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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/12/2024, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.392 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A
rappresentata e difesa dall'avvocato Manlio Di Parte_1
Miceli.
- Appellante - C O N T R O
nella qualità di erede dell'avvocato , CP_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Tullio Fortuna.
- Appellata -
e rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_3 dall'avvocato Anna La Corte.
- Appellati -
e Controparte_4 Controparte_5
- Appellati contumaci - Oggetto: retribuzione.
All'udienza del 28/11/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato il 10 maggio 2017 chiese la Parte_1 condanna di quale erede di , al pagamento della CP_1 Persona_1 somma (a lordo delle ritenute di legge) di € 167.171,51 a titolo differenze retributive e TFR (già rivalutato fino al 31 dicembre 2015), oltre l'indennità sostitutiva di permessi e ferie non godute, nonché alla regolarizzazione contributiva del rapporto
Pag.1 di lavoro intercorso con il defunto avv. ovvero, in caso di prescrizione dei Per_1 contributi, alla costituzione della rendita vitalizia prevista dall'art. 13, L. 1338/1962 ovvero, in ulteriore subordine, al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. conseguente all'omessa regolarizzazione. A sostegno delle superiori pretese la ricorrente dedusse di aver lavorato alle dipendenze dell'avv. dal 22 febbraio 2005 al 31 dicembre Per_1
2015, svolgendo mansioni di segretaria inquadrabili al III livello del CCNL dipendenti studi professionali. Con la memoria di costituzione depositata il 31 ottobre 2019 CP_1 nella qualità di erede d , chiese il rigetto del ricorso, negando Persona_1
l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto da controparte;
in subordine, chiese che, rispetto a qualsiasi credito eventualmente riconosciuto in capo alla , fosse Parte_1 accertata la legittimazione passiva di ovvero, in subordine e in via Controparte_2 solidale, di e (all'uopo chiamati Controparte_6 Controparte_3 Controparte_5 in “garanzia”). Resistettero in giudizio e Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo il rigetto delle domande formulate nei loro confronti dalla CP_1 contestandone la fondatezza.
rimase contumace. Controparte_5
Con sentenza n.3704/2021, pubblicata l'8.10.2021, il Tribunale di Palermo rigetto il ricorso per assenza di prova in ordine ai presupposti giustificativi dell'istanza condannatoria. Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 6/04/2022, ha proposto appello affidando il gravame a due articolati Parte_1 motivi. Hanno resistito all'appello e . CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Nessuno si è costituito per e . Controparte_4 Controparte_5
All'udienza del 28/11/2024, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI In via del tutto pregiudiziale, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia di e , non costituitisi in Controparte_4 Controparte_5 giudizio. Preliminarmente all'esame dei motivi di appello deve essere poi rilevata la nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio. ha infatti chiesto - oltre al riconoscimento integrale Parte_1 delle differenze retributive - la condanna di “alla regolarizzazione CP_1 assicurativa e previdenziale della Appellante, avuto riguardo alla sussistenza del
Pag.2 dedotto rapporto di lavoro subordinato ed ininterrotto, con gli estremi qualitativi e temporali sopra indicati o quelli comunque risultanti nel presente giudizio”. Ora, come è noto, la Corte di legittimità (v. Cass. sez. lav. n. 8956/2020; Cass. sez. lav. n. 24924 del 06/11/2020) ha inteso dare continuità, rafforzandolo ed apportandovi ulteriori precisazioni sul piano processuale, all'orientamento secondo cui la domanda con la quale il lavoratore subordinato chieda la condanna del datore di lavoro al versamento all'INPS di contributi evasi, al fine della tutela della sua posizione assicurativa, richiede la presenza in causa dell'ente previdenziale, quale diretto interessato all'accertamento giudiziale sull'esistenza e durata del rapporto di lavoro e sulla misura della retribuzione, nonché quale destinatario del pagamento (cfr. tra le tante, Cass. n.2452 del 1975, n.2638 del 1976, n.379 del 1989, n.12946 del 1999). Tale orientamento aveva già ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite che, pronunciandosi in materia di azione promossa dal lavoratore per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, comma 5 , I. n. 1338/1962, per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all'INPS della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso datore resta obbligato, aveva affermato la sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti dell'anzidetto datore di lavoro e dell'INPS, ravvisandone la giustificazione in considerazione del riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali rappresentati, rispettivamente, dall'interesse del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell'INPS alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica), dall'interesse dell'INPS a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro e dall'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo. Nel medesimo senso si è nuovamente espressa, in tempi più recenti, la Suprema Corte (Cass. n.19398 del 2014), che, riconoscendo la sussistenza di un interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il versamento, ed ammettendo dunque la possibilità che egli chieda in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro, al fine di sentirlo condannare al versamento dei contributi che sia ancora possibile giuridicamente versare, ha evidenziato la necessità che in tali casi venga chiamato in giudizio anche l'ente previdenziale, individuando, quale conseguenza processuale della sua omessa chiamata in causa, l'inammissibilità della domanda (nei medesimi termini Cass. n. 14853 del 2019).
Pag.3 Secondo il condivisibile ragionamento seguito nelle recenti pronunce sopra citate, le medesime ragioni di ordine logico e sistematico esaminate da Cass. S.U. n.3678 del 2009, cit., a sostegno della necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale allorché l'azione risarcitoria abbia ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia, debbono valere anche nel caso in cui oggetto della domanda del lavoratore sia direttamente la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi omessi, quale mezzo per evitare il prodursi del danno previdenziale da omissione contributiva: precisa la Corte che tale esigenza scaturisce, per un verso, dalla considerazione che “l'obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore, e che la sentenza di condanna ad un facere siffatto, oltre a non essere in alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente previdenziale medesimo rispetto al rapporto di lavoro, che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato (Cass. n. 4821 del 1999). Sotto altro profilo, aggiunge la Corte, “l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio si giustifica… in funzione dell'obiettivo di non privare la decisione dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta, ossia quando, in assenza anche di uno soltanto dei soggetti coinvolti, la sentenza risulti inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri.” In discontinuità con i precedenti arresti che facevano conseguire alla mancata evocazione in giudizio dell'ente previdenziale l'inammissibilità della domanda di condanna al versamento dei contributi in suo favore (nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019), la Corte ha poi osservato che la condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un'espressa previsione legislativa e che, d'altra parte, per principio generale dell'ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità della domanda ma integra viceversa un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.: e ciò a prescindere da ogni considerazione riguardante le condizioni dell'azione o la fondatezza nel merito della domanda, che sono questioni che possono essere delibate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati. Pertanto, considerato che la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile in ogni stato e grado del processo con il solo limite del giudicato, qui non ricorrente, (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 26388 del 2008, 9394 del 2017), va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrale instaurazione del contraddittorio;
per l'effetto, le parti vanno rimesse avanti al primo
Pag.4 giudice, ex art. 354 c.p.c. affinché provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio. La natura della pronuncia, meramente di rito, induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di e , dichiara la nullità Controparte_6 Controparte_5 della sentenza n.3704/2021 pronunciata l'8.10.2021 dal Tribunale di Palermo, innanzi al quale le parti dovranno riassumere il processo entro tre mesi dalla notifica della presente sentenza. Compensa le spese di lite. Così deciso in Palermo il 28 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Maria G. Di Marco
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