recante il n. 562/2025 R.G. promosso dalla società
[...]
in persona del suo liquidatore (reclamante) nei confronti di Parte_1
e del Curatore nominato, Dott.ssa con Studio in Bari alla Via CP_1 Controparte_2
Giuseppe Suppa, 6 (reclamati), ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso depositato il 26.03.2025, la società reclamante (contumace nel procedimento di primo grado) ha chiesto, previa rimessione in termini al fine di dimostrare la tempestività del reclamo avverso la sentenza n.18/25 di apertura della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Bari il
28.02.2025, pubblicata il 19.02.2025, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale N. 49/2025 pubbl. il 19.02.2025- cron. N. 1421/2025 all'esito del procedimento N. R.G. 512-1/2024 Proc. Concorsuali, a carico della società reclamante Parte_1
P.I.
2. sospensione degli effetti della sentenza reclamata;
3. Con vittoria di
[...] P.IVA_1 spese e competenze;
4. Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello rigetti il reclamo, compensazione delle spese. “
pagina 1 di 6 Si è costituita la creditrice , la quale ha eccepito preliminarmente la intempestività del CP_1 reclamo, chiedendo dichiararsi lo stesso improcedibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese e competenze di causa anche secondo il disposto dell'art. 51, comma 15, CCII e con condanna della
Reclamante ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c.
Benchè ritualmente citata la Curatela non si è costituita in tale fase della procedura e deve essere dichiarata contumace.
Con provvedimento del 27.05.2025, questa Corte ha provveduto ad accogliere l'istanza di rimessione in termini per le ragioni espresse nel medesimo provvedimento che ivi devono ritenersi integralmente riportate.
Il PG, in sede, ha chiesto il rigetto del reclamo.
*****
I.Va premesso, in fatto, che, con la reclamata sentenza n.49/2025 pubbl. il 19.02.2025, il Tribunale di
Bari ha ritenuto che: “ ricorrono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che: i crediti del ricorrente non risultano contestati;
il debitore è imprenditore commerciale;
il debitore, non costituendosi, non ha minimamente documentato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, peraltro insussistenti in forza delle emergenze del bilancio d'esercizio al 31.12.2021: l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, tenuto conto dei debiti scaduti nei confronti dell'Erario, emersi dalle Informazioni acquisite tramite la Guardia di Finanza;
che dal prodotto bilancio finale di liquidazione non emergono elementi attivi sufficienti per l'integrale soddisfacimento dei creditori”.
II. La società reclamante ha sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere insussistenti i presupposti per identificarla come impresa minore, in quanto essa società presenterebbe – di fatto- congiuntamente tutti i requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2 comma 1, lettera d) del CCII, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza e precisamente “- 1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. “
In particolare, la sentenza sarebbe viziata poiché avrebbe considerato il bilancio relativo al quarto esercizio antecedente chiuso e cioè quello relativo al 2021, mentre i tre esercizi antecedenti che andrebbero presi in considerazione sarebbero quelli dal 01.01.2022 al 31.01.2022 ( primo esercizio), dal pagina 2 di 6 01.01.2023 al 31.01.2023 ( secondo esercizio ) ed il terzo ed ultimo esercizio sarebbe iniziato il
01.01.2024 e terminato con la messa in liquidazione della società a marzo 2024 e con effettivo deposito del Bilancio finale di liquidazione, a nulla rileva il bilancio 2021 relativo all'esercizio 2021 (dal
01.01.2021 al 31.01.2021), poiché attinente al quarto anno d'esercizio antecedente la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale. Dall'analisi dei bilanci – chiusi- acquisiti per il 2022; 2023 e 2024 si ricaverebbe una situazione di attivo, di passivo e utili inferiori alle soglie della disposizione ex art. 2,
I co. lett. “d”, c.c.i.i.. In ragione della natura di impresa minore risulterebbe preclusa la domanda di apertura di liquidazione giudiziale. Anche il requisito richiesto dalla lettera c) sarebbe soddisfatto poiché la avrebbe avuto un ammontare di debiti non superiori ad € 500.000,00. Ha, inoltre, Pt_1 eccepito l'insussistenza del presupposto oggettivo di cui all'art. 49 comma 5 CCII secondo il quale
“Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila” in quanto essa non vanterebbe debiti totali superiori ai 30mila euro.
II.a Le censure sono prive di fondamento.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “In tema di requisiti dimensionali per
l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, i "tre esercizi" antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b), l.fall., nel testo novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007, devono intendersi come esercizi aventi ciascuno durata annuale, avendo il legislatore ritenuto congrua una valutazione ancorata sempre a tale lasso temporale, salvo che non sia trascorso un periodo inferiore dall'inizio dell'attività dell'impresa…. "(Cass. Civ. sez. I, sent. n. 12963 del 24/05/2018).
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, il legislatore, con le misure correttive introdotte con il d.lgs. 169/2007, ha individuato le soglie dimensionali di un imprenditore la cui insolvenza provoca allarme e deve essere rimossa , calibrandole su una prospettiva temporale annua di valutazione. Pertanto, il dato oggettivo va visto alla luce della normale durata "annuale" di un esercizio e non può essere soggettivizzato, compromettendo la valutazione discrezionale compiuta dal legislatore nella fissazione dei limiti di rilevanza attraverso un ridimensionamento del periodo di riferimento. Naturalmente, la compagine sociale rimane libera di modificare l'epoca di chiusura del proprio esercizio incidendo sulla durata complessiva dello stesso, ma tale deliberazione, se adottata nell'imminenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento, non rileva ai fini dell'apprezzamento dell'avvenuto superamento delle soglie di fallibilità, le quali debbono pagina 3 di 6 rimanere ancorate a riferimenti, eventualmente riclassificati, di portata annuale. Una simile interpretazione corrisponde al costante orientamento della Suprema Corte che, in tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, ha sempre inteso che la L.
Fall., art. 1, comma 2, lett. a), (nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169) facesse riferimento a un arco temporale di durata triennale corrispondente agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell'istanza di fallimento (Cass. 27/5/2015 n. 10952, Cass. 14/1/2016 n. 501).
Nel caso di specie, ritiene quindi questa Corte che il giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto la insussistenzadei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII in forza delle emergenze del bilancio d'esercizio al 31.12.2021. Il triennio coincidente con i tre esercizi antecedenti l'istanza di liquidazione giudiziale (depositata il 21.12.2024), da prendere in considerazione ai fini della sussistenza dei requisiti per la configurazione di un' impresa minore ai sensi dell'art.1 lett.d CCII, è, infatti, quello che va dal 2021 al 2023, a nulla rilevando i dati emergenti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio, chiuso il 26.02.2024, inferiore alla durata annuale, adottato nell'imminenza del procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale. In particolare, nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021, viene indicato un attivo patrimoniale pari ad €.432.159,00, ben superiore dunque alla soglia di €.300.000,00 e vengono indicati ricavi per €.303.245,00, superiori, anche in tal caso, alla soglia di €.200.000,00. Il superamento, in relazione ai due criteri suddetti, delle soglie dimensionali di cui al più volte citato art. 2, comma 1, lett. d, CCII, impedisce di ritenere la “ Parte_1
” una impresa minore non assoggettabile alla disciplina della liquidazione giudiziale.
[...]
Con riguardo, poi, alla sussistenza del presupposto oggettivo di cui all'art. 49, comma 5, CCII, a mente del quale “ non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”, rileva la Corte che, dagli esiti dell'indagine della Compagnia della Guardia di Finanza di Bari in atti, risulta che
l'ammontare di debiti scaduti e non pagati da parte della supera la soglia minima di Pt_1
€.30.000,00 (tenuto conto dei debiti scaduti nei confronti dell'erario alla data del 10.12.2024).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “La condizione di cui all'art. 15, 9° comma,
L. Fall. (debiti scaduti e non pagati inferiore a 30.000 Euro) va accertata e deve risultare al momento della dichiarazione di fallimento, secondo quanto risulti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare;
ne consegue che non sono rilevanti documenti (nella specie, prodotti solo nel giudizio di reclamo ex art. 18 L. Fall.) con cui provare il
pagina 4 di 6 venir meno della stessa, rispetto a quanto risultante al momento della sentenza, benché formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento stessa” (Cass. Civ., Ord. n. 2223/2025).
Infine, lo stato di insolvenza non risulta in alcun modo smentito dalla reclamante alla luce del principio costante della Suprema Corte di Cassazione, richiamato nella sentenza gravata, secondo cui,
“in tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria” ( Cfr. Cass. Sez. I, n.28193/2020).
Il reclamo va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della reclamata costituita, secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni, quattro fasi) mentre non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.96 terzo comma c.p.c. , in difetto, sul piano soggettivo, della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate ( cfr. Cassazione civile sez. un., 20/04/2018, n.9912).
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione, l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
p.q.m.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da
[...]
, in persona del suo liquidatore, così provvede: Parte_1
1.rigetta il reclamo;
2.condanna la parte reclamante al pagamento, in favore di delle spese del CP_1 procedimento che si liquida in € 4996,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%
e ulteriori accessori;
Nulla per le spese, con riguardo alla Curatela contumace;
3.dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12; pagina 5 di 6 Così deciso in Bari, 1.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere estensore
Dr. Emma Manzionna
Il Presidente
Dr.Maria Mitola
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:
1. dott.ssa Maria Mitola Presidente
2. dott. Michele Prencipe Consigliere
3. dott.ssa Emma Manzionna Consigliere rel. nel procedimento di reclamo recante il n. 562/2025 R.G. promosso dalla società
[...]
in persona del suo liquidatore (reclamante) nei confronti di Parte_1
e del Curatore nominato, Dott.ssa con Studio in Bari alla Via CP_1 Controparte_2
Giuseppe Suppa, 6 (reclamati), ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso depositato il 26.03.2025, la società reclamante (contumace nel procedimento di primo grado) ha chiesto, previa rimessione in termini al fine di dimostrare la tempestività del reclamo avverso la sentenza n.18/25 di apertura della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Bari il
28.02.2025, pubblicata il 19.02.2025, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale N. 49/2025 pubbl. il 19.02.2025- cron. N. 1421/2025 all'esito del procedimento N. R.G. 512-1/2024 Proc. Concorsuali, a carico della società reclamante Parte_1
P.I.
2. sospensione degli effetti della sentenza reclamata;
3. Con vittoria di
[...] P.IVA_1 spese e competenze;
4. Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello rigetti il reclamo, compensazione delle spese. “
pagina 1 di 6 Si è costituita la creditrice , la quale ha eccepito preliminarmente la intempestività del CP_1 reclamo, chiedendo dichiararsi lo stesso improcedibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese e competenze di causa anche secondo il disposto dell'art. 51, comma 15, CCII e con condanna della
Reclamante ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c.
Benchè ritualmente citata la Curatela non si è costituita in tale fase della procedura e deve essere dichiarata contumace.
Con provvedimento del 27.05.2025, questa Corte ha provveduto ad accogliere l'istanza di rimessione in termini per le ragioni espresse nel medesimo provvedimento che ivi devono ritenersi integralmente riportate.
Il PG, in sede, ha chiesto il rigetto del reclamo.
*****
I.Va premesso, in fatto, che, con la reclamata sentenza n.49/2025 pubbl. il 19.02.2025, il Tribunale di
Bari ha ritenuto che: “ ricorrono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che: i crediti del ricorrente non risultano contestati;
il debitore è imprenditore commerciale;
il debitore, non costituendosi, non ha minimamente documentato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, peraltro insussistenti in forza delle emergenze del bilancio d'esercizio al 31.12.2021: l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, tenuto conto dei debiti scaduti nei confronti dell'Erario, emersi dalle Informazioni acquisite tramite la Guardia di Finanza;
che dal prodotto bilancio finale di liquidazione non emergono elementi attivi sufficienti per l'integrale soddisfacimento dei creditori”.
II. La società reclamante ha sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere insussistenti i presupposti per identificarla come impresa minore, in quanto essa società presenterebbe – di fatto- congiuntamente tutti i requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2 comma 1, lettera d) del CCII, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza e precisamente “- 1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. “
In particolare, la sentenza sarebbe viziata poiché avrebbe considerato il bilancio relativo al quarto esercizio antecedente chiuso e cioè quello relativo al 2021, mentre i tre esercizi antecedenti che andrebbero presi in considerazione sarebbero quelli dal 01.01.2022 al 31.01.2022 ( primo esercizio), dal pagina 2 di 6 01.01.2023 al 31.01.2023 ( secondo esercizio ) ed il terzo ed ultimo esercizio sarebbe iniziato il
01.01.2024 e terminato con la messa in liquidazione della società a marzo 2024 e con effettivo deposito del Bilancio finale di liquidazione, a nulla rileva il bilancio 2021 relativo all'esercizio 2021 (dal
01.01.2021 al 31.01.2021), poiché attinente al quarto anno d'esercizio antecedente la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale. Dall'analisi dei bilanci – chiusi- acquisiti per il 2022; 2023 e 2024 si ricaverebbe una situazione di attivo, di passivo e utili inferiori alle soglie della disposizione ex art. 2,
I co. lett. “d”, c.c.i.i.. In ragione della natura di impresa minore risulterebbe preclusa la domanda di apertura di liquidazione giudiziale. Anche il requisito richiesto dalla lettera c) sarebbe soddisfatto poiché la avrebbe avuto un ammontare di debiti non superiori ad € 500.000,00. Ha, inoltre, Pt_1 eccepito l'insussistenza del presupposto oggettivo di cui all'art. 49 comma 5 CCII secondo il quale
“Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila” in quanto essa non vanterebbe debiti totali superiori ai 30mila euro.
II.a Le censure sono prive di fondamento.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “In tema di requisiti dimensionali per
l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, i "tre esercizi" antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b), l.fall., nel testo novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007, devono intendersi come esercizi aventi ciascuno durata annuale, avendo il legislatore ritenuto congrua una valutazione ancorata sempre a tale lasso temporale, salvo che non sia trascorso un periodo inferiore dall'inizio dell'attività dell'impresa…. "(Cass. Civ. sez. I, sent. n. 12963 del 24/05/2018).
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, il legislatore, con le misure correttive introdotte con il d.lgs. 169/2007, ha individuato le soglie dimensionali di un imprenditore la cui insolvenza provoca allarme e deve essere rimossa , calibrandole su una prospettiva temporale annua di valutazione. Pertanto, il dato oggettivo va visto alla luce della normale durata "annuale" di un esercizio e non può essere soggettivizzato, compromettendo la valutazione discrezionale compiuta dal legislatore nella fissazione dei limiti di rilevanza attraverso un ridimensionamento del periodo di riferimento. Naturalmente, la compagine sociale rimane libera di modificare l'epoca di chiusura del proprio esercizio incidendo sulla durata complessiva dello stesso, ma tale deliberazione, se adottata nell'imminenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento, non rileva ai fini dell'apprezzamento dell'avvenuto superamento delle soglie di fallibilità, le quali debbono pagina 3 di 6 rimanere ancorate a riferimenti, eventualmente riclassificati, di portata annuale. Una simile interpretazione corrisponde al costante orientamento della Suprema Corte che, in tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, ha sempre inteso che la L.
Fall., art. 1, comma 2, lett. a), (nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169) facesse riferimento a un arco temporale di durata triennale corrispondente agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell'istanza di fallimento (Cass. 27/5/2015 n. 10952, Cass. 14/1/2016 n. 501).
Nel caso di specie, ritiene quindi questa Corte che il giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto la insussistenzadei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII in forza delle emergenze del bilancio d'esercizio al 31.12.2021. Il triennio coincidente con i tre esercizi antecedenti l'istanza di liquidazione giudiziale (depositata il 21.12.2024), da prendere in considerazione ai fini della sussistenza dei requisiti per la configurazione di un' impresa minore ai sensi dell'art.1 lett.d CCII, è, infatti, quello che va dal 2021 al 2023, a nulla rilevando i dati emergenti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio, chiuso il 26.02.2024, inferiore alla durata annuale, adottato nell'imminenza del procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale. In particolare, nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021, viene indicato un attivo patrimoniale pari ad €.432.159,00, ben superiore dunque alla soglia di €.300.000,00 e vengono indicati ricavi per €.303.245,00, superiori, anche in tal caso, alla soglia di €.200.000,00. Il superamento, in relazione ai due criteri suddetti, delle soglie dimensionali di cui al più volte citato art. 2, comma 1, lett. d, CCII, impedisce di ritenere la “ Parte_1
” una impresa minore non assoggettabile alla disciplina della liquidazione giudiziale.
[...]
Con riguardo, poi, alla sussistenza del presupposto oggettivo di cui all'art. 49, comma 5, CCII, a mente del quale “ non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”, rileva la Corte che, dagli esiti dell'indagine della Compagnia della Guardia di Finanza di Bari in atti, risulta che
l'ammontare di debiti scaduti e non pagati da parte della supera la soglia minima di Pt_1
€.30.000,00 (tenuto conto dei debiti scaduti nei confronti dell'erario alla data del 10.12.2024).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “La condizione di cui all'art. 15, 9° comma,
L. Fall. (debiti scaduti e non pagati inferiore a 30.000 Euro) va accertata e deve risultare al momento della dichiarazione di fallimento, secondo quanto risulti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare;
ne consegue che non sono rilevanti documenti (nella specie, prodotti solo nel giudizio di reclamo ex art. 18 L. Fall.) con cui provare il
pagina 4 di 6 venir meno della stessa, rispetto a quanto risultante al momento della sentenza, benché formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento stessa” (Cass. Civ., Ord. n. 2223/2025).
Infine, lo stato di insolvenza non risulta in alcun modo smentito dalla reclamante alla luce del principio costante della Suprema Corte di Cassazione, richiamato nella sentenza gravata, secondo cui,
“in tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria” ( Cfr. Cass. Sez. I, n.28193/2020).
Il reclamo va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della reclamata costituita, secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni, quattro fasi) mentre non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.96 terzo comma c.p.c. , in difetto, sul piano soggettivo, della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate ( cfr. Cassazione civile sez. un., 20/04/2018, n.9912).
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione, l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
p.q.m.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da
[...]
, in persona del suo liquidatore, così provvede: Parte_1
1.rigetta il reclamo;
2.condanna la parte reclamante al pagamento, in favore di delle spese del CP_1 procedimento che si liquida in € 4996,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%
e ulteriori accessori;
Nulla per le spese, con riguardo alla Curatela contumace;
3.dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12; pagina 5 di 6 Così deciso in Bari, 1.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere estensore
Dr. Emma Manzionna
Il Presidente
Dr.Maria Mitola
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