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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 417 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. NANCI CARLO, giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. ALLEGRINI FABRIZIO, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: riconoscimento postumi di infortunio sul lavoro provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso 17.02.2025 parte ricorrente, : esponeva di aver lavorato come operaio edile, alle dipendenze della società con sede in Catanzaro- ed in esecuzione di contratto Controparte_2 di lavoro a tempo determinato, nel mese di aprile 2022, stava svolgendo le sue mansioni in un cantiere edile aziendale sito in Milano;
quando rimaneva vittima di un incidente sul lavoro. A seguito dell'accaduto è stato trasportato in ambulanza presso l'azienda sociosanitaria territoriale Milano ovest, dove gli veniva diagnosticata una grave lesione consistente in un ematoma sottodurale post- traumatico con shift di 15 mm, accompagnato da frattura della teca cranica e del massiccio facciale.
Durante il ricovero, protrattosi fino al mese di luglio 2022, veniva sottoposto a diversi interventi chirurgici.
Nel mese di marzo 2024, aveva un ulteriore ricovero presso l'azienda ospedaliera di Catanzaro :
Dulbecco, e successivamente a tali eventi, a seguito di domanda, veniva dichiarato invalido civile al
100%.pertanto ha formulato richiesta affinchè fosse accertato e dichiarato : - che in data 23 giugno
2022 subiva un infortunio lavorativo;
- che a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità al lavoro pari al 100%, come da verbale di invalidità civile del aprile 2024; - rivendicando il diritto al risarcimento del danno biologico da liquidarsi secondo le tabelle di riferimento;
con condanna dell' al risarcimento in proprio favore dei danni CP_1 subiti in conseguenza dell'infortunio lamentato, da liquidarsi nella misura di € 1.171.008,00, di cui
€. 780.672,00 per danno biologico ed €. 390.336,00 per invalidità temporanea nonché danno psicologico e morale;
ed in via subordinata la condanna dell' alla corresponsione della CP_1 rendita da inabilità permanente nella misura di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria delle spese dell'intrapreso giudizio.
Si costituiva l' con memoria di costituzione e difesa, depositata in data 08.04.2025, CP_1 contestando in fatto e in diritto la pretesa avversaria di cui chiedeva il rigetto, atteso che il ricorrente non avrebbe assolto l'onere, sullo stesso incombente, di provare l'accaduto, non articolando alcuna richiesta istruttoria in ordine al fatto storico consistente nella verificazione dell'infortunio in itinere.
Il ricorso è infondato.
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, comprendente tutti i casi di eventi verificatisi per causa violenta in occasione di lavoro, l'indennizzabilità non consegue alla semplice circostanza che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di lavoro, occorrendo, come ulteriore requisito - la cui prova incombe a chi chiede la prestazione previdenziale - che tra l'attività lavorativa e il sinistro sussista un concreto e preciso nesso di derivazione eziologica e non, quindi, soltanto un semplice collegamento marginale o un semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica, in quanto l'evento deve dipendere dal rischio inerente ad un atto intrinseco a determinate prestazioni e, comunque, astrattamente connesso all'esecuzione di questo ed al perseguimento delle correlative finalità (Corte Appello Catanzaro n. 1348/2018).
Pertanto, colui che agisce per ottenere l'indennizzo in capitale o la rendita in CP_1 conseguenza di infortunio sul lavoro è tenuto a dimostrare il nesso di derivazione causale fra l'attività lavorativa svolta ed il sinistro, circostanza nel caso di specie non verificatasi.
Inoltre la Corte di Cassazione, infatti, ha affermato: “in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il provvedimento affermativo del diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio, ma non esprime la volontà dell' CP_1 assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all'avveramento dell'infortunio, in relazione alle quali la diversa fattispecie di volta in volta considerata dalla legge esige la ricorrenza di specifici requisiti e l'espletamento di una apposita procedura amministrativa, strumentale all'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione previdenziale e all'adempimento della stessa”
La Suprema Corte ha più volte affermato, che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il provvedimento affermativo del diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio, ma non esprime la volontà dell' assicuratore di CP_1 vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all'avveramento dell'infortunio. Giuridicamente, infatti, il riconoscimento di un diritto non equivale alla attestazione dell'esistenza di un fatto, anche se si tratti del fatto che sta a fondamento del diritto stesso e, trattandosi di materia della quale l'istituto previdenziale non può disporre a mezzo di atti negoziali, il riconoscimento della inabilità temporanea non solo non equivale a confessione in ordine alla ricorrenza di un infortunio indennizzabile, ma non produce neppure i limitati effetti di cui all'art. 1988
c.c e neanche può assumere rilievo per l'ammissibilità dell'indennizzo per tutte le prestazioni esigibili dall' . CP_1
Parte ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente dedurre nel ricorso i fatti da cui desumere la sussistenza del nesso di derivazione causale, oltre che formulare le relative istanze istruttorie aventi ad oggetto, in particolare, circostanze dalle quali poter inferire un preciso e concreto nesso di derivazione eziologica tra l'attività lavorativa e l'evento infortunistico specificatamente dedotti nell'atto introduttivo, essendo privi di valenza probatoria sia il referto di pronto soccorso nel quale vengono riportati i fatti riferiti dallo stesso ricorrente sia eventuali elaborati peritali medico legali di parte.
Peraltro, in tema di riconoscimento di indennità e rendita per infortunio sul lavoro, il principio della piena autonomia tra l'accertamento amministrativo dei presupposti della prestazione e l'azione giudiziaria diretta al riconoscimento del diritto alla stessa, azione rispetto alla quale il predetto procedimento si pone come mera condizione di procedibilità, comporta l'obbligo del giudice di pronunciarsi sulla eccezione dell' circa la mancata dimostrazione della sussistenza del fatto CP_1 costitutivo della pretesa, a nulla rilevando la circostanza che tale contestazione non sia stata proposta in sede amministrativa (cfr. ex multis Cass. sez. lav. n. 9475/2003; Cass. sez. VI ord. n. 2849/2017).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto, né soprattutto ha chiesto di provare,
l'effettivo verificarsi dell'infortunio, la dinamica e la sussistenza del nesso eziologico fra la causa violenta verificatasi e l'eventus damni dedotto in ricorso.
A nulla rileva la circostanza che eventualmente l' o altro Istituto previdenziale abbiano CP_1 trattato il caso sotto il profilo medico.
Non sussistono, quindi, piste probatorie che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di un'indagine che, del resto, non potrebbe utilmente demandarsi ad un consulente tecnico, in assenza di prove circa il verificarsi dell'infortunio da rimettere al suo apprezzamento.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio devono essere interamente compensate, in considerazione della qualità delle parti e della natura del diritto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese di lite, tra le parti.
Catanzaro 17/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 417 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. NANCI CARLO, giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. ALLEGRINI FABRIZIO, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: riconoscimento postumi di infortunio sul lavoro provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso 17.02.2025 parte ricorrente, : esponeva di aver lavorato come operaio edile, alle dipendenze della società con sede in Catanzaro- ed in esecuzione di contratto Controparte_2 di lavoro a tempo determinato, nel mese di aprile 2022, stava svolgendo le sue mansioni in un cantiere edile aziendale sito in Milano;
quando rimaneva vittima di un incidente sul lavoro. A seguito dell'accaduto è stato trasportato in ambulanza presso l'azienda sociosanitaria territoriale Milano ovest, dove gli veniva diagnosticata una grave lesione consistente in un ematoma sottodurale post- traumatico con shift di 15 mm, accompagnato da frattura della teca cranica e del massiccio facciale.
Durante il ricovero, protrattosi fino al mese di luglio 2022, veniva sottoposto a diversi interventi chirurgici.
Nel mese di marzo 2024, aveva un ulteriore ricovero presso l'azienda ospedaliera di Catanzaro :
Dulbecco, e successivamente a tali eventi, a seguito di domanda, veniva dichiarato invalido civile al
100%.pertanto ha formulato richiesta affinchè fosse accertato e dichiarato : - che in data 23 giugno
2022 subiva un infortunio lavorativo;
- che a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità al lavoro pari al 100%, come da verbale di invalidità civile del aprile 2024; - rivendicando il diritto al risarcimento del danno biologico da liquidarsi secondo le tabelle di riferimento;
con condanna dell' al risarcimento in proprio favore dei danni CP_1 subiti in conseguenza dell'infortunio lamentato, da liquidarsi nella misura di € 1.171.008,00, di cui
€. 780.672,00 per danno biologico ed €. 390.336,00 per invalidità temporanea nonché danno psicologico e morale;
ed in via subordinata la condanna dell' alla corresponsione della CP_1 rendita da inabilità permanente nella misura di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria delle spese dell'intrapreso giudizio.
Si costituiva l' con memoria di costituzione e difesa, depositata in data 08.04.2025, CP_1 contestando in fatto e in diritto la pretesa avversaria di cui chiedeva il rigetto, atteso che il ricorrente non avrebbe assolto l'onere, sullo stesso incombente, di provare l'accaduto, non articolando alcuna richiesta istruttoria in ordine al fatto storico consistente nella verificazione dell'infortunio in itinere.
Il ricorso è infondato.
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, comprendente tutti i casi di eventi verificatisi per causa violenta in occasione di lavoro, l'indennizzabilità non consegue alla semplice circostanza che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di lavoro, occorrendo, come ulteriore requisito - la cui prova incombe a chi chiede la prestazione previdenziale - che tra l'attività lavorativa e il sinistro sussista un concreto e preciso nesso di derivazione eziologica e non, quindi, soltanto un semplice collegamento marginale o un semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica, in quanto l'evento deve dipendere dal rischio inerente ad un atto intrinseco a determinate prestazioni e, comunque, astrattamente connesso all'esecuzione di questo ed al perseguimento delle correlative finalità (Corte Appello Catanzaro n. 1348/2018).
Pertanto, colui che agisce per ottenere l'indennizzo in capitale o la rendita in CP_1 conseguenza di infortunio sul lavoro è tenuto a dimostrare il nesso di derivazione causale fra l'attività lavorativa svolta ed il sinistro, circostanza nel caso di specie non verificatasi.
Inoltre la Corte di Cassazione, infatti, ha affermato: “in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il provvedimento affermativo del diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio, ma non esprime la volontà dell' CP_1 assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all'avveramento dell'infortunio, in relazione alle quali la diversa fattispecie di volta in volta considerata dalla legge esige la ricorrenza di specifici requisiti e l'espletamento di una apposita procedura amministrativa, strumentale all'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione previdenziale e all'adempimento della stessa”
La Suprema Corte ha più volte affermato, che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il provvedimento affermativo del diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio, ma non esprime la volontà dell' assicuratore di CP_1 vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all'avveramento dell'infortunio. Giuridicamente, infatti, il riconoscimento di un diritto non equivale alla attestazione dell'esistenza di un fatto, anche se si tratti del fatto che sta a fondamento del diritto stesso e, trattandosi di materia della quale l'istituto previdenziale non può disporre a mezzo di atti negoziali, il riconoscimento della inabilità temporanea non solo non equivale a confessione in ordine alla ricorrenza di un infortunio indennizzabile, ma non produce neppure i limitati effetti di cui all'art. 1988
c.c e neanche può assumere rilievo per l'ammissibilità dell'indennizzo per tutte le prestazioni esigibili dall' . CP_1
Parte ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente dedurre nel ricorso i fatti da cui desumere la sussistenza del nesso di derivazione causale, oltre che formulare le relative istanze istruttorie aventi ad oggetto, in particolare, circostanze dalle quali poter inferire un preciso e concreto nesso di derivazione eziologica tra l'attività lavorativa e l'evento infortunistico specificatamente dedotti nell'atto introduttivo, essendo privi di valenza probatoria sia il referto di pronto soccorso nel quale vengono riportati i fatti riferiti dallo stesso ricorrente sia eventuali elaborati peritali medico legali di parte.
Peraltro, in tema di riconoscimento di indennità e rendita per infortunio sul lavoro, il principio della piena autonomia tra l'accertamento amministrativo dei presupposti della prestazione e l'azione giudiziaria diretta al riconoscimento del diritto alla stessa, azione rispetto alla quale il predetto procedimento si pone come mera condizione di procedibilità, comporta l'obbligo del giudice di pronunciarsi sulla eccezione dell' circa la mancata dimostrazione della sussistenza del fatto CP_1 costitutivo della pretesa, a nulla rilevando la circostanza che tale contestazione non sia stata proposta in sede amministrativa (cfr. ex multis Cass. sez. lav. n. 9475/2003; Cass. sez. VI ord. n. 2849/2017).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto, né soprattutto ha chiesto di provare,
l'effettivo verificarsi dell'infortunio, la dinamica e la sussistenza del nesso eziologico fra la causa violenta verificatasi e l'eventus damni dedotto in ricorso.
A nulla rileva la circostanza che eventualmente l' o altro Istituto previdenziale abbiano CP_1 trattato il caso sotto il profilo medico.
Non sussistono, quindi, piste probatorie che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di un'indagine che, del resto, non potrebbe utilmente demandarsi ad un consulente tecnico, in assenza di prove circa il verificarsi dell'infortunio da rimettere al suo apprezzamento.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio devono essere interamente compensate, in considerazione della qualità delle parti e della natura del diritto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese di lite, tra le parti.
Catanzaro 17/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro