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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SPERA DAMIANO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2025 depositato il 10/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03EW00673/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03EW00673/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03EW00673/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 282/2025 depositato il
11/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso R.G.R. n. 190/2025, la Ricorrente_1 s.r.l., con sede in Como, impugnava l'avviso di accertamento n. T9K03EW00673/2024 relativo all'anno di imposta 2019, con il quale l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Como – Ufficio Controlli aveva accertato maggiori imposte per complessivi € 4.369,00 (€ 2.317,00, Ires;
€ 483,00 Irap ed € 1.569,00 IVA), oltre sanzioni per € 3.127,95 e interessi.
Esponeva (tra l'altro) la ricorrente:
- che essa ricorrente esercita l'attività ricettiva non alberghiera e nello specifico dispone di n. 8 appartamenti nello stesso stabile sito in Como, Indirizzo_1 che loca a terzi principalmente a mezzo dei portali Booking e Airbnb;
- che l'Ufficio aveva basato l'accertamento mediante la ricostruzione di maggiori ricavi tenendo quale unico parametro il numero delle federe attribuibili agli ospiti e ai giorni di pernottamento degli stessi rilevati dalla documentazione contabile e fiscale esaminata;
- che l'Ufficio aveva determinato in modo inadeguato la percentuale di sfrido;
- che era inesatta la metodologia applicata per la determinazione dei maggiori ricavi.
Concludeva, in via principale, per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, la quale concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza in Camera di Consiglio del 10.11.2025, questo Giudice monocratico si riservava di decidere e successivamente depositava il dispositivo sottoriportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio ha ritualmente depositato l'accordo conciliativo concluso con la ricorrente, con la compensazione delle spese processuali.
Alla luce di quanto esposto, ritiene questa C.G.T. che, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n. 546/92, debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere. Si dichiarano integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La C.G.T. di Como, Sezione seconda, in composizione monocratica, così provvede: • dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Como, il 10.11.2025 Il Giudice monocratico dott. Damiano SPERA
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SPERA DAMIANO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2025 depositato il 10/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03EW00673/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03EW00673/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03EW00673/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 282/2025 depositato il
11/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso R.G.R. n. 190/2025, la Ricorrente_1 s.r.l., con sede in Como, impugnava l'avviso di accertamento n. T9K03EW00673/2024 relativo all'anno di imposta 2019, con il quale l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Como – Ufficio Controlli aveva accertato maggiori imposte per complessivi € 4.369,00 (€ 2.317,00, Ires;
€ 483,00 Irap ed € 1.569,00 IVA), oltre sanzioni per € 3.127,95 e interessi.
Esponeva (tra l'altro) la ricorrente:
- che essa ricorrente esercita l'attività ricettiva non alberghiera e nello specifico dispone di n. 8 appartamenti nello stesso stabile sito in Como, Indirizzo_1 che loca a terzi principalmente a mezzo dei portali Booking e Airbnb;
- che l'Ufficio aveva basato l'accertamento mediante la ricostruzione di maggiori ricavi tenendo quale unico parametro il numero delle federe attribuibili agli ospiti e ai giorni di pernottamento degli stessi rilevati dalla documentazione contabile e fiscale esaminata;
- che l'Ufficio aveva determinato in modo inadeguato la percentuale di sfrido;
- che era inesatta la metodologia applicata per la determinazione dei maggiori ricavi.
Concludeva, in via principale, per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, la quale concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza in Camera di Consiglio del 10.11.2025, questo Giudice monocratico si riservava di decidere e successivamente depositava il dispositivo sottoriportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio ha ritualmente depositato l'accordo conciliativo concluso con la ricorrente, con la compensazione delle spese processuali.
Alla luce di quanto esposto, ritiene questa C.G.T. che, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n. 546/92, debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere. Si dichiarano integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La C.G.T. di Como, Sezione seconda, in composizione monocratica, così provvede: • dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Como, il 10.11.2025 Il Giudice monocratico dott. Damiano SPERA