Cass. civ., sez. III, ordinanza 02/04/2025, n. 8678
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Ordinanza 2 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, il 26 marzo 2025, riguardante un'opposizione a precetto. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: la società opponente ha contestato la validità del precetto e del decreto ingiuntivo, sostenendo la nullità per vizi formali e per mancata notifica, mentre il legale distrattario ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione e la carenza di legittimazione passiva del suo assistito.

Il giudice ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale che quello incidentale, evidenziando la mancanza di specificità e completezza nei motivi addotti. In particolare, la Corte ha sottolineato che il ricorrente non ha dimostrato di aver sollevato le questioni giuridiche in modo adeguato nel giudizio di merito, violando il principio di autosufficienza del ricorso. Inoltre, ha ribadito che la nuova normativa ha modificato le modalità di notifica, rendendo inammissibile la richiesta di dichiarare l'inammissibilità del ricorso incidentale per omessa notifica. La decisione ha comportato la compensazione delle spese legali tra le parti, confermando la complessità e la delicatezza delle questioni processuali in gioco.

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Massime1

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso, va soltanto depositato - esclusivamente con modalità telematiche, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione - e non anche notificato, sicché è onere della parte che riceve rituale notifica del ricorso seguire diligentemente, mediante accesso anche solo per via telematica agli atti, lo sviluppo del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 02/04/2025, n. 8678
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8678
    Data del deposito : 2 aprile 2025

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