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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 18526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 18526/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. VILLA RAFFAELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Beinasco Parte_1 Parte_2 il 11/10/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Beinasco (atto n. 22 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 24/01/2006. Per_1
Con ricorso depositato il 26/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto e coopereranno fattivamente nella gestione ed educazione di Essi dovranno condividere tutte le informazioni Per_1 riguardanti (es. scuola/università, insegnanti, attività, amici, attività sportive) ed entrambi Per_1 dovranno essere flessibili e sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore, senza squalificarlo né controllare o interferire nella loro comunicazione.
DISPONE che la casa familiare, sita in Torino Corso Unione Sovietica 461, di proprietà esclusiva del signor , rimane assegnata al medesimo preso atto che dalla stessa la signora Parte_1 Pt_2 si è già allontanata trasferendosi nella casa di proprietà sita in Torino Via Onorato Vigliani 17 dove prenderà la residenza. Per_1
DÀ ATTO che il figlio ormai maggiorenne deciderà secondo la sua volontà i tempi di Per_1 permanenza presso ciascun genitore.
DISPONE che i genitori, avuto riguardo alle rispettive capacità reddituali, e alle modalità di mantenimento in essere dal 2022 ad oggi, hanno deciso che il papà continuerà a versare direttamente a entro il 5 di ogni mese, quale contributo diretto al mantenimento la somma mensile di Per_1
€150,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e continuerà a farsi carico del 100% delle spese straordinarie che vengono così indicate (facendo espresso riferimento al protocollo vigente presso il Tribunale di Torino)
• spese scolastiche e universitarie (es. libri, materiale anche informatico, rette e tasse, corsi di sostegno/ripetizioni private, gite di istruzione, viaggi studio);
• spese per abbigliamento;
• spese mediche non coperte da SSN (es. odontoiatra, logopedista, ortopedico, oculista) farmaci e tickets;
• spese per attività ludiche e sportive (come ad esempio il corso da bagnino, ivi compresi i costi di attrezzatura, eventuali trasferte ed alloggiamento);
• i costi per i corsi per il conseguimento della patente, di carburante, bolli auto ed assicurazioni veicolo intestato al figlio, abbonamenti trasporti, e per stages, corsi di specializzazione, master, costi per la collocazione e permanenza dei figli fuori sede;
• In ogni caso le decisioni e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate e documentate tra i genitori, e, quindi, rimborsate alla madre ove questa le abbia anticipate.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere - allo stato - economicamente autosufficienti e di aver definito i loro rapporti patrimoniali.
DÀ ATTO che i coniugi osserveranno le suddette condizioni sin dalla data di sottoscrizione e deposito del ricorso.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 18526/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. VILLA RAFFAELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Beinasco Parte_1 Parte_2 il 11/10/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Beinasco (atto n. 22 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 24/01/2006. Per_1
Con ricorso depositato il 26/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto e coopereranno fattivamente nella gestione ed educazione di Essi dovranno condividere tutte le informazioni Per_1 riguardanti (es. scuola/università, insegnanti, attività, amici, attività sportive) ed entrambi Per_1 dovranno essere flessibili e sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore, senza squalificarlo né controllare o interferire nella loro comunicazione.
DISPONE che la casa familiare, sita in Torino Corso Unione Sovietica 461, di proprietà esclusiva del signor , rimane assegnata al medesimo preso atto che dalla stessa la signora Parte_1 Pt_2 si è già allontanata trasferendosi nella casa di proprietà sita in Torino Via Onorato Vigliani 17 dove prenderà la residenza. Per_1
DÀ ATTO che il figlio ormai maggiorenne deciderà secondo la sua volontà i tempi di Per_1 permanenza presso ciascun genitore.
DISPONE che i genitori, avuto riguardo alle rispettive capacità reddituali, e alle modalità di mantenimento in essere dal 2022 ad oggi, hanno deciso che il papà continuerà a versare direttamente a entro il 5 di ogni mese, quale contributo diretto al mantenimento la somma mensile di Per_1
€150,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e continuerà a farsi carico del 100% delle spese straordinarie che vengono così indicate (facendo espresso riferimento al protocollo vigente presso il Tribunale di Torino)
• spese scolastiche e universitarie (es. libri, materiale anche informatico, rette e tasse, corsi di sostegno/ripetizioni private, gite di istruzione, viaggi studio);
• spese per abbigliamento;
• spese mediche non coperte da SSN (es. odontoiatra, logopedista, ortopedico, oculista) farmaci e tickets;
• spese per attività ludiche e sportive (come ad esempio il corso da bagnino, ivi compresi i costi di attrezzatura, eventuali trasferte ed alloggiamento);
• i costi per i corsi per il conseguimento della patente, di carburante, bolli auto ed assicurazioni veicolo intestato al figlio, abbonamenti trasporti, e per stages, corsi di specializzazione, master, costi per la collocazione e permanenza dei figli fuori sede;
• In ogni caso le decisioni e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate e documentate tra i genitori, e, quindi, rimborsate alla madre ove questa le abbia anticipate.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere - allo stato - economicamente autosufficienti e di aver definito i loro rapporti patrimoniali.
DÀ ATTO che i coniugi osserveranno le suddette condizioni sin dalla data di sottoscrizione e deposito del ricorso.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.