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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2515/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore di Parte_1 C.F._1
sostegno avv. rappresentata e difesa dall'avv. Maria MONTEPAONE Parte_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Costantino NARDELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del PM presso il Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. in persona dell'amministratore di sostegno avv. Parte_1 Parte_2
ha convenuto la moglie per sentir pronunciare lo
[...] Controparte_1
scioglimento del matrimonio da loro celebrato in Reggio Emilia il 31 ottobre 1987 e per ottenere la revoca dell'obbligo di versare a moglie e figli un contributo mensile al loro mantenimento, pari a 2500 euro complessivi, e dell'assegnazione della ex casa coniugale alla convenuta
1 Si è costituita la quale si è opposta alla domanda di Controparte_1
scioglimento del matrimonio, assumendo che il non avrebbe mai espresso Parte_1 la volontà di divorziare e che le domande avanzate in giudizio dall'amministratore di sostegno non rispondevano al volere del beneficiario;
ha allegato la rinuncia al contributo al mantenimento da parte dei due figli della coppia, ormai da tempo maggiorenni, e ha chiesto che fosse rigettata la domanda attorea di revoca dell'assegnazione della casa coniugale e che, a modifica delle condizioni di separazione, l'assegno di mantenimento in proprio favore fosse determinato in euro
1700 mensili
2. Con i provvedimenti provvisori, dato atto della rinuncia dichiarata dai due figli al loro contributo, è stata revocata l'assegnazione della casa coniugale a Controparte_1
e l'assegno di mantenimento a carico del ed in favore della moglie è
[...] Parte_1
stato temporaneamente ridotto ad euro 835 mensili
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
*****
3. Si premette in fatto che i coniugi si sono separati con decreto di questo Tribunale in data 8 febbraio 2006 che ha omologato l'accordo da loro raggiunto il 25 ottobre
2005 e che prevedeva l'obbligo del di versare alla moglie la somma di 2500 Parte_1
euro al mese quale contributo al di lei mantenimento e a quello dei due figli Per_1
e (che all'epoca avevano 12 e 9 anni); contemplava anche l'assegnazione Persona_2
della casa coniugale alla moglie e l'occupazione da parte del marito di un appartamento nel seminterrato dello stesso edificio
A distanza di poco più di un anno, il 2 aprile 2007, il è rimasto vittima di Parte_1
un incidente stradale che gli cagionava gravissimi danni neurologici, rendendolo del tutto incapace di provvedere ai propri interessi con la conseguente apertura di una procedura di amministratore di sostegno
Dal doc. 3 di parte ricorrente si evince che, alla data del deposito del ricorso, il versava nelle seguenti condizioni psicofisiche: “Esiti inc. stradale con Parte_1
grave tetraplagia spastica (allettato permanentemente), esiti TVP, gravissimo deficit cognitivo, portatore di PEC (seguito dal Team Nutrizionale a domicilio ), Pt_3
incontinenza urinaria e fecale. Già invalido al 100% con accompagnamento …
Necessita di assistenza continua”
4. si duole in primis che l'amministratore di sostegno abbia Controparte_1
travalicato i limiti inerenti alla sua funzione, da intendersi, a suo dire, quale supporto
2 all'espressione della volontà della persona assistita e come strumento funzionale alla sua autodeterminazione, e abbia formulato domande giudiziali che non corrispondono al volere del beneficiario lamenta, invero, che il se fosse rimasto pienamente Controparte_1 Parte_1
capace di intendere e di volere, non avrebbe proposto la domanda di divorzio in quanto dopo la separazione i coniugi avevano continuato a vivere insieme nella casa familiare, a condividere la vita quotidiana, a crescere i loro figli ancora minorenni, mentre la sentenza di separazione era rimasta solo “un atto formale”; il Parte_1 nell'assunto della resistente, “fin dall'inizio della separazione” aveva insistito perché la moglie rimanesse nella casa coniugale con i loro figli in quanto non avrebbe voluto essere lasciato solo con la madre e con il fratello con i quali i rapporti non erano ottimali e, sempre al dire di “egli concordò nei patti di Controparte_1
separazione di poter utilizzare la parte interrata della palazzina dove veniva raggiunto quotidianamente non solo dai figli che andavano a giocare ma anche da sua moglie” ed i coniugi “nei mesi successivi la separazione, si erano non solo ravvicinati ma stavano ricostruendo il loro matrimonio”
5. Ora, la deduzione di tali circostanze pare riflettere una eccezione mirata a censurare la legittimazione dell'amministratore di sostegno a chiedere il divorzio o, se si preferisce, un difetto di rappresentanza in capo allo stesso amministratore della effettiva volontà del beneficiario, ancorché parte resistente non abbia formalizzato l'eccezione e non si sia doluta della mancata nomina di un curatore speciale
Il Collegio, per scrupolo, deve esaminare una tale (ipotetica) eccezione
Va rilevato che, come è incontroverso e in ogni caso documentato, il Parte_1
versava al momento della domanda giudiziale e versa tuttora in uno stato di totale infermità di mente che lo rende non solo incapace di provvedere ai propri interessi, sul piano strettamente economico ma anche di esprimere una volontà giuridicamente rilevante nell'ambito dei diritti cosiddetti personalissimi, e che l'amministratore di sostegno ha ottenuto autorizzazione a promuovere l'azione diretta ad ottenere il divorzio proprio sul presupposto di una assoluta incapacità di intendere e di volere del beneficiario che gli ha impedito una libera autodeterminazione anche nell'ambito menzionato
Secondo l'insegnamento della SC, al fine di evitare che il soggetto incapace, interdetto o beneficiario di amministratore di sostegno, sia privato di un diritto di particolare rilievo e sia sottoposto a disparità di trattamento rispetto al coniuge che ha conservato
3 la propria capacità di agire, è configurabile nell'ordinamento il diritto di ciascun coniuge, anche se incapace, di chiedere e ottenere il divorzio nei casi previsti dalla legge;
sempre secondo la SC, l'interesse al divorzio può sussistere per l'infermo di ente, soggetto alla protezione legale, indipendentemente dalla posizione assunta dall'altro coniuge;
il divorzio può rappresentare una forma di tutela per il soggetto incapace rispetto al mantenimento del vincolo coniugale e lo stato di infermità mentale non esclude che la tutela degli specifici interessi del soggetto incapace in tema di divorzio non possa essere rimessa ad un altro soggetto (Cass. n. 9582/00)
E, del resto, ritenere che l'incapace non possa farsi sostituire da chi è tenuto a rappresentarlo nel porre in essere un atto personalissimo equivarrebbe a sostenere che egli ha perso, in concreto, il relativo diritto, non avendone più l'esercizio Co Deve poi escludersi, sempre secondo la , che la rappresentanza dell'incapace nell'esercizio di un diritto personalissimo non possa essere esercitata dal tutore o dal rappresentante legale e debba essere affidata ad un curatore speciale di nomina giudiziale Co La ha ricordato come il tutore (e dunque anche l'amministratore di sostegno) può impugnare il matrimonio dell'interdetto (art. 119 c.c.), può promuove l'azione per ottenere che ne sia dichiarata la giudizialmente la paternità o la maternità (art. 273, ult. comma, c.c.), può presentare la richiesta di interruzione volontaria della gravidanza in luogo della propria rappresentata (art. 13 legge 194/78) e, sotto il profilo processuale, ha rilevato come l'art. 78 c.p.c., al 1° comma, stabilisca che “se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza” possa essere nominato all'incapace un curatore speciale che lo rappresenti o lo assista in giudizio “finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza” (v. anche art. 4 comma
5° legge 898/70), e come la norma aggiunga, al 2° comma, che si deve procedere alla nomina di un curatore speciale al rappresentato solo “quando vi è conflitto di interessi con il rappresentante” (cfr. Cass. 14669/18)
Deve riconoscersi, dunque, la piena rappresentanza del da parte Parte_1 dell'amministratore di sostegno, soggetto titolato ad esprimerne la volontà e a tutelare i suoi interessi, e la sua legittimazione ad agire anche in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio
6. Quanto alla asserita ipotetica volontà del di non divorziare non è dato Parte_1 comprendere se la resistente abbia voluto, con l'allegazione dei fatti sopra richiamati, anche eccepire una sorta di riconciliazione tra i coniugi successiva alla pronuncia di
4 separazione o si sia limitata a richiamare gli stessi fatti al solo fine censurare nei termini riferiti l'effettiva rappresentatività della volontà del marito in capo all'amministrazione di sostegno
E' bene rammentare, peraltro, che la riconciliazione tra i coniugi nel giudizio di divorzio, a differenza di quanto accade nel giudizio di separazione, non integra una eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio, ma deve essere eccepita - ai sensi dell'art. 3 quarto comma let. b) della legge 898/70 - dal convenuto, assumendo rilievo quale fatto impeditivo della realizzazione della condizione temporale stabilita nella medesima disposizione (Cass. n. 19535/14)
Nella specie, peraltro, la resistente non ha mai sollevato formalmente l'eccezione di avvenuta riconciliazione tra i coniugi essendosi limitata ad affermare che, dopo la separazione, il si era “riavvicinato” e che i coniugi “stavano ricostruendo Parte_1 il loro matrimonio”, affermazione quest'ultima che consente di escludere in radice che si fosse verificata in allora una ripresa della convivenza more uxorio tra le parti
Si consideri, in ogni caso, che “la parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena
e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali” (Cass. n. 20323/19) e che “la cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino della situazione quo ante, ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione” (Cass. n. 28655/13 e Cass. n. 19535/14, la quale financo esclude che la mera coabitazione sia sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il ripristino della comunione di vita e di intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale)
Gli stessi fatti allegati da , o resi pacifici nel contraddittorio Controparte_1
delle parti, consentono di escludere che, all'indomani della separazione, il Parte_1
5 e la moglie avessero ricostituito la comunione di vita spirituale e materiale propria del rapporto matrimoniale
Non depongono in tal senso le rispettive abitazioni dei coniugi, pacificamente separate, anche se situate nel medesimo edificio, e tali da escludere in radice una coabitazione, ovvero le visite del padre con i figli per giocare o gli incontri mattutini dei coniugi per un caffè
E, del pari, restano irrilevanti gli asseriti viaggi all'estero intrapresi dai coniugi separati o una vacanza al mare insieme i figli proprio per la equivocità del fatto, certamente inidoneo a dimostrare la ripresa della vita in comune tra i coniugi e altrimenti spiegabile con la loro volontà di ridurre gli effetti pregiudizievoli della separazione nei confronti dei figli
Va accolta di conseguenza la domanda del di dichiarare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio inter partes dal momento che sono maturati i presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, n. 2) lett. b) e comma 4 della legge 898/70
7. Tale conclusione, peraltro, si riflette anche sulle altre domande svolte da
[...]
Parte_4
invero, coerentemente con la richiesta di rigetto della domanda avversaria di
[...]
divorzio, si è limitata a chiedere la conferma del proprio diritto di ottenere dal marito un assegno di mantenimento, quantificandolo nell'importo di 1700 euro mensili (così modificato rispetto agli accordi separativi per avere i figli rinunciato al loro contributo), e non ha proposto domanda di assegno divorzile
Lo scioglimento del matrimonio, peraltro, comporta com'è noto, anche il venir meno dell'obbligo del marito di continuare a corrispondere alla moglie l'assegno previsto dall'art. 156 c.c., trattandosi di obbligo connesso al permanere del vincolo coniugale, travolto dalla pronuncia di divorzio
Né, del resto, anche a voler svolgere opera di interpretazione della domanda, svolta da , di condanna del marito al versamento della somma di euro Controparte_1
1700 al mese, potrebbe ravvisarsi nella stessa una pretesa volta ad ottenere il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile
Sul piano letterale, la resistente, oltre ad avere chiesto di rigettare la domanda “di cessazione degli effetti civili” (rectius, di scioglimento) del matrimonio tra le parti, ha chiesto anche, testualmente, di disporre “a modifica dei patti di separazione … la riduzione dell'assegno ad euro 1.700,00” con inequivocabile riferimento all'assegno di mantenimento concordato dalle parti in sede di separazione
6 Si trae conferma, poi, della effettiva volontà della parte di limitare la propria domanda all'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. dalla mancata allegazione di fatti e circostanze idonee a dimostrare l'esistenza dei presupposti dell'assegno divorzile, la cui connotazione è ben diversa da quelli che giustificano il riconoscimento dell'assegno a favore del coniuge separato e più debole economicamente Con onseguenza, la domanda svolta al riguardo dalla resistente deve essere rigettata e il Tribunale non può pronunciare altri provvedimenti economici in favore della moglie, in assenza di specifica domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile
8. Entrambi i figli, già maggiorenni da tempo, hanno rinunciato al contributo a loro favore da parte del (v. doc. 2 di parte resistente) e la resistente, pur titolare Parte_1
di legittimazione concorrente, non ha reiterato la domanda di contributo per i figli, rinunciandovi essa stessa e chiedendo solo il riconoscimento dell'assegno di mantenimento (v. le conclusioni prese dalla resistente nella comparsa di costituzione), sicché anche l'obbligo di di contribuire al mantenimento della Parte_1
prole va revocato
9. Tale decisione a sua volta incide negativamente sulla disponibilità della casa familiare ad oggi assegnata a Parte_5
È noto che l'art. 337 sexies c.c., come le norme che lo hanno preceduto (artt. 155, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 56/06, aventi sempre ad oggetto la assegnazione della casa familiare in caso di separazione tra i coniugi), facendo riferimento
“all'interesse dei figli”, subordina il provvedimento di assegnazione alla presenza di figli minori o di figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (e per i quali, perciò, permane l'obbligo di mantenimento a carico dei medesimi genitori); trattasi di una disposizione di carattere eccezionale, dettata nell'esclusivo interesse della prole, dalla quale discendono tre conseguenze, tutte rilevanti nella specie:
- la ratio protettiva, che tutela gli interessi dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (cfr. Cass. n. 21334/13)
- è estranea alla decisione in ordine all'assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi (Cass. n. 25604/18)
7 - la norma non può trovare applicazione al coniuge, ancorché avente diritto al mantenimento, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non indipendenti economicamente, potendo in tal caso il giudice provvedere sull'assegnazione unicamente nell'ipotesi di comproprietà dell'immobile (Cass. 1491/11)
10. Ora, la rinuncia al contributo da parte di entrambi i figli maggiorenni delle parti, dei quali uno non è più convivente con la madre, impedisce di ritenere che essi non abbiano ancora raggiunto una loro indipendenza economica e che necessitino di essere mantenuti dai genitori
Si è rilevato, del resto, che nella presente controversia l'unico soggetto legittimato a pretendere la conferma dell'obbligo del di contribuire al mantenimento dei Parte_1
due figli, o anche di uno soltanto, era la stessa parte resistente, la quale, invece, ha preso atto della volontà della prole, e ha rinunciato alla domanda
Il che è dirimente
Si aggiunga, in ogni caso, che il figlio più grande, è sposato e ho costituito Per_1
un proprio nucleo familiare autonomo.
Quanto all'altro figlio, va rammentato che, secondo la SC, in tema di obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, «il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni» (cfr. Cass. n. 17183/20)
Nella specie, non è stata offerta alcuna prova (il cui onere gravava sulla resistente: cfr.
Cass. n. 26875/23, Cass. n. 17183/20 e altre conformi) in ordine al percorso di studi di prossimo al compimento di 29 anni, alla data di cessazione degli Persona_2
studi, al suo stato attuale in termini di occupazione;
gli unici fatti allegati dalla resistente, e rinvenibili nelle stesse dichiarazioni di provenienza del figlio, riguardano la sua frequentazione di una scuola internazionale di cucina, per la quale egli ha dichiarato di sostenere costi anche elevati (e non è dato sapere quale sia la fonte di reddito con cui li sopporta), e lo svolgimento di lavori stagionali anche all'estero
Talché, a prescindere dalla dichiarazione di rinuncia al contributo (che già di per sé è un pesante elemento indiziario della sua raggiunta autosufficienza economica), non vi
8 è prova che ancora abbia la necessità di un sostegno economico da parte Persona_2
dei genitori, nonostante continui a conservare la propria residenza nella casa coniugale
Ne consegue che, anche a voler trascurare la rinuncia alla domanda da parte di il Tribunale avrebbe dovuto ritenere entrambi i figli Persona_3
economicamente indipendenti e provvedere ugualmente alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla loro madre
In conformità, poi, al richiamato insegnamento giurisprudenziale, restano irrilevanti in parte qua altre considerazioni concernenti la situazione economica e la capacità reddituale della moglie la quale ha vissuto nella casa coniugale unicamente in forza dell'assegnazione disposta in sede di separazione, senza vantare sull'immobile alcun diritto dominicale
Va, revocata, di conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale situata in Reggio
Emilia, via Ruggero da Vezzano n. 5, alla odierna resistente Persona_3
11. Le conclusioni ora raggiunte rendono irrilevanti le prove orali richieste dalla convenuta ai capitoli da 1) a 5) della comparsa di costituzione e quelle richieste dal ricorrente nella prima memoria istruttoria e ribadite nelle note di udienza
Restano invece del tutto estranee alla materia del contendere le altre doglianze sollevate dalla resistente in ordine all'operato dell'amministratore di sostegno e alla mancata ricostruzione dell'effettivo patrimonio del a maggior ragione a Parte_1
seguito della presente pronuncia che priva dello status di Controparte_1
coniuge del ricorrente, con la conseguente irrilevanza di tutti i mezzi istruttori da lei richiesti e riguardanti le suddette questioni
12. Le spese seguono la soccombenza della parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ivi incluse le istanze istruttorie delle parti, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e da Parte_1 [...]
in Reggio Emilia il 31 ottobre 1987, trascritto del Registro degli Atti CP_1
di Matrimonio, parte I serie / n. 109, anno 1987 del Comune di Reggio Emilia, e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza per l'effetto, dichiara cessato l'obbligo di di corrispondere alla Parte_1
moglie un assegno di mantenimento e di versare un contributo al mantenimento ordinario dei due figli e oltre alla partecipazione alle spese Per_1 Persona_2
9 straordinarie, come previsto nell'accordo di separazione omologato da questo
Tribunale in data 8 febbraio 2006 revoca l'assegnazione a della casa coniugale, situata in Reggio Controparte_4
Emilia, via Ruggero Da Vezzano n. 5, e rigetta ogni altra domanda da lei proposta dichiara tenuta e condanna la resistente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 98,00 per spese
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 marzo 2025
Il Presidente est. Parisoli
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2515/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore di Parte_1 C.F._1
sostegno avv. rappresentata e difesa dall'avv. Maria MONTEPAONE Parte_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Costantino NARDELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del PM presso il Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. in persona dell'amministratore di sostegno avv. Parte_1 Parte_2
ha convenuto la moglie per sentir pronunciare lo
[...] Controparte_1
scioglimento del matrimonio da loro celebrato in Reggio Emilia il 31 ottobre 1987 e per ottenere la revoca dell'obbligo di versare a moglie e figli un contributo mensile al loro mantenimento, pari a 2500 euro complessivi, e dell'assegnazione della ex casa coniugale alla convenuta
1 Si è costituita la quale si è opposta alla domanda di Controparte_1
scioglimento del matrimonio, assumendo che il non avrebbe mai espresso Parte_1 la volontà di divorziare e che le domande avanzate in giudizio dall'amministratore di sostegno non rispondevano al volere del beneficiario;
ha allegato la rinuncia al contributo al mantenimento da parte dei due figli della coppia, ormai da tempo maggiorenni, e ha chiesto che fosse rigettata la domanda attorea di revoca dell'assegnazione della casa coniugale e che, a modifica delle condizioni di separazione, l'assegno di mantenimento in proprio favore fosse determinato in euro
1700 mensili
2. Con i provvedimenti provvisori, dato atto della rinuncia dichiarata dai due figli al loro contributo, è stata revocata l'assegnazione della casa coniugale a Controparte_1
e l'assegno di mantenimento a carico del ed in favore della moglie è
[...] Parte_1
stato temporaneamente ridotto ad euro 835 mensili
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
*****
3. Si premette in fatto che i coniugi si sono separati con decreto di questo Tribunale in data 8 febbraio 2006 che ha omologato l'accordo da loro raggiunto il 25 ottobre
2005 e che prevedeva l'obbligo del di versare alla moglie la somma di 2500 Parte_1
euro al mese quale contributo al di lei mantenimento e a quello dei due figli Per_1
e (che all'epoca avevano 12 e 9 anni); contemplava anche l'assegnazione Persona_2
della casa coniugale alla moglie e l'occupazione da parte del marito di un appartamento nel seminterrato dello stesso edificio
A distanza di poco più di un anno, il 2 aprile 2007, il è rimasto vittima di Parte_1
un incidente stradale che gli cagionava gravissimi danni neurologici, rendendolo del tutto incapace di provvedere ai propri interessi con la conseguente apertura di una procedura di amministratore di sostegno
Dal doc. 3 di parte ricorrente si evince che, alla data del deposito del ricorso, il versava nelle seguenti condizioni psicofisiche: “Esiti inc. stradale con Parte_1
grave tetraplagia spastica (allettato permanentemente), esiti TVP, gravissimo deficit cognitivo, portatore di PEC (seguito dal Team Nutrizionale a domicilio ), Pt_3
incontinenza urinaria e fecale. Già invalido al 100% con accompagnamento …
Necessita di assistenza continua”
4. si duole in primis che l'amministratore di sostegno abbia Controparte_1
travalicato i limiti inerenti alla sua funzione, da intendersi, a suo dire, quale supporto
2 all'espressione della volontà della persona assistita e come strumento funzionale alla sua autodeterminazione, e abbia formulato domande giudiziali che non corrispondono al volere del beneficiario lamenta, invero, che il se fosse rimasto pienamente Controparte_1 Parte_1
capace di intendere e di volere, non avrebbe proposto la domanda di divorzio in quanto dopo la separazione i coniugi avevano continuato a vivere insieme nella casa familiare, a condividere la vita quotidiana, a crescere i loro figli ancora minorenni, mentre la sentenza di separazione era rimasta solo “un atto formale”; il Parte_1 nell'assunto della resistente, “fin dall'inizio della separazione” aveva insistito perché la moglie rimanesse nella casa coniugale con i loro figli in quanto non avrebbe voluto essere lasciato solo con la madre e con il fratello con i quali i rapporti non erano ottimali e, sempre al dire di “egli concordò nei patti di Controparte_1
separazione di poter utilizzare la parte interrata della palazzina dove veniva raggiunto quotidianamente non solo dai figli che andavano a giocare ma anche da sua moglie” ed i coniugi “nei mesi successivi la separazione, si erano non solo ravvicinati ma stavano ricostruendo il loro matrimonio”
5. Ora, la deduzione di tali circostanze pare riflettere una eccezione mirata a censurare la legittimazione dell'amministratore di sostegno a chiedere il divorzio o, se si preferisce, un difetto di rappresentanza in capo allo stesso amministratore della effettiva volontà del beneficiario, ancorché parte resistente non abbia formalizzato l'eccezione e non si sia doluta della mancata nomina di un curatore speciale
Il Collegio, per scrupolo, deve esaminare una tale (ipotetica) eccezione
Va rilevato che, come è incontroverso e in ogni caso documentato, il Parte_1
versava al momento della domanda giudiziale e versa tuttora in uno stato di totale infermità di mente che lo rende non solo incapace di provvedere ai propri interessi, sul piano strettamente economico ma anche di esprimere una volontà giuridicamente rilevante nell'ambito dei diritti cosiddetti personalissimi, e che l'amministratore di sostegno ha ottenuto autorizzazione a promuovere l'azione diretta ad ottenere il divorzio proprio sul presupposto di una assoluta incapacità di intendere e di volere del beneficiario che gli ha impedito una libera autodeterminazione anche nell'ambito menzionato
Secondo l'insegnamento della SC, al fine di evitare che il soggetto incapace, interdetto o beneficiario di amministratore di sostegno, sia privato di un diritto di particolare rilievo e sia sottoposto a disparità di trattamento rispetto al coniuge che ha conservato
3 la propria capacità di agire, è configurabile nell'ordinamento il diritto di ciascun coniuge, anche se incapace, di chiedere e ottenere il divorzio nei casi previsti dalla legge;
sempre secondo la SC, l'interesse al divorzio può sussistere per l'infermo di ente, soggetto alla protezione legale, indipendentemente dalla posizione assunta dall'altro coniuge;
il divorzio può rappresentare una forma di tutela per il soggetto incapace rispetto al mantenimento del vincolo coniugale e lo stato di infermità mentale non esclude che la tutela degli specifici interessi del soggetto incapace in tema di divorzio non possa essere rimessa ad un altro soggetto (Cass. n. 9582/00)
E, del resto, ritenere che l'incapace non possa farsi sostituire da chi è tenuto a rappresentarlo nel porre in essere un atto personalissimo equivarrebbe a sostenere che egli ha perso, in concreto, il relativo diritto, non avendone più l'esercizio Co Deve poi escludersi, sempre secondo la , che la rappresentanza dell'incapace nell'esercizio di un diritto personalissimo non possa essere esercitata dal tutore o dal rappresentante legale e debba essere affidata ad un curatore speciale di nomina giudiziale Co La ha ricordato come il tutore (e dunque anche l'amministratore di sostegno) può impugnare il matrimonio dell'interdetto (art. 119 c.c.), può promuove l'azione per ottenere che ne sia dichiarata la giudizialmente la paternità o la maternità (art. 273, ult. comma, c.c.), può presentare la richiesta di interruzione volontaria della gravidanza in luogo della propria rappresentata (art. 13 legge 194/78) e, sotto il profilo processuale, ha rilevato come l'art. 78 c.p.c., al 1° comma, stabilisca che “se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza” possa essere nominato all'incapace un curatore speciale che lo rappresenti o lo assista in giudizio “finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza” (v. anche art. 4 comma
5° legge 898/70), e come la norma aggiunga, al 2° comma, che si deve procedere alla nomina di un curatore speciale al rappresentato solo “quando vi è conflitto di interessi con il rappresentante” (cfr. Cass. 14669/18)
Deve riconoscersi, dunque, la piena rappresentanza del da parte Parte_1 dell'amministratore di sostegno, soggetto titolato ad esprimerne la volontà e a tutelare i suoi interessi, e la sua legittimazione ad agire anche in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio
6. Quanto alla asserita ipotetica volontà del di non divorziare non è dato Parte_1 comprendere se la resistente abbia voluto, con l'allegazione dei fatti sopra richiamati, anche eccepire una sorta di riconciliazione tra i coniugi successiva alla pronuncia di
4 separazione o si sia limitata a richiamare gli stessi fatti al solo fine censurare nei termini riferiti l'effettiva rappresentatività della volontà del marito in capo all'amministrazione di sostegno
E' bene rammentare, peraltro, che la riconciliazione tra i coniugi nel giudizio di divorzio, a differenza di quanto accade nel giudizio di separazione, non integra una eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio, ma deve essere eccepita - ai sensi dell'art. 3 quarto comma let. b) della legge 898/70 - dal convenuto, assumendo rilievo quale fatto impeditivo della realizzazione della condizione temporale stabilita nella medesima disposizione (Cass. n. 19535/14)
Nella specie, peraltro, la resistente non ha mai sollevato formalmente l'eccezione di avvenuta riconciliazione tra i coniugi essendosi limitata ad affermare che, dopo la separazione, il si era “riavvicinato” e che i coniugi “stavano ricostruendo Parte_1 il loro matrimonio”, affermazione quest'ultima che consente di escludere in radice che si fosse verificata in allora una ripresa della convivenza more uxorio tra le parti
Si consideri, in ogni caso, che “la parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena
e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali” (Cass. n. 20323/19) e che “la cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino della situazione quo ante, ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione” (Cass. n. 28655/13 e Cass. n. 19535/14, la quale financo esclude che la mera coabitazione sia sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il ripristino della comunione di vita e di intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale)
Gli stessi fatti allegati da , o resi pacifici nel contraddittorio Controparte_1
delle parti, consentono di escludere che, all'indomani della separazione, il Parte_1
5 e la moglie avessero ricostituito la comunione di vita spirituale e materiale propria del rapporto matrimoniale
Non depongono in tal senso le rispettive abitazioni dei coniugi, pacificamente separate, anche se situate nel medesimo edificio, e tali da escludere in radice una coabitazione, ovvero le visite del padre con i figli per giocare o gli incontri mattutini dei coniugi per un caffè
E, del pari, restano irrilevanti gli asseriti viaggi all'estero intrapresi dai coniugi separati o una vacanza al mare insieme i figli proprio per la equivocità del fatto, certamente inidoneo a dimostrare la ripresa della vita in comune tra i coniugi e altrimenti spiegabile con la loro volontà di ridurre gli effetti pregiudizievoli della separazione nei confronti dei figli
Va accolta di conseguenza la domanda del di dichiarare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio inter partes dal momento che sono maturati i presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, n. 2) lett. b) e comma 4 della legge 898/70
7. Tale conclusione, peraltro, si riflette anche sulle altre domande svolte da
[...]
Parte_4
invero, coerentemente con la richiesta di rigetto della domanda avversaria di
[...]
divorzio, si è limitata a chiedere la conferma del proprio diritto di ottenere dal marito un assegno di mantenimento, quantificandolo nell'importo di 1700 euro mensili (così modificato rispetto agli accordi separativi per avere i figli rinunciato al loro contributo), e non ha proposto domanda di assegno divorzile
Lo scioglimento del matrimonio, peraltro, comporta com'è noto, anche il venir meno dell'obbligo del marito di continuare a corrispondere alla moglie l'assegno previsto dall'art. 156 c.c., trattandosi di obbligo connesso al permanere del vincolo coniugale, travolto dalla pronuncia di divorzio
Né, del resto, anche a voler svolgere opera di interpretazione della domanda, svolta da , di condanna del marito al versamento della somma di euro Controparte_1
1700 al mese, potrebbe ravvisarsi nella stessa una pretesa volta ad ottenere il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile
Sul piano letterale, la resistente, oltre ad avere chiesto di rigettare la domanda “di cessazione degli effetti civili” (rectius, di scioglimento) del matrimonio tra le parti, ha chiesto anche, testualmente, di disporre “a modifica dei patti di separazione … la riduzione dell'assegno ad euro 1.700,00” con inequivocabile riferimento all'assegno di mantenimento concordato dalle parti in sede di separazione
6 Si trae conferma, poi, della effettiva volontà della parte di limitare la propria domanda all'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. dalla mancata allegazione di fatti e circostanze idonee a dimostrare l'esistenza dei presupposti dell'assegno divorzile, la cui connotazione è ben diversa da quelli che giustificano il riconoscimento dell'assegno a favore del coniuge separato e più debole economicamente Con onseguenza, la domanda svolta al riguardo dalla resistente deve essere rigettata e il Tribunale non può pronunciare altri provvedimenti economici in favore della moglie, in assenza di specifica domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile
8. Entrambi i figli, già maggiorenni da tempo, hanno rinunciato al contributo a loro favore da parte del (v. doc. 2 di parte resistente) e la resistente, pur titolare Parte_1
di legittimazione concorrente, non ha reiterato la domanda di contributo per i figli, rinunciandovi essa stessa e chiedendo solo il riconoscimento dell'assegno di mantenimento (v. le conclusioni prese dalla resistente nella comparsa di costituzione), sicché anche l'obbligo di di contribuire al mantenimento della Parte_1
prole va revocato
9. Tale decisione a sua volta incide negativamente sulla disponibilità della casa familiare ad oggi assegnata a Parte_5
È noto che l'art. 337 sexies c.c., come le norme che lo hanno preceduto (artt. 155, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 56/06, aventi sempre ad oggetto la assegnazione della casa familiare in caso di separazione tra i coniugi), facendo riferimento
“all'interesse dei figli”, subordina il provvedimento di assegnazione alla presenza di figli minori o di figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (e per i quali, perciò, permane l'obbligo di mantenimento a carico dei medesimi genitori); trattasi di una disposizione di carattere eccezionale, dettata nell'esclusivo interesse della prole, dalla quale discendono tre conseguenze, tutte rilevanti nella specie:
- la ratio protettiva, che tutela gli interessi dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (cfr. Cass. n. 21334/13)
- è estranea alla decisione in ordine all'assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi (Cass. n. 25604/18)
7 - la norma non può trovare applicazione al coniuge, ancorché avente diritto al mantenimento, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non indipendenti economicamente, potendo in tal caso il giudice provvedere sull'assegnazione unicamente nell'ipotesi di comproprietà dell'immobile (Cass. 1491/11)
10. Ora, la rinuncia al contributo da parte di entrambi i figli maggiorenni delle parti, dei quali uno non è più convivente con la madre, impedisce di ritenere che essi non abbiano ancora raggiunto una loro indipendenza economica e che necessitino di essere mantenuti dai genitori
Si è rilevato, del resto, che nella presente controversia l'unico soggetto legittimato a pretendere la conferma dell'obbligo del di contribuire al mantenimento dei Parte_1
due figli, o anche di uno soltanto, era la stessa parte resistente, la quale, invece, ha preso atto della volontà della prole, e ha rinunciato alla domanda
Il che è dirimente
Si aggiunga, in ogni caso, che il figlio più grande, è sposato e ho costituito Per_1
un proprio nucleo familiare autonomo.
Quanto all'altro figlio, va rammentato che, secondo la SC, in tema di obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, «il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni» (cfr. Cass. n. 17183/20)
Nella specie, non è stata offerta alcuna prova (il cui onere gravava sulla resistente: cfr.
Cass. n. 26875/23, Cass. n. 17183/20 e altre conformi) in ordine al percorso di studi di prossimo al compimento di 29 anni, alla data di cessazione degli Persona_2
studi, al suo stato attuale in termini di occupazione;
gli unici fatti allegati dalla resistente, e rinvenibili nelle stesse dichiarazioni di provenienza del figlio, riguardano la sua frequentazione di una scuola internazionale di cucina, per la quale egli ha dichiarato di sostenere costi anche elevati (e non è dato sapere quale sia la fonte di reddito con cui li sopporta), e lo svolgimento di lavori stagionali anche all'estero
Talché, a prescindere dalla dichiarazione di rinuncia al contributo (che già di per sé è un pesante elemento indiziario della sua raggiunta autosufficienza economica), non vi
8 è prova che ancora abbia la necessità di un sostegno economico da parte Persona_2
dei genitori, nonostante continui a conservare la propria residenza nella casa coniugale
Ne consegue che, anche a voler trascurare la rinuncia alla domanda da parte di il Tribunale avrebbe dovuto ritenere entrambi i figli Persona_3
economicamente indipendenti e provvedere ugualmente alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla loro madre
In conformità, poi, al richiamato insegnamento giurisprudenziale, restano irrilevanti in parte qua altre considerazioni concernenti la situazione economica e la capacità reddituale della moglie la quale ha vissuto nella casa coniugale unicamente in forza dell'assegnazione disposta in sede di separazione, senza vantare sull'immobile alcun diritto dominicale
Va, revocata, di conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale situata in Reggio
Emilia, via Ruggero da Vezzano n. 5, alla odierna resistente Persona_3
11. Le conclusioni ora raggiunte rendono irrilevanti le prove orali richieste dalla convenuta ai capitoli da 1) a 5) della comparsa di costituzione e quelle richieste dal ricorrente nella prima memoria istruttoria e ribadite nelle note di udienza
Restano invece del tutto estranee alla materia del contendere le altre doglianze sollevate dalla resistente in ordine all'operato dell'amministratore di sostegno e alla mancata ricostruzione dell'effettivo patrimonio del a maggior ragione a Parte_1
seguito della presente pronuncia che priva dello status di Controparte_1
coniuge del ricorrente, con la conseguente irrilevanza di tutti i mezzi istruttori da lei richiesti e riguardanti le suddette questioni
12. Le spese seguono la soccombenza della parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ivi incluse le istanze istruttorie delle parti, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e da Parte_1 [...]
in Reggio Emilia il 31 ottobre 1987, trascritto del Registro degli Atti CP_1
di Matrimonio, parte I serie / n. 109, anno 1987 del Comune di Reggio Emilia, e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza per l'effetto, dichiara cessato l'obbligo di di corrispondere alla Parte_1
moglie un assegno di mantenimento e di versare un contributo al mantenimento ordinario dei due figli e oltre alla partecipazione alle spese Per_1 Persona_2
9 straordinarie, come previsto nell'accordo di separazione omologato da questo
Tribunale in data 8 febbraio 2006 revoca l'assegnazione a della casa coniugale, situata in Reggio Controparte_4
Emilia, via Ruggero Da Vezzano n. 5, e rigetta ogni altra domanda da lei proposta dichiara tenuta e condanna la resistente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 98,00 per spese
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 marzo 2025
Il Presidente est. Parisoli
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